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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/11/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 236/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. IO CI Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott. ND ST Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 5/2025 estensore Dott.ssa
NA ET promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. PIETRO Parte_1 C.F._1
HI (C.F. , elettivamente domiciliato in MONTEVARCHI, VIA C.F._2
ROMA 168, presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 C.F._3 [...]
rappresentato e difeso dall'avv. MATTEO Controparte_2
PEZZA, elettivamente domiciliato in PAVIA, VIA PORTA 25, presso il difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da atto di appello del 7.3.2025
PER L'APPELLATO
Come da memoria difensiva del 10.6.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 7 Con il ricorso di primo grado ha dedotto di essere stato dipendente della Parte_1 [...]
dal 1.10.2009 fino al 29.9.2019; di avere lavorato con Parte_2
l'inquadramento di bracciante agricolo in un allevamento di suini (dalla comunicazione di assunzione risulta inquadrato nel livello D di cui al CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti). Ha descritto le mansioni svolte, che comprendevano somministrare il mangime agli animali, somministrare i medicinali e i vaccini, smaltire le carcasse degli animali morti, scegliere, acquistare e preparare i mangimi, controllare il funzionamento delle apparecchiature e svolgere riparazioni, assistere al carico dei suini verso i macelli;
inoltre, il ricorrente veniva inviato dal datore di lavoro a svolgere tali lavori anche per altri allevamenti della zona, di proprietà del medesimo CP_1
Il ricorrente deduceva di avere svolto un orario di lavoro come segue:
a) giornate di lavoro settimanali: 7 giorni su 7;
b) inizio turno, alle 7.00 del mattino, sino alle 12.00 con spostamenti nei 5 stabilimenti tutti posti nella provincia di Pavia nel raggio di 25 km circa;
c) nei periodi di vaccinazione dei maiali, o di loro trasferimento al mattino dalle 03.00 alle 12,00; e nel pomeriggio dalle 13,00 alle 17,30;
d) domenica e festivi dal mattino alle 7,30 alle ore 12,30;
e) al pomeriggio dalle 13,00 Alle 17.30.
Riteneva di avere svolto mansioni superiori quale responsabile dell'allevamento e lamentava di non avere ricevuto la quattordicesima mensilità, salvo che per gli anni 2015 e 2016; in conclusione, chiedeva la somma complessiva di euro 115.123,55 per straordinari non pagati, quattordicesime non pagate e differenze retributive per mansioni superiori.
Il Tribunale, assunte testimonianze sui capitoli relativi all'orario di lavoro, riteneva non raggiunta la prova e respingeva il ricorso, evidenziando che i testi avevano riferito di un orario di lavoro compatibile con l'assenza di straordinari nel periodo di riferimento. Riteneva altresì inammissibile la domanda sulle mansioni superiori poiché mancante di qualsiasi allegazione circa l'inquadramento delle mansioni rivendicate nel contratto collettivo di riferimento.
Con il ricorso in appello censura la sentenza per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per erronea valutazione delle prove orali raccolte, sostenendo che il primo giudice abbia dato eccessivo rilievo alle (e comunque travisato le) deposizioni dei testi di parte convenuta, in particolare del teste che aveva riferito di un orario di sei sette Tes_1
ore al giorno e di che riferiva di un orario di 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì. Testimone_2
Riporta le testimonianze, evidenziando che il teste ha riferito di avere sempre visto il Tes_3
ricorrente nello stabilimento intento al lavoro fin dalle 6 del mattino;
quindi, confermava l'orario di pagina 2 di 7 lavoro indicato in ricorso;
il contenuto della testimonianza è chiaro nel senso che, sebbene il Pt_1
abitasse presso lo stabilimento, non era visto dal teste presso la sua abitazione ma al lavoro. Il teste aveva riferito che durante il periodo di carico dei suini iniziava il lavoro alle 2 di notte. Tes_2 Pt_1
In un punto successivo dell'appello (il terzo) l'appellante riprende l'argomento e valorizza nuovamente la testimonianza di che aveva detto che lo aveva visto lavorare alle sei del mattino e anche Tes_3
alla sera quando preparava i mangimi, che alle sei di pomeriggio lo aveva aiutato a saldare le porte delle stalle.
