Articolo 84 della Legge 11 luglio 1980, n. 312
Articolo 83Articolo 85
Versione
13 luglio 1980
Art. 84. (Accesso alle qualifiche funzionali e di livello)

Alle qualifiche dei singoli livelli funzionali si accede per concorsi pubblici che saranno svolti ogni anno in unica tornata nel semestre maggio-ottobre.
Con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sara' stabilita la composizione delle commissioni esaminatrici e saranno fissate le prove d'esame, e tutte le modalita' necessarie per lo svolgimento dei concorsi.
Ai concorsi pubblici potra' partecipare il personale della qualifica immediatamente inferiore in servizio da almeno 5 anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica superiore, salvo che questo non sia specificatamente richiesto da norme di carattere generale, per il particolare tipo di attivita' tecnica specialistica o professionale.
Nel concorso pubblico di accesso alle qualifiche saranno previste riserve di posti per i candidati provenienti dal livello immediatamente inferiore. L'entita' di tali riserve sara' stabilita, sentita la commissione di cui al precedente articolo 80, all'atto della determinazione delle declaratorie e dei profili di cui allo stesso articolo.
Potranno fruire delle riserve di cui al precedente comma i candidati interni che abbiano una anzianita' di cinque anni, maturata nella qualifica immediatamente inferiore a quella a cui si concorre, ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso alla stessa qualifica inferiore.
Nel primo quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e' considerata equipollente alla anzianita' di qualifica quella maturata nella carriera di provenienza.
Entrata in vigore il 13 luglio 1980
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