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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/03/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel. ed est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1351/2024 R.G., avente ad oggetto “Divorzio
contenzioso” e vertente
TRA
nato a [...] il [...], CF: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Sabato Moschiano;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], CF: ; Controparte_1 C.F._2 resistente contumace
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Avellino
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 11.12.2024, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.5.2024, proponeva azione diretta ad ottenere la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il 4.7.1993. Controparte_1
All'uopo, il ricorrente esponeva che:
- dall'unione matrimoniale era nati due figli, ed , entrambi maggiorenni;
Per_1 Per_2 - a seguito della crisi familiare, con decreto dell'8-9/11/2021 il Tribunale di Avellino aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi;
- dall'epoca della separazione la convivenza era cessata senza alcuna interruzione e non sussisteva più alcuna possibilità di riconciliazione tra le parti.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di pronunciare il divorzio alle seguenti condizioni:
“…2) nulla disporre circa la casa coniugale ed il mantenimento dei figli in quanto gli stessi sono economicamente indipendenti;
3) nulla disporre circa il mantenimento della sig.ra atteso che la stessa è CP_1 economicamente autosufficiente”.
Instaurato il contraddittorio, restava contumace , sebbene ritualmente citata con Controparte_1 atto notificato il 27.9.2024.
All'udienza del 11.12.2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis. 21 c.p.c., compariva personalmente il solo ricorrente. In assenza di attività istruttoria, la causa veniva assegnata in decisione al Collegio.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale omologata dal
Tribunale di Avellino con decreto del 9.11.2021, in atti.
Sussistono, inoltre, i presupposti di legge (art. 3, art. 4, art. 5 legge 01/12/1970, n. 898 così come integrati e modificati con legge 06/03/1987, n. 74 nonché dalla l. 55/2015) per la pronuncia di divorzio.
Ed invero, dopo una separazione protrattasi ininterrottamente dal 2021 senza alcun riavvicinamento tra i coniugi, è certo che la comunione spirituale e materiale tra di loro non possa essere più ricostituita, ricorrendo inoltre, per quanto sopra detto, anche il requisito – di natura temporale – previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. n. 898/1970, come novellato dall'art. 1 della l. 55/2015.
Quanto alle condizioni accessorie, il Collegio prende atto che, in assenza di prole minore di età e in assenza di domanda ulteriori, nulla va disposto con riferimento agli altri profili.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Considerato l'interesse anche della parte attrice alla pronuncia di divorzio, si ritiene equo dichiarare non ripetibili, nella misura di 1/2, le spese processuali relative alla difesa di parte attrice, onerando la resistente del pagamento del residuo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 4.7.1993 da
[...]
e ; Parte_1 Controparte_1
2) dichiara non ripetibili, nella misura ½, le spese di lite e condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente del residuo 1/2 delle predette spese, che liquida euro 55,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario al 15% se dovuti come per legge;
3) ordina al competente ufficiale di stato civile del Comune di Pago del Vallo di Lauro di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dell'anno 1993 atto n. 6 parte II serie A e manda la cancelleria per i relativi adempimenti;
4) dispone in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 6.2.2025
Il Presidente
Il Giudice est. dott. Raffaele Califano dr.ssa Valentina Pierri