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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 30/04/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In persona del Giudice unico Dott. Nella Mori nella causa n. 1585/2018
TRA
Parte_1
RICORRENTE
Avv. Gionfra Silvia
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE
Avv. Tania Vatteroni
Dott. TI RG
RESISTENTE
Avv. Angelini Enrico
Controparte_2
TERZA CHIAMATA
Avv.ti Francesca Rapallini e Enza Pepe
Controparte_3
TERZA CHIAMATA
1
Avv. Pacini M.G.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sulle conclusioni delle parti e di cui:
parte ricorrente ha precisato come in prima memoria ex art. 183 VI comma cpc;
parte resistente, ha precisato come in comparsa Controparte_1 di costituzione;
parte resistente, Dott. TI RG, ha precisato come da foglio separato allegato al verbale di udienza del 28/03/2024.
parte resistente, , ha precisato come in comparsa di Controparte_2 costituzione;
parte resistente, , ha precisato come in Controparte_3 prima memoria ex art. 183 VI comma cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Per quanto attiene allo svolgimento del processo ed ai fatti oggetto di giudizio vanno richiamati il contenuto degli scritti difensivi e le risultanze dei verbali di udienza.
Sinteticamente la ricorrente ha allegato quanto Parte_1 segue:
- Di essersi sottoposta, nel 2005, al trattamento per cure odontoiatriche presso lo studio dentistico gestito da
[...] in La Spezia C.so Controparte_4
Cavour 150; essere stata trattata, in particolare, dal dott.
RG TI.
- Gli interventi eseguiti dal professionista sono consistiti nella riabilitazione protesica mista, ovvero nell'applicazione di
2 protesi dentarie mobili sia per l'arcata superiore che inferiore (nonché di tutte le operazioni ad essa prodromiche e connesse) con attacchi di precisione e nell'applicazione di corone fisse in metallo ceramica.
- Per gli interventi la ricorrente ha versato acconti vari per complessivi € 10.000,00.
- Nel periodo successivo agli interventi, essa ricorrente ha lamentato dolori diffusi, rottura e/o perdita di alcune capsule, difficoltà nella masticazione, infezioni varie che causavano dolorosi ascessi.
- Riferito il disturbo, il dott. TI è intervenuto ma, ogni volta, con risultati effimeri, e, comunque, inidonei a risolvere definitivamente la sintomatologia accusata da essa ricorrente.
- Il trascorrere del tempo, l'inadeguatezza degli interventi via via approntati dal dott. TI nel corso degli anni (sino al
2010), hanno contribuito ad aggravare la sintomatologia accusata.
- Nel corso del 2010 le infezioni ascessuali si sono fatte sempre più frequenti, ed essa ricorrente ha dovuto ricorrere alle cure del locale Pronto Soccorso.
- In data 15.03.2011 ha adito il Tribunale della Spezia esperendo, ex art. 696 bis cpc, accertamento tecnico preventivo per determinare l'entità dei danni da lei subiti.
- il CT ha depositato l'elaborato finale ed ha esperito tentativo di conciliazione proponendo il pagamento in favore della ricorrente di € 3.000,00 da parte di Controparte_5
e di € 10.000,00 da parte di .
[...] Controparte_4
- Essa ricorrente ha ritenuto non accettabile la proposta di liquidazione come sopra formulata in quanto, secondo le indicazioni contenute nell'elaborato peritale, il solo danno non patrimoniale ammonterebbe ad oltre 5.900,00 € ed i costi di ripristino a € 13.600,00.
- Il Perito ha quindi formulato una proposta conciliativa risarcitoria omnicomprensiva di € 13.600,00 che l'odierna
3 ricorrente ha rifiutato, trattandosi di importo inidoneo anche solo a coprire i costi per l'effettivo ripristino. Parte ricorrente ha concluso chiedendo:
1. accertare e dichiarare la responsabilità commissiva ed omissiva dei convenuti per negligenza, imperizia ed imprudenza nell'esecuzione del trattamento terapeutico e degli interventi eseguiti sulla ricorrente dal 31/05/2005 al
11/03/2010 e per le conseguenze patologiche da essi derivate;
2. condannare i convenuti, eventualmente in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, biologico ed alla vita di relazione, passati, presenti e futuri, nella misura che risulterà dall'espletanda istruttoria e/o da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.
3. Accertato incidenter tantum che la condotta del medico è tale da integrare il reato di lesioni colpose (artt. 582 cod. pen), condannare il dott. TI al risarcimento dei danni ex art. 2059 cod.civ. nella misura che risulterà dall'espletanda istruttoria e/o da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 cod.civ.
