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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/11/2025, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore
Dott. Giulia Maisano Consigliere
riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1539/2020, posta in decisione in data 27.6.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti. Parte_1 P.IVA_1
OR ON ( e RI AR C.F._1
( con elezione di domicilio presso il medesimo difensore C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'Avv. MICELI MARIA BEATRICE e con P.IVA_2
elezione di domicilio in via NUNZIO MORELLO 40 90144 PALERMO presso il
1 medesimo difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L' citava in opposizione a decreto Parte_2
ingiuntivo la avanti al Tribunale di Palermo, al fine di chiedere Parte_1
la revoca del decreto ingiuntivo n. 1407/2018, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 90.486,48, oltre accessori, interessi e spese della procedura di ingiunzione.
In particolare, l' esponeva che: risultava debitore di crediti asseritamente Pt_2
vantati dalla società in forza di contratti Parte_3
stipulati tra le parti per attività di comunicazione, marketing, promozione e commercializzazione;
i suddetti crediti venivano fatti oggetto di certificazione da parte dell'IRVO ai sensi del decreto legge n. 185/2008 (convertito dalla l. n. 2/2009)
e poi ceduti dalla società creditrice alla ex d.l. n. 66/2014 Parte_1
(convertito con L. n. 89/2014); a seguito della richiesta di pagamento da parte della l' evidenziava l'illegittimità dei contratti Parte_1 Pt_2
precedentemente stipulati e della procedura di certificazione, circostanze che determinavano lo stesso ad annullare in autotutela l'atto di certificazione;
sicché, la otteneva decreto ingiuntivo contro l'Istituto. Parte_1
Proposta rituale opposizione al decreto ingiuntivo, l'IRVO deduceva la sussistenza di cause di nullità, invalidità o comunque inefficacia dei contratti precedentemente stipulati, nonché la nullità dell'atto certificativo del credito.
Si costituiva ritualmente la che, richiesta preliminarmente Parte_1
la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la chiamata in causa della società cedente, rilevava l'infondatezza delle domande attoree deducendo, in particolare, l'inopponibilità al cessionario delle eccezioni relative al rapporto
2 negoziale costitutivo del credito certificato, nonché la validità e legittimità dei contratti precedentemente stipulati tra la società cedente e l'IRVO.
Il Tribunale di Palermo, non concessa con ordinanza la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rigettata la richiesta di chiamata in causa della società cedente, con sentenza n. 3017 del 07.10.2020 accoglieva l'opposizione proposta dall'IRVO e condannava la controparte al pagamento delle spese di lite, oltre oneri e accessori di legge.
In motivazione, il Tribunale reputava irrilevante indagare la legittimità dell'atto di certificazione, sottolineando la funzione della certificazione del credito quale volta alla rapida e agevole circolazione dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e osservando come la stessa non precluda al debitore ceduto di sollevare al cessionario le eccezioni, che avrebbe potuto sollevare al cedente, relative al rapporto da cui sono scaturiti i crediti.
Stante, dunque, l'opponibilità delle eccezioni relative al rapporto negoziale costitutivo del credito certificato, il Tribunale si soffermava sulle dedotte cause di nullità, invalidità o inefficacia dei contratti ritenendo gli stessi illegittimi per plurimi profili: violazione delle norme imperative di cui agli articoli 38 e 125 comma 12 del d.lgs. 163/2006 poiché stipulati senza le dichiarazioni dell'affidatario relative al possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti dal Codice degli appalti;
mancanza di preesistente delibera a contrarre imposta dall'art. 11 comma 2 d.lgs. 163/2006; mancanza di precedente assunzione del relativo impegno di spesa, in violazione dei principi generali in materia di contabilità pubblica.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la Parte_1
costituitasi ritualmente, la parte appellata chiedeva il rigetto della richiesta di sospensione degli effetti della sentenza di primo grado e, nel merito, deduceva l'infondatezza del gravame proposto.
In data 26.6.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
3 Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'errata irrilevanza attribuita dal giudice di prime cure all'intervenuta certificazione del credito.
