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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 08/07/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Reg. Gen. n. 2241/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
DORFMANN Julia Presidente relatore PONTARA Benedetta Giudice RAUZI Ivan Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per modifica delle condizioni della separazione pronunciata con decreto di questo Tribunale n. cron. 1212/2016 del 08.03.2016 promosso su domanda congiunta di
RESENTERRA, rappresentata/o e difesa/o dall'avv. KOOB CAMILLA Pt_1
e di
, rappresentata/o e difesa/o dall'avv. RA RUBBO MONICA Parte_2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bolzano;
rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto modificarsi le condizioni stabilite nel sopra indicato provvedimento giurisdizionale;
che alla chiesta modifica delle condizioni non osta alcuna norma cogente e che la stessa non si presenta neppure contrario all'interesse della prole;
Seite 1 von 4 che il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte,
P.Q.M.
il Tribunale modifica come segue le condizioni del provvedimento giudiziale sopra indicato:
1. Le parti danno atto che vivono separate dall'anno 2019.
2. I figli e sono entrambi maggiorenni. Il figlio Controparte_1 Controparte_2
, affetto da disturbo dello spettro autistico, fobie specifiche e disturbi misti delle CP_1 capacità scolastiche, attualmente economicamente autosufficiente, continuerà ad abitare presso la madre e trascorrerà presso il padre i fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera, con graduale aumento dei pernottamenti in base alle esigenze del figlio stesso. trascorrerà, inoltre, con il padre due settimane consecutive durante le CP_1 vacanze estive, il cui periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il 15.03. di ogni anno. In caso di disaccordo in merito al periodo indicato, per quell'anno avrà scelta primaria la madre e l'anno successivo il padre e così in via alternata ogni anno a seguire.
Le parti dovranno altresì comunicarsi reciprocamente i periodi di ferie che trascorreranno
“autonomamente” (senza il figlio), dovendo l'altro genitore occuparsene durante il periodo di assenza dell'altro. In caso di mancato riscontro da parte del IG entro il Pt_2 suddetto termine del 15.03., lo stesso dovrà tenere il figlio nelle settimane di CP_1 ferie che la madre trascorrerà da sola e che gli avrà comunicato. Il padre trascorrerà con il fine settimana antecedente le proprie vacanze “in autonomia” (senza il figlio), CP_1 così come il fine settimana successivo a tale periodo di vacanza.
Se e quando il figlio entrerà nel “Gruppo Abitativo”, sarà necessario un CP_1 inserimento graduale del ragazzo. In ogni caso, non essendo prevista la presenza h24 di un operatore/assistente in struttura, nei periodi/giornate di totale assenza dell'operatore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: le domeniche, le festività ecc.) saranno i genitori ad occuparsi del figlio in via alternata.
3. Il figlio continuerà ad abitare presso la IGa , facendo CP_2 Parte_3 rientro presso la madre nei fine settimana, durante le festività scolastiche/vacanze, fino quando il fratello entrerà nel “Gruppo Abitativo”, dopodiché tornerà a vivere CP_1 stabilmente presso la madre.
4. Il IG contribuirà al mantenimento del figlio , Parte_2 Controparte_2 fino alla sua indipendenza economica, versando alla IGa l'importo mensile Parte_4 pari ad € 375,00, da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale secondo gli indici Astat della Provincia di Bolzano, con prima rivalutazione dal mese di novembre 2025 su base novembre 2024. Tale importo verrà corrisposto dal IG anche qualora il figlio tornasse a vivere presso Pt_2 CP_2
Seite 2 von 4 l'abitazione materna.
