CA
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 3975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3975 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2661/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente rel. Dott.ssa Raffaella Genovese Consigliere Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in data 9.10.2025 la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2661/2024 del ruolo generale lavoro
T R A in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele De Luca Tamajo e Giovanni Ronconi, come da procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1 rappr. e dif. dall'Avv. N. Allocati, come da procura in attu
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli – sezione lavoro in data 22.1.2024 dedusse di essere stata Controparte_1 assunta dalla società con contratto di lavoro a Parte_1 tempo indeterminato con inquadramento nel profilo professionale di
“Capo Treno” dell'area dei “Tecnici Specializzati”, livello B1, come emergeva dalle allegate buste paga e di prestare servizio presso l'Impianto di Napoli Campi Flegrei della Divisione Trasporti Regionali Campania;
che, come emergeva dalle buste paga, tra le competenze accessorie previste dal CCNL di Settore e dal detto Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane, percepiva, altresì, l'indennità di utilizzazione professionale, attualmente disciplinata dall'art. 31 del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016 nonché l'indennità per assenza dalla residenza disciplinata dall'art. 77 del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.12.2016; che l'indennità di utilizzazione professionale era collegata essenzialmente alle mansioni da lei svolte;
che l'indennità per assenza dalla residenza era, altresì, connessa alle mansioni da lei svolte atteso che veniva compensato il suo disagio di essere assente dal luogo di residenza;
che dette indennità non erano state computate nella base di calcolo della retribuzione dovuta per le giornate di ferie;
che, contrariamente da quanto previsto dalle disposizioni contrattuali alla stregua della giurisprudenza formatasi sul punto dalla Corte di Giustizia Europea, dalla Suprema Corte di Cassazione nonché dai giudici di merito di I e di II grado, aveva diritto all'inclusione nella base di calcolo delle ferie di tali indennità in quanto l'operato della resistente violava la normativa nazionale e comunitaria, anche alla luce delle sentenze della Corte di Giustizia Europea;
che tali indennità dovevano essere, pertanto, comprese nella base di calcolo della retribuzione feriale anche previa disapplicazione delle norme contrattuali illegittime.
Tanto premesso con il ricorso di primo grado chiedeva l'inclusione di tali indennità nel calcolo del compenso dovuto per le ferie.
Il Giudice di prime cure con sentenza del 10.4.2024 accolse il ricorso e per l'effetto, previa declaratoria di nullità delle disposizioni di contrattazione collettiva accertò il diritto della parte ricorrente al pagamento, per ciascuna giornata di ferie, di una retribuzione comprensiva delle voci “indennità di utilizzazione professionale” ed “indennità per assenza dalla residenza” con la conseguente condanna di a corrispondere, in suo Parte_1 favore, le differenze retributive conseguenti, a decorrere dal luglio 2007, per un importo pari ad € 1.178,43 oltre accessori di legge. Con ricorso in appello ritualmente depositato in data 10.10.2024 la società lamentava l'erronea interpretazione dell'art. Parte_1
7, direttiva 2003/88/CE – assenza di un principio di stretta equivalenza tra retribuzione ordinaria e feriale;
sull'erronea inclusione delle indennità pretese ex adverso nella c.d. retribuzione feriale;
insufficiente/omessa motivazione;
insussistenza di un principio di onnicomprensività della retribuzione – in via gradata: sulla illegittimità costituzionale dell'art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003, e illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130; Sul decorso del termine prescrizionale in corso di rapporto ex artt. 18, l. 300/1970, come modificato dalla l. 92/2012 e 1948, co. 1, n. 4, c.c.; sulla clausola di inscindibilità prevista dal CCNL – invalidità delle clausole contenute negli artt. 31 e 77 CCNL 2016 – in via gradata sulla risoluzione delle stesse”.
Concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda azionata in primo grado da
[...]
CP_1
La parte appellata si costituiva e, con varie argomentazioni, chiedeva il rigetto dell'appello.
All'odierna trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.
Come già valutato in altri precedenti di questa Corte, il thema decidendum concerne, primariamente, il trattamento retributivo riservato ai dipendenti della Società (appartenente Parte_1 alla holding , inquadrati con profilo e Controparte_2 mansioni di capotreno, ai sensi del CCNL del settore Ferroviarie Mobilità e Attività Ferroviarie 20.7.2012 e poi 16.12.2016, come integrati dai coevi accordi integrativi aziendali del Gruppo FS, durante le ferie usufruite.
Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie – e su cui questa Corte si è già pronunciata (cfr sent. rel. , resa in data 25.1.2024 Per_1 nel procedimento contrassegnato dal NR 3264/22) -è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza Persona_2 del 2006, ha precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003, si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria, vale a dire un livello retributivo, che sia sostanzialmente equiparabile a quello ordinario erogato nei periodi di lavoro (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C- 350/06 e C- 520/06, e altri;
e altri, Persona_3 Per_4
13.12.2018, C-155/10; To.He., 13.12.2018, C-385/17), sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
La giurisprudenza della Cassazione – ex multis: Cass. civ. sez. lav 17/05/2019 n.13425; Cass. civ. sez. lav. 30/11/2021 n.30/11/2021; Cass. civ. sez. lav. 23/06/2022 n.20216; da ultimo Cass. civ. sez.lav. 11/07/2023 n.19663 e più recentemente Cass. civ.sez.lav. 15.12.2023, n. 35146 - nell'esaminare la questione della retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003) per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione Europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore" (cfr. Cass. n. 13425 del 2019). Del pari, con riguardo all'indennità spettante in caso di mancato godimento delle ferie, la medesima Suprema Corte ha affermato che detta indennità deve comprendere qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 37589 del 2021).
Dunque, nel caso, come quello in esame, di retribuzione composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore. Diversamente gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Detta interpretazione intende salvaguardare il diritto all'effettivo godimento delle ferie da parte dei lavoratori e, dunque, evitare che una retribuzione "non paragonabile" a quella "ordinaria" abbia un effetto dissuasivo sull'esercizio effettivo del diritto alle stesse e non introduce certamente un principio di onnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.
Una retribuzione feriale inferiore a quella ordinaria, tuttavia, ben potrebbe essere in linea con la giurisprudenza Europea a condizione che le diminuzioni non siano tali da dissuadere il lavoratore dall'esercitare il suo diritto alle ferie.
Invero, ove il giudice comunitario avesse inteso ritenere che la retribuzione dovesse essere identica/uguale con quella erogata durante il servizio non avrebbe utilizzato aggettivi come "paragonabile" o "in linea di principio" o, ancora, non avrebbe fatto riferimento alla diminuzione di retribuzione che fosse idonea a dissuadere i lavoratori dal godimento delle ferie.
Ciò che si è inteso assicurare è, vale ribadirlo, una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche Per_4 la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
Occorre, quindi, anche verificare se la retribuzione corrisposta possa costituire una dissuasione dal godimento delle ferie;
in tale prospettiva un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione, essendo idonea a dissuadere il lavoratore dal beneficiare del diritto irrinunciabile alle ferie. Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è, infatti, come già osservato incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
È appena il caso di ricordare - come già ritenuto nella sentenza Cass. 20216/2022 citata - "che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale" sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici, nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p.8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p.26, CGUE 10/04/1984 CP_3 causa C-14/83 von ON p. 26, CGUE 28/06/2012 causa C- 7/11 p. 51 tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui CP_4 più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
Come precisato nella sentenza Cass. n.35146/2023 non sussistono nemmeno i presupposti per un rinvio pregiudiziale interpretativo atteso che la Corte di Giustizia si è in materia più volte pronunciata, anche recentemente (cfr., da ultimo, sentenza 13.1.2022 citata;
cfr. inoltre, CGUE 6.10.1982 srl Cilfit e Parte_2 contro e 6.10.2021, C-561/19 Controparte_5 [...]
e che, in ogni caso, la valutazione del caso Controparte_6 concreto - vale a dire la verifica se alcune indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione possano o meno essere escluse dal computo della retribuzione da erogare nei giorni per le ferie annuali - è attività riservata al giudice nazionale.
