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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 15/04/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1871 R.G.A.C. dell'anno 2022 promossa
DA
(nata a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PALMERINI RINALDO STEFANO, con domicilio eletto in Busto Garolfo alla via Cefalonia n.19, presso lo studio del difensore;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(nato a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI CP_1 C.F._2
PISA ANGELA, con domicilio eletto in VIA DONIZETTI, 1/A MILANO, presso il difensore avv. DI PISA ANGELA;
PARTE CONVENUTA
E CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore con Controparte_2 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. SCORBATTI ELENA e dell'avv. FRANCESCO PANNI, con domicilio eletto in VIALE
CALDARA 22 MILANO, presso lo studio dei difensori;
TERZO CHIAMATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il dottor Parte_1 CP_1 esponendo che: l'attrice è stata paziente del convenuto dal 2008 al 2013; al fine di verificare la sussistenza di profili di responsabilità da parte del medico la parte attrice si è rivolta a consulenti di parte che hanno riscontrato nell'operato del dottor una inadeguatezza della chiusura della corona protesica su 12; un eccessivo CP_1 numero di impianti inseriti nel quadrante 2; una abnorme lunghezza delle corone protesiche su alcuni impianti;
per porre rimedio a tale condizione clinica la parte attrice si è affidata alle cure del dottor i cui trattamenti CP_3 hanno consentito di riabilitare il quadrante 2 ripristinando un'adeguata condizione di equilibrio occlusale.
Ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto stipulato con il dottor e per CP_1
l'effetto ha chiesto la restituzione delle somme versate allo stesso pari ad euro 10850,00 oltre interessi;
ha chiesto di accertare la responsabilità del convenuto nella causazione dell'evento che ha cagionato all'attrice lesioni in ambito odontoiatrico e per l'effetto ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali pari ad euro 13802,91 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
ha chiesto altresì
- 1 - la condanna del convenuto al pagamento delle spese stragiudiziali.
Si è costituito tempestivamente il convenuto chiedendo, in via pregiudiziale, di essere autorizzato alla chiamata in giudizio della compagnia assicurativa ha contestato nel merito in fatto e in diritto Controparte_2 la pretesa di parte attorea chiedendone il rigetto;
in via subordinata ha chiesto di essere manlevato dalla propria compagnia assicuratrice in caso di accoglimento della domanda attorea nel limite di ¼ del massimale di polizza.
Si è costituita in giudizio la terza chiamata chiedendo il rigetto della domanda di Controparte_2 parte attrice;
in caso di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto ha chiesto di condannare il CP_1
a risarcire il danno patrimoniale per le prestazioni del dottor per le sole prestazioni professionali che lo CP_3 stesso abbia eseguito per eliminare o ridurre il danno biologico;
con riguardo alla domanda di garanzia ha chiesto di dichiarare l'esclusione dell'oggetto della copertura prestata dalla Compagnia di quanto il convenuto dovesse restituire per l'esecuzione delle prestazioni professionali;
limitare l'indennizzo alla sola quota di responsabilità che compete all'Assicurato; per i danni conseguenti all'implantologia ha chiesto di applicare uno scoperto pari al 10% per ogni sinistro col massimo di euro 5.000,00; in caso di insuccesso in un intervento di implantologia ha chiesto di riconoscere un solo evento per anno assicurativo con il limite di euro 600,00 per sinistro;
in ogni caso rigettare o accogliere in minima parte la domanda di condanna dell Controparte_2 al pagamento delle spese di lite ex articolo 1917 comma 3 c.c.
La causa, pervenuta allo scrivente in data 19.05.2023, è stata istruita mediante Ctu, e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 281 sexies c.p.c. all'esito di discussione orale.
Infatti con l'approvazione del Correttivo alla riforma Cartabia è stato previsto che “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”.
La domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata.
Va premesso che parte attrice agisce in giudizio, innanzitutto, per accertare la responsabilità professionale del convenuto nella sua qualità di medico dentista chiedendo la risoluzione del contratto stipulato con lo stesso e la restituzione delle somme versate nel corso degli anni;
ha chiesto poi di accertare la responsabilità del convenuto con riferimento alla inadeguatezza della chiusura della corona protesica su 12; all'eccessivo numero di impianti inseriti nel quadrante n.2 e all'abnorme lunghezza delle corone protesiche su impianti 23-24-25-26 e per l'effetto ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti pari ad euro 13802,91.
Iniziando ad esaminare la domanda di risoluzione del contratto, va osservato quanto segue.
