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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/12/2025, n. 1768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1768 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2938/2022
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione AV
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2938/2022 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1 RESISTENTE
Oggi 16 dicembre 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. MUGNAI ELENA Parte_1 Per nessuno Controparte_1
Il Giudice invita la parte a rassegnare le conclusioni.
L'avv. Mugnai si riporta al ricorso e al conteggio depositato in data 30.09.2025, non oggetto di contestazione da parte del Ministero resistente, insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni, anche alla luce delle risultanze del conteggio depositato. Dà atto di avere depositato in telematico l'istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione AV
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2938/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUGNAI Parte_1 C.F._1 ELENA, con elezione di domicilio in VIA GIUSEPPE GARIBALDI 5 50123 FIRENZE, presso il difensore avv. MUGNAI ELENA PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 DISTRETTUALE DELLO STATO DI FIRENZE, domiciliato ex lege in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE, presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI FIRENZE PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.12.2022, , detenuto presso la Casa Circondariale di Parte_1
Sollicciano, ha esposto e dedotto:
a) di avere prestato attività lavorativa all'interno del carcere di Sollicciano, dal 1.07.2018 all'agosto 2021, con mansioni di addetto alle pulizie, addetto alla spesa, aiuto magazziniere, inserviente di cucina, lavorando in media 4,5 ore al giorno (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte);
b) di avere diritto alla corresponsione di differenze retributive per retribuzione ordinaria e straordinaria, festivi, ratei di 13° mensilità e TFR, per complessivi euro 5.814,59, essendo emerse irregolarità nel conteggio delle retribuzioni da lui maturate, relative alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle indicate in busta paga e ai ratei di 13° mensilità e al TFR, come da conteggio allegato al ricorso
(v. doc. n. 2 del fascicolo di parte).
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “- accertate le irregolarità evidenziate nelle buste paga rilasciate al ricorrente relativamente alle ore ordinarie/festive effettivamente lavorate, nonché alle differenze per ratei di 13^ e TFR maturati nel corso del rapporto di lavoro con il ricorrente, Voglia condannare il , in persona del legale Controparte_1
2 rappresentante pro tempore, Controparte_2
”, al pagamento in favore del Sig. dell'importo di euro
[...] Parte_1
5.814,59 per le causali specificatamente indicate in premessa ovvero al pagamento di quella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre gli interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al saldo effettivo;
- Il tutto oltre la consequenziale condanna al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali per gli stessi periodi. - In ogni caso, con vittoria di spese e diritti di causa da distrarre in favore del procuratore che si dichiara antistatario ex art. 96 cpc.”.
Si è costituito in giudizio il , contestando il ricorso e chiedendone la reiezione Controparte_1 in quanto infondato, non avendo il ricorrente prestato ore di lavoro ulteriori rispetto a quelle inserite in busta paga e considerate le previsioni dell'art. 22 L. 354/1975 e della circolare del 6.09.2017; con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti, con prove orali (assunte all'udienza del 9.07.2025, essendo stata dichiarata, con ordinanza del 28.07.2025, la decadenza di parte ricorrente dalla prova in relazione ai testi ed ) e con i nuovi Testimone_1 Testimone_2 conteggi depositati dal ricorrente in data 30.09.2025 e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
È documentale lo svolgimento, da parte del ricorrente, di attività lavorativa all'interno del carcere di
Sollicciano, con mansioni - sussumibili nell'ambito del CCNL AV ES (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte ricorrente) - di addetto alle pulizie, addetto alla spesa, aiuto magazziniere, inserviente di cucina, per i mesi di luglio 2018, gennaio, agosto, settembre, ottobre 2019, aprile, ottobre, novembre dicembre 2020, maggio e agosto 2021 (v. le buste paga di cui al doc. n. 1 del fascicolo di parte ricorrente).
Ciò posto, il ricorrente ha dedotto in ricorso lo svolgimento di un numero di ore di lavoro superiore rispetto a quello indicato nelle buste paga in atti (circostanza oggetto di contestazione da parte del resistente), nonché l'inadempimento, da parte del resistente, delle obbligazioni di CP_1 CP_1 integrale pagamento delle mercedi (per ore ordinarie, festivi, ratei di 13° mensilità) e del TFR, con conseguente diritto al pagamento delle relative differenze retributive.
