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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 02/10/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies, 352 c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di secondo grado iscritta al n. 579 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 tra
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in Parte_1 P.IVA_1 giudizio con gli avv.ti prof. Antonio Briguglio, Roberto Vaccarella e Pasqualino Mastrilli
-appellante- contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 C.F._1 tempore, in giudizio con l'avv. Annalisa Chiarini
-appellato- avverso la sentenza n. 6/2020, emessa dal Giudice di Pace di Teramo all'esito del giudizio avente R.G. n.
565/2019, pubblicata in data 08/01/2020, notificata il 23/01/2020.
***
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PARTE APPELLANTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza: (i) dichiarare la totale assenza di responsabilità di rispetto ai fatti di causa e che nulla è Parte_1 dovuto ad alcun titolo da al Sig. (c.f. ); Parte_1 Controparte_1 C.F._1
(ii) condannare il Sig. (c.f. ) alla restituzione all'appellante Controparte_1 C.F._1 dell'importo di € 4.188,01, pari a quanto corrisposto da in esecuzione della sentenza Parte_1
1 di primo grado, oltre interessi legali maturati dalla data del pagamento. Con vittoria di spese, competenze
e onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso delle spese generali”;
- PARTE APPELLATA: “Voglia il Tribunale di Teramo: a) rigettare l'appello b) con vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio oltre accessori di legge”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE, SVOLGIMENTO DEL PRIMO GRADO, MOTIVI DI APPELLO E
SVOLGIMENTO DEL SECONDO GRADO.
I-1. Il presente giudizio trae origine dall'azione intrapresa da nei confronti di Controparte_1 [...]
(di seguito “ ”), al fine della condanna al risarcimento dei danni Controparte_2 Parte_1 occorsi per l'interruzione della fornitura di energia elettrica dal 17 gennaio 2017 al 21 gennaio 2017.
I-1.1. Si è costituita nel primo grado , concludendo per il rigetto della domanda. Parte_1
I-1.2. Con la sentenza gravata il giudice di prime cure ha accolto la domanda attorea, addebitando la responsabilità per il 50% alla convenuta e per il restante 50% al caso fortuito, così condannandola al pagamento della somma di euro 2.570,00, oltre alle spese di lite, in favore dell'attore.
I-2. Avverso la predetta pronuncia ha proposto appello , affidando il gravame ai Parte_1 motivi di appello di seguito compendiati:
I. “Violazione e falsa applicazione della normativa di settore. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697
c.c. sull'onere della prova;
errata valutazione dei documenti depositati e delle prove offerte nel corso del giudizio”. L'appellante ha, in proposito, allegato e dedotto:
o che la sentenza sarebbe erronea nella parte in cui avrebbe ritenuto la sussistenza di un contratto di fornitura tra le parti in causa, con la conseguenza che non avrebbe potuto operare l'art. 1218 c.c.; così facendo, il primo giudice avrebbe errato nella individuazione della normativa applicabile, ritenendo sussistente la legittimazione passiva della convenuta;
o che il Giudice di Pace avrebbe poi errato nel ritenere provato il difetto di manutenzione o custodia della rete elettrica, in ragione delle circostanze del tutto imprevedibili ed eccezionali;
II. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1227 c.c. Errata individuazione e quantificazione dell'asserito danno riconosciuto a controparte”;
III. erronea condanna alla refusione delle spese di lite, in ragione della fondatezza del gravame.
I-3. Si è costituita in giudizio la parte appellata, rassegnando le conclusioni sopra riportate.
I-4. La causa di secondo grado, documentalmente istruita, è pervenuta in decisione a seguito dello scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni
2 del 22/05/2025 al cui esito, con ordinanza del 26/05/2025, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 15/09/2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-5. L'ambito cognitorio del giudice di secondo grado è, nel caso di specie, particolarmente ampio, tenuto conto dell'oggetto della devoluzione, per come individuato dai motivi di gravame spiegati da . Parte_1
Per quanto rileva in questa sede, infatti, l'atto di appello censura la sentenza impugnata sia sotto il profilo della qualificazione giuridica della fattispecie, sia con riguardo alla individuazione di una responsabilità in capo all'appellante (seppur ridotta al 50%).