Il rapporto che si instaura con il dentista di fiducia ha natura contrattuale.
Ed infatti la responsabilità del medico-libero professionista è pacificamente ricondotta all'inadempimento di un contratto di prestazione d'opera professionale stipulato con il paziente ex art. 2229 cod. civ.
Da questo inquadramento discendono importanti conseguenze sotto il profilo del regime di ripartizione dell'onere della prova.
Sul punto va richiamato il noto orientamento della S.C. secondo il quale "in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto
- 2 - (o del "contatto") e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio,
ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non", restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinali da un evento imprevisto e imprevedibile" (cfr. Cass. Sez. III, Sentenza n.
975/2009; Cass., Sez. III, Sentenza n. 18341/2013; Cass., Sez. III, Sentenza n. 17573/2013; Cass., Sez. III,
Sentenza n. 18392/2017; Cass., Sez. III, Sentenza n. 18392/2017; Cass., Sez. III, Sentenza n. 3704/2018).
Sotto il profilo del contenuto dell'onere della prova incombente sul danneggiato, due precisazioni appaiono opportune al fine di delimitare lo sforzo di allegazione richiesto all'attore.
In primo luogo, per il paziente/danneggiato l'onere probatorio in ordine al nesso di causalità materiale - quando l'impegno curativo sia stato assunto senza particolari limitazioni circa la sua funzionalizzazione a risolvere il problema che egli presentava - si sostanzia nella prova che l'esecuzione della prestazione si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso del paziente. (Cass. 12.9.2013, n. 20904).
In secondo luogo, l'onere di allegazione dell'attore, non può spingersi sino all'enucleazione ed indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici della responsabilità professionale, sufficiente essendo, per converso, la contestazione dell'aspetto colposo dell'attività medica secondo la sfera di conoscenza "laica" di un non professionista nel momento storico di riferimento. "Non può quindi esigersi dall'attore delineare con estrema precisione quale sarebbe il profilo di inadeguatezza dell'operato dei sanitari, dovendo quest'ultimo limitarsi esclusivamente ad enunciare una serie di proposizioni tali da rendere credibile la correlazione tra il pregiudizio patito dal paziente e le prestazioni ricevute" (Cass. 19.2.2013, n. 4030).
Nondimeno solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e la persistenza, l'aggravamento o l'insorgenza della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere dimostrativo in capo al sanitario convenuto nei termini poc'anzi illustrati (v. in tal senso Cass. n. 27855/2013 cit., che aveva ritenuto,
nella specie, da un lato, non sussistente "alcun elemento dal quale dedurre l'esistenza di un nesso di causalità..." tra la patologia in questione e la condotta commissiva o omissiva del personale ospedaliero, dall'altro, mancante "la stessa allegazione di una siffatta condotta, e cioè la deduzione di una inadempienza specifica astrattamente idonea alla produzione del danno").
In definitiva, il creditore - danneggiato deve: a) provare l'esistenza di un rapporto contrattuale (anche solo latu sensu) con l'ente e/o con il medico;
b) allegare un inadempimento di carattere qualificato;
c) dimostrare l'esistenza di un danno;
d) dimostrare che sussista un nesso di causa tra l'inadempimento allegato e il danno
(con ciò esaurendo il ciclo causale relativo all'evento dannoso); e) dimostrare altresì che sussista una colpa in capo al personale medico.
Da parte sua, il debitore - danneggiante, a fronte della prova del ciclo causale suddetto, è chiamato a dare dimostrazione delle cause estintive del diritto vantato e, segnatamente, dell'intervento nel caso concreto di cause estranee alla sua condotta che hanno reso inevitabile il fatto dannoso e/o impossibile l'adempimento.
- 3 - E' chiaro che, a livello istruttorio, l'accertamento dei due cicli causali è contestuale, ma sul piano logico-giuridico essi sono l'uno conseguente all'altro; ed il riflesso pratico di tale ragionamento è, essenzialmente e come già
può evincersi dalla porzione di motivazione sopra riportata, che la causa ignota dell'evento dannoso resta a carico dell'attore.
In punto di risoluzione, inoltre, si osserva che al fine di poter ottenere lo scioglimento anticipato di un contratto, è necessario dimostrare che l'inadempimento della controparte sia di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., integrato da una condotta che altera la corrispettività tra le contrapposte prestazioni patrimoniali, incidendo così sull'equilibrio sinallagmatico del rapporto.
La valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione si fonda su un criterio oggettivo e su un criterio soggettivo.