In particolare, sostiene che la cessione di un credito certificato ai sensi della L.
n. 2/2009 sia sottoposta a una disciplina differente rispetto a quella generale prevista dagli artt. 1260 ss. c.c. che preclude al debitore ceduto l'opponibilità al cessionario di eccezioni relative al rapporto negoziale costitutivo del credito certificato.
Invero - afferma l'appellante - il debitore ceduto (nel caso di specie, l'IRVO), precedentemente all'adozione dell'atto certificativo, valuta la sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, precludendosi la successiva deduzione di cause di inesistenza ovvero inesigibilità del credito.
Il motivo è infondato.
L'istituto della certificazione del credito è previsto dall'art. 9 comma 3 bis del d.l. n. 185/2008 (come convertito dalla L. n. 2/2009) il quale prevede che, al fine di garantire uno smobilizzo dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, queste ultime “certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente”.
Dall'esame di tale disposizione non può certo desumersi che l'adozione dell'atto di certificazione precluda alla pubblica amministrazione di dedurre successivamente cause di estinzione o invalidità del titolo.
Ragionare diversamente, del resto, condurrebbe all'assunto secondo cui l'adozione di tale atto determini una sorta di sanatoria di un rapporto sostanziale invalido o radicalmente nullo.
L'effetto derivante dalla certificazione, piuttosto, attiene al piano processuale e, precisamente, a quello del riparto dell'onere della prova: l'esistenza e la validità del titolo saranno presunti, con la conseguenza che sarà il debitore a dover provare l'invalidità del titolo.
4 Si può, pertanto, sostenere - come confermato anche dalla limitata giurisprudenza di merito in materia - che l'atto di certificazione adottato dalla pubblica amministrazione possa qualificarsi come un atto unilaterale ricognitivo del debito, dispensando così il creditore (e i suoi successori) dal provare la sussistenza e la validità del rapporto sostanziale ma non precludendo al debitore la possibilità di superare tale presunzione.
A fronte di deduzioni di nullità o, comunque, invalidità del titolo sostanziale da parte dell' , dunque, non può sostenersi che il giudice di prime cure non abbia Pt_2 dato la corretta rilevanza all'atto di certificazione del credito.
Con il secondo motivo, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale non abbia ritenuto illegittima la revoca in autotutela dell'atto di certificazione.
Il motivo è da ritenersi assorbito.
Avendo, infatti, osservato come l'atto di certificazione ex L. n. 2/2009 abbia tra debitore e creditore un effetto sul piano meramente processuale, non assume alcuna rilevanza l'eventuale illegittimità della revoca ovvero dell'annullamento di tale atto, ancorché giudizialmente accertata.
Invero, anche se questa Corte potesse sindacare la legittimità dell'atto in autotutela adottato dall' ai sensi dell'art. 21 nonies della L. 241/1990, Pt_2
l'eventuale pronuncia di illegittimità non produrrebbe alcun effetto utile per il creditore.
Del resto, come sopra esposto, a fronte di un esistente e valido atto di certificazione, il creditore sarebbe comunque esposto alle opposizioni relative al rapporto sostanziale deducibili dal debitore.
Con il terzo motivo di appello, la lamenta che il giudice di Parte_1 primo grado abbia dichiarato nulli i contratti stipulati tra l' e la società cedente Pt_2
in difetto di giurisdizione.
Anche questo motivo è infondato.
Come da giurisprudenza consolidata, appartengono alla giurisdizione ordinaria le domande volte a ottenere la dichiarazione di nullità o di inefficacia ovvero
5 l'annullamento del contratto per le irregolarità-illegittimità della procedura amministrativa a monte.
Affermano al riguardo le SS.UU. della Suprema Corte, che “rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva alla stipulazione del contratto, cioè non solo quelle che attengono al suo adempimento e quindi concernenti l'interpretazione dei diritti e degli obblighi delle parti, ma anche quelle volte ad accertare le condizioni di validità, efficacia, nullità o annullabilità del contratto, siano esse inerenti o estranee
o sopravvenute alla struttura del contratto, comprese quelle derivanti da irregolarità
o illegittimità della procedura amministrativa a monte e le fattispecie di radicale mancanza del procedimento di evidenza pubblica o sussistenza di vizi che ne affliggono singoli atti, accertabili incidentalmente da detto giudice, al quale le parti possono rivolgersi senza necessità del previo annullamento da parte del giudice amministrativo” (cfr. ex plurimis Cass. SU, ord. n. 32976/2019).
