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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/07/2025, n. 2562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2562 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa SC AI, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia n. 1593/2025 R.G. instaurata da
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Di Tuoro, domicilio eletto in Cercola (NA), via
Campana n. 1,
ricorrente contro
, Controparte_1 [...]
, Controparte_2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Serafino e Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , legalmente domiciliati presso l'Ufficio per la Controparte_2
gestione del contenzioso del lavoro, in , Via Soderini n.24, CP_2
resistenti
Oggetto: altre ipotesi.
All'udienza di discussione, il procuratore della ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
l'Amministrazione indicata in epigrafe perché venissero accolte le seguenti domande:
“. IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente Parte_1
quale docente precaria siccome destinataria di incarichi di supplenza annuale per tutti gli anni di cui in premessa (ovvero gli anni scolastici 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024 e 2024/2025) di usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente del valore di € 500,00 annui,
con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato e per l'effetto, condannare il ad assegnare alla ricorrente la “Carta Controparte_1
elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla relativa carta del docente (o in altro strumento equipollente, tipo portale ministeriale) l'importo nominale di € 500,00 cad. (ossia € 500,00
per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale;
B. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario, con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/14 come modificato dall'art. 2
comma 1 lettera b) decreto n. 147/2022, essendo stato predisposto il ricorso in modo da consentire la ricerca testuale dei numerosi documenti ad esso allegati;
nonché, con ulteriore maggiorazione del
30% ex art. 4 co. 8, D.M. 55/14, come modificato dall'art. 2 comma 1 lettera b) decreto n. 147/2022,
stante la manifesta fondatezza della pretesa azionata, oltre oneri di legge e spese generali.
Si è costituita l'Amministrazione resistente contrastando la pretesa avversaria di cui ha chiesto l'integrale rigetto.
La controversia, vertente su questione documentale e di diritto, è stata discussa e decisa in prima udienza.
Ciò posto, la ricorrente afferma di essere docente in servizio, con contratto a tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo I.C. Via Lamarmora di Lainate (MI)
(MIAA8BC00X) - (doc. 1), con scadenza al 30.06.2025.
La ricorrente ha prestato servizio, con diversi contratti continuativi, alle dipendenze del
, oggi per le seguenti Controparte_1 Controparte_3
annualità:
2021/2022 (doc.2, doc.3, doc. 4, doc.5, doc. 6, doc.7, doc. 8, doc. 9, doc. 10, doc. 11, doc. CP_4
12, doc. 13, doc. 14);
2022/2023 (doc.14, doc. 15, doc. 16); CP_4
CP_
● 2023/2024 (doc.17, doc. 18, doc. 19, doc. 20, doc. 21, doc. 22, doc. 23, doc. 24);
2 ● 2024/2025 presso l'Istituto Comprensivo I.C. Via Lamarmora di Lainate (MI) CP_4
(MIAA8BC00X), con decorrenza dal 11.11.2024 e scadenza al 30.06.2025 (doc.1)
Per tali anni scolastici, la ricorrente non ha beneficiato della c.d. “Carta Docenti”.
In diritto, la ricorrente ha sostenuto l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, nonché per violazione dell'art. 14 della CDFUE, dell'art. 10 della Carta Sociale Europea e della clausola
6 dell'Accordo Quadro citato sul diritto/dovere di formazione e aggiornamento professionale di tutto il personale in servizio. Sotto diverso profilo, ha sottolineato la violazione dell'art. 2 del D.L. n. 22/2020 in forza del quale, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza, a seguito dell'emergenza epidemiologica,
il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nella modalità a distanza,
utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla carta elettronica docenti.
Così delineata la fattispecie, si rammenta che la carta del docente consiste in un bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali,
teatro e cinema o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso i
[...]
. Controparte_5
L'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 prevede: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_6
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...]
3 professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_7
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le organizzazioni sindacali Controparte_7
rappresentative di categoria”.
Il d. P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” all'art. 2 ha individuato i destinatari della suddetta Carta elettronica, nei
“docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo,
esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
Il successivo d. P.C.M. del 28.11.2016, all'art 3, ha confermato che «la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a
4 tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
In tale contesto, si inserisce, altresì, la nota prot. 15219 del 15.10.2015, il cui punto CP_8
n. 2 rubricato «Destinatari» dispone che «La Carta del docente (e il relativo importo nominale di
500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti di periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM)».
Dalla lettura di tali disposizioni emerge, dunque, che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
Il sistema così delineato deve necessariamente essere valutato alla luce del quadro costituzionale e dei principi sanciti a livello europeo.
Ciò posto, sull'argomento è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 29961/2023 che ha enunciato i seguenti principi di diritto: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124
del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto,
siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente
5 riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze,
spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi),
ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999,
dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Sussistono, nel caso concreto, tutti i presupposti individuati dalla Corte. Invero, è pacifico nonché documentale in causa che la ricorrente abbia prestato servizio, quale docente a tempo determinato negli anni scolastici oggetto di domanda giudiziale e che non abbia usufruito della Carta elettronica in tali periodi.