Il teste ha confermato che 2 o 3 volte alla settimana c'era il carico dei suini che iniziava di notte;
Tes_2
l'orario ordinario era dalle sette e mezzo a mezzogiorno e dalle una alle cinque dal lunedì al venerdì.
Il teste ha riferito che lavorava sei/sette ore al giorno quando veniva alla cascina dove Tes_4 Pt_1
Testi lavorava il medesimo (cascina ); ma ciò non vuol dire che non vi fossero altre attività Parte_3
svolte presso il suo stabilimento di competenza ( . Persona_1
L'appellante sostiene quindi che le testimonianze avrebbero dovuto essere esaminate alla luce della documentazione allegata quale gli estratti conto, le buste paga e i conteggi che dimostravano il mancato pagamento delle quattordicesime e le mansioni superiori. Insomma, dalle dichiarazioni dei testimoni si evidenzia che, vista la quantità e la tipologia di mansioni svolte, la prestazione di sei/sette ore al giorno ritenuta dal Tribunale era sicuramente errata per difetto.
Con il secondo motivo di appello viene censurata la omessa e insufficiente motivazione circa la mancata valorizzazione, ai fini probatori, della produzione documentale, che avrebbe potuto dimostrare fra l'altro il corretto inquadramento. Inoltre, non è stato chiarito perché le testimonianze favorevoli al ricorrente siano state ritenute non attendibili.
Con il terzo motivo si lamenta la violazione di legge, in particolare gli articoli 2103 e 2697 del codice civile ritenendo, a proposito di questa ultima norma, che il datore di lavoro debba provare il corretto inquadramento contrattuale e il corretto trattamento economico del lavoratore. Come sopra detto, in questo motivo viene ripreso l'esame delle risultanze testimoniali. Quindi, in conclusione, l'appellante chiede la riforma totale della sentenza reiterando le domande già svolte in primo grado
Con memoria difensiva del 10.6.2025 si è costituito in giudizio , il quale eccepisce Controparte_1
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per mancata indicazione dei capi della sentenza impugnati. Rileva altresì che non è stata impugnata la statuizione del Tribunale circa l'inammissibilità della domanda relativa alle mansioni superiori. Resiste nel merito, sostenendo che non è stata fornita la prova dello straordinario (che deve essere rigorosa); infatti, l'orario di lavoro era variabile in relazione alle attività dello stabilimento e alla stagione, come previsto, del resto, dal CCNL;
evidenzia altresì che, quando l'appellante svolgeva attività notturna per il carico dei suini recuperava durante il giorno le ore pagina 3 di 7 notturne lavorate. Evidenzia anche la circostanza che il abitava nello stabilimento e che quindi Pt_1
ben poteva essere ivi presente anche non lavorando;
quindi, i testimoni potevano averlo visto anche in attività non lavorativa. Evidenzia che la domanda circa il pagamento delle quattordicesime mensilità non era stata proposta in primo grado, come da conclusioni del ricorso. In ogni caso le buste paga prodotte recano gli importi per quattordicesima mensilità per gli anni 2018 e 2019; ciò, unitamente alla pacifica circostanza per cui la quattordicesima è stata pagata per gli anni 2015 e 2016, fa logicamente presumere il pagamento anche per i rimanenti anni.
All'udienza del 2.10.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
L'appello è parzialmente fondato, come di seguito si espone.
Preliminarmente ritiene il Collegio che l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434, c.p.c., pur nel testo novellato dall'art 54 DL n. 83/12 convertito nella legge 7/8/12 n.134, debba essere sicuramente disattesa per quanto riguarda la domanda relativa allo . Parte_4
Infatti, la difesa di parte appellante ha adeguatamente indicato le parti della motivazione di primo grado che la stessa intendeva censurare, formulando specifiche critiche al percorso argomentativo della gravata sentenza ed evidenziando in modo idoneo le invocate modifiche alle statuizioni in essa contenute.
Per quanto riguarda, invece, la domanda relativa alle mansioni superiori si deve concordare con la parte appellata che non è stata in alcun modo censurata specificamente la decisione del Tribunale di ritenere inammissibile la domanda per carenza di allegazioni;
decisione peraltro corretta poiché nel ricorso introduttivo non solo manca l'enunciazione dei profili caratterizzanti le mansioni della qualifica rivendicata, ma non vi è neppure l'individuazione del livello contrattuale e del profilo professionale della mansione del responsabile di stabilimento all'interno del CCNL applicato.
