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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/11/2025, n. 4800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4800 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa NA RR, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2131/2019 avente ad oggetto “atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(c.f.: in persona del Liquidatore Parte_1 P.IVA_1 CP_1
(c.f.: ), (c.f.: e C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
(c.f.: ), tutti rappresentati e difesi, Controparte_2 C.F._3 congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti, dagli avv.ti Mario Manzo
( ) ed NT IO (c.f.: ). CodiceFiscale_4 C.F._5
Dichiarano di eleggere domicilio presso lo studio di quest'ultimi in Battipaglia (Sa) alla via
Trieste, n. 2.
-OPPONENTE-
CONTRO
Controparte_3
(cf: ) in persona del Presidente e legale rappresentante, difeso e rappresentato, P.IVA_2 giusta procura alle liti, dall‟avv. Alberto Toriello ( ), elettivamente C.F._6 dom.to alla via Molise, 8, 84090 Montecorvino Pugliano (Sa), presso l'avv. Simona Andolfi
( ). C.F._7
-OPPOSTA-
NONCHÉ
società unipersonale con sede legale in Via V. Alfieri n.
1 - Conegliano Controparte_4
(TV), P. IVA (di seguito la “Mandante”), rappresentata e difesa, in forza di P.IVA_3
1 giusta procura alle liti dall'Avv. Fabio Forino (C.F. ), con studio legale C.F._8 in Nocera Inferiore alla via Roma n. 58.
-INTERVENUTA EX ART.111 C.P.C.-
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, la in persona Parte_1 del legale rapp.te p.t., (correntista e debitrice principale); i sigg. - Parte_2
e (entrambi CodiceFiscale_2 Controparte_2 CodiceFiscale_3 fideiussori) spiegavano opposizione avverso il decreto ingiuntivo 375/19, emesso ad istanza dell'opposta dall‟On.le Tribunale di Salerno, il 01.02.19, RG 791/19 e notificato agli opponenti, con il quale veniva ingiunto il pagamento in solido della somma di €.33.001,59, oltre interessi spese e competenze. Gli opponenti si costituivano chiedendo la nullità,
l‟improcedibilità e l‟inammissibilità del titolo e, per l‟effetto, che venisse revocato il decreto ingiuntivo 375/19, contestandone l'ammontare del credito vantato dall'opposta in quanto la documentazione posta alla base dello stesso sarebbe inidonea a rappresentare la prova del credito azionato;
contestando, altresì, lo ius variandi, l'applicazione di interessi ultralegali, anatocistici, così come la non pattuizione, anche del cms, il tutto a provarsi con Ctu.
Concludevano, chiedendo: “In via preliminare, 1) revocare il decreto ingiuntivo n. 375/19 pronunciato nei confronti degli opponenti per le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto,
Nel merito: 2) accertare e dichiarare l'invalidità a titolo di nullità parziale del contratto di conto corrente per cui è causa, in relazione all'applicazione delle c.m.s. e delle c.d. nuove commissioni, all'applicazione degli interessi ultralegali, all'esercizio dello ius variandi, alla valuta fittizie ed alle spese non pattuite;
3) In definitiva, accertare e determinare l'esatto dare –avere tra le parti, in relazione al conto corrente oggetto di contestazione in base ai risultati del ricalcolo effettuato dal CTU previa dichiarazione della compensazione delle somme non dovute in virtu' delle illegittimità riscontrate;
sempre nel merito, 4) Dichiarare la nullità assoluta della fideiussione sottoscritta dai sig.ri e per le motivazioni suesposte;
5) In Parte_2 Controparte_2 subordine dichiarare la nullità relativa delle clausole di cui agli artt. 2,6 e 8 del contratto di fideiussione, per le motivazioni sopra enunciate;
6) In ogni caso dichiarare la Banca opposta decaduta dal diritto di agire nei confronti dei sig.ri e con Parte_2 Controparte_2 conseguente liberazione di questi ultimi da ogni vincolo e/o impegno assunto con la fideiussione prestata a favore della 7) Condannare la convenuta al risarcimento del danno subito Parte_1 per violazione della Legge 287/90 in materia di concorrenza e dei principi di correttezza, buona fede
e solidarietà contrattuale da valutarsi in via equitativa;
8) Condannare la convenuta al risarcimento del danno subito dai fideiussori a causa dell'iscrizione del loro nominativo in Centrale Rischi per un importo pari al credito garantito, che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c.; 9) ordinare alla convenuta la cancellazione dei nominativi dei fideiussori dalla Centrale Rischi della
2 Banca di AL, con rettifica da eseguire a far data dall'inizio della segnalazione;
10) Il tutto con vittoria di spese e competenze di rito con clausola di attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari.
In via istruttoria si chiede ammettersi e autorizzarsi nomina di CTU contabile avente ad oggetto la verifica di tutte le somme illegittimamente applicate dalla sul rapporto di conto corrente CP_3 oggetto di contestazione. Si producono documenti come da indice di produzione.”
Si costituiva regolarmente in giudizio parte opposta contestando la fondatezza e l'ammissibilità dell'opposizione, chiedendo:” 1) in via preliminare, previa separazione delle domande prospettate dagli opponenti, dichiararsi incompetente in favore del Tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di Impresa (sede di Napoli); 2) sempre in via preliminare, dichiarare la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. dell‟opposto decreto ingiuntivo n°375/19 in danno di tutti i debitori e l‟inammissibilità/nullità della domanda avversa, anche perché carente degli elementi essenziali ex art. 163 c.p.c.; 3) in via preliminare, in subordine, dichiarare la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. dell‟opposto decreto ingiuntivo n°375/19 in solo danno dei fideiussori in quanto parti di un contratto autonomo di garanzia ovvero per intervenuta dichiarazione di incompetenza (di cui sopra), nonché l‟inammissibilità/nullità della domanda avversa, anche perché carente degli elementi essenziali ex art. 163 c.p.c.; 4) nel merito, rigettare tutte le domande (anche istruttorie) degli opponenti perché improponibili, inammissibili, nonché infondate in fatto e diritto e per l‟effetto confermare l‟opposto decreto ingiuntivo in ogni sua parte;
5) nel merito, in subordine, dichiarare inammissibili le eccezioni formulate dai fideiussori, anche perché parti di un contratto autonomo di garanzia, e per l‟effetto dichiarare definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto nei confronti dei sigg. e Parte_2 [...]
