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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/04/2025, n. 2170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2170 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 12571/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 [...]
Parte_1
2 Controparte_2
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5 Controparte_5
6 Controparte_6
7 Controparte_7
8 Controparte_8
9 . Controparte_9
10 NETO Controparte_10
11 Controparte_11
12 Controparte_12
13 Controparte_13
14 CP_14 Controparte_15 Pers
15 Controparte_16
16 Controparte_17
17 Controparte_18
18 Controparte_19
19 Controparte_20
20 Controparte_21
21 Controparte_22
22 Controparte_23
23 Controparte_24
24 Controparte_25
25 Controparte_26
26 Lis Controparte_27
27 Controparte_28
28 Controparte_29
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_30
Verbale di causa Udienza 29.04.2025 alle ore 14,05 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Dott. Giovanni Calasso 1
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Pt_1
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente che la discendenza è paterna e post Unità D'Italia. Si riporta al Pt_1 ricorso e ne chiede l'accoglimento IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza
Il Giudice Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 2
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12571 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_31
[...]
2 Controparte_2
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5 Controparte_5
6 Controparte_6
7 Controparte_7
8 Controparte_8
9 . Controparte_9
10 Controparte_32
11 Controparte_11
12 Controparte_12
13 Controparte_13
14 CP_14 Controparte_15
15 Per_2 Controparte_15
16 Controparte_17
17 Controparte_18
18 Controparte_19
19 Controparte_20
20 Controparte_21
21 Controparte_22
22 Controparte_23
23 Controparte_24
24 Controparte_25
25 Controparte_26
Dott. Giovanni Calasso 3
26 CP_33 CP_27
27 CP_28 CP_27
28 Controparte_29
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_30
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 29.04.2025
I. Con ricorso depositato in data 08.09.2023
1. , nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._1 residente in [...], n° 331, Cond. Estância Bom Tempo, Bairro Esperança,
Londrina/PR, Cep: 86058-414,
2. , nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_2 C.F._2 residente in [...], n° 200, apto 1301.Londrina/PR, Cep: 86062-280
3. , nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_3 C.F._3 residente in [...], n° 3408, Bairro São João Bosco, Porto Velho/RO, Cep:
76803-728,
4. , nata in [...] il [...], C.F. Controparte_4
residente in [...], n° 1804, Bairro C.F._4
Agenor de Carvalho, Porto Velho/RO, Cep: 76820-374
5. nata in [...] il [...], C.F. Controparte_5
, residente in [...]da Silva, n° 232, Centro, C.F._5 Taciba/SP, Cep: 19590-000, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sul minore
6. , nato in [...] il [...], C.F. Controparte_6
residente in [...]da Silva, n° 232, Centro, Taciba/SP, C.F._6 Cep: 19590-000,
7. , nata in [...] il [...], C.F. Controparte_7
residente in [...], n° 326, Centro. C.F._7 Taciba/SP, Cep: 19590-000,
8. , nato in [...] il [...], C.F. Controparte_8
residente in [...]de Alencar, n° 3576, apto 701, Ed. Maison C.F._8
Chamounix, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, Cep: 76801-226,
Dott. Giovanni Calasso 4
9. , nata in [...] il [...], C.F. , Controparte_9 C.F._9 residente in [...], n° 1825, Bl 01, Apto 43, Bairro Monte Castelo, Campo
Grande/MS, Cep: 79011-540,
10. , nato in [...] il [...], C.F. Controparte_32
, residente in [...], n° 1.058, Jardim Patrícia, C.F._10 Taciba/SP, Cep: 19590-000,
11. , nato in [...] il [...], C.F. Controparte_11 residente in [...], n° 89, apto 302, Bairro C.F._11
Santa Mônica, Uberlândia/MG, Cep: 38408-092,
12. , nato in [...] il [...], C.F. Controparte_12
, residente in [...], Casa 233, Lote 17, Village Damha, C.F._12 Presidente , Cep: , Persona_3 C.F._13
13. , nata in [...] il [...], C.F. Controparte_13