Le critiche mosse all'iter motivazionale consentono in questa sede una complessiva rilettura della fattispecie controversa, per come enucleata dall'originario attore nella citazione.
II-6. Il primo motivo di appello risulta, nel complesso, fondato.
II-6.1. La sentenza gravata risulta errata anzitutto per aver ambientato la soluzione della controversia in ambito contrattuale.
Sia sufficiente, in proposito, richiamare il noto insegnamento di legittimità secondo cui il creditore che agisca in giudizio per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento è tenuto a provare soltanto la fonte del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo della pretesa del creditore, essendo chiamato a dimostrare di aver adempiuto o che l'inadempimento non è a lui imputabile (così Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso che qui occupa il non solo non ha provato il titolo contrattuale, ma non ne ha CP_1 neppure compiutamente allegato l'esistenza nell'atto introduttivo. Egli, infatti, si è limitato ad allegare “l'inadempimento della società e il disservizio dalla stessa riconosciuto” (p. 2 – citazione Parte_1 di primo grado).
Ciò avrebbe dovuto indurre il primo giudice, ove qualificata la domanda in termini di azione di responsabilità da inadempimento dell'obbligazione (cfr. artt. 1173 e 1218 c.c.), a rigettare la domanda per difetto di allegazione – e, a fortiori, di prova – del titolo negoziale fondativo della pretesa risarcitoria.
II-6.2. Deve allora in questa sede scrutinarsi la possibilità di qualificare l'originaria domanda spiegata in primo grado in termini di responsabilità da fatto illecito (cfr. artt. 2043 ss. c.c.).
In tale operazione ermeneutica, com'è noto, il giudice del merito non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali le domande sono contenute, ma deve, per converso, avere
3 riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (cfr., tra le molte pronunce espressive di questo stabile insegnamento, Cass. civ., Sez. V, ord. n. 9909 del 16/04/2025, Rv. 674676-01).
Orbene, nel caso che qui occupa l'originario attore ha richiesto il risarcimento dei danni patiti in ragione dell'interruzione dell'erogazione di energia elettrica nel gennaio 2017.
Astrattamente, dunque, nulla impedisce di esaminare la domanda al lume degli artt. 2043 ss. c.c.
II-6.2.1. Anche sotto tale profilo, tuttavia, l'originaria domanda risulta manifestamente deficitaria sul piano allegatorio. L'attore, infatti, si è limitato alla mera enunciazione del fatto storico
(l'interruzione elettrica), per poi giungere direttamente alla enucleazione del c.d. danno- conseguenza, senza tuttavia svolgere le necessarie allegazioni in ordine al danno-evento. Non emerge, infatti, dal libello introduttivo se abbia inteso azionare il rimedio generale di cui all'art. 2043
c.c. o una delle fattispecie speciali (artt. 2050, 2051, etc.).
Nell'uno e nell'altro caso, comunque, la domanda di primo grado non avrebbe potuto trovare accoglimento, giacché non risultano enucleati gli elementi costitutivi delle relative fattispecie.
In ordine al rimedio ex art. 2043 c.c., è appena il caso di rilevare come l'attore non abbia dedotto alcunché in ordine alla rimproverabilità soggettiva – sub specie di colpa – dell'accaduto in capo alla originaria convenuta.
Neppure rispetto alle fattispecie ex artt. 2050 e 2051 c.c. il contenuto della citazione delinea con sufficiente chiarezza i presupposti di legge onde ascrivere la relativa responsabilità a
[...]
. CP_2
II-7. Occorre in ogni caso rilevare come, nel caso di specie, la richiesta risarcitoria del non CP_1 risulta accoglibile in ragione dell'evidente interruzione del nesso di causalità in ragione dell'eccezionalità e imprevedibilità degli eventi atmosferici – accompagnati da scosse telluriche – che hanno interessato larga parte della provincia teramana nel gennaio 2017.