6) in via subordinata, ma senza rinunciare alle precedenti eccezioni, Controparte_2 condannare, in solido, gli opponenti al pagamento della somma eventualmente accertata in corso di causa;
7) in ogni caso, condannare in solido gli opponenti ex art. 96 c.p.c. 8) in ogni caso, condannare gli opponenti in solido al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
Instaurato il contradditorio all'udienza del 03.06.2020, il giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oppoto nei confronti della rigettava la Parte_1 richiesta di provvisoria esecuzione del decreto nei confronti dei fideiussori. Sciogliendo la riserva all'esito dell'udienza del 14.4.2021 veniva nominato ctu tecnico- contabile.
Interveniva nel giudizio, quale cessionaria del credito oggetto di giudizio, la CP_4
e faceva sua “ la posizione processuale della cedente medesima nonché tutte le domande di
[...] merito e di rito, deduzioni, eccezioni, conclusioni ed istanze formulate e rassegnate nel suddetto giudizio dalla cedente i crediti Controparte_5
, compresa ogni produzione documentale sino ad ora effettuata ed
[...] insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti, che qui devono intendersi integralmente reiterate e trascritte. Chiede l'estromissione della cedente limitatamente alla posizione di credito ed eccepisce in ogni caso la carenza di legittimazione passiva di in Controparte_4
3 merito ad eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte che sarebbero state tenute dall'originaria titolare del credito.”
All'esito dell'udienza del 28.05.2025 il giudice riservava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
a) Sulla legittimazione di Controparte_4
Questo Giudice preliminarmente ritiene di dover esaminare la sussistenza della legittimazione ad agire nel presente giudizio in capo a quale Controparte_4 cessionaria del credito azionato in via monitoria da posto che Controparte_6 secondo la giurisprudenza consolidata (Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016) “La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice”.
L'interventrice ha dedotto di essere divenuta titolare del credito azionato in sede monitoria in virtù di contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 16-11-2021, con la banca opposta , ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge n. 130/99 e che il predetto contratto di cessione pro soluto è stato pubblicato sulla G.U. della Repubblica ALna, Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 140 del 25 novembre 2021.
Orbene, dalla documentazione in atti emerge che non ha fornito la Controparte_4 prova di essere munita della condizione dell'azione della legittimazione ad agire nel presente giudizio: infatti non vi è alcuna prova documentale che dimostri in che modo abbia acquistato la titolarità del suddetto credito dall'originaria titolare, cioè CP_6
, parte opposta nel presente giudizio.
[...]
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità (“ex multis” Cass. Civ., ord. n. 5617/2020) ha sancito che la disposizione di cui all'articolo 58, comma 4, T.U.B. e, quindi, la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, non attesta la legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco;
invero, come dimostra chiaramente il tenore letterale della suddetta norma, la pubblicazione opera - in via di sostituzione - solo in relazione al disposto dell'art. 1264 c.c., comma 2, valendo cioè unicamente ad impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente. Vale a dire che la pubblicazione della cessione dei crediti in blocco vale solo a sostituire, ai fini notiziali per evitare la liberazione dei debitori ceduti, la notificazione dell'atto di cessione che, quantunque con forme non vincolate o sacramentali, deve pur sempre esistere tra parte cedente e cessionaria e che, come tale, va provata in giudizio.
Occorre, dunque, approntare un'adeguata, chiara e puntuale, documentazione contrattuale, obbligo che discende in via diretta dal principio di "sana e prudente gestione" di cui all'art. 5 T.U.B. Pertanto, con riferimento alla dimostrazione della legittimazione del soggetto che
4 si assume cessionario - la norma di cui all'art. 58, comma 2, T.U.B, seppure non impone un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, "assunta questa diversa prospettiva", che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione
- detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (cfr. Cass. Civ., n. 15884/2019).
Facendo applicazione dei principi elaborati dalla Suprema Corte nel caso di specie, ne consegue che non può ritenersi provata in alcun modo la legittimazione di " CP_4
, in quanto, da un lato, la interventrice non ha prodotto alcun documento comprovante
[...] con certezza l'esistenza del contratto di cessione del credito stipulato con la Banca opposta e, dall'altro, lato, perché l'estratto della Gazzetta Ufficiale prodotto (cfr. Doc. 2 allegato all'atto di intervento ex art. 111 cpc) reca indicazioni assolutamente generiche sui crediti ceduti “in blocco” utilizzando diciture, evidentemente prive del requisito di determinatezza in presenza del quale la pubblicazione in G.U. può essere ritenuta in grado di provare l'avvenuta cessione del credito;
né ha valore di adeguata prova la visura camerale depositata, peraltro, solo con la comparsa conclusionale.
Pertanto, poiché non è possibile ravvisare la titolarità del diritto di credito azionato in via monitoria dalla Banca opposta in capo a " in assenza del deposito di Controparte_4 adeguata documentazione ( contratto di cessione), ne consegue che va dichiarato il difetto di legittimazione ad agire di quest'ultima e rigettata la richiesta di sostituzione della parte opposta.
Pertanto, in difetto di estromissione del cedente sulla base del consenso di tutte le parti, il rapporto processuale continua a svolgersi tra le parti originarie dandosi così luogo a una sostituzione processuale del dante causa (sostituto) all'avente causa (sostituito).
In tal senso si veda Cass. Civ. Sez. I 22/10/09 n. 22424, secondo cui la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti.
Vanno quindi delibate le domande della Controparte_3 non estromessa dal giudizio.
[...]
b) Sulla fideiussione omnibus e sulla violazione della legge 287/1990
5 Parte opponente ha eccepito la nullità della fideiussione omnibus stipulate in data 25-09-
2009. Più specificamente, i garanti hanno eccepito la nullità della fideiussione oggetto del contendere per conformità allo schema di fideiussione predisposto dall'BI nel 2003, dichiarato nullo limitatamente agli artt. 2 (clausola di sopravvivenza), 6 (clausola di deroga al termine di decadenza ex art. 1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza) dalla Banca di AL con provvedimento n. 55 del 2005, per contrarietà delle clausole emarginate all'art. 2 co. 2 lett. a) L. 287/1990, che pone il divieto di costituire intese restrittive del gioco della concorrenza.
L'eccezione deve essere rigettata.