4. Condannare i convenuti in solido alla rifusione di tutte le spese sostenute dalla ricorrente per le visite, interventi e terapie cui si è sottoposta dopo l'intervento eseguito dal convenuto, nonché per tutto quanto sarà dovuto per l'esecuzione degli ulteriori interventi necessari.
5. In ogni caso, con vittoria si spese e competenze di lite.
Si è costituita la chiedendo: Controparte_6
- in via preliminare, la chiamata in causa di ex Controparte_2 legale rappresentante della Controparte_4
[...]
- nel merito, il rigetto delle domande di parte ricorrente svolte nei confronti dello studio dentistico in Controparte_1
4 quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite e oneri di legge;
- nel merito, in via subordinata, dichiarare che i danni sopportati da parte ricorrente sono imputabili a colpa grave da parte del medico TI RG e quindi, a norma dell'art. 7 della Legge 08.03.2017, n. 24 (legge Gelli), condannare lo stesso al pagamento di quanto risulterà provato al termine dell'istruttoria;
- nel merito, in via ulteriormente subordinata, nel caso fosse ritenuta esistente, anche solo in parte, una qualche responsabilità di dichiarare che la stessa deve CP_1 essere manlevata dalla la quale, nella sua Controparte_2 qualità di legale rappresentante della di Controparte_4
prima e di dopo, ha Controparte_2 Controparte_1 omesso di informare colui che successivamente è divenuto socio unico e legale rappresentante della Controparte_1 delle pretese risarcitorie della ricorrente . Vinte Parte_1 comunque le competenze e le spese del presente giudizio.
Si è costituita chiedendo il rigetto della domanda di Controparte_2 parte ricorrente con condanna della medesima ex art. 96 cpc, nonché la domanda della chiamante in causa in Controparte_1 persona del legale rappresentante;
in via subordinata, nel caso di accertata responsabilità del dott. TI RG dichiarare il medesimo tenuto a manlevare la struttura sanitaria da qualsivoglia coinvolgimento. Vinte le spese e onorari di causa.
Si è costituito il dott. TI RG chiedendo di respingere le domande di parte ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto.
In via subordinata, qualora dovesse riconoscersi la responsabilità in capo al dott. TI RG, condannare la compagnia assicurativa a manlevare il convenuto Controparte_7 assicurato in forza del contratto di polizza stipulato con detta compagnia. In ogni caso, vinte le spese, oltre spese generali e oneri di legge.
5 Si è costituita chiedendo il rigetto delle Controparte_7 domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea e di ritenuta vigenza ed operatività della garanzia assicurativa invocata dal convenuto dott.
TI RG, dichiarare tenuta a prestare l'indennizzo CP_7 entro e non oltre i limiti delle previsioni di polizza, con massimali, esclusioni, scoperti e franchigie contrattualmente previsti. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa, accessori di legge compresi.
La domanda come proposta da parte ricorrente è fondata per quanto di ragione per i seguenti motivi:
- È pacifico e non contestato che tra la ricorrente e la
[...]
è stato stipulato un contratto di prestazione Controparte_6
d'opera professionale;
sono prodotti il preventivo di
[...]
, la cartella clinica contenente lo storico dei CP_1 trattamenti;
è documento che la ricorrente ha versato ad a titolo di corrispettivo, l'importo di euro Controparte_4
7.880,00 (inferiore a quanto dedotto in ricorso ed al preventivo) come da fatture quietanzate di . Controparte_4
- È pacifico, documentato dalla cartella clinica ed acclarato dalla CT dell'ATP ante causam, che le prestazioni mediche sono state eseguite, presso , dal dott. TI CP_1
RG, evocato in giudizio e qui costituito.
- In particolare, tale intervento ha avuto quale presupposto una serie di terapie canalari e una serie di estrazioni, specificamente indicate nella cartella clinica. Infatti, dalla cartella clinica risulta che il dott. TI ha eseguito:
- n.5 estrazioni: arcata superiore dx 14,15,16,17; arcata superiore sx n. 24
- n.6 devitalizzazioni (terapia canalare): arcata superiore dx
12,11, arcata superiore sx 21; arcata inferiore sx 32 e arcata inferiore dx 42,43.
6 - Il 33 (canino inferiore sx) non è stato devitalizzato dal dott.