, residente in [...], n° 3895, Casa 18 Cond. Porto Bello, Bairro C.F._14 São João Bosco, Porto Velho/RO, Cep: 76803-734, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sui minori
14. nata in [...] il [...], C.F. Controparte_34
, C.F._15 15. nata in [...] il [...], C.F. Persona_4
, entrambe residenti in [...], n° 3895, Casa 18 Cond. Porto C.F._16 Bello, Bairro São João Bosco, Porto Velho/RO, Cep: 76803-734,
16. , nata in [...] il [...], C.F. Controparte_17
, residente in [...], n° 3895, Cond. Porto Bello, Casa 21, C.F._17 Bairro São João Bosco, Porto Velho/RO, Cep: 76803-734,
17. , nato in [...] il [...], C.F. Controparte_18
, residente in [...], S/N – Casa A, Km 3,5 PT18, C.F._18
Rondônia/RO, Cep: 76834-899,
18. , nata in [...] il [...], C.F. , Controparte_19 C.F._19 residente in [...]319 KM 3,5, Sentido Humaitá, Porto Velho/RO, Cep: 76834-899
19. , nato in [...] il [...], C.F. Controparte_20
, residente in [...], n° 215, Distrito de Santo C.F._20 Antônio do Matupi, Manicoré/AM, Cep: , che prende parte al presente ricorso in P.IVA_1 proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sulla minore
20 , nata in [...] il [...], C.F. Controparte_21
, residente in [...], n° 215, Distrito de Santo Antônio C.F._21 do Matupi, Manicoré/AM, Cep: , P.IVA_1
21. , nata in [...] il [...], C.F. Controparte_22
, residente in [...], n° 2460, Bairro Embratel, Porto C.F._22
Velho/RO, Cep: 76820-821,
22. , nata in [...] il [...], C.F. Controparte_23
Dott. Giovanni Calasso 5
, residente in [...], n° 1804, Bairro C.F._23
Agenor de Carvalho, Porto Velho/RO, Cep: 76820-374,
23. , nata in [...] il [...], C.F. Controparte_24
, residente in [...], n° 5465, Bairro Flodoaldo C.F._24 Pontes Pinto, Porto Velho/RO, Cep: 76820-537,
24. , nata in [...] il [...], C.F. , Controparte_25 C.F._25 residente in [...], n° 215, Distrito Santo Antônio do Matupi, Manicoré/AM,
Cep: 69299-800,
25. , nata in [...] il [...], C.F. Controparte_26
residente in [...]. Manicoré, n° 580, Centro, Distrito Santo Antônio do C.F._26
Matupi, Manicoré/AM, Cep: 69299-800,
26. , nata in [...] il [...], C.F. Controparte_35
, residente in [...]/MS, Cep: , C.F._27 C.F._28
27. , nata in [...] il [...], C.F. Controparte_28
, residente in [...], n° 48, Bairro Morada dos Deuses, Campo C.F._29 Grande/MS, Cep: 79117-594,
28. , nato in [...] il [...], C.F. Controparte_29
, residente in [...], n° 196, Apto 74, Jardim Primavera, C.F._30
Indaiatuba/SP, Cep: 13343-200,
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_30 formulando le seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare che parte ricorrente, lato di derivazione materna, possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadina italiana cui è stata sottratta tale cittadinanza per effetto delle abrogate ed incostituzionali disposizioni normative citate in narrativa.
2.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente, lato di derivazione paterna, possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato.
3.- Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per esso, Controparte_30 all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato a [...] il Persona_5 15/08/1887, coniugato con la IG.ra il 05/10/1907, senza mai Persona_6 naturalizzarsi. Dalla predetta coppia di coniugi nascevano:
• il sig. il 16/02/1909 che si univa in matrimonio il 19/09/1931 con la Parte_2 sig.ra e dall'unione nasceva: Parte_3
Dott. Giovanni Calasso 6
➢ il sig. il 09/10/1932 il quale si sposava il 14/04/1966 con la CP_36 sig.ra e procreavano: Persona_7
✓ il sig. il 04/03/1967 il quale si univa in Parte_4 matrimonio il 23/09/1989 con la sig.ra Persona_8
e dalla loro unione nasceva:
[...]
❖ il sig. il 03/02/1992 Parte_5
• la sig.ra il 11/04/1917 che contraeva matrimonio con il Parte_6 cittadino straniero IG. e per l'effetto dell'art. Parte_7
10 della legge n. 555/1912 perdeva la cittadinanza italiana. I predetti coniugi procreavano:
➢ il 30/06/1942 la sig.ra Dal matrimonio del Parte_8
18/10/1981 tra la sig.ra e il sig. Parte_8 Pt_9
nascevano:
[...]