5. Quanto alle spese straordinarie per figlio , le stesse saranno sostenute al CP_2
50% da ciascun genitore, seguendo i dettami di cui al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Bolzano nella versione in vigore al momento dell'esborso (attualmente è in vigore il Protocollo del 26.11.2024). A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano: a) le spese mediche per visite specialistiche non mutuabili e nella misura non coperta dal servizio sanitario pubblico, ivi compresi i ticket delle prestazioni sanitarie, le spese farmaceutiche con prescrizione, protesiche e terapeutiche, fisioterapiche, dentistiche ed ortodontiche, per acquisto occhiali da vista e lenti a contatto con relativi liquidi;
b) spese scolastiche: acquisto testi scolastici, dizionari e vocabolari, spese per gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private consigliate dal corpo insegnante, attrezzature scolastiche o didattiche particolarmente onerose (quali il computer o tablet), attrezzatura tecnica specifica, rette e tasse universitarie/accademia/master, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli, spese di trasporto da e per la sede universitaria, ABO+ a tariffa non ridotta;
c) acquisto di cellulare. Nella medesima percentuale di cui sopra verranno suddivise le spese straordinarie per attività sportive e ricreative (corsi, attività artistica, musica/teatro), compresa relativa attrezzatura o abbigliamento. Eventuali borse di studio conferite per determinati fini sono da imputare in primo luogo per le rispettive finalità (pagamento tasse scolastiche/rette universitarie/accademia/master, acquisto di materiale didattico, copertura dei costi per la permanenza o per il soggiorno nei luoghi di studio).
Il genitore che abbia anticipato il pagamento delle spese straordinarie dovrà esibire e consegnare all'altro genitore l'idonea documentazione (fatture, quietanze, ricevute o attestazioni di pagamento nel caso di pagamento spese relative alle gite scolastiche, le cui comunicazioni avvengono, da parte della scuola, alle udienze generali) entro 15 giorni dall'esborso ed il rimborso della quota, da parte dell'altro genitore, dovrà avvenire entro i successivi 15 giorni a decorrere dalla richiesta.
6. Per quanto riguarda il figlio , i genitori concordano che dal momento in cui lo CP_1 stesso entrerà in un “Gruppo Abitativo” e dovrà sostenere i costi per il relativo vitto e alloggio, le spese straordinarie mediche e dentistiche il cui costo complessivo mensile superi l'importo di € 500,00, verranno sostenute dallo stesso per l'importo di € CP_1
500,00 mensili e l'eccedenza sarà a carico di entrambi i genitori per la quota del 50% ciascuno.
7. Le parti concordano che fino a quando al figlio non verrà assegnato un posto CP_1 presso un Gruppo Abitativo con assistenza h24 anche sanitaria, la IGa Parte_4 rimarrà Amministratore di Sostegno del figlio, come richiestole dall'Associazione il Cerchio, dal Servizio Sociale e dal CSM per far fronte alle continue esigenze medico/sanitarie del ragazzo. Nel momento in cui riuscirà ad entrare in un CP_1
Gruppo Abitativo con assistenza h24, la IGa cercherà un nuovo Parte_4
Amministratore di Sostegno in sostituzione di se stessa e presterà ogni necessaria collaborazione per gli adempimenti necessari alla sostituzione stessa promuovendo Seite 3 von 4 eventualmente, in caso di necessità, apposita istanza in Tribunale. Il IG si Pt_2 impegna a fornire ogni eventuale necessario supporto/autorizzazione.
8. L'Assegno Unico Universale per i figli e andrà a Controparte_1 Controparte_2 beneficio di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno.
9. La IGa dichiara di rinunciare sin d'ora ad ogni e qualunque pretesa sul Parte_4 terreno di proprietà del IG sito a Molfetta (BA) in G. De Candia n. 3 ed Pt_2 individuato al Catasto terreni di Molfetta (BA) alla Partita n. 70056 foglio 54 n. 981 subalterno n. 4.
10. La casa coniugale condotta in locazione sita in via N. Sauro 19/A a Laives rimane CP_3 assegnata in uso alla IGa che rimarrà a viverci insieme al figlio Parte_5
e al figlio , quest'ultimo nei periodi più sopra indicati. CP_1 CP_2
11. Le parti danno atto di aver effettuato il passaggio di proprietà dell'autovettura Fiat punto targata EF905VL al solo IG , come pattuito in sede di Parte_2 separazione.
12. Le parti dichiarano di aver regolato ogni rapporto patrimoniale in sede di separazione.
13. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà professionale.
Bolzano, 04/07/2025
Il Presidente est.