TI che si è limitato ad effettuare un perno in materiale composito e, quindi, una terapia conservativa del dente devitalizzato;
tale dente, in seguito, è risultato avere una doppia radice responsabile del granuloma e dei conseguenti episodi infiammatori.
- La realizzazione di n.2 scheletrati: uno superiore composto da una parte fissa da 13 a 23, con una barra che unisce quest'ultimo al 26 e con il 22 e 23 intermedi ed una parte mobile composta da 14,15,16; uno scheletrato inferiore composto da 5 denti fissi in metal ceramica da 33 a 43 ed una parte mobile composta da 47 a 44 e da 36 a 34.
La CT svolta nel procedimento di ATP, il cui metodo e conclusioni sono condivisi e fatti proprio da questo giudicante, previo esame della ricorrente (che, invece, non si è presentata in occasione dell'integrazione di indagine tecnica affidata, successivamente, a Collegio Medico) ha valutato pertinente la scelta dei trattamenti proposti e sopra indicati, ma ha valutato non conforme ai dettami delle leges artis l'esecuzione ed il risultato di una parte di essi evidenziando, in particolare, una duplice criticità (conclusione confermata anche dalla seconda CT, che si svolta sugli atti non essendosi la ricorrente presentata per la visita):
- da un lato, il tardivo (anzi omesso) intervento sul canino 33: infatti, emerge dagli atti che il canino 33 è stato oggetto di specifico intervento da parte del dott. TI che ha applicato un perno moncone sulla radice devitalizzata da altri e apposto successivamente una capsula;
in quell'occasione egli non ha tuttavia rilevato l'esistenza di una seconda radice (visibile dalle rx effettuate dallo stesso dott. TI) rispetto alla quale, quindi, non è stato praticato alcun intervento;
quando nel luglio 2008, a distanza di due anni dalla consegna delle protesi (avvenuta nel luglio 2006), la ricorrente si è ripresentata in studio con un Pt_1 granuloma a livello del 33, il dott. TI si è limitato a curarlo
7 con terapia antibiotica e antidolorifica mentre avrebbe dovuto anche proporre e programmare un intervento chirurgico chiamato apicectomia;
trattasi di intervento consistente nella rimozione del tessuto malato tramite apertura di un lembo e tramite accesso diretto all'osso ottenendo la bonifica della zona ed anche la rimozione dell'apice dentale responsabile della patologia con una otturazione della radice che viene definita retrograda. Il descritto modus operandi del dott. TI con riferimento al canino 33 (sia in fase di trattamento iniziale che successivamente all'insorgenza del granuloma) non rispecchia le leges artis ed esprime, invece, superficialità nello svolgimento della propria opera ed è indice, di negligenza e/o imperizia del sanitario. Da tale omissione è derivata l'insorgenza del granuloma e, ciclicamente, i descritti episodi ascessuali che hanno portato la a Pt_1 ricorrere alle cure del Pronto Soccorso;
- dall'altro lato, è stato accertato il precoce cedimento della parte ceramizzata delle protesi, chiaro indice di problema tecnico che avrebbe dovuto spingere il professionista a richiedere il rifacimento o la sostituzione del manufatto ceramico. Il medico si è limitato alla riparazione delle faccette in ceramica.
Invece, con riferimento ad altri effetti peggiorativi di cui la ricorrente si duole e che sono stati confermati dalle CT nella loro oggettività, deve rilevarsi che entrambe le CT hanno evidenziato che essi sono ascrivibili a negligenza della paziente che ha del tutto omesso di sottoporsi ai controlli periodici semestrali assolutamente necessari per il buon esito del tipo di riabilitazione programmata e alle sedute di igiene orale che avrebbero prevenuto l'insorgenza di patologie cariose a carico dei denti protesizzati.
8 “Gli altri effetti peggiorativi” lamentati sono le lesioni cariose a carico degli elementi 13, 12, 21; in relazione ad esse già la prima
CT ha evidenziato che tali lesioni a carico di denti protesizzati
(che si sviluppano tra la corona ed il dente su cui è apposta la corona) hanno tra le molteplici cause, quella della scarsa igiene orale;
nello specifico il primo CT ha rilevato che dette lesioni sono state diagnosticate per la prima volta nell'aprile 2010 ovvero circa quattro anni dopo la fine dei lavori protesici;
in ragione di ciò ha ritenuto assai improbabile che dette lesioni siano dovute ad un inesatto adattamento marginale delle corone protesiche stesse;
al contrario ha ritenuto assai probabile che tali carie siano ascrivibili all'incuria della paziente che dopo la fine lavori (nel luglio 2006) non si è più sottoposta a regolari controlli annuali, unico rimedio che consente di prendere in tempo la carie e non già in stato avanzato come, invece, è successo per la ricorrente.