Sempre in merito alle eccezioni preliminari, si ritiene che l'originario ricorrente abbia proposto nel ricorso di primo grado anche la domanda relativa al mancato pagamento della quattordicesima mensilità. È noto che l'atto processuale va interpretato secondo il suo complesso, non limitandosi esclusivamente alle conclusioni rassegnate. In questo caso è vero che nelle conclusioni non si fa riferimento alla quattordicesima mensilità, ma solo allo straordinario, però nel corpo dell'atto è enunciata chiaramente la circostanza del mancato pagamento e la volontà di di ottenere Pt_1
l'adempimento del contratto. Inoltre, la somma complessivamente rivendicata di euro 90.132,55, esposta analiticamente nel conteggio allegato al ricorso e cui il ricorrente nelle proprie conclusioni fa rinvio chiedendone il pagamento, comprende anche le differenze per quattordicesima mensilità.
Per quanto riguarda la riproposizione della domanda in appello, questa è ammissibile poiché
l'appellante, sia pure in termini estremamente sintetici, ha censurato la sentenza del Tribunale laddove pagina 4 di 7 ha omesso si pronunciarsi sulla domanda ( cfr. punto 2 dell'atto di appello e punto 3 ove si afferma
“...nonostante la richiesta di pagamento delle quattordicesime mensilità ricomprese anche nei conteggi del Rag. [il Tribunale] niente dispone al riguardo né per accogliere né per respingere la Per_2
relativa richiesta”.
Ciò premesso, i motivi di gravame devono essere esaminati congiuntamente perché strettamente connessi.
Per quanto riguarda le censure relative al mancato accoglimento della domanda per lo straordinario, il
Collegio osserva che per giurisprudenza costante, la prova che grava sul lavoratore a proposito deve essere fornita rigorosamente (Cass. 16250/2018, Cass. 4076/2018) e deve comprendere anche lo svolgimento effettivo dell'orario normale contrattuale (cfr. da ultimo Cass. 30739/2024). Ciò è particolarmente rilevante nei casi in cui è prevista dal CCNL la possibilità di realizzare l'orario normale contrattuale mediante una media in un arco temporale predefinito. Nella presente fattispecie,
l'art. 34 secondo comma del CCNL prevede che l'orario di 39 ore settimanali e 6,30 giornaliere possa essere raggiunto anche tramite una media nell'arco di dodici mesi, potendosi operare dei recuperi delle ore prestate in eccedenza. Tale articolazione multiperiodale fa sì che avrebbe dovuto fornirsi la prova di un orario complessivo eccedente quello normale giornaliero o settimanale per tutto il periodo di lite o comunque in un arco di tempo superiore ad un anno.
(che non lavorava per l'azienda agricola ma per una ditta fornitrice) ha dichiarato Testimone_5
che egli in media restava da tutto il giorno solo per al mese, e ciò da ottobre 2013 CP_1 Per_3
fino a circa il mese di marzo 2015: la sua deposizione, quindi, non può essere decisiva, visto il limitato arco temporale per cui riferisce e la non continuativa presenza in azienda. ha riferito di un Tes_1
orario lavorativo di di sei-sette ore al giorno dal lunedì al venerdì. ha confermato Pt_1 Testimone_2
che, quando veniva fatto il carico dei suini, il lavoro iniziava la notte, ma questo si verificava in maniera discontinua (in certi mesi tre volte alla settimana, in altri mesi mai) e comunque indica l'orario di lavoro dell'appellante, secondo quanto da lui percepito, dalle 7,30 alle 12 e dalle 13 alle 17 dal lunedì al venerdì e che un paio di volte aveva visto al lavoro dopo le 17. La teste Pt_1 Tes_6
(dipendente di una ditta fornitrice) si è recata presso l'azienda solo per un periodo limitato (circa sei mesi) e ha riferito di avere incontrato solo saltuariamente il In definitiva, nessuno dei testi è Pt_1
stato continuativamente presente sul luogo di lavoro per cui la conoscenza dei fatti è necessariamente parziale, e comunque le testimonianze non consentono di accertare con un sufficiente grado di certezza un orario superiore a quello normale contrattuale. Tutto quanto esposto fa ritenere corretta la valutazione del primo Giudice in merito al non raggiungimento della prova dello svolgimento dell'orario di lavoro dedotto nel ricorso di primo grado. Pertanto, sul punto l'appello va respinto.