Julia Dorfmann
Seite 4 von 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
DORFMANN Julia Presidente relatore PONTARA Benedetta Giudice RAUZI Ivan Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per modifica delle condizioni della separazione pronunciata con decreto di questo Tribunale n. cron. 1212/2016 del 08.03.2016 promosso su domanda congiunta di
RESENTERRA, rappresentata/o e difesa/o dall'avv. KOOB CAMILLA Pt_1
e di
, rappresentata/o e difesa/o dall'avv. RA RUBBO MONICA Parte_2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bolzano;
rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto modificarsi le condizioni stabilite nel sopra indicato provvedimento giurisdizionale;
che alla chiesta modifica delle condizioni non osta alcuna norma cogente e che la stessa non si presenta neppure contrario all'interesse della prole;
Seite 1 von 4 che il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte,
P.Q.M.
il Tribunale modifica come segue le condizioni del provvedimento giudiziale sopra indicato:
1. Le parti danno atto che vivono separate dall'anno 2019.
2. I figli e sono entrambi maggiorenni. Il figlio Controparte_1 Controparte_2
, affetto da disturbo dello spettro autistico, fobie specifiche e disturbi misti delle CP_1 capacità scolastiche, attualmente economicamente autosufficiente, continuerà ad abitare presso la madre e trascorrerà presso il padre i fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera, con graduale aumento dei pernottamenti in base alle esigenze del figlio stesso. trascorrerà, inoltre, con il padre due settimane consecutive durante le CP_1 vacanze estive, il cui periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il 15.03. di ogni anno. In caso di disaccordo in merito al periodo indicato, per quell'anno avrà scelta primaria la madre e l'anno successivo il padre e così in via alternata ogni anno a seguire.
Le parti dovranno altresì comunicarsi reciprocamente i periodi di ferie che trascorreranno
“autonomamente” (senza il figlio), dovendo l'altro genitore occuparsene durante il periodo di assenza dell'altro. In caso di mancato riscontro da parte del IG entro il Pt_2 suddetto termine del 15.03., lo stesso dovrà tenere il figlio nelle settimane di CP_1 ferie che la madre trascorrerà da sola e che gli avrà comunicato. Il padre trascorrerà con il fine settimana antecedente le proprie vacanze “in autonomia” (senza il figlio), CP_1 così come il fine settimana successivo a tale periodo di vacanza.
Se e quando il figlio entrerà nel “Gruppo Abitativo”, sarà necessario un CP_1 inserimento graduale del ragazzo. In ogni caso, non essendo prevista la presenza h24 di un operatore/assistente in struttura, nei periodi/giornate di totale assenza dell'operatore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: le domeniche, le festività ecc.) saranno i genitori ad occuparsi del figlio in via alternata.
3. Il figlio continuerà ad abitare presso la IGa , facendo CP_2 Parte_3 rientro presso la madre nei fine settimana, durante le festività scolastiche/vacanze, fino quando il fratello entrerà nel “Gruppo Abitativo”, dopodiché tornerà a vivere CP_1 stabilmente presso la madre.
4. Il IG contribuirà al mantenimento del figlio , Parte_2 Controparte_2 fino alla sua indipendenza economica, versando alla IGa l'importo mensile Parte_4 pari ad € 375,00, da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale secondo gli indici Astat della Provincia di Bolzano, con prima rivalutazione dal mese di novembre 2025 su base novembre 2024. Tale importo verrà corrisposto dal IG anche qualora il figlio tornasse a vivere presso Pt_2 CP_2
Seite 2 von 4 l'abitazione materna.
