Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/03/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n.5039/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5039 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 21.2.2025 avente ad oggetto ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Afragola Parte_1 C.F._1
alla Via De Gasperi, 72 presso lo studio dell'Avv. Filomena Lanzano che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliata in Casavatore alla Controparte_1 C.F._2
Via D. Morelli, 16 presso lo studio dell'Avv. Vincenza Esposito che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.473-bis 12 e ss. c.p.c. depositato il 17.6.2024 il ricorrente (nato ad [...] il
2.12.1975), premesso di aver contratto matrimonio in Cardito il 5 dicembre 2013 con la resistente
(nata a [...] il [...]) e che dalla loro unione non sono nati figli, adiva il Tribunale di Napoli
Nord perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
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In ordine alle statuizioni accessorie, deducendo un peggioramento della propria situazione reddituale rispetto all'epoca della separazione, chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della coniuge;
in subordine la riduzione ad un importo di 100,00 euro oltre Istat.
In data 15.10.2024 si costituiva la resistente, la quale aderiva alla richiesta di divorzio;
in ordine alle statuizioni accessorie, contestando il peggioramento delle condizioni reddituali del ricorrente, chiedeva la conferma dell'assegno di mantenimento in suo favore, così come disposto in sede di separazione nella misura di 400,00 euro o nella somma ritenuta di giustizia con la condanna alle spese di lite con attribuzione.
In data 15.11.2024 entrambi comparivano innanzi al Giudice Delegato, il quale dava atto del fallimento del tentativo di conciliazione, onerava le parti del deposito della documentazione reddituale.
In data 18.12.2024 su richiesta delle parti, il Giudice Delegato rimetteva la causa al Collegio per la sentenza non definitiva sullo status.
Con sentenza n. 129/2025 (del 10/14 gennaio 2025) veniva pronunciata la sentenza parziale non definitiva sullo status e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per il deposito della documentazione reddituale e per sollecitare l'instaurazione del contraddittorio in ordine alla proposta transattiva avanzata da parte resistente.
Con istanza dell'11.2.2025 i procuratori davano atto che le parti avevano raggiunto un accordo;
veniva, pertanto, fissata udienza per il 21.2.2025.
All'udienza del 21 febbraio 2025, tenuta in modalità cartolare, preso atto dell'accordo raggiunto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza i termini ex art. 473bis-21, ultimo comma c.p.c.
Osserva preliminarmente il Tribunale che con sentenza non definitiva è stata già pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio (sentenza n. 129/2025 del 10/14 gennaio 2025).
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
a) il sig. si obbliga al pagamento in favore della sig.ra di Parte_1 Controparte_1
assegno divorzile pari ad Euro 400,00 mensili fino al mese di Giugno 2025;
b) dal mese di Luglio 2025 a seguire la sig.ra non avanzerà pretese economiche nei CP_1
confronti della controparte;
c) Spese di lite compensate.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative possono essere recepiti nella presente pronuncia
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
2 R.G. n.5039/2024
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) Prende atto dell'accordo raggiunto da (nato ad [...] il [...]) e Parte_1
(nata a [...] il [...]) alle condizioni indicate in parte motiva da intendersi Controparte_1
richiamate e trascritte;
b) compensa le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 25.3.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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