In via generale, occorre escludere ogni fondamento alla tesi della nullità totale della fideiussione omnibus, avendo le SS.UU. n. 41994/2021 accolto la diversa tesi della nullità parziale ed enunciato il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2 co. 2 lett. a) della legge 287/1990 e 101 Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2 comma 3 della legge succitata e dall'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
In tal senso, chi agisce in giudizio per far valere la dedotta nullità ha l'onere di provare: i) la conformità della fideiussione omnibus stipulata con lo schema BI 2003, dovendo pertanto depositare lo schema BI al fine di valutare la sussistenza e corrispondenza delle clausole sanzionate con la nullità; ii) la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale, prova quest'ultima che, limitatamente alle fideiussioni precedenti il provvedimento di Banca d'AL del maggio 2005, è fornita dal deposito in giudizio del medesimo provvedimento, avente valore di “prova privilegiata” dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito almeno per il periodo effettivamente coperto dall'accertamento, ossia tra il 2002 ed il maggio
2005; iii) da ultimo, che tale contratto ha concretamente leso la sua sfera di libertà economica.
(cfr. Trib. Roma 1 Luglio 2020, Trib. RR 20 Luglio 2020, Trib. Padova 29 Gennaio 2019).
Nella controversia in esame, da un lato, occorre rilevare che risulta prodotto solo il provvedimento n. 55 della Banca di AL e non anche lo schema BI .
Per altro verso, va precisato che la fideiussione omnibus contestata dagli opponenti è stata stipulata nel settembre 2009, ossia oltre il periodo in cui la Banca d'AL, quale garante della concorrenza e del mercato, ha accertato la sussistenza di comportamenti, coordinati tra i diversi istituti di credito sul territorio nazionale, volti alla realizzazione di un'intesa anticoncorrenziale, risalendo pertanto ad un periodo ove alcun accertamento è stato svolto dall'Autorità di vigilanza.
Ne consegue che chi agisca in giudizio per l'accertamento della nullità delle fideiussioni successive al 2005 non può avvalersi del provvedimento di Banca d'AL e della sua qualità di “prova privilegiata”, dovendo, di contro, fornire prova della perdurante esistenza di
6 un'intesa anticoncorrenziale e dell'applicazione delle clausole contrattuali sanzionate con la nullità, sino al momento di conclusione del contratto di fideiussione ad opera dei garanti.
Detta prova, come rilevato dalla giurisprudenza di merito espressasi sulla questione (cfr., ex multis, Tribunale Torre Annunziata, 4 Luglio 2023 e 23 Giugno 2023, Tribunale di Milano
17 Ottobre 2022 e 20 Luglio 2022, Tribunale Forlì 16 Maggio 2022), non può essere soddisfatta dalla mera circostanza della riproduzione delle clausole contestate all'interno della fideiussione impugnata in giudizio (cfr. anche Trib. Milano 19 Novembre 2020, Trib.
Bologna 4 Novembre 2020, Trib. Sondrio 28 Aprile 2021, secondo cui la mera riproduzione nella fideiussione prestata di clausole di analogo tenore a quelle contenute nello schema BI
2002 – lecite in quanto di per sé non contrarie a norme imperative - non costituisce prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale) consistendo invece nella dimostrazione specifica e puntuale della diffusione dello schema BI tra i diversi istituti di credito, mediante la produzione in giudizio di un ragguardevole numero di modelli contrattuali somministrati alla clientela negli anni di riferimento da parte di un significativo numero di istituti di credito ed in base ad un'azione di mercato preordinariamente coordinata (cfr.
Collegio di Coordinamento ABF, Decisione n. 16511 del 29/12/2022).
Nulla di tutto ciò è stato concretamente provato da parte degli opponenti non avendo questi fornito alcuna prova, anche indiziaria, del protrarsi di un'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito sul territorio nazionale al momento della conclusione delle fideiussioni, essendosi genericamente limitati al rilievo della presenza nel regolamento contrattuale delle clausole sanzionate con la nullità e senza neanche provare la coincidenza della stesse con quelle predisposte nello schema BI 2002. Attese quindi le esposte carenze allegatorie e probatorie, l'eccezione di nullità deve essere rigettata.
A tanto consegue anche l'ulteriore eccezione di nullità per mancata espressa approvazione delle clausole vessatorie e della clausola derogativa dell'art. 1957 c.c.. in quanto quest'ultima clausola risulta approvata per iscritto e pertanto il termine , interrotto nel 2016, deve intendersi revocato.
c) Sul giudizio di opposizione
L'opposizione proposta è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito ( cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340).
Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo
7 complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5), mentre, sotto altro aspetto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
In tema di riparto dell'onere della prova quando è l'istituto di credito parte attrice a reclamare il saldo risultante dal conto corrente, gravi su di essa l'onere di provare il credito vantato e che si impone perciò la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (Cassazione civile I n. 24049 DEL 26.09.2019, Cass., Sez. I,
28/11/2018, n. 30822). In applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore
è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico. In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel procedimento monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, va distinto l'estratto di saldaconto - dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito - dall'ordinario estratto conto - funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca - poiché il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, mentre l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente. All'estratto conto bancario di cui all'art. 50 d.lg.
1 settembre 1993 n. 385, può riconoscersi un'efficacia probatoria piena solo ai fini e nell'ambito della fase monitoria del procedimento di cui agli art. 633 e ss. c.p.c., non anche nella fase contenziosa successiva all'opposizione al decreto ingiuntivo (ovvero in un ordinario giudizio di cognizione), nel cui ambito la sua efficacia probatoria vagliata secondo le ordinarie regole dettate dal c.c. in materia di prove documentali, combinate, però, con la
8 particolare efficacia preclusiva attribuita dal combinato disposto degli art. 1857 e 1832 c.c. alla sua mancata impugnazione da parte del correntista, con la conseguenza che la sua produzione in giudizio fa sorgere l'onere per il correntista che voglia contestarne le risultanze di sollevare rilievi specifici. La documentazione prodotta dalla Banca creditrice, attestante le risultanze del saldo contabile dei conti correnti del debitore, integra prova scritta del credito valida nel procedimento monitorio ma non assume automaticamente valenza probatoria in sede di opposizione. In tale sede, infatti, il saldo di conto può assumere solo valore indiziario e la è tenuta al deposito del contratto dal quale trae CP_3 origine il rapporto, gli estratti conto con tutte le relative annotazioni di dare ed avere.
