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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/11/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3432/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3432/2025 promosso da: nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. CANDI Parte_1
ELISABETTA;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. BENNI Parte_2
ARIANNA.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE NEI CONFRONTI DI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: [chiedono che l'Ill.mo Tribunale di Ancona voglia emettere la sentenza che regolamenti l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio ex art. 473-bis. 51 c.p.c., alle seguenti] “CONDIZIONI
1.Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore , nata ad [...] il 22 maggio Persona_1
2016, cod. fisc.: congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento C.F._1 prevalente e residenza della stessa presso l'abitazione della sig.ra sita a Parte_1
Montemarciano (AN) in via Marina n. 2/B o in quella che verrà scelta, in proseguo, dalla stessa previa comunicazione al sig. ove la stessa vivrà unitamente alla madre. Il sig. Pt_1 Pt_2
Per_
presta il consenso per il cambio di residenza della piccola da Chiaravalle a Parte_2
Marina di Montemarciano, nell'attuale abitazione della madre o in quella successiva che verrà scelta sempre nello stesso comune.
- 1 - 2.In relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale, disporre che entrambi i genitori assumano di comune accordo tutte le scelte di maggiore interesse per la minore, vita, scuola e/o lavoro, salute, svago, mentre l'attività di ordinaria amministrazione potrà essere compiuta da ciascun genitore, disgiuntamente dall'altro. Disporre che entrambi i genitori prestino il consenso per la figlia, per il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio.
3.Disporre che entrambi i genitori si assumano l'obbligo del reciproco rispetto e con facoltà, per ognuna delle parti, di stabilire la propria residenza dove lo riterrà più opportuno e, comunque, nell'ambito del Comune di residenza o in comuni limitrofi, privilegiando l'interesse della minore. In caso di variazione le parti dovranno previamente ed obbligatoriamente comunicarlo all'altro nell'interesse della figlia minore ai sensi dell'art.337 sexies, comma II, c.c.
4.Disporre che entrambi i genitori abbiano l'obbligo reciproco di comunicare sempre il proprio recapito telefonico. Hanno l'obbligo, inoltre, di mantenere tra loro rapporti significativi, comunicando preventivamente ogni questione rilevante per la figlia ed informando l'altro genitore Per_ sulle eventuali problematiche, anche per via telefonica, il tutto nell'esclusivo interesse di .
5.Limitatamente ad un primo periodo, il sig. , nel superiore interesse della minore, Parte_2
Per_ si impegna a far frequentare la figlia con la compagna, sig.ra , solo alla sua Persona_2 presenza. I ricorrenti, inoltre, stanno svolgendo un percorso di sostegno alla genitorialità e psicologico con la Dott.ssa psicologa e psicoterapeuta, con partecipazione Persona_3 proficua da parte di entrambi i genitori. Si precisa che i ricorrenti concordano che la figura della compagna del padre, sig.ra , verrà reinserita nella quotidianità della figlia Persona_2 gradualmente e con naturalità. Le spese per il percorso psicologico e di sostegno alla genitorialità vengono e verranno sostenute al 50% tra i ricorrenti.
6.Disporre che le parti si impegnino e si obblighino ad evitare qualsiasi coinvolgimento della minore nelle vicissitudini che hanno caratterizzato la crisi della relazione, ad ispirare le scelte di vita nel preminente interesse della stessa, a collaborare lealmente al processo educativo garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente a tutte le questioni della minore quali, ed in particolare quelle di maggior rilievo, tra cui a titolo meramente esemplificativo, la salute,
l'educazione, l'istruzione, le attività sportive ed extrascolastiche in genere.