Con i restanti motivi, l'odierna appellante si duole del fatto che il primo giudice abbia errato nel ritenere illegittimi i contratti per violazione delle norme imperative di cui agli articoli 38 e 125 comma 12 del d.lgs. 163/2006 (stipulazione in carenza delle dichiarazioni dell'affidatario relative al possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti dal Codice degli appalti), per mancanza di preesistente delibera a contrarre imposta dall'art. 11 comma
2 del d.lgs. 163/2006 e, infine, per mancanza di precedente assunzione del relativo impegno di spesa.
Anche questi motivi sono infondati. L'esame degli stessi può essere effettuato congiuntamente.
In disparte la mancanza di forma ad substantiam richiesta dalla legge per il contratto concluso tra la Pubblica Amministrazione e l'affidatario che, agli atti di causa, risulta carente, va condivisa la valutazione del Tribunale, che ha ritenuto invalidi i contratti.
6 Invero, la conclusione dei contratti tra l' e la società cedente non appare Pt_2
essere stata preceduta da alcuna gara pubblica ovvero, quantomeno, da una procedura comparativa di scelta del contraente in violazione dell'art. 125 del d.lgs. 163/2006.
La norma menzionata, infatti, è espressione delle generali regole di trasparenza e pubblicità della funzione amministrativa che richiedono una procedimentalizzazione costituita da più fasi: preventiva indagine esplorativa del mercato;
selezione dell'operatore; definizione dei requisiti che questi deve avere;
adeguata motivazione
(quest'ultima, ancora più rigorosa nel caso in cui si deroghi al principio di rotazione degli affidamenti).
Nel caso in esame, l'affidamento da parte dell' risulta essere stato Pt_2
effettuato in totale violazione di tale norma e, pertanto, correttamente il giudice di prime cure ne ha dichiarato l'invalidità.
Ad abundantiam può, altresì, sottolinearsi come i contratti stipulati risultino invalidi anche sotto il profilo della mancanza di preesistente delibera a contrarre imposta dall'art. 11 comma 2 del d.lgs. 163/2006, nonché con riguardo alla insussistenza di una precedente assunzione del relativo impegno di spesa.
Si tratta di aspetti correttamente esaminati dal Tribunale che hanno inciso sulla validità dei contratti sotto il profilo della volontà amministrativa.
Invero, la mancanza tanto di una precedente delibera a contrarre, quanto di una determina relativa alla copertura finanziaria, comportano la non riferibilità alla
Pubblica Amministrazione dell'attività posta in essere e, dunque, la inesistenza di una valida volontà della stessa idonea a vincolarla contrattualmente.
Preme, infine, sottolineare come non risulti rilevante, con riguardo all'omessa copertura finanziaria, l'adozione ex post di una determina in merito, inidonea a sanare la nullità del contratto concluso in violazione delle norme sulla contabilità pubblica.
Ne consegue che l'appello va rigettato.
7 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 7.160,00 per compensi, oltre oneri forfettari, CPA e IVA;
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunziando, sentiti i Procuratori delle parti:
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 3017/2020 pronunziata dal Controparte_1
Tribunale di Palermo in data 07.10.2020;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 7.160,00, oltre accessori;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile il giorno 23.10.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore
Dott. Giulia Maisano Consigliere
riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1539/2020, posta in decisione in data 27.6.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti. Parte_1 P.IVA_1
OR ON ( e RI AR C.F._1
( con elezione di domicilio presso il medesimo difensore C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'Avv. MICELI MARIA BEATRICE e con P.IVA_2
elezione di domicilio in via NUNZIO MORELLO 40 90144 PALERMO presso il
1 medesimo difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L' citava in opposizione a decreto Parte_2
ingiuntivo la avanti al Tribunale di Palermo, al fine di chiedere Parte_1
la revoca del decreto ingiuntivo n. 1407/2018, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 90.486,48, oltre accessori, interessi e spese della procedura di ingiunzione.