In primo luogo, in ordine alla rivendicazione economica delle ore di lavoro ulteriori rispetto a quelle inserite in busta paga, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'allegazione e la prova dei fatti costitutivi del diritto al compenso per le ore di lavoro supplementare/straordinario è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c., dovendo riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da
3 quello legale o contrattuale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, non potendosi fare ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 432 c.p.c., attenendo quest'ultimo alla valutazione del valore economico della prestazione lavorativa, e non già all'esistenza e quantità di essa.
Nella fattispecie, tale rigoroso onere probatorio non risulta essere stato assolto dal ricorrente.
Infatti, l'unico teste escusso nel corso del presente procedimento (essendo il ricorrente decaduto dalla prova con riferimento ai testi ed , come da ordinanza del Testimone_1 Testimone_2
28.07.2025), ha dichiarato di essere entrato nel carcere di Sollicciano e di avere ivi Testimone_3 conosciuto il ricorrente soltanto nel febbraio 2022, ovvero in un periodo successivo a quello oggetto di causa, non assumendo, peraltro, alcuna rilevanza probatoria le circostanze delle quali il teste ha avuto conoscenza esclusivamente de relato parte actoris.
Pertanto, la domanda relativa al pagamento di differenze retributive derivanti dall'asserito svolgimento, da parte del ricorrente, di ore di lavoro ulteriori rispetto a quelle inserite in busta paga per i mesi di luglio 2018, gennaio, agosto, settembre, ottobre 2019, aprile, ottobre, novembre dicembre 2020, maggio e agosto 2021, è rimasta del tutto sfornita di prova e deve essere respinta.
Deve, invece, trovare accoglimento la domanda di condanna del resistente al pagamento di CP_1 differenze retributive per le mercedi (per ore di lavoro ordinario/festivi - considerate le sole ore di lavoro indicate nelle buste paga in atti -, ratei di 13° mensilità) e il TFR (costituenti titoli ordinari, rispetto ai quali, sulla base dei consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riparto dell'onere della prova (v. Cass, S.U. sent. n. 13533/2001), incombe su parte ricorrente l'onere di provare il titolo contrattuale sul quale le proprie domande si fondano e di specificamente allegare l'inadempimento della controparte dell'obbligazione di pagamento dei titoli retributivi aventi carattere ordinario, mentre incombe su parte resistente, come debitore, la prova del fatto estintivo (il pagamento), ovvero di quello modificativo od impeditivo), tenuto conto della previsione normativa di cui all'art. 22 L. 354/1975 (nella formulazione in vigore dal 10.11.2018, secondo la quale: “
1. La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”), utilizzando quale parametro il CCNL AV ES, e della circolare del 6.09.2017, allegata alla memoria di costituzione del resistente;
differenze retributive quantificate, sulla CP_1 base dei nuovi conteggi prodotti dal ricorrente in data 30.09.2025, elaborati sulla scorta dell'ordinanza del 28.07.2025, e non oggetto di contestazione da parte del resistente, in complessivi euro CP_1
784,11.
4 Si evidenzia, inoltre, che dalle buste paga in atti non emergono trattenute per quote di mantenimento
(pari a 0).
Parte resistente deve, quindi, essere condannata al pagamento, a favore del ricorrente, della somma complessiva di euro 784,11, dovuta a titolo di mercedi (per ore ordinarie/festivi, ratei di 13° mensilità)
e TFR, oltre accessori di legge (v. art. 22, comma 36, L. 724/1994), operando nella fattispecie il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione, come affermato da Cassazione Sez. L, Sentenza
n. 17869 del 11/08/2014 (Rv. 632026 - 01), secondo la quale, in materia di lavoro dei detenuti, trattandosi di rapporto di lavoro con il Ministero della Giustizia, opera il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi, poiché non ricorre la medesima "ratio" di cui alla pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale n. 459 del 2000 - che ha escluso il divieto per i crediti dei lavoratori privati - ma sussistono ragioni di contenimento della spesa pubblica, che giustificano la differenziazione della disciplina.
Infine, deve essere rigettata la domanda di condanna del resistente al pagamento dei CP_1 contributi previdenziali e assistenziali direttamente a favore del ricorrente, essendovi, sul punto, la sola legittimazione dell' . CP_3
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
SPESE
Considerata la reciproca soccombenza, le spese processuali sono integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna parte resistente al pagamento, a favore del ricorrente, della somma complessiva di euro
784,11, per le ragioni e i titoli di cui in parte motiva, oltre accessori come per legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994;
- per il resto, rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Firenze, 16 dicembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
5
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione AV
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2938/2022 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1 RESISTENTE
Oggi 16 dicembre 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. MUGNAI ELENA Parte_1 Per nessuno Controparte_1
Il Giudice invita la parte a rassegnare le conclusioni.
L'avv. Mugnai si riporta al ricorso e al conteggio depositato in data 30.09.2025, non oggetto di contestazione da parte del Ministero resistente, insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni, anche alla luce delle risultanze del conteggio depositato. Dà atto di avere depositato in telematico l'istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione AV
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2938/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUGNAI Parte_1 C.F._1 ELENA, con elezione di domicilio in VIA GIUSEPPE GARIBALDI 5 50123 FIRENZE, presso il difensore avv. MUGNAI ELENA PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 DISTRETTUALE DELLO STATO DI FIRENZE, domiciliato ex lege in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE, presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI FIRENZE PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.12.2022, , detenuto presso la Casa Circondariale di Parte_1
Sollicciano, ha esposto e dedotto:
a) di avere prestato attività lavorativa all'interno del carcere di Sollicciano, dal 1.07.2018 all'agosto 2021, con mansioni di addetto alle pulizie, addetto alla spesa, aiuto magazziniere, inserviente di cucina, lavorando in media 4,5 ore al giorno (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte);
b) di avere diritto alla corresponsione di differenze retributive per retribuzione ordinaria e straordinaria, festivi, ratei di 13° mensilità e TFR, per complessivi euro 5.814,59, essendo emerse irregolarità nel conteggio delle retribuzioni da lui maturate, relative alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle indicate in busta paga e ai ratei di 13° mensilità e al TFR, come da conteggio allegato al ricorso
(v. doc. n. 2 del fascicolo di parte).
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “- accertate le irregolarità evidenziate nelle buste paga rilasciate al ricorrente relativamente alle ore ordinarie/festive effettivamente lavorate, nonché alle differenze per ratei di 13^ e TFR maturati nel corso del rapporto di lavoro con il ricorrente, Voglia condannare il , in persona del legale Controparte_1
2 rappresentante pro tempore, Controparte_2
”, al pagamento in favore del Sig. dell'importo di euro
[...] Parte_1
5.814,59 per le causali specificatamente indicate in premessa ovvero al pagamento di quella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre gli interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al saldo effettivo;
- Il tutto oltre la consequenziale condanna al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali per gli stessi periodi. - In ogni caso, con vittoria di spese e diritti di causa da distrarre in favore del procuratore che si dichiara antistatario ex art. 96 cpc.”.
Si è costituito in giudizio il , contestando il ricorso e chiedendone la reiezione Controparte_1 in quanto infondato, non avendo il ricorrente prestato ore di lavoro ulteriori rispetto a quelle inserite in busta paga e considerate le previsioni dell'art. 22 L. 354/1975 e della circolare del 6.09.2017; con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti, con prove orali (assunte all'udienza del 9.07.2025, essendo stata dichiarata, con ordinanza del 28.07.2025, la decadenza di parte ricorrente dalla prova in relazione ai testi ed ) e con i nuovi Testimone_1 Testimone_2 conteggi depositati dal ricorrente in data 30.09.2025 e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
È documentale lo svolgimento, da parte del ricorrente, di attività lavorativa all'interno del carcere di
Sollicciano, con mansioni - sussumibili nell'ambito del CCNL AV ES (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte ricorrente) - di addetto alle pulizie, addetto alla spesa, aiuto magazziniere, inserviente di cucina, per i mesi di luglio 2018, gennaio, agosto, settembre, ottobre 2019, aprile, ottobre, novembre dicembre 2020, maggio e agosto 2021 (v. le buste paga di cui al doc. n. 1 del fascicolo di parte ricorrente).
Ciò posto, il ricorrente ha dedotto in ricorso lo svolgimento di un numero di ore di lavoro superiore rispetto a quello indicato nelle buste paga in atti (circostanza oggetto di contestazione da parte del resistente), nonché l'inadempimento, da parte del resistente, delle obbligazioni di CP_1 CP_1 integrale pagamento delle mercedi (per ore ordinarie, festivi, ratei di 13° mensilità) e del TFR, con conseguente diritto al pagamento delle relative differenze retributive.