Il primo ha riguardo all'entità oggettiva dell'inadempimento; il secondo, invece, tenendo in considerazione l'interesse che la parte creditrice intende realizzare con il contratto, dà rilievo alle modalità e alle circostanze dello svolgimento concreto del rapporto al fine di verificare se l'inadempimento abbia, in concreto, generato un'alterazione notevole dell'equilibrio e della complessiva economia del contratto (Cass. civ. Sez. III, 22-10-
2014, n. 22346 (rv. 633068)).
Quindi, nella valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento è necessario considerare il peso oggettivo della mancata prestazione sull'equilibrio contrattuale, dovendo altresì, dal punto di vista soggettivo, considerare l'interesse del creditore alla prestazione mancata. Si precisa, dunque, che ciò che rileva è
l'importanza dell'inadempimento con riferimento all'interesse del creditore da valutarsi non solo con riferimento alla sua entità, criterio in sé astratto ed avente la funzione di impedire uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, ma anche in concreto tenuto conto di elementi soggettivi che pure incidono sull'importanza dell'inadempimento (Cass. civ. Sez. II, 16-06-2015, n. 12417).
A tal fine, in tema di onere della prova, trova applicazione il generale principio dell'inadempimento di un'obbligazione, a norma del quale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte. Il debitore convenuto, invece, è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Alla luce dei principi esposti, occorre esaminare la vicenda che ha interessato l'odierna parte attrice, valutando la configurabilità o meno della responsabilità professionale del medico dentista.
Ebbene, al fine di accertare la responsabilità del convenuto è stata espletata in corso di causa una consulenza tecnica medico-legale – le cui conclusioni, salvo quanto si dirà in merito al riconoscimento di un danno temporaneo futuro, come meglio sarà esplicitato infra, trattandosi di valutazioni che presuppongono una considerazione giuridica alla base delle stesse che esula dalle competenze dei Ctu - meritano di essere pienamente condivise, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica – dal cui esame è emerso dai trattamenti effettuati dal dottor CP_1 non sono derivati postumi differenti da quelli normalmente ricollegabili al trattamento correttamente praticato né
è derivato alcun danno biologico né temporaneo né permanente.
- 4 - I consulenti in particolare precisano che per evitare la lunghezza eccessiva degli elementi dentari ( primo elemento di inadempimento dedotto da parte attrice) si poteva proporre all'attrice una rigenerazione guidata del mascellare osseo atrofico prima dell'inserimento degli impianti ma sottolineano che questo tipo di rigenerazione presenta diverse difficoltà nelle realizzazioni ambulatoriali ( la quantità di osso disponibile è spesso insufficiente;
la ridotta vascolarizzazione nell'area atrofica può influenzare negativamente la guarigione e la rigenerazione ossea;
le procedure chirurgiche comportano sempre un rischio di infezione che può compromettere la rigenerazione;
la tecnica di rigenerazione richiede competenze chirurgiche avanzate e una pianificazione accurata;
l'uso di materiali di innesto osseo può aumentare di molto i costi della procedura non rendendola accessibile in ambito ambulatoriale e quindi la stessa è una procedura con speciali difficoltà di effettuazione).
Dunque, sotto tale aspetto, nessun addebito può essere mosso al non essendo tale procedura né di facile CP_1 esecuzione e non essendo la stessa, come affermato dai Ctu, esente da rischi nella sua attuazione.
Quanto all'eccessivo numero di impianti, i Ctu affermano che la vicinanza degli impianti ha comportato difficoltà nelle manovre di igiene dentale, nella formazione di una corretta anatomia delle papille interdentali e la presenza di infiammazione gengivale ma, sottolineano i consulenti, “non appaiono correlabili alla terapia sintomi come quelli descritti dall'attrice, come risulta altresì dalla visita eseguita presso il reparto di chirurgia maxillo-facciale di
Legnano dove il dottor non evidenziava patologie acute a carico delle mucose e delle gengive né Per_1 tumefazioni intra-orali con corretta funzionalità dell'articolazione temporo-mandibolare”.
I Ctu proseguono affermando che il dottor forse per eccesso di prudenza e nella consapevolezza della CP_1 lunghezza necessaria degli elementi dentari, abbia utilizzato un impianto in più rispetto a quanto indicato dalle linee guida in ambito odontoiatrico.
Ebbene, a prescindere dalla circostanza che i Ctu affermano che la realizzazione di un impianto in più, sebbene non in linea con le linee guida in ambito odontoiatrico, è stato il frutto di una scelta più prudente del medico ( e quindi non con una scelta terapeutica azzardata) va osservato che i Consulenti non ravvisano da tale scelta alcuna conseguenza dannosa a carico della parte attrice.