7.Disporre che i ricorrenti si impegnino reciprocamente a far mantenere significativi rapporti fra la figlia ed i nonni materni e paterni. Per_
8.Al fine di mantenere il più possibile inalterate le attuali abitudini di vita della minore , entrambi i genitori si dovranno attenere al seguente piano genitoriale. Per_ Attualmente ha frequentato il III° anno della scuola primaria a Montemarciano (AN), con orario dalle 8,15 alle 16,15, dal lunedì al venerdì, con la consumazione del pasto. Di solito
- 2 - l'accompagnava e la andava a riprendere la sig.ra i suoi familiari o persone da Lei delegate. Pt_1
Non ha patologie sanitarie, ma sta seguendo un percorso di logopedia. Per_ In un primo periodo e nel superiore interesse della minore , il sig. vedrà e terrà Parte_2 con sé la figlia:
- il sabato di tutte le settimane dalle ore 10,00 (o al termine delle lezioni scolastiche) fino alle ore
21,00 senza pernotto e con la consumazione dei pasti;
- le domeniche alternate tra i genitori dalle ore 10,00 alle ore 19,00 con la consumazione del pranzo;
- un pomeriggio infrasettimanale, da concordare telefonicamente tra i due genitori almeno il giorno prima, dalle ore 18,00 fino alle ore 21,00 senza pernotto e con la consumazione del pasto serale.
Il sig. , nei giorni sopra indicati, potrà anche recarsi presso la sua attuale residenza Parte_2
e far frequentare la minore con la sig.ra e i di Lei figli. Persona_2
Con il consenso espresso da parte di entrambi i genitori, la minore si recherà nel mese di settembre del c.a. a colloquio con la psicologa Dott.ssa A seguito dell'incontro di restituzione Persona_3 alla presenza dei genitori verrà valutata la possibilità di prevedere un pernotto al mese per i mesi di ottobre e novembre 2025. Successivamente a tale primo periodo e, comunque, non prima dal rientro a scuola dalle vacanze natalizie, salvo modificazioni su consenso dei genitori e della psicologa, i ricorrenti stabiliscono che il sig. vedrà e terrà con sé la figlia: Parte_2
· a fine settimana alternati, dal venerdì dalle ore 18.30 fino alle ore 19,00 della domenica con pernotto e con la consumazione dei pasti;
precisando che per garantire gradualità il venerdì la minore potrà pernottare dalla nonna paterna unicamente per un primo periodo;
· nel fine settimana in cui la minore starà con la madre, il padre potrà tenerla con sé il sabato dalle ore 10,00 (o al termine delle lezioni scolastiche) fino alle ore 19,00 senza pernotto e con la consumazione del pasto del pranzo ed un pomeriggio infrasettimanale, da concordare telefonicamente tra i due genitori almeno il giorno prima, dalle ore 18 fino alle ore 21, senza pernotto e con la consumazione del pasto serale.
Per entrambi i periodi, sarà cura del sig. andare a prendere la minore presso Parte_2
l'abitazione ella madre e riaccompagnarla sempre presso l'abitazione della stessa.
Il sig. inoltre, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni propri e della Pt_2 minore, la potrà vedere ogni qual volta lo vorrà anche in altri giorni infrasettimanali. Nel caso di impegni lavorativi dei genitori, i giorni di visita potranno essere spostati e/o aumentati, compatibilmente con gli impegni dell'altro, previo accordo telefonico da comunicarsi almeno il giorno prima. Qualora la minore fosse ammalata nei giorni in cui sarebbe dovuta stare con il padre, quest'ultimo potrà recuperare gli stessi durante la settimana successiva, previo accordo telefonico e potrà fargli visita presso la casa materna, sempre previo accordo telefonico. Nel caso in cui, invece,
- 3 - la minore si dovesse ammalare nei giorni in cui si trova con il padre, quest'ultimo la accompagnerà immediatamente dalla madre. Nel caso in cui entrambi i genitori per motivi di lavoro o per altri impegni personali non potessero essere presenti, i sig.ri e Parte_1 Parte_2 concordano che la minore venga affidata alle cure temporanee della nonna paterna ed in caso di sua indisponibilità alle cure di terze persone (baby sitter) che verranno scelte di comune accordo tra i genitori, previo consenso di volta in volta prestato da entrambi i genitori.
9. In merito alle vacanze estive, la minore potrà trascorrere con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, con pernotto presso il sig. o in luoghi da lui scelti, ed i ricorrenti Pt_2 concordano che per l'anno in corso la minore starà con il papà due giorni nel solo mese di agosto.