pagina 5 di 7 Circa le differenze per quattordicesima mensilità, il Tribunale non si è pronunciato sul punto. È noto che la prova dell'adempimento dell'obbligazione retributiva grava sul datore di lavoro e deve essere fornita analiticamente per ognuna delle voci retributive richieste e maturate nei singoli periodi. La quattordicesima, secondo il CCNL, deve essere pagata entro il 30 aprile di ogni anno (art. 52). Le buste paga prodotte dal datore di lavoro riguardano solo il periodo 2016-2019 e mancano di alcuni CP_1
mesi; le produzioni del lavoratore sono ancora più lacunose, comunque il medesimo ha affermato di avere ricevuto la quattordicesima mensilità solo per gli anni 2015 e 2016. Dalle produzioni documentali emergono pagamenti per quattordicesima mensilità negli anni 2018 e 2019 con la busta paga del mese di aprile 2018 e luglio 2019. Manca la prova del pagamento della quattordicesima mensilità per i rimanenti anni, per cui va parzialmente riformata la sentenza e accolta la relativa domanda secondo il conteggio prodotto dall'appellante in primo grado, non contestato, per gli anni
2009-2014 e 2017.
Si deve correggere un errore materiale contenuto nel dispositivo. Infatti, il conteggio delle somme per quattordicesima mensilità depositato in primo grado è il seguente
Anno 2009 euro 1.256,50
Anno 2010 euro 1.287,91
Anno 2011 euro 1.319,38
Anno 2012 euro 1.319,38
Anno 2013 euro 1.370,50
Anno 2014 euro 1.399,28
Anno 2017 euro 1.504,31
Totale euro 9.457,26.
Nel dispositivo è indicata invece la somma di euro 8.057,98, poiché è stata per errore materiale omessa nella somma aritmetica la quattordicesima mensilità dell'anno 2014 per euro 1.399,28. Infatti:
9.457,26-8.057,98=1.399,28. L'errore materiale di calcolo è reso palese dalla circostanza che nel dispositivo si fa chiaramente riferimento alle quattordicesime mensilità degli anni da 2009 a 2014 e
2017, per cui è inequivoca la volontà del Collegio giudicante di considerare dovute le somme indicate nel conteggio di parte ricorrente a titolo di quattordicesima mensilità per tali anni, comprensivi del
2014. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass.23157/2024), in queste fattispecie è ammissibile la correzione della sentenza.
Pertanto, nel dispositivo l'importo “euro 8.057,98”, va letto “euro 9.457,26”.
Circa le spese legali del doppio grado di giudizio, va considerato che è stata accolta una delle tre domande di lite, in misura inferiore a quanto richiesto;
va inoltre considerato che la domanda più
pagina 6 di 7 rilevante era quella relativa allo straordinario, che è stata respinta. Tutto ciò considerato, le spese vengono compensate per ¾, con il residuo a carico dell'appellato. L'intero viene liquidato in base allo scaglione di valore della domanda, nei minimi della tabella vista la bassa difficoltà della causa, in euro
6.699,00 per il primo grado (con fase istruttoria) ed in euro 4.997,00 per l'appello (senza fase istruttoria, non svolta), per un totale di euro 11.696,00. La quota a carico dell'appellato è, quindi, quella di cui al dispositivo ovvero euro 2.924,00 oltre spese generali e oneri di legge.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pavia n. 5/2025, condanna Controparte_1
al pagamento in favore di della somma di euro 8.057,98 a titolo di
[...] Parte_1
quattordicesima mensilità per gli anni 2009-2014 e 2017, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Conferma le rimanenti statuizioni di merito della sentenza impugnata.
Condanna a rifondere a la quota di 1/4 delle spese di lite del doppio Controparte_1 Parte_1
grado di giudizio, quota liquidata in euro 2.924,00 oltre spese generali e oneri di legge, con compensazione della residua quota.