Con riferimento specifico ed esclusivo agli effetti peggiorativi che, come sopra indicato, sono causalmente riconducibili a condotte negligenti della Struttura, del dott. TI e degli altri soggetti dei quali la Struttura si è avvalsa (ausiliari e collaboratori, quali l'odontotecnico e il produttore dei materiali dei quali sono costituiti gli elementi protesici e le faccette) sono individuabili le seguenti voci di danno risarcibili, patrimoniale e non patrimoniale:
a titolo di danno patrimoniale:
- il costo per la terapia canalare 33 con rx finale (costo preventivato: euro 120,00) ed il costo per l'apicectomia sul 33 (costo preventivato: euro 200,00); trattasi di costi resisi necessari come conseguenza del granuloma insorto perché il dott. TI ha omesso di trattare la seconda radice dell'elemento 33, apponendovi sopra la corona;
su tale importo sono dovuti gli interessi in misura legale dalla presente decisione.
- Il costo delle corone metal ceramica che, rottesi poco dopo il loro posizionamento, il dott. TI ha aggiustato con risultati
9 non definitivi né soddisfacenti dal punto di vista estetico;
la prima CT ha stimato tale costo in euro 6.800,00. Tale costo
è rimborsabile alla ricorrente rientrando nei limiti del corrispettivo dalla stessa versato, documento in atti in euro
7.880,00; a fronte di tale esborso la ricorrente aveva diritto di ricevere corone in ceramica immuni da vizi;
né è ostativo al rimborso di tale somma il fatto che, in oggi, la bonifica della bocca della ricorrente necessiti di soluzioni diverse nel senso che non basta riposizionare nuove corone in ceramica sull'originario scheletrato (quest'ultimo immune da censure e vizi); come sopra indicato, il ripristino della soluzione ideata dal dott. TI non è in oggi praticabile soprattutto per la problematica delle carie, problematica ascrivibile, in via esclusiva, ad incuria della ricorrente;
ai fini del rimborso della predetta somma è, però, assorbente, la considerazione che la ricorrente ha pagato per avere corone immuni da vizi.
Sulla somma di euro 7.120,00 la ricorrente ha diritto agli interessi in misura legale a decorrere dai singoli pagamenti.
A titolo di danno non patrimoniale:
• Entrambe le CT hanno riconosciuto postumi permanenti nella misura dell'1% in considerazione di una minima perdita di tessuto osseo apicale a livello dell'elemento 33, rispetto al quale, si è detto sopra, il dott. TI ha tenuto condotte professionali censurate in relazione alle leges artis sia in sede di trattamento programmato che, in seguito, allorchè la paziente si è presentata in studio con un granuloma.
• Entrambe le CT riconoscono anche un danno da temporanea in relazione ai tre episodi ascessuali patiti dalla ricorrente a causa del granuloma in elemento 33 ed altresì per il fatto che la ciclica rottura delle faccette delle corone ha senza dubbio provocato un disagio da un punto di vista estetico/relazionale; le due CT non sono sovrapponibili in punto di valutazione di tale danno temporaneo. Ritiene questo giudice di riconoscere, a titolo temporanea, 15 giorni
10 al 50% per gli episodi ascessuali (3) ed una temporanea del
10% per 31 mesi (372 gg) in relazione alla transeunte menomazione estetica certamente patita dalla ricorrente per le cicliche rotture delle faccette;
tale indicazione temporale è apprezzabile solo fino al tempo della visita effettuata dal primo CT non essendo stato possibile verificare la successiva situazione della ricorrente che non si è presentata per le valutazioni ulteriori da parte del Collegio medico successivamente nominato.
• Il danno non patrimoniale di cui sopra, alla stregua delle tabelle sulle micropermanenti (applicabili in caso di responsabilità medica) è liquidabile, all'attualità, in complessivi euro 3.250,75 (di cui euro 781,52 per IP;
euro
2.469,23 per ITP), oltre interessi legali secondo il criterio di cui a Cass. S.U. 1712/1995.
• Complessivamente il danno liquidabile alla ricorrente, non patrimoniale e patrimoniale, assomma ad euro 10.370,75 oltre interessi come sopra indicato.
Del danno come sopra liquidato rispondono, in solido, i resistenti ed il dott. TI RG;
entrambi rispondono a Controparte_1 titolo contrattuale atteso che alla fattispecie che ci occupa si applica “ratione temporis” il decreto LD e la giurisprudenza che si è formata in relazione a tale testo normativo;
quindi, sia la responsabilità della clinica che quella del medico autore del trattamento odontoiatrico sono inquadrate nell'ambito della responsabilità contrattuale (contatto sociale qualificato) con tutto ciò che consegue in punto di ripartizione dell'onere della prova;
in particolare chi agisce deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, rimanendo, invece, a carico della clinica e del medico l'onere di dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso
11 non è stato eziologicamente rilevante oppure che l'aggravamento del quadro patologico è stato prodotto da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento.
Nel caso di specie, si è detto sopra, la ricorrente ha provato taluni effetti peggiorativi causalmente correlatiti alla prestazione medica praticata dal dott. TI RG presso la Controparte_6 mentre i resistenti (Struttura e dott. TI) non hanno provato che quegli effetti peggiorativi sono ascrivibili ad eventi imprevisti ed non evitabili;
anzi dalle CT si trae la conclusione che le accertate criticità, con la dovuta diligenza, avrebbero senz'altro potuto essere previste ed evitate.
La ricorrente ha correttamente evocato in giudizio, nel 2018,
[...] che è il soggetto giuridico in cui, nel 2015, si è CP_1 trasformata;
ex art 2498 cc Controparte_4
“con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione”; è vero che ex art 2500 quinquies cc “la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti dell'art 2500 cc (relativi alla trasformazione) se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione”; nel caso di specie, astrattamente, non è liberata da responsabilità in quanto socia accomandataria Controparte_2 della con cui la ricorrente ha concordato Controparte_4
l'intervento dentale nel 2005 ed altresì nel lasso temporale in cui la ricorrente ha frequentato la struttura medica;
è vero, però, che la ricorrente non ha esteso la domanda risarcitoria nei confronti di
. Controparte_2
Quanto alla domanda di manleva proposta da nei Controparte_1 confronti di la stessa deve essere respinta perché Controparte_2 non è dato sapere se il soggetto che ha acquistato la totalità delle quote della (già ha pattuito Controparte_1 Controparte_4
12 alcunchè di rilevante ai fini di causa e, cioè, in punto di obbligazioni maturate dalla e dalla srl prima della cessione delle quote;
infatti, pur nella totale carenza di elementi di prova a sostegno della domanda di manleva svolta nei confronti di CP
, si ricava dagli atti che l'attuale socio unico di
[...] CP_1 ha acquistato la totalità delle quote non dalla
[...] Controparte_4 ma dalla in quanto, prima di divenire srl con unico Controparte_1 socio, è stata trasformata da mantenendo la CP_1 CP_8 pluralità di soci (ed i medesimi soci della .
Si dà atto che non risulta riproposta in sede di precisazione conclusioni (e nelle note conclusive) l'eccezione di compensazione formulata in comparsa dal dott. TI nei confronti della ricorrente per mancato saldo del prezzo, concordato in euro 13.000,00 per l'intera prestazione medica;
peraltro, per quanto occorrer possa, si rileva che se da un lato è vero che la ricorrente non ha provato di avere versato l'intero prezzo, da altro lato, però, deve ritenersi che la pattuizione della prestazione medica e della controprestazione economica sia intervenuta tra la ricorrente e la Struttura (che ha fatturato gli acconti versati dalla incassandoli ed avvalendosi per Pt_1
l'attuazione della prestazione medica del collaboratore dott. TI RG, evidentemente retribuito dalla Struttura in base ad accordi intercorsi tra Struttura e medico) di talchè detta eccezione avrebbe dovuto essere sollevata da così non è Controparte_1 stato.
Infine, è fondata la domanda di manleva proposta dal dott. TI nei confronti della sua assicurazione della responsabilità professionale, AI ass.ne spa;
invero, nessun dubbio (né contestazione) che la condotta professionale del dott. TI ed il danno ad essa conseguito (nei limiti accertati) rientri nella copertura assicurativa della Polizza prodotta;
ne consegue che AI ass.ne spa dovrà tenere indenne l'assicurato dott. TI RG per quanto il predetto corrisponderà alla ricorrente in forza della presente sentenza. Parte_1
13 Sulle spese di lite: per la fase di ATP sono a carico solidale di
[...]
e del dott. TI RG in quanto tale procedimento è CP_1 stato necessario per delineare i profili di responsabilità medica oggetto della domanda della ricorrente in atp;
poiché la ricorrente in ATP era ammessa al Patrocinio a cura dello Stato tali spese dovranno essere corrisposte dai resistenti e dott. Controparte_1 direttamente all'erario ex art 133 DPR 115/2002. Parte_2
Anche la spesa della CT dell'ATP è a carico solidale dei predetti resistenti.
