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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 21/07/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- avv. Eustacchio Roberto SIVILLA giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 448/2020 RG vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Nicola Gulfo ed elettivamente domiciliato in Tursi, presso lo studio del difensore
APPELLANTE
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Vincenzo Rago ed elettivamente domiciliata in Scanzano Jonico, presso lo studio del difensore
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 228/2020 del Tribunale di Matera;
divisione di beni caduti in successione;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 27.5.2013, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 al Tribunale di Matera, chiedendo: - in via principale, di ritenere compiuta la Controparte_1 fattispecie acquisitiva dell'usucapione e, per l'effetto, dichiarare che il fabbricato urbano identificato in catasto al fg. 28 part.lla 142, piano primo, sito in Montalbano Jonico al Viale Sacro Cuore -indicato nell'atto di citazione sub. B-, era di esclusiva proprietà dell'attore, in virtù di possesso pacifico e ininterrotto da oltre un ventennio;
- di disporre con ordinanza, su consenso espresso e favorevole delle parti, la divisione dei residui cespiti, così come risultanti dalla denuncia di successione della comune genitrice - in via gradata ed in caso di avverse contestazioni in ordine alla Persona_1 divisione di beni, di nominare un consulente tecnico per la formazione della massa da dividere, da cui escludere l'unità abitativa sub. B, e delle quote, con predisposizione di un progetto di divisione;
- in via ancora più gradata, di riconoscere all'attore il ristoro delle migliorie apportate all'unità immobiliare da lui posseduto;
- in ogni caso, di accertare e dichiarare il diritto dell'attore a vedersi corrispondere dalla coerede convenuta, i frutti civili, quale ristoro della privazione della utilizzazione
“prova quota” dei beni comuni annoverati nella denuncia di successione e dei relativi profitti, e per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento dei suddetti frutti;
- sempre in ogni caso, di accertare e dichiarare che l'attore aveva diritto al rimborso della quota parte degli oneri fiscali dallo stesso sostenuti per intero cespite descritto in citazione sub. A -fabbricato urbano identificato in catasto al fg. 28 part.lla 142, sub 1, piano terra, sito in Montalbano Jonico al Viale Sacro Cuore-, e per l'effetto, condannare parte convenuta alla ripetizione, pro quota, dei relativi importi;
- di porre le spese di giudizio a carico della massa e, in caso di infondate contestazioni sul diritto e le modalità di divisione, onerare di tanto parte convenuta;
- in via istruttoria, di ammettersi prova testimoniale.
Deduceva, nella sua qualità di comproprietario, insieme alla sorella dei beni Controparte_1 indivisi provenienti dall'eredità della genitrice deceduta il 25.1.1995: Persona_1
- che, nella denuncia di successione dell'eredità materna, venivano annoverati sei immobili, tra i quali, il fabbricato urbano identificato in catasto al fg. 28 part.lla 142 sub, piano primo, sito in
Montalbano Jonico, utilizzato e posseduto dall'attore in maniera pacifica esclusiva ed ininterrotta, dal
1980 a seguito dell'esecuzione di interventi da parte dello stesso, per renderlo agibile ed abitabile, configurando, pertanto, l'ipotesi acquisto della proprietà per usucapione, stante il possesso esercitato uti dominus, nella totale inerzia della germana, ed essendo pacifico che il coerede, che dopo la morte del de cuius era rimasto nel possesso del bene ereditario, poteva, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi senza necessità di interversione del possesso;
- che la comune dante causa donava alla convenuta, con atto pubblico del 10.9.1973, un altro cespite censito al catasto urbano del Comune di Colobraro al fg. 27 part.lla 91/1, in conto della legittima e con supero sulla disponibile, con dispensa dalla collazione;
- che il cespite identificato in citazione sub A, censito in catasto al fg. 28 part.lla 142 sub. 1, piano terra, era stato già oggetto di pronunciamento giurisdizionale, in punto di compossesso dell'attore sull'intero bene, più volte infruttuosamente rivendicato, così da legittimarlo all'ottenimento dei frutti civili, quale ristoro risarcitorio, per la subita privazione dell'utilizzo pro quota del cespite;
- che l'attore aveva, altresì, diritto a vedersi corrispondere la metà degli oneri fiscali sostenuti, afferenti ai restanti immobili, essendo la disciplina relativa alle modalità con cui i coeredi rispondono dei debiti ereditari, espressamente prevista dall'art 752 c.c., e non potendosi utilizzare la solidarietà propria delle obbligazioni.
2. Con comparsa di costituzione e risposta e contestuale domanda riconvenzionale, depositata il
17.4.2014, si costituiva in giudizio chiedendo: - di ritenere e dichiarare Controparte_1 infondata la richiesta di declaratoria di usucapione, e per l'effetto, rigettarla;
- di ritenere sempre e comunque insussistenti i presupposti per la declaratoria dell'usucapione in favore di Parte_1
- di rigettare sempre e comunque tutte le domande proposte dall'attore; - di accogliere le
[...] domande riconvenzionali spiegate da con le quali chiedeva la declaratoria di Controparte_1 usucapione del fabbricato urbano sito in Montalbano Jonico, censito al fg.28 part.lla 142, sub 3, secondo piano e terzo piano, nonché del fabbricato urbano sito in Montalbano Jonico, costituito da
2,5 vani del più ampio immobile censito al fg.28 part.lla 142, piano terra, ed il risarcimento del danno dei danni morali e materiali subiti;
- di ritenere e dichiarare che gli immobili censiti nel catasto urbano del Comune di Montalbano Jonico al fg. 28, part.lla 142 sub 3, e i 2,5 vani dell'immobile censito al catasto urbano del Comune di Montalbano Jonico al fg. 28 part.lla 142, appartenevano a CP_1 per averli posseduti animo domini ed esclusivamente per oltre vent'anni; - sempre in
[...] accoglimento della domanda riconvenzionale, di condannare al risarcimento dei Parte_1 danni morali e materiali patiti dalla convenuta nella misura di € 100.000,00; - conseguentemente, di dichiarare aperta la successione di e disporre la divisione dei beni;
- Persona_1 conseguentemente, di disporre la divisione dei beni ereditari appartenenti alla de cuius secondo le accertande quote in favore degli eredi della stessa, ed in particolare in favore della convenuta, con attribuzione alla stessa della quota spettante da individuarsi a mezzo Ctu;
- in subordine, in caso di indivisibilità degli immobili, di disporre la valutazione in denaro della quota spettante a CP_1
- in estremo subordine, di attribuire alla convenuta due vani dell'immobile identificato al
[...] catasto urbano di Montalbano Jonico al fg. 28 part.lla 142, con ingresso da Via Lucca, con conguagli in denaro;
- di ordinare la trascrizione della sentenza del Tribunale di Matera con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità; - di condannare al pagamento delle spese Parte_1
e competenze del giudizio in favore di - in via istruttoria, di disporsi Ctu;
Controparte_1
sosteneva, in merito alle ricostruzioni dei fatti e richieste attoree, che esse erano infondate e fuorvianti in quanto:
- a seguito del decesso di pubblicava testamento olografo Persona_1 Parte_1 nel quale la stessa donava a la casa sita in Montalbano Jonico, part.lla catastale Parte_1
1405 completa dei beni che si trovavano all'interno; - con ricorso depositato il 2.11.1995, Parte_1 adiva la Pretura Circondariale di Matera, premettendo di essere proprietario dell'immobile
[...] pervenutogli per successione testamentaria e chiedendone la reintegra nel possesso, del quale riteneva di essere stato spogliato dalla sorella, e lamentando di aver avuto il compossesso dell'immobile, unitamente alla propria madre ed il possesso esclusivo a seguito del decesso della stessa;
- nelle more, con dichiarazione di successione indicava i beni pervenuti a suo favore per Parte_1 successione testamentaria, comprendendo in tali beni anche l'immobile che riteneva di avere usucapito;
- con provvedimento depositato il 23.1.1996 il Pretore rigettava la domanda proposta da ritenendo non vi fosse possesso esclusivo, e ritenendo i beni in compossesso Parte_1 dei due eredi;
- con atto di citazione per querela di falso del 27.2.1996, adiva Controparte_1 il Tribunale di Matera, per sentir dichiarare la falsità del testamento datato 7.8.90; - con sentenza n.
56/09, veniva accolta la querela di falso e dichiarata la falsità del testamento olografo;
- nelle more dei giudizi civili, attuava azioni delittuose in danno di e Parte_1 Controparte_1 veniva imputato e rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt. 81,582,612 e 614c.p.; - allo stesso tempo veniva rinviato a giudizio ai sensi degli artt. 485 e 491 c.p., per aver vergato di suo pugno il testamento olografo di cui chiedeva la pubblicazione;
- in relazione ai reati di cui agli artt. 582,612 e
614 c.p., veniva giudicato colpevole e condannato alla reclusione ed al risarcimento del danno;
- per i reati di cui agli artt. 485 e 491 c.p., il Tribunale di Matera riteneva di non doversi procedere, stante l'estinzione dei reati per prescrizione;
in diritto:
a. che i comportamenti extraprocessuali dell'attore, i pronunciamenti giudiziali e la dichiarazione di successione presentata dallo stesso, ostavano all'accoglimento della domanda di usucapione;
infatti: emergeva un suo possesso quale comproprietario non sufficiente a perfezionare l'usucapione delle quote appartenenti ad altri comproprietari;
il possesso esclusivo di veniva escluso da due pronunce giudiziarie;
vi erano due Parte_1 giudizi penali idonei ad interrompere l'usucapione, essendo l'esito degli stessi idoneo a inficiare l'usucapione;
b. che i presunti miglioramenti di cui l'attore chiedeva il ristoro non erano provati e non autorizzati dal coerede;
la richiesta di corresponsione della metà degli oneri fiscali era altrettanto infondata in quanto venivano corrisposti pro quota in data 27.6.1997.
All'udienza del 13.1.2016 veniva nominato CTU l'ing. , che in data 4.7.2016, Persona_2 depositava la perizia.
All'udienza del 4.10.2019, il giudice rinvia la causa per la decisione all'udienza del 10.2.2020, assegnando termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive. 3. Con sentenza n. 228/2020 pubblicata in data 28.4.2020, il Tribunale di Matera:
-accoglieva la domanda di scioglimento di comunione ereditaria e disponeva la formazione delle quote da attribuirsi agli eredi;
- in riferimento all'immobile sito in Montalbano Jonico disponeva l'attribuzione:
• di parte del piano terra dell'immobile fg.28 part.lla n.142 sub. 1/B, di cui alla tabella 11 redatta dall'ing. a favore di Per_2 Parte_1
• del primo piano dell'immobile fg.28 part.lla n.142 sub. 2, a favore di Parte_1
• di parte del piano terra dell'immobile a fg.28 part.lla n.142 sub. 1/B, di cui alla tabella 11 redatta dall'ing. a favore di Per_2 Controparte_1
• del secondo piano dell'immobile fg. 28 part.lla n.142 sub. 3/A, di cui alla tabella 11 redatta dall'ing. a favore di Per_2 Controparte_1
• del terzo piano dell'immobile fg. 28 part.lla n.142 sub. 3/B, di cui alla tabella 11 redatta dall'ing. a favore di Per_2 Controparte_1
- condannava al pagamento, in favore di di un conguaglio Controparte_1 Parte_1 di € 4.200,00;
- in riferimento all'immobile sito nel comune di Colobraro, disponeva l'attribuzione:
• del primo piano dell'immobile fg. 27 part.lla 132 sub. 2, a favore di Controparte_1
• del secondo piano dell'immobile fg. 27 part.lla 132 sub. 5, a favore di Parte_1
- ordinava al Conservatore dei registri immobiliari di Matera, la trascrizione della sentenza;
- condannava parte convenuta al pagamento di ½ delle spese processuali in favore della parte;
- poneva le spese di CTU a carico di tutti i condividenti in solido tra loro.