Milano, 02/10/2025
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
ND ST IO CI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. IO CI Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott. ND ST Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 5/2025 estensore Dott.ssa
NA ET promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. PIETRO Parte_1 C.F._1
HI (C.F. , elettivamente domiciliato in MONTEVARCHI, VIA C.F._2
ROMA 168, presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 C.F._3 [...]
rappresentato e difeso dall'avv. MATTEO Controparte_2
PEZZA, elettivamente domiciliato in PAVIA, VIA PORTA 25, presso il difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da atto di appello del 7.3.2025
PER L'APPELLATO
Come da memoria difensiva del 10.6.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 7 Con il ricorso di primo grado ha dedotto di essere stato dipendente della Parte_1 [...]
dal 1.10.2009 fino al 29.9.2019; di avere lavorato con Parte_2
l'inquadramento di bracciante agricolo in un allevamento di suini (dalla comunicazione di assunzione risulta inquadrato nel livello D di cui al CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti). Ha descritto le mansioni svolte, che comprendevano somministrare il mangime agli animali, somministrare i medicinali e i vaccini, smaltire le carcasse degli animali morti, scegliere, acquistare e preparare i mangimi, controllare il funzionamento delle apparecchiature e svolgere riparazioni, assistere al carico dei suini verso i macelli;
inoltre, il ricorrente veniva inviato dal datore di lavoro a svolgere tali lavori anche per altri allevamenti della zona, di proprietà del medesimo CP_1
Il ricorrente deduceva di avere svolto un orario di lavoro come segue:
a) giornate di lavoro settimanali: 7 giorni su 7;
b) inizio turno, alle 7.00 del mattino, sino alle 12.00 con spostamenti nei 5 stabilimenti tutti posti nella provincia di Pavia nel raggio di 25 km circa;
c) nei periodi di vaccinazione dei maiali, o di loro trasferimento al mattino dalle 03.00 alle 12,00; e nel pomeriggio dalle 13,00 alle 17,30;
d) domenica e festivi dal mattino alle 7,30 alle ore 12,30;
e) al pomeriggio dalle 13,00 Alle 17.30.
Riteneva di avere svolto mansioni superiori quale responsabile dell'allevamento e lamentava di non avere ricevuto la quattordicesima mensilità, salvo che per gli anni 2015 e 2016; in conclusione, chiedeva la somma complessiva di euro 115.123,55 per straordinari non pagati, quattordicesime non pagate e differenze retributive per mansioni superiori.
Il Tribunale, assunte testimonianze sui capitoli relativi all'orario di lavoro, riteneva non raggiunta la prova e respingeva il ricorso, evidenziando che i testi avevano riferito di un orario di lavoro compatibile con l'assenza di straordinari nel periodo di riferimento. Riteneva altresì inammissibile la domanda sulle mansioni superiori poiché mancante di qualsiasi allegazione circa l'inquadramento delle mansioni rivendicate nel contratto collettivo di riferimento.
Con il ricorso in appello censura la sentenza per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per erronea valutazione delle prove orali raccolte, sostenendo che il primo giudice abbia dato eccessivo rilievo alle (e comunque travisato le) deposizioni dei testi di parte convenuta, in particolare del teste che aveva riferito di un orario di sei sette Tes_1
ore al giorno e di che riferiva di un orario di 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì. Testimone_2
Riporta le testimonianze, evidenziando che il teste ha riferito di avere sempre visto il Tes_3
ricorrente nello stabilimento intento al lavoro fin dalle 6 del mattino;
quindi, confermava l'orario di pagina 2 di 7 lavoro indicato in ricorso;
il contenuto della testimonianza è chiaro nel senso che, sebbene il Pt_1
abitasse presso lo stabilimento, non era visto dal teste presso la sua abitazione ma al lavoro. Il teste aveva riferito che durante il periodo di carico dei suini iniziava il lavoro alle 2 di notte. Tes_2 Pt_1
In un punto successivo dell'appello (il terzo) l'appellante riprende l'argomento e valorizza nuovamente la testimonianza di che aveva detto che lo aveva visto lavorare alle sei del mattino e anche Tes_3
alla sera quando preparava i mangimi, che alle sei di pomeriggio lo aveva aiutato a saldare le porte delle stalle.
Il teste ha confermato che 2 o 3 volte alla settimana c'era il carico dei suini che iniziava di notte;
Tes_2
l'orario ordinario era dalle sette e mezzo a mezzogiorno e dalle una alle cinque dal lunedì al venerdì.
Il teste ha riferito che lavorava sei/sette ore al giorno quando veniva alla cascina dove Tes_4 Pt_1
Testi lavorava il medesimo (cascina ); ma ciò non vuol dire che non vi fossero altre attività Parte_3
svolte presso il suo stabilimento di competenza ( . Persona_1
L'appellante sostiene quindi che le testimonianze avrebbero dovuto essere esaminate alla luce della documentazione allegata quale gli estratti conto, le buste paga e i conteggi che dimostravano il mancato pagamento delle quattordicesime e le mansioni superiori. Insomma, dalle dichiarazioni dei testimoni si evidenzia che, vista la quantità e la tipologia di mansioni svolte, la prestazione di sei/sette ore al giorno ritenuta dal Tribunale era sicuramente errata per difetto.
Con il secondo motivo di appello viene censurata la omessa e insufficiente motivazione circa la mancata valorizzazione, ai fini probatori, della produzione documentale, che avrebbe potuto dimostrare fra l'altro il corretto inquadramento. Inoltre, non è stato chiarito perché le testimonianze favorevoli al ricorrente siano state ritenute non attendibili.
Con il terzo motivo si lamenta la violazione di legge, in particolare gli articoli 2103 e 2697 del codice civile ritenendo, a proposito di questa ultima norma, che il datore di lavoro debba provare il corretto inquadramento contrattuale e il corretto trattamento economico del lavoratore. Come sopra detto, in questo motivo viene ripreso l'esame delle risultanze testimoniali. Quindi, in conclusione, l'appellante chiede la riforma totale della sentenza reiterando le domande già svolte in primo grado
Con memoria difensiva del 10.6.2025 si è costituito in giudizio , il quale eccepisce Controparte_1
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per mancata indicazione dei capi della sentenza impugnati. Rileva altresì che non è stata impugnata la statuizione del Tribunale circa l'inammissibilità della domanda relativa alle mansioni superiori. Resiste nel merito, sostenendo che non è stata fornita la prova dello straordinario (che deve essere rigorosa); infatti, l'orario di lavoro era variabile in relazione alle attività dello stabilimento e alla stagione, come previsto, del resto, dal CCNL;
evidenzia altresì che, quando l'appellante svolgeva attività notturna per il carico dei suini recuperava durante il giorno le ore pagina 3 di 7 notturne lavorate. Evidenzia anche la circostanza che il abitava nello stabilimento e che quindi Pt_1
ben poteva essere ivi presente anche non lavorando;
quindi, i testimoni potevano averlo visto anche in attività non lavorativa. Evidenzia che la domanda circa il pagamento delle quattordicesime mensilità non era stata proposta in primo grado, come da conclusioni del ricorso. In ogni caso le buste paga prodotte recano gli importi per quattordicesima mensilità per gli anni 2018 e 2019; ciò, unitamente alla pacifica circostanza per cui la quattordicesima è stata pagata per gli anni 2015 e 2016, fa logicamente presumere il pagamento anche per i rimanenti anni.
All'udienza del 2.10.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
L'appello è parzialmente fondato, come di seguito si espone.
Preliminarmente ritiene il Collegio che l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434, c.p.c., pur nel testo novellato dall'art 54 DL n. 83/12 convertito nella legge 7/8/12 n.134, debba essere sicuramente disattesa per quanto riguarda la domanda relativa allo . Parte_4
Infatti, la difesa di parte appellante ha adeguatamente indicato le parti della motivazione di primo grado che la stessa intendeva censurare, formulando specifiche critiche al percorso argomentativo della gravata sentenza ed evidenziando in modo idoneo le invocate modifiche alle statuizioni in essa contenute.
Per quanto riguarda, invece, la domanda relativa alle mansioni superiori si deve concordare con la parte appellata che non è stata in alcun modo censurata specificamente la decisione del Tribunale di ritenere inammissibile la domanda per carenza di allegazioni;
decisione peraltro corretta poiché nel ricorso introduttivo non solo manca l'enunciazione dei profili caratterizzanti le mansioni della qualifica rivendicata, ma non vi è neppure l'individuazione del livello contrattuale e del profilo professionale della mansione del responsabile di stabilimento all'interno del CCNL applicato.