In particolare, costituisce fatto notorio che nel periodo in questione si siano verificate interruzioni nella somministrazione di energia elettrica in coincidenza con il verificarsi di copiose precipitazioni nevose e di simultanei eventi sismici che hanno colpito le zone appenniniche dell'Italia centrale, tanto da comportare la prosecuzione dello stato di emergenza già dichiarato a seguito degli eventi sismici dell'agosto e dell'ottobre 2016.
Deve dunque concludersi nel senso che l'interruzione per cui è causa va attribuita all'esclusivo ricorrere di una situazione meteorologica di straordinaria entità, anche in ragione di quanto dedotto, allegato e provato documentalmente dall'odierna appellante in ordine alla adeguatezza delle linee elettriche (conformi alla normativa CEI) e al loro corretto stato manutentivo.
II-8. Il secondo motivo di gravame resta assorbito.
4 III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-9. Per le ragioni esposte la sentenza gravata va integralmente riformata, con il rigetto della originaria domanda spiegata da Controparte_1
Non occorre pronunciare alcuna condanna alle restituzioni di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado, tenuto conto che l'effetto sostitutivo proprio della sentenza di secondo grado comporta la non debenza delle somme medio tempore corrisposte, che andranno dunque ripetute.
III-10. Ne consegue la condanna della parte appellata alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio che vengono cumulativamente liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (per il primo grado: parametri relativi alla tabella n. 1 – Giudice di Pace, valore della controversia compreso nello scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00, valori medi per tutte le fasi;
per il secondo grado: parametri relativi alla tabella n. 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale, valore della controversia compreso nello scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00; riduzione del
50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014 tenuto conto della non particolare difficoltà dell'affare e della limitata attività svolta nel secondo grado di giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel giudizio di appello promosso da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1
- ACCOGLIE l'appello per le ragioni esposte in motivazione e, per l'effetto,
- ANNULLA la sentenza gravata e, in sua integrale sostituzione,
- RIGETTA le domande spiegate da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
- CONDANNA alla refusione, in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite del doppio grado, che si liquidano in euro 201,53 per esborsi e in euro 2.541,00 per compensi (di cui euro 1.265,00 per il primo grado ed euro 1.276,00 per il grado d'appello), oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 2 ottobre 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies, 352 c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di secondo grado iscritta al n. 579 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 tra
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in Parte_1 P.IVA_1 giudizio con gli avv.ti prof. Antonio Briguglio, Roberto Vaccarella e Pasqualino Mastrilli
-appellante- contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 C.F._1 tempore, in giudizio con l'avv. Annalisa Chiarini
-appellato- avverso la sentenza n. 6/2020, emessa dal Giudice di Pace di Teramo all'esito del giudizio avente R.G. n.
565/2019, pubblicata in data 08/01/2020, notificata il 23/01/2020.
***
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PARTE APPELLANTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza: (i) dichiarare la totale assenza di responsabilità di rispetto ai fatti di causa e che nulla è Parte_1 dovuto ad alcun titolo da al Sig. (c.f. ); Parte_1 Controparte_1 C.F._1
(ii) condannare il Sig. (c.f. ) alla restituzione all'appellante Controparte_1 C.F._1 dell'importo di € 4.188,01, pari a quanto corrisposto da in esecuzione della sentenza Parte_1
1 di primo grado, oltre interessi legali maturati dalla data del pagamento. Con vittoria di spese, competenze
e onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso delle spese generali”;
- PARTE APPELLATA: “Voglia il Tribunale di Teramo: a) rigettare l'appello b) con vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio oltre accessori di legge”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE, SVOLGIMENTO DEL PRIMO GRADO, MOTIVI DI APPELLO E
SVOLGIMENTO DEL SECONDO GRADO.
I-1. Il presente giudizio trae origine dall'azione intrapresa da nei confronti di Controparte_1 [...]
(di seguito “ ”), al fine della condanna al risarcimento dei danni Controparte_2 Parte_1 occorsi per l'interruzione della fornitura di energia elettrica dal 17 gennaio 2017 al 21 gennaio 2017.
I-1.1. Si è costituita nel primo grado , concludendo per il rigetto della domanda. Parte_1
I-1.2. Con la sentenza gravata il giudice di prime cure ha accolto la domanda attorea, addebitando la responsabilità per il 50% alla convenuta e per il restante 50% al caso fortuito, così condannandola al pagamento della somma di euro 2.570,00, oltre alle spese di lite, in favore dell'attore.