✓ la sig.ra il 09/12/1982 che si sposava Controparte_5 con il sig. il 09/07/2005 e procreavano Persona_9
❖ il sig. il 03/10/2005 Controparte_6
✓ la sig.ra il 01/10/1984 Controparte_7
➢ il 10/10/1944 la sig.ra che si univa in Parte_10 matrimonio il 26/07/1962 con il sig. e dalla Persona_10 loro unione nascevano:
✓ la sig.ra il 04/06/1963 che si sposava il Persona_11
16/02/1985 con il sig. e dalla loro unione Persona_12 nasceva:
❖ la sig.ra il 10/08/1985 Parte_11
✓ la sig.ra il 21/03/1965. Dal matrimonio del Persona_13
15/05/1981 tra la sig.ra e il sig. Persona_13 [...]
nasceva: Parte_12
❖ il sig. il 01/03/1982 Controparte_32
✓ il sig. il 09/02/1967 che si sposava il Parte_13
14/07/1988 con la sig.ra e Persona_14 procreavano:
❖ il sig. il 16/01/1989. Controparte_11
✓ il sig. il 03/06/1971 che si univa in Controparte_8 matrimonio il 19/05/2000 con la sig.ra Controparte_37
e dalla loro unione nasceva:
[...]
❖ il sig. il 08/10/2003 Controparte_12
Ad entrambe le sorelle e Parte_8 Parte_10
- in virtù dell'art. 1 della legge n. 555/1912, che riconosceva la
[...] cittadinanza italiana solo al figlio di padre cittadino (e non anche di madre cittadina) – non veniva riconosciuta la cittadinanza italiana;
➢ il 12/02/1949 il sig. che si sposava il 04/12/1977 Controparte_3 con la sig.ra e dalla loro unione Controparte_38
Dott. Giovanni Calasso 7
nascevano:
✓ la sig.ra il 29/08/1980. Dal matrimonio CP_13 CP_13 del 16/03/2005 tra la sig.ra e il sig. Controparte_13 [...] ascevano: Controparte_39
❖ la sig.ra il 19/06/2007 Persona_4
❖ la sig.ra il 26/12/2008 Controparte_34
✓ la sig.ra il 20/10/1982 Controparte_17
✓ il sig. il 01/09/1984 Controparte_18
✓ la sig.ra il 13/02/1986. Controparte_19
➢ il 12/03/1950 la sig.ra che si sposava il Controparte_4
23/07/1977 con il sig. e procreavano: Parte_14
✓ il sig. il 26/07/1978 che si Controparte_20 univa in matrimonio il 19/01/2007 con la sig.ra
[...]
e dalla loro unione nasceva: Controparte_25
❖ la sig.ra il Controparte_21
09/07/2006.
✓ la sig.ra il 08/10/1980 Controparte_22
✓ la sig.ra il 11/08/1982 Controparte_23
✓ la sig.ra il 16/10/1983 Controparte_24
➢ il giorno 01/11/1953 1953 la sig.ra che si Parte_15 univa in matrimonio il 03/02/1977 con il sig. e dalla loro Persona_15 unione nascevano:
✓ la sig.ra il 13/10/1978 Controparte_25
✓ la sig.ra il 12/09/1990 Controparte_26
➢ il 09/04/1955 la sig.ra che si sposava il Controparte_40
31/05/1980, con il sig. e dalla loro Per_16 Controparte_41 unione nascevano:
✓ la sig.ra il 05/12/1982 Controparte_35
✓ la sig.ra il 18/01/1986 Controparte_28
➢ Il 30/04/1959 il sig. . Dal matrimonio del Parte_16
23/05/1981 tra il sig. e la sig.ra Parte_16 [...]
nasceva: Parte_17
✓ il sig. il 04/09/1983 Controparte_29
Ai quali, invece, doveva considerarsi trasmessa la cittadinanza, essendo nati dopo il 1948, per effetto delle note sentenze della Corte Costituzionale.
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 questi ultimi ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
Dott. Giovanni Calasso 8
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Il Procuratore della Repubblica di Venezia ha preso visione del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata per una parte la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_30 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a [...] Persona_5
(TV) il 15/08/1887
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale
Per altro verso (linea e la Parte_8 Parte_10 discendenza è materna. Invero nata il [...] contraendo Parte_6 matrimonio con il cittadino straniero IG. , cittadino Parte_7 brasiliano, e procreando, in parte, prima dell'anno 1948, non ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti,
Dott. Giovanni Calasso 9
sino agli odierni ricorrenti.
Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero.
Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n.
362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n.
555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna.
Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte
Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912
n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa.
Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore
Dott. Giovanni Calasso 10
della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_30 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_30 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_30 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_30 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale
Lecce-Venezia, 29.04.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 11
Dott. Giovanni Calasso 12
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 12571/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 [...]
