Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/03/2025, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 18347/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
hanno pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con ricorso da
, rappresentato e difeso dall'avv. CARPENEDO NICOLA, presso quest'ultimo Parte_1
elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo;
Ricorrente
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. BERGO ANDREA, presso Controparte_1
quest'ultimo elettivamente domiciliata, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Resistente
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni.
Per entrambe le parti congiuntamente:
in data 05/04/1997, matrimonio concordatario celebrato nel Comune di Controparte_1
Chioggia, atto di matrimonio trascritto al numero 24 parte II^ Serie A del Registro degli Atti di
Matrimonio dell'anno 1997 del Comune di Chioggia, con ordine di annotazione dell'emananda sentenza e di espletamento delle ulteriori incombenze;
- revocare l'assegnazione dell'ex casa coniugale, sita in sita in Chioggia (VE), Vicolo Amaltea n. 8/A censita al NCEU foglio 37 mappale 937, sub 4 p.T cat. AS/3, Cl. 4 vani 5, alla moglie Controparte_1
in quanto la figlia è residente in [...] a
[...] Persona_1
Chioggia, unitamente al proprio marito e figlio.
- accertare e dichiarare che alcun contributo deve versare il sig. alle sig.re Parte_1 Controparte_1
e ”
[...] Persona_1
Per il P.M. intervenuto
Visto.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso depositato il 23.09.2024 il ricorrente esponeva di aver contratto Parte_1
matrimonio, con rito concordatario, in data 05.04.1997 a Chioggia con , Controparte_1
trascritto nei Registri degli atti di matrimonio al n. 24, Parte II, Serie A, anno 1997 del Comune di
Chioggia; che dalla loro unione erano nati i figli in data 17.07.1997 e CO in data Persona_1
17.07.1999, maggiorenni economicamente autosufficienti;
che, in seguito, era tra loro intervenuta la separazione a far data dall'udienza di comparizione dinnanzi al Presidente delegato del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale omologato con decreto n. cron. 11286/2020 del
11.09.2020 del Tribunale di Venezia.
Tanto premesso, il ricorrente formulava, ritenendo sussistenti i presupposti di legge, domanda giudiziale diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Regolarmente notificata, la convenuta si costituiva in giudizio in data Controparte_1
17.01.2025, aderendo alla domanda come formulata nel ricorso introduttivo. All'udienza di comparizione dei coniugi, celebrata in data 18.02.2025, le parti confermavano la rispettiva volontà di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e il Giudice, preso atto della rinuncia dei relativi procuratori ai termini di cui all'art 473 bis.28 c.p.c., tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso come in epigrafe.
2. Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle parti, che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dalla comparizione nel procedimento di separazione consensuale omologato con decreto del Tribunale di Venezia del
11.09.2020.
Ciò comprova, all'evidenza, unitamente alla volontà dei coniugi di non riconciliarsi, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Atteso l'esito del procedimento, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
1. Dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto mediante rito concordatario in data
21.06.2014 a Mirano tra e , trascritto nel Registro Parte_1 Controparte_1
degli atti di matrimonio al n. 24, Parte II, Serie A, anno 1997 del Comune di Chioggia.
2. Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
3. Ratifica le conclusioni concordate dai coniugi e di seguito esposte:
- si revoca l'assegnazione dell'ex casa coniugale, sita in sita in Chioggia (VE), Vicolo Amaltea n. 8/A censita al NCEU foglio 37 mappale 937, sub 4 p.T cat. AS/3, Cl. 4 vani 5, alla moglie Controparte_1
in quanto la figlia è residente in [...] a
[...] Persona_1
Chioggia, unitamente al proprio marito e figlio.
- si accerta e di dichiara che alcun contributo deve versare il sig. alle sig.re Parte_1 Controparte_1
e
[...] Persona_1
4. Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia il 27.3.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero