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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 19/03/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1279/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 19/03/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi: per parte ricorrente, l'avv. SALCICCIA LUCA;
per parte resistente, l'avv. DI NICOLA STEFANIA in sostituzione degli avv.ti
BARONE CARMINE e TROVATI ANTONELLA.
L'avv. Salciccia si riporta al ricorso, dà atto che successivamente all'iscrizione a ruolo l' ha provveduto al pagamento di quanto richiesto. Chiede pertanto dichiararsi la CP_1 cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna alle spese del giudizio.
L'avv. Di Nicola contesta le deduzioni avversarie ribadendo che l' ha elaborato il CP_1 pagamento il 20.11.2024 prima della notifica del ricorso. Chiede pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere ma con compensazione delle spese di lite.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
N. R.G. 1279/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1279/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Luca Parte_1 C.F._1
Salciccia
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio degli avv.ti P.IVA_1
Carmine Barone e Antonella Trovati
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/03/2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Considerato in fatto e in diritto
Pag. 2 di 3 che adiva con ricorso ex art. 442 c.p.c. l'intestato Tribunale, Parte_1 per ivi sentire accertare il suo diritto a percepire il c.d. “premio alla nascita” ex art. 1, comma 353, legge n. 232/2016 e, per l'effetto, condannare l' a corrispondere alla CP_1 ricorrente la somma di € 800,00; che costituendosi in giudizio l' deduceva di aver già corrisposto a favore CP_1
della ricorrente il suddetto premio, chiedendo pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
che, all'udienza odierna, il ricorrente ha parimenti dato atto della cessata materia del contendere, rappresentando essere stata, in effetti, integralmente soddisfatta la pretesa creditoria oggetto del presente giudizio, sebbene successivamente al deposito del ricorso;
ha insistito, tuttavia, nella richiesta di condanna di controparte alla rifusione delle spese di giudizio;
che, attesa l'integrale soddisfazione della pretesa azionata dal ricorrente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere;
che, ai fini della statuizione sulle spese, si dispone l'integrale compensazione, atteso che l' a seguito della diffida della inviata all'ente con pec in CP_1 Pt_1 data 17.10.2024, l' ha provveduto alla liquidazione della somma richiesta in data CP_1
20.11.2024, dunque pacificamente dopo il deposito del ricorso (7.11.2024), ma prima della sua notifica (21.11.2024) e, quindi, prima di aver conoscenza dell'instaurazione del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avezzano, il 19 marzo 2025
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
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SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1279/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 19/03/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi: per parte ricorrente, l'avv. SALCICCIA LUCA;
per parte resistente, l'avv. DI NICOLA STEFANIA in sostituzione degli avv.ti
BARONE CARMINE e TROVATI ANTONELLA.
L'avv. Salciccia si riporta al ricorso, dà atto che successivamente all'iscrizione a ruolo l' ha provveduto al pagamento di quanto richiesto. Chiede pertanto dichiararsi la CP_1 cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna alle spese del giudizio.
L'avv. Di Nicola contesta le deduzioni avversarie ribadendo che l' ha elaborato il CP_1 pagamento il 20.11.2024 prima della notifica del ricorso. Chiede pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere ma con compensazione delle spese di lite.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
N. R.G. 1279/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1279/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Luca Parte_1 C.F._1
Salciccia
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio degli avv.ti P.IVA_1
Carmine Barone e Antonella Trovati
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/03/2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Considerato in fatto e in diritto
Pag. 2 di 3 che adiva con ricorso ex art. 442 c.p.c. l'intestato Tribunale, Parte_1 per ivi sentire accertare il suo diritto a percepire il c.d. “premio alla nascita” ex art. 1, comma 353, legge n. 232/2016 e, per l'effetto, condannare l' a corrispondere alla CP_1 ricorrente la somma di € 800,00; che costituendosi in giudizio l' deduceva di aver già corrisposto a favore CP_1
della ricorrente il suddetto premio, chiedendo pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
che, all'udienza odierna, il ricorrente ha parimenti dato atto della cessata materia del contendere, rappresentando essere stata, in effetti, integralmente soddisfatta la pretesa creditoria oggetto del presente giudizio, sebbene successivamente al deposito del ricorso;
ha insistito, tuttavia, nella richiesta di condanna di controparte alla rifusione delle spese di giudizio;
che, attesa l'integrale soddisfazione della pretesa azionata dal ricorrente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere;
che, ai fini della statuizione sulle spese, si dispone l'integrale compensazione, atteso che l' a seguito della diffida della inviata all'ente con pec in CP_1 Pt_1 data 17.10.2024, l' ha provveduto alla liquidazione della somma richiesta in data CP_1
20.11.2024, dunque pacificamente dopo il deposito del ricorso (7.11.2024), ma prima della sua notifica (21.11.2024) e, quindi, prima di aver conoscenza dell'instaurazione del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avezzano, il 19 marzo 2025
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
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