Parte_1
2 Controparte_2
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5 Controparte_5
6 Controparte_6
7 Controparte_7
8 Controparte_8
9 . Controparte_9
10 NETO Controparte_10
11 Controparte_11
12 Controparte_12
13 Controparte_13
14 CP_14 Controparte_15 Pers
15 Controparte_16
16 Controparte_17
17 Controparte_18
18 Controparte_19
19 Controparte_20
20 Controparte_21
21 Controparte_22
22 Controparte_23
23 Controparte_24
24 Controparte_25
25 Controparte_26
26 Lis Controparte_27
27 Controparte_28
28 Controparte_29
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_30
Verbale di causa Udienza 29.04.2025 alle ore 14,05 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Dott. Giovanni Calasso 1
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Pt_1
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente che la discendenza è paterna e post Unità D'Italia. Si riporta al Pt_1 ricorso e ne chiede l'accoglimento IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza
Il Giudice Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 2
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12571 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_31
[...]
2 Controparte_2
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5 Controparte_5
6 Controparte_6
7 Controparte_7
8 Controparte_8
9 . Controparte_9
10 Controparte_32
11 Controparte_11
12 Controparte_12
13 Controparte_13
14 CP_14 Controparte_15
15 Per_2 Controparte_15
16 Controparte_17
17 Controparte_18
18 Controparte_19
19 Controparte_20
20 Controparte_21
21 Controparte_22
22 Controparte_23
23 Controparte_24
24 Controparte_25
25 Controparte_26
Dott. Giovanni Calasso 3
26 CP_33 CP_27
27 CP_28 CP_27
28 Controparte_29
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_30
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 29.04.2025
I. Con ricorso depositato in data 08.09.2023
1. , nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._1 residente in [...], n° 331, Cond. Estância Bom Tempo, Bairro Esperança,
Londrina/PR, Cep: 86058-414,
2. , nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_2 C.F._2 residente in [...], n° 200, apto 1301.Londrina/PR, Cep: 86062-280
3. , nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_3 C.F._3 residente in [...], n° 3408, Bairro São João Bosco, Porto Velho/RO, Cep:
76803-728,
4. , nata in [...] il [...], C.F. Controparte_4
residente in [...], n° 1804, Bairro C.F._4
Agenor de Carvalho, Porto Velho/RO, Cep: 76820-374
5. nata in [...] il [...], C.F. Controparte_5
, residente in [...]da Silva, n° 232, Centro, C.F._5 Taciba/SP, Cep: 19590-000, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sul minore
6. , nato in [...] il [...], C.F. Controparte_6
residente in [...]da Silva, n° 232, Centro, Taciba/SP, C.F._6 Cep: 19590-000,
7. , nata in [...] il [...], C.F. Controparte_7
residente in [...], n° 326, Centro. C.F._7 Taciba/SP, Cep: 19590-000,
8. , nato in [...] il [...], C.F. Controparte_8
residente in [...]de Alencar, n° 3576, apto 701, Ed. Maison C.F._8
Chamounix, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, Cep: 76801-226,
Dott. Giovanni Calasso 4
9. , nata in [...] il [...], C.F. , Controparte_9 C.F._9 residente in [...], n° 1825, Bl 01, Apto 43, Bairro Monte Castelo, Campo
Grande/MS, Cep: 79011-540,
10. , nato in [...] il [...], C.F. Controparte_32
, residente in [...], n° 1.058, Jardim Patrícia, C.F._10 Taciba/SP, Cep: 19590-000,
11. , nato in [...] il [...], C.F. Controparte_11 residente in [...], n° 89, apto 302, Bairro C.F._11
Santa Mônica, Uberlândia/MG, Cep: 38408-092,
12. , nato in [...] il [...], C.F. Controparte_12
, residente in [...], Casa 233, Lote 17, Village Damha, C.F._12 Presidente , Cep: , Persona_3 C.F._13
13. , nata in [...] il [...], C.F. Controparte_13
, residente in [...], n° 3895, Casa 18 Cond. Porto Bello, Bairro C.F._14 São João Bosco, Porto Velho/RO, Cep: 76803-734, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sui minori