Il creditore/opposto è tenuto dunque ad allegare e provare il proprio credito nel giudizio principale e dovrà assolvere a tale onere in maniera certamente più completa ed esaustiva di quanto abbia fatto già nel corso della procedura di ingiunzione, caratterizzata, come è noto, da cognizione ed istruttoria sommarie.
Secondo quanto chiarito, in particolare, dalla Suprema Corte (cfr. in merito, Cass. 500/2017), in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, vige il principio secondo cui l'onere probatorio incombe sulla banca la quale, dovendo provare il credito ingiunto, deve produrre in giudizio tutti gli estratti conto del rapporto dal quale scaturisce il saldo debitorio. In tale giudizio, la è, invece, onerata di depositare, oltre al contratto dal CP_3 quale il rapporto trae origine e le successive modifiche, anche gli estratti conto completi con l'annotazione di tutte le poste di dare ed avere intercorrenti tra le parti. In caso di contestazione, da parte del correntista, in ordine all'entità del credito vantato dalla banca che agisce in giudizio per il recupero del saldo debitore del conto corrente, l'istituto di credito ha dunque l'onere di produrre, ex art. 2697 c.c., tutti gli estratti conto a partire dalla data di apertura del rapporto. Tale principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 21466 del 19.9.2013. Quindi nella successiva fase di cognizione la produzione documentale deve essere integrata mediante il deposito di tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto al fine di poter consentire la ricostruzione del saldo richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Nel caso sottoposto all' attenzione del Tribunale parte opposta ha assolto al proprio onere probatorio depositando: a) Contratto di apertura di conto corrente del 28/02/06 con condizioni economiche e documento di trasparenza;
b) Contratto di apertura di credito del
09/03/06 fino alla concorrenza di € 20.000,00; c) Contratto di apertura di credito del 25/09/09 fino alla concorrenza di € 20.000,00; d) Contratto di apertura di credito del 29/12/10 fino alla concorrenza di € 20.000,00; e) estratti conto dal 28.2.2006 alla chiusura in data 14.11.2018 a debito della correntista pari ad € 33.001,59
Gli opponenti contestano il saldo, eccependo come gli importi richiesti siano frutto di una scorretta gestione del rapporto da parte dell'Istituto di credito che, ha provveduto all'applicazione illegittima ed indebita di interessi ultralegali, anatocismo per
9 capitalizzazione trimestrale di interessi passivi, interessi usurari, nonché spese, oneri, commissione di massimo scoperto, giorni valuta non regolarmente pattuiti.
In tal senso, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sul correntista in relazione all'intero periodo dedotto in giudizio (arg. ex Cass. 20693/2016, in tema di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. in caso di pattuizioni in ipotesi invalide, ma il principio è valido in generale anche per le azioni di accertamento: "Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data)”.
Dall'esame della documentazione allegata e delle difese svolte, si osserva che parte opposta attore in senso sostanziale ha provveduto all'adempimento dell'onere della prova depositando i documenti contrattuali e gli estratti conto .
Il contratto di conto corrente risulta stipulato in un periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR. È ormai nota la portata della delibera del 9/2/2000, con la quale il CICR ha rimesso alla volontà delle parti la determinazione della periodicità degli interessi, ammettendo per le banche la possibilità di pretendere interessi sugli interessi scaduti, purché l'addebito e l'accredito avvengano con la stessa periodicità. Nel dettaglio, devono considerarsi valide le convenzioni anatocistiche, purché esse siano oggetto di espressa previsione contrattuale, di approvazione scritta del cliente e vi sia una pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori;
condizioni, queste, che risultano correttamente rispettate dal contratto di conto corrente su cui si controverte nel presente giudizio e allegato alla produzione monitoria.
Dalle verifiche compiute, il CTU infatti risulta sottoscritta la clausola che prevede la pari periodicità in assenza di documentazione contrattuale provvedeva a riordinare i movimenti di conto per data contabile ad applicare i tassi legali pro-tempore vigenti escludendo ogni forma di capitalizzazione. Lo stesso dicasi anche per i contratti di apertura di credito del
9.3.2006 e 25.09.2009 e 29.12.2010.
Parte attrice si duole dell'applicazione da parte della banca della capitalizzazione trimestrale dei tassi di interesse, di valute e commissioni unilateralmente determinate dalla stessa ai rapporti di conto corrente, cms non priva di causa e, comunque, indeterminata e/o indeterminabile, spese non pattuite per iscritto e valute cc.dd. “fittizie”.
10 All'esito delle complesse e articolate indagini peritali, svoltesi mediante la disamina dei documenti contabili prodotti il consulente eliminando la commissione di massimo scoperto
(in quanto pattuita solo nella misura e non nella modalità di calcolo), eliminando la commissione disponibilità fondi e la CIV (commissione istruttoria veloce), riconducendo il tasso applicato dalla nel limite del pattuito ha rielaborato il conto corrente n. 323266 CP_3
e ha rideterminato alla data del 14/11/2018 un saldo finale a debito della correntista di €
27.176,13 a fronte della somma risultante da estratto conto bancario di € 33.001,59 a debito della correntista dovendosi accogliere la prima ipotesi elaborata dal ctu che ricomprende anche le competenze. Il decreto ingiuntivo deve essere revocato e condannata parte opponente a pagare la minor somma di euro 27.176,13 oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Spese processuali
Tanto premesso, le spese di giudizio seguono il generale criterio della soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2004 come aggiornato dal DM 37/2008 sulla base del valore del decisum e vanno poste a carico della parte opponente.
Le spese della consulenza sono poste definitivamente a carico di parte opponente e parte opposta essendo stata la consulenza utile ai fini del giudizio . Spese integralmente compensate nei rapporti con Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara la carenza di legittimazione attiva di Controparte_4
2) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo.
3) Condanna parte opponente in solido al pagamento della somma di euro 27.176,13 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
4) Condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta liquidate in complessivi euro 3.809 oltre euro 150.00 a titolo di C.U. oltre
IVA e CPA come per legge .
5) Le spese del consulente sono poste definitivamente a carico di parte opponente e parte opposta essendo stata la consulenza utile ai fini della decisione.
