Decreto cautelare 4 febbraio 2025
Sentenza breve 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 26/02/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00386/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00195/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 195 del 2025, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesca Rogazzo e Marianna Vinciguerra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.S.L. di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Abbondandolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari:
- della proposta di piano terapeutico, formulata dall’A.S.L. di Avellino in data 9.12.2024, con la quale si suggeriscono tre diverse possibilità riabilitative: psicoterapia ad orientamento cognitivo-comportamentale; training di stimolazione dei processi di percezione sociale; parent training alla coppia genitoriale negando, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
- del diniego implicito dell’A.S.L. di Avellino di prosecuzione del trattamento ABA in favore del minore, come si evince dalla proposta di piano terapeutico del 9.12.2024;
- della -OMISSIS- e nei contesti di vita al compimento del tredicesimo anno di età del paziente;
- del PDTA approvato con DGRC n. 131/2021: Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la presa in carico globale integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, se ed in quanto lesivo degli interessi del minore;
- di ogni altro atto, anche di natura regolamentare e programmatoria, e di estremi non conosciuti, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;
nonché per l’accertamento del diritto del minore a ricevere a carico del SSN per il tramite dell’A.S.L. di Avellino il trattamento ABA per un numero di ore non inferiore a 12 a settimana, a cui è necessario aggiungere un’ora a settimana di psicoterapia individuale e 3 ore mensili di supervisione da parte del BCBA, con il compito di trasferire progressivamente i trattamenti in NET (ambiente naturale di vita) fino al compimento del diciottesimo anno d’età;
e per la condanna dell’A.S.L. all’erogazione in modalità diretta o indiretta mediante il rimborso delle fatture di spesa il trattamento riabilitativo ABA in favore del minore per un numero di ore non inferiore a 12 (dodici) a settimana, a cui è necessario aggiungere un’ora a settimana di psicoterapia individuale e 3 ore mensili di supervisione da parte del BCBA, con il compito di trasferire progressivamente i trattamenti in NET (ambiente naturale di vita), e tanto fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età del minore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A.S.L. di Avellino e della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 il dott. Marcello Polimeno, preso atto dell’istanza di passaggio in discussione senza decisione formulata dall’A.S.L. e uditi per le altre parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con l’odierno ricorso (notificato in data 30.1.2025 e depositato in data 3.2.2025) i ricorrenti indicati in epigrafe, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore (nato ad [...] in data [...]), hanno chiesto a questo Tribunale:
- l’annullamento degli atti indicati in epigrafe;
- l’accertamento del diritto del minore a ricevere a carico del SSN per il tramite dell'A.S.L. di Avellino il trattamento ABA per un numero di ore non inferiore a 12 a settimana, oltre un’ora a settimana di psicoterapia individuale e 3 ore mensili di supervisione da parte del BCBA;
- la conseguente condanna dell’A.S.L. intimata ad erogare il trattamento suddetto con le modalità sopra specificate.
A sostegno delle domande proposte i ricorrenti hanno evidenziato, tra l’altro, quanto segue:
- la storia clinica del minore;
- la circostanza che presso l’A.S.L. di Avellino la presa in carico del minore terminerebbe al compimento dei 12 anni e 11 mesi di vita dello stesso;
- l’illegittimità dell’impugnata proposta del 9.12.2024 mediante la quale sarebbe stata negata la continuità terapeutica in favore del minore (nonostante il trattamento ABA dallo stesso seguito sin dall’età di 2 anni);
- in effetti, tale atto si sarebbe limitato a suggerire tre possibilità riabilitative: psicoterapia ad orientamento cognitivo-comportamentale; training di stimolazione dei processi di percezione sociale; parent training alla coppia genitoriale;
- il quadro scientifico, normativo e giurisprudenziale in materia;
- l’illegittimità della impugnata delibera dell’A.S.L. nella parte in cui prevede trattamenti generalizzati e precostituiti per fascia d’età, con suddivisione delle ore massime di trattamento in maniera lineare per fasce d’età, nonché in quanto dispone il venir meno del diritto all’erogazione del trattamento ABA al raggiungimento dei 12 anni e 11 mesi di vita;
- l’illegittimità della DGRC n. 131/2021 nella parte in cui prevede trattamenti generalizzati e precostituiti per fascia d’età, con suddivisione delle ore massime di trattamento in maniera lineare per fasce d’età, alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato e del T.A.R. Campania;
- l’illegittimità della proposta di piano terapeutico impugnata per omessa formulazione della stessa parte di equipe medica territoriale (come previsto dalla lettera c del comma 2 dell’art. 3 della L. 134/2015), avvenuta compromissione della continuità terapeutica e dell’efficacia della terapia, mancanza di motivazione in ordine alle ragioni di mancata riattivazione del trattamento ABA, difetto di previa istruttoria e mancata considerazione del quadro medico-legale del minore.