Si precisa che i ricorrenti si dovranno scambiare il proprio calendario di ferie entro il 30 giugno di ciascun anno.
10.Durante ogni anno, a decorrere da gennaio 2026, il padre ha la facoltà di richiedere ulteriori giorni da passare con la minore, previo accordo e preavviso alla sig.ra preservando sempre Pt_1 gli impegni scolastici e sociali della minore.
11.Salvo diversi e preventivi accordi tra i genitori, durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà
i predetti periodi alternativamente di anno in anno tra i genitori: 24 e pranzo del 25 dicembre con la mamma e cena del 25 e il 26 con il papà e alternare dal 27 dicembre al 1° gennaio con un genitore e dal pomeriggio del 1° gennaio sino al 6 gennaio con l'altro ancora. Durante tale periodo di vacanza, la minore potrà sin dall'anno corrente trascorrere anche un pernotto con il padre. Le altre festività annuali, compresi i giorni di Pasqua ed il lunedì in Albis, verranno alternati di anno in anno tra i genitori, i quali potranno, inoltre, concordare almeno 20 giorni prima delle relative festività di trascorrere ulteriori giorni consecutivi con la figlia;
Salvo diverso e preventivo accordo, i compleanni ed ogni altra cerimonia relativi alla minore, verranno festeggiati nelle modalità che verranno concordate tra i due genitori, previo accordo tra gli stessi in merito all'adesione del festeggiamento nonché sulla eventuale ripartizione della spesa da sostenere. I genitori si dovranno scambiare messaggi scritti per decidere su tali modalità.
12.Entrambi i genitori si obbligano a comunicare all'altro, prima della partenza, in caso di vacanze, la destinazione del viaggio con la minore ed il nominativo del luogo di soggiorno.
13.Salvo e preventivo accordo, quando la minore si trova con uno dei due genitori, l'altro genitore potrà comunicare per via telefonica con la figlia quotidianamente oltre che il sig. argli visita Pt_2 entro e non oltre le ore 21,00 previo accordo telefonico.
14.Il sig. si obbliga a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento della Parte_2 figlia minore, tenuto conto delle rispettive condizioni economiche, la somma mensile di € 300,00#
- 4 - (euro trecento/00), somma che verrà corrisposta alla sig.ra entro il giorno 12 di ogni Parte_1 mese mediante bonifico sul conto corrente a lei intestato avente le seguenti coordinate bancarie
IBAN:[...]. Tale assegno dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT dall'emissione della sentenza.
15.Il sig. autorizza, con la sottoscrizione del presente ricorso, la sig.ra Parte_2 Pt_1
Per_ a chiedere ed a trattenere l'intero assegno unico per la figlia . Tale importo verrà
[...] utilizzato dalla sig.ra per soddisfare le primarie esigenze della figlia minore, senza obbligo Pt_1 di rimborso del 50% al sig. , provvedendo con lo stesso in via esclusiva alle spese Parte_2 della mensa (quota fissa e vitto).
Nulla verrà richiesto alla sig.ra da parte del sig. a titolo di assegno Parte_1 Parte_2 di mantenimento per la di loro figlia per gli anni pregressi, così come per le spese straordinarie sostenute dal sig. Pt_2
16.Per quanto riguarda le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore, i ricorrenti si obbligano che, dal deposito del ricorso, debbano gravare nella misura del 50% ciascuno.
Le spese straordinarie, ovvero le necessità ulteriori che esulano dal fabbisogno quotidiano, vitto e alloggio per il figlio, così come indicate e dettagliate nel Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia in vigore presso il Tribunale di Ancona dal 10.07.2024, dovranno essere sopportate nella misura del 50% tra i due genitori ed andranno rimborsate, a chi le abbia anticipate, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa.
Le spese straordinarie vengono suddivise tra spese che richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori e spese che, al contrario, non richiedono il previo accordo. Qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisa la necessità
o l'opportunità dell'esborso, dovrà provvedere ad inviare per iscritto (via sms, whatsapp, e – mail – pec) all'altro la richiesta dell'approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto. Entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento, l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso la diversa valutazione del Giudice.
Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture/ricevute) intestati al figlio, relativi all'impegno di spesa sostenuto entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta.
Si riportano integralmente le spese straordinarie previste dal protocollo vigente, tranne che per quanto riguarda le spese della mensa scolastica già regolamentate con il presente ricorso:
- 5 - 1.SPESE MEDICHE. Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo dei genitori le spese per:
-visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
-visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche-con eventuale acquisto di apparecchi – oculistiche ed ortopediche) e spese sanitarie indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherini, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
-farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
-acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
-supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
-cicli di psicoterapia, logopedia ed altre terapie a sostegno dei figli, sé prescritti dal medico curante;
CP_1
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite Servizio Sanitario Nazionale, se non indifferibili o urgenti;
-acquisto di presidi ortopedici non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
-cicli di psicoterapia, logopedia ed altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
2.SPESE SCOLASTICHE.
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo dei genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno, per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica ed informatica;
- 6 - - libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
-trasporto pubblico casa/scuola.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- alloggio universitario se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
- i corsi di recupero e lezioni private;
- pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi ed esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera ed informatica e spese per le relative certificazioni.
3.SPESE EXTRASCOLASTICHE PER ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE E PERSONALI.
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo dei genitori le spese per:
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento); - bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- baby-sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare
(compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- 7 - - acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata tra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo, sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e balneazione estiva);
- baby-sitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi.
17.I ricorrenti prestano il consenso a che la minore frequenti a scuola l'ora di religione.
18.Per quanto riguarda i compensi professionali degli Avvocati, questi si dovranno considerare compensate tra le parti, mentre qualsiasi altra spesa e/o imposta inerente il presente procedimento verrà suddivisa al 50% ciascuno.
19.Le parti che le condizioni del presente ricorso saranno esecutive dalla sottoscrizione dello
Stesso”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e rappresentando che Parte_1 Parte_2 hanno intrattenuto una relazione sentimentale dall'anno 2015 all'anno 2021, con convivenza, e che dalla loro unione è nata la figlia (in data 22/05/2016), si sono rivolti all'intestato Tribunale per Per_1 ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore secondo le condizioni tra gli stessi concordate, vista la cessazione della loro relazione.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, tempestivamente depositate il 11/11/2025 e il 20/11/2025.
Con le note scritte del 20/11/2025, a parziale modifica delle note autorizzate già depositate, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe trascritte, chiedendone l'accoglimento.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 15/10/2025.
4. Si premette - in considerazione della esposizione dei fatti contenuta nel ricorso - che scopo del presente giudizio è quello di garantire l'interesse della figlia minore, potendosi e dovendosi assumere statuizioni che riguardino esclusivamente lo stesso.
- 8 - Ciò posto, rileva il Tribunale che le condizioni concordate dai genitori in ordine all'affidamento, al collocamento e ai tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore – in particolare previsti in modo graduale con il padre non collocatario - appaiono rispondenti ai suoi interessi morali e materiali e sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore.
Parimenti, sono condivisibili le condizioni relative al mantenimento della minore, essendo congruo – anche in rapporto ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e tenuto conto dell'età della minore stessa e della capacità reddituale e patrimoniale dei genitori – il contributo previsto a carico del padre, genitore non collocatario.
Non si ravvisa la necessità o l'opportunità di procedere d'ufficio alla audizione della minore (anche in considerazione della sua tenera età) posto che il clima tra i genitori appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore stessa.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. Spese di lite compensate tra le parti, mentre qualsiasi altra spesa e/o imposta inerente al presente procedimento verrà suddivisa al 50%, come dalle stesse pattuito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso la madre;
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale indicate nel ricorso, come precisate con note scritte del
20/11/2025 e sopra riportate.