6) Spese integralmente compensate nei rapporti con Controparte_4
Così deciso in Salerno, 26.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa NA RR
11 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa NA RR, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2131/2019 avente ad oggetto “atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(c.f.: in persona del Liquidatore Parte_1 P.IVA_1 CP_1
(c.f.: ), (c.f.: e C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
(c.f.: ), tutti rappresentati e difesi, Controparte_2 C.F._3 congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti, dagli avv.ti Mario Manzo
( ) ed NT IO (c.f.: ). CodiceFiscale_4 C.F._5
Dichiarano di eleggere domicilio presso lo studio di quest'ultimi in Battipaglia (Sa) alla via
Trieste, n. 2.
-OPPONENTE-
CONTRO
Controparte_3
(cf: ) in persona del Presidente e legale rappresentante, difeso e rappresentato, P.IVA_2 giusta procura alle liti, dall‟avv. Alberto Toriello ( ), elettivamente C.F._6 dom.to alla via Molise, 8, 84090 Montecorvino Pugliano (Sa), presso l'avv. Simona Andolfi
( ). C.F._7
-OPPOSTA-
NONCHÉ
società unipersonale con sede legale in Via V. Alfieri n.
1 - Conegliano Controparte_4
(TV), P. IVA (di seguito la “Mandante”), rappresentata e difesa, in forza di P.IVA_3
1 giusta procura alle liti dall'Avv. Fabio Forino (C.F. ), con studio legale C.F._8 in Nocera Inferiore alla via Roma n. 58.
-INTERVENUTA EX ART.111 C.P.C.-
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, la in persona Parte_1 del legale rapp.te p.t., (correntista e debitrice principale); i sigg. - Parte_2
e (entrambi CodiceFiscale_2 Controparte_2 CodiceFiscale_3 fideiussori) spiegavano opposizione avverso il decreto ingiuntivo 375/19, emesso ad istanza dell'opposta dall‟On.le Tribunale di Salerno, il 01.02.19, RG 791/19 e notificato agli opponenti, con il quale veniva ingiunto il pagamento in solido della somma di €.33.001,59, oltre interessi spese e competenze. Gli opponenti si costituivano chiedendo la nullità,
l‟improcedibilità e l‟inammissibilità del titolo e, per l‟effetto, che venisse revocato il decreto ingiuntivo 375/19, contestandone l'ammontare del credito vantato dall'opposta in quanto la documentazione posta alla base dello stesso sarebbe inidonea a rappresentare la prova del credito azionato;
contestando, altresì, lo ius variandi, l'applicazione di interessi ultralegali, anatocistici, così come la non pattuizione, anche del cms, il tutto a provarsi con Ctu.
Concludevano, chiedendo: “In via preliminare, 1) revocare il decreto ingiuntivo n. 375/19 pronunciato nei confronti degli opponenti per le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto,
Nel merito: 2) accertare e dichiarare l'invalidità a titolo di nullità parziale del contratto di conto corrente per cui è causa, in relazione all'applicazione delle c.m.s. e delle c.d. nuove commissioni, all'applicazione degli interessi ultralegali, all'esercizio dello ius variandi, alla valuta fittizie ed alle spese non pattuite;
3) In definitiva, accertare e determinare l'esatto dare –avere tra le parti, in relazione al conto corrente oggetto di contestazione in base ai risultati del ricalcolo effettuato dal CTU previa dichiarazione della compensazione delle somme non dovute in virtu' delle illegittimità riscontrate;
sempre nel merito, 4) Dichiarare la nullità assoluta della fideiussione sottoscritta dai sig.ri e per le motivazioni suesposte;
5) In Parte_2 Controparte_2 subordine dichiarare la nullità relativa delle clausole di cui agli artt. 2,6 e 8 del contratto di fideiussione, per le motivazioni sopra enunciate;
6) In ogni caso dichiarare la Banca opposta decaduta dal diritto di agire nei confronti dei sig.ri e con Parte_2 Controparte_2 conseguente liberazione di questi ultimi da ogni vincolo e/o impegno assunto con la fideiussione prestata a favore della 7) Condannare la convenuta al risarcimento del danno subito Parte_1 per violazione della Legge 287/90 in materia di concorrenza e dei principi di correttezza, buona fede
e solidarietà contrattuale da valutarsi in via equitativa;
8) Condannare la convenuta al risarcimento del danno subito dai fideiussori a causa dell'iscrizione del loro nominativo in Centrale Rischi per un importo pari al credito garantito, che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c.; 9) ordinare alla convenuta la cancellazione dei nominativi dei fideiussori dalla Centrale Rischi della
2 Banca di AL, con rettifica da eseguire a far data dall'inizio della segnalazione;
10) Il tutto con vittoria di spese e competenze di rito con clausola di attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari.
In via istruttoria si chiede ammettersi e autorizzarsi nomina di CTU contabile avente ad oggetto la verifica di tutte le somme illegittimamente applicate dalla sul rapporto di conto corrente CP_3 oggetto di contestazione. Si producono documenti come da indice di produzione.”
Si costituiva regolarmente in giudizio parte opposta contestando la fondatezza e l'ammissibilità dell'opposizione, chiedendo:” 1) in via preliminare, previa separazione delle domande prospettate dagli opponenti, dichiararsi incompetente in favore del Tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di Impresa (sede di Napoli); 2) sempre in via preliminare, dichiarare la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. dell‟opposto decreto ingiuntivo n°375/19 in danno di tutti i debitori e l‟inammissibilità/nullità della domanda avversa, anche perché carente degli elementi essenziali ex art. 163 c.p.c.; 3) in via preliminare, in subordine, dichiarare la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. dell‟opposto decreto ingiuntivo n°375/19 in solo danno dei fideiussori in quanto parti di un contratto autonomo di garanzia ovvero per intervenuta dichiarazione di incompetenza (di cui sopra), nonché l‟inammissibilità/nullità della domanda avversa, anche perché carente degli elementi essenziali ex art. 163 c.p.c.; 4) nel merito, rigettare tutte le domande (anche istruttorie) degli opponenti perché improponibili, inammissibili, nonché infondate in fatto e diritto e per l‟effetto confermare l‟opposto decreto ingiuntivo in ogni sua parte;
5) nel merito, in subordine, dichiarare inammissibili le eccezioni formulate dai fideiussori, anche perché parti di un contratto autonomo di garanzia, e per l‟effetto dichiarare definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto nei confronti dei sigg. e Parte_2 [...]