La frammentazione degli incarichi di supplenza negli a. s. 2021/22 e 2023/24, rispondente ad una “politica” di certo non imputabile alla docente, non preclude il riconoscimento del diritto, tenuto conto sia della complessiva durata degli incarichi che dell'assegnazione della ricorrente, in modo continuativo, alla medesima struttura scolastica (Istituto Comprensivo
“Futura” di NA SE c. 2021/22 e Istituto Comprensivo “Lamarmora” CP_9
di Linate per l'a. s. 2023/24).
Si osserva, inoltre, che il convenuto, nel presente giudizio non ha allegato né CP_1
offerto di dimostrare ragioni obiettive in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra i docenti assunti a termine e quelli già in ruolo (essendo invece
6 irrilevante la natura non di ruolo del rapporto di impiego ovvero la novità di ogni singolo contratto di assunzione a termine).
Va dunque il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00
annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente medesima, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 per la complessiva somma di euro 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Con riferimento alle pretese azionate per l'a. s. 2024/2025, si osserva quanto segue.
L'art. 1, comma 572, Legge 30 dicembre 2024 n. 207 ha così modificato l'art. 1, comma 121,
Legge 107/2015: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_6
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
Con decreto del Ministro e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e Controparte_6
delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”.
7 Essa regolamenta, per l'a. s. individuato (2024/25), le supplenze annuali su posto vacante e disponibile (ossia, le supplenze con decorrenza sino al 31 agosto di ciascun anno scolastico) e quindi continua a lasciare prive di disciplina le altre tipologie di supplenze, quali quella di parte ricorrente, il cui contratto viene a scadenza il 30 giugno 2025.
Appare peraltro evidente che la richiamata disposizione non possa valere per l'anno scolastico in corso posto che la domanda avrebbe dovuto essere avanzata dai docenti entro il mese di ottobre 2024 a fronte di legge emanata il 30 dicembre 2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
2) conseguentemente, condanna il ad attribuire alla Controparte_1
ricorrente il beneficio suindicato, tramite la Carta elettronica, per l'anno scolastico 2021/22,
2022/2023, 2023/24 e 2024/25;
3) condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in euro 1.800,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15%,
IVA e CPA;
con distrazione in favore del procuratore antistatario;
4) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 05/06/2025
Il giudice
SC AI
8
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa SC AI, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia n. 1593/2025 R.G. instaurata da
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Di Tuoro, domicilio eletto in Cercola (NA), via
Campana n. 1,
ricorrente contro
, Controparte_1 [...]
, Controparte_2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Serafino e Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , legalmente domiciliati presso l'Ufficio per la Controparte_2
gestione del contenzioso del lavoro, in , Via Soderini n.24, CP_2
resistenti
Oggetto: altre ipotesi.
All'udienza di discussione, il procuratore della ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
l'Amministrazione indicata in epigrafe perché venissero accolte le seguenti domande:
“. IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente Parte_1
quale docente precaria siccome destinataria di incarichi di supplenza annuale per tutti gli anni di cui in premessa (ovvero gli anni scolastici 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024 e 2024/2025) di usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente del valore di € 500,00 annui,
con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato e per l'effetto, condannare il ad assegnare alla ricorrente la “Carta Controparte_1
elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla relativa carta del docente (o in altro strumento equipollente, tipo portale ministeriale) l'importo nominale di € 500,00 cad. (ossia € 500,00
per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale;
B. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario, con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/14 come modificato dall'art. 2
comma 1 lettera b) decreto n. 147/2022, essendo stato predisposto il ricorso in modo da consentire la ricerca testuale dei numerosi documenti ad esso allegati;
nonché, con ulteriore maggiorazione del
30% ex art. 4 co. 8, D.M. 55/14, come modificato dall'art. 2 comma 1 lettera b) decreto n. 147/2022,
stante la manifesta fondatezza della pretesa azionata, oltre oneri di legge e spese generali.
Si è costituita l'Amministrazione resistente contrastando la pretesa avversaria di cui ha chiesto l'integrale rigetto.
La controversia, vertente su questione documentale e di diritto, è stata discussa e decisa in prima udienza.
Ciò posto, la ricorrente afferma di essere docente in servizio, con contratto a tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo I.C. Via Lamarmora di Lainate (MI)
(MIAA8BC00X) - (doc. 1), con scadenza al 30.06.2025.