Spese di lite compensate tra le parti, spese e imposte del procedimento a carico di ciascuna al 50%.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/11/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
- 9 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3432/2025 promosso da: nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. CANDI Parte_1
ELISABETTA;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. BENNI Parte_2
ARIANNA.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE NEI CONFRONTI DI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: [chiedono che l'Ill.mo Tribunale di Ancona voglia emettere la sentenza che regolamenti l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio ex art. 473-bis. 51 c.p.c., alle seguenti] “CONDIZIONI
1.Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore , nata ad [...] il 22 maggio Persona_1
2016, cod. fisc.: congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento C.F._1 prevalente e residenza della stessa presso l'abitazione della sig.ra sita a Parte_1
Montemarciano (AN) in via Marina n. 2/B o in quella che verrà scelta, in proseguo, dalla stessa previa comunicazione al sig. ove la stessa vivrà unitamente alla madre. Il sig. Pt_1 Pt_2
Per_
presta il consenso per il cambio di residenza della piccola da Chiaravalle a Parte_2
Marina di Montemarciano, nell'attuale abitazione della madre o in quella successiva che verrà scelta sempre nello stesso comune.
- 1 - 2.In relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale, disporre che entrambi i genitori assumano di comune accordo tutte le scelte di maggiore interesse per la minore, vita, scuola e/o lavoro, salute, svago, mentre l'attività di ordinaria amministrazione potrà essere compiuta da ciascun genitore, disgiuntamente dall'altro. Disporre che entrambi i genitori prestino il consenso per la figlia, per il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio.
3.Disporre che entrambi i genitori si assumano l'obbligo del reciproco rispetto e con facoltà, per ognuna delle parti, di stabilire la propria residenza dove lo riterrà più opportuno e, comunque, nell'ambito del Comune di residenza o in comuni limitrofi, privilegiando l'interesse della minore. In caso di variazione le parti dovranno previamente ed obbligatoriamente comunicarlo all'altro nell'interesse della figlia minore ai sensi dell'art.337 sexies, comma II, c.c.
4.Disporre che entrambi i genitori abbiano l'obbligo reciproco di comunicare sempre il proprio recapito telefonico. Hanno l'obbligo, inoltre, di mantenere tra loro rapporti significativi, comunicando preventivamente ogni questione rilevante per la figlia ed informando l'altro genitore Per_ sulle eventuali problematiche, anche per via telefonica, il tutto nell'esclusivo interesse di .
5.Limitatamente ad un primo periodo, il sig. , nel superiore interesse della minore, Parte_2
Per_ si impegna a far frequentare la figlia con la compagna, sig.ra , solo alla sua Persona_2 presenza. I ricorrenti, inoltre, stanno svolgendo un percorso di sostegno alla genitorialità e psicologico con la Dott.ssa psicologa e psicoterapeuta, con partecipazione Persona_3 proficua da parte di entrambi i genitori. Si precisa che i ricorrenti concordano che la figura della compagna del padre, sig.ra , verrà reinserita nella quotidianità della figlia Persona_2 gradualmente e con naturalità. Le spese per il percorso psicologico e di sostegno alla genitorialità vengono e verranno sostenute al 50% tra i ricorrenti.
6.Disporre che le parti si impegnino e si obblighino ad evitare qualsiasi coinvolgimento della minore nelle vicissitudini che hanno caratterizzato la crisi della relazione, ad ispirare le scelte di vita nel preminente interesse della stessa, a collaborare lealmente al processo educativo garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente a tutte le questioni della minore quali, ed in particolare quelle di maggior rilievo, tra cui a titolo meramente esemplificativo, la salute,
l'educazione, l'istruzione, le attività sportive ed extrascolastiche in genere.