5. Quanto alle spese straordinarie per figlio , le stesse saranno sostenute al CP_2
50% da ciascun genitore, seguendo i dettami di cui al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Bolzano nella versione in vigore al momento dell'esborso (attualmente è in vigore il Protocollo del 26.11.2024). A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano: a) le spese mediche per visite specialistiche non mutuabili e nella misura non coperta dal servizio sanitario pubblico, ivi compresi i ticket delle prestazioni sanitarie, le spese farmaceutiche con prescrizione, protesiche e terapeutiche, fisioterapiche, dentistiche ed ortodontiche, per acquisto occhiali da vista e lenti a contatto con relativi liquidi;
b) spese scolastiche: acquisto testi scolastici, dizionari e vocabolari, spese per gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private consigliate dal corpo insegnante, attrezzature scolastiche o didattiche particolarmente onerose (quali il computer o tablet), attrezzatura tecnica specifica, rette e tasse universitarie/accademia/master, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli, spese di trasporto da e per la sede universitaria, ABO+ a tariffa non ridotta;
c) acquisto di cellulare. Nella medesima percentuale di cui sopra verranno suddivise le spese straordinarie per attività sportive e ricreative (corsi, attività artistica, musica/teatro), compresa relativa attrezzatura o abbigliamento. Eventuali borse di studio conferite per determinati fini sono da imputare in primo luogo per le rispettive finalità (pagamento tasse scolastiche/rette universitarie/accademia/master, acquisto di materiale didattico, copertura dei costi per la permanenza o per il soggiorno nei luoghi di studio).
Il genitore che abbia anticipato il pagamento delle spese straordinarie dovrà esibire e consegnare all'altro genitore l'idonea documentazione (fatture, quietanze, ricevute o attestazioni di pagamento nel caso di pagamento spese relative alle gite scolastiche, le cui comunicazioni avvengono, da parte della scuola, alle udienze generali) entro 15 giorni dall'esborso ed il rimborso della quota, da parte dell'altro genitore, dovrà avvenire entro i successivi 15 giorni a decorrere dalla richiesta.
6. Per quanto riguarda il figlio , i genitori concordano che dal momento in cui lo CP_1 stesso entrerà in un “Gruppo Abitativo” e dovrà sostenere i costi per il relativo vitto e alloggio, le spese straordinarie mediche e dentistiche il cui costo complessivo mensile superi l'importo di € 500,00, verranno sostenute dallo stesso per l'importo di € CP_1
500,00 mensili e l'eccedenza sarà a carico di entrambi i genitori per la quota del 50% ciascuno.
7. Le parti concordano che fino a quando al figlio non verrà assegnato un posto CP_1 presso un Gruppo Abitativo con assistenza h24 anche sanitaria, la IGa Parte_4 rimarrà Amministratore di Sostegno del figlio, come richiestole dall'Associazione il Cerchio, dal Servizio Sociale e dal CSM per far fronte alle continue esigenze medico/sanitarie del ragazzo. Nel momento in cui riuscirà ad entrare in un CP_1
Gruppo Abitativo con assistenza h24, la IGa cercherà un nuovo Parte_4
Amministratore di Sostegno in sostituzione di se stessa e presterà ogni necessaria collaborazione per gli adempimenti necessari alla sostituzione stessa promuovendo Seite 3 von 4 eventualmente, in caso di necessità, apposita istanza in Tribunale. Il IG si Pt_2 impegna a fornire ogni eventuale necessario supporto/autorizzazione.
8. L'Assegno Unico Universale per i figli e andrà a Controparte_1 Controparte_2 beneficio di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno.
9. La IGa dichiara di rinunciare sin d'ora ad ogni e qualunque pretesa sul Parte_4 terreno di proprietà del IG sito a Molfetta (BA) in G. De Candia n. 3 ed Pt_2 individuato al Catasto terreni di Molfetta (BA) alla Partita n. 70056 foglio 54 n. 981 subalterno n. 4.
10. La casa coniugale condotta in locazione sita in via N. Sauro 19/A a Laives rimane CP_3 assegnata in uso alla IGa che rimarrà a viverci insieme al figlio Parte_5
e al figlio , quest'ultimo nei periodi più sopra indicati. CP_1 CP_2
11. Le parti danno atto di aver effettuato il passaggio di proprietà dell'autovettura Fiat punto targata EF905VL al solo IG , come pattuito in sede di Parte_2 separazione.
12. Le parti dichiarano di aver regolato ogni rapporto patrimoniale in sede di separazione.
13. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà professionale.
Bolzano, 04/07/2025
Il Presidente est.
Julia Dorfmann
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