6) in via subordinata, ma senza rinunciare alle precedenti eccezioni, Controparte_2 condannare, in solido, gli opponenti al pagamento della somma eventualmente accertata in corso di causa;
7) in ogni caso, condannare in solido gli opponenti ex art. 96 c.p.c. 8) in ogni caso, condannare gli opponenti in solido al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
Instaurato il contradditorio all'udienza del 03.06.2020, il giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oppoto nei confronti della rigettava la Parte_1 richiesta di provvisoria esecuzione del decreto nei confronti dei fideiussori. Sciogliendo la riserva all'esito dell'udienza del 14.4.2021 veniva nominato ctu tecnico- contabile.
Interveniva nel giudizio, quale cessionaria del credito oggetto di giudizio, la CP_4
e faceva sua “ la posizione processuale della cedente medesima nonché tutte le domande di
[...] merito e di rito, deduzioni, eccezioni, conclusioni ed istanze formulate e rassegnate nel suddetto giudizio dalla cedente i crediti Controparte_5
, compresa ogni produzione documentale sino ad ora effettuata ed
[...] insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti, che qui devono intendersi integralmente reiterate e trascritte. Chiede l'estromissione della cedente limitatamente alla posizione di credito ed eccepisce in ogni caso la carenza di legittimazione passiva di in Controparte_4
3 merito ad eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte che sarebbero state tenute dall'originaria titolare del credito.”
All'esito dell'udienza del 28.05.2025 il giudice riservava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
a) Sulla legittimazione di Controparte_4
Questo Giudice preliminarmente ritiene di dover esaminare la sussistenza della legittimazione ad agire nel presente giudizio in capo a quale Controparte_4 cessionaria del credito azionato in via monitoria da posto che Controparte_6 secondo la giurisprudenza consolidata (Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016) “La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice”.
L'interventrice ha dedotto di essere divenuta titolare del credito azionato in sede monitoria in virtù di contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 16-11-2021, con la banca opposta , ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge n. 130/99 e che il predetto contratto di cessione pro soluto è stato pubblicato sulla G.U. della Repubblica ALna, Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 140 del 25 novembre 2021.
Orbene, dalla documentazione in atti emerge che non ha fornito la Controparte_4 prova di essere munita della condizione dell'azione della legittimazione ad agire nel presente giudizio: infatti non vi è alcuna prova documentale che dimostri in che modo abbia acquistato la titolarità del suddetto credito dall'originaria titolare, cioè CP_6
, parte opposta nel presente giudizio.
[...]
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità (“ex multis” Cass. Civ., ord. n. 5617/2020) ha sancito che la disposizione di cui all'articolo 58, comma 4, T.U.B. e, quindi, la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, non attesta la legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco;
invero, come dimostra chiaramente il tenore letterale della suddetta norma, la pubblicazione opera - in via di sostituzione - solo in relazione al disposto dell'art. 1264 c.c., comma 2, valendo cioè unicamente ad impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente. Vale a dire che la pubblicazione della cessione dei crediti in blocco vale solo a sostituire, ai fini notiziali per evitare la liberazione dei debitori ceduti, la notificazione dell'atto di cessione che, quantunque con forme non vincolate o sacramentali, deve pur sempre esistere tra parte cedente e cessionaria e che, come tale, va provata in giudizio.
Occorre, dunque, approntare un'adeguata, chiara e puntuale, documentazione contrattuale, obbligo che discende in via diretta dal principio di "sana e prudente gestione" di cui all'art. 5 T.U.B. Pertanto, con riferimento alla dimostrazione della legittimazione del soggetto che
4 si assume cessionario - la norma di cui all'art. 58, comma 2, T.U.B, seppure non impone un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, "assunta questa diversa prospettiva", che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione
- detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (cfr. Cass. Civ., n. 15884/2019).
Facendo applicazione dei principi elaborati dalla Suprema Corte nel caso di specie, ne consegue che non può ritenersi provata in alcun modo la legittimazione di " CP_4
, in quanto, da un lato, la interventrice non ha prodotto alcun documento comprovante
[...] con certezza l'esistenza del contratto di cessione del credito stipulato con la Banca opposta e, dall'altro, lato, perché l'estratto della Gazzetta Ufficiale prodotto (cfr. Doc. 2 allegato all'atto di intervento ex art. 111 cpc) reca indicazioni assolutamente generiche sui crediti ceduti “in blocco” utilizzando diciture, evidentemente prive del requisito di determinatezza in presenza del quale la pubblicazione in G.U. può essere ritenuta in grado di provare l'avvenuta cessione del credito;
né ha valore di adeguata prova la visura camerale depositata, peraltro, solo con la comparsa conclusionale.
Pertanto, poiché non è possibile ravvisare la titolarità del diritto di credito azionato in via monitoria dalla Banca opposta in capo a " in assenza del deposito di Controparte_4 adeguata documentazione ( contratto di cessione), ne consegue che va dichiarato il difetto di legittimazione ad agire di quest'ultima e rigettata la richiesta di sostituzione della parte opposta.
Pertanto, in difetto di estromissione del cedente sulla base del consenso di tutte le parti, il rapporto processuale continua a svolgersi tra le parti originarie dandosi così luogo a una sostituzione processuale del dante causa (sostituto) all'avente causa (sostituito).
In tal senso si veda Cass. Civ. Sez. I 22/10/09 n. 22424, secondo cui la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti.
Vanno quindi delibate le domande della Controparte_3 non estromessa dal giudizio.
[...]
b) Sulla fideiussione omnibus e sulla violazione della legge 287/1990
5 Parte opponente ha eccepito la nullità della fideiussione omnibus stipulate in data 25-09-
2009. Più specificamente, i garanti hanno eccepito la nullità della fideiussione oggetto del contendere per conformità allo schema di fideiussione predisposto dall'BI nel 2003, dichiarato nullo limitatamente agli artt. 2 (clausola di sopravvivenza), 6 (clausola di deroga al termine di decadenza ex art. 1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza) dalla Banca di AL con provvedimento n. 55 del 2005, per contrarietà delle clausole emarginate all'art. 2 co. 2 lett. a) L. 287/1990, che pone il divieto di costituire intese restrittive del gioco della concorrenza.
L'eccezione deve essere rigettata.