In particolare, il Tribunale osservava:
a) che la richiesta di declaratoria di usucapione, di entrambe le parti, non era fondata e pertanto, doveva essere disattesa, essendo necessaria la prova di un possesso ad excludendum e non essendosi vinta, nel caso di specie, la presunzione, pur suscettibile di prova contraria, che ciascun erede avesse agito in nome e per conto degli altri;
b) che il CTU aveva accertato che i beni della massa ereditaria, rinvenienti dall'atto di successione, il cui valore complessivo era di € 231.061,63, descritti nella tabella 11 della relazione peritale, erano:
1. Fabbricato urbano, identificato al catasto fg. 28 part.lla 142 sub. 1, sito in Montalbano Jonico, piano terra;
2. Fabbricato urbano, identificato al catasto fg. 28 part.lla 142 sub. 2, sito in Montalbano Jonico, primo piano;
3. Fabbricato urbano, identificato al catasto fg. 28 part.lla 142 sub. 3, sito in Montalbano Jonico, piano secondo e terzo;
4. Fabbricato urbano, identificato al catasto fg. 27 part.lla 132 sub.2, sito in Colobraro, piano terra;
5. Fabbricato urbano, identificato al catasto fg. 27 part.lla 132 sub.5, sito in Colobraro, primo piano;
c) che oggetto di conflitto tra le parti era la richiesta da parte di di assegnazione Parte_1 del piano terra e del primo piano dell'immobile sito in Montalbano Jonico;
d) che non era meritevole di accoglimento la richiesta di di assegnare l'intero Controparte_1 immobile sito il Colobraro al germano, non risultando detta soluzione satisfattiva ed equa;
e) che doveva essere accolta la prima delle due ipotesi di divisione formulate dal consulente che mirava a conservare la situazione di fatto esistente e teneva conto del collegamento più agevole tra le particelle da assegnare;
f) che, in forza dei calcoli svolti dal CTU, avrebbe dovuto corrispondere la Controparte_1 somma di € 9.800,00 come conguaglio, essendo il valore delle quote a lei assegnate, superiore a quello delle quote assegnate a conguaglio che tuttavia doveva essere ridotto alla metà Parte_1 in ragione dello stato di abbandono dell'immobile.
Con ordinanza di correzione di errore materiale resa in data 8.7.2020, il Tribunale correggeva il dispositivo della sentenza, stabilendo che laddove, alla pagina 11 del rigo 18 del dispositivo era scritto
“sub 1/B” doveva leggersi “sub 1/A”; pertanto l'immobile assegnato a e Parte_1 descritto nel dispositivo come “parte del piano terra dell'immobile fg.28 part.lla n.142 sub. 1/B, di cui alla tabella 11 redatta dall'ing. era in realtà l'immobile “parte del piano terra Per_2 dell'immobile fg.28 part.lla n.142 sub. 1/A, di cui alla tabella 11 redatta dall'ing. Per_2
4. Con atto di citazione in appello notificato in data 7.9.2020, proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 228/2020 del Tribunale di Matera, al fine di ottenere: - in via principale,
l'assegnazione e attribuzione in proprietà, oltre che dell'appartamento sito in Montalbano Jonico, identificato al catasto al fg. 28 part.lla 142 sub. 2, anche dell'intero piano terra sottostante, in catasto al fg. 28 part.lla 142 sub.1, oltre ad una conguaglio in suo favore a carico dell'appellata, pari ad €
9.800,00; - in via subordinata, la condanna dell'appellata al pagamento in suo favore di € 52.000,00
o di € 42,500,00, a titolo di conguagli;
- in estremo subordine e solamente in caso di reiezione delle richieste precedenti, l'utilizzo del criterio dell'estrazione a sorte delle ipotesi divisionali, predisposte dal consulente ed approvate dal Tribunale;
- in ogni caso, l'accertamento e la dichiarazione del diritto dell'attore di vedersi corrispondere dalla coerede convenuta i frutti civili, quale ristoro della privazione dell'utilizzazione “prova quota” dei beni comuni annoverati nella denuncia di successione e dei relativi profitti, e per l'effetto, la condanna della stessa al pagamento di € 18.811,96; - sempre in ogni caso, l'accertamento e dichiarazione del diritto dell'attore al rimborso della quota parte degli oneri fiscali dallo stesso sostenuti per l'intero compendio ereditario, e per l'effetto, la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 3.059,25; - la condanna della convenuta al pagamento delle spese e compensi del grado di giudizio, con distrazione all'antistatario.
Sosteneva, in particolare:
4.1. che il giudice di prime cure, dopo aver approvato il progetto previsionale n.1 predisposto dal consulente, ritenendolo equo e satisfattorio, si contraddiceva nella fase applicativa e decisionale assegnando all'odierno appellante solo parte del piano terra, con il mantenimento solo del primo piano e non anche della restante parte del piano terra, attribuendo erroneamente all'odierno appellante beni per un valore complessivo di € 101.257,72, inferiore al valore della quota spettante a ciascuna parte
(€ 115.530,82), a dispetto dell'attribuzione a di beni del valore di € 129.803,91, Controparte_1 con conseguente violazione del criterio di omogeneità delle quote e di uguaglianza dei valori delle proprietà attribuite a i condividenti;
che il Tribunale operava, altresì, una determinazione arbitraria ed erronea e riduttiva della somma da corrispondere a titolo di conguaglio, quantificandola in €
4.200,00, in ragione dello stato di abbandono dell'immobile, così non tenendo conto che l'importo quantificato dal consulente in € 9.800,00, a titolo di conguaglio, rinveniva dalla differenza dei valori di tutti i beni attribuiti alle singole parti, che già tenevano conto dello stato dei beni;
che in ogni caso, se il valore dei beni assegnati a era pari ad € 101.257,72, mentre il valore della Parte_1 quota spettante a ciascuna parte era pari ad € 115.530,82, sarebbe dovuto spettare a Parte_1 un conguaglio di € 28.546,19; che le violazioni in cui incorreva il giudice, determinavano
[...]
l'attribuzione di un numero inferiore di immobili, rispetto a quello attribuito all'altra condividente, ed una somma a titolo di conguaglio, in dispregio di una corretta ripartizione quantitativa e qualitativa;
4.2 che vi era una omessa pronuncia in ordine alla determinazione ed attribuzione sia del corrispettivo, come determinato dal CTU, per l'esclusivo godimento, da parte di di tre Controparte_1 immobili urbani siti nel Comune di Montalbano Jonico, facenti parte della massa ereditaria, che delle spese sostenute da per l'amministrazione dei beni comuni, determinate dal Parte_1 consulente;
che tale omessa pronuncia sfociava in una ingiusta ed erronea decisione, atteso che la mancata delibazione inibiva l'attore del quantum determinato dal consulente, pari ad € 18.811,96, poi ridotto alla metà per l'esclusivo godimento degli immobili in Montalbano Jonico e ad € 3.059,25 quale quota degli oneri fiscali sostenuti da per il mantenimento e Parte_1
l'amministrazione degli immobili comuni;
4.3. che il giudice non aveva adeguatamente motivato la deroga del criterio dell'estrazione a sorte previsto dall'art. 729 c.c., essendo tale criterio derogabile solo in presenza di ragioni oggettive legate alle condizioni dei beni, essendo irrilevante la volontà presunta delle parti legata a fattori soggettivi.
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.1.2021 si costituiva CP_1
proponendo appello incidentale e chiedendo: - di rigettare i motivi di impugnazione
[...] proposti;
- di accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, di dichiarare che gli immobili siti in
Montalbano Jonico censiti al catasto al fg. 28 part.lla 142, sub. 3, costituiti dal secondo e dal terzo piano, nonché i 2,5 vani dell'immobile sito in Montalbano Jonico censito in catasto al fg. 28 part.lla
142 sub. 3 costituito dal piano terra, appartengono a per averli posseduti animo Controparte_1 domini ed esclusivamente da oltre vent'anni; - in accoglimento dell'appello incidentale, di condannare al risarcimento dei danni morali e materiali nella misura di € Parte_1
10.000,00; - sempre in accoglimento dell'appello incidentale, in subordine alla domanda principale di usucapione, di disporre, previo ricalcolo dello stato attivo e passivo, una divisione tenuto conto dei costi sostenuti per le migliorie apportate agli immobili;
- in accoglimento dell'appello incidentale, in subordine, di accogliere la proposta del progetto di divisione articolato dalla convenuta in primo grado;
- in accoglimento dell'appello incidentale, di annullare la condanna alle spese disposte nella sentenza impugnata e disporre la compensazione totale delle spese legali di primo grado;
- di condannare l'appellato al pagamento delle spese e competenze legali del grado di appello, con distrazione all'antistatario; - in via istruttoria, di consentire l'ammissione della prova testimoniale, illegittimamente rigettate dal giudice, e per l'effetto, di rinnovarsi CTU, per la stima dei lavori di ristrutturazione sostenuti dall'appellata in base alla dichiarazione dei testi.
Evidenziava, a sostegno dell'appello incidentale:
5.1 che vi era stata una violazione dell'art 714 c.c., essendo illegittima la decisione di infondatezza della domanda di usucapione, non avendo il Tribunale tenuto presente fatti e circostanze allegati, che miravano a comprovare il possesso ad excludendum in proprio favore;
5.2 che le richieste di prove testimoniali formulate nelle note depositate il 27.6.2011, che venivano in questa sede reiterate, erano state illegittimamente rigettate con l'ordinanza del 7.12.2015, che le aveva ritenute inammissibili e irrilevanti, mentre esse erano ammissibili, in quanto articolate specificatamente e tempestivamente ed erano rilevanti, in quanto vertevano su fatti e circostanze aventi ad oggetto il possesso uti dominus, e pertanto dovevano essere accolte in questa sede;
5.3 che era stato omesso l'esame di un fatto decisivo del giudizio, quale l'esame dei costi sostenuti dalla convenuta per la gestione e per la ristrutturazione (migliorie) degli immobili siti in Montalbano Jonico e che era errata la determinazione dello stato attivo e passivo della comunione e della quota dei conguagli e del relativo progetto di divisione, stante l'omesso calcolo dei costi citati;
5.4 che le richieste di prove testimoniali formulate nelle note depositate il 27.6.2011 erano state illegittimamente rigettate con l'ordinanza del 7.12.2015, che le aveva ritenute inammissibili e irrilevanti, mentre esse erano ammissibili, in quanto articolate specificatamente e tempestivamente ed erano rilevanti, in quanto i capitoli di prova vertevano sui costi di ristrutturazione del bene ereditario;
5.5 che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale di risarcimento danni per fatto illecito, che veniva in questa sede riproposta;
5.6 che la motivazione posta a fondamento del rifiuto del progetto di divisione proposto dalla convenuta -che prevedeva l'attribuzione a dell'intero immobile in Colobraro, Parte_1 anziché di una parte del piano terra dell'immobile in Montalbano Jonico- era illogica;
infatti, il
Tribunale aveva affermato di ispirarsi, nel redigere il progetto di divisione, al criterio della conservazione della situazione di fatto esistente e tuttavia aveva previsto di assegnare il piano terra a costringendo a perdere il possesso dell'appartamento Parte_1 Controparte_1 ubicato al piano terra, da lei attualmente utilizzato anche in ragione dello stato di salute precario suo e del suo coniuge;
che a avrebbe dovuto essere assegnato l'intero immobile Parte_1 ubicato in Colobraro, al momento libero da persone e da cose, essendo irrilevante la circostanza che lo stesso si trovasse in un Comune distante dal luogo in cui le parti intrattengono le loro attività primarie;
5.7 che la condanna al pagamento di un mezzo delle spese processuali era illegittima, stante l'illogicità della relativa motivazione che faceva riferimento alla “soccombenza rispetto alle domande di parte attrice”, mentre la convenuta non si era opposta allo scioglimento della comunione e peraltro le domande attoree relative alla richiesta di usucapione erano state rigettate.