I Ctu non ravvisano che dall'operato del medico la parte attrice abbia subito un danno né temporaneo nè permanente.
Gli stessi ravvisano solo un danno temporaneo futuro affermando che “per ottenere una papilla interdentale più estetica, consentire una facilità maggiore nelle manovre di igiene dentali ed evitare ricorrenti episodi di infiammazione gengivale è necessaria la rimozione del lavoro protesico fisso dell'arcata superiore sinistra, la rimozione di una vita implantare con successiva rigenerazione ossea del sito e il rifacimento del lavoro protesico.”
Tuttavia, si osserva che non essendovi un danno permanente da emendare, non vi è alcuna certezza che l'intervento indicato dai Ctu venga effettuato dalla parte attrice sia perché, appunto non vi è alcun danno da emendare derivante dalla condotta di parte convenuta e sia perché il danno temporaneo futuro indicato dai Ctu
non è collegato alle infiammazioni ( che i Ctu non considerano un danno non avendolo quantificato e neanche individuato) ma è collegato all'intervento che la stessa dovrebbe effettuare.
- 5 - Tale soluzione presuppone, però, che sia certa e necessaria la futura sottoposizione del paziente ad un ulteriore intervento chirurgico, mentre, all'opposto, una decisione di questo tipo rientra tra il novero delle scelte che possono considerarsi del tutto discrezionali e soggettive, giacché, per un verso, riguardano beni strettamente personali e costituzionalmente tutelati (come la salute e l'integrità fisica) e, per altro verso, ogni intervento chirurgico porta con sé un non irrilevante margine di rischio al quale non è, quindi, esigibile richiedere di sottoporsi.
Il danno temporaneo futuro riconosciuto dai Ctu quale conseguenza dell'intervento, di cui non si ha alcuna certezza della sua effettuazione, non è collegato alla condotta del dottor ma solo ad una scelta che la CP_1 paziente eventualmente effettuerà e che non può essere posto a carico del convenuto.
Alla luce di tali motivazioni, va conseguenzialmente sia rigettata la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto stipulato con il ( non essendovi alcun inadempimento tantomeno grave nella sua condotta) e CP_1 la domanda restitutoria dei compensi allo stesso versati, ma va rigettata altresì la domanda di risarcimento del danno formulata nei suoi confronti in quanto dall'operato del medico non sono derivate conseguenze dannose né in termini di danno biologico temporaneo né in termini di danno biologico permanente e la valutazione dei Ctu sulla sussistenza di un danno temporaneo futuro non è conseguenza dell'emenda di un danno causato dalla condotta del dottor ma solo della ( eventuale) scelta di parte attrice di effettuare un intervento chirurgico CP_1 che però non è volto a riparare alcun danno e pertanto rientra nella piena discrezionalità della scelta di parte attrice.
Alla luce di tali motivazioni le domande formulate da parte attrice devono essere rigettate e assorbita è la domanda di manleva.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano anche nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto (Cass. n.7431/2012 “attesa la lata accezione con cui il termine
"soccombenza" è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria”) come in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 147/22, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e tenendo in considerazione i parametri medi per la fase di studio e introduttiva e per la fase istruttoria e tenendo in considerazione i parametri minimi della fase decisionale (consistita nella sola discussione orale) dello scaglione compreso tra 26.001,00 euro e 52.000,00 euro per il convenuto dottor e tenendo in considerazione i parametri medi per la fase di studio e CP_1 introduttiva, minimi per la fase istruttoria ( non avendo la compagnia assicuratrice depositato le memorie ma avendo partecipato alle operazioni peritali) e per la fase decisoria ( costituita dalla mera discussione orale) per la
Controparte_2
- 6 - Le spese di Ctu, necessarie al fine di accertare l'eventuale responsabilità del medico, possono essere poste al
50% in capo a parte attrice e al 50 % in capo al dottor CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di e con la chiamata in causa di ogni contraria istanza, CP_1 Controparte_2 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande di parte attrice;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di liquidate in Parte_1 CP_1 complessivi € 6.164,00 oltre rimborso, spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate in complessivi € 5.261,00 oltre rimborso, spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. pone definitivamente le spese di Ctu al 50% in capo a e al 50 % in capo a Parte_1 CP_1
[...]