7.Disporre che i ricorrenti si impegnino reciprocamente a far mantenere significativi rapporti fra la figlia ed i nonni materni e paterni. Per_
8.Al fine di mantenere il più possibile inalterate le attuali abitudini di vita della minore , entrambi i genitori si dovranno attenere al seguente piano genitoriale. Per_ Attualmente ha frequentato il III° anno della scuola primaria a Montemarciano (AN), con orario dalle 8,15 alle 16,15, dal lunedì al venerdì, con la consumazione del pasto. Di solito
- 2 - l'accompagnava e la andava a riprendere la sig.ra i suoi familiari o persone da Lei delegate. Pt_1
Non ha patologie sanitarie, ma sta seguendo un percorso di logopedia. Per_ In un primo periodo e nel superiore interesse della minore , il sig. vedrà e terrà Parte_2 con sé la figlia:
- il sabato di tutte le settimane dalle ore 10,00 (o al termine delle lezioni scolastiche) fino alle ore
21,00 senza pernotto e con la consumazione dei pasti;
- le domeniche alternate tra i genitori dalle ore 10,00 alle ore 19,00 con la consumazione del pranzo;
- un pomeriggio infrasettimanale, da concordare telefonicamente tra i due genitori almeno il giorno prima, dalle ore 18,00 fino alle ore 21,00 senza pernotto e con la consumazione del pasto serale.
Il sig. , nei giorni sopra indicati, potrà anche recarsi presso la sua attuale residenza Parte_2
e far frequentare la minore con la sig.ra e i di Lei figli. Persona_2
Con il consenso espresso da parte di entrambi i genitori, la minore si recherà nel mese di settembre del c.a. a colloquio con la psicologa Dott.ssa A seguito dell'incontro di restituzione Persona_3 alla presenza dei genitori verrà valutata la possibilità di prevedere un pernotto al mese per i mesi di ottobre e novembre 2025. Successivamente a tale primo periodo e, comunque, non prima dal rientro a scuola dalle vacanze natalizie, salvo modificazioni su consenso dei genitori e della psicologa, i ricorrenti stabiliscono che il sig. vedrà e terrà con sé la figlia: Parte_2
· a fine settimana alternati, dal venerdì dalle ore 18.30 fino alle ore 19,00 della domenica con pernotto e con la consumazione dei pasti;
precisando che per garantire gradualità il venerdì la minore potrà pernottare dalla nonna paterna unicamente per un primo periodo;
· nel fine settimana in cui la minore starà con la madre, il padre potrà tenerla con sé il sabato dalle ore 10,00 (o al termine delle lezioni scolastiche) fino alle ore 19,00 senza pernotto e con la consumazione del pasto del pranzo ed un pomeriggio infrasettimanale, da concordare telefonicamente tra i due genitori almeno il giorno prima, dalle ore 18 fino alle ore 21, senza pernotto e con la consumazione del pasto serale.
Per entrambi i periodi, sarà cura del sig. andare a prendere la minore presso Parte_2
l'abitazione ella madre e riaccompagnarla sempre presso l'abitazione della stessa.
Il sig. inoltre, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni propri e della Pt_2 minore, la potrà vedere ogni qual volta lo vorrà anche in altri giorni infrasettimanali. Nel caso di impegni lavorativi dei genitori, i giorni di visita potranno essere spostati e/o aumentati, compatibilmente con gli impegni dell'altro, previo accordo telefonico da comunicarsi almeno il giorno prima. Qualora la minore fosse ammalata nei giorni in cui sarebbe dovuta stare con il padre, quest'ultimo potrà recuperare gli stessi durante la settimana successiva, previo accordo telefonico e potrà fargli visita presso la casa materna, sempre previo accordo telefonico. Nel caso in cui, invece,
- 3 - la minore si dovesse ammalare nei giorni in cui si trova con il padre, quest'ultimo la accompagnerà immediatamente dalla madre. Nel caso in cui entrambi i genitori per motivi di lavoro o per altri impegni personali non potessero essere presenti, i sig.ri e Parte_1 Parte_2 concordano che la minore venga affidata alle cure temporanee della nonna paterna ed in caso di sua indisponibilità alle cure di terze persone (baby sitter) che verranno scelte di comune accordo tra i genitori, previo consenso di volta in volta prestato da entrambi i genitori.
9. In merito alle vacanze estive, la minore potrà trascorrere con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, con pernotto presso il sig. o in luoghi da lui scelti, ed i ricorrenti Pt_2 concordano che per l'anno in corso la minore starà con il papà due giorni nel solo mese di agosto.