2. Proposta domanda cautelare, con decreto pubblicato in data 4.2.2025 il Presidente di Sezione ha respinto l’istanza di misure cautelari monocratiche, sottolineando, tra l’altro, la natura di mera relazione clinica della proposta di piano terapeutico impugnata e fissando per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la camera di consiglio del 25.2.2025.
3. Si è costituita l’A.S.L., la quale ha chiesto la reiezione del proposto ricorso.
L’A.S.L. ha sostenuto che:
- per soggetti quali il minore ricorrente (con autismo ad alto funzionamento) la continuazione della terapia ABA potrebbe produrre effetti negativi tali da superare quelli positivi, con conseguente sufficienza della terapia cognitivo comportamentale proposta dall’A.S.L.;
- del resto, l’ABA non sarebbe l’unica possibilità per il minore;
- il P.R.I. sarebbe stato redatto tenendo conto del profilo funzionale di gravità del disturbo autistico diagnostico al minore;
- in via istruttoria andrebbe disposta verificazione e, in subordine, C.T.U. per accertare se quanto proposto dall’A.S.L. in favore del minore sia sufficiente e/o confacente alla disabilità da cui è affetto.
4. Si è poi costituita la Regione Campania ed ha chiesto la reiezione del ricorso proposto.
L’ente ha concentrato le proprie difese sull’avvenuta impugnazione della DGRC n. 131/2021. In particolare, tale amministrazione ha sostenuto in difesa della predetta delibera che:
- la delibera sarebbe conforme alla linea guida n. 21 e che non sarebbero disponibili dati su quale dovrebbe essere il numero di ore ottimale da erogare settimanalmente;
- in base alla linea guida predetta solo per i bambini di età 2-5 anni vi sarebbe una relazione lineare tra l’incremento dell’intensità del trattamento e l’incremento proporzionale dei risultati raggiunti; invece, per i bambini di età maggiore (7-12 anni) l’incremento dell’intensità del trattamento non determinerebbe un incremento dei risultati raggiunti;
- quindi, per minori quali quello ricorrente alla luce della sua concreta età la somministrazione di un numero elevato di ore potrebbe rivelarsi dannoso;
- inoltre, nel numero di ore da computare dovrebbero essere ricomprese non solo quelle sanitarie, bensì anche quelle sociali, educative e didattiche; computando anche queste ultime categorie nel monte ore lo stesso sarebbe adeguato;
- del resto, vi sarebbero altri enti oltre all’A.S.L. che avrebbero la responsabilità di garantire personale formato per attuare interventi efficaci ed anche figure non sanitarie (come ad esempio insegnanti, assistenti educativi e caregiver ) sarebbero altrettanto efficaci nel relativo intervento;
- tale approccio risulterebbe conforme anche alle linee guida del 2017 dell’Associazione dei tecnici ABA;
- ancora, con la crescita del minore gli interventi di carattere sanitario in favore dello stesso dovrebbero trasformarsi in sociosanitari e sociali;
- l’ABA non sarebbe quindi la terapia decisiva per l’autismo;
- quanto sostenuto sarebbe conforme anche alla linea guida della società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia;
- del resto, con la DGRC n. 42 del 31.1.2024 la Regione Campania sarebbe intervenuta sul PDTA allegato alla DGRC n. 131/2021, apportando la seguente modifica: “Nell’ambito di tali parametri, che rivestono carattere orientativo e derogabile, il numero specifico di ore di intervento, le caratteristiche ed i luoghi di attuazione delle stesse sono definiti in sede di valutazione clinica caso-specifica dal competente Nucleo Operativo Territoriale per i Disturbi del neurosviluppo e neuropsichiatrici dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’ASL di residenza, fornendo adeguata motivazione da parte dello stesso Nucleo, in caso di scostamento dal monte ore di riferimento, anche sulla base del trattamento individualizzato, nonché della appropriatezza della prescrizione”;
- in definitiva, la delibera suddetta sarebbe conforme alla letteratura scientifica in materia e consentirebbe il giusto bilanciamento tra diritto alla salute del minore ed esigenze di finanza pubblica, assicurando l’individuazione (da parte dei servizi di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza) del miglior piano terapeutico per il singolo soggetto.
5. Nella camera di consiglio del giorno 25.2.2025 sono stati sentiti i difensori presenti come da verbale ed il Collegio ha dato avviso ex art. 60 c.p.a. che la controversia si prestava a una definizione con sentenza in forma semplificata.
