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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/11/2025, n. 8572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8572 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36434/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di LA riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.re Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
PARZIALE nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 18 ottobre 2024 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Cerato ed elettivamente domiciliata in LA, Via Mecenate n. 76/9, presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. , rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv.ti Maria Ornella Attisano ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Calipari n. 2, presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti.
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E
, nata a [...] il [...], , nata a [...] il [...], Controparte_2 Controparte_3
, nata a [...] il [...], , nato a [...] l'[...], CP_4 Controparte_5 rappresentati dalla CURATRICE SPECIALE, Avv. LAURA MARIA PIETRASANTA nominata con decreto dell'08.11.2024 e costituitasi con memoria in atti.
pagina 1 di 11 Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di LA degli atti del procedimento.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE E DIVORZIO CONTENZIOSO EX ART 473-BIS.49 C.P.C.
CONCLUSIONI come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo ed i provvedimenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 18 ottobre 2024, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 rito civile in OL (MI) in data 14 marzo 2015 (iscritto presso i registri dello Stato civile del Comune di
OL (MI) al n. 8 dell'anno 2015, parte I) con , dalla cui unione sono nati a LA DE (il CP_1 Con 04.05.2015), (il 19.09.2016), (il 13.08.2018) e (l'01.06.2021), chiedeva a questo CP_3 CP_5
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio, la perdita o in alternativa la sospensione dell'esercizio della potestà genitoriale del sig. o in alternativa l'affidamento super esclusivo dei 4 figli minorenni alla madre, CP_1 di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento dei figli minori di € 1.000,00, ponendo a carico del padre il 50% delle spese straordinarie e infine un assegno per il suo mantenimento pari a € 300,00, da rivalutarsi annualmente. Chiedeva, altresì, l'emanazione di provvedimenti urgenti per il nullaosta necessario ai figli minori di potersi iscrivere alle scuole elementari di OL.
Con decreto di fissazione udienza, il Giudice delegato, ritenendo non sussistenti i presupposti per una pronuncia inaudita altera parte, fissava udienza cautelare in data 17.12.2024 e, rilevata la necessità, nominava in favore dei figli minori la Curatrice Speciale, Avv. Laura Maria Pietrasanta, assegnandole un termine per la costituzione in giudizio.
All'udienza del 17.12.2025, fissata nell'ambito del giudizio cautelare, presenti la parte ricorrente con il difensore e la curatrice speciale, il Giudice delegato, rilevato che fossero venute meno le ragioni sottese alle richieste ex art. 473 bis. 38 c.p.c. con conseguente cessazione della materia del contendere del presente ricorso urgente, così disponeva:
1) Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle istanze ex art. 473 bis. 38 c.p.c., essendo venuto meno il contrasto tra i genitori avendo il padre prestato il consenso all'iscrizione dei figli minori alla scuola attualmente rispettivamente frequentata, con spese al definitivo;
2) Conferma tutti gli incarichi già conferiti ai Servizi Sociali del;
Controparte_6
3) Invita le parti ad aderire a tutte le prescrizioni dei Servizi e a collaborare nell'interesse funzionale dei figli minori;
4) Assegna alla curatrice speciale termine fino al 20 gennaio 2025- per il deposito di memoria di costituzione atteso il ritardo nella comunicazione del decreto di nomina;
pagina 2 di 11 4) Riserva ogni altra decisione all'esito dell'udienza di prima comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. fissata per il 18 marzo 2025.”
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. come fissata nell'ambito del procedimento principale del 18.03.2025, presente la sola parte ricorrente con il difensore e la curatrice speciale, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo ricevuto dal padre del convenuto il 25.11.2024 entro il termine assegnato, dava atto che il convenuto, benché ritualmente citato, non era comparso né si era costituito, ne dichiarava la contumacia e procedeva all'ascolto della parte ricorrente che confermava integralmente le dichiarazioni rese al Giudice onorario all'udienza del 07 marzo 2025.
Il Giudice delegato invitava le parti presenti ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate.
La curatrice speciale chiedeva di delegare i Servizi Sociali per svolgere accertamenti psicodiagnostici sulle capacità di entrambe le parti con incarico anche di regolamentazione dei tempi e modalità, anche osservate, del padre con i figli, proponendo provvisoriamente l'affido super esclusivo dei minori alla madre.
Il difensore della ricorrente si associava alle domande della curatrice speciale, chiedendo l'affido supersclusivo dei figli alla madre e lo svolgimento, comunque, di accertamenti sulla capacità dei genitori con avvio di interventi anche con regolamentazione dei tempi e modalità degli incontri e delle videochiamate padre-figli.
Quanto al contributo al mantenimento chiedeva al momento almeno € 100 a figlio per l'importo di € 400 oltre al
50% delle spese obbligatorie come da Protocollo di LA. Dichiarava con la parte di rinunciare alle domande di addebito al marito della separazione, di sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale del padre essendo l'affido supersclusivo alla madre già tutelante per i figli.
All'esito della discussione il Giudice delegato autorizzava ai coniugi a vivere separati, prendeva atto delle richieste delle parti e della rinuncia della parte attrice con il suo difensore alle domande di addebito al marito della separazione, di sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale del padre nonché alle istanze istruttorie, riservandosi sulle ulteriori domande.
Con ordinanza emessa in pari data il Giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta, così provvedeva:
“Rilevato che il convenuto non si è costituito in giudizio né è comparso personalmente all'udienza davanti al
Giudice delegato ed è stato dichiarato contumace.
Osservato, altresì, che all'udienza di prima comparizione dopo aver sentito ampiamente parte attrice, le parti presenti hanno così concluso e richiesto:
“La curatrice speciale fa presente di aver parlato con l'assistente sociale della Di ST (della Sicilia) che ha evidenziato fragilità e criticità del padre, I minori risultano comunque bene inseriti nelle scuole. Chiede che il giudice deleghi i servizi per svolgere accertamenti psicodiagnostici sulle capacità di entrambe le parti con incarico anche di regolamentazione dei tempi e modalità del padre con i figli con modalità anche osservate ove lo stesso lo richieda e venga a OL e regolamentazione anche delle videochiamate, Propone che in questa fase venga disposto l'affido supersclusivo alla madre anche per superare evidenti difficoltà relative al mancato consenso del padre per le varie questioni anche scolastiche gite etc, fatta salva ogni diversa valutazione all'esito pagina 3 di 11 degli accertamenti. Sotto il profilo contributivo propone un contributo contenuto tenuto conto dei sussidi su cui la signora può fare affidamento e delle difficoltà lavorative del padre.
