Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 23/04/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. 94/2022 R.G.A.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr Marisa SALVO Consigliere
3) dr. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.94/2022 R.G., vertente tra
, in persona del titolare della Parte_1 ditta individuale Sig. (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13.10.1985 e residente in [...], presso e nello studio dell'Avv. Gianluca Perrone (cod. fisc.: ), dal quale è rappresentato e C.F._2 difeso, giusta procura in atti, il quale ha indicato quale numero di fax il 090672688 e pec
Email_1
- Appellante- Contro
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...] C.F._3
Comunale n. 2, Vill. Larderia Superiore, elettivamente domiciliato in Messina, Via Peculio Frumentario n. 31, presso e nello studio dell'Avv. Armando Maccarone (C.F.
– PEC: – Fax n. 090 6413247), C.F._4 Email_2 che lo rappresenta e difende per mandato rilasciato in atti;
- Appellato-
Oggetto: appello avverso la Sentenza n. 2046/2021 del 01.12.2021 pubblicata il 02.12.2021 dal Tribunale Civile di Messina Sez. II, nel procedimento n. 1674/2016 RG.
SVOLGIMENTO del PROCESSO Con atto notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 4.2.2022, quale Parte_1 titolare della , ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 2046/2021, emessa dal Tribunale di Messina, in data 1.12.2021 nel giudizio
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Con tale atto di gravame chiedeva, per i motivi meglio in esso esposti che la Corte Parte_1 di Appello volesse accogliere le seguenti conclusioni:
“- In via preliminare, dichiarare l'ammissibilità del presente appello e il diritto dell'appellante ad ottenere la riforma della sentenza 2046/21. - In via principale nel merito: a) previa riforma della sentenza appellata, dichiarare che l'appellante Sig. nella qualità di titolare della ditta Parte_1 Parte_1
, nulla deve al Sig. in forza del titolo azionato, in quanto il credito è estinto per le
[...] Controparte_1 ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 01.03.2016, e di tutti gli atti presupposti;
b) dichiarare l'inesistenza di tutte le notifiche eseguite nei confronti del Sig.
[...]
, precisamente dell'atto di pignoramento, del verbale d'udienza, dell'ordinanza di assegnazione e del Pt_1 precetto;
c) emettere in favore dell'appellante e in danno dell'appellato ogni o più opportuna pronuncia siccome connessa e conseguente ai motivi sopra esposti;
d) condannare l'appellato Sig. al pagamento Controparte_1 di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge, nonché ex art. 96 cpc”.
Con comparsa depositata telematicamente in data 12.05.2022 si costituiva , Controparte_1 il quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello sotto plurimi motivi, chiedendo in via subordinata che lo stesso venisse comunque rigettato con conseguente conferma della sentenza di prime cure.
Dopo un rinvio preliminare per assenza del relatore, all'udienza cartolare c.d. “filtro”, svoltasi in data 18.11.2022, ritenuti insussistenti i presupposti di cui all'art. 348 bis c.p.c., veniva disposto un rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04.12.2023, successivamente rifissata, giusta decreto del Presidente della Corte del 10.01.2025, alla data del 13 gennaio 2025 ed infine, con provvedimento della Corte designata, alla data del 25.02.2025, da svolgersi con le forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149, con assegnazione alle parti del termine perentorio fino alla stessa data per il deposito delle note scritte di trattazione.
Entro il termine fissato, tuttavia, nessuna delle parti depositava note scritte di trattazione, per cui la Corte con ordinanza emessa in data 26 febbraio 2025, rilevato che <ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (come introdotto dal citato D.Lvo 149/22) “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”>> disponeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni alla data del 22 aprile 2025, anch'essa da svolgersi con le formalità cartolari di cui al citato art. 127 ter c.p.c., con termine per il deposito delle note fino allo stesso giorno.
Tuttavia, neppure entro la indicata data del 22 aprile 2025 le parti depositavano note scritte di trattazione, pertanto, la causa va decisa come segue.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare e preclusiva di ogni altra questione, rileva la Corte che, per effetto del combinato disposto degli artt. 309 e 181, comma 1, c. p. c. (nel testo risultante dalle modifiche di cui al D. L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 133/2008), se nessuna delle parti, pur avendone ricevuto comunicazione, compare per due udienze consecutive nel corso del processo, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
A tali disposizioni si è aggiunta la previsione di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come introdotta dal D.Leg.vo 10.10.2022 n. 149, a tenore della quale “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Come si è detto sopra, alle due udienze cartolari del 25 febbraio 2025 e del 22 aprile 2025, fissate con provvedimenti regolarmente notificati ai procuratori costituiti delle parti, nessuno ha depositato note scritte di trattazione, situazione assimilabile -nella disciplina previgente- alla mancata comparizione in udienza.
A ciò seguono l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo e la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art. 127 ter, 4 comma, c.p.c. (così come sopra introdotto dal D.Leg.vo 149/22), che deve trovare applicazione nel caso di specie ratione temporis trattandosi di giudizio pendente all'epoca dell'entrata in vigore della citata disposizione.
La pronuncia di estinzione (in uno con l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo), in quanto collegiale, va effettuata con sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c..
Visto l'art. 310, ultimo comma, c.p.c. le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, I sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello proposto da nella spiegata qualità, contro Parte_1
avverso la sentenza n. 2046/2021 emessa dal Tribunale di Messina Controparte_1 in data 01.12.2021, pubblicata il 02.12.2021 (nell'ambito del procedimento n. 1674/2016 R.G.) così provvede: visto l'art. 127 ter, 4 comma, c.p.c.,
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- nulla sulle spese che restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in camera di consiglio (da remoto) il 23 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO) (dr. Augusto SABATINI)
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