Articolo 2 della Legge 19 maggio 1975, n. 180
Articolo 1
Versione
26 giugno 1975
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 6 e 8 degli atti stessi.

Entrata in vigore il 26 giugno 1975