Il difensore di parte attrice si associa alle domande della curatrice speciale, chiedendo l'affido supersclusivo dei figli alla madre e lo svolgimento comunque di accertamenti sulla capacità dei genitori con avvio di interventi anche con regolamentazione dei tempi e modalità degli incontri e delle videochiamate padre-figli. Quanto al contributo al mantenimento chiede al momento almeno € 100 a figlio per l'importo di € 400 oltre al 50% delle spese obbligatorie come da Protocollo di LA. Dichiara con la parte di rinunciare alle domande di addebito al marito della separazione, di sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale del padre essendo l'affido supersclusivo alla madre già tutelante per i figli e di rinunciare altresì alle istanze istruttorie articolate.
Chiede soltanto che il giudice eserciti i poteri istruttori d'ufficio e deleghi i servizi sociali come richiesto.”
Osservato come sia emersa, dalle allegazioni e dichiarazioni rese dalla parte attrice, che la stessa con i 4 figli - tutti residenti anagraficamente a OL, dove sono rimasti a vivere dal 2014 al 2016 a casa dei nonni materni a OL in via Galileo Galilei, dal 2016 al 2018 sempre a OL ma in via Firenze n. 2 (nella prima casa coniugale poi rilasciata, presso sui risultano ancora residenti anagraficamente), poi di nuovo a casa dei genitori della signora e quindi fino al 2021 in un alloggio popolare - sono dovuti inizialmente rientrare nel 2021 Par in Sicilia a CA per seguire il sig. che ivi si era trasferito riferendo di aver trovato un lavoro, per poi tornare con i figli a OL nell'estate 2022 dove sono rimasti per 6 mesi e poi sono nuovamente rientrati in
Sicilia a CA perché lo stesso aveva assicurato ancora una volta di aver trovato un lavoro in realtà regolare solo per tre mesi, quando il 29 maggio 2023 il marito depositava ricorso per separazione giudiziale cui era successivamente seguita la decisione dei coniugi di riconciliarsi;
alla fine il marito - secondo quanto riferito dalla stessa attrice - costringeva la moglie a rientrare con i figli in Sicilia altrimenti non avrebbe più rivisto gli stessi figli, presentando anche denuncia per sottrazione di minori (con procedimento penale in corso e prima udienza fissata per il 30 aprile 2025). Infine la signora, attese le assai precarie condizioni economiche e di vita dei figli, tutti costretti a stare in un appartamento molto piccolo dei nonni paterni a CA (inizialmente in 11
e tre cani) con il marito che non aveva più trovato un lavoro regolare e ometteva di fornire alla famiglia il mantenimento adeguato tanto più che utilizzava i pochi soldi guadagnati solo per sigarette e birre, decideva, dell'ottobre 2024, di tornare a OL, da sola con i figli, stabilendosi attualmente nella casa della sua famiglia in OL via Galileo Galilei dove ivi vivono.
Rilevato come grazie all'intervento dei Servizi Sociali e soprattutto all'impegno profuso dalla curatrice speciale nominata, si riusciva a iscrivere i tre figli presso gli istituti scolastici pubblici di zona, una volta acquisito finalmente il consenso del padre, che inizialmente lo aveva negato;
inoltre venivano avviate videochiamate dei figli con il padre, il quale nonostante la possibilità e gli inviti della moglie e dei Servizi per adesso non è ancora mai venuto a OL ad incontrare i figli.
Osservato come i comportamenti posti finora in essere dal padre sono stati caratterizzati da un sostanziale disinteresse e comunque non cura degli interessi e delle esigenze dei figli, per cui non è stato in grado, anche per le sue problematiche di fragilità psicologiche, avendo anche avuto a detta della moglie degli attacchi di pagina 4 di 11 panico, di provvedere concretamente ai loro bisogni, non attivandosi nel reperimento di un'attività lavorativa stabile e regolare, non offrendo loro delle condizioni di vita ed abitative adeguate e consone per la loro età, inizialmente anche opponendosi all'iscrizione dei minori a scuola, delegando da sempre l'intera gestione alla madre e senza partecipare alle decisioni più rilevanti dei medesimi, al momento creando seri disagi alla madre per il disbrigo di tutte le questioni anche scolastiche e amministrative dei figli, non vedendoli dal ottobre 2024
e non venendo mai a OL per incontrarli nonostante l'intervento e gli inviti della madre e dei Servizi
Sociali.
Osservato, pertanto, alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto rilevato in udienza, tenuto conto dei comportamenti assunti dal padre, che peraltro non ha ritenuto neppure di comparire in giudizio, deve rilevarsi allo stato un'incapacità del convenuto a potersi occupare dei figli minori e a comprenderne le esigenze e i bisogni e soprattutto a seguirli al momento nel corretto e sereno percorso di crescita.
Ritenuto, pertanto, che, allo stato, fatta salva ogni diversa valutazione e determinazione all'esito degli accertamenti di seguito delegati, deve essere accolta la domanda di affidamento esclusivo in favore della parte attrice, essendo emersa, sulla base di quanto fino a qui raccolto, una sua idoneità genitoriale a provvedere alle esigenze ed ai bisogni dei figli, avendoli comunque protetti dai comportamenti inadeguati del padre, avendo alla fine avuto il coraggio di allontanarsi definitivamente dalla Sicilia in condizioni di vita non consone e adatte, essendosi quindi sempre occupata dei minori con continuità e responsabilità, in un continuo trasferimento da OL alla Sicilia, illusa e convinta dalle promesse del marito di trovare un lavoro non mantenute.
Osservato che quanto emerso, tenuto conto dei fatti occorsi, giustifica una concentrazione allo stato della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori
(residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o rafforzato essendo necessario che certe decisioni vengano assunte con tempestività e urgenza, mancando da sempre una piena partecipazione del padre alle questioni più importanti dei figli, con seri rischi di pregiudizio per gli interessi dei minori.
Rilevato, altresì, che attesa la gravità della situazione per il comportamento del padre, che peraltro non vede i figli da tanti mesi, vivendo attualmente in Sicilia in un immobile senza luce e gas, debbono essere incaricati i
Servizi Sociali competenti per il Comune di OL, luogo di residenza dei minori, peraltro già intervenuti, di prendere in carico l'intero nucleo familiare, provvedendo ove il padre lo richieda e mostri serietà e impegno nel voler riprendere e mantenere con i figli un rapporto stabile e sereno e le condizioni psicofisiche dei minori lo permettano, a regolamentare gli incontri tra padre e figli, a OL, inizialmente con modalità osservate anche con regolamentazione delle videochiamate, con progressiva eventuale liberalizzazione e ampliamento purché sia rispondente alle esigenze e ai bisogni dei minori stessi, attuando tutti gli opportuni e necessari interventi a supporto dei minori e dei genitori (con presa in carico del padre presso il Noa), così come meglio indicato in dispositivo;
i Servizi Sociali incaricati dovranno poi svolgere un approfondimento psicosociale e psicodiagnostico, in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, sulla qualità della relazione dei figli pagina 5 di 11 minori con ciascun genitore e sulle effettive capacità genitoriali di entrambe le parti al fine di accertare se il regime di affidamento attualmente disposto sia più rispondente agli interessi e alle esigenze di una regolare e serena crescita de figli ovvero se debbano essere apportate modifiche e in generale sulle modalità e i tempi di frequentazione tra i minori e il padre con relazione da trasmettere entro la data indicata in dispositivo, segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori.