Così deciso in Busto Arsizio, il 15/04/2025
Il Giudice
Carlo Barile
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TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1871 R.G.A.C. dell'anno 2022 promossa
DA
(nata a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PALMERINI RINALDO STEFANO, con domicilio eletto in Busto Garolfo alla via Cefalonia n.19, presso lo studio del difensore;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(nato a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI CP_1 C.F._2
PISA ANGELA, con domicilio eletto in VIA DONIZETTI, 1/A MILANO, presso il difensore avv. DI PISA ANGELA;
PARTE CONVENUTA
E CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore con Controparte_2 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. SCORBATTI ELENA e dell'avv. FRANCESCO PANNI, con domicilio eletto in VIALE
CALDARA 22 MILANO, presso lo studio dei difensori;
TERZO CHIAMATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il dottor Parte_1 CP_1 esponendo che: l'attrice è stata paziente del convenuto dal 2008 al 2013; al fine di verificare la sussistenza di profili di responsabilità da parte del medico la parte attrice si è rivolta a consulenti di parte che hanno riscontrato nell'operato del dottor una inadeguatezza della chiusura della corona protesica su 12; un eccessivo CP_1 numero di impianti inseriti nel quadrante 2; una abnorme lunghezza delle corone protesiche su alcuni impianti;
per porre rimedio a tale condizione clinica la parte attrice si è affidata alle cure del dottor i cui trattamenti CP_3 hanno consentito di riabilitare il quadrante 2 ripristinando un'adeguata condizione di equilibrio occlusale.
Ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto stipulato con il dottor e per CP_1
l'effetto ha chiesto la restituzione delle somme versate allo stesso pari ad euro 10850,00 oltre interessi;
ha chiesto di accertare la responsabilità del convenuto nella causazione dell'evento che ha cagionato all'attrice lesioni in ambito odontoiatrico e per l'effetto ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali pari ad euro 13802,91 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
ha chiesto altresì
- 1 - la condanna del convenuto al pagamento delle spese stragiudiziali.
Si è costituito tempestivamente il convenuto chiedendo, in via pregiudiziale, di essere autorizzato alla chiamata in giudizio della compagnia assicurativa ha contestato nel merito in fatto e in diritto Controparte_2 la pretesa di parte attorea chiedendone il rigetto;
in via subordinata ha chiesto di essere manlevato dalla propria compagnia assicuratrice in caso di accoglimento della domanda attorea nel limite di ¼ del massimale di polizza.
Si è costituita in giudizio la terza chiamata chiedendo il rigetto della domanda di Controparte_2 parte attrice;
in caso di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto ha chiesto di condannare il CP_1
a risarcire il danno patrimoniale per le prestazioni del dottor per le sole prestazioni professionali che lo CP_3 stesso abbia eseguito per eliminare o ridurre il danno biologico;
con riguardo alla domanda di garanzia ha chiesto di dichiarare l'esclusione dell'oggetto della copertura prestata dalla Compagnia di quanto il convenuto dovesse restituire per l'esecuzione delle prestazioni professionali;
limitare l'indennizzo alla sola quota di responsabilità che compete all'Assicurato; per i danni conseguenti all'implantologia ha chiesto di applicare uno scoperto pari al 10% per ogni sinistro col massimo di euro 5.000,00; in caso di insuccesso in un intervento di implantologia ha chiesto di riconoscere un solo evento per anno assicurativo con il limite di euro 600,00 per sinistro;
in ogni caso rigettare o accogliere in minima parte la domanda di condanna dell Controparte_2 al pagamento delle spese di lite ex articolo 1917 comma 3 c.c.
La causa, pervenuta allo scrivente in data 19.05.2023, è stata istruita mediante Ctu, e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 281 sexies c.p.c. all'esito di discussione orale.
Infatti con l'approvazione del Correttivo alla riforma Cartabia è stato previsto che “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”.
La domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata.
Va premesso che parte attrice agisce in giudizio, innanzitutto, per accertare la responsabilità professionale del convenuto nella sua qualità di medico dentista chiedendo la risoluzione del contratto stipulato con lo stesso e la restituzione delle somme versate nel corso degli anni;
ha chiesto poi di accertare la responsabilità del convenuto con riferimento alla inadeguatezza della chiusura della corona protesica su 12; all'eccessivo numero di impianti inseriti nel quadrante n.2 e all'abnorme lunghezza delle corone protesiche su impianti 23-24-25-26 e per l'effetto ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti pari ad euro 13802,91.
Iniziando ad esaminare la domanda di risoluzione del contratto, va osservato quanto segue.