14. nata in [...] il [...], C.F. Controparte_34
, C.F._15 15. nata in [...] il [...], C.F. Persona_4
, entrambe residenti in [...], n° 3895, Casa 18 Cond. Porto C.F._16 Bello, Bairro São João Bosco, Porto Velho/RO, Cep: 76803-734,
16. , nata in [...] il [...], C.F. Controparte_17
, residente in [...], n° 3895, Cond. Porto Bello, Casa 21, C.F._17 Bairro São João Bosco, Porto Velho/RO, Cep: 76803-734,
17. , nato in [...] il [...], C.F. Controparte_18
, residente in [...], S/N – Casa A, Km 3,5 PT18, C.F._18
Rondônia/RO, Cep: 76834-899,
18. , nata in [...] il [...], C.F. , Controparte_19 C.F._19 residente in [...]319 KM 3,5, Sentido Humaitá, Porto Velho/RO, Cep: 76834-899
19. , nato in [...] il [...], C.F. Controparte_20
, residente in [...], n° 215, Distrito de Santo C.F._20 Antônio do Matupi, Manicoré/AM, Cep: , che prende parte al presente ricorso in P.IVA_1 proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sulla minore
20 , nata in [...] il [...], C.F. Controparte_21
, residente in [...], n° 215, Distrito de Santo Antônio C.F._21 do Matupi, Manicoré/AM, Cep: , P.IVA_1
21. , nata in [...] il [...], C.F. Controparte_22
, residente in [...], n° 2460, Bairro Embratel, Porto C.F._22
Velho/RO, Cep: 76820-821,
22. , nata in [...] il [...], C.F. Controparte_23
Dott. Giovanni Calasso 5
, residente in [...], n° 1804, Bairro C.F._23
Agenor de Carvalho, Porto Velho/RO, Cep: 76820-374,
23. , nata in [...] il [...], C.F. Controparte_24
, residente in [...], n° 5465, Bairro Flodoaldo C.F._24 Pontes Pinto, Porto Velho/RO, Cep: 76820-537,
24. , nata in [...] il [...], C.F. , Controparte_25 C.F._25 residente in [...], n° 215, Distrito Santo Antônio do Matupi, Manicoré/AM,
Cep: 69299-800,
25. , nata in [...] il [...], C.F. Controparte_26
residente in [...]. Manicoré, n° 580, Centro, Distrito Santo Antônio do C.F._26
Matupi, Manicoré/AM, Cep: 69299-800,
26. , nata in [...] il [...], C.F. Controparte_35
, residente in [...]/MS, Cep: , C.F._27 C.F._28
27. , nata in [...] il [...], C.F. Controparte_28
, residente in [...], n° 48, Bairro Morada dos Deuses, Campo C.F._29 Grande/MS, Cep: 79117-594,
28. , nato in [...] il [...], C.F. Controparte_29
, residente in [...], n° 196, Apto 74, Jardim Primavera, C.F._30
Indaiatuba/SP, Cep: 13343-200,
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_30 formulando le seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare che parte ricorrente, lato di derivazione materna, possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadina italiana cui è stata sottratta tale cittadinanza per effetto delle abrogate ed incostituzionali disposizioni normative citate in narrativa.
2.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente, lato di derivazione paterna, possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato.
3.- Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per esso, Controparte_30 all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato a [...] il Persona_5 15/08/1887, coniugato con la IG.ra il 05/10/1907, senza mai Persona_6 naturalizzarsi. Dalla predetta coppia di coniugi nascevano:
• il sig. il 16/02/1909 che si univa in matrimonio il 19/09/1931 con la Parte_2 sig.ra e dall'unione nasceva: Parte_3
Dott. Giovanni Calasso 6
➢ il sig. il 09/10/1932 il quale si sposava il 14/04/1966 con la CP_36 sig.ra e procreavano: Persona_7
✓ il sig. il 04/03/1967 il quale si univa in Parte_4 matrimonio il 23/09/1989 con la sig.ra Persona_8
e dalla loro unione nasceva:
[...]
❖ il sig. il 03/02/1992 Parte_5
• la sig.ra il 11/04/1917 che contraeva matrimonio con il Parte_6 cittadino straniero IG. e per l'effetto dell'art. Parte_7
10 della legge n. 555/1912 perdeva la cittadinanza italiana. I predetti coniugi procreavano:
➢ il 30/06/1942 la sig.ra Dal matrimonio del Parte_8
18/10/1981 tra la sig.ra e il sig. Parte_8 Pt_9
nascevano:
[...]