Rilevato, inoltre, in punto di contribuzione economica che la parte attrice ha dichiarato al momento di non lavorare ma che si sta attivando nel reperimento di un lavoro, in attesa anche che il figlio piccolo vada a all'asilo da settembre 2025, potendo comunque contare sull'aiuto della madre, pensionata (essendo il padre deceduto da poco), presso cui è tornata a vivere senza oneri locativi;
la stessa ha dichiarato di percepire l'AU per intero di € 1145 e prima l'assegno di inclusione per € 1.015 al momento sospeso in attesa che il marito Par firmi la documentazione relativa al piano di servizio potendosi a questo punto attivare la stessa signora per la richiesta del sussidio;
quanto al marito al momento è privo di attività lavorativa regolare, prima guadagnava circa € 1300 netti al mese, vive in una casa al momento sprovvista di luce e gas, per cui è stato già sfrattato e va a casa dei suoi genitori per provvedere a tutte le sue esigenze.
Ritenuto pertanto, che attesa la situazione reddituale delle parti come sopra descritta, considerati i sussidi su cui può fare affidamento la signora, tenuto altresì conto della assai precaria situazione lavorativa ed economica del marito, appare congruo ed equo porre a carico del convenuto per il mantenimento dei quattro figli un assegno mensile complessivo come richiesto e rideterminato dalla stessa parte attrice in udienza di € 400,00 (€
100,00 per ciascun figlio) con decorrenza dalla domanda e quindi dal novembre 2024 (ricorso iscritto il
17.10.2024) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie come da protocollo atteso il difetto di ogni comunicazione tra le parti e l'assenza di ogni partecipazione del padre alle decisioni riguardanti i figli, con AU percepito per intero dalla madre come per legge e Assegno di Inclusione parimenti percepito per intero dalla signora.
Osservato che stante la situazione sopra rappresentata, considerato che la signora è dotata di piena capacità lavorativa e che si sta attivando nel reperimento di un lavoro, tanto più che è aiutata dalla propria mamma nell'accudimento anche del figlio più piccolo e considerato che la stessa è proprio rientrata a OL avendo ivi maggiori possibilità lavorative potendo anche contare sul genitore, anche considerando la precarietà del lavoro del marito, non sussistono i presupposti per un assegno di mantenimento in favore della moglie, su cui d'altronde parte attrice in udienza non ha insistito.
Rilevato, infine, che parte attrice ha invece espressamente rinunciato alle domande di addebito al marito della separazione, di sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale del padre essendo l'affido supersclusivo alla madre già tutelante per i figli ed altresì alle istanze istruttorie articolate.
Osservato che va richiesto alla parte attrice di produrre tutti gli atti di indagine e del dibattimento (con eventuali provvedimenti conclusivi) attinenti al procedimento per sottrazione attualmente pendente in fase dibattimentale presso il Tribunale di Siracusa.
pagina 6 di 11 Ritenuto pertanto che va fissata udienza per esame delle relazioni dei Servizi Sociali e della documentazione acquisita, fatta salva ogni ulteriore determinazione e valutazione in ordine alla prosecuzione del giudizio.
PQM
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c
RICHIAMATA L'AUTORIZZAZIONE AI CONIUGI A VIVERE SEPARATI Con 1) AFFIDA i figli minori nato il [...], nato il [...], nata il [...], CP_2 CP_3 CP_5 nato l'[...], in [...] esclusiva alla madre che li terrà collocati anche ai fini della residenza anagrafica in
OL. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche con riferimento al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/ dovere del padre di vigilanza;
2) INCARICA i Servizi Sociali del Comune di OL (luogo di residenza dei minori) di mantenere un'efficace presa in carico del nucleo familiare e dei minori e, in collaborazione con i Servizi Specialistici ASST nonché con i Servizi Sociali e Specialistici di CA (in relazione al luogo di domicilio del padre) e in stretto coordinamento con la curatrice speciale, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, provvedano a:
- regolamentare, ove il padre lo richieda e mostri serietà e impegno nel voler mantenere con i figli un rapporto stabile e sereno e le condizioni psicofisiche dei minori lo permettano, gli incontri tra il padre ed i figli, se del caso inizialmente con modalità osservate, provvedendo anche con urgenza ad attivare e regolamentare videochiamate con modalità tutelanti e protettive, con anche un calendario per le prossime vacanze estive secondo quanto ritenuto maggiormente rispondente agli interessi e alle esigenze dei minori, con progressivo eventuale ampliamento e/o liberalizzazione purché sia sempre rispondente alle esigenze e ai bisogni dei minori stessi, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per i minori e per i genitori e della situazione psicofisica dei minori medesimi;
- avviare tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari (ADM) e/o di supporto psicologico per i minori ritenuti necessari o anche solo opportuni nonché tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni di supporto ai genitori e/o percorsi di psicoterapia individuale, soprattutto per il padre al fine di fargli assumere un ruolo genitoriale maturo e responsabile con immediata presa in carico dello stesso presso il
SERD/NOA per accertare il suo eventuale stato di uso/ abuso e, in caso positivo, avviare programma di recupero ove acconsenta;
- svolgere un accertamento psicodiagnostico diretta a verificare l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori, la situazione dei minori e la qualità della relazione dei medesimi e ciascun genitore, il contesto abitativo e affettivo, fornendo al Tribunale ogni elemento utile per assumere le decisioni più conformi all'interesse delle minori, se debba essere confermato l'assetto disposto ovvero apportate modifiche, con tutti i suggerimenti e le indicazioni, elaborando un progetto a lungo termine anche in ordine alle frequentazioni dei minori con il padre trasmettendo, una relazione esaustiva di aggiornamento (nel rispetto di quanto previsto pagina 7 di 11 dall'art. 473 bis. 27 c.p.c.) entro e non oltre il 26 SETTEMBRE 2025, segnalando in ogni caso eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori e attuando un attento monitoraggio e con possibilità per le parti di replicare sulle relazioni nelle note sostitutive di udienza;
3) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei quattro figli mediante CP_1 versamento a entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di novembre 2024, dell'importo Parte_1 mensile come richiesto di € 400,00 (€ 100,00 per ciascun figlio, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di LA congiuntamente al Tribunale di LA, all'Ordine degli Avvocati di
LA e all'Osservatorio della giustizia civile di LA il 14 novembre 2017 qui richiamate;
4) DISPONE che l'AU (attualmente di € 1145,00) sia percepito per intero dalla madre come per legge e l'Assegno di inclusione (€ 1.115) sia parimenti dalla medesima percepito per intero.