Fatte queste brevi premesse sui principi da applicare per la soluzione del caso in esame, la motivazione della sentenza impugnata che, nell'esaminare la natura e la portata delle indennità escluse dalla retribuzione corrisposta ai lavoratori nelle giornate feriali, applicando correttamente i superiori principi, ha affermato l'inadeguatezza di quanto corrisposto da a titolo di Parte_1 retribuzione feriale annuale per l'ingiusta decurtazione, dalla base di calcolo utile alla determinazione del predetto trattamento retributivo, dell' “indennità di assenza dalla residenza”, “indennità di utilizzazione professionale” merita conferma.
La sentenza di primo grado appare, infatti, congruamente ed adeguatamente motivata avendo il giudice di primo grado attentamente scrutinato non soltanto le disposizioni contrattuali collettive applicabili, ma anche numerosi precedenti giurisprudenziali sia di merito che di legittimità desumendone principi che risultano essere assolutamente condivisibili.
Questa Corte recentemente si è già pronunciata, in diversa composizione, con la sentenza n.3823/2024 rel. , pubblicata il Pt_3
31.10.2024 in controversia del tutto sovrapponibile alla presente, per la sostanziale coincidenza dei motivi di gravame proposti, le cui motivazioni sono condivise dal Collegio e qui richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 Disp. Att. c.p.c.
Venendo nello specifico ad esaminare le voci retributive, va evidenziato che la “indennità di assenza dalla residenza”, l'”indennità di utilizzazione professionale” sono intrinsecamente legate alle mansioni effettivamente svolte dai lavoratori con carattere di continuità, volte a compensare incomodi intrinsecamente collegati all'esecuzione di mansioni che “il lavoratore è tenuto ad espletare oltre che correlate al proprio status professionale”; invero, come già correttamente osservato dal primo Giudice, l'indennità di assenza dalla residenza “è volta a compensare – non già una modalità temporanea o un esborso occasionale – bensì un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale mobile, determinato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede”; l'”indennità di utilizzazione professionale” è correlata allo specifico status professionale del lavoratore.
Sul punto è dirimente – come osservato da questa Corte nella sentenza citata (cfr. §.7) - l'intervento chiarificatore della Suprema Corte che – ribadendo i principi sopra richiamati – proprio con riferimento alla retribuzione del periodo feriale ha così affermato:
“19. Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP), l'indennità per assenza dalla residenza, l'indennità di scorta vetture eccedenti, il premio scoperta irregolarità. L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società RD (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile. Sono ugualmente fondate le rivendicazioni relative all'indennità di scorta vetture eccedenti e al premio scoperta irregolarità, in quanto voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione.”
8.2 “Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale”.
8.3 “Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate”.
8.4 “La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva. 26. È stato affermato che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” (sent. CGUE Williams cit., § 21); che “l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto”, e che
“quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (…) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (sent. CGUE cit., § 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che “una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo” (sent. CGUE Torsten Hein cit., § 52); che “occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (…) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” (sent. CGUE Williams cit., § 23), sicché “qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite” (sent. CGUE Koch cit., § 41). 27. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita. 28. Deve perciò essere ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021)”.
Dette indennità quale parte variabile della retribuzione legate alle ore di scorta del treno, agli orari effettuati e alle attività effettivamente prestate, costituiscono una parte significativa della retribuzione, pari in media ad un terzo circa dello stipendio mensile.
Il riferimento nella disciplina delle indennità in questione alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica delle disposizioni contrattuali vigenti, non serve a condizionarne l'erogazione, ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione.
La Corte osserva come il primo giudice abbia, conformemente ai criteri evidenziati, correttamente ritenuto che tali indennità sono tipiche della mansione di capotreno e compensative oltre che si incomodi intrinsecamente collegati all'esecuzione di mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare anche dello status professionale dei dipendenti che rivestivano tale qualifica, e come tali debbano essere ricomprese nella base di calcolo della retribuzione da corrispondersi nel periodo di godimento delle ferie annuali.
Il primo Giudice ha, invero, proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse, senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita;
ha, poi, verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società compensi connessi ad attività ordinariamente previste dai contratti collettivi nazionali e aziendali;
ha accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza non residuale sul trattamento economico mensile.
In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art. 1363 c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che le indennità in esame sono senza dubbio collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro sicché rientrano a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria e alla nozione di “retribuzione” dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali dall'art.7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
Evidente si palesa la ratio interpretativa delle direttive eurounitarie desumibile dalle statuizioni sentenziali sopra sintetizzate (cfr.
