TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/06/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
Cordaro, in esito alle note scritte depositate, ex art. 127ter c.p.c., soltanto dalla ricorrente il 2
Aprile 2025 in sostituzione dell'udienza del 13 Giugno 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 1005 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da la signora , nata il [...] a [...] e ivi residente, nella Parte_1
via Akragas n. 69, C.F. , elettivamente domiciliata, ai fini del presente CodiceFiscale_1 giudizio, a Realmonte, nella via Grande n. 98, presso lo studio dell'Avv. Stefano Puccio, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce al ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis, VI comma, c.p.c. depositato il 30/03/2024,
- ricorrente -
CONTRO
l , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso l'Avvocatura dell'ente con sede ad Agrigento, nella via Picone n. 20/30, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana
Carlisi in virtù di procura generale alle liti in Notar di Roma, repertorio n. Persona_1
77778, del 23/12/2021, allegata alla memoria di costituzione e risposta depositata il 4/06/2024,
- resistente -
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
Con ricorso depositato in data 30 Marzo 2024 ai sensi dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c.,
la signora dopo avere presentato la prevista dichiarazione di dissenso Parte_1
contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento
1 tecnico preventivo previsto dalla citata norma, promuoveva giudizio di merito. Per il cui tramite chiedeva il riconoscimento dei requisiti sanitari ai fini della concessione e della fruizione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n. 18 dell'11 Febbraio 1980 non già a decorrere dal 24 Febbraio 2023, come valutato dal perito nominato nella suddetta fase;
bensì, dalla data della visita di revisione a cui era stata sottoposta dalla competente
Commissione Medica il 2 Marzo 2022, a seguito della quale le erano stati negati.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio, depositando il 4 Giugno 2024 il proprio fascicolo contenente la memoria di risposta. In tale scritto difensivo contestava nel merito la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
Nel corso del procedimento de quo veniva disposta C.T.U. medico-legale. In data odierna,
in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 13 Giugno 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto soltanto dalla istante il 2 Aprile 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza, senza disporre il richiamo del C.T.U. Dott.ssa
Concetta Arcadipane richiesto dalla ricorrente.
Allo scopo di definire la vertenza processuale che ci occupa è opportuno evidenziare che,
l'art. 1 della legge n. 18 dell'11 Febbraio 1980 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua.
Ebbene, nel caso di specie la consulenza tecnica d'ufficio disposta durante il presente giudizio dalla Dott.ssa Concetta Arcadipane, ritenuta immune da vizi logici e giuridici e, quindi,
pienamente condivisibile, ha accertato una dirimente circostanza. Segnatamente che, le patologie da cui è affetta la signora comportano una invalidità del 100% e le Parte_1
precludono la possibilità di deambulare autonomamente e di compiere da sola gli atti quotidiani della vita. Per quel che concerne la decorrenza, il prefato perito ha affermato che, questa deve essere stabilita dal mese di Febbraio 2023. In merito, nel rispondere alle controdeduzioni avverso la bozza della perizia in commento formulate dal C.T.P. della istante, lo stesso ha rilevato una dirimente circostanza. Segnatamente che, non è possibile anticipare la decorrenza del requisito sanitario per carenza di elementi documentali probanti, con certezza, la mancanza di autonomia della signora in epoca antecedente. La Dott.ssa Arcadipane Parte_1
Concetta ha, altresì, precisato che, nella documentazione sanitaria recante una data precedente
2 al mese di Febbraio 2023, allegata agli atti di lite, si evidenzia soltanto la difficoltà in alcune delle IADL (vedi certificazione del G. Martino di Messina del 14/02/2022 e precedenti certificati sanitari). In forza di tali considerazioni la medesima ha confermato le conclusioni espresse nella bozza di C.T.U. (cfr.: relazione tecnica d'ufficio e risposta alle controdeduzioni predisposte dal C.T.P. della istante depositate il 14/04/2025). Alla luce di quanto accertato dal prefato perito, la ricorrente presenta i requisiti sanitari per avere diritto alla prestazione assistenziale oggetto del contendere da un momento successivo a quello della visita di revisione di cui sopra, alla quale è stata sottoposta dalla competente Commissione Medica il 2 Marzo
2022.
Or dunque, la conclusione alla quale è pervenuta la menzionata C.T.U. risulta pienamente conforme e identica con l'accertamento medico che è stato effettuato nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio dalla Dott.ssa Ragion per cui, tenuto conto Persona_2 delle considerazioni formulate nella consulenza tecnica d'ufficio e nelle richiamate risposte alle controdeduzioni formulate dal C.T.P. della istante avverso la bozza della medesima, predisposte nel corso della contesa in esame, la domanda spiegata dalla signora si palesa Parte_1
accoglibile soltanto parzialmente.
Considerato che, nel corso del procedimento de quo la sussistenza del menzionato requisito sanitario è stata individuata in un momento successivo a quello della citata visita di revisione,
coincidente con quello indicato nella C.T.U. depositata nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, sembra giusto ed equo compensare interamente e integralmente fra le parti in lite le spese della prima e della seconda fase. Invece, avendo la ricorrente prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D.L. n. 269 del 30 Settembre 2003, convertito nella legge n. 326 del 24 Novembre 2003, le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel presente giudizio, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' . Infine, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nella fase CP_2
di accertamento tecnico preventivo obbligatorio devono essere definitivamente poste a carico dell'ente resistente.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
3 - dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, che la signora Parte_1
è affetta da patologie che la rendono invalida al 100% e le precludono la possibilità di deambulare autonomamente e di compiere da sola gli atti quotidiani della vita a decorrere dal mese di Febbraio 2023;
- compensa, per le argomentazioni sopra illustrate, interamente e integralmente fra le parti in causa le spese del presente giudizio e della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
- infine, pone definitivamente a carico dell' sia le spese della consulenza tecnica CP_2
d'ufficio disposta nel procedimento de quo, liquidate con separato decreto;
sia quelle della consulenza tecnica d'ufficio disposta nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
Così deciso in Agrigento in data 13 Giugno 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
4