5) RIGETTA l'assegno di mantenimento per sé avanzato dalla parte attrice su cui la stessa non ha comunque insistito;
6) PRENDE ATTO della rinuncia di parte attrice alle domande di addebito al marito della separazione, di sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale del padre e ed alle istanze istruttorie;
7) ORDINA alla parte attrice di produrre entro il 30 settembre 2025 tutti gli atti di indagine e del dibattimento
(con eventuali provvedimenti conclusivi) attinenti al procedimento per sottrazione attualmente pendente in fase dibattimentale presso il Tribunale di Siracusa;
8) FISSA udienza che sin d'ora sostituisce ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni da effettuarsi entro il 23 ottobre 2025 (ore 10,00) per esame delle relazioni dei Servizi Sociali e ulteriore trattazione, fatta salva ogni ulteriore determinazione e valutazione in ordine alla prosecuzione del giudizio con anche la fissazione di udienza ex art. 473 bis. 28 c.p.c..”
All'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. con provvedimento in atti del 23 ottobre
2025 il Giudice delegato, lette le note scritte delle parti depositate ex art. 127 ter c.p.c. con le istanze e conclusioni, letta, altresì, la relazione pervenuta in atti dei Servizi Sociali del e di Controparte_6 CP_7 con gli esiti dei primi accertamenti e con l'indicazione della prosecuzione degli interventi delegati avviati, rilevato, che andava conferita nuova delega con sollecito degli incarichi conferiti con conferma dell'ordinanza emessa ex art. 473 bis. 22 c.p.c. e rinvio per i medesimi incombenti, rimettendo altresì la causa per la pronuncia di sentenza parziale di separazione al Collegio che poi emetterà ordinanza di rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, così statuiva:
Lette le note scritte delle parti depositate ex art. 127 ter c.p.c. con le istanze e conclusioni;
Letta, altresì, la relazione pervenuta in atti dei Servizi Sociali del Comune di OL e di con gli esiti CP_7 dei primi accertamenti e con l'indicazione della prosecuzione degli interventi delegati avviati, i Servizi di
OL dando altresì conto che non hanno potuto completare gli accertamenti specialistici delegati;
;
Rilevato, pertanto, che va conferita nuova delega con sollecito degli incarichi conferiti con conferma dell'ordinanza emessa ex art. 473 bis. 22 c.p.c. e rinvio per i medesimi incombenti, rimettendo altresì la causa pagina 8 di 11 per la pronuncia di sentenza parziale di separazione al Collegio che poi emetterà ordinanza di rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
PQM
Richiamata e integralmente confermata l'ordinanza emessa il 18.03.2025,
1) Dispone che i Servizi Sociali del Comune di OL, in collaborazione con i Servizi specialistici dell'ASST e con i Servizi di dove si trova il padre, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, anche in CP_7 coordinamento con il curatore speciale, continuino nell'attività già delegata e diano seguito a tutti gli incarichi già conferiti analiticamente con l'ordinanza sopra indicata, completando gli accertamenti anche psicodiagnostici delegati, quelli di avviando anche con urgenza un supporto alla genitorialità per il CP_7 padre al fine di fargli assumere un ruolo maggiormente responsabile e collaborativo, trasmettendo una relazione completa ed esaustiva sugli esiti dell'attività delegata e sugli interventi avviati o da avviare, fornendo al Tribunale tutti gli elementi utili per assumere le determinazioni definitive, se debba essere confermato l'assetto vigente ovvero apportate modifiche con riferimento al regime di affido e al collocamento con l'elaborazione di un progetto a lungo termine, segnalando in ogni caso immediatamente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori. La relazione (stilata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 473 bis. 27 c.p.c). dovrà pervenire entro e non oltre il 25 FEBBRAIO 2026 e con possibilità per le parti di fare osservazioni nelle note sostitutive di udienza;
2) Rinvia per esame delle relazioni dei Servizi Sociali e per ulteriore trattazione all'udienza che sin d'ora sostituisce ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni da effettuarsi entro il 19 MARZO 2026 (ore 10,00), riservando all'esito ogni determinazione e valutazione in ordine alla prosecuzione del giudizio anche con la fissazione di udienza ex art. 473 bis. 28 c.p.c..
3) Rimette la causa per la pronuncia di sentenza parziale di separazione al Collegio, che poi emetterà ordinanza di rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio all'udienza sopra indicata.”
La causa limitatamente alla pronuncia parziale sullo status è stata discussa alla camera di consiglio del 5 novembre 2025.
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che e hanno contratto matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
OL (MI) in data 14 marzo 2015 (iscritto presso i registri dello Stato civile del Comune di OL (MI) al n. 8 dell'anno 2015, parte I). Con Dalla loro unione sono nati a LA DE (il 04.05.2015), (il 19.09.2016), (il 13.08.2018) e CP_3
(l'01.06.2021). CP_5
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
pagina 9 di 11 Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente tale.
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto.
Orbene, nel caso di specie, le circostanze come riferite ed evidenziate dalla ricorrente nell'atto introduttivo,
l'interruzione della convivenza da circa 1 anno e l'assenza di una comunione di vita morale e materiale, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Va dunque pronunciata la separazione personale, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. come chiesto dalla parte attrice, avendo anche rinunciato alla domanda di addebito.
Dopo la pronuncia sullo status, la causa deve però essere rimessa in istruttoria con separata ordinanza pronunciata contestualmente, essendo opportuna la prosecuzione del giudizio con riferimento alle altre domande delle parti.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di LA, Sezione IX civile, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) DICHIARA la separazione personale ex art. 151, 1° comma c.c., di e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio con rito civile in OL (MI) in data 14 marzo 2015 (iscritto presso i registri dello Stato civile del Comune di OL (MI) al n. 8 dell'anno 2015, parte I);
2) PROVVEDE, come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza, in ordine alla rimessione sul ruolo della causa per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio civile cumulativamente proposta ex art. 473-bis.49 c.p.c.
3) RISERVA alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese;
4) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OL (MI), perché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in LA nella Camera di Consiglio in data 5 novembre 2025.