6. All'udienza del 18.2.2025 la causa veniva assegnata in decisione con concessione alle parti dei termini di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Per ragioni di ordine logico, è opportuno trattare prioritariamente il primo e il secondo motivo dell'appello incidentale proposto da motivi che si possono esaminare Controparte_1 congiuntamente, per la loro intima connessione.
Col primo motivo di appello incidentale, ha censurato la statuizione con la Controparte_1 quale il Tribunale ha rigettato la domanda di usucapione dalla predetta proposta in via riconvenzionale in primo grado, affermando che il Tribunale non aveva tenuto presente fatti e circostanze allegati, che miravano a comprovare il possesso ad excludendum in proprio favore;
Col secondo motivo di appello incidentale, ha lamentato la mancata Controparte_1 ammissione in primo grado delle istanze di prova testimoniale formulate nelle note depositate il
27.6.2011, illegittimamente rigettate con l'ordinanza del 7.12.2015, che le aveva ritenute inammissibili e irrilevanti e ha chiesto, stante la loro ammissibilità -in quanto articolate specificatamente e tempestivamente- e rilevanza -vertendo su fatti e circostanze aventi ad oggetto il possesso del bene oggetto della domanda di usucapione- che esse fossero accolte in questa sede.
I motivi sono infondati.
Ed invero, dall'esame del fascicolo di primo grado emerge che le istanze di prova orale rigettate dal
Tribunale con l'ordinanza depositata il 26.1.2012 non sono state riproposte in occasione della precisazione delle conclusioni -cfr. verbali delle udienze del 11.1.2019, del 4.10.2019 e del
10.2.2020-; pertanto, le istanze di prova orale non ammesse in primo grado, da intendersi abbandonate, non sono riproponibili con l'atto di impugnazione.
Ne deriva che l'ammissione in appello delle istanze di prova testimoniale non ammesse in primo grado risulta preclusa.
A ciò consegue che la domanda di usucapione proposta da -che, sulla base della Controparte_1 stessa prospettazione dell'appellante incidentale- avrebbe potuto essere provata in forza delle risultanze delle prove testimoniali -non espletate- non può trovare accoglimento neanche in questa sede.
8. E' possibile ora passare all'esame del primo e del terzo motivo dell'appello principale proposto da motivi che possono essere esaminati unitamente al sesto motivo dell'appello Parte_1 incidentale proposto da per ragioni di connessione. Controparte_1
Nella prima parte del primo motivo di appello principale, ha censurato la Parte_1 statuizione con la quale il Tribunale ha disposto l'attribuzione in suo favore, in riferimento all'immobile sito nel Comune di Montalbano Jonico, di una sola parte del piano terra, nonché del primo piano, senza attribuirgli anche la restante parte del piano terra;
ha, in particolare, dedotto che l'attribuzione a dell'intero piano terra avrebbe consentito di assegnare a Parte_1 ciascuno dei due condividenti due immobili in Montalbano Jonico e di rendere più omogeni i valori delle proprietà attribuite ai due condividenti. Nella seconda parte del primo motivo di appello principale, ha censurato Parte_1
l'ammontare del conguaglio riconosciuto a suo favore e posto a carico di Controparte_1
Col terzo motivo di appello principale, ha sostenuto che il Tribunale non abbia Parte_1 adeguatamente motivato la deroga del criterio dell'estrazione a sorte previsto dall'art. 729 c.c.; ha affermato, in particolare, che tale criterio risulti derogabile solo in presenza di ragioni oggettive legate alle condizioni dei beni, essendo irrilevante la volontà presunta delle parti legata a fattori soggettivi.
Col sesto motivo di appello incidentale, ha censurato la motivazione posta dal Controparte_1
Tribunale a fondamento del rifiuto del progetto di divisione proposto dalla convenuta -che prevedeva l'attribuzione a dell'intero immobile in Colobraro, anziché di una parte del piano Parte_1 terra dell'immobile in Montalbano Jonico-; ha, in particolare, dedotto che il Tribunale aveva affermato di ispirarsi, nel redigere il progetto di divisione, al criterio della conservazione della situazione di fatto esistente e tuttavia aveva previsto di assegnare il piano terra a Parte_1 costringendo a perdere il possesso dell'appartamento ubicato al piano terra, da Controparte_1 lei attualmente utilizzato anche in ragione dello stato di salute precario suo e del suo coniuge;
ha sostenuto che a avrebbe dovuto essere assegnato l'intero immobile ubicato in Parte_1
Colobraro, al momento libero da persone e da cose, essendo irrilevante la circostanza che lo stesso si trovasse in un Comune distante dal luogo in cui le parti intrattengono le loro attività primarie.
Per le ragioni che si diranno, il sesto motivo di appello incidentale è infondato, al pari del terzo motivo di appello principale e della prima parte del primo motivo di appello principale, risultando invece fondata la seconda parte del primo motivo di appello principale.
Ed invero, il Tribunale, recependo le conclusioni raggiunte dal CTU -cfr. tabella 11 a pag. 31 della relazione peritale depositata il 31.5.2016-, ha accertato che i beni della massa ereditaria, rinvenienti dall'atto di successione, il cui valore complessivo è stato stimato in complessivi € 231.061,63, sono:
1. Fabbricato urbano, identificato al catasto fg. 28 part.lla 142 sub. 1, sito in Montalbano Jonico, piano terra (€ 32.667,77 + € 16.823,49);
2. Fabbricato urbano, identificato al catasto fg. 28 part.lla 142 sub. 2, sito in Montalbano Jonico, primo piano (€ 54.299,95);
3. Fabbricato urbano, identificato al catasto fg. 28 part.lla 142 sub. 3, sito in Montalbano Jonico, piano secondo e terzo (€ 54.880,21 + € 40.785,12);
4. Fabbricato urbano, identificato al catasto fg. 27 part.lla 132 sub.2, sito in Colobraro, piano terra (€
17.315,10);
5. Fabbricato urbano, identificato al catasto fg. 27 part.lla 132 sub.5, sito in Colobraro, primo piano
(€ 14.290,00).
Quanto allo scioglimento della comunione, ha ritenuto condivisibile la prima delle due ipotesi di divisione formulate dal consulente, sul presupposto che essa, tenuto conto del valore delle quote, mirava a conservare la situazione di fatto esistente e teneva conto del collegamento più agevole tra le particelle da assegnare;
ha aggiunto che non risultava meritevole di accoglimento la richiesta di di assegnare l'intero immobile sito il Colobraro al germano, sia per ragioni Controparte_1 legate al valore delle due quote, sia per ragioni legate al legame vantato da entrambe le parti col territorio di Montalbano Jonico, anziché con quello di Colobraro.
Pertanto, ha assegnato a beni aventi il complessivo valore di € 101.257,72: Parte_1
• parte del piano terra dell'immobile in Montalbano Jonico, censito al fg.28 part.lla n.142 sub.
1/A, di cui alla tabella 11 redatta dall'ing. (stimato in € 32.667,77); Per_2
• primo piano dell'immobile in Montalbano Jonico, censito al fg.28 part.lla n.142 sub. 2
(stimato in € 54.299,95);
• secondo piano dell'immobile in Colobraro, censito al fg. 27 part.lla 132 sub. 5 (stimato in €
14.290,00);
e a beni aventi il complessivo valore di € 129.803,92: Controparte_1
• parte del piano terra dell'immobile in Montalbano Jonico, censito al fg.28 part.lla n.142 sub.
1/B, di cui alla tabella 11 redatta dall'ing. (stimato in € 16.823,49); Per_2
• secondo piano dell'immobile in Montalbano Jonico, censito al fg. 28 part.lla n.142 sub. 3/A, di cui alla tabella 11 redatta dall'ing. (stimato in € 54.880,21); Per_2
• terzo piano dell'immobile in Montalbano Jonico, censito al fg. 28 part.lla n.142 sub. 3/B, di cui alla tabella 11 redatta dall'ing. (stimato in € 40.785,12); Per_2
• primo piano dell'immobile in Colobraro, censito al fg. 27 part.lla 132 sub. 2 (stimato in €
17.315,10).
Ebbene, è pacifico tra le parti che trattasi di sciogliere la comunione insorta tra due fratelli a seguito del decesso del comune genitore e che ai predetti spettino due quote di egual valore.
Viene pertanto in rilievo l'art. 729 c.c. in forza del quale l'assegnazione delle porzioni eguali è fatta mediante estrazione a sorte.
Sul punto, la Suprema Corte ha più volte avuto occasione di statuire che “In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione” (Cass. Civ., n. 11857/2021 e, nello stesso senso, Cass. Civ., n.
4426/2017 e n. 3461/2013).
Nel caso di specie, il Tribunale ha giustificato la deroga al criterio dell'estrazione a sorte, ritenendo prevalente l'esigenza di “conservare la situazione di fatto esistente, con il mantenimento dei singoli beni attualmente posseduti dalle parti”; pertanto, risultando dagli atti che Parte_1 utilizzava come propria abitazione il primo piano dell'immobile in Montalbano Jonico e che utilizzava come propria abitazione il secondo e terzo piano dello stesso Controparte_1 immobile, ha assegnato a ciascuno di essi le dette abitazioni;
quanto al piano terra del predetto immobile, il Tribunale ha recepito la suddivisione dello stesso proposta dal CTU il quale ha ripartito il piano in due parti, una identificata sub A, posseduta da e una identificata sub Controparte_1
B, posseduta da precisando sul punto che le due parti del piano terra anticamente Parte_1 erano collegate e poi sono state murate e che il consulente si è limitato a meglio frazionare il piano già di fatto diviso tra le parti ed ha affermato, inoltre, di non poter riconoscere rilievo alle ragioni di salute addotte da al fine di divenire assegnataria dell'intero piano terra, Controparte_1 trattandosi di circostanze dedotte, ma non provate e comunque insufficienti a giustificare una diversa distribuzione dei beni, dovendosi piuttosto attribuire rilievo al criterio di assegnare a Parte_1 la parte di piano terra identificata sub A, trattandosi di parte contigua a quella ubicata al
[...] primo piano, allo stesso assegnata;
quanto all'immobile in Colobraro, che ha Controparte_1 chiesto di assegnare per intero al fratello il Tribunale ha spiegato che detto Parte_1 immobile, costituito da un piano terra e da un primo piano, che hanno un valore inferiore a quello dell'immobile in Montalbano Jonico, si trova poi in un Comune distante da quello in cui le parti sono residenti -Montalbano Jonico- e svolgono le loro attività primarie, con la conseguenza che l'attribuzione del detto immobile ad una sola delle parti non risponderebbe a criteri di equità.
Ciò posto, osserva la Corte che i criteri utilizzati dal Tribunale ai fini della formazione e assegnazione delle due quote di beni ereditari risultano condivisibili e le argomentazioni utilizzate dalle parti appellanti per censurare la statuizione adottata sul punto dal Tribunale non si rivelano, invece, affatto convincenti.
Ed infatti, la richiesta formulata dall'appellante principale di ottenere Parte_1
l'attribuzione in suo favore dell'intero piano terra dell'immobile in Montalbano Jonico, si fonda sulla dedotta esigenza di assegnare a ciascuno dei due condividenti due immobili in Montalbano Jonico e di rendere più omogeni i valori delle proprietà attribuite ai due condividenti.
La richiesta formulata dall'appellante incidentale di ottenere l'assegnazione in Controparte_1 suo favore dell'intero piano terra dell'immobile in Montalbano Jonico e l'assegnazione in favore del fratello dell'intero immobile in Colobraro, si fonda sulla dedotta esigenza di Parte_1 continuare ad utilizzare, anche per ragioni di salute, l'immobile a piano terra in Montalbano Jonico e sulla ritenuta irrilevanza della circostanza che l'immobile ubicato in Colobraro, al momento libero da persone e da cose, si trovi in un Comune distante dal luogo in cui il fratello attualmente risiede.