Il rapporto che si instaura con il dentista di fiducia ha natura contrattuale.
Ed infatti la responsabilità del medico-libero professionista è pacificamente ricondotta all'inadempimento di un contratto di prestazione d'opera professionale stipulato con il paziente ex art. 2229 cod. civ.
Da questo inquadramento discendono importanti conseguenze sotto il profilo del regime di ripartizione dell'onere della prova.
Sul punto va richiamato il noto orientamento della S.C. secondo il quale "in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto
- 2 - (o del "contatto") e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio,
ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non", restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinali da un evento imprevisto e imprevedibile" (cfr. Cass. Sez. III, Sentenza n.
975/2009; Cass., Sez. III, Sentenza n. 18341/2013; Cass., Sez. III, Sentenza n. 17573/2013; Cass., Sez. III,
Sentenza n. 18392/2017; Cass., Sez. III, Sentenza n. 18392/2017; Cass., Sez. III, Sentenza n. 3704/2018).
Sotto il profilo del contenuto dell'onere della prova incombente sul danneggiato, due precisazioni appaiono opportune al fine di delimitare lo sforzo di allegazione richiesto all'attore.
In primo luogo, per il paziente/danneggiato l'onere probatorio in ordine al nesso di causalità materiale - quando l'impegno curativo sia stato assunto senza particolari limitazioni circa la sua funzionalizzazione a risolvere il problema che egli presentava - si sostanzia nella prova che l'esecuzione della prestazione si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso del paziente. (Cass. 12.9.2013, n. 20904).
In secondo luogo, l'onere di allegazione dell'attore, non può spingersi sino all'enucleazione ed indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici della responsabilità professionale, sufficiente essendo, per converso, la contestazione dell'aspetto colposo dell'attività medica secondo la sfera di conoscenza "laica" di un non professionista nel momento storico di riferimento. "Non può quindi esigersi dall'attore delineare con estrema precisione quale sarebbe il profilo di inadeguatezza dell'operato dei sanitari, dovendo quest'ultimo limitarsi esclusivamente ad enunciare una serie di proposizioni tali da rendere credibile la correlazione tra il pregiudizio patito dal paziente e le prestazioni ricevute" (Cass. 19.2.2013, n. 4030).
Nondimeno solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e la persistenza, l'aggravamento o l'insorgenza della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere dimostrativo in capo al sanitario convenuto nei termini poc'anzi illustrati (v. in tal senso Cass. n. 27855/2013 cit., che aveva ritenuto,
nella specie, da un lato, non sussistente "alcun elemento dal quale dedurre l'esistenza di un nesso di causalità..." tra la patologia in questione e la condotta commissiva o omissiva del personale ospedaliero, dall'altro, mancante "la stessa allegazione di una siffatta condotta, e cioè la deduzione di una inadempienza specifica astrattamente idonea alla produzione del danno").
In definitiva, il creditore - danneggiato deve: a) provare l'esistenza di un rapporto contrattuale (anche solo latu sensu) con l'ente e/o con il medico;
b) allegare un inadempimento di carattere qualificato;
c) dimostrare l'esistenza di un danno;
d) dimostrare che sussista un nesso di causa tra l'inadempimento allegato e il danno
(con ciò esaurendo il ciclo causale relativo all'evento dannoso); e) dimostrare altresì che sussista una colpa in capo al personale medico.
Da parte sua, il debitore - danneggiante, a fronte della prova del ciclo causale suddetto, è chiamato a dare dimostrazione delle cause estintive del diritto vantato e, segnatamente, dell'intervento nel caso concreto di cause estranee alla sua condotta che hanno reso inevitabile il fatto dannoso e/o impossibile l'adempimento.
- 3 - E' chiaro che, a livello istruttorio, l'accertamento dei due cicli causali è contestuale, ma sul piano logico-giuridico essi sono l'uno conseguente all'altro; ed il riflesso pratico di tale ragionamento è, essenzialmente e come già
può evincersi dalla porzione di motivazione sopra riportata, che la causa ignota dell'evento dannoso resta a carico dell'attore.
In punto di risoluzione, inoltre, si osserva che al fine di poter ottenere lo scioglimento anticipato di un contratto, è necessario dimostrare che l'inadempimento della controparte sia di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., integrato da una condotta che altera la corrispettività tra le contrapposte prestazioni patrimoniali, incidendo così sull'equilibrio sinallagmatico del rapporto.
La valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione si fonda su un criterio oggettivo e su un criterio soggettivo.