I-2. Avverso la predetta pronuncia ha proposto appello , affidando il gravame ai Parte_1 motivi di appello di seguito compendiati:
I. “Violazione e falsa applicazione della normativa di settore. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697
c.c. sull'onere della prova;
errata valutazione dei documenti depositati e delle prove offerte nel corso del giudizio”. L'appellante ha, in proposito, allegato e dedotto:
o che la sentenza sarebbe erronea nella parte in cui avrebbe ritenuto la sussistenza di un contratto di fornitura tra le parti in causa, con la conseguenza che non avrebbe potuto operare l'art. 1218 c.c.; così facendo, il primo giudice avrebbe errato nella individuazione della normativa applicabile, ritenendo sussistente la legittimazione passiva della convenuta;
o che il Giudice di Pace avrebbe poi errato nel ritenere provato il difetto di manutenzione o custodia della rete elettrica, in ragione delle circostanze del tutto imprevedibili ed eccezionali;
II. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1227 c.c. Errata individuazione e quantificazione dell'asserito danno riconosciuto a controparte”;
III. erronea condanna alla refusione delle spese di lite, in ragione della fondatezza del gravame.
I-3. Si è costituita in giudizio la parte appellata, rassegnando le conclusioni sopra riportate.
I-4. La causa di secondo grado, documentalmente istruita, è pervenuta in decisione a seguito dello scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni
2 del 22/05/2025 al cui esito, con ordinanza del 26/05/2025, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 15/09/2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-5. L'ambito cognitorio del giudice di secondo grado è, nel caso di specie, particolarmente ampio, tenuto conto dell'oggetto della devoluzione, per come individuato dai motivi di gravame spiegati da . Parte_1
Per quanto rileva in questa sede, infatti, l'atto di appello censura la sentenza impugnata sia sotto il profilo della qualificazione giuridica della fattispecie, sia con riguardo alla individuazione di una responsabilità in capo all'appellante (seppur ridotta al 50%).
Le critiche mosse all'iter motivazionale consentono in questa sede una complessiva rilettura della fattispecie controversa, per come enucleata dall'originario attore nella citazione.
II-6. Il primo motivo di appello risulta, nel complesso, fondato.
II-6.1. La sentenza gravata risulta errata anzitutto per aver ambientato la soluzione della controversia in ambito contrattuale.
Sia sufficiente, in proposito, richiamare il noto insegnamento di legittimità secondo cui il creditore che agisca in giudizio per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento è tenuto a provare soltanto la fonte del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo della pretesa del creditore, essendo chiamato a dimostrare di aver adempiuto o che l'inadempimento non è a lui imputabile (così Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso che qui occupa il non solo non ha provato il titolo contrattuale, ma non ne ha CP_1 neppure compiutamente allegato l'esistenza nell'atto introduttivo. Egli, infatti, si è limitato ad allegare “l'inadempimento della società e il disservizio dalla stessa riconosciuto” (p. 2 – citazione Parte_1 di primo grado).
Ciò avrebbe dovuto indurre il primo giudice, ove qualificata la domanda in termini di azione di responsabilità da inadempimento dell'obbligazione (cfr. artt. 1173 e 1218 c.c.), a rigettare la domanda per difetto di allegazione – e, a fortiori, di prova – del titolo negoziale fondativo della pretesa risarcitoria.
II-6.2. Deve allora in questa sede scrutinarsi la possibilità di qualificare l'originaria domanda spiegata in primo grado in termini di responsabilità da fatto illecito (cfr. artt. 2043 ss. c.c.).
In tale operazione ermeneutica, com'è noto, il giudice del merito non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali le domande sono contenute, ma deve, per converso, avere
3 riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (cfr., tra le molte pronunce espressive di questo stabile insegnamento, Cass. civ., Sez. V, ord. n. 9909 del 16/04/2025, Rv. 674676-01).
Orbene, nel caso che qui occupa l'originario attore ha richiesto il risarcimento dei danni patiti in ragione dell'interruzione dell'erogazione di energia elettrica nel gennaio 2017.
