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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/07/2025, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 08.07.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate dalla parte ricorrente, dall' e Controparte_1 dalla Parte_1 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 6395/2024 R.g. Previdenza avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
TRA
(c.f.: , nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_2 C.F._1 dall'avv. Martino Gragnaniello ed elettivamente domiciliato come in atti;
Ricorrente
E
Parte_1
in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
[...] dall'avv. Giuseppe Mazzarella ed elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Esposito ed elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.10.2024 la parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento nr. 071 2024 9041081030000, notificatale il 01.09.2024, con cui le è stato chiesto il
Pag. 1 di 4 pagamento della somma di € 23.990,11 a titolo di contributo soggettivo, integrativo ed accessorio dovuto alla per le annualità dal 2014 al 2017, chiedendo di dichiarare non dovuti i Parte_1 crediti riportati dalle seguenti cartelle:
1) nr. 071 2018 0016257931 000 avente ad oggetto i contributi dovuti alla per gli anni 2014 e Pt_1
2015, asseritamente notificata da il 16/03/2018, per Controparte_1
l'importo di € 7.753,07;
2) nr. 071 2019 0038743892 000 avente ad oggetto i contributi dovuti alla per l'anno 2016, Pt_1 asseritamente notificata il 20/03/2019 dall' per l'importo di € 7.097,69; CP_2
3) nr.071 2020 0038204172 000 avente ad oggetto i contributi dovuti alla per l'anno 2017, Pt_1 asseritamente notificata il 28/10/2021, per l'importo di € 8.501,79.
Ha continuato esponendo di aver ricevuto, in data 26.05.2023, la comunicazione di iscrizione ipotecaria nr. 071 20221460000367001 intimante il pagamento della complessiva somma di € 23.528,79
a titolo di mancato pagamento del contributo soggettivo, integrativo ed accessorio per gli anni dal 2014 al 2017.
Tanto premesso, ha chiesto di dichiarare l'illegittimità delle suindicate cartelle eccependo la mancata notifica delle stesse, la prescrizione dei crediti, la decadenza dall'azione, nonché l'insussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla cassa in considerazione del carattere non continuativo né prevalente dell'attività svolta.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, la e l' hanno chiesto il rigetto Pt_1 Controparte_1 delle domande, evidenziando altresì l'inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem dacché le domande proposte con il presente giudizio sono le stesse già avanzate nel giudizio nr. 3902/2022 R.g. definito con sentenza nr. 1877/2024 del Tribunale di Nola.
Letti gli atti ed esaminati i documenti, la causa, documentalmente istruita, viene decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Deve preliminarmente essere dichiarata l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire essendo state le cartelle di cui all'impugnata intimazione di pagamento già oggetto di definizione con sentenza di merito nr. 1877/2024 del Tribunale di Nola (cfr. prod. tel. CIPAG).
E' noto che l'interesse ad agire è previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 c.p.c., consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (Cass. 2721/2002). L'interesse ad agire va, in particolare, identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno.
Pag. 2 di 4 Da ciò consegue che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazione future o meramente ipotetiche
(Cass. 5635/2002). L'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, quindi, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito
(Cass. 3060/2002).
Trattandosi di condizione dell'azione il suo difetto può essere rilevato dal giudice anche in mancanza di una specifica eccezione di parte sul punto.
Deve, pertanto, rilevarsi che nel caso concreto, come già evidenziato, vi è già stata una pronuncia di questo Tribunale su un ricorso ex art. 442 c.p.c. promosso dall'odierno ricorrente per l'accertamento della non debenza del pagamento dei contributi previdenziali di cui alle medesime cartelle e per il medesimo periodo.
In particolare, il Tribunale di Nola, nel procedimento recante nr. 3902/2022 R.g., con sentenza n.
1877/2024 ha deciso sulla domanda azionata nel presente giudizio, rigettando il ricorso.
Ne consegue che la proposizione di un giudizio avente ad oggetto il medesimo credito già azionato con in un separato giudizio già definito con sentenza non è ammissibile, mancando un interesse giuridicamente apprezzabile ad ottenere un'ulteriore pronuncia giudiziale sulla medesima questione giuridica;
in caso contrario, infatti, l'autorità giudiziaria si pronunzierebbe una seconda volta nello stesso grado, in palese violazione del principio del ne bis in idem con una duplicazione della domanda di condanna e del carico di spese contro l'unico obbligato (Cass. 1376/1988).
Una volta che un giudice si sia già pronunciato tra le stesse parti sulla medesima domanda, pertanto, la parte soccombente non può che sollevare le censure ritenute necessarie davanti al giudice dell'appello.
E difatti, vale rammentare che il principio del "ne bis in idem" preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito. Detto principio, posto dall'art. 39 cod. proc. civ., e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda, e determina l'improcedibilità del processo che nasce dall'indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta (Cass. 15341 del 2005).
Per tali ragioni la pretesa azionata dalla parte ricorrente è inammissibile.
Pag. 3 di 4 Appare equo compensare le spese di lite tra tutte le parti in causa dacché, seppur la parte abbia chiesto l'annullamento delle cartelle già oggetto di sentenza di merito, i titoli esecutivi (rectius, le cartelle di pagamento) fanno riferimento ad intimazione di pagamento altra e diversa rispetto a quella precedentemente impugnata.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa
Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda;
2) compensa le spese del giudizio tra tutte le parti in causa.
SI COMUNCHI.
Nola, 08.07.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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