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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2024, n. 12707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12707 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 35664/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Paola Farina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 35664/2021 promossa da:
(Avv.ti Hernandez Federico, D'Innocenzo Federica) Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI: la parte ha concluso come in atti, da intendersi per quella parte qui integralmente richiamati
MOTIVAZIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe, dipendente del in CP_2
qualità di insegnante in servizio all'estero, ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità della trattenuta stipendiale - corrispondente alla quota di indennità integrativa speciale
(IIS), ormai conglobata nella retribuzione tabellare - operata nei suoi confronti Pa dall'Amministrazione, sull'assunto dell'inconciliabilità della con l'assegno di sede agli stessi spettante quali docenti in servizio all'estero (D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 658).
Previa istruzione documentale, veniva concesso termine per note difensive, all'esito del quale la causa è stata decisa all'odierna udienza mediante pronuncia di sentenza contestuale, depositata in via telematica.
pagina 1 di 3 In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell'amministrazione convenuta che non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità e tempestività della notifica del ricorso introduttivo.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto alla luce della giurisprudenza pressoché unanime della Corte di Cassazione (da ultimo Cassazione civile sez. lav.,
08/11/2019, n.28935 e Cassazione n. 17134/2013), che ha confermato l'illegittimità della trattenuta in questione e l'inapplicabilità al personale del comparto scuola della limitazione prevista dall'art. 1 bis del D.L. n. 148 del 2011, disposizione quest'ultima che si riferisce esplicitamente all'indennità di servizio estero prevista per il personale dell'Amministrazione degli Affari Esteri, analoga ma non coincidente, neppure negli importi, con l'assegno di sede percepito dal personale della Scuola (vedi, in tal senso anche Cass. 30 ottobre 2014, n. 23058 e Cass. 16 novembre 2017, n. 27219).
Alla luce dei superiori condivisibili principi consegue l'illegittimità delle trattenute per cui è causa, con diritto della ricorrente alla loro restituzione.
Le spese di lite, da distrarsi in favore del solo procuratore dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
p.q.m.
Il Giudice definitivamente pronunciando e ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettando, così provvede:
-Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione dell'intera retribuzione
(come prevista dal CCNL del 2007, decorrente dall'1.1.2006) comprensiva dell'importo pari alla soppressa indennità integrativa speciale per il servizio prestato all'estero;
-Condanna il resistente a restituire alla ricorrente gli importi trattenuti a titolo CP_1
di indennità integrativa speciale, oltre accessori come per legge;
-condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in CP_1
complessivi € 5.500,00, oltre IVA, CPA, spese generali, rimborso contributo unificato con distrazione in favore dell'Avv. Federica D'Innocenzo dichiaratasi antistataria.
Roma, 11 dicembre 2024
pagina 2 di 3 Roma, 11 dicembre 2024
Il Giudice
Paola Farina
Il Giudice
dott. Paola Farina
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Paola Farina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 35664/2021 promossa da:
(Avv.ti Hernandez Federico, D'Innocenzo Federica) Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI: la parte ha concluso come in atti, da intendersi per quella parte qui integralmente richiamati
MOTIVAZIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe, dipendente del in CP_2
qualità di insegnante in servizio all'estero, ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità della trattenuta stipendiale - corrispondente alla quota di indennità integrativa speciale
(IIS), ormai conglobata nella retribuzione tabellare - operata nei suoi confronti Pa dall'Amministrazione, sull'assunto dell'inconciliabilità della con l'assegno di sede agli stessi spettante quali docenti in servizio all'estero (D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 658).
Previa istruzione documentale, veniva concesso termine per note difensive, all'esito del quale la causa è stata decisa all'odierna udienza mediante pronuncia di sentenza contestuale, depositata in via telematica.
pagina 1 di 3 In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell'amministrazione convenuta che non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità e tempestività della notifica del ricorso introduttivo.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto alla luce della giurisprudenza pressoché unanime della Corte di Cassazione (da ultimo Cassazione civile sez. lav.,
08/11/2019, n.28935 e Cassazione n. 17134/2013), che ha confermato l'illegittimità della trattenuta in questione e l'inapplicabilità al personale del comparto scuola della limitazione prevista dall'art. 1 bis del D.L. n. 148 del 2011, disposizione quest'ultima che si riferisce esplicitamente all'indennità di servizio estero prevista per il personale dell'Amministrazione degli Affari Esteri, analoga ma non coincidente, neppure negli importi, con l'assegno di sede percepito dal personale della Scuola (vedi, in tal senso anche Cass. 30 ottobre 2014, n. 23058 e Cass. 16 novembre 2017, n. 27219).
Alla luce dei superiori condivisibili principi consegue l'illegittimità delle trattenute per cui è causa, con diritto della ricorrente alla loro restituzione.
Le spese di lite, da distrarsi in favore del solo procuratore dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
p.q.m.
Il Giudice definitivamente pronunciando e ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettando, così provvede:
-Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione dell'intera retribuzione
(come prevista dal CCNL del 2007, decorrente dall'1.1.2006) comprensiva dell'importo pari alla soppressa indennità integrativa speciale per il servizio prestato all'estero;
-Condanna il resistente a restituire alla ricorrente gli importi trattenuti a titolo CP_1
di indennità integrativa speciale, oltre accessori come per legge;
-condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in CP_1
complessivi € 5.500,00, oltre IVA, CPA, spese generali, rimborso contributo unificato con distrazione in favore dell'Avv. Federica D'Innocenzo dichiaratasi antistataria.
Roma, 11 dicembre 2024
pagina 2 di 3 Roma, 11 dicembre 2024
Il Giudice
Paola Farina
Il Giudice
dott. Paola Farina
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