Astrattamente, dunque, nulla impedisce di esaminare la domanda al lume degli artt. 2043 ss. c.c.
II-6.2.1. Anche sotto tale profilo, tuttavia, l'originaria domanda risulta manifestamente deficitaria sul piano allegatorio. L'attore, infatti, si è limitato alla mera enunciazione del fatto storico
(l'interruzione elettrica), per poi giungere direttamente alla enucleazione del c.d. danno- conseguenza, senza tuttavia svolgere le necessarie allegazioni in ordine al danno-evento. Non emerge, infatti, dal libello introduttivo se abbia inteso azionare il rimedio generale di cui all'art. 2043
c.c. o una delle fattispecie speciali (artt. 2050, 2051, etc.).
Nell'uno e nell'altro caso, comunque, la domanda di primo grado non avrebbe potuto trovare accoglimento, giacché non risultano enucleati gli elementi costitutivi delle relative fattispecie.
In ordine al rimedio ex art. 2043 c.c., è appena il caso di rilevare come l'attore non abbia dedotto alcunché in ordine alla rimproverabilità soggettiva – sub specie di colpa – dell'accaduto in capo alla originaria convenuta.
Neppure rispetto alle fattispecie ex artt. 2050 e 2051 c.c. il contenuto della citazione delinea con sufficiente chiarezza i presupposti di legge onde ascrivere la relativa responsabilità a
[...]
. CP_2
II-7. Occorre in ogni caso rilevare come, nel caso di specie, la richiesta risarcitoria del non CP_1 risulta accoglibile in ragione dell'evidente interruzione del nesso di causalità in ragione dell'eccezionalità e imprevedibilità degli eventi atmosferici – accompagnati da scosse telluriche – che hanno interessato larga parte della provincia teramana nel gennaio 2017.
In particolare, costituisce fatto notorio che nel periodo in questione si siano verificate interruzioni nella somministrazione di energia elettrica in coincidenza con il verificarsi di copiose precipitazioni nevose e di simultanei eventi sismici che hanno colpito le zone appenniniche dell'Italia centrale, tanto da comportare la prosecuzione dello stato di emergenza già dichiarato a seguito degli eventi sismici dell'agosto e dell'ottobre 2016.
Deve dunque concludersi nel senso che l'interruzione per cui è causa va attribuita all'esclusivo ricorrere di una situazione meteorologica di straordinaria entità, anche in ragione di quanto dedotto, allegato e provato documentalmente dall'odierna appellante in ordine alla adeguatezza delle linee elettriche (conformi alla normativa CEI) e al loro corretto stato manutentivo.
II-8. Il secondo motivo di gravame resta assorbito.
4 III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-9. Per le ragioni esposte la sentenza gravata va integralmente riformata, con il rigetto della originaria domanda spiegata da Controparte_1
Non occorre pronunciare alcuna condanna alle restituzioni di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado, tenuto conto che l'effetto sostitutivo proprio della sentenza di secondo grado comporta la non debenza delle somme medio tempore corrisposte, che andranno dunque ripetute.
III-10. Ne consegue la condanna della parte appellata alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio che vengono cumulativamente liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (per il primo grado: parametri relativi alla tabella n. 1 – Giudice di Pace, valore della controversia compreso nello scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00, valori medi per tutte le fasi;
per il secondo grado: parametri relativi alla tabella n. 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale, valore della controversia compreso nello scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00; riduzione del
50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014 tenuto conto della non particolare difficoltà dell'affare e della limitata attività svolta nel secondo grado di giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel giudizio di appello promosso da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1
- ACCOGLIE l'appello per le ragioni esposte in motivazione e, per l'effetto,
- ANNULLA la sentenza gravata e, in sua integrale sostituzione,
- RIGETTA le domande spiegate da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
- CONDANNA alla refusione, in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite del doppio grado, che si liquidano in euro 201,53 per esborsi e in euro 2.541,00 per compensi (di cui euro 1.265,00 per il primo grado ed euro 1.276,00 per il grado d'appello), oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 2 ottobre 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
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