Il primo ha riguardo all'entità oggettiva dell'inadempimento; il secondo, invece, tenendo in considerazione l'interesse che la parte creditrice intende realizzare con il contratto, dà rilievo alle modalità e alle circostanze dello svolgimento concreto del rapporto al fine di verificare se l'inadempimento abbia, in concreto, generato un'alterazione notevole dell'equilibrio e della complessiva economia del contratto (Cass. civ. Sez. III, 22-10-
2014, n. 22346 (rv. 633068)).
Quindi, nella valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento è necessario considerare il peso oggettivo della mancata prestazione sull'equilibrio contrattuale, dovendo altresì, dal punto di vista soggettivo, considerare l'interesse del creditore alla prestazione mancata. Si precisa, dunque, che ciò che rileva è
l'importanza dell'inadempimento con riferimento all'interesse del creditore da valutarsi non solo con riferimento alla sua entità, criterio in sé astratto ed avente la funzione di impedire uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, ma anche in concreto tenuto conto di elementi soggettivi che pure incidono sull'importanza dell'inadempimento (Cass. civ. Sez. II, 16-06-2015, n. 12417).
A tal fine, in tema di onere della prova, trova applicazione il generale principio dell'inadempimento di un'obbligazione, a norma del quale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte. Il debitore convenuto, invece, è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Alla luce dei principi esposti, occorre esaminare la vicenda che ha interessato l'odierna parte attrice, valutando la configurabilità o meno della responsabilità professionale del medico dentista.
Ebbene, al fine di accertare la responsabilità del convenuto è stata espletata in corso di causa una consulenza tecnica medico-legale – le cui conclusioni, salvo quanto si dirà in merito al riconoscimento di un danno temporaneo futuro, come meglio sarà esplicitato infra, trattandosi di valutazioni che presuppongono una considerazione giuridica alla base delle stesse che esula dalle competenze dei Ctu - meritano di essere pienamente condivise, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica – dal cui esame è emerso dai trattamenti effettuati dal dottor CP_1 non sono derivati postumi differenti da quelli normalmente ricollegabili al trattamento correttamente praticato né
è derivato alcun danno biologico né temporaneo né permanente.
- 4 - I consulenti in particolare precisano che per evitare la lunghezza eccessiva degli elementi dentari ( primo elemento di inadempimento dedotto da parte attrice) si poteva proporre all'attrice una rigenerazione guidata del mascellare osseo atrofico prima dell'inserimento degli impianti ma sottolineano che questo tipo di rigenerazione presenta diverse difficoltà nelle realizzazioni ambulatoriali ( la quantità di osso disponibile è spesso insufficiente;
la ridotta vascolarizzazione nell'area atrofica può influenzare negativamente la guarigione e la rigenerazione ossea;
le procedure chirurgiche comportano sempre un rischio di infezione che può compromettere la rigenerazione;
la tecnica di rigenerazione richiede competenze chirurgiche avanzate e una pianificazione accurata;
l'uso di materiali di innesto osseo può aumentare di molto i costi della procedura non rendendola accessibile in ambito ambulatoriale e quindi la stessa è una procedura con speciali difficoltà di effettuazione).
Dunque, sotto tale aspetto, nessun addebito può essere mosso al non essendo tale procedura né di facile CP_1 esecuzione e non essendo la stessa, come affermato dai Ctu, esente da rischi nella sua attuazione.
Quanto all'eccessivo numero di impianti, i Ctu affermano che la vicinanza degli impianti ha comportato difficoltà nelle manovre di igiene dentale, nella formazione di una corretta anatomia delle papille interdentali e la presenza di infiammazione gengivale ma, sottolineano i consulenti, “non appaiono correlabili alla terapia sintomi come quelli descritti dall'attrice, come risulta altresì dalla visita eseguita presso il reparto di chirurgia maxillo-facciale di
Legnano dove il dottor non evidenziava patologie acute a carico delle mucose e delle gengive né Per_1 tumefazioni intra-orali con corretta funzionalità dell'articolazione temporo-mandibolare”.
I Ctu proseguono affermando che il dottor forse per eccesso di prudenza e nella consapevolezza della CP_1 lunghezza necessaria degli elementi dentari, abbia utilizzato un impianto in più rispetto a quanto indicato dalle linee guida in ambito odontoiatrico.
Ebbene, a prescindere dalla circostanza che i Ctu affermano che la realizzazione di un impianto in più, sebbene non in linea con le linee guida in ambito odontoiatrico, è stato il frutto di una scelta più prudente del medico ( e quindi non con una scelta terapeutica azzardata) va osservato che i Consulenti non ravvisano da tale scelta alcuna conseguenza dannosa a carico della parte attrice.