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di LA riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.re Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
PARZIALE nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 18 ottobre 2024 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Cerato ed elettivamente domiciliata in LA, Via Mecenate n. 76/9, presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. , rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv.ti Maria Ornella Attisano ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Calipari n. 2, presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti.
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E
, nata a [...] il [...], , nata a [...] il [...], Controparte_2 Controparte_3
, nata a [...] il [...], , nato a [...] l'[...], CP_4 Controparte_5 rappresentati dalla CURATRICE SPECIALE, Avv. LAURA MARIA PIETRASANTA nominata con decreto dell'08.11.2024 e costituitasi con memoria in atti.
pagina 1 di 11 Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di LA degli atti del procedimento.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE E DIVORZIO CONTENZIOSO EX ART 473-BIS.49 C.P.C.
CONCLUSIONI come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo ed i provvedimenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 18 ottobre 2024, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 rito civile in OL (MI) in data 14 marzo 2015 (iscritto presso i registri dello Stato civile del Comune di
OL (MI) al n. 8 dell'anno 2015, parte I) con , dalla cui unione sono nati a LA DE (il CP_1 Con 04.05.2015), (il 19.09.2016), (il 13.08.2018) e (l'01.06.2021), chiedeva a questo CP_3 CP_5
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio, la perdita o in alternativa la sospensione dell'esercizio della potestà genitoriale del sig. o in alternativa l'affidamento super esclusivo dei 4 figli minorenni alla madre, CP_1 di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento dei figli minori di € 1.000,00, ponendo a carico del padre il 50% delle spese straordinarie e infine un assegno per il suo mantenimento pari a € 300,00, da rivalutarsi annualmente. Chiedeva, altresì, l'emanazione di provvedimenti urgenti per il nullaosta necessario ai figli minori di potersi iscrivere alle scuole elementari di OL.
Con decreto di fissazione udienza, il Giudice delegato, ritenendo non sussistenti i presupposti per una pronuncia inaudita altera parte, fissava udienza cautelare in data 17.12.2024 e, rilevata la necessità, nominava in favore dei figli minori la Curatrice Speciale, Avv. Laura Maria Pietrasanta, assegnandole un termine per la costituzione in giudizio.
All'udienza del 17.12.2025, fissata nell'ambito del giudizio cautelare, presenti la parte ricorrente con il difensore e la curatrice speciale, il Giudice delegato, rilevato che fossero venute meno le ragioni sottese alle richieste ex art. 473 bis. 38 c.p.c. con conseguente cessazione della materia del contendere del presente ricorso urgente, così disponeva:
1) Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle istanze ex art. 473 bis. 38 c.p.c., essendo venuto meno il contrasto tra i genitori avendo il padre prestato il consenso all'iscrizione dei figli minori alla scuola attualmente rispettivamente frequentata, con spese al definitivo;
2) Conferma tutti gli incarichi già conferiti ai Servizi Sociali del;
Controparte_6
3) Invita le parti ad aderire a tutte le prescrizioni dei Servizi e a collaborare nell'interesse funzionale dei figli minori;
4) Assegna alla curatrice speciale termine fino al 20 gennaio 2025- per il deposito di memoria di costituzione atteso il ritardo nella comunicazione del decreto di nomina;
pagina 2 di 11 4) Riserva ogni altra decisione all'esito dell'udienza di prima comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. fissata per il 18 marzo 2025.”
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. come fissata nell'ambito del procedimento principale del 18.03.2025, presente la sola parte ricorrente con il difensore e la curatrice speciale, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo ricevuto dal padre del convenuto il 25.11.2024 entro il termine assegnato, dava atto che il convenuto, benché ritualmente citato, non era comparso né si era costituito, ne dichiarava la contumacia e procedeva all'ascolto della parte ricorrente che confermava integralmente le dichiarazioni rese al Giudice onorario all'udienza del 07 marzo 2025.
Il Giudice delegato invitava le parti presenti ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate.
La curatrice speciale chiedeva di delegare i Servizi Sociali per svolgere accertamenti psicodiagnostici sulle capacità di entrambe le parti con incarico anche di regolamentazione dei tempi e modalità, anche osservate, del padre con i figli, proponendo provvisoriamente l'affido super esclusivo dei minori alla madre.
Il difensore della ricorrente si associava alle domande della curatrice speciale, chiedendo l'affido supersclusivo dei figli alla madre e lo svolgimento, comunque, di accertamenti sulla capacità dei genitori con avvio di interventi anche con regolamentazione dei tempi e modalità degli incontri e delle videochiamate padre-figli.
Quanto al contributo al mantenimento chiedeva al momento almeno € 100 a figlio per l'importo di € 400 oltre al
50% delle spese obbligatorie come da Protocollo di LA. Dichiarava con la parte di rinunciare alle domande di addebito al marito della separazione, di sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale del padre essendo l'affido supersclusivo alla madre già tutelante per i figli.
All'esito della discussione il Giudice delegato autorizzava ai coniugi a vivere separati, prendeva atto delle richieste delle parti e della rinuncia della parte attrice con il suo difensore alle domande di addebito al marito della separazione, di sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale del padre nonché alle istanze istruttorie, riservandosi sulle ulteriori domande.
Con ordinanza emessa in pari data il Giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta, così provvedeva:
“Rilevato che il convenuto non si è costituito in giudizio né è comparso personalmente all'udienza davanti al
Giudice delegato ed è stato dichiarato contumace.
Osservato, altresì, che all'udienza di prima comparizione dopo aver sentito ampiamente parte attrice, le parti presenti hanno così concluso e richiesto:
“La curatrice speciale fa presente di aver parlato con l'assistente sociale della Di ST (della Sicilia) che ha evidenziato fragilità e criticità del padre, I minori risultano comunque bene inseriti nelle scuole. Chiede che il giudice deleghi i servizi per svolgere accertamenti psicodiagnostici sulle capacità di entrambe le parti con incarico anche di regolamentazione dei tempi e modalità del padre con i figli con modalità anche osservate ove lo stesso lo richieda e venga a OL e regolamentazione anche delle videochiamate, Propone che in questa fase venga disposto l'affido supersclusivo alla madre anche per superare evidenti difficoltà relative al mancato consenso del padre per le varie questioni anche scolastiche gite etc, fatta salva ogni diversa valutazione all'esito pagina 3 di 11 degli accertamenti. Sotto il profilo contributivo propone un contributo contenuto tenuto conto dei sussidi su cui la signora può fare affidamento e delle difficoltà lavorative del padre.