In primo luogo, in ordine alla rivendicazione economica delle ore di lavoro ulteriori rispetto a quelle inserite in busta paga, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'allegazione e la prova dei fatti costitutivi del diritto al compenso per le ore di lavoro supplementare/straordinario è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c., dovendo riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da
3 quello legale o contrattuale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, non potendosi fare ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 432 c.p.c., attenendo quest'ultimo alla valutazione del valore economico della prestazione lavorativa, e non già all'esistenza e quantità di essa.
Nella fattispecie, tale rigoroso onere probatorio non risulta essere stato assolto dal ricorrente.
Infatti, l'unico teste escusso nel corso del presente procedimento (essendo il ricorrente decaduto dalla prova con riferimento ai testi ed , come da ordinanza del Testimone_1 Testimone_2
28.07.2025), ha dichiarato di essere entrato nel carcere di Sollicciano e di avere ivi Testimone_3 conosciuto il ricorrente soltanto nel febbraio 2022, ovvero in un periodo successivo a quello oggetto di causa, non assumendo, peraltro, alcuna rilevanza probatoria le circostanze delle quali il teste ha avuto conoscenza esclusivamente de relato parte actoris.
Pertanto, la domanda relativa al pagamento di differenze retributive derivanti dall'asserito svolgimento, da parte del ricorrente, di ore di lavoro ulteriori rispetto a quelle inserite in busta paga per i mesi di luglio 2018, gennaio, agosto, settembre, ottobre 2019, aprile, ottobre, novembre dicembre 2020, maggio e agosto 2021, è rimasta del tutto sfornita di prova e deve essere respinta.
Deve, invece, trovare accoglimento la domanda di condanna del resistente al pagamento di CP_1 differenze retributive per le mercedi (per ore di lavoro ordinario/festivi - considerate le sole ore di lavoro indicate nelle buste paga in atti -, ratei di 13° mensilità) e il TFR (costituenti titoli ordinari, rispetto ai quali, sulla base dei consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riparto dell'onere della prova (v. Cass, S.U. sent. n. 13533/2001), incombe su parte ricorrente l'onere di provare il titolo contrattuale sul quale le proprie domande si fondano e di specificamente allegare l'inadempimento della controparte dell'obbligazione di pagamento dei titoli retributivi aventi carattere ordinario, mentre incombe su parte resistente, come debitore, la prova del fatto estintivo (il pagamento), ovvero di quello modificativo od impeditivo), tenuto conto della previsione normativa di cui all'art. 22 L. 354/1975 (nella formulazione in vigore dal 10.11.2018, secondo la quale: “
1. La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”), utilizzando quale parametro il CCNL AV ES, e della circolare del 6.09.2017, allegata alla memoria di costituzione del resistente;
differenze retributive quantificate, sulla CP_1 base dei nuovi conteggi prodotti dal ricorrente in data 30.09.2025, elaborati sulla scorta dell'ordinanza del 28.07.2025, e non oggetto di contestazione da parte del resistente, in complessivi euro CP_1
784,11.
4 Si evidenzia, inoltre, che dalle buste paga in atti non emergono trattenute per quote di mantenimento
(pari a 0).
Parte resistente deve, quindi, essere condannata al pagamento, a favore del ricorrente, della somma complessiva di euro 784,11, dovuta a titolo di mercedi (per ore ordinarie/festivi, ratei di 13° mensilità)
e TFR, oltre accessori di legge (v. art. 22, comma 36, L. 724/1994), operando nella fattispecie il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione, come affermato da Cassazione Sez. L, Sentenza
n. 17869 del 11/08/2014 (Rv. 632026 - 01), secondo la quale, in materia di lavoro dei detenuti, trattandosi di rapporto di lavoro con il Ministero della Giustizia, opera il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi, poiché non ricorre la medesima "ratio" di cui alla pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale n. 459 del 2000 - che ha escluso il divieto per i crediti dei lavoratori privati - ma sussistono ragioni di contenimento della spesa pubblica, che giustificano la differenziazione della disciplina.
Infine, deve essere rigettata la domanda di condanna del resistente al pagamento dei CP_1 contributi previdenziali e assistenziali direttamente a favore del ricorrente, essendovi, sul punto, la sola legittimazione dell' . CP_3
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
SPESE
Considerata la reciproca soccombenza, le spese processuali sono integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna parte resistente al pagamento, a favore del ricorrente, della somma complessiva di euro
784,11, per le ragioni e i titoli di cui in parte motiva, oltre accessori come per legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994;
- per il resto, rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Firenze, 16 dicembre 2025
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