Sempre in merito alle eccezioni preliminari, si ritiene che l'originario ricorrente abbia proposto nel ricorso di primo grado anche la domanda relativa al mancato pagamento della quattordicesima mensilità. È noto che l'atto processuale va interpretato secondo il suo complesso, non limitandosi esclusivamente alle conclusioni rassegnate. In questo caso è vero che nelle conclusioni non si fa riferimento alla quattordicesima mensilità, ma solo allo straordinario, però nel corpo dell'atto è enunciata chiaramente la circostanza del mancato pagamento e la volontà di di ottenere Pt_1
l'adempimento del contratto. Inoltre, la somma complessivamente rivendicata di euro 90.132,55, esposta analiticamente nel conteggio allegato al ricorso e cui il ricorrente nelle proprie conclusioni fa rinvio chiedendone il pagamento, comprende anche le differenze per quattordicesima mensilità.
Per quanto riguarda la riproposizione della domanda in appello, questa è ammissibile poiché
l'appellante, sia pure in termini estremamente sintetici, ha censurato la sentenza del Tribunale laddove pagina 4 di 7 ha omesso si pronunciarsi sulla domanda ( cfr. punto 2 dell'atto di appello e punto 3 ove si afferma
“...nonostante la richiesta di pagamento delle quattordicesime mensilità ricomprese anche nei conteggi del Rag. [il Tribunale] niente dispone al riguardo né per accogliere né per respingere la Per_2
relativa richiesta”.
Ciò premesso, i motivi di gravame devono essere esaminati congiuntamente perché strettamente connessi.
Per quanto riguarda le censure relative al mancato accoglimento della domanda per lo straordinario, il
Collegio osserva che per giurisprudenza costante, la prova che grava sul lavoratore a proposito deve essere fornita rigorosamente (Cass. 16250/2018, Cass. 4076/2018) e deve comprendere anche lo svolgimento effettivo dell'orario normale contrattuale (cfr. da ultimo Cass. 30739/2024). Ciò è particolarmente rilevante nei casi in cui è prevista dal CCNL la possibilità di realizzare l'orario normale contrattuale mediante una media in un arco temporale predefinito. Nella presente fattispecie,
l'art. 34 secondo comma del CCNL prevede che l'orario di 39 ore settimanali e 6,30 giornaliere possa essere raggiunto anche tramite una media nell'arco di dodici mesi, potendosi operare dei recuperi delle ore prestate in eccedenza. Tale articolazione multiperiodale fa sì che avrebbe dovuto fornirsi la prova di un orario complessivo eccedente quello normale giornaliero o settimanale per tutto il periodo di lite o comunque in un arco di tempo superiore ad un anno.
(che non lavorava per l'azienda agricola ma per una ditta fornitrice) ha dichiarato Testimone_5
che egli in media restava da tutto il giorno solo per al mese, e ciò da ottobre 2013 CP_1 Per_3
fino a circa il mese di marzo 2015: la sua deposizione, quindi, non può essere decisiva, visto il limitato arco temporale per cui riferisce e la non continuativa presenza in azienda. ha riferito di un Tes_1
orario lavorativo di di sei-sette ore al giorno dal lunedì al venerdì. ha confermato Pt_1 Testimone_2
che, quando veniva fatto il carico dei suini, il lavoro iniziava la notte, ma questo si verificava in maniera discontinua (in certi mesi tre volte alla settimana, in altri mesi mai) e comunque indica l'orario di lavoro dell'appellante, secondo quanto da lui percepito, dalle 7,30 alle 12 e dalle 13 alle 17 dal lunedì al venerdì e che un paio di volte aveva visto al lavoro dopo le 17. La teste Pt_1 Tes_6
(dipendente di una ditta fornitrice) si è recata presso l'azienda solo per un periodo limitato (circa sei mesi) e ha riferito di avere incontrato solo saltuariamente il In definitiva, nessuno dei testi è Pt_1
stato continuativamente presente sul luogo di lavoro per cui la conoscenza dei fatti è necessariamente parziale, e comunque le testimonianze non consentono di accertare con un sufficiente grado di certezza un orario superiore a quello normale contrattuale. Tutto quanto esposto fa ritenere corretta la valutazione del primo Giudice in merito al non raggiungimento della prova dello svolgimento dell'orario di lavoro dedotto nel ricorso di primo grado. Pertanto, sul punto l'appello va respinto.