§.8.4). Le componenti fisse e continuative del trattamento retributivo – è opportuno rimarcarlo - comunque le si definiscano, non possono essere scomputate dal concetto di retribuzione normale da agganciare al periodo delle ferie tenuto conto della loro intima connessione con il trattamento riconosciuto al dipendente in funzione della sua qualifica, del suo status personale, dell'espletamento delle sue mansioni. Cioè, a dire, con il trattamento “ordinario”.
Di guisa che ogni interpretazione delle disposizioni dell'accordo aziendale che dovesse condurre al disconoscimento di quelle indennità nel trattamento retributivo dovuto durante le ferie si troverebbe in contrasto con le direttive eurounitarie.
Occorre ancora osservare che la ricostruzione appena operata non introduce certamente un principio di onnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che come quelle in disamina:
-sono pacificamente correlate allo “status personale e professionale del lavoratore” o “volte a compensare incomodi intrinsecamente collegati all'esecuzione di mansioni”; laddove ex adverso,
- non coprono spese occasionali ed accessorie connesse all'espletamento delle mansioni disimpegnate dal lavoratore.
Pare doversi concludere, anche per tale via, che l'interpretazione delle intese aziendali approdi alla riconducibilità delle suddette indennità ad un concetto di “retribuzione normale- ordinaria” coerente con le direttive eurounitarie siccome perimetrate dalla Corte Regolatrice.
Si impone, dunque, di riconoscere al lavoratore in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa, atteso che, poiché, la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite.
Insomma, le censure mosse dalla Società appellante alla sentenza di prime cure, si palesano eccentriche rispetto ai principi cardine da cui muovono i Giudici di legittimità, che necessariamente ruotano intorno alla connessione voce retributiva/mansioni-status-qualifica del dipendente in un contesto caratterizzato dalla necessità di un trattamento salariale uniforme.
È questa l'impostazione del problema alla base del riconoscimento della valenza generale della “nozione europea” di remunerazione delle ferie in misura tale, per un verso, da garantire al lavoratore le medesime condizioni economiche di cui gode quando è in servizio e, per altro verso, da evitare qualsiasi opzione negativa in capo al dipendente connessa al diverso e minore trattamento retributivo durante il periodo minimo di ferie previsto dalla contrattazione collettiva.
Assodato, dunque, che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società le ridette indennità e verificata la pacifica incidenza tutt'altro che residuale sul trattamento economico mensile, ritiene allora questa Corte che l'interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale oltre ad essere del tutto plausibile è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Valutazione questa che in concreto appartiene al giudice di merito, non sindacabile in Cassazione (cfr. Cassazione civile sez. lav., 11/07/2023 -ud. 16/03/2023, dep. 11/07/2023- n.19663).
In conclusione, in concordanza all'interpretazione conforme alla citata giurisprudenza dell'Unione europea e di legittimità delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale, i motivi in esame devono essere rigettati, perché la pronuncia impugnata si pone in linea con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare nel periodo feriale un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale”.
La Suprema Corte, inoltre, si è pronunciata anche sull'eccezione di prescrizione “… in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal d.lgs. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022).
Il Collegio intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n. 26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v., tra le molte, Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022).
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del d. lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del d. lgs n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post. 36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso”.
Pertanto, poiché l'odierna appellata è stata assunta nel 2027 ed è ancora alle dipendenze della società appellante, non può dirsi maturato alcun termine di prescrizione.
Per le suindicate ragioni la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti, coperti da giudicato interno, non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
La novità, la natura squisitamente ermeneutica e i recentissimi arresti della giurisprudenza di legittimità successivi alla proposizione del ricorso, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, tali da imporne la compensazione integrale.