Ebbene, la modalità di scioglimento della comunione prevista dal Tribunale risulta soddisfare l'esigenza di attribuire a ciascuno dei condividenti quote omogenee di beni immobili ereditari -unica tipologia di beni caduti in successione-; ed infatti, sono stati attribuiti sia all'uno che all'altro condividente immobili ubicati in Montalbano Jonico -comune in cui i condividenti risiedono e hanno evidente interesse ad ottenere la proprietà di immobili ivi ubicati- e immobili in Colobraro -che, benchè liberi da cose o persone, risultano evidentemente meno appetibili rispetto a quelli ubicati nel comune ove i condividenti vivono e hanno il centro dei loro interessi-; anche sotto il profilo del valore dei cespiti inseriti nelle due quote, queste ultime si presentano omogenee, come attestato dall'esiguità, rispetto al valore complessivo della massa ereditaria, del conguaglio dovuto -nella misura che sarà di seguito determinata-; né risultano provate peculiari esigenze di salute, solo genericamente dedotte da
Controparte_1
Quanto, invece, alla determinazione del conguaglio dovuto da in favore di Parte_1
la Corte osserva quanto segue. Controparte_1
Il Tribunale ha affermato che, in forza dei calcoli svolti dal CTU, avrebbe Controparte_1 dovuto corrispondere la somma di € 9.800,00 come conguaglio, conguaglio che tuttavia doveva essere ridotto alla metà in ragione dello stato di abbandono dell'immobile, giungendo poi a quantificare nell'importo di € 4.200,00 il conguaglio dovuto a Parte_1
Ebbene, essendosi assegnati a beni di valore complessivamente pari ad € Parte_1
101.257,22 e a beni di valore complessivamente pari ad € 129.803,92, è Controparte_1 evidente che -tenuto conto del valore complessivo della massa ereditaria, pari ad € 231.061,63 e quindi del valore della quota spettante a ciascun condividente, pari ad € 115.530,81- Parte_1 ha diritto al pagamento di un conguaglio pari ad € 14.273,59 (€ 115.530,81 - € 101.257,22)
[...] da parte di Controparte_1 D'altro canto, lo stato di abbandono dell'immobile in Colobraro era già stato considerato dal CTU ai fini della stima del bene stesso, avendo il predetto dato conto, nell'elaborato peritale redatto, del pessimo stato di conservazione del primo e del secondo piano dell'edificio.
Pertanto, in accoglimento della seconda parte del primo motivo di appello principale e in parziale riforma della sentenza di primo grado, dovrà corrispondere a Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 14.273,59 a titolo di conguaglio, oltre interessi legali a far data dalla presente
[...] sentenza sino al soddisfo.
9. Col secondo motivo di appello principale, ha censurato la sentenza impugnata Parte_1 nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi in ordine al corrispettivo spettante a Parte_1 in conseguenza del godimento esclusivo, da parte di di tre immobili urbani siti Controparte_1 nel Comune di Montalbano Jonico, nonché in ordine alle spese sostenute da per Parte_1
l'amministrazione dei beni comuni;
ha, in particolare, dedotto che tale omessa pronuncia sfociava in una ingiusta ed erronea decisione, atteso che la mancata delibazione inibiva l'attore del quantum determinato dal consulente, pari ad € 18.811,96, poi ridotto alla metà per l'esclusivo godimento degli immobili in Montalbano Jonico e ad € 3.059,25 quale quota degli oneri fiscali sostenuti da Parte_1 per il mantenimento e l'amministrazione degli immobili comuni.
[...]
Il motivo è fondato.
Sotto il profilo della domanda di pagamento dei frutti, si osserva quanto segue.
Il CTU, nell'elaborato peritale redatto, ha stimato il godimento dei beni comuni posseduti in via esclusiva da in un importo pari ad € 18.811,96. Controparte_1
Ne consegue che l'importo spettante a a titolo di frutti, è pari ad € 9.405,98 (€ Parte_1
18.811,96 : 2).
Sul detto importo decorreranno gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale ovverosia dal
27.5.2013 -data della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado- sino al soddisfo.
Sotto il profilo della domanda di rimborso delle spese, si rileva quanto segue.
Dall'elaborato peritale redatto dal CTU emerge che, tenuto conto delle spese documentate sostenute dai coeredi dopo il decesso della comune madre ha Persona_1 Parte_1 sostenuto spese per €. 3.758,11 e che ha sostenuto spese per €. 698,86; ne Controparte_1 consegue che complessivamente i coeredi hanno sostenuto esborsi pari ad € 4.456,97 e che pertanto su ognuno di essi deve gravare la metà della detta somma, pari quindi all'importo di € 2.228,48. Si deve concludere che ha diritto di ricevere da il rimborso Parte_1 Controparte_1 di € 1.529,63 (€ 3.758,11 - € 2.228,48).
Sul detto importo decorreranno gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale ovverosia dal
27.5.2013 -data della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado- sino al soddisfo.
Pertanto, in accoglimento del secondo motivo di appello principale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dovrà ricevere da l'importo di € Parte_1 Controparte_1
9.405,98 oltre interessi, a titolo di frutti e l'importo di € 1.529,63 oltre interessi, a titolo di rimborso spese.
10. Il terzo e il quarto motivo di appello incidentale possono essere esaminati congiuntamente, per ragioni di connessione.
Col terzo motivo di appello incidentale, ha censurato la sentenza impugnata Controparte_1 nella parte in cui ha omesso l'esame dei costi sostenuti dalla convenuta per la gestione e per la ristrutturazione (migliorie) degli immobili siti in Montalbano Jonico;
ha sostenuto che era errata la determinazione dello stato attivo e passivo della comunione e della quota dei conguagli e del relativo progetto di divisione, stante l'omesso calcolo dei costi citati.
Col quarto motivo di appello incidentale, ha lamentato la mancata ammissione Controparte_1 in primo grado delle istanze di prova testimoniale formulate nelle note depositate il 27.6.2011, illegittimamente rigettate con l'ordinanza del 7.12.2015, che le aveva ritenute inammissibili e irrilevanti e ha chiesto, stante la loro ammissibilità -in quanto articolate specificatamente e tempestivamente- e rilevanza -vertendo sui costi di ristrutturazione del bene ereditario- che esse fossero accolte in questa sede.
I motivi sono infondati.
Ed invero, dall'esame del fascicolo di primo grado emerge che le istanze di prova orale rigettate dal
Tribunale con l'ordinanza depositata il 26.1.2012 non sono state riproposte in occasione della precisazione delle conclusioni -cfr. verbali delle udienze del 11.1.2019, del 4.10.2019 e del
10.2.2020-; pertanto, le istanze di prova orale non ammesse in primo grado, da intendersi abbandonate, non sono riproponibili con l'atto di impugnazione.
Ne deriva che l'ammissione in appello delle istanze di prova testimoniale non ammesse in primo grado risulta preclusa.
A ciò consegue che la fondatezza della richiesta formulata da di tener conto dei Controparte_1 costi di ristrutturazione deve essere valutata allo stato degli atti. Ebbene, detta richiesta risulta infondata.
Dall'elaborato peritale redatto dal CTU e, in particolare, dalla risposta resa dal consulente alle osservazioni formulate dalle parti, emerge che i costi asseritamente sostenuti per “ …. lavori di finitura dell'immobile al piano terra … ” non risultano provati.
Né la prova degli esborsi asseritamente sostenuti può rinvenirsi nel contratto di appalto prodotto da sin dal primo grado di giudizio -che, per sua natura, non reca in sé la prova del Controparte_1 pagamento dei lavori pattuiti-; né possono essere utilizzati in questa sede i documenti allegati alla comparsa di costituzione in appello come doc. 4, doc. 5 e doc. 6, trattandosi di documenti prodotti per la prima volta in sede di appello.
D'altro canto, in mancanza della prova degli esborsi asseritamente sostenuti, non risultava certo possibile stimare detti esborsi a mezzo dell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, che avrebbe avuto una chiara natura esplorativa e la inammissibile finalità di sollevare la parte dall'onere di provare le deduzioni svolte.
11. Col quinto motivo di appello incidentale, ha lamentato che il Tribunale Controparte_1 abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale di risarcimento danni per fatto illecito, che ha in questa sede riproposto.
Il motivo è infondato.
Ed invero, la domanda risarcitoria proposta da in via riconvenzionale in primo Controparte_1 grado non risulta meritevole di accoglimento.
Trattasi di domanda finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno morale, nonché del pregiudizio economico asseritamente subito in conseguenza dell'utilizzo del testamento falso.
Ebbene, è noto che il risarcimento non possa essere riconosciuto in sede civile quando -come nel caso di specie- manchino le prove in ordine all'esistenza del concreto danno subito dal danneggiato e del nesso causale tra il danno e il comportamento tenuto dal danneggiante, e ciò anche in presenza di una condanna generica al risarcimento del danno contenuta in una sentenza penale.
12. Col settimo motivo di appello incidentale, ha censurato la condanna al Controparte_1 pagamento di metà delle spese processuali, ritenendola illegittima, stante l'illogicità della relativa motivazione che faceva riferimento alla “soccombenza rispetto alle domande di parte attrice”, mentre la convenuta non si era opposta allo scioglimento della comunione e peraltro le domande attoree relative alla richiesta di usucapione erano state rigettate.
L'esame del motivo deve ritenersi assorbito, tenuto conto della intervenuta riforma parziale della sentenza di primo grado, che impone una nuova pronuncia sulle spese del primo e del secondo grado di giudizio.
13. Tenuto conto dell'esito del giudizio -che si è concluso, oltre che con lo scioglimento della comunione, anche con la condanna di al pagamento dei frutti dovuti per il Controparte_1 godimento esclusivo dei beni e al rimborso delle spese sostenute da per la Parte_1 gestione dei beni comuni-, le spese di lite del doppio grado di giudizio vengono compensate per metà, con condanna di alla rifusione dell'altra metà delle spese sostenute da Controparte_1
che si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. Parte_1
55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022 -tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00) e dei parametri medi-.
Le spese di CTU -stante l'utilità comune della CTU- vengono poste a carico delle parti in via solidale.