pagina 5 di 7 Circa le differenze per quattordicesima mensilità, il Tribunale non si è pronunciato sul punto. È noto che la prova dell'adempimento dell'obbligazione retributiva grava sul datore di lavoro e deve essere fornita analiticamente per ognuna delle voci retributive richieste e maturate nei singoli periodi. La quattordicesima, secondo il CCNL, deve essere pagata entro il 30 aprile di ogni anno (art. 52). Le buste paga prodotte dal datore di lavoro riguardano solo il periodo 2016-2019 e mancano di alcuni CP_1
mesi; le produzioni del lavoratore sono ancora più lacunose, comunque il medesimo ha affermato di avere ricevuto la quattordicesima mensilità solo per gli anni 2015 e 2016. Dalle produzioni documentali emergono pagamenti per quattordicesima mensilità negli anni 2018 e 2019 con la busta paga del mese di aprile 2018 e luglio 2019. Manca la prova del pagamento della quattordicesima mensilità per i rimanenti anni, per cui va parzialmente riformata la sentenza e accolta la relativa domanda secondo il conteggio prodotto dall'appellante in primo grado, non contestato, per gli anni
2009-2014 e 2017.
Si deve correggere un errore materiale contenuto nel dispositivo. Infatti, il conteggio delle somme per quattordicesima mensilità depositato in primo grado è il seguente
Anno 2009 euro 1.256,50
Anno 2010 euro 1.287,91
Anno 2011 euro 1.319,38
Anno 2012 euro 1.319,38
Anno 2013 euro 1.370,50
Anno 2014 euro 1.399,28
Anno 2017 euro 1.504,31
Totale euro 9.457,26.
Nel dispositivo è indicata invece la somma di euro 8.057,98, poiché è stata per errore materiale omessa nella somma aritmetica la quattordicesima mensilità dell'anno 2014 per euro 1.399,28. Infatti:
9.457,26-8.057,98=1.399,28. L'errore materiale di calcolo è reso palese dalla circostanza che nel dispositivo si fa chiaramente riferimento alle quattordicesime mensilità degli anni da 2009 a 2014 e
2017, per cui è inequivoca la volontà del Collegio giudicante di considerare dovute le somme indicate nel conteggio di parte ricorrente a titolo di quattordicesima mensilità per tali anni, comprensivi del
2014. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass.23157/2024), in queste fattispecie è ammissibile la correzione della sentenza.
Pertanto, nel dispositivo l'importo “euro 8.057,98”, va letto “euro 9.457,26”.
Circa le spese legali del doppio grado di giudizio, va considerato che è stata accolta una delle tre domande di lite, in misura inferiore a quanto richiesto;
va inoltre considerato che la domanda più
pagina 6 di 7 rilevante era quella relativa allo straordinario, che è stata respinta. Tutto ciò considerato, le spese vengono compensate per ¾, con il residuo a carico dell'appellato. L'intero viene liquidato in base allo scaglione di valore della domanda, nei minimi della tabella vista la bassa difficoltà della causa, in euro
6.699,00 per il primo grado (con fase istruttoria) ed in euro 4.997,00 per l'appello (senza fase istruttoria, non svolta), per un totale di euro 11.696,00. La quota a carico dell'appellato è, quindi, quella di cui al dispositivo ovvero euro 2.924,00 oltre spese generali e oneri di legge.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pavia n. 5/2025, condanna Controparte_1
al pagamento in favore di della somma di euro 8.057,98 a titolo di
[...] Parte_1
quattordicesima mensilità per gli anni 2009-2014 e 2017, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Conferma le rimanenti statuizioni di merito della sentenza impugnata.
Condanna a rifondere a la quota di 1/4 delle spese di lite del doppio Controparte_1 Parte_1
grado di giudizio, quota liquidata in euro 2.924,00 oltre spese generali e oneri di legge, con compensazione della residua quota.
Milano, 02/10/2025
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
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