Va da ultimo evidenziato che, nella specie, è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 legge n. 228/2012 che ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art. 13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato dovuto nel caso in cui “l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile”, poiché il successivo comma 18 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai (soli) procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 228/12 (1° gennaio 2013), sicché il comma 17 riguarda i casi di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013. Esula dalle valutazioni di competenza del giudicante il tema dell'eventuale sussistenza di condizioni (soggettive) di esenzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. - Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio dando atto, ai fini della valutazione di competenza di questo Collegio, della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13 1 quater DPR 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Napoli 9.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Totaro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente rel. Dott.ssa Raffaella Genovese Consigliere Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in data 9.10.2025 la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2661/2024 del ruolo generale lavoro
T R A in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele De Luca Tamajo e Giovanni Ronconi, come da procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1 rappr. e dif. dall'Avv. N. Allocati, come da procura in attu
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli – sezione lavoro in data 22.1.2024 dedusse di essere stata Controparte_1 assunta dalla società con contratto di lavoro a Parte_1 tempo indeterminato con inquadramento nel profilo professionale di
“Capo Treno” dell'area dei “Tecnici Specializzati”, livello B1, come emergeva dalle allegate buste paga e di prestare servizio presso l'Impianto di Napoli Campi Flegrei della Divisione Trasporti Regionali Campania;
che, come emergeva dalle buste paga, tra le competenze accessorie previste dal CCNL di Settore e dal detto Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane, percepiva, altresì, l'indennità di utilizzazione professionale, attualmente disciplinata dall'art. 31 del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016 nonché l'indennità per assenza dalla residenza disciplinata dall'art. 77 del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.12.2016; che l'indennità di utilizzazione professionale era collegata essenzialmente alle mansioni da lei svolte;
che l'indennità per assenza dalla residenza era, altresì, connessa alle mansioni da lei svolte atteso che veniva compensato il suo disagio di essere assente dal luogo di residenza;
che dette indennità non erano state computate nella base di calcolo della retribuzione dovuta per le giornate di ferie;
che, contrariamente da quanto previsto dalle disposizioni contrattuali alla stregua della giurisprudenza formatasi sul punto dalla Corte di Giustizia Europea, dalla Suprema Corte di Cassazione nonché dai giudici di merito di I e di II grado, aveva diritto all'inclusione nella base di calcolo delle ferie di tali indennità in quanto l'operato della resistente violava la normativa nazionale e comunitaria, anche alla luce delle sentenze della Corte di Giustizia Europea;
che tali indennità dovevano essere, pertanto, comprese nella base di calcolo della retribuzione feriale anche previa disapplicazione delle norme contrattuali illegittime.
Tanto premesso con il ricorso di primo grado chiedeva l'inclusione di tali indennità nel calcolo del compenso dovuto per le ferie.
Il Giudice di prime cure con sentenza del 10.4.2024 accolse il ricorso e per l'effetto, previa declaratoria di nullità delle disposizioni di contrattazione collettiva accertò il diritto della parte ricorrente al pagamento, per ciascuna giornata di ferie, di una retribuzione comprensiva delle voci “indennità di utilizzazione professionale” ed “indennità per assenza dalla residenza” con la conseguente condanna di a corrispondere, in suo Parte_1 favore, le differenze retributive conseguenti, a decorrere dal luglio 2007, per un importo pari ad € 1.178,43 oltre accessori di legge. Con ricorso in appello ritualmente depositato in data 10.10.2024 la società lamentava l'erronea interpretazione dell'art. Parte_1
7, direttiva 2003/88/CE – assenza di un principio di stretta equivalenza tra retribuzione ordinaria e feriale;
sull'erronea inclusione delle indennità pretese ex adverso nella c.d. retribuzione feriale;
insufficiente/omessa motivazione;
insussistenza di un principio di onnicomprensività della retribuzione – in via gradata: sulla illegittimità costituzionale dell'art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003, e illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130; Sul decorso del termine prescrizionale in corso di rapporto ex artt. 18, l. 300/1970, come modificato dalla l. 92/2012 e 1948, co. 1, n. 4, c.c.; sulla clausola di inscindibilità prevista dal CCNL – invalidità delle clausole contenute negli artt. 31 e 77 CCNL 2016 – in via gradata sulla risoluzione delle stesse”.
Concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda azionata in primo grado da
[...]
CP_1
La parte appellata si costituiva e, con varie argomentazioni, chiedeva il rigetto dell'appello.
All'odierna trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.
Come già valutato in altri precedenti di questa Corte, il thema decidendum concerne, primariamente, il trattamento retributivo riservato ai dipendenti della Società (appartenente Parte_1 alla holding , inquadrati con profilo e Controparte_2 mansioni di capotreno, ai sensi del CCNL del settore Ferroviarie Mobilità e Attività Ferroviarie 20.7.2012 e poi 16.12.2016, come integrati dai coevi accordi integrativi aziendali del Gruppo FS, durante le ferie usufruite.
Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie – e su cui questa Corte si è già pronunciata (cfr sent. rel. , resa in data 25.1.2024 Per_1 nel procedimento contrassegnato dal NR 3264/22) -è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza Persona_2 del 2006, ha precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003, si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria, vale a dire un livello retributivo, che sia sostanzialmente equiparabile a quello ordinario erogato nei periodi di lavoro (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C- 350/06 e C- 520/06, e altri;
e altri, Persona_3 Per_4
13.12.2018, C-155/10; To.He., 13.12.2018, C-385/17), sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
La giurisprudenza della Cassazione – ex multis: Cass. civ. sez. lav 17/05/2019 n.13425; Cass. civ. sez. lav. 30/11/2021 n.30/11/2021; Cass. civ. sez. lav. 23/06/2022 n.20216; da ultimo Cass. civ. sez.lav. 11/07/2023 n.19663 e più recentemente Cass. civ.sez.lav. 15.12.2023, n. 35146 - nell'esaminare la questione della retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003) per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione Europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore" (cfr. Cass. n. 13425 del 2019). Del pari, con riguardo all'indennità spettante in caso di mancato godimento delle ferie, la medesima Suprema Corte ha affermato che detta indennità deve comprendere qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 37589 del 2021).
Dunque, nel caso, come quello in esame, di retribuzione composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore. Diversamente gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Detta interpretazione intende salvaguardare il diritto all'effettivo godimento delle ferie da parte dei lavoratori e, dunque, evitare che una retribuzione "non paragonabile" a quella "ordinaria" abbia un effetto dissuasivo sull'esercizio effettivo del diritto alle stesse e non introduce certamente un principio di onnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.
Una retribuzione feriale inferiore a quella ordinaria, tuttavia, ben potrebbe essere in linea con la giurisprudenza Europea a condizione che le diminuzioni non siano tali da dissuadere il lavoratore dall'esercitare il suo diritto alle ferie.
Invero, ove il giudice comunitario avesse inteso ritenere che la retribuzione dovesse essere identica/uguale con quella erogata durante il servizio non avrebbe utilizzato aggettivi come "paragonabile" o "in linea di principio" o, ancora, non avrebbe fatto riferimento alla diminuzione di retribuzione che fosse idonea a dissuadere i lavoratori dal godimento delle ferie.
Ciò che si è inteso assicurare è, vale ribadirlo, una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche Per_4 la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
Occorre, quindi, anche verificare se la retribuzione corrisposta possa costituire una dissuasione dal godimento delle ferie;
in tale prospettiva un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione, essendo idonea a dissuadere il lavoratore dal beneficiare del diritto irrinunciabile alle ferie. Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è, infatti, come già osservato incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
È appena il caso di ricordare - come già ritenuto nella sentenza Cass. 20216/2022 citata - "che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale" sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici, nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p.8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p.26, CGUE 10/04/1984 CP_3 causa C-14/83 von ON p. 26, CGUE 28/06/2012 causa C- 7/11 p. 51 tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui CP_4 più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
Come precisato nella sentenza Cass. n.35146/2023 non sussistono nemmeno i presupposti per un rinvio pregiudiziale interpretativo atteso che la Corte di Giustizia si è in materia più volte pronunciata, anche recentemente (cfr., da ultimo, sentenza 13.1.2022 citata;
cfr. inoltre, CGUE 6.10.1982 srl Cilfit e Parte_2 contro e 6.10.2021, C-561/19 Controparte_5 [...]
e che, in ogni caso, la valutazione del caso Controparte_6 concreto - vale a dire la verifica se alcune indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione possano o meno essere escluse dal computo della retribuzione da erogare nei giorni per le ferie annuali - è attività riservata al giudice nazionale.
Fatte queste brevi premesse sui principi da applicare per la soluzione del caso in esame, la motivazione della sentenza impugnata che, nell'esaminare la natura e la portata delle indennità escluse dalla retribuzione corrisposta ai lavoratori nelle giornate feriali, applicando correttamente i superiori principi, ha affermato l'inadeguatezza di quanto corrisposto da a titolo di Parte_1 retribuzione feriale annuale per l'ingiusta decurtazione, dalla base di calcolo utile alla determinazione del predetto trattamento retributivo, dell' “indennità di assenza dalla residenza”, “indennità di utilizzazione professionale” merita conferma.