Si precisa che i ricorrenti si dovranno scambiare il proprio calendario di ferie entro il 30 giugno di ciascun anno.
10.Durante ogni anno, a decorrere da gennaio 2026, il padre ha la facoltà di richiedere ulteriori giorni da passare con la minore, previo accordo e preavviso alla sig.ra preservando sempre Pt_1 gli impegni scolastici e sociali della minore.
11.Salvo diversi e preventivi accordi tra i genitori, durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà
i predetti periodi alternativamente di anno in anno tra i genitori: 24 e pranzo del 25 dicembre con la mamma e cena del 25 e il 26 con il papà e alternare dal 27 dicembre al 1° gennaio con un genitore e dal pomeriggio del 1° gennaio sino al 6 gennaio con l'altro ancora. Durante tale periodo di vacanza, la minore potrà sin dall'anno corrente trascorrere anche un pernotto con il padre. Le altre festività annuali, compresi i giorni di Pasqua ed il lunedì in Albis, verranno alternati di anno in anno tra i genitori, i quali potranno, inoltre, concordare almeno 20 giorni prima delle relative festività di trascorrere ulteriori giorni consecutivi con la figlia;
Salvo diverso e preventivo accordo, i compleanni ed ogni altra cerimonia relativi alla minore, verranno festeggiati nelle modalità che verranno concordate tra i due genitori, previo accordo tra gli stessi in merito all'adesione del festeggiamento nonché sulla eventuale ripartizione della spesa da sostenere. I genitori si dovranno scambiare messaggi scritti per decidere su tali modalità.
12.Entrambi i genitori si obbligano a comunicare all'altro, prima della partenza, in caso di vacanze, la destinazione del viaggio con la minore ed il nominativo del luogo di soggiorno.
13.Salvo e preventivo accordo, quando la minore si trova con uno dei due genitori, l'altro genitore potrà comunicare per via telefonica con la figlia quotidianamente oltre che il sig. argli visita Pt_2 entro e non oltre le ore 21,00 previo accordo telefonico.
14.Il sig. si obbliga a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento della Parte_2 figlia minore, tenuto conto delle rispettive condizioni economiche, la somma mensile di € 300,00#
- 4 - (euro trecento/00), somma che verrà corrisposta alla sig.ra entro il giorno 12 di ogni Parte_1 mese mediante bonifico sul conto corrente a lei intestato avente le seguenti coordinate bancarie
IBAN:[...]. Tale assegno dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT dall'emissione della sentenza.
15.Il sig. autorizza, con la sottoscrizione del presente ricorso, la sig.ra Parte_2 Pt_1
Per_ a chiedere ed a trattenere l'intero assegno unico per la figlia . Tale importo verrà
[...] utilizzato dalla sig.ra per soddisfare le primarie esigenze della figlia minore, senza obbligo Pt_1 di rimborso del 50% al sig. , provvedendo con lo stesso in via esclusiva alle spese Parte_2 della mensa (quota fissa e vitto).
Nulla verrà richiesto alla sig.ra da parte del sig. a titolo di assegno Parte_1 Parte_2 di mantenimento per la di loro figlia per gli anni pregressi, così come per le spese straordinarie sostenute dal sig. Pt_2
16.Per quanto riguarda le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore, i ricorrenti si obbligano che, dal deposito del ricorso, debbano gravare nella misura del 50% ciascuno.
Le spese straordinarie, ovvero le necessità ulteriori che esulano dal fabbisogno quotidiano, vitto e alloggio per il figlio, così come indicate e dettagliate nel Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia in vigore presso il Tribunale di Ancona dal 10.07.2024, dovranno essere sopportate nella misura del 50% tra i due genitori ed andranno rimborsate, a chi le abbia anticipate, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa.
Le spese straordinarie vengono suddivise tra spese che richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori e spese che, al contrario, non richiedono il previo accordo. Qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisa la necessità
o l'opportunità dell'esborso, dovrà provvedere ad inviare per iscritto (via sms, whatsapp, e – mail – pec) all'altro la richiesta dell'approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto. Entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento, l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso la diversa valutazione del Giudice.
Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture/ricevute) intestati al figlio, relativi all'impegno di spesa sostenuto entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta.
Si riportano integralmente le spese straordinarie previste dal protocollo vigente, tranne che per quanto riguarda le spese della mensa scolastica già regolamentate con il presente ricorso:
- 5 - 1.SPESE MEDICHE. Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo dei genitori le spese per:
-visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
-visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche-con eventuale acquisto di apparecchi – oculistiche ed ortopediche) e spese sanitarie indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherini, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
-farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
-acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
-supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
-cicli di psicoterapia, logopedia ed altre terapie a sostegno dei figli, sé prescritti dal medico curante;
CP_1
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite Servizio Sanitario Nazionale, se non indifferibili o urgenti;
-acquisto di presidi ortopedici non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
-cicli di psicoterapia, logopedia ed altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
2.SPESE SCOLASTICHE.
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo dei genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno, per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica ed informatica;
- 6 - - libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
-trasporto pubblico casa/scuola.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- alloggio universitario se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
- i corsi di recupero e lezioni private;
- pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi ed esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera ed informatica e spese per le relative certificazioni.
3.SPESE EXTRASCOLASTICHE PER ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE E PERSONALI.
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo dei genitori le spese per:
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento); - bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- baby-sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare
(compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- 7 - - acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata tra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo, sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e balneazione estiva);
- baby-sitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi.
17.I ricorrenti prestano il consenso a che la minore frequenti a scuola l'ora di religione.
18.Per quanto riguarda i compensi professionali degli Avvocati, questi si dovranno considerare compensate tra le parti, mentre qualsiasi altra spesa e/o imposta inerente il presente procedimento verrà suddivisa al 50% ciascuno.
19.Le parti che le condizioni del presente ricorso saranno esecutive dalla sottoscrizione dello
Stesso”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e rappresentando che Parte_1 Parte_2 hanno intrattenuto una relazione sentimentale dall'anno 2015 all'anno 2021, con convivenza, e che dalla loro unione è nata la figlia (in data 22/05/2016), si sono rivolti all'intestato Tribunale per Per_1 ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore secondo le condizioni tra gli stessi concordate, vista la cessazione della loro relazione.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, tempestivamente depositate il 11/11/2025 e il 20/11/2025.
Con le note scritte del 20/11/2025, a parziale modifica delle note autorizzate già depositate, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe trascritte, chiedendone l'accoglimento.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 15/10/2025.
4. Si premette - in considerazione della esposizione dei fatti contenuta nel ricorso - che scopo del presente giudizio è quello di garantire l'interesse della figlia minore, potendosi e dovendosi assumere statuizioni che riguardino esclusivamente lo stesso.
- 8 - Ciò posto, rileva il Tribunale che le condizioni concordate dai genitori in ordine all'affidamento, al collocamento e ai tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore – in particolare previsti in modo graduale con il padre non collocatario - appaiono rispondenti ai suoi interessi morali e materiali e sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore.
Parimenti, sono condivisibili le condizioni relative al mantenimento della minore, essendo congruo – anche in rapporto ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e tenuto conto dell'età della minore stessa e della capacità reddituale e patrimoniale dei genitori – il contributo previsto a carico del padre, genitore non collocatario.
Non si ravvisa la necessità o l'opportunità di procedere d'ufficio alla audizione della minore (anche in considerazione della sua tenera età) posto che il clima tra i genitori appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore stessa.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. Spese di lite compensate tra le parti, mentre qualsiasi altra spesa e/o imposta inerente al presente procedimento verrà suddivisa al 50%, come dalle stesse pattuito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso la madre;
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale indicate nel ricorso, come precisate con note scritte del
20/11/2025 e sopra riportate.
Spese di lite compensate tra le parti, spese e imposte del procedimento a carico di ciascuna al 50%.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/11/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
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