Il difensore di parte attrice si associa alle domande della curatrice speciale, chiedendo l'affido supersclusivo dei figli alla madre e lo svolgimento comunque di accertamenti sulla capacità dei genitori con avvio di interventi anche con regolamentazione dei tempi e modalità degli incontri e delle videochiamate padre-figli. Quanto al contributo al mantenimento chiede al momento almeno € 100 a figlio per l'importo di € 400 oltre al 50% delle spese obbligatorie come da Protocollo di LA. Dichiara con la parte di rinunciare alle domande di addebito al marito della separazione, di sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale del padre essendo l'affido supersclusivo alla madre già tutelante per i figli e di rinunciare altresì alle istanze istruttorie articolate.
Chiede soltanto che il giudice eserciti i poteri istruttori d'ufficio e deleghi i servizi sociali come richiesto.”
Osservato come sia emersa, dalle allegazioni e dichiarazioni rese dalla parte attrice, che la stessa con i 4 figli - tutti residenti anagraficamente a OL, dove sono rimasti a vivere dal 2014 al 2016 a casa dei nonni materni a OL in via Galileo Galilei, dal 2016 al 2018 sempre a OL ma in via Firenze n. 2 (nella prima casa coniugale poi rilasciata, presso sui risultano ancora residenti anagraficamente), poi di nuovo a casa dei genitori della signora e quindi fino al 2021 in un alloggio popolare - sono dovuti inizialmente rientrare nel 2021 Par in Sicilia a CA per seguire il sig. che ivi si era trasferito riferendo di aver trovato un lavoro, per poi tornare con i figli a OL nell'estate 2022 dove sono rimasti per 6 mesi e poi sono nuovamente rientrati in
Sicilia a CA perché lo stesso aveva assicurato ancora una volta di aver trovato un lavoro in realtà regolare solo per tre mesi, quando il 29 maggio 2023 il marito depositava ricorso per separazione giudiziale cui era successivamente seguita la decisione dei coniugi di riconciliarsi;
alla fine il marito - secondo quanto riferito dalla stessa attrice - costringeva la moglie a rientrare con i figli in Sicilia altrimenti non avrebbe più rivisto gli stessi figli, presentando anche denuncia per sottrazione di minori (con procedimento penale in corso e prima udienza fissata per il 30 aprile 2025). Infine la signora, attese le assai precarie condizioni economiche e di vita dei figli, tutti costretti a stare in un appartamento molto piccolo dei nonni paterni a CA (inizialmente in 11
e tre cani) con il marito che non aveva più trovato un lavoro regolare e ometteva di fornire alla famiglia il mantenimento adeguato tanto più che utilizzava i pochi soldi guadagnati solo per sigarette e birre, decideva, dell'ottobre 2024, di tornare a OL, da sola con i figli, stabilendosi attualmente nella casa della sua famiglia in OL via Galileo Galilei dove ivi vivono.
Rilevato come grazie all'intervento dei Servizi Sociali e soprattutto all'impegno profuso dalla curatrice speciale nominata, si riusciva a iscrivere i tre figli presso gli istituti scolastici pubblici di zona, una volta acquisito finalmente il consenso del padre, che inizialmente lo aveva negato;
inoltre venivano avviate videochiamate dei figli con il padre, il quale nonostante la possibilità e gli inviti della moglie e dei Servizi per adesso non è ancora mai venuto a OL ad incontrare i figli.
Osservato come i comportamenti posti finora in essere dal padre sono stati caratterizzati da un sostanziale disinteresse e comunque non cura degli interessi e delle esigenze dei figli, per cui non è stato in grado, anche per le sue problematiche di fragilità psicologiche, avendo anche avuto a detta della moglie degli attacchi di pagina 4 di 11 panico, di provvedere concretamente ai loro bisogni, non attivandosi nel reperimento di un'attività lavorativa stabile e regolare, non offrendo loro delle condizioni di vita ed abitative adeguate e consone per la loro età, inizialmente anche opponendosi all'iscrizione dei minori a scuola, delegando da sempre l'intera gestione alla madre e senza partecipare alle decisioni più rilevanti dei medesimi, al momento creando seri disagi alla madre per il disbrigo di tutte le questioni anche scolastiche e amministrative dei figli, non vedendoli dal ottobre 2024
e non venendo mai a OL per incontrarli nonostante l'intervento e gli inviti della madre e dei Servizi
Sociali.
Osservato, pertanto, alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto rilevato in udienza, tenuto conto dei comportamenti assunti dal padre, che peraltro non ha ritenuto neppure di comparire in giudizio, deve rilevarsi allo stato un'incapacità del convenuto a potersi occupare dei figli minori e a comprenderne le esigenze e i bisogni e soprattutto a seguirli al momento nel corretto e sereno percorso di crescita.
Ritenuto, pertanto, che, allo stato, fatta salva ogni diversa valutazione e determinazione all'esito degli accertamenti di seguito delegati, deve essere accolta la domanda di affidamento esclusivo in favore della parte attrice, essendo emersa, sulla base di quanto fino a qui raccolto, una sua idoneità genitoriale a provvedere alle esigenze ed ai bisogni dei figli, avendoli comunque protetti dai comportamenti inadeguati del padre, avendo alla fine avuto il coraggio di allontanarsi definitivamente dalla Sicilia in condizioni di vita non consone e adatte, essendosi quindi sempre occupata dei minori con continuità e responsabilità, in un continuo trasferimento da OL alla Sicilia, illusa e convinta dalle promesse del marito di trovare un lavoro non mantenute.
Osservato che quanto emerso, tenuto conto dei fatti occorsi, giustifica una concentrazione allo stato della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori
(residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o rafforzato essendo necessario che certe decisioni vengano assunte con tempestività e urgenza, mancando da sempre una piena partecipazione del padre alle questioni più importanti dei figli, con seri rischi di pregiudizio per gli interessi dei minori.
Rilevato, altresì, che attesa la gravità della situazione per il comportamento del padre, che peraltro non vede i figli da tanti mesi, vivendo attualmente in Sicilia in un immobile senza luce e gas, debbono essere incaricati i
Servizi Sociali competenti per il Comune di OL, luogo di residenza dei minori, peraltro già intervenuti, di prendere in carico l'intero nucleo familiare, provvedendo ove il padre lo richieda e mostri serietà e impegno nel voler riprendere e mantenere con i figli un rapporto stabile e sereno e le condizioni psicofisiche dei minori lo permettano, a regolamentare gli incontri tra padre e figli, a OL, inizialmente con modalità osservate anche con regolamentazione delle videochiamate, con progressiva eventuale liberalizzazione e ampliamento purché sia rispondente alle esigenze e ai bisogni dei minori stessi, attuando tutti gli opportuni e necessari interventi a supporto dei minori e dei genitori (con presa in carico del padre presso il Noa), così come meglio indicato in dispositivo;
i Servizi Sociali incaricati dovranno poi svolgere un approfondimento psicosociale e psicodiagnostico, in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, sulla qualità della relazione dei figli pagina 5 di 11 minori con ciascun genitore e sulle effettive capacità genitoriali di entrambe le parti al fine di accertare se il regime di affidamento attualmente disposto sia più rispondente agli interessi e alle esigenze di una regolare e serena crescita de figli ovvero se debbano essere apportate modifiche e in generale sulle modalità e i tempi di frequentazione tra i minori e il padre con relazione da trasmettere entro la data indicata in dispositivo, segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori.