6. Tanto premesso, il ricorso proposto va dichiarato inammissibile.
Come già osservato dal Presidente di Sezione in sede di decreto monocratico nell’odierna vicenda “ diversamente da altre controversie in materia di trattamenti terapeutici per minori affetti da autismo portate all’attenzione di questo T.A.R., non risulta impugnato un “Progetto Riabilitativo Individualizzato” ma una mera “relazione clinica” redatta dal Nucleo di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPI) dell’ASL AV, in esito alla visita di monitoraggio clinico del 9.12.2024, recante indicazioni e consigli rivolti ai genitori e ai docenti diretti a “sviluppare le abilità di autonomia, ad ampliare gli interessi, a favorire un’integrazione adeguata con i coetanei, ad incrementare le abilità di conversazione reciproca”, con invito agli stessi “a partecipare al progetto aziendale ASL in piccolo gruppo sulle skills sociali avanzate” ”.
In effetti, dall’esame dell’atto impugnato traspare in modo chiaro la natura non provvedimentale dello stesso alla luce: dell’intitolazione dello stesso come “ Relazione clinica ”; del fatto che nel paragrafo dedicato alle conclusioni si parla di trattamenti suggeriti per il minore, di indicazioni da fornire per gli insegnanti e di invito ai genitori a partecipare ad un progetto aziendale dell’A.S.L.; in sostanza, della mancanza della prescrizione di trattamenti al minore e/o dell’espresso rigetto di istanze provenienti dai ricorrenti; in definitiva, del valore meramente propositivo di tale atto.
Ne consegue la carenza di interesse dei ricorrenti ad impugnare tale atto.
Nel caso di specie neppure risulta in atti alcuna istanza sulla quale si sia formata un silenzio – inadempimento e/o diniego (del resto, l’ipotesi del silenzio diniego, prospettata dai ricorrenti, richiederebbe un’apposita previsione di legge in tal senso) dell’A.S.L. suscettibile di censura nella presente sede.
In sostanza, va esclusa l’ammissibilità di ricorso avente ad oggetto il mero accertamento del diritto a beneficiare del trattamento ABA indipendentemente dall’impugnazione di un provvedimento che neghi tale diritto o che comunque lo conformi (o comunque indipendentemente dall’azione rivolta avverso il silenzio – inadempimento dell’amministrazione sull’istanza del privato).
Del resto, il riferimento fatto al provvedimento amministrativo dall’articolo 133, comma 1, lett. c) c.p.a. va inteso in senso restrittivo e cioè nel senso che la controversia deve avere direttamente ad oggetto un provvedimento amministrativo e non genericamente riferirsi ad ambito nel quale l’amministrazione può agire con poteri autoritativi (altrimenti si avrebbe una giurisdizione su “ tutte le controversie” nel senso ritenuto non conforme all’art. 103 Cost. dalla Corte Costituzionale) e deve riferirsi a un procedimento amministrativo previsto e disciplinato dalla legge in corrispondenza dell’attribuzione all’amministrazione di un potere autoritativo (v. sul punto tra le tante T.A.R. Campania, Napoli, V Sez., 14 novembre 2024, n. 6244).
Per effetto dell’inammissibilità del ricorso con riferimento al suddetto atto il ricorso risulta inammissibile anche: nella parte relativa all’impugnativa -OMISSIS-non potendosi ritenere che la parte abbia interesse concreto ed attuale alla contestazione di tale delibera se non congiuntamente all’impugnazione del provvedimento amministrativo (o del silenzio – inadempimento dell’amministrazione sull’istanza di fruizione di tale trattamento ritualmente formulata dal privato); con riferimento alla richiesta di annullamento del PDTA approvato con DGRC n. 131/2021, il quale nel caso di specie non è risultato in alcun modo di per sé lesivo per gli interessi del minore; in relazione alle suddette ulteriori domande di accertamento e di condanna, la cui delibazione necessariamente presuppone il positivo esito dell’azione di annullamento contestualmente proposta.
Resta salva la facoltà per i ricorrenti di provocare l’esercizio del potere da parte dell’A.S.L. mediante formale istanza volta ad ottenere l’erogazione del trattamento ABA con le modalità esposte in ricorso (con eventuale possibilità di instaurazione di giudizio avverso il silenzio – inadempimento dell’A.S.L. laddove questa non provveda su tale istanza entro i termini prescritti dalla legge), non sembrando superfluo ricordare che questa Sezione con la sentenza n. 2084/2024 ha annullato la delibera dell’A.S.L. intimata n. 1757/2019 nella parte in cui alcuna terapia ABA è stata prevista dai 13 ai 18 anni.
7. Le spese vanno compensate in ragione della peculiarità della fattispecie, ferma restando l’irripetibilità del contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di SA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Polimeno | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.