Il tenore della decisione -che ha parzialmente accolto l'appello principale e rigettato l'appello incidentale- comporta l'obbligo a carico dell'appellante incidentale di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 228/2020 emessa dal Tribunale di Matera e pubblicata in data 28.4.2020, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna a corrispondere, in favore di l'importo di € Controparte_1 Parte_1
14.273,59 a titolo di conguaglio, oltre interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
b) in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna a corrispondere, in favore di l'importo di € Controparte_1 Parte_1
9.405,98 a titolo di frutti, oltre interessi legali dal 27.5.2013 sino al soddisfo;
c) in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna a corrispondere, in favore di l'importo di € Controparte_1 Parte_1
1.529,63 a titolo di rimborso spese, oltre interessi legali dal 27.5.2013 sino al soddisfo;
d) conferma, per il resto, l'impugnata sentenza;
e) rigetta l'appello incidentale;
f) compensa per metà le spese di lite del doppio grado di giudizio nei rapporti tra Parte_1
e e condanna alla rifusione dell'altra metà delle spese di Controparte_1 Controparte_1 lite sostenute da per entrambi i gradi di giudizio, così liquidate: Parte_1
• per il primo grado:
€ 235,06 pari alla metà delle spese ed € 7.051,5 pari alla metà dei compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
• per il secondo grado:
€ 402,00 pari alla metà delle spese ed € 7.158,5 pari alla metà dei compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Nicola Gulfo che si è dichiarato antistatario;
g) pone a carico di entrambe le parti in via solidale le spese della CTU espletata in primo grado;
h) dà atto l'obbligo a carico dell'appellante incidentale di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/02.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica del 21.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- avv. Eustacchio Roberto SIVILLA giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 448/2020 RG vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Nicola Gulfo ed elettivamente domiciliato in Tursi, presso lo studio del difensore
APPELLANTE
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Vincenzo Rago ed elettivamente domiciliata in Scanzano Jonico, presso lo studio del difensore
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 228/2020 del Tribunale di Matera;
divisione di beni caduti in successione;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 27.5.2013, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 al Tribunale di Matera, chiedendo: - in via principale, di ritenere compiuta la Controparte_1 fattispecie acquisitiva dell'usucapione e, per l'effetto, dichiarare che il fabbricato urbano identificato in catasto al fg. 28 part.lla 142, piano primo, sito in Montalbano Jonico al Viale Sacro Cuore -indicato nell'atto di citazione sub. B-, era di esclusiva proprietà dell'attore, in virtù di possesso pacifico e ininterrotto da oltre un ventennio;
- di disporre con ordinanza, su consenso espresso e favorevole delle parti, la divisione dei residui cespiti, così come risultanti dalla denuncia di successione della comune genitrice - in via gradata ed in caso di avverse contestazioni in ordine alla Persona_1 divisione di beni, di nominare un consulente tecnico per la formazione della massa da dividere, da cui escludere l'unità abitativa sub. B, e delle quote, con predisposizione di un progetto di divisione;
- in via ancora più gradata, di riconoscere all'attore il ristoro delle migliorie apportate all'unità immobiliare da lui posseduto;
- in ogni caso, di accertare e dichiarare il diritto dell'attore a vedersi corrispondere dalla coerede convenuta, i frutti civili, quale ristoro della privazione della utilizzazione
“prova quota” dei beni comuni annoverati nella denuncia di successione e dei relativi profitti, e per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento dei suddetti frutti;
- sempre in ogni caso, di accertare e dichiarare che l'attore aveva diritto al rimborso della quota parte degli oneri fiscali dallo stesso sostenuti per intero cespite descritto in citazione sub. A -fabbricato urbano identificato in catasto al fg. 28 part.lla 142, sub 1, piano terra, sito in Montalbano Jonico al Viale Sacro Cuore-, e per l'effetto, condannare parte convenuta alla ripetizione, pro quota, dei relativi importi;
- di porre le spese di giudizio a carico della massa e, in caso di infondate contestazioni sul diritto e le modalità di divisione, onerare di tanto parte convenuta;
- in via istruttoria, di ammettersi prova testimoniale.
Deduceva, nella sua qualità di comproprietario, insieme alla sorella dei beni Controparte_1 indivisi provenienti dall'eredità della genitrice deceduta il 25.1.1995: Persona_1
- che, nella denuncia di successione dell'eredità materna, venivano annoverati sei immobili, tra i quali, il fabbricato urbano identificato in catasto al fg. 28 part.lla 142 sub, piano primo, sito in
Montalbano Jonico, utilizzato e posseduto dall'attore in maniera pacifica esclusiva ed ininterrotta, dal
1980 a seguito dell'esecuzione di interventi da parte dello stesso, per renderlo agibile ed abitabile, configurando, pertanto, l'ipotesi acquisto della proprietà per usucapione, stante il possesso esercitato uti dominus, nella totale inerzia della germana, ed essendo pacifico che il coerede, che dopo la morte del de cuius era rimasto nel possesso del bene ereditario, poteva, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi senza necessità di interversione del possesso;
- che la comune dante causa donava alla convenuta, con atto pubblico del 10.9.1973, un altro cespite censito al catasto urbano del Comune di Colobraro al fg. 27 part.lla 91/1, in conto della legittima e con supero sulla disponibile, con dispensa dalla collazione;
- che il cespite identificato in citazione sub A, censito in catasto al fg. 28 part.lla 142 sub. 1, piano terra, era stato già oggetto di pronunciamento giurisdizionale, in punto di compossesso dell'attore sull'intero bene, più volte infruttuosamente rivendicato, così da legittimarlo all'ottenimento dei frutti civili, quale ristoro risarcitorio, per la subita privazione dell'utilizzo pro quota del cespite;
- che l'attore aveva, altresì, diritto a vedersi corrispondere la metà degli oneri fiscali sostenuti, afferenti ai restanti immobili, essendo la disciplina relativa alle modalità con cui i coeredi rispondono dei debiti ereditari, espressamente prevista dall'art 752 c.c., e non potendosi utilizzare la solidarietà propria delle obbligazioni.
2. Con comparsa di costituzione e risposta e contestuale domanda riconvenzionale, depositata il
17.4.2014, si costituiva in giudizio chiedendo: - di ritenere e dichiarare Controparte_1 infondata la richiesta di declaratoria di usucapione, e per l'effetto, rigettarla;
- di ritenere sempre e comunque insussistenti i presupposti per la declaratoria dell'usucapione in favore di Parte_1
- di rigettare sempre e comunque tutte le domande proposte dall'attore; - di accogliere le
[...] domande riconvenzionali spiegate da con le quali chiedeva la declaratoria di Controparte_1 usucapione del fabbricato urbano sito in Montalbano Jonico, censito al fg.28 part.lla 142, sub 3, secondo piano e terzo piano, nonché del fabbricato urbano sito in Montalbano Jonico, costituito da
2,5 vani del più ampio immobile censito al fg.28 part.lla 142, piano terra, ed il risarcimento del danno dei danni morali e materiali subiti;
- di ritenere e dichiarare che gli immobili censiti nel catasto urbano del Comune di Montalbano Jonico al fg. 28, part.lla 142 sub 3, e i 2,5 vani dell'immobile censito al catasto urbano del Comune di Montalbano Jonico al fg. 28 part.lla 142, appartenevano a CP_1 per averli posseduti animo domini ed esclusivamente per oltre vent'anni; - sempre in
[...] accoglimento della domanda riconvenzionale, di condannare al risarcimento dei Parte_1 danni morali e materiali patiti dalla convenuta nella misura di € 100.000,00; - conseguentemente, di dichiarare aperta la successione di e disporre la divisione dei beni;
- Persona_1 conseguentemente, di disporre la divisione dei beni ereditari appartenenti alla de cuius secondo le accertande quote in favore degli eredi della stessa, ed in particolare in favore della convenuta, con attribuzione alla stessa della quota spettante da individuarsi a mezzo Ctu;
- in subordine, in caso di indivisibilità degli immobili, di disporre la valutazione in denaro della quota spettante a CP_1
- in estremo subordine, di attribuire alla convenuta due vani dell'immobile identificato al
[...] catasto urbano di Montalbano Jonico al fg. 28 part.lla 142, con ingresso da Via Lucca, con conguagli in denaro;
- di ordinare la trascrizione della sentenza del Tribunale di Matera con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità; - di condannare al pagamento delle spese Parte_1
e competenze del giudizio in favore di - in via istruttoria, di disporsi Ctu;
Controparte_1
sosteneva, in merito alle ricostruzioni dei fatti e richieste attoree, che esse erano infondate e fuorvianti in quanto:
- a seguito del decesso di pubblicava testamento olografo Persona_1 Parte_1 nel quale la stessa donava a la casa sita in Montalbano Jonico, part.lla catastale Parte_1
1405 completa dei beni che si trovavano all'interno; - con ricorso depositato il 2.11.1995, Parte_1 adiva la Pretura Circondariale di Matera, premettendo di essere proprietario dell'immobile
[...] pervenutogli per successione testamentaria e chiedendone la reintegra nel possesso, del quale riteneva di essere stato spogliato dalla sorella, e lamentando di aver avuto il compossesso dell'immobile, unitamente alla propria madre ed il possesso esclusivo a seguito del decesso della stessa;
- nelle more, con dichiarazione di successione indicava i beni pervenuti a suo favore per Parte_1 successione testamentaria, comprendendo in tali beni anche l'immobile che riteneva di avere usucapito;
- con provvedimento depositato il 23.1.1996 il Pretore rigettava la domanda proposta da ritenendo non vi fosse possesso esclusivo, e ritenendo i beni in compossesso Parte_1 dei due eredi;
- con atto di citazione per querela di falso del 27.2.1996, adiva Controparte_1 il Tribunale di Matera, per sentir dichiarare la falsità del testamento datato 7.8.90; - con sentenza n.
56/09, veniva accolta la querela di falso e dichiarata la falsità del testamento olografo;
- nelle more dei giudizi civili, attuava azioni delittuose in danno di e Parte_1 Controparte_1 veniva imputato e rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt. 81,582,612 e 614c.p.; - allo stesso tempo veniva rinviato a giudizio ai sensi degli artt. 485 e 491 c.p., per aver vergato di suo pugno il testamento olografo di cui chiedeva la pubblicazione;
- in relazione ai reati di cui agli artt. 582,612 e
614 c.p., veniva giudicato colpevole e condannato alla reclusione ed al risarcimento del danno;
- per i reati di cui agli artt. 485 e 491 c.p., il Tribunale di Matera riteneva di non doversi procedere, stante l'estinzione dei reati per prescrizione;
in diritto:
a. che i comportamenti extraprocessuali dell'attore, i pronunciamenti giudiziali e la dichiarazione di successione presentata dallo stesso, ostavano all'accoglimento della domanda di usucapione;
infatti: emergeva un suo possesso quale comproprietario non sufficiente a perfezionare l'usucapione delle quote appartenenti ad altri comproprietari;
il possesso esclusivo di veniva escluso da due pronunce giudiziarie;
vi erano due Parte_1 giudizi penali idonei ad interrompere l'usucapione, essendo l'esito degli stessi idoneo a inficiare l'usucapione;
b. che i presunti miglioramenti di cui l'attore chiedeva il ristoro non erano provati e non autorizzati dal coerede;
la richiesta di corresponsione della metà degli oneri fiscali era altrettanto infondata in quanto venivano corrisposti pro quota in data 27.6.1997.
All'udienza del 13.1.2016 veniva nominato CTU l'ing. , che in data 4.7.2016, Persona_2 depositava la perizia.
All'udienza del 4.10.2019, il giudice rinvia la causa per la decisione all'udienza del 10.2.2020, assegnando termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive. 3. Con sentenza n. 228/2020 pubblicata in data 28.4.2020, il Tribunale di Matera:
-accoglieva la domanda di scioglimento di comunione ereditaria e disponeva la formazione delle quote da attribuirsi agli eredi;
- in riferimento all'immobile sito in Montalbano Jonico disponeva l'attribuzione:
• di parte del piano terra dell'immobile fg.28 part.lla n.142 sub. 1/B, di cui alla tabella 11 redatta dall'ing. a favore di Per_2 Parte_1
• del primo piano dell'immobile fg.28 part.lla n.142 sub. 2, a favore di Parte_1
• di parte del piano terra dell'immobile a fg.28 part.lla n.142 sub. 1/B, di cui alla tabella 11 redatta dall'ing. a favore di Per_2 Controparte_1
• del secondo piano dell'immobile fg. 28 part.lla n.142 sub. 3/A, di cui alla tabella 11 redatta dall'ing. a favore di Per_2 Controparte_1
• del terzo piano dell'immobile fg. 28 part.lla n.142 sub. 3/B, di cui alla tabella 11 redatta dall'ing. a favore di Per_2 Controparte_1
- condannava al pagamento, in favore di di un conguaglio Controparte_1 Parte_1 di € 4.200,00;
- in riferimento all'immobile sito nel comune di Colobraro, disponeva l'attribuzione:
• del primo piano dell'immobile fg. 27 part.lla 132 sub. 2, a favore di Controparte_1
• del secondo piano dell'immobile fg. 27 part.lla 132 sub. 5, a favore di Parte_1
- ordinava al Conservatore dei registri immobiliari di Matera, la trascrizione della sentenza;
- condannava parte convenuta al pagamento di ½ delle spese processuali in favore della parte;
- poneva le spese di CTU a carico di tutti i condividenti in solido tra loro.
In particolare, il Tribunale osservava:
a) che la richiesta di declaratoria di usucapione, di entrambe le parti, non era fondata e pertanto, doveva essere disattesa, essendo necessaria la prova di un possesso ad excludendum e non essendosi vinta, nel caso di specie, la presunzione, pur suscettibile di prova contraria, che ciascun erede avesse agito in nome e per conto degli altri;
b) che il CTU aveva accertato che i beni della massa ereditaria, rinvenienti dall'atto di successione, il cui valore complessivo era di € 231.061,63, descritti nella tabella 11 della relazione peritale, erano:
1. Fabbricato urbano, identificato al catasto fg. 28 part.lla 142 sub. 1, sito in Montalbano Jonico, piano terra;
2. Fabbricato urbano, identificato al catasto fg. 28 part.lla 142 sub. 2, sito in Montalbano Jonico, primo piano;
3. Fabbricato urbano, identificato al catasto fg. 28 part.lla 142 sub. 3, sito in Montalbano Jonico, piano secondo e terzo;
4. Fabbricato urbano, identificato al catasto fg. 27 part.lla 132 sub.2, sito in Colobraro, piano terra;
5. Fabbricato urbano, identificato al catasto fg. 27 part.lla 132 sub.5, sito in Colobraro, primo piano;
c) che oggetto di conflitto tra le parti era la richiesta da parte di di assegnazione Parte_1 del piano terra e del primo piano dell'immobile sito in Montalbano Jonico;
d) che non era meritevole di accoglimento la richiesta di di assegnare l'intero Controparte_1 immobile sito il Colobraro al germano, non risultando detta soluzione satisfattiva ed equa;
e) che doveva essere accolta la prima delle due ipotesi di divisione formulate dal consulente che mirava a conservare la situazione di fatto esistente e teneva conto del collegamento più agevole tra le particelle da assegnare;
f) che, in forza dei calcoli svolti dal CTU, avrebbe dovuto corrispondere la Controparte_1 somma di € 9.800,00 come conguaglio, essendo il valore delle quote a lei assegnate, superiore a quello delle quote assegnate a conguaglio che tuttavia doveva essere ridotto alla metà Parte_1 in ragione dello stato di abbandono dell'immobile.
Con ordinanza di correzione di errore materiale resa in data 8.7.2020, il Tribunale correggeva il dispositivo della sentenza, stabilendo che laddove, alla pagina 11 del rigo 18 del dispositivo era scritto
“sub 1/B” doveva leggersi “sub 1/A”; pertanto l'immobile assegnato a e Parte_1 descritto nel dispositivo come “parte del piano terra dell'immobile fg.28 part.lla n.142 sub. 1/B, di cui alla tabella 11 redatta dall'ing. era in realtà l'immobile “parte del piano terra Per_2 dell'immobile fg.28 part.lla n.142 sub. 1/A, di cui alla tabella 11 redatta dall'ing. Per_2
4. Con atto di citazione in appello notificato in data 7.9.2020, proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 228/2020 del Tribunale di Matera, al fine di ottenere: - in via principale,
l'assegnazione e attribuzione in proprietà, oltre che dell'appartamento sito in Montalbano Jonico, identificato al catasto al fg. 28 part.lla 142 sub. 2, anche dell'intero piano terra sottostante, in catasto al fg. 28 part.lla 142 sub.1, oltre ad una conguaglio in suo favore a carico dell'appellata, pari ad €
9.800,00; - in via subordinata, la condanna dell'appellata al pagamento in suo favore di € 52.000,00
o di € 42,500,00, a titolo di conguagli;
- in estremo subordine e solamente in caso di reiezione delle richieste precedenti, l'utilizzo del criterio dell'estrazione a sorte delle ipotesi divisionali, predisposte dal consulente ed approvate dal Tribunale;
- in ogni caso, l'accertamento e la dichiarazione del diritto dell'attore di vedersi corrispondere dalla coerede convenuta i frutti civili, quale ristoro della privazione dell'utilizzazione “prova quota” dei beni comuni annoverati nella denuncia di successione e dei relativi profitti, e per l'effetto, la condanna della stessa al pagamento di € 18.811,96; - sempre in ogni caso, l'accertamento e dichiarazione del diritto dell'attore al rimborso della quota parte degli oneri fiscali dallo stesso sostenuti per l'intero compendio ereditario, e per l'effetto, la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 3.059,25; - la condanna della convenuta al pagamento delle spese e compensi del grado di giudizio, con distrazione all'antistatario.
Sosteneva, in particolare:
4.1. che il giudice di prime cure, dopo aver approvato il progetto previsionale n.1 predisposto dal consulente, ritenendolo equo e satisfattorio, si contraddiceva nella fase applicativa e decisionale assegnando all'odierno appellante solo parte del piano terra, con il mantenimento solo del primo piano e non anche della restante parte del piano terra, attribuendo erroneamente all'odierno appellante beni per un valore complessivo di € 101.257,72, inferiore al valore della quota spettante a ciascuna parte
(€ 115.530,82), a dispetto dell'attribuzione a di beni del valore di € 129.803,91, Controparte_1 con conseguente violazione del criterio di omogeneità delle quote e di uguaglianza dei valori delle proprietà attribuite a i condividenti;
che il Tribunale operava, altresì, una determinazione arbitraria ed erronea e riduttiva della somma da corrispondere a titolo di conguaglio, quantificandola in €
4.200,00, in ragione dello stato di abbandono dell'immobile, così non tenendo conto che l'importo quantificato dal consulente in € 9.800,00, a titolo di conguaglio, rinveniva dalla differenza dei valori di tutti i beni attribuiti alle singole parti, che già tenevano conto dello stato dei beni;
che in ogni caso, se il valore dei beni assegnati a era pari ad € 101.257,72, mentre il valore della Parte_1 quota spettante a ciascuna parte era pari ad € 115.530,82, sarebbe dovuto spettare a Parte_1 un conguaglio di € 28.546,19; che le violazioni in cui incorreva il giudice, determinavano
[...]
l'attribuzione di un numero inferiore di immobili, rispetto a quello attribuito all'altra condividente, ed una somma a titolo di conguaglio, in dispregio di una corretta ripartizione quantitativa e qualitativa;
4.2 che vi era una omessa pronuncia in ordine alla determinazione ed attribuzione sia del corrispettivo, come determinato dal CTU, per l'esclusivo godimento, da parte di di tre Controparte_1 immobili urbani siti nel Comune di Montalbano Jonico, facenti parte della massa ereditaria, che delle spese sostenute da per l'amministrazione dei beni comuni, determinate dal Parte_1 consulente;
che tale omessa pronuncia sfociava in una ingiusta ed erronea decisione, atteso che la mancata delibazione inibiva l'attore del quantum determinato dal consulente, pari ad € 18.811,96, poi ridotto alla metà per l'esclusivo godimento degli immobili in Montalbano Jonico e ad € 3.059,25 quale quota degli oneri fiscali sostenuti da per il mantenimento e Parte_1
l'amministrazione degli immobili comuni;
4.3. che il giudice non aveva adeguatamente motivato la deroga del criterio dell'estrazione a sorte previsto dall'art. 729 c.c., essendo tale criterio derogabile solo in presenza di ragioni oggettive legate alle condizioni dei beni, essendo irrilevante la volontà presunta delle parti legata a fattori soggettivi.
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.1.2021 si costituiva CP_1
proponendo appello incidentale e chiedendo: - di rigettare i motivi di impugnazione
[...] proposti;
- di accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, di dichiarare che gli immobili siti in
Montalbano Jonico censiti al catasto al fg. 28 part.lla 142, sub. 3, costituiti dal secondo e dal terzo piano, nonché i 2,5 vani dell'immobile sito in Montalbano Jonico censito in catasto al fg. 28 part.lla
142 sub. 3 costituito dal piano terra, appartengono a per averli posseduti animo Controparte_1 domini ed esclusivamente da oltre vent'anni; - in accoglimento dell'appello incidentale, di condannare al risarcimento dei danni morali e materiali nella misura di € Parte_1
10.000,00; - sempre in accoglimento dell'appello incidentale, in subordine alla domanda principale di usucapione, di disporre, previo ricalcolo dello stato attivo e passivo, una divisione tenuto conto dei costi sostenuti per le migliorie apportate agli immobili;
- in accoglimento dell'appello incidentale, in subordine, di accogliere la proposta del progetto di divisione articolato dalla convenuta in primo grado;
- in accoglimento dell'appello incidentale, di annullare la condanna alle spese disposte nella sentenza impugnata e disporre la compensazione totale delle spese legali di primo grado;
- di condannare l'appellato al pagamento delle spese e competenze legali del grado di appello, con distrazione all'antistatario; - in via istruttoria, di consentire l'ammissione della prova testimoniale, illegittimamente rigettate dal giudice, e per l'effetto, di rinnovarsi CTU, per la stima dei lavori di ristrutturazione sostenuti dall'appellata in base alla dichiarazione dei testi.
Evidenziava, a sostegno dell'appello incidentale:
5.1 che vi era stata una violazione dell'art 714 c.c., essendo illegittima la decisione di infondatezza della domanda di usucapione, non avendo il Tribunale tenuto presente fatti e circostanze allegati, che miravano a comprovare il possesso ad excludendum in proprio favore;
5.2 che le richieste di prove testimoniali formulate nelle note depositate il 27.6.2011, che venivano in questa sede reiterate, erano state illegittimamente rigettate con l'ordinanza del 7.12.2015, che le aveva ritenute inammissibili e irrilevanti, mentre esse erano ammissibili, in quanto articolate specificatamente e tempestivamente ed erano rilevanti, in quanto vertevano su fatti e circostanze aventi ad oggetto il possesso uti dominus, e pertanto dovevano essere accolte in questa sede;
5.3 che era stato omesso l'esame di un fatto decisivo del giudizio, quale l'esame dei costi sostenuti dalla convenuta per la gestione e per la ristrutturazione (migliorie) degli immobili siti in Montalbano Jonico e che era errata la determinazione dello stato attivo e passivo della comunione e della quota dei conguagli e del relativo progetto di divisione, stante l'omesso calcolo dei costi citati;
5.4 che le richieste di prove testimoniali formulate nelle note depositate il 27.6.2011 erano state illegittimamente rigettate con l'ordinanza del 7.12.2015, che le aveva ritenute inammissibili e irrilevanti, mentre esse erano ammissibili, in quanto articolate specificatamente e tempestivamente ed erano rilevanti, in quanto i capitoli di prova vertevano sui costi di ristrutturazione del bene ereditario;
5.5 che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale di risarcimento danni per fatto illecito, che veniva in questa sede riproposta;
5.6 che la motivazione posta a fondamento del rifiuto del progetto di divisione proposto dalla convenuta -che prevedeva l'attribuzione a dell'intero immobile in Colobraro, Parte_1 anziché di una parte del piano terra dell'immobile in Montalbano Jonico- era illogica;
infatti, il
Tribunale aveva affermato di ispirarsi, nel redigere il progetto di divisione, al criterio della conservazione della situazione di fatto esistente e tuttavia aveva previsto di assegnare il piano terra a costringendo a perdere il possesso dell'appartamento Parte_1 Controparte_1 ubicato al piano terra, da lei attualmente utilizzato anche in ragione dello stato di salute precario suo e del suo coniuge;
che a avrebbe dovuto essere assegnato l'intero immobile Parte_1 ubicato in Colobraro, al momento libero da persone e da cose, essendo irrilevante la circostanza che lo stesso si trovasse in un Comune distante dal luogo in cui le parti intrattengono le loro attività primarie;
5.7 che la condanna al pagamento di un mezzo delle spese processuali era illegittima, stante l'illogicità della relativa motivazione che faceva riferimento alla “soccombenza rispetto alle domande di parte attrice”, mentre la convenuta non si era opposta allo scioglimento della comunione e peraltro le domande attoree relative alla richiesta di usucapione erano state rigettate.
6. All'udienza del 18.2.2025 la causa veniva assegnata in decisione con concessione alle parti dei termini di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Per ragioni di ordine logico, è opportuno trattare prioritariamente il primo e il secondo motivo dell'appello incidentale proposto da motivi che si possono esaminare Controparte_1 congiuntamente, per la loro intima connessione.
Col primo motivo di appello incidentale, ha censurato la statuizione con la Controparte_1 quale il Tribunale ha rigettato la domanda di usucapione dalla predetta proposta in via riconvenzionale in primo grado, affermando che il Tribunale non aveva tenuto presente fatti e circostanze allegati, che miravano a comprovare il possesso ad excludendum in proprio favore;
Col secondo motivo di appello incidentale, ha lamentato la mancata Controparte_1 ammissione in primo grado delle istanze di prova testimoniale formulate nelle note depositate il
27.6.2011, illegittimamente rigettate con l'ordinanza del 7.12.2015, che le aveva ritenute inammissibili e irrilevanti e ha chiesto, stante la loro ammissibilità -in quanto articolate specificatamente e tempestivamente- e rilevanza -vertendo su fatti e circostanze aventi ad oggetto il possesso del bene oggetto della domanda di usucapione- che esse fossero accolte in questa sede.
I motivi sono infondati.
Ed invero, dall'esame del fascicolo di primo grado emerge che le istanze di prova orale rigettate dal
Tribunale con l'ordinanza depositata il 26.1.2012 non sono state riproposte in occasione della precisazione delle conclusioni -cfr. verbali delle udienze del 11.1.2019, del 4.10.2019 e del
10.2.2020-; pertanto, le istanze di prova orale non ammesse in primo grado, da intendersi abbandonate, non sono riproponibili con l'atto di impugnazione.
Ne deriva che l'ammissione in appello delle istanze di prova testimoniale non ammesse in primo grado risulta preclusa.
A ciò consegue che la domanda di usucapione proposta da -che, sulla base della Controparte_1 stessa prospettazione dell'appellante incidentale- avrebbe potuto essere provata in forza delle risultanze delle prove testimoniali -non espletate- non può trovare accoglimento neanche in questa sede.
8. E' possibile ora passare all'esame del primo e del terzo motivo dell'appello principale proposto da motivi che possono essere esaminati unitamente al sesto motivo dell'appello Parte_1 incidentale proposto da per ragioni di connessione. Controparte_1
Nella prima parte del primo motivo di appello principale, ha censurato la Parte_1 statuizione con la quale il Tribunale ha disposto l'attribuzione in suo favore, in riferimento all'immobile sito nel Comune di Montalbano Jonico, di una sola parte del piano terra, nonché del primo piano, senza attribuirgli anche la restante parte del piano terra;
ha, in particolare, dedotto che l'attribuzione a dell'intero piano terra avrebbe consentito di assegnare a Parte_1 ciascuno dei due condividenti due immobili in Montalbano Jonico e di rendere più omogeni i valori delle proprietà attribuite ai due condividenti. Nella seconda parte del primo motivo di appello principale, ha censurato Parte_1
l'ammontare del conguaglio riconosciuto a suo favore e posto a carico di Controparte_1
Col terzo motivo di appello principale, ha sostenuto che il Tribunale non abbia Parte_1 adeguatamente motivato la deroga del criterio dell'estrazione a sorte previsto dall'art. 729 c.c.; ha affermato, in particolare, che tale criterio risulti derogabile solo in presenza di ragioni oggettive legate alle condizioni dei beni, essendo irrilevante la volontà presunta delle parti legata a fattori soggettivi.
Col sesto motivo di appello incidentale, ha censurato la motivazione posta dal Controparte_1
Tribunale a fondamento del rifiuto del progetto di divisione proposto dalla convenuta -che prevedeva l'attribuzione a dell'intero immobile in Colobraro, anziché di una parte del piano Parte_1 terra dell'immobile in Montalbano Jonico-; ha, in particolare, dedotto che il Tribunale aveva affermato di ispirarsi, nel redigere il progetto di divisione, al criterio della conservazione della situazione di fatto esistente e tuttavia aveva previsto di assegnare il piano terra a Parte_1 costringendo a perdere il possesso dell'appartamento ubicato al piano terra, da Controparte_1 lei attualmente utilizzato anche in ragione dello stato di salute precario suo e del suo coniuge;
ha sostenuto che a avrebbe dovuto essere assegnato l'intero immobile ubicato in Parte_1
Colobraro, al momento libero da persone e da cose, essendo irrilevante la circostanza che lo stesso si trovasse in un Comune distante dal luogo in cui le parti intrattengono le loro attività primarie.
Per le ragioni che si diranno, il sesto motivo di appello incidentale è infondato, al pari del terzo motivo di appello principale e della prima parte del primo motivo di appello principale, risultando invece fondata la seconda parte del primo motivo di appello principale.
Ed invero, il Tribunale, recependo le conclusioni raggiunte dal CTU -cfr. tabella 11 a pag. 31 della relazione peritale depositata il 31.5.2016-, ha accertato che i beni della massa ereditaria, rinvenienti dall'atto di successione, il cui valore complessivo è stato stimato in complessivi € 231.061,63, sono:
1. Fabbricato urbano, identificato al catasto fg. 28 part.lla 142 sub. 1, sito in Montalbano Jonico, piano terra (€ 32.667,77 + € 16.823,49);
2. Fabbricato urbano, identificato al catasto fg. 28 part.lla 142 sub. 2, sito in Montalbano Jonico, primo piano (€ 54.299,95);
3. Fabbricato urbano, identificato al catasto fg. 28 part.lla 142 sub. 3, sito in Montalbano Jonico, piano secondo e terzo (€ 54.880,21 + € 40.785,12);
4. Fabbricato urbano, identificato al catasto fg. 27 part.lla 132 sub.2, sito in Colobraro, piano terra (€
17.315,10);
5. Fabbricato urbano, identificato al catasto fg. 27 part.lla 132 sub.5, sito in Colobraro, primo piano
(€ 14.290,00).
Quanto allo scioglimento della comunione, ha ritenuto condivisibile la prima delle due ipotesi di divisione formulate dal consulente, sul presupposto che essa, tenuto conto del valore delle quote, mirava a conservare la situazione di fatto esistente e teneva conto del collegamento più agevole tra le particelle da assegnare;
ha aggiunto che non risultava meritevole di accoglimento la richiesta di di assegnare l'intero immobile sito il Colobraro al germano, sia per ragioni Controparte_1 legate al valore delle due quote, sia per ragioni legate al legame vantato da entrambe le parti col territorio di Montalbano Jonico, anziché con quello di Colobraro.
Pertanto, ha assegnato a beni aventi il complessivo valore di € 101.257,72: Parte_1
• parte del piano terra dell'immobile in Montalbano Jonico, censito al fg.28 part.lla n.142 sub.
1/A, di cui alla tabella 11 redatta dall'ing. (stimato in € 32.667,77); Per_2
• primo piano dell'immobile in Montalbano Jonico, censito al fg.28 part.lla n.142 sub. 2
(stimato in € 54.299,95);
• secondo piano dell'immobile in Colobraro, censito al fg. 27 part.lla 132 sub. 5 (stimato in €
14.290,00);
e a beni aventi il complessivo valore di € 129.803,92: Controparte_1
• parte del piano terra dell'immobile in Montalbano Jonico, censito al fg.28 part.lla n.142 sub.
1/B, di cui alla tabella 11 redatta dall'ing. (stimato in € 16.823,49); Per_2
• secondo piano dell'immobile in Montalbano Jonico, censito al fg. 28 part.lla n.142 sub. 3/A, di cui alla tabella 11 redatta dall'ing. (stimato in € 54.880,21); Per_2
• terzo piano dell'immobile in Montalbano Jonico, censito al fg. 28 part.lla n.142 sub. 3/B, di cui alla tabella 11 redatta dall'ing. (stimato in € 40.785,12); Per_2
• primo piano dell'immobile in Colobraro, censito al fg. 27 part.lla 132 sub. 2 (stimato in €
17.315,10).
Ebbene, è pacifico tra le parti che trattasi di sciogliere la comunione insorta tra due fratelli a seguito del decesso del comune genitore e che ai predetti spettino due quote di egual valore.
Viene pertanto in rilievo l'art. 729 c.c. in forza del quale l'assegnazione delle porzioni eguali è fatta mediante estrazione a sorte.
Sul punto, la Suprema Corte ha più volte avuto occasione di statuire che “In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione” (Cass. Civ., n. 11857/2021 e, nello stesso senso, Cass. Civ., n.
4426/2017 e n. 3461/2013).
Nel caso di specie, il Tribunale ha giustificato la deroga al criterio dell'estrazione a sorte, ritenendo prevalente l'esigenza di “conservare la situazione di fatto esistente, con il mantenimento dei singoli beni attualmente posseduti dalle parti”; pertanto, risultando dagli atti che Parte_1 utilizzava come propria abitazione il primo piano dell'immobile in Montalbano Jonico e che utilizzava come propria abitazione il secondo e terzo piano dello stesso Controparte_1 immobile, ha assegnato a ciascuno di essi le dette abitazioni;
quanto al piano terra del predetto immobile, il Tribunale ha recepito la suddivisione dello stesso proposta dal CTU il quale ha ripartito il piano in due parti, una identificata sub A, posseduta da e una identificata sub Controparte_1
B, posseduta da precisando sul punto che le due parti del piano terra anticamente Parte_1 erano collegate e poi sono state murate e che il consulente si è limitato a meglio frazionare il piano già di fatto diviso tra le parti ed ha affermato, inoltre, di non poter riconoscere rilievo alle ragioni di salute addotte da al fine di divenire assegnataria dell'intero piano terra, Controparte_1 trattandosi di circostanze dedotte, ma non provate e comunque insufficienti a giustificare una diversa distribuzione dei beni, dovendosi piuttosto attribuire rilievo al criterio di assegnare a Parte_1 la parte di piano terra identificata sub A, trattandosi di parte contigua a quella ubicata al
[...] primo piano, allo stesso assegnata;
quanto all'immobile in Colobraro, che ha Controparte_1 chiesto di assegnare per intero al fratello il Tribunale ha spiegato che detto Parte_1 immobile, costituito da un piano terra e da un primo piano, che hanno un valore inferiore a quello dell'immobile in Montalbano Jonico, si trova poi in un Comune distante da quello in cui le parti sono residenti -Montalbano Jonico- e svolgono le loro attività primarie, con la conseguenza che l'attribuzione del detto immobile ad una sola delle parti non risponderebbe a criteri di equità.
Ciò posto, osserva la Corte che i criteri utilizzati dal Tribunale ai fini della formazione e assegnazione delle due quote di beni ereditari risultano condivisibili e le argomentazioni utilizzate dalle parti appellanti per censurare la statuizione adottata sul punto dal Tribunale non si rivelano, invece, affatto convincenti.
Ed infatti, la richiesta formulata dall'appellante principale di ottenere Parte_1
l'attribuzione in suo favore dell'intero piano terra dell'immobile in Montalbano Jonico, si fonda sulla dedotta esigenza di assegnare a ciascuno dei due condividenti due immobili in Montalbano Jonico e di rendere più omogeni i valori delle proprietà attribuite ai due condividenti.
La richiesta formulata dall'appellante incidentale di ottenere l'assegnazione in Controparte_1 suo favore dell'intero piano terra dell'immobile in Montalbano Jonico e l'assegnazione in favore del fratello dell'intero immobile in Colobraro, si fonda sulla dedotta esigenza di Parte_1 continuare ad utilizzare, anche per ragioni di salute, l'immobile a piano terra in Montalbano Jonico e sulla ritenuta irrilevanza della circostanza che l'immobile ubicato in Colobraro, al momento libero da persone e da cose, si trovi in un Comune distante dal luogo in cui il fratello attualmente risiede.