✓ la sig.ra il 09/12/1982 che si sposava Controparte_5 con il sig. il 09/07/2005 e procreavano Persona_9
❖ il sig. il 03/10/2005 Controparte_6
✓ la sig.ra il 01/10/1984 Controparte_7
➢ il 10/10/1944 la sig.ra che si univa in Parte_10 matrimonio il 26/07/1962 con il sig. e dalla Persona_10 loro unione nascevano:
✓ la sig.ra il 04/06/1963 che si sposava il Persona_11
16/02/1985 con il sig. e dalla loro unione Persona_12 nasceva:
❖ la sig.ra il 10/08/1985 Parte_11
✓ la sig.ra il 21/03/1965. Dal matrimonio del Persona_13
15/05/1981 tra la sig.ra e il sig. Persona_13 [...]
nasceva: Parte_12
❖ il sig. il 01/03/1982 Controparte_32
✓ il sig. il 09/02/1967 che si sposava il Parte_13
14/07/1988 con la sig.ra e Persona_14 procreavano:
❖ il sig. il 16/01/1989. Controparte_11
✓ il sig. il 03/06/1971 che si univa in Controparte_8 matrimonio il 19/05/2000 con la sig.ra Controparte_37
e dalla loro unione nasceva:
[...]
❖ il sig. il 08/10/2003 Controparte_12
Ad entrambe le sorelle e Parte_8 Parte_10
- in virtù dell'art. 1 della legge n. 555/1912, che riconosceva la
[...] cittadinanza italiana solo al figlio di padre cittadino (e non anche di madre cittadina) – non veniva riconosciuta la cittadinanza italiana;
➢ il 12/02/1949 il sig. che si sposava il 04/12/1977 Controparte_3 con la sig.ra e dalla loro unione Controparte_38
Dott. Giovanni Calasso 7
nascevano:
✓ la sig.ra il 29/08/1980. Dal matrimonio CP_13 CP_13 del 16/03/2005 tra la sig.ra e il sig. Controparte_13 [...] ascevano: Controparte_39
❖ la sig.ra il 19/06/2007 Persona_4
❖ la sig.ra il 26/12/2008 Controparte_34
✓ la sig.ra il 20/10/1982 Controparte_17
✓ il sig. il 01/09/1984 Controparte_18
✓ la sig.ra il 13/02/1986. Controparte_19
➢ il 12/03/1950 la sig.ra che si sposava il Controparte_4
23/07/1977 con il sig. e procreavano: Parte_14
✓ il sig. il 26/07/1978 che si Controparte_20 univa in matrimonio il 19/01/2007 con la sig.ra
[...]
e dalla loro unione nasceva: Controparte_25
❖ la sig.ra il Controparte_21
09/07/2006.
✓ la sig.ra il 08/10/1980 Controparte_22
✓ la sig.ra il 11/08/1982 Controparte_23
✓ la sig.ra il 16/10/1983 Controparte_24
➢ il giorno 01/11/1953 1953 la sig.ra che si Parte_15 univa in matrimonio il 03/02/1977 con il sig. e dalla loro Persona_15 unione nascevano:
✓ la sig.ra il 13/10/1978 Controparte_25
✓ la sig.ra il 12/09/1990 Controparte_26
➢ il 09/04/1955 la sig.ra che si sposava il Controparte_40
31/05/1980, con il sig. e dalla loro Per_16 Controparte_41 unione nascevano:
✓ la sig.ra il 05/12/1982 Controparte_35
✓ la sig.ra il 18/01/1986 Controparte_28
➢ Il 30/04/1959 il sig. . Dal matrimonio del Parte_16
23/05/1981 tra il sig. e la sig.ra Parte_16 [...]
nasceva: Parte_17
✓ il sig. il 04/09/1983 Controparte_29
Ai quali, invece, doveva considerarsi trasmessa la cittadinanza, essendo nati dopo il 1948, per effetto delle note sentenze della Corte Costituzionale.
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 questi ultimi ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
Dott. Giovanni Calasso 8
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Il Procuratore della Repubblica di Venezia ha preso visione del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata per una parte la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_30 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a [...] Persona_5
(TV) il 15/08/1887
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale
Per altro verso (linea e la Parte_8 Parte_10 discendenza è materna. Invero nata il [...] contraendo Parte_6 matrimonio con il cittadino straniero IG. , cittadino Parte_7 brasiliano, e procreando, in parte, prima dell'anno 1948, non ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti,
Dott. Giovanni Calasso 9
sino agli odierni ricorrenti.
Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero.
Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n.
362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n.
555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna.
Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte
Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912
n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa.
Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore
Dott. Giovanni Calasso 10
della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_30 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_30 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_30 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_30 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale
Lecce-Venezia, 29.04.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 11
Dott. Giovanni Calasso 12