In particolare, l' esponeva che: risultava debitore di crediti asseritamente Pt_2
vantati dalla società in forza di contratti Parte_3
stipulati tra le parti per attività di comunicazione, marketing, promozione e commercializzazione;
i suddetti crediti venivano fatti oggetto di certificazione da parte dell'IRVO ai sensi del decreto legge n. 185/2008 (convertito dalla l. n. 2/2009)
e poi ceduti dalla società creditrice alla ex d.l. n. 66/2014 Parte_1
(convertito con L. n. 89/2014); a seguito della richiesta di pagamento da parte della l' evidenziava l'illegittimità dei contratti Parte_1 Pt_2
precedentemente stipulati e della procedura di certificazione, circostanze che determinavano lo stesso ad annullare in autotutela l'atto di certificazione;
sicché, la otteneva decreto ingiuntivo contro l'Istituto. Parte_1
Proposta rituale opposizione al decreto ingiuntivo, l'IRVO deduceva la sussistenza di cause di nullità, invalidità o comunque inefficacia dei contratti precedentemente stipulati, nonché la nullità dell'atto certificativo del credito.
Si costituiva ritualmente la che, richiesta preliminarmente Parte_1
la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la chiamata in causa della società cedente, rilevava l'infondatezza delle domande attoree deducendo, in particolare, l'inopponibilità al cessionario delle eccezioni relative al rapporto
2 negoziale costitutivo del credito certificato, nonché la validità e legittimità dei contratti precedentemente stipulati tra la società cedente e l'IRVO.
Il Tribunale di Palermo, non concessa con ordinanza la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rigettata la richiesta di chiamata in causa della società cedente, con sentenza n. 3017 del 07.10.2020 accoglieva l'opposizione proposta dall'IRVO e condannava la controparte al pagamento delle spese di lite, oltre oneri e accessori di legge.
In motivazione, il Tribunale reputava irrilevante indagare la legittimità dell'atto di certificazione, sottolineando la funzione della certificazione del credito quale volta alla rapida e agevole circolazione dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e osservando come la stessa non precluda al debitore ceduto di sollevare al cessionario le eccezioni, che avrebbe potuto sollevare al cedente, relative al rapporto da cui sono scaturiti i crediti.
Stante, dunque, l'opponibilità delle eccezioni relative al rapporto negoziale costitutivo del credito certificato, il Tribunale si soffermava sulle dedotte cause di nullità, invalidità o inefficacia dei contratti ritenendo gli stessi illegittimi per plurimi profili: violazione delle norme imperative di cui agli articoli 38 e 125 comma 12 del d.lgs. 163/2006 poiché stipulati senza le dichiarazioni dell'affidatario relative al possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti dal Codice degli appalti;
mancanza di preesistente delibera a contrarre imposta dall'art. 11 comma 2 d.lgs. 163/2006; mancanza di precedente assunzione del relativo impegno di spesa, in violazione dei principi generali in materia di contabilità pubblica.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la Parte_1
costituitasi ritualmente, la parte appellata chiedeva il rigetto della richiesta di sospensione degli effetti della sentenza di primo grado e, nel merito, deduceva l'infondatezza del gravame proposto.
In data 26.6.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
3 Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'errata irrilevanza attribuita dal giudice di prime cure all'intervenuta certificazione del credito.
In particolare, sostiene che la cessione di un credito certificato ai sensi della L.
n. 2/2009 sia sottoposta a una disciplina differente rispetto a quella generale prevista dagli artt. 1260 ss. c.c. che preclude al debitore ceduto l'opponibilità al cessionario di eccezioni relative al rapporto negoziale costitutivo del credito certificato.
Invero - afferma l'appellante - il debitore ceduto (nel caso di specie, l'IRVO), precedentemente all'adozione dell'atto certificativo, valuta la sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, precludendosi la successiva deduzione di cause di inesistenza ovvero inesigibilità del credito.
Il motivo è infondato.
L'istituto della certificazione del credito è previsto dall'art. 9 comma 3 bis del d.l. n. 185/2008 (come convertito dalla L. n. 2/2009) il quale prevede che, al fine di garantire uno smobilizzo dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, queste ultime “certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente”.
Dall'esