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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 12/09/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 874/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Reggio Emilia, in persona del giudice
Stefano Rago, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 874/2025 R.G. promossa da
, C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 12 dicembre 1968; rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Valdès come da procura allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cagliari, Via Dante n. 72
- attore opponente - contro
C.F. , nata a [...]à CP_1 C.F._2 dell'Avana (Cuba) il 14 febbraio 1978; rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Teresa Argenide Cavalca e
Marco Montipò come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Reggio
Emilia, Via Cisalpina n. 28
- convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1 di 7 - Considerati i pagamenti effettuati dal Sig. a far data Parte_1 dall'aprile 2019 e sino al mese di Febbraio 2025, valutato che
l'odierna opposta non ha mai provveduto a documentare (o a richiedere preventivamente) alcuna spesa straordinaria, dichiarare
l'inefficacia del precetto opposto e, conseguentemente, stabilire che gli importi effettivamente dovuti alla Sig.ra a titolo CP_1 di arretrati nel mantenimento del figlio siano da Controparte_2 ridurre in base a quanto sopra esposto o nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta congrua e di giustizia in base alle risultanze di causa;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari dell'odierno procedimento.
Per parte opposta: si chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia nel merito, rigettare in ogni miglior modo le domande attoree e condannare
l'opponente alla rifusione delle spese e competenze del Parte_1 giudizio.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 proponeva tempestiva opposizione all'atto di precetto notificatogli in data 18 febbraio 2025, con cui l'ex coniuge gli aveva CP_1 intimato di pagare la somma di € 25.244,79, oltre ad € 1.702,99 per interessi, € 6,80 per spese esenti ed € 437,74 per compensi di precetto, a titolo di arretrati per il mantenimento ordinario del loro figlio (nato il [...]), stabilito in € 300,00 mensili CP_2 rivalutabili, prima con decreto di omologa emesso dal Tribunale di
Reggio Emilia in data 7 marzo 2009 e poi con sentenza n. 1046/2022 emessa dal Tribunale medesimo in data 4 ottobre 2022.
A sostegno dell'opposizione, contestava Parte_1
l'ammontare del credito precettato, eccependo di avere versato la somma complessiva di € 3.120,62 e riconoscendo, dunque, di essersi
2 di 7 reso quantomeno parzialmente inadempiente all'obbligazione di mantenimento del figlio.
2. si costituiva con comparsa depositata in data CP_1
14 maggio 2025, e chiedeva l'integrale rigetto dell'opposizione per infondatezza.
3. Differita con decreto ex art. 171 bis c.p.c. la data della prima udienza e omesso da parte di entrambe le parti il deposito delle memorie integrative, l'udienza ex art. 183 c.p.c. in data 11 settembre
2025 veniva celebrata alla sola presenza del procuratore dell'opposta, il quale, raccolto l'invito del giudice ex art. 281 sexies c.p.c., precisava le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e discuteva oralmente la causa, che veniva pertanto rimessa in decisione con riserva di depositare la sentenza entro trenta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va respinta l'istanza, depositata solo in data
10 settembre 2025, con cui il procuratore dell'opponente, riferendo di non essere riuscito a reperire un collega disponibile a sostituirlo per la prima udienza fissata per il giorno successivo e di essere impossibilitato a comparire personalmente «per sopravvenuti problemi di salute familiari», ha chiesto «di essere autorizzato al deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza o, in subordine, chiede che venga concesso un breve rinvio della prima udienza che si chiede possa tenersi con collegamento “da remoto” con strumenti telematici», atteso che (i) la prima udienza, richiedendo la presenza personale delle parti (art. 183, comma 1,
c.p.c.), non può essere sostituita dal deposito di note scritte (art. 127 ter, comma 1, c.p.c.), (ii) la richiesta di sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte è tardiva per non essere stata avanzata nel termine perentorio di almeno quindici giorni prima dell'udienza già fissata (art. 127 ter, comma 2, c.p.c.), (iii) non è stata fornita alcuna prova di un legittimo impedimento (da considerarsi come improvviso,
3 di 7 imprevedibile ed indipendente dalla volontà del procuratore) a sostegno della richiesta di rinvio dell'udienza.
Di conseguenza, debbono essere dichiarate inammissibili le note di trattazione scritta depositate dall'opponente in data 10 settembre
2025, sia in allegato all'istanza in pari data, sia con separato deposito, non trattandosi di deposito autorizzato per non essere disposta la celebrazione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. La controversia trae origine dall'atto di precetto con cui
[...] ha intimato a il pagamento della somma di € CP_1 Parte_1
25.244,79 a titolo di arretrati – dal 1° marzo 2019 al febbraio 2025 – per il contributo al mantenimento ordinario del loro figlio sulla CP_2 base delle condizioni della separazione consensuale, omologata con decreto emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 7 marzo 2009,
e del successivo divorzio a domanda congiunta, definito con sentenza n. 1046/2022 pronunciata dal Tribunale medesimo in data 4 ottobre
2022.
La controversia, dunque, attiene all'adempimento coattivo, da parte del coniuge (o ex coniuge) obbligato, dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio secondo le condizioni economiche stabilite in sede separativa e poi divorzile. Quindi, causa petendi e petitum attengono alla sussistenza del diritto del coniuge/genitore in favore del quale il titolo esecutivo si è formato ad agire esecutivamente sulla base di quei titoli contro il coniuge/genitore obbligato.
L'azione proposta va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., investendo non la legittimità dell'azione esecutiva preannunciata dall'opposta, ma lo stesso diritto dell'ex coniuge creditrice a procedere in executivis (cfr. Cass. 20303/2014, in motivazione, e Cass. 553/1979).
Con un unico motivo ha contestato l'ammontare Parte_1 del credito precettato, eccependo il pagamento parziale della somma complessiva di € 3.120,62, di cui € 860,00 nel 2021, € 1.844,89 nel
2023 ed € 415,73 nel 2024.
4 di 7 L'opposta, anzitutto, ha replicato che i versamenti ricevuti ammonterebbe ad € 2.949,72, ma dalla documentazione in atti risultano, ovviamente al netto delle commissioni sostenute dal essere pari, in realtà, ad € 2.949,62. Pt_1
Il pagamento di tale somma, dunque, deve ritenersi provato.
L'opposta, poi, ha escluso di avere imputato tali pagamenti a spese straordinarie, al rimborso delle quali ha dichiarato di avere rinunciato, ed ha quindi affermato di averli imputati al «dovuto pregresso», quindi ad epoca precedente al 1° aprile 2019 (ossia a quella cui risale l'inadempimento dedotto con l'atto di precetto) (cfr. pagina 3 della comparsa costitutiva: «[...] i versamenti dallo stesso effettuati e di cui alla documentazione prodotta [...] negli anni
2021/2024 sono stati dalla Sig.ra imputati al dovuto CP_1 pregresso, tanto che nell'atto di precetto notificato viene richiesto il solo contributo di mantenimento a partire dalla data del 1.4.2019 e non sono richieste spese straordinarie per il figlio [...]»).
Senonché, l'odierna opposta, gravata dall'onere probatorio, non ha provato le condizioni che giustificano l'imputazione ad un credito diverso, essendo il debito pregresso stato solo genericamente allegato, ma non esattamente quantificato né specificamente individuato nelle mensilità (Cass. 450/2020 e Cass. 17102/2006:
«Quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore - attore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, provare le condizioni necessarie per la dedotta, diversa, imputazione, ai sensi dell'art.
1193 c.c.»).
Ribadita la genericità del debito pregresso dedotto dall'opposta ed evidentemente maturato oltre il termine prescrizionale quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., deve altresì rilevarsi che, non essendo stata l'imputazione effettuata né dal debitore né dal creditore, i criteri legali d'imputazione ex art. 1193, comma 2, c.c.,
5 di 7 aventi carattere suppletivo e sussidiario, segnatamente quello per cui il pagamento deve essere imputato al debito scaduto, riguardano solo le obbligazioni per le quali il creditore possa pretendere l'adempimento e non si riferiscano, quindi, ai debiti prescritti (Cass.
3941/2002).
In definitiva, l'importo dovuto da , oggetto Parte_1 dell'intrapresa esecuzione, deve essere rideterminato in € 22.295,17
(= € 25.244,79 - € 2.949,62).
Infatti, come è noto, l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cass. 2160/2013).
3. Tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione ma altresì della minima riduzione dell'originaria pretesa creditoria, sussistono giustificati motivi per compensare interamente fra le parti le spese di lite (cfr. Cass. 20374/2016, secondo cui «In tema di spese processuali, quando nel giudizio di opposizione esecutiva si accerti che il creditore esecutante abbia chiesto con il precetto il pagamento di una somma anche di poco eccedente quella dovuta, con conseguente accoglimento “in parte qua” della opposizione, è illegittima la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, perché le spese della parte vittoriosa possono essere compensate, ma non addebitate alla stessa, neppure parzialmente»).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, e previa rideterminazione dell'importo della somma precettata di €
25.244,79 a titolo di arretrati per il contributo al mantenimento,
6 di 7 accerta che non è dovuta la somma di € 2.949,62 e, per l'effetto, dichiara sussistente il diritto di di procedere ad CP_1 esecuzione forzata in virtù del precetto notificato in data 18 febbraio
2025 nei confronti di per la somma complessiva di € Parte_1
22.295,17, ferma restando ogni altra spesa e/o somma indicata nell'atto di precetto;
2. compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Reggio Emilia il 12 settembre 2025.