Ebbene, la modalità di scioglimento della comunione prevista dal Tribunale risulta soddisfare l'esigenza di attribuire a ciascuno dei condividenti quote omogenee di beni immobili ereditari -unica tipologia di beni caduti in successione-; ed infatti, sono stati attribuiti sia all'uno che all'altro condividente immobili ubicati in Montalbano Jonico -comune in cui i condividenti risiedono e hanno evidente interesse ad ottenere la proprietà di immobili ivi ubicati- e immobili in Colobraro -che, benchè liberi da cose o persone, risultano evidentemente meno appetibili rispetto a quelli ubicati nel comune ove i condividenti vivono e hanno il centro dei loro interessi-; anche sotto il profilo del valore dei cespiti inseriti nelle due quote, queste ultime si presentano omogenee, come attestato dall'esiguità, rispetto al valore complessivo della massa ereditaria, del conguaglio dovuto -nella misura che sarà di seguito determinata-; né risultano provate peculiari esigenze di salute, solo genericamente dedotte da
Controparte_1
Quanto, invece, alla determinazione del conguaglio dovuto da in favore di Parte_1
la Corte osserva quanto segue. Controparte_1
Il Tribunale ha affermato che, in forza dei calcoli svolti dal CTU, avrebbe Controparte_1 dovuto corrispondere la somma di € 9.800,00 come conguaglio, conguaglio che tuttavia doveva essere ridotto alla metà in ragione dello stato di abbandono dell'immobile, giungendo poi a quantificare nell'importo di € 4.200,00 il conguaglio dovuto a Parte_1
Ebbene, essendosi assegnati a beni di valore complessivamente pari ad € Parte_1
101.257,22 e a beni di valore complessivamente pari ad € 129.803,92, è Controparte_1 evidente che -tenuto conto del valore complessivo della massa ereditaria, pari ad € 231.061,63 e quindi del valore della quota spettante a ciascun condividente, pari ad € 115.530,81- Parte_1 ha diritto al pagamento di un conguaglio pari ad € 14.273,59 (€ 115.530,81 - € 101.257,22)
[...] da parte di Controparte_1 D'altro canto, lo stato di abbandono dell'immobile in Colobraro era già stato considerato dal CTU ai fini della stima del bene stesso, avendo il predetto dato conto, nell'elaborato peritale redatto, del pessimo stato di conservazione del primo e del secondo piano dell'edificio.
Pertanto, in accoglimento della seconda parte del primo motivo di appello principale e in parziale riforma della sentenza di primo grado, dovrà corrispondere a Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 14.273,59 a titolo di conguaglio, oltre interessi legali a far data dalla presente
[...] sentenza sino al soddisfo.
9. Col secondo motivo di appello principale, ha censurato la sentenza impugnata Parte_1 nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi in ordine al corrispettivo spettante a Parte_1 in conseguenza del godimento esclusivo, da parte di di tre immobili urbani siti Controparte_1 nel Comune di Montalbano Jonico, nonché in ordine alle spese sostenute da per Parte_1
l'amministrazione dei beni comuni;
ha, in particolare, dedotto che tale omessa pronuncia sfociava in una ingiusta ed erronea decisione, atteso che la mancata delibazione inibiva l'attore del quantum determinato dal consulente, pari ad € 18.811,96, poi ridotto alla metà per l'esclusivo godimento degli immobili in Montalbano Jonico e ad € 3.059,25 quale quota degli oneri fiscali sostenuti da Parte_1 per il mantenimento e l'amministrazione degli immobili comuni.
[...]
Il motivo è fondato.
Sotto il profilo della domanda di pagamento dei frutti, si osserva quanto segue.
Il CTU, nell'elaborato peritale redatto, ha stimato il godimento dei beni comuni posseduti in via esclusiva da in un importo pari ad € 18.811,96. Controparte_1
Ne consegue che l'importo spettante a a titolo di frutti, è pari ad € 9.405,98 (€ Parte_1
18.811,96 : 2).
Sul detto importo decorreranno gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale ovverosia dal
27.5.2013 -data della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado- sino al soddisfo.
Sotto il profilo della domanda di rimborso delle spese, si rileva quanto segue.
Dall'elaborato peritale redatto dal CTU emerge che, tenuto conto delle spese documentate sostenute dai coeredi dopo il decesso della comune madre ha Persona_1 Parte_1 sostenuto spese per €. 3.758,11 e che ha sostenuto spese per €. 698,86; ne Controparte_1 consegue che complessivamente i coeredi hanno sostenuto esborsi pari ad € 4.456,97 e che pertanto su ognuno di essi deve gravare la metà della detta somma, pari quindi all'importo di € 2.228,48. Si deve concludere che ha diritto di ricevere da il rimborso Parte_1 Controparte_1 di € 1.529,63 (€ 3.758,11 - € 2.228,48).
Sul detto importo decorreranno gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale ovverosia dal
27.5.2013 -data della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado- sino al soddisfo.
Pertanto, in accoglimento del secondo motivo di appello principale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dovrà ricevere da l'importo di € Parte_1 Controparte_1
9.405,98 oltre interessi, a titolo di frutti e l'importo di € 1.529,63 oltre interessi, a titolo di rimborso spese.
10. Il terzo e il quarto motivo di appello incidentale possono essere esaminati congiuntamente, per ragioni di connessione.
Col terzo motivo di appello incidentale, ha censurato la sentenza impugnata Controparte_1 nella parte in cui ha omesso l'esame dei costi sostenuti dalla convenuta per la gestione e per la ristrutturazione (migliorie) degli immobili siti in Montalbano Jonico;
ha sostenuto che era errata la determinazione dello stato attivo e passivo della comunione e della quota dei conguagli e del relativo progetto di divisione, stante l'omesso calcolo dei costi citati.
Col quarto motivo di appello incidentale, ha lamentato la mancata ammissione Controparte_1 in primo grado delle istanze di prova testimoniale formulate nelle note depositate il 27.6.2011, illegittimamente rigettate con l'ordinanza del 7.12.2015, che le aveva ritenute inammissibili e irrilevanti e ha chiesto, stante la loro ammissibilità -in quanto articolate specificatamente e tempestivamente- e rilevanza -vertendo sui costi di ristrutturazione del bene ereditario- che esse fossero accolte in questa sede.
I motivi sono infondati.
Ed invero, dall'esame del fascicolo di primo grado emerge che le istanze di prova orale rigettate dal
Tribunale con l'ordinanza depositata il 26.1.2012 non sono state riproposte in occasione della precisazione delle conclusioni -cfr. verbali delle udienze del 11.1.2019, del 4.10.2019 e del
10.2.2020-; pertanto, le istanze di prova orale non ammesse in primo grado, da intendersi abbandonate, non sono riproponibili con l'atto di impugnazione.
Ne deriva che l'ammissione in appello delle istanze di prova testimoniale non ammesse in primo grado risulta preclusa.
A ciò consegue che la fondatezza della richiesta formulata da di tener conto dei Controparte_1 costi di ristrutturazione deve essere valutata allo stato degli atti. Ebbene, detta richiesta risulta infondata.
Dall'elaborato peritale redatto dal CTU e, in particolare, dalla risposta resa dal consulente alle osservazioni formulate dalle parti, emerge che i costi asseritamente sostenuti per “ …. lavori di finitura dell'immobile al piano terra … ” non risultano provati.
Né la prova degli esborsi asseritamente sostenuti può rinvenirsi nel contratto di appalto prodotto da sin dal primo grado di giudizio -che, per sua natura, non reca in sé la prova del Controparte_1 pagamento dei lavori pattuiti-; né possono essere utilizzati in questa sede i documenti allegati alla comparsa di costituzione in appello come doc. 4, doc. 5 e doc. 6, trattandosi di documenti prodotti per la prima volta in sede di appello.
D'altro canto, in mancanza della prova degli esborsi asseritamente sostenuti, non risultava certo possibile stimare detti esborsi a mezzo dell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, che avrebbe avuto una chiara natura esplorativa e la inammissibile finalità di sollevare la parte dall'onere di provare le deduzioni svolte.
11. Col quinto motivo di appello incidentale, ha lamentato che il Tribunale Controparte_1 abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale di risarcimento danni per fatto illecito, che ha in questa sede riproposto.
Il motivo è infondato.
Ed invero, la domanda risarcitoria proposta da in via riconvenzionale in primo Controparte_1 grado non risulta meritevole di accoglimento.
Trattasi di domanda finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno morale, nonché del pregiudizio economico asseritamente subito in conseguenza dell'utilizzo del testamento falso.
Ebbene, è noto che il risarcimento non possa essere riconosciuto in sede civile quando -come nel caso di specie- manchino le prove in ordine all'esistenza del concreto danno subito dal danneggiato e del nesso causale tra il danno e il comportamento tenuto dal danneggiante, e ciò anche in presenza di una condanna generica al risarcimento del danno contenuta in una sentenza penale.
12. Col settimo motivo di appello incidentale, ha censurato la condanna al Controparte_1 pagamento di metà delle spese processuali, ritenendola illegittima, stante l'illogicità della relativa motivazione che faceva riferimento alla “soccombenza rispetto alle domande di parte attrice”, mentre la convenuta non si era opposta allo scioglimento della comunione e peraltro le domande attoree relative alla richiesta di usucapione erano state rigettate.
L'esame del motivo deve ritenersi assorbito, tenuto conto della intervenuta riforma parziale della sentenza di primo grado, che impone una nuova pronuncia sulle spese del primo e del secondo grado di giudizio.
13. Tenuto conto dell'esito del giudizio -che si è concluso, oltre che con lo scioglimento della comunione, anche con la condanna di al pagamento dei frutti dovuti per il Controparte_1 godimento esclusivo dei beni e al rimborso delle spese sostenute da per la Parte_1 gestione dei beni comuni-, le spese di lite del doppio grado di giudizio vengono compensate per metà, con condanna di alla rifusione dell'altra metà delle spese sostenute da Controparte_1
che si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. Parte_1
55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022 -tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00) e dei parametri medi-.
Le spese di CTU -stante l'utilità comune della CTU- vengono poste a carico delle parti in via solidale.
Il tenore della decisione -che ha parzialmente accolto l'appello principale e rigettato l'appello incidentale- comporta l'obbligo a carico dell'appellante incidentale di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 228/2020 emessa dal Tribunale di Matera e pubblicata in data 28.4.2020, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna a corrispondere, in favore di l'importo di € Controparte_1 Parte_1
14.273,59 a titolo di conguaglio, oltre interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
b) in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna a corrispondere, in favore di l'importo di € Controparte_1 Parte_1
9.405,98 a titolo di frutti, oltre interessi legali dal 27.5.2013 sino al soddisfo;
c) in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna a corrispondere, in favore di l'importo di € Controparte_1 Parte_1
1.529,63 a titolo di rimborso spese, oltre interessi legali dal 27.5.2013 sino al soddisfo;
d) conferma, per il resto, l'impugnata sentenza;
e) rigetta l'appello incidentale;
f) compensa per metà le spese di lite del doppio grado di giudizio nei rapporti tra Parte_1
e e condanna alla rifusione dell'altra metà delle spese di Controparte_1 Controparte_1 lite sostenute da per entrambi i gradi di giudizio, così liquidate: Parte_1
• per il primo grado:
€ 235,06 pari alla metà delle spese ed € 7.051,5 pari alla metà dei compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
• per il secondo grado:
€ 402,00 pari alla metà delle spese ed € 7.158,5 pari alla metà dei compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Nicola Gulfo che si è dichiarato antistatario;
g) pone a carico di entrambe le parti in via solidale le spese della CTU espletata in primo grado;
h) dà atto l'obbligo a carico dell'appellante incidentale di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/02.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica del 21.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria