Versione
26 giugno 1975
26 giugno 1975
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 6 e 8 degli atti stessi.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 6 e 8 degli atti stessi.