Rilevato, inoltre, in punto di contribuzione economica che la parte attrice ha dichiarato al momento di non lavorare ma che si sta attivando nel reperimento di un lavoro, in attesa anche che il figlio piccolo vada a all'asilo da settembre 2025, potendo comunque contare sull'aiuto della madre, pensionata (essendo il padre deceduto da poco), presso cui è tornata a vivere senza oneri locativi;
la stessa ha dichiarato di percepire l'AU per intero di € 1145 e prima l'assegno di inclusione per € 1.015 al momento sospeso in attesa che il marito Par firmi la documentazione relativa al piano di servizio potendosi a questo punto attivare la stessa signora per la richiesta del sussidio;
quanto al marito al momento è privo di attività lavorativa regolare, prima guadagnava circa € 1300 netti al mese, vive in una casa al momento sprovvista di luce e gas, per cui è stato già sfrattato e va a casa dei suoi genitori per provvedere a tutte le sue esigenze.
Ritenuto pertanto, che attesa la situazione reddituale delle parti come sopra descritta, considerati i sussidi su cui può fare affidamento la signora, tenuto altresì conto della assai precaria situazione lavorativa ed economica del marito, appare congruo ed equo porre a carico del convenuto per il mantenimento dei quattro figli un assegno mensile complessivo come richiesto e rideterminato dalla stessa parte attrice in udienza di € 400,00 (€
100,00 per ciascun figlio) con decorrenza dalla domanda e quindi dal novembre 2024 (ricorso iscritto il
17.10.2024) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie come da protocollo atteso il difetto di ogni comunicazione tra le parti e l'assenza di ogni partecipazione del padre alle decisioni riguardanti i figli, con AU percepito per intero dalla madre come per legge e Assegno di Inclusione parimenti percepito per intero dalla signora.
Osservato che stante la situazione sopra rappresentata, considerato che la signora è dotata di piena capacità lavorativa e che si sta attivando nel reperimento di un lavoro, tanto più che è aiutata dalla propria mamma nell'accudimento anche del figlio più piccolo e considerato che la stessa è proprio rientrata a OL avendo ivi maggiori possibilità lavorative potendo anche contare sul genitore, anche considerando la precarietà del lavoro del marito, non sussistono i presupposti per un assegno di mantenimento in favore della moglie, su cui d'altronde parte attrice in udienza non ha insistito.
Rilevato, infine, che parte attrice ha invece espressamente rinunciato alle domande di addebito al marito della separazione, di sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale del padre essendo l'affido supersclusivo alla madre già tutelante per i figli ed altresì alle istanze istruttorie articolate.
Osservato che va richiesto alla parte attrice di produrre tutti gli atti di indagine e del dibattimento (con eventuali provvedimenti conclusivi) attinenti al procedimento per sottrazione attualmente pendente in fase dibattimentale presso il Tribunale di Siracusa.
pagina 6 di 11 Ritenuto pertanto che va fissata udienza per esame delle relazioni dei Servizi Sociali e della documentazione acquisita, fatta salva ogni ulteriore determinazione e valutazione in ordine alla prosecuzione del giudizio.
PQM
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c
RICHIAMATA L'AUTORIZZAZIONE AI CONIUGI A VIVERE SEPARATI Con 1) AFFIDA i figli minori nato il [...], nato il [...], nata il [...], CP_2 CP_3 CP_5 nato l'[...], in [...] esclusiva alla madre che li terrà collocati anche ai fini della residenza anagrafica in
OL. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche con riferimento al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/ dovere del padre di vigilanza;
2) INCARICA i Servizi Sociali del Comune di OL (luogo di residenza dei minori) di mantenere un'efficace presa in carico del nucleo familiare e dei minori e, in collaborazione con i Servizi Specialistici ASST nonché con i Servizi Sociali e Specialistici di CA (in relazione al luogo di domicilio del padre) e in stretto coordinamento con la curatrice speciale, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, provvedano a:
- regolamentare, ove il padre lo richieda e mostri serietà e impegno nel voler mantenere con i figli un rapporto stabile e sereno e le condizioni psicofisiche dei minori lo permettano, gli incontri tra il padre ed i figli, se del caso inizialmente con modalità osservate, provvedendo anche con urgenza ad attivare e regolamentare videochiamate con modalità tutelanti e protettive, con anche un calendario per le prossime vacanze estive secondo quanto ritenuto maggiormente rispondente agli interessi e alle esigenze dei minori, con progressivo eventuale ampliamento e/o liberalizzazione purché sia sempre rispondente alle esigenze e ai bisogni dei minori stessi, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per i minori e per i genitori e della situazione psicofisica dei minori medesimi;
- avviare tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari (ADM) e/o di supporto psicologico per i minori ritenuti necessari o anche solo opportuni nonché tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni di supporto ai genitori e/o percorsi di psicoterapia individuale, soprattutto per il padre al fine di fargli assumere un ruolo genitoriale maturo e responsabile con immediata presa in carico dello stesso presso il
SERD/NOA per accertare il suo eventuale stato di uso/ abuso e, in caso positivo, avviare programma di recupero ove acconsenta;
- svolgere un accertamento psicodiagnostico diretta a verificare l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori, la situazione dei minori e la qualità della relazione dei medesimi e ciascun genitore, il contesto abitativo e affettivo, fornendo al Tribunale ogni elemento utile per assumere le decisioni più conformi all'interesse delle minori, se debba essere confermato l'assetto disposto ovvero apportate modifiche, con tutti i suggerimenti e le indicazioni, elaborando un progetto a lungo termine anche in ordine alle frequentazioni dei minori con il padre trasmettendo, una relazione esaustiva di aggiornamento (nel rispetto di quanto previsto pagina 7 di 11 dall'art. 473 bis. 27 c.p.c.) entro e non oltre il 26 SETTEMBRE 2025, segnalando in ogni caso eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori e attuando un attento monitoraggio e con possibilità per le parti di replicare sulle relazioni nelle note sostitutive di udienza;
3) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei quattro figli mediante CP_1 versamento a entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di novembre 2024, dell'importo Parte_1 mensile come richiesto di € 400,00 (€ 100,00 per ciascun figlio, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di LA congiuntamente al Tribunale di LA, all'Ordine degli Avvocati di
LA e all'Osservatorio della giustizia civile di LA il 14 novembre 2017 qui richiamate;
4) DISPONE che l'AU (attualmente di € 1145,00) sia percepito per intero dalla madre come per legge e l'Assegno di inclusione (€ 1.115) sia parimenti dalla medesima percepito per intero.