La sentenza di primo grado appare, infatti, congruamente ed adeguatamente motivata avendo il giudice di primo grado attentamente scrutinato non soltanto le disposizioni contrattuali collettive applicabili, ma anche numerosi precedenti giurisprudenziali sia di merito che di legittimità desumendone principi che risultano essere assolutamente condivisibili.
Questa Corte recentemente si è già pronunciata, in diversa composizione, con la sentenza n.3823/2024 rel. , pubblicata il Pt_3
31.10.2024 in controversia del tutto sovrapponibile alla presente, per la sostanziale coincidenza dei motivi di gravame proposti, le cui motivazioni sono condivise dal Collegio e qui richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 Disp. Att. c.p.c.
Venendo nello specifico ad esaminare le voci retributive, va evidenziato che la “indennità di assenza dalla residenza”, l'”indennità di utilizzazione professionale” sono intrinsecamente legate alle mansioni effettivamente svolte dai lavoratori con carattere di continuità, volte a compensare incomodi intrinsecamente collegati all'esecuzione di mansioni che “il lavoratore è tenuto ad espletare oltre che correlate al proprio status professionale”; invero, come già correttamente osservato dal primo Giudice, l'indennità di assenza dalla residenza “è volta a compensare – non già una modalità temporanea o un esborso occasionale – bensì un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale mobile, determinato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede”; l'”indennità di utilizzazione professionale” è correlata allo specifico status professionale del lavoratore.
Sul punto è dirimente – come osservato da questa Corte nella sentenza citata (cfr. §.7) - l'intervento chiarificatore della Suprema Corte che – ribadendo i principi sopra richiamati – proprio con riferimento alla retribuzione del periodo feriale ha così affermato:
“19. Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP), l'indennità per assenza dalla residenza, l'indennità di scorta vetture eccedenti, il premio scoperta irregolarità. L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società RD (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile. Sono ugualmente fondate le rivendicazioni relative all'indennità di scorta vetture eccedenti e al premio scoperta irregolarità, in quanto voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione.”
8.2 “Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale”.
8.3 “Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate”.
8.4 “La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva. 26. È stato affermato che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” (sent. CGUE Williams cit., § 21); che “l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto”, e che
“quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (…) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (sent. CGUE cit., § 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che “una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo” (sent. CGUE Torsten Hein cit., § 52); che “occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (…) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” (sent. CGUE Williams cit., § 23), sicché “qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite” (sent. CGUE Koch cit., § 41). 27. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita. 28. Deve perciò essere ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021)”.
Dette indennità quale parte variabile della retribuzione legate alle ore di scorta del treno, agli orari effettuati e alle attività effettivamente prestate, costituiscono una parte significativa della retribuzione, pari in media ad un terzo circa dello stipendio mensile.
Il riferimento nella disciplina delle indennità in questione alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica delle disposizioni contrattuali vigenti, non serve a condizionarne l'erogazione, ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione.
La Corte osserva come il primo giudice abbia, conformemente ai criteri evidenziati, correttamente ritenuto che tali indennità sono tipiche della mansione di capotreno e compensative oltre che si incomodi intrinsecamente collegati all'esecuzione di mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare anche dello status professionale dei dipendenti che rivestivano tale qualifica, e come tali debbano essere ricomprese nella base di calcolo della retribuzione da corrispondersi nel periodo di godimento delle ferie annuali.
Il primo Giudice ha, invero, proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse, senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita;
ha, poi, verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società compensi connessi ad attività ordinariamente previste dai contratti collettivi nazionali e aziendali;
ha accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza non residuale sul trattamento economico mensile.
In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art. 1363 c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che le indennità in esame sono senza dubbio collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro sicché rientrano a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria e alla nozione di “retribuzione” dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali dall'art.7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
Evidente si palesa la ratio interpretativa delle direttive eurounitarie desumibile dalle statuizioni sentenziali sopra sintetizzate (cfr.
