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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/10/2025, n. 2237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2237 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7445/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7445/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in
[...] C.F._2
Castellamare di Stabia (NA) presso lo studio dell'Avv. DEL GAUDIO
ANNARITA che li rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione unitamente all'avv. LANGELLA GIOVANNI;
PARTE ATTRICE OPPONENTE
Contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, in qualità di mandataria di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F., CP_2
P. ), elettivamente domiciliata in VIA SERBELLONI P.IVA_2
11 MILANO presso lo studio dell'Avv. SIMONE GIOVANNI che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza dell'1.4.2025. pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno proposto opposizione Parte_1 Parte_2 avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2280/2022 (RG. 5299/2022), pubblicato il 13.08.2022, con cui veniva loro ingiunto di pagare, in via solidale, la somma di € 17.883,39, oltre interessi come da domanda e spese di procedura, a titolo di saldo residuo del finanziamento n. 100371 (già n. 501490), di originari € 20.000,00, erogato in favore del sig. quale titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale, dalla Filiale di Peschiera del Garda
(VR) dell'allora Banco Popolare Soc. Coop., in data 25.01.2012
(doc. 6 fasc. monitorio) e, assistito da garanzia specifica n. 347988, sino alla concorrenza dell'importo di € 20.000,00, sottoscritta dalla sig.ra in data 21.12.2011 (doc. 8 fasc. monitorio). Parte_2
Gli opponenti, in particolare, hanno dedotto: a) l'assenza di prova della titolarità del credito da parte della cessionaria CP_2
b) l'indeterminatezza del credito azionato;
c) la prescrizione
[...] degli importi dovuti a titolo di interesse;
d) la nullità della fideiussione e la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c.; e) la mancata prova dell'erogazione del finanziamento. Gli stessi hanno pertanto chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita in giudizio a mezzo della Controparte_2 mandataria chiedendo il rigetto dell'opposizione e Controparte_1 la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In prima udienza gli opponenti hanno altresì chiesto che venga verificata l'iscrizione nell'elenco della Banca d'Italia di parte opposta secondo la circolare n. 38 del 30.4.2015.
Con provvedimento del 28.11.2023 è stata concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo e in data 1.4.2025 sono state precisate le conclusioni.
pagina 2 di 6 Ciò posto, l'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Deve essere, innanzitutto, respinta l'eccezione di difetto di titolarità attiva del rapporto in capo a avendo parte Controparte_2 opponente dimesso in giudizio: i) il contratto stipulato in data
18.02.2020 e relativo all'avvenuta cessione, tra Controparte_3
(già incorporante Banco Popolare Soc. Coop.) e di Controparte_2 crediti classificati a sofferenza (unitamente a tutti i relativi e conseguenti diritti, garanzie e titoli), individuabili in blocco, ex artt.
1 e 4, Legge n. 130/1999 e art. 58 T.U.B., fra cui quello controverso (doc. 8); ii) l'elenco completo dei crediti ceduti, fra cui quello oggetto del presente giudizio, contrassegnato dal n. 0070-
006 000000072201003 (doc. 9 – pag. 132); identificativo rinvenibile altresì nelle comunicazioni di cessione del 16.02.2021 già prodotte sub doc. 4 fasc. monitorio;
iii) la specifica dichiarazione di avvenuta cessione del credito controverso in favore di rilasciata da in Controparte_2 Controparte_3 persona del procuratore dott. (giusta atto di Persona_1 conferimento di poteri accluso) (cfr. doc. 10).
Quanto alla mancata iscrizione di e Controparte_2 CP_1 all'Albo ex art. 106 T.U.B. va richiamato adesivamente
[...]
l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione n. 7243/24, secondo cui “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106
T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n.
130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel pagina 3 di 6 menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”, sicché la relativa eccezione deve essere rigettata.
Del tutto inammissibili – in quanto generiche e confusionarie – sono le doglianze con cui gli opponenti hanno dedotto la indeterminatezza del credito ingiunto.
La prova del credito è stata, invero, adeguatamente fornita da parte opposta, la quale ha dimesso in giudizio (sin dalla fase monitoria), oltre al contratto di finanziamento, munito di condizioni economiche e piano di ammortamento (doc. 6 fasc. monitorio), anche gli estratti conto completi del C/C n. 32662 (doc.
12 comparsa di costituzione), dai quali emerge anche l'erogazione della somma finanziata (sicché pure tale eccezione deve essere rigettata), nonché della lettera di recesso ricevuta dai destinatari
(doc. 9 fasc. monitorio).
Parimenti inammissibile – in quanto formulata in modo del tutto generico – è la deduzione relativa all'applicazione di interessi usurai, né tale indeterminatezza può essere supplita dall'espletamento di una c.t.u. (richiesta dai sig.ri e Pt_1
. La consulenza tecnica d'ufficio non può, infatti, essere Pt_2 utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve esse negata qualora la parte tenda con essa a sopperire alla insufficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. In particolare, la parte che deduce la violazione del divieto di usura, vale a dire la pattuizione o l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla
Legge 108/1996, ha l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento di un certo tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di Italia, e, in mancanza di tale precisa deduzione, non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica.
pagina 4 di 6 Palesemente infondata è, poi, l'eccezione di prescrizione del credito azionato in sede monitoria, essendo documentale che parte creditrice ha interrotto la prescrizione con diffide trasmesse in data
14.01.2013, 31.03.2015, 31.05.2016, e in data 16.02.2021 (doc.