5) RIGETTA l'assegno di mantenimento per sé avanzato dalla parte attrice su cui la stessa non ha comunque insistito;
6) PRENDE ATTO della rinuncia di parte attrice alle domande di addebito al marito della separazione, di sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale del padre e ed alle istanze istruttorie;
7) ORDINA alla parte attrice di produrre entro il 30 settembre 2025 tutti gli atti di indagine e del dibattimento
(con eventuali provvedimenti conclusivi) attinenti al procedimento per sottrazione attualmente pendente in fase dibattimentale presso il Tribunale di Siracusa;
8) FISSA udienza che sin d'ora sostituisce ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni da effettuarsi entro il 23 ottobre 2025 (ore 10,00) per esame delle relazioni dei Servizi Sociali e ulteriore trattazione, fatta salva ogni ulteriore determinazione e valutazione in ordine alla prosecuzione del giudizio con anche la fissazione di udienza ex art. 473 bis. 28 c.p.c..”
All'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. con provvedimento in atti del 23 ottobre
2025 il Giudice delegato, lette le note scritte delle parti depositate ex art. 127 ter c.p.c. con le istanze e conclusioni, letta, altresì, la relazione pervenuta in atti dei Servizi Sociali del e di Controparte_6 CP_7 con gli esiti dei primi accertamenti e con l'indicazione della prosecuzione degli interventi delegati avviati, rilevato, che andava conferita nuova delega con sollecito degli incarichi conferiti con conferma dell'ordinanza emessa ex art. 473 bis. 22 c.p.c. e rinvio per i medesimi incombenti, rimettendo altresì la causa per la pronuncia di sentenza parziale di separazione al Collegio che poi emetterà ordinanza di rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, così statuiva:
Lette le note scritte delle parti depositate ex art. 127 ter c.p.c. con le istanze e conclusioni;
Letta, altresì, la relazione pervenuta in atti dei Servizi Sociali del Comune di OL e di con gli esiti CP_7 dei primi accertamenti e con l'indicazione della prosecuzione degli interventi delegati avviati, i Servizi di
OL dando altresì conto che non hanno potuto completare gli accertamenti specialistici delegati;
;
Rilevato, pertanto, che va conferita nuova delega con sollecito degli incarichi conferiti con conferma dell'ordinanza emessa ex art. 473 bis. 22 c.p.c. e rinvio per i medesimi incombenti, rimettendo altresì la causa pagina 8 di 11 per la pronuncia di sentenza parziale di separazione al Collegio che poi emetterà ordinanza di rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
PQM
Richiamata e integralmente confermata l'ordinanza emessa il 18.03.2025,
1) Dispone che i Servizi Sociali del Comune di OL, in collaborazione con i Servizi specialistici dell'ASST e con i Servizi di dove si trova il padre, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, anche in CP_7 coordinamento con il curatore speciale, continuino nell'attività già delegata e diano seguito a tutti gli incarichi già conferiti analiticamente con l'ordinanza sopra indicata, completando gli accertamenti anche psicodiagnostici delegati, quelli di avviando anche con urgenza un supporto alla genitorialità per il CP_7 padre al fine di fargli assumere un ruolo maggiormente responsabile e collaborativo, trasmettendo una relazione completa ed esaustiva sugli esiti dell'attività delegata e sugli interventi avviati o da avviare, fornendo al Tribunale tutti gli elementi utili per assumere le determinazioni definitive, se debba essere confermato l'assetto vigente ovvero apportate modifiche con riferimento al regime di affido e al collocamento con l'elaborazione di un progetto a lungo termine, segnalando in ogni caso immediatamente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori. La relazione (stilata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 473 bis. 27 c.p.c). dovrà pervenire entro e non oltre il 25 FEBBRAIO 2026 e con possibilità per le parti di fare osservazioni nelle note sostitutive di udienza;
2) Rinvia per esame delle relazioni dei Servizi Sociali e per ulteriore trattazione all'udienza che sin d'ora sostituisce ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni da effettuarsi entro il 19 MARZO 2026 (ore 10,00), riservando all'esito ogni determinazione e valutazione in ordine alla prosecuzione del giudizio anche con la fissazione di udienza ex art. 473 bis. 28 c.p.c..
3) Rimette la causa per la pronuncia di sentenza parziale di separazione al Collegio, che poi emetterà ordinanza di rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio all'udienza sopra indicata.”
La causa limitatamente alla pronuncia parziale sullo status è stata discussa alla camera di consiglio del 5 novembre 2025.
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che e hanno contratto matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
OL (MI) in data 14 marzo 2015 (iscritto presso i registri dello Stato civile del Comune di OL (MI) al n. 8 dell'anno 2015, parte I). Con Dalla loro unione sono nati a LA DE (il 04.05.2015), (il 19.09.2016), (il 13.08.2018) e CP_3
(l'01.06.2021). CP_5
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
pagina 9 di 11 Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente tale.
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto.
Orbene, nel caso di specie, le circostanze come riferite ed evidenziate dalla ricorrente nell'atto introduttivo,
l'interruzione della convivenza da circa 1 anno e l'assenza di una comunione di vita morale e materiale, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Va dunque pronunciata la separazione personale, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. come chiesto dalla parte attrice, avendo anche rinunciato alla domanda di addebito.
Dopo la pronuncia sullo status, la causa deve però essere rimessa in istruttoria con separata ordinanza pronunciata contestualmente, essendo opportuna la prosecuzione del giudizio con riferimento alle altre domande delle parti.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di LA, Sezione IX civile, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) DICHIARA la separazione personale ex art. 151, 1° comma c.c., di e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio con rito civile in OL (MI) in data 14 marzo 2015 (iscritto presso i registri dello Stato civile del Comune di OL (MI) al n. 8 dell'anno 2015, parte I);
2) PROVVEDE, come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza, in ordine alla rimessione sul ruolo della causa per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio civile cumulativamente proposta ex art. 473-bis.49 c.p.c.
3) RISERVA alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese;
4) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OL (MI), perché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in LA nella Camera di Consiglio in data 5 novembre 2025.
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
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