La ricorrente ha prestato servizio, con diversi contratti continuativi, alle dipendenze del
, oggi per le seguenti Controparte_1 Controparte_3
annualità:
2021/2022 (doc.2, doc.3, doc. 4, doc.5, doc. 6, doc.7, doc. 8, doc. 9, doc. 10, doc. 11, doc. CP_4
12, doc. 13, doc. 14);
2022/2023 (doc.14, doc. 15, doc. 16); CP_4
CP_
● 2023/2024 (doc.17, doc. 18, doc. 19, doc. 20, doc. 21, doc. 22, doc. 23, doc. 24);
2 ● 2024/2025 presso l'Istituto Comprensivo I.C. Via Lamarmora di Lainate (MI) CP_4
(MIAA8BC00X), con decorrenza dal 11.11.2024 e scadenza al 30.06.2025 (doc.1)
Per tali anni scolastici, la ricorrente non ha beneficiato della c.d. “Carta Docenti”.
In diritto, la ricorrente ha sostenuto l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, nonché per violazione dell'art. 14 della CDFUE, dell'art. 10 della Carta Sociale Europea e della clausola
6 dell'Accordo Quadro citato sul diritto/dovere di formazione e aggiornamento professionale di tutto il personale in servizio. Sotto diverso profilo, ha sottolineato la violazione dell'art. 2 del D.L. n. 22/2020 in forza del quale, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza, a seguito dell'emergenza epidemiologica,
il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nella modalità a distanza,
utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla carta elettronica docenti.
Così delineata la fattispecie, si rammenta che la carta del docente consiste in un bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali,
teatro e cinema o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso i
[...]
. Controparte_5
L'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 prevede: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_6
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...]
3 professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_7
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le organizzazioni sindacali Controparte_7
rappresentative di categoria”.
Il d. P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” all'art. 2 ha individuato i destinatari della suddetta Carta elettronica, nei
“docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo,
esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
Il successivo d. P.C.M. del 28.11.2016, all'art 3, ha confermato che «la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a
4 tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
In tale contesto, si inserisce, altresì, la nota prot. 15219 del 15.10.2015, il cui punto CP_8
n. 2 rubricato «Destinatari» dispone che «La Carta del docente (e il relativo importo nominale di
500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti di periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM)».
Dalla lettura di tali disposizioni emerge, dunque, che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
Il sistema così delineato deve necessariamente essere valutato alla luce del quadro costituzionale e dei principi sanciti a livello europeo.
Ciò posto, sull'argomento è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 29961/2023 che ha enunciato i seguenti principi di diritto: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124
del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
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Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto,
siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente
5 riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze,
spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi),
ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999,
dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Sussistono, nel caso concreto, tutti i presupposti individuati dalla Corte. Invero, è pacifico nonché documentale in causa che la ricorrente abbia prestato servizio, quale docente a tempo determinato negli anni scolastici oggetto di domanda giudiziale e che non abbia usufruito della Carta elettronica in tali periodi.
La frammentazione degli incarichi di supplenza negli a. s. 2021/22 e 2023/24, rispondente ad una “politica” di certo non imputabile alla docente, non preclude il riconoscimento del diritto, tenuto conto sia della complessiva durata degli incarichi che dell'assegnazione della ricorrente, in modo continuativo, alla medesima struttura scolastica (Istituto Comprensivo
“Futura” di NA SE c. 2021/22 e Istituto Comprensivo “Lamarmora” CP_9
di Linate per l'a. s. 2023/24).
Si osserva, inoltre, che il convenuto, nel presente giudizio non ha allegato né CP_1
offerto di dimostrare ragioni obiettive in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra i docenti assunti a termine e quelli già in ruolo (essendo invece
6 irrilevante la natura non di ruolo del rapporto di impiego ovvero la novità di ogni singolo contratto di assunzione a termine).
Va dunque il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00
annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente medesima, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 per la complessiva somma di euro 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Con riferimento alle pretese azionate per l'a. s. 2024/2025, si osserva quanto segue.
L'art. 1, comma 572, Legge 30 dicembre 2024 n. 207 ha così modificato l'art. 1, comma 121,
Legge 107/2015: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_6
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
Con decreto del Ministro e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e Controparte_6
delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”.
7 Essa regolamenta, per l'a. s. individuato (2024/25), le supplenze annuali su posto vacante e disponibile (ossia, le supplenze con decorrenza sino al 31 agosto di ciascun anno scolastico) e quindi continua a lasciare prive di disciplina le altre tipologie di supplenze, quali quella di parte ricorrente, il cui contratto viene a scadenza il 30 giugno 2025.
Appare peraltro evidente che la richiamata disposizione non possa valere per l'anno scolastico in corso posto che la domanda avrebbe dovuto essere avanzata dai docenti entro il mese di ottobre 2024 a fronte di legge emanata il 30 dicembre 2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
2) conseguentemente, condanna il ad attribuire alla Controparte_1
ricorrente il beneficio suindicato, tramite la Carta elettronica, per l'anno scolastico 2021/22,
2022/2023, 2023/24 e 2024/25;
3) condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in euro 1.800,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15%,
IVA e CPA;
con distrazione in favore del procuratore antistatario;
4) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 05/06/2025
Il giudice
SC AI
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