Per quanto concerne le spese del giudizio di merito deve ritenersi che le spese di tutte le parti dott. TI RG, Controparte_1
AI ass.ne spa, tranne quelle di ), ex art 91 Controparte_2 cpc, siano carico della ricorrente in quanto l'esito di questo giudizio di merito è risultato peggiorativo rispetto alla proposta transattiva effettuata, al termine del procedimento ex art 696 cpc dal CT nominato in quella sede, proposta non accettata dalla ricorrente (ed accettata dalle altre parti); in quella sede il CT ha proposto la definizione con la corresponsione a Parte_1 dell'importo di euro 13.000,00, importo che sarebbe stato interamente percepito a titolo risarcitorio essendo la ricorrente sgravata da spese di lite e di CT in quanto ammessa al
Patrocinio a spese dello Stato. La presente decisione riconosce alla ricorrente un credito risarcitorio di euro 10.850,75; è vero che tale credito deve essere implementato di interessi legali ma lo stesso è comunque inferiore alla proposta transattiva di cui sopra, essa pure da rivalutare all'attualità a far data dalla proposta del CT (del luglio 2011). La liquidazione delle spese in favore dei predetti soggetti resistenti è fatta tenuto conto della non particolare complessità della causa;
del valore del risarcimento che si assesta verso la fascia bassa dello scaglione applicabile;
inoltre si terrà conto che taluno dei tali resistenti non ha depositato le conclusionali.
14 Le spese di sono, invece, a carico di Controparte_2 CP_1 che l'ha evocata in manleva in maniera del tutto infondata;
il
[...] criterio di liquidazione è quello sopra indicato e si terrà conto che ha depositato una sola conclusionale. Controparte_2
Le spese tra dott. TI e AI ass.ne spa sono compensate attesa la non contestazione della copertura assicurativa.
PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Nella Mori, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide:
accertata la responsabilità professionale di e del Controparte_1 dott. TI RG nei limiti di cui in parte motiva, condanna
[...]
e il dott. TI RG, in solido, a corrispondere alla CP_1 ricorrente , a titolo risarcitorio, i seguenti importi: Parte_1
• euro 3.250,75 (di cui euro 781,52 per IP;
euro 2.469,23 per ITP), a titolo di danno non patrimoniale oltre interessi legali secondo il criterio di cui a Cass. S.U. 1712/1995.
• euro 7.120,00 a titolo di danno patrimoniale oltre interessi come da parte motiva.
Rigetta la domanda di manleva proposta da nei Controparte_1 confronti di . Controparte_2
In accoglimento della domanda di manleva proposta dal dott.
TI RG nei confronti del terzo chiamato, condanna a tenere indenne il dott. TI RG Controparte_3 per quanto lo stesso dovrà corrispondere a , a titolo Parte_1 di risarcimento del danno, in forza della presente sentenza.
Condanna e il dott. TI RG, in solido, a Controparte_1 rifondere alla ricorrente le spese di lite del procedimento di ATP che liquida in euro 2.000,00 per compenso e dispone che detta
15 somma sia direttamente versata in favore dello Stato ex art 133 dpr 115/2002; pone la spesa della CT dell' a carico solidale di e il dott. TI RG, in solido. Controparte_1
Condanna la ricorrente , ex art 91 cpc, a rifondere le Parte_1 spese di lite ad dott. TI e AI ass.ne spa Controparte_1 che liquida, in favore del dott. TI e di AI ass.ne spa, per ciascuna parte, in euro 4.500,00 per compenso, oltre accessori di legge;
in favore di (che non ha Controparte_1 depositato note conclusive) in euro 3.800,00 per compenso, oltre accessori di legge.
Pone la spesa della CT del giudizio di merito a carico della ricorrente.
Condanna a rifondere le spese di lite a Controparte_1 CP
che liquida in euro 4.200,00 per compenso, oltre
[...] accessori di legge.
Spese compensate dott. TI RG e AI
La Spezia, 30/4/2025
Il Giudice
Dott. Nella Mori
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