I Ctu non ravvisano che dall'operato del medico la parte attrice abbia subito un danno né temporaneo nè permanente.
Gli stessi ravvisano solo un danno temporaneo futuro affermando che “per ottenere una papilla interdentale più estetica, consentire una facilità maggiore nelle manovre di igiene dentali ed evitare ricorrenti episodi di infiammazione gengivale è necessaria la rimozione del lavoro protesico fisso dell'arcata superiore sinistra, la rimozione di una vita implantare con successiva rigenerazione ossea del sito e il rifacimento del lavoro protesico.”
Tuttavia, si osserva che non essendovi un danno permanente da emendare, non vi è alcuna certezza che l'intervento indicato dai Ctu venga effettuato dalla parte attrice sia perché, appunto non vi è alcun danno da emendare derivante dalla condotta di parte convenuta e sia perché il danno temporaneo futuro indicato dai Ctu
non è collegato alle infiammazioni ( che i Ctu non considerano un danno non avendolo quantificato e neanche individuato) ma è collegato all'intervento che la stessa dovrebbe effettuare.
- 5 - Tale soluzione presuppone, però, che sia certa e necessaria la futura sottoposizione del paziente ad un ulteriore intervento chirurgico, mentre, all'opposto, una decisione di questo tipo rientra tra il novero delle scelte che possono considerarsi del tutto discrezionali e soggettive, giacché, per un verso, riguardano beni strettamente personali e costituzionalmente tutelati (come la salute e l'integrità fisica) e, per altro verso, ogni intervento chirurgico porta con sé un non irrilevante margine di rischio al quale non è, quindi, esigibile richiedere di sottoporsi.
Il danno temporaneo futuro riconosciuto dai Ctu quale conseguenza dell'intervento, di cui non si ha alcuna certezza della sua effettuazione, non è collegato alla condotta del dottor ma solo ad una scelta che la CP_1 paziente eventualmente effettuerà e che non può essere posto a carico del convenuto.
Alla luce di tali motivazioni, va conseguenzialmente sia rigettata la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto stipulato con il ( non essendovi alcun inadempimento tantomeno grave nella sua condotta) e CP_1 la domanda restitutoria dei compensi allo stesso versati, ma va rigettata altresì la domanda di risarcimento del danno formulata nei suoi confronti in quanto dall'operato del medico non sono derivate conseguenze dannose né in termini di danno biologico temporaneo né in termini di danno biologico permanente e la valutazione dei Ctu sulla sussistenza di un danno temporaneo futuro non è conseguenza dell'emenda di un danno causato dalla condotta del dottor ma solo della ( eventuale) scelta di parte attrice di effettuare un intervento chirurgico CP_1 che però non è volto a riparare alcun danno e pertanto rientra nella piena discrezionalità della scelta di parte attrice.
Alla luce di tali motivazioni le domande formulate da parte attrice devono essere rigettate e assorbita è la domanda di manleva.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano anche nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto (Cass. n.7431/2012 “attesa la lata accezione con cui il termine
"soccombenza" è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria”) come in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 147/22, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e tenendo in considerazione i parametri medi per la fase di studio e introduttiva e per la fase istruttoria e tenendo in considerazione i parametri minimi della fase decisionale (consistita nella sola discussione orale) dello scaglione compreso tra 26.001,00 euro e 52.000,00 euro per il convenuto dottor e tenendo in considerazione i parametri medi per la fase di studio e CP_1 introduttiva, minimi per la fase istruttoria ( non avendo la compagnia assicuratrice depositato le memorie ma avendo partecipato alle operazioni peritali) e per la fase decisoria ( costituita dalla mera discussione orale) per la
Controparte_2
- 6 - Le spese di Ctu, necessarie al fine di accertare l'eventuale responsabilità del medico, possono essere poste al
50% in capo a parte attrice e al 50 % in capo al dottor CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di e con la chiamata in causa di ogni contraria istanza, CP_1 Controparte_2 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande di parte attrice;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di liquidate in Parte_1 CP_1 complessivi € 6.164,00 oltre rimborso, spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate in complessivi € 5.261,00 oltre rimborso, spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. pone definitivamente le spese di Ctu al 50% in capo a e al 50 % in capo a Parte_1 CP_1
[...]
Così deciso in Busto Arsizio, il 15/04/2025
Il Giudice
Carlo Barile
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