13).
Ancora, vanno rigettate sia le censure vertenti sulla vessatorietà delle clausole contenute agli artt. 2 e 6 del contratto di fideiussione, non avendo parte opponente allegato (e tanto meno dimostrato) la propria qualità di consumatore, sia quelle relative alla loro nullità per violazione della normativa antitrust, in quanto
– sebbene la Corte di Cassazione abbia recentemente esteso i principi sanciti dalla sentenza 41994/2021 anche alle fideiussioni specifiche – per un verso, la garanzia è stata rilasciata nel 2011, vale a dire in epoca di molto successiva rispetto all'accertamento compiuto dalla Banca d'Italia, e, per altro verso, gli opponenti non hanno né allegato né dimostrato che la Banca abbia effettivamente aderito ad un'intesa anticoncorrenziale “a monte”, volta ad imporre l'utilizzo uniforme del modello ABI censurato.
Il rigetto dell'opposizione comporta la condanna degli opponenti a rifondere le spese di lite a parte opposta, le quali sono regolate come in dispositivo, alla luce dei valori medi di cui al D.M. n.
55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta (diminuite per la fase istruttoria).
Sussistono altresì i presupposti per la condanna, ex art. 96 comma
3 c.p.c., dei sig.ri e a Parte_1 Parte_2 corrispondere, in favore della controparte, una somma equitativamente determinata nella misura del 10% delle spese di lite liquidate, potendosi la colpa grave degli opponenti ravvisare nell'avere articolato motivi di opposizione sia palesemente smentiti dalla documentazione già prodotta in sede monitoria (in particolare, quelli relativi alla prescrizione del credito e alla mancata erogazione della somma finanziata) sia formulati in modo pagina 5 di 6 pressoché incomprensibile e, in ogni caso inammissibilmente generico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna gli opponenti a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 4.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge;
Condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. e Parte_1 [...]
a corrispondere a parte opposta una somma Parte_2 equitativamente determinata in euro 420,00, avendo resistito in giudizio con colpa grave;
Condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. gli opponenti al pagamento, in favore della della somma di euro 500,00. Parte_3
Verona, 15 ottobre 2025
IL GIUDICE Dott.ssa Camilla Fin
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7445/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in
[...] C.F._2
Castellamare di Stabia (NA) presso lo studio dell'Avv. DEL GAUDIO
ANNARITA che li rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione unitamente all'avv. LANGELLA GIOVANNI;
PARTE ATTRICE OPPONENTE
Contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, in qualità di mandataria di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F., CP_2
P. ), elettivamente domiciliata in VIA SERBELLONI P.IVA_2
11 MILANO presso lo studio dell'Avv. SIMONE GIOVANNI che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza dell'1.4.2025. pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno proposto opposizione Parte_1 Parte_2 avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2280/2022 (RG. 5299/2022), pubblicato il 13.08.2022, con cui veniva loro ingiunto di pagare, in via solidale, la somma di € 17.883,39, oltre interessi come da domanda e spese di procedura, a titolo di saldo residuo del finanziamento n. 100371 (già n. 501490), di originari € 20.000,00, erogato in favore del sig. quale titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale, dalla Filiale di Peschiera del Garda
(VR) dell'allora Banco Popolare Soc. Coop., in data 25.01.2012
(doc. 6 fasc. monitorio) e, assistito da garanzia specifica n. 347988, sino alla concorrenza dell'importo di € 20.000,00, sottoscritta dalla sig.ra in data 21.12.2011 (doc. 8 fasc. monitorio). Parte_2
Gli opponenti, in particolare, hanno dedotto: a) l'assenza di prova della titolarità del credito da parte della cessionaria CP_2
b) l'indeterminatezza del credito azionato;
c) la prescrizione
[...] degli importi dovuti a titolo di interesse;
d) la nullità della fideiussione e la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c.; e) la mancata prova dell'erogazione del finanziamento. Gli stessi hanno pertanto chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita in giudizio a mezzo della Controparte_2 mandataria chiedendo il rigetto dell'opposizione e Controparte_1 la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In prima udienza gli opponenti hanno altresì chiesto che venga verificata l'iscrizione nell'elenco della Banca d'Italia di parte opposta secondo la circolare n. 38 del 30.4.2015.
Con provvedimento del 28.11.2023 è stata concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo e in data 1.4.2025 sono state precisate le conclusioni.
pagina 2 di 6 Ciò posto, l'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Deve essere, innanzitutto, respinta l'eccezione di difetto di titolarità attiva del rapporto in capo a avendo parte Controparte_2 opponente dimesso in giudizio: i) il contratto stipulato in data
18.02.2020 e relativo all'avvenuta cessione, tra Controparte_3
(già incorporante Banco Popolare Soc. Coop.) e di Controparte_2 crediti classificati a sofferenza (unitamente a tutti i relativi e conseguenti diritti, garanzie e titoli), individuabili in blocco, ex artt.
1 e 4, Legge n. 130/1999 e art. 58 T.U.B., fra cui quello controverso (doc. 8); ii) l'elenco completo dei crediti ceduti, fra cui quello oggetto del presente giudizio, contrassegnato dal n. 0070-
006 000000072201003 (doc. 9 – pag. 132); identificativo rinvenibile altresì nelle comunicazioni di cessione del 16.02.2021 già prodotte sub doc. 4 fasc. monitorio;
iii) la specifica dichiarazione di avvenuta cessione del credito controverso in favore di rilasciata da in Controparte_2 Controparte_3 persona del procuratore dott. (giusta atto di Persona_1 conferimento di poteri accluso) (cfr. doc. 10).
Quanto alla mancata iscrizione di e Controparte_2 CP_1 all'Albo ex art. 106 T.U.B. va richiamato adesivamente
[...]
l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione n. 7243/24, secondo cui “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106
T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n.
130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel pagina 3 di 6 menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”, sicché la relativa eccezione deve essere rigettata.
Del tutto inammissibili – in quanto generiche e confusionarie – sono le doglianze con cui gli opponenti hanno dedotto la indeterminatezza del credito ingiunto.
La prova del credito è stata, invero, adeguatamente fornita da parte opposta, la quale ha dimesso in giudizio (sin dalla fase monitoria), oltre al contratto di finanziamento, munito di condizioni economiche e piano di ammortamento (doc. 6 fasc. monitorio), anche gli estratti conto completi del C/C n. 32662 (doc.
12 comparsa di costituzione), dai quali emerge anche l'erogazione della somma finanziata (sicché pure tale eccezione deve essere rigettata), nonché della lettera di recesso ricevuta dai destinatari
(doc. 9 fasc. monitorio).
Parimenti inammissibile – in quanto formulata in modo del tutto generico – è la deduzione relativa all'applicazione di interessi usurai, né tale indeterminatezza può essere supplita dall'espletamento di una c.t.u. (richiesta dai sig.ri e Pt_1
. La consulenza tecnica d'ufficio non può, infatti, essere Pt_2 utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve esse negata qualora la parte tenda con essa a sopperire alla insufficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. In particolare, la parte che deduce la violazione del divieto di usura, vale a dire la pattuizione o l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla
Legge 108/1996, ha l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento di un certo tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di Italia, e, in mancanza di tale precisa deduzione, non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica.
pagina 4 di 6 Palesemente infondata è, poi, l'eccezione di prescrizione del credito azionato in sede monitoria, essendo documentale che parte creditrice ha interrotto la prescrizione con diffide trasmesse in data
14.01.2013, 31.03.2015, 31.05.2016, e in data 16.02.2021 (doc.
13).
Ancora, vanno rigettate sia le censure vertenti sulla vessatorietà delle clausole contenute agli artt. 2 e 6 del contratto di fideiussione, non avendo parte opponente allegato (e tanto meno dimostrato) la propria qualità di consumatore, sia quelle relative alla loro nullità per violazione della normativa antitrust, in quanto
– sebbene la Corte di Cassazione abbia recentemente esteso i principi sanciti dalla sentenza 41994/2021 anche alle fideiussioni specifiche – per un verso, la garanzia è stata rilasciata nel 2011, vale a dire in epoca di molto successiva rispetto all'accertamento compiuto dalla Banca d'Italia, e, per altro verso, gli opponenti non hanno né allegato né dimostrato che la Banca abbia effettivamente aderito ad un'intesa anticoncorrenziale “a monte”, volta ad imporre l'utilizzo uniforme del modello ABI censurato.
Il rigetto dell'opposizione comporta la condanna degli opponenti a rifondere le spese di lite a parte opposta, le quali sono regolate come in dispositivo, alla luce dei valori medi di cui al D.M. n.
55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta (diminuite per la fase istruttoria).
Sussistono altresì i presupposti per la condanna, ex art. 96 comma
3 c.p.c., dei sig.ri e a Parte_1 Parte_2 corrispondere, in favore della controparte, una somma equitativamente determinata nella misura del 10% delle spese di lite liquidate, potendosi la colpa grave degli opponenti ravvisare nell'avere articolato motivi di opposizione sia palesemente smentiti dalla documentazione già prodotta in sede monitoria (in particolare, quelli relativi alla prescrizione del credito e alla mancata erogazione della somma finanziata) sia formulati in modo pagina 5 di 6 pressoché incomprensibile e, in ogni caso inammissibilmente generico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna gli opponenti a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 4.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge;
Condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. e Parte_1 [...]
a corrispondere a parte opposta una somma Parte_2 equitativamente determinata in euro 420,00, avendo resistito in giudizio con colpa grave;
Condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. gli opponenti al pagamento, in favore della della somma di euro 500,00. Parte_3
Verona, 15 ottobre 2025
IL GIUDICE Dott.ssa Camilla Fin
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