In via generale, occorre escludere ogni fondamento alla tesi della nullità totale della fideiussione omnibus, avendo le SS.UU. n. 41994/2021 accolto la diversa tesi della nullità parziale ed enunciato il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2 co. 2 lett. a) della legge 287/1990 e 101 Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2 comma 3 della legge succitata e dall'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
In tal senso, chi agisce in giudizio per far valere la dedotta nullità ha l'onere di provare: i) la conformità della fideiussione omnibus stipulata con lo schema BI 2003, dovendo pertanto depositare lo schema BI al fine di valutare la sussistenza e corrispondenza delle clausole sanzionate con la nullità; ii) la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale, prova quest'ultima che, limitatamente alle fideiussioni precedenti il provvedimento di Banca d'AL del maggio 2005, è fornita dal deposito in giudizio del medesimo provvedimento, avente valore di “prova privilegiata” dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito almeno per il periodo effettivamente coperto dall'accertamento, ossia tra il 2002 ed il maggio
2005; iii) da ultimo, che tale contratto ha concretamente leso la sua sfera di libertà economica.
(cfr. Trib. Roma 1 Luglio 2020, Trib. RR 20 Luglio 2020, Trib. Padova 29 Gennaio 2019).
Nella controversia in esame, da un lato, occorre rilevare che risulta prodotto solo il provvedimento n. 55 della Banca di AL e non anche lo schema BI .
Per altro verso, va precisato che la fideiussione omnibus contestata dagli opponenti è stata stipulata nel settembre 2009, ossia oltre il periodo in cui la Banca d'AL, quale garante della concorrenza e del mercato, ha accertato la sussistenza di comportamenti, coordinati tra i diversi istituti di credito sul territorio nazionale, volti alla realizzazione di un'intesa anticoncorrenziale, risalendo pertanto ad un periodo ove alcun accertamento è stato svolto dall'Autorità di vigilanza.
Ne consegue che chi agisca in giudizio per l'accertamento della nullità delle fideiussioni successive al 2005 non può avvalersi del provvedimento di Banca d'AL e della sua qualità di “prova privilegiata”, dovendo, di contro, fornire prova della perdurante esistenza di
6 un'intesa anticoncorrenziale e dell'applicazione delle clausole contrattuali sanzionate con la nullità, sino al momento di conclusione del contratto di fideiussione ad opera dei garanti.
Detta prova, come rilevato dalla giurisprudenza di merito espressasi sulla questione (cfr., ex multis, Tribunale Torre Annunziata, 4 Luglio 2023 e 23 Giugno 2023, Tribunale di Milano
17 Ottobre 2022 e 20 Luglio 2022, Tribunale Forlì 16 Maggio 2022), non può essere soddisfatta dalla mera circostanza della riproduzione delle clausole contestate all'interno della fideiussione impugnata in giudizio (cfr. anche Trib. Milano 19 Novembre 2020, Trib.
Bologna 4 Novembre 2020, Trib. Sondrio 28 Aprile 2021, secondo cui la mera riproduzione nella fideiussione prestata di clausole di analogo tenore a quelle contenute nello schema BI
2002 – lecite in quanto di per sé non contrarie a norme imperative - non costituisce prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale) consistendo invece nella dimostrazione specifica e puntuale della diffusione dello schema BI tra i diversi istituti di credito, mediante la produzione in giudizio di un ragguardevole numero di modelli contrattuali somministrati alla clientela negli anni di riferimento da parte di un significativo numero di istituti di credito ed in base ad un'azione di mercato preordinariamente coordinata (cfr.
Collegio di Coordinamento ABF, Decisione n. 16511 del 29/12/2022).
Nulla di tutto ciò è stato concretamente provato da parte degli opponenti non avendo questi fornito alcuna prova, anche indiziaria, del protrarsi di un'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito sul territorio nazionale al momento della conclusione delle fideiussioni, essendosi genericamente limitati al rilievo della presenza nel regolamento contrattuale delle clausole sanzionate con la nullità e senza neanche provare la coincidenza della stesse con quelle predisposte nello schema BI 2002. Attese quindi le esposte carenze allegatorie e probatorie, l'eccezione di nullità deve essere rigettata.
A tanto consegue anche l'ulteriore eccezione di nullità per mancata espressa approvazione delle clausole vessatorie e della clausola derogativa dell'art. 1957 c.c.. in quanto quest'ultima clausola risulta approvata per iscritto e pertanto il termine , interrotto nel 2016, deve intendersi revocato.
c) Sul giudizio di opposizione
L'opposizione proposta è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito ( cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340).
Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo
7 complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5), mentre, sotto altro aspetto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
In tema di riparto dell'onere della prova quando è l'istituto di credito parte attrice a reclamare il saldo risultante dal conto corrente, gravi su di essa l'onere di provare il credito vantato e che si impone perciò la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (Cassazione civile I n. 24049 DEL 26.09.2019, Cass., Sez. I,
28/11/2018, n. 30822). In applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore
è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico. In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel procedimento monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, va distinto l'estratto di saldaconto - dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito - dall'ordinario estratto conto - funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca - poiché il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, mentre l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente. All'estratto conto bancario di cui all'art. 50 d.lg.
1 settembre 1993 n. 385, può riconoscersi un'efficacia probatoria piena solo ai fini e nell'ambito della fase monitoria del procedimento di cui agli art. 633 e ss. c.p.c., non anche nella fase contenziosa successiva all'opposizione al decreto ingiuntivo (ovvero in un ordinario giudizio di cognizione), nel cui ambito la sua efficacia probatoria vagliata secondo le ordinarie regole dettate dal c.c. in materia di prove documentali, combinate, però, con la
8 particolare efficacia preclusiva attribuita dal combinato disposto degli art. 1857 e 1832 c.c. alla sua mancata impugnazione da parte del correntista, con la conseguenza che la sua produzione in giudizio fa sorgere l'onere per il correntista che voglia contestarne le risultanze di sollevare rilievi specifici. La documentazione prodotta dalla Banca creditrice, attestante le risultanze del saldo contabile dei conti correnti del debitore, integra prova scritta del credito valida nel procedimento monitorio ma non assume automaticamente valenza probatoria in sede di opposizione. In tale sede, infatti, il saldo di conto può assumere solo valore indiziario e la è tenuta al deposito del contratto dal quale trae CP_3 origine il rapporto, gli estratti conto con tutte le relative annotazioni di dare ed avere.
Il creditore/opposto è tenuto dunque ad allegare e provare il proprio credito nel giudizio principale e dovrà assolvere a tale onere in maniera certamente più completa ed esaustiva di quanto abbia fatto già nel corso della procedura di ingiunzione, caratterizzata, come è noto, da cognizione ed istruttoria sommarie.
Secondo quanto chiarito, in particolare, dalla Suprema Corte (cfr. in merito, Cass. 500/2017), in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, vige il principio secondo cui l'onere probatorio incombe sulla banca la quale, dovendo provare il credito ingiunto, deve produrre in giudizio tutti gli estratti conto del rapporto dal quale scaturisce il saldo debitorio. In tale giudizio, la è, invece, onerata di depositare, oltre al contratto dal CP_3 quale il rapporto trae origine e le successive modifiche, anche gli estratti conto completi con l'annotazione di tutte le poste di dare ed avere intercorrenti tra le parti. In caso di contestazione, da parte del correntista, in ordine all'entità del credito vantato dalla banca che agisce in giudizio per il recupero del saldo debitore del conto corrente, l'istituto di credito ha dunque l'onere di produrre, ex art. 2697 c.c., tutti gli estratti conto a partire dalla data di apertura del rapporto. Tale principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 21466 del 19.9.2013. Quindi nella successiva fase di cognizione la produzione documentale deve essere integrata mediante il deposito di tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto al fine di poter consentire la ricostruzione del saldo richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Nel caso sottoposto all' attenzione del Tribunale parte opposta ha assolto al proprio onere probatorio depositando: a) Contratto di apertura di conto corrente del 28/02/06 con condizioni economiche e documento di trasparenza;
b) Contratto di apertura di credito del
09/03/06 fino alla concorrenza di € 20.000,00; c) Contratto di apertura di credito del 25/09/09 fino alla concorrenza di € 20.000,00; d) Contratto di apertura di credito del 29/12/10 fino alla concorrenza di € 20.000,00; e) estratti conto dal 28.2.2006 alla chiusura in data 14.11.2018 a debito della correntista pari ad € 33.001,59
Gli opponenti contestano il saldo, eccependo come gli importi richiesti siano frutto di una scorretta gestione del rapporto da parte dell'Istituto di credito che, ha provveduto all'applicazione illegittima ed indebita di interessi ultralegali, anatocismo per
9 capitalizzazione trimestrale di interessi passivi, interessi usurari, nonché spese, oneri, commissione di massimo scoperto, giorni valuta non regolarmente pattuiti.
In tal senso, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sul correntista in relazione all'intero periodo dedotto in giudizio (arg. ex Cass. 20693/2016, in tema di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. in caso di pattuizioni in ipotesi invalide, ma il principio è valido in generale anche per le azioni di accertamento: "Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data)”.
Dall'esame della documentazione allegata e delle difese svolte, si osserva che parte opposta attore in senso sostanziale ha provveduto all'adempimento dell'onere della prova depositando i documenti contrattuali e gli estratti conto .
Il contratto di conto corrente risulta stipulato in un periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR. È ormai nota la portata della delibera del 9/2/2000, con la quale il CICR ha rimesso alla volontà delle parti la determinazione della periodicità degli interessi, ammettendo per le banche la possibilità di pretendere interessi sugli interessi scaduti, purché l'addebito e l'accredito avvengano con la stessa periodicità. Nel dettaglio, devono considerarsi valide le convenzioni anatocistiche, purché esse siano oggetto di espressa previsione contrattuale, di approvazione scritta del cliente e vi sia una pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori;
condizioni, queste, che risultano correttamente rispettate dal contratto di conto corrente su cui si controverte nel presente giudizio e allegato alla produzione monitoria.
Dalle verifiche compiute, il CTU infatti risulta sottoscritta la clausola che prevede la pari periodicità in assenza di documentazione contrattuale provvedeva a riordinare i movimenti di conto per data contabile ad applicare i tassi legali pro-tempore vigenti escludendo ogni forma di capitalizzazione. Lo stesso dicasi anche per i contratti di apertura di credito del
9.3.2006 e 25.09.2009 e 29.12.2010.
Parte attrice si duole dell'applicazione da parte della banca della capitalizzazione trimestrale dei tassi di interesse, di valute e commissioni unilateralmente determinate dalla stessa ai rapporti di conto corrente, cms non priva di causa e, comunque, indeterminata e/o indeterminabile, spese non pattuite per iscritto e valute cc.dd. “fittizie”.
10 All'esito delle complesse e articolate indagini peritali, svoltesi mediante la disamina dei documenti contabili prodotti il consulente eliminando la commissione di massimo scoperto
(in quanto pattuita solo nella misura e non nella modalità di calcolo), eliminando la commissione disponibilità fondi e la CIV (commissione istruttoria veloce), riconducendo il tasso applicato dalla nel limite del pattuito ha rielaborato il conto corrente n. 323266 CP_3
e ha rideterminato alla data del 14/11/2018 un saldo finale a debito della correntista di €
27.176,13 a fronte della somma risultante da estratto conto bancario di € 33.001,59 a debito della correntista dovendosi accogliere la prima ipotesi elaborata dal ctu che ricomprende anche le competenze. Il decreto ingiuntivo deve essere revocato e condannata parte opponente a pagare la minor somma di euro 27.176,13 oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Spese processuali
Tanto premesso, le spese di giudizio seguono il generale criterio della soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2004 come aggiornato dal DM 37/2008 sulla base del valore del decisum e vanno poste a carico della parte opponente.
Le spese della consulenza sono poste definitivamente a carico di parte opponente e parte opposta essendo stata la consulenza utile ai fini del giudizio . Spese integralmente compensate nei rapporti con Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara la carenza di legittimazione attiva di Controparte_4
2) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo.
3) Condanna parte opponente in solido al pagamento della somma di euro 27.176,13 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
4) Condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta liquidate in complessivi euro 3.809 oltre euro 150.00 a titolo di C.U. oltre
IVA e CPA come per legge .
5) Le spese del consulente sono poste definitivamente a carico di parte opponente e parte opposta essendo stata la consulenza utile ai fini della decisione.
6) Spese integralmente compensate nei rapporti con Controparte_4
Così deciso in Salerno, 26.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa NA RR
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