§.8.4). Le componenti fisse e continuative del trattamento retributivo – è opportuno rimarcarlo - comunque le si definiscano, non possono essere scomputate dal concetto di retribuzione normale da agganciare al periodo delle ferie tenuto conto della loro intima connessione con il trattamento riconosciuto al dipendente in funzione della sua qualifica, del suo status personale, dell'espletamento delle sue mansioni. Cioè, a dire, con il trattamento “ordinario”.
Di guisa che ogni interpretazione delle disposizioni dell'accordo aziendale che dovesse condurre al disconoscimento di quelle indennità nel trattamento retributivo dovuto durante le ferie si troverebbe in contrasto con le direttive eurounitarie.
Occorre ancora osservare che la ricostruzione appena operata non introduce certamente un principio di onnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che come quelle in disamina:
-sono pacificamente correlate allo “status personale e professionale del lavoratore” o “volte a compensare incomodi intrinsecamente collegati all'esecuzione di mansioni”; laddove ex adverso,
- non coprono spese occasionali ed accessorie connesse all'espletamento delle mansioni disimpegnate dal lavoratore.
Pare doversi concludere, anche per tale via, che l'interpretazione delle intese aziendali approdi alla riconducibilità delle suddette indennità ad un concetto di “retribuzione normale- ordinaria” coerente con le direttive eurounitarie siccome perimetrate dalla Corte Regolatrice.
Si impone, dunque, di riconoscere al lavoratore in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa, atteso che, poiché, la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite.
Insomma, le censure mosse dalla Società appellante alla sentenza di prime cure, si palesano eccentriche rispetto ai principi cardine da cui muovono i Giudici di legittimità, che necessariamente ruotano intorno alla connessione voce retributiva/mansioni-status-qualifica del dipendente in un contesto caratterizzato dalla necessità di un trattamento salariale uniforme.
È questa l'impostazione del problema alla base del riconoscimento della valenza generale della “nozione europea” di remunerazione delle ferie in misura tale, per un verso, da garantire al lavoratore le medesime condizioni economiche di cui gode quando è in servizio e, per altro verso, da evitare qualsiasi opzione negativa in capo al dipendente connessa al diverso e minore trattamento retributivo durante il periodo minimo di ferie previsto dalla contrattazione collettiva.
Assodato, dunque, che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società le ridette indennità e verificata la pacifica incidenza tutt'altro che residuale sul trattamento economico mensile, ritiene allora questa Corte che l'interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale oltre ad essere del tutto plausibile è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Valutazione questa che in concreto appartiene al giudice di merito, non sindacabile in Cassazione (cfr. Cassazione civile sez. lav., 11/07/2023 -ud. 16/03/2023, dep. 11/07/2023- n.19663).
In conclusione, in concordanza all'interpretazione conforme alla citata giurisprudenza dell'Unione europea e di legittimità delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale, i motivi in esame devono essere rigettati, perché la pronuncia impugnata si pone in linea con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare nel periodo feriale un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale”.
La Suprema Corte, inoltre, si è pronunciata anche sull'eccezione di prescrizione “… in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal d.lgs. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022).
Il Collegio intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n. 26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v., tra le molte, Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022).
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del d. lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del d. lgs n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post. 36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso”.
Pertanto, poiché l'odierna appellata è stata assunta nel 2027 ed è ancora alle dipendenze della società appellante, non può dirsi maturato alcun termine di prescrizione.
Per le suindicate ragioni la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti, coperti da giudicato interno, non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
La novità, la natura squisitamente ermeneutica e i recentissimi arresti della giurisprudenza di legittimità successivi alla proposizione del ricorso, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, tali da imporne la compensazione integrale.
Va da ultimo evidenziato che, nella specie, è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 legge n. 228/2012 che ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art. 13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato dovuto nel caso in cui “l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile”, poiché il successivo comma 18 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai (soli) procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 228/12 (1° gennaio 2013), sicché il comma 17 riguarda i casi di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013. Esula dalle valutazioni di competenza del giudicante il tema dell'eventuale sussistenza di condizioni (soggettive) di esenzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. - Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio dando atto, ai fini della valutazione di competenza di questo Collegio, della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13 1 quater DPR 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Napoli 9.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Totaro