IL GIUDICE
Stefano Rago
7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Reggio Emilia, in persona del giudice
Stefano Rago, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 874/2025 R.G. promossa da
, C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 12 dicembre 1968; rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Valdès come da procura allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cagliari, Via Dante n. 72
- attore opponente - contro
C.F. , nata a [...]à CP_1 C.F._2 dell'Avana (Cuba) il 14 febbraio 1978; rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Teresa Argenide Cavalca e
Marco Montipò come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Reggio
Emilia, Via Cisalpina n. 28
- convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1 di 7 - Considerati i pagamenti effettuati dal Sig. a far data Parte_1 dall'aprile 2019 e sino al mese di Febbraio 2025, valutato che
l'odierna opposta non ha mai provveduto a documentare (o a richiedere preventivamente) alcuna spesa straordinaria, dichiarare
l'inefficacia del precetto opposto e, conseguentemente, stabilire che gli importi effettivamente dovuti alla Sig.ra a titolo CP_1 di arretrati nel mantenimento del figlio siano da Controparte_2 ridurre in base a quanto sopra esposto o nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta congrua e di giustizia in base alle risultanze di causa;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari dell'odierno procedimento.
Per parte opposta: si chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia nel merito, rigettare in ogni miglior modo le domande attoree e condannare
l'opponente alla rifusione delle spese e competenze del Parte_1 giudizio.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 proponeva tempestiva opposizione all'atto di precetto notificatogli in data 18 febbraio 2025, con cui l'ex coniuge gli aveva CP_1 intimato di pagare la somma di € 25.244,79, oltre ad € 1.702,99 per interessi, € 6,80 per spese esenti ed € 437,74 per compensi di precetto, a titolo di arretrati per il mantenimento ordinario del loro figlio (nato il [...]), stabilito in € 300,00 mensili CP_2 rivalutabili, prima con decreto di omologa emesso dal Tribunale di
Reggio Emilia in data 7 marzo 2009 e poi con sentenza n. 1046/2022 emessa dal Tribunale medesimo in data 4 ottobre 2022.
A sostegno dell'opposizione, contestava Parte_1
l'ammontare del credito precettato, eccependo di avere versato la somma complessiva di € 3.120,62 e riconoscendo, dunque, di essersi
2 di 7 reso quantomeno parzialmente inadempiente all'obbligazione di mantenimento del figlio.
2. si costituiva con comparsa depositata in data CP_1
14 maggio 2025, e chiedeva l'integrale rigetto dell'opposizione per infondatezza.
3. Differita con decreto ex art. 171 bis c.p.c. la data della prima udienza e omesso da parte di entrambe le parti il deposito delle memorie integrative, l'udienza ex art. 183 c.p.c. in data 11 settembre
2025 veniva celebrata alla sola presenza del procuratore dell'opposta, il quale, raccolto l'invito del giudice ex art. 281 sexies c.p.c., precisava le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e discuteva oralmente la causa, che veniva pertanto rimessa in decisione con riserva di depositare la sentenza entro trenta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va respinta l'istanza, depositata solo in data
10 settembre 2025, con cui il procuratore dell'opponente, riferendo di non essere riuscito a reperire un collega disponibile a sostituirlo per la prima udienza fissata per il giorno successivo e di essere impossibilitato a comparire personalmente «per sopravvenuti problemi di salute familiari», ha chiesto «di essere autorizzato al deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza o, in subordine, chiede che venga concesso un breve rinvio della prima udienza che si chiede possa tenersi con collegamento “da remoto” con strumenti telematici», atteso che (i) la prima udienza, richiedendo la presenza personale delle parti (art. 183, comma 1,
c.p.c.), non può essere sostituita dal deposito di note scritte (art. 127 ter, comma 1, c.p.c.), (ii) la richiesta di sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte è tardiva per non essere stata avanzata nel termine perentorio di almeno quindici giorni prima dell'udienza già fissata (art. 127 ter, comma 2, c.p.c.), (iii) non è stata fornita alcuna prova di un legittimo impedimento (da considerarsi come improvviso,
3 di 7 imprevedibile ed indipendente dalla volontà del procuratore) a sostegno della richiesta di rinvio dell'udienza.
Di conseguenza, debbono essere dichiarate inammissibili le note di trattazione scritta depositate dall'opponente in data 10 settembre
2025, sia in allegato all'istanza in pari data, sia con separato deposito, non trattandosi di deposito autorizzato per non essere disposta la celebrazione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. La controversia trae origine dall'atto di precetto con cui
[...] ha intimato a il pagamento della somma di € CP_1 Parte_1
25.244,79 a titolo di arretrati – dal 1° marzo 2019 al febbraio 2025 – per il contributo al mantenimento ordinario del loro figlio sulla CP_2 base delle condizioni della separazione consensuale, omologata con decreto emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 7 marzo 2009,
e del successivo divorzio a domanda congiunta, definito con sentenza n. 1046/2022 pronunciata dal Tribunale medesimo in data 4 ottobre
2022.
La controversia, dunque, attiene all'adempimento coattivo, da parte del coniuge (o ex coniuge) obbligato, dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio secondo le condizioni economiche stabilite in sede separativa e poi divorzile. Quindi, causa petendi e petitum attengono alla sussistenza del diritto del coniuge/genitore in favore del quale il titolo esecutivo si è formato ad agire esecutivamente sulla base di quei titoli contro il coniuge/genitore obbligato.
L'azione proposta va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., investendo non la legittimità dell'azione esecutiva preannunciata dall'opposta, ma lo stesso diritto dell'ex coniuge creditrice a procedere in executivis (cfr. Cass. 20303/2014, in motivazione, e Cass. 553/1979).
Con un unico motivo ha contestato l'ammontare Parte_1 del credito precettato, eccependo il pagamento parziale della somma complessiva di € 3.120,62, di cui € 860,00 nel 2021, € 1.844,89 nel
2023 ed € 415,73 nel 2024.
4 di 7 L'opposta, anzitutto, ha replicato che i versamenti ricevuti ammonterebbe ad € 2.949,72, ma dalla documentazione in atti risultano, ovviamente al netto delle commissioni sostenute dal essere pari, in realtà, ad € 2.949,62. Pt_1
Il pagamento di tale somma, dunque, deve ritenersi provato.
L'opposta, poi, ha escluso di avere imputato tali pagamenti a spese straordinarie, al rimborso delle quali ha dichiarato di avere rinunciato, ed ha quindi affermato di averli imputati al «dovuto pregresso», quindi ad epoca precedente al 1° aprile 2019 (ossia a quella cui risale l'inadempimento dedotto con l'atto di precetto) (cfr. pagina 3 della comparsa costitutiva: «[...] i versamenti dallo stesso effettuati e di cui alla documentazione prodotta [...] negli anni
2021/2024 sono stati dalla Sig.ra imputati al dovuto CP_1 pregresso, tanto che nell'atto di precetto notificato viene richiesto il solo contributo di mantenimento a partire dalla data del 1.4.2019 e non sono richieste spese straordinarie per il figlio [...]»).
Senonché, l'odierna opposta, gravata dall'onere probatorio, non ha provato le condizioni che giustificano l'imputazione ad un credito diverso, essendo il debito pregresso stato solo genericamente allegato, ma non esattamente quantificato né specificamente individuato nelle mensilità (Cass. 450/2020 e Cass. 17102/2006:
«Quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore - attore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, provare le condizioni necessarie per la dedotta, diversa, imputazione, ai sensi dell'art.
1193 c.c.»).
Ribadita la genericità del debito pregresso dedotto dall'opposta ed evidentemente maturato oltre il termine prescrizionale quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., deve altresì rilevarsi che, non essendo stata l'imputazione effettuata né dal debitore né dal creditore, i criteri legali d'imputazione ex art. 1193, comma 2, c.c.,
5 di 7 aventi carattere suppletivo e sussidiario, segnatamente quello per cui il pagamento deve essere imputato al debito scaduto, riguardano solo le obbligazioni per le quali il creditore possa pretendere l'adempimento e non si riferiscano, quindi, ai debiti prescritti (Cass.
3941/2002).
In definitiva, l'importo dovuto da , oggetto Parte_1 dell'intrapresa esecuzione, deve essere rideterminato in € 22.295,17
(= € 25.244,79 - € 2.949,62).
Infatti, come è noto, l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cass. 2160/2013).
3. Tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione ma altresì della minima riduzione dell'originaria pretesa creditoria, sussistono giustificati motivi per compensare interamente fra le parti le spese di lite (cfr. Cass. 20374/2016, secondo cui «In tema di spese processuali, quando nel giudizio di opposizione esecutiva si accerti che il creditore esecutante abbia chiesto con il precetto il pagamento di una somma anche di poco eccedente quella dovuta, con conseguente accoglimento “in parte qua” della opposizione, è illegittima la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, perché le spese della parte vittoriosa possono essere compensate, ma non addebitate alla stessa, neppure parzialmente»).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, e previa rideterminazione dell'importo della somma precettata di €
25.244,79 a titolo di arretrati per il contributo al mantenimento,
6 di 7 accerta che non è dovuta la somma di € 2.949,62 e, per l'effetto, dichiara sussistente il diritto di di procedere ad CP_1 esecuzione forzata in virtù del precetto notificato in data 18 febbraio
2025 nei confronti di per la somma complessiva di € Parte_1
22.295,17, ferma restando ogni altra spesa e/o somma indicata nell'atto di precetto;
2. compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Reggio Emilia il 12 settembre 2025.
IL GIUDICE
Stefano Rago
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