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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 20/03/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1813/2022
Il giorno 20/03/2025, nella causa iscritta al n RG 1813 /2022
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1813/2022 promossa da:
, Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e ), elettivamente domiciliati C.F._2 Parte_3 C.F._3 in Roma, Viale Carso n. 77, con l'avv. ALBERINI LUCIANO e gli avv.ti C.F._4
PONTECORVO ANDREA, GIAMPAOLI PONTECORVO ISABELLA, dai quali rappresentati e difesi giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORI contro
Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in VIA GIACINTO CARINI 32 00152 ROMA con l'avv.
COPPACCHIOLI CLAUDIO ) dal quale rappresentato e difeso giusta C.F._5 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
), elettivamente domiciliato in Località Controparte_2 C.F._6
Fregene di Fiumicino (RM) alla Via Carole n. 19, con l'avv. BILOTTA ROBERTO, dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di intervento volontario
INTERVENUTO
2 di 5 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e tutti nella qualità di coeredi del Parte_2 Parte_3 Parte_1 padre e della madre , hanno convenuto in giudizio la società Persona_1 Persona_2 cooperativa agricola al fine di sentirla condannare al pagamento in loro Controparte_1 favore della somma di € 24.533,80 cadauno, oltre interessi ex art. 62, comma 3, D.L. 1/2012 per l'importo di € 22.449,59 cadauno.
A sostegno della domanda, hanno dedotto che , quale titolare Persona_2 dell'omonima ditta individuale, aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. 250/2015 nei confronti della società odierna convenuta per l'importo complessivo di € 114.945,58 a titolo di corrispettivo per il conferimento della produzione di latte;
la società aveva proposto opposizione e il Tribunale, con sentenza n. 1796/2019, aveva revocato il decreto ingiuntivo, condannando la società debitrice al pagamento della somma di € 16.810,37 in favore di ed accertando che il residuo Persona_2 credito di € 98.135,21 spettasse invece agli eredi del de cuius ossia agli odierni Persona_1 attori unitamente ad terzo chiamato nel giudizio di opposizione;
tuttavia, la Controparte_2 società non aveva adempiuto al pagamento.
Si è costituita la facendo Controparte_3 rilevare che nessuna richiesta è mai intervenuta da parte dei legittimati al pagamento alla convenuta, la quale, quindi, alla data dell'introduzione del presente giudizio, non ha mai subito alcuna condanna al pagamento della somma in questione, né alcuna messa in mora;
ha quindi concluso per il rigetto delle domande di parte attrice “perché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto e prescritte”.
Con comparsa di intervento volontario depositata il 22.11.2022, si è costituito CP_2 anch'esso quale coerede dei defunti genitori, ed
[...] Persona_1 Persona_2 insieme ai germani e svolgendo domanda di condanna della Parte_2 Pt_1 Parte_3 società convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 24.533,80 oltre interessi come da transazioni commerciali di prodotti agroalimentari ex art. 62, comma 3, D.L. 1/2012 a far data dal
28/02/2013 sino all'effettivo pagamento, per lo stesso titolo invocato dagli attori.
La causa è stata istruita con la sola acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
3 di 5 2. La domanda attorea attiene al pagamento pro quota di un credito ereditario, del complessivo importo di € 98.135,21, relativo al corrispettivo di conferimenti della produzione di latte nel periodo dall'11 agosto 2012 al 19 febbraio 2013.
Il credito risulta accertato in capo al de cuius con sentenza del Tribunale di Persona_1
Civitavecchia n. 1796/2019, che fa stato nei confronti della società odierna convenuta, parte di quel giudizio.
In ogni caso, la sussistenza del credito in capo al de cuius non è contestata nell'ambito del giudizio che ci occupa.
L'eccezione di prescrizione, sollevata genericamente dalla società convenuta, è infondata, non essendo stato dedotto il fatto che determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c. (“L'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha
l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile un'eccezione di prescrizione sollevata genericamente in appello senza nulla specificare in ordine al tipo di prescrizione invocata, ai fatti che ne costituivano il momento iniziale di decorrenza in base alla disciplina del tipo contrattuale e con un mero ed apodittico richiamo alle considerazioni svolte nel giudizio di primo grado)” Cass. n. 15991 del 18/06/2018).
Né è in contestazione la qualità di coeredi degli odierni attori, unitamente all'intervenuto ciascuno per la quota di ¼. Controparte_2
Spettano agli attori e all'intervenuto gli interessi legali a far data dalla domanda sino al saldo effettivo, non potendosi condannare la convenuta al pagamento degli interessi di mora in base alla disciplina delle transazioni commerciali, in mancanza della produzione in giudizio delle fatture da cui il credito trae origine.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia, determinato in base alla somma liquidata anziché a quella richiesta, in ossequio al disposto dell'art. 5 del citato decreto (da € 5.201 ad € 26.000,00).
Le spese di lite spettanti all'intervenuto devono essere distratte in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Controparte_3
a m.p. al pagamento in favore di
[...] Parte_2 Parte_3
e della somma di € 24.533,80 cadauno, oltre interessi Parte_1 Controparte_2 legali dalla domanda al saldo effettivo;
- condanna la al pagamento Controparte_3 delle spese di lite, che liquida in € 4.173,00, di cui € 3.387.00 per compensi ed € 786,00 per spese vive, in favore degli attori e in € 2.547,00 per compensi da distrarsi in favore dell'avv.
Roberto Bilotta quale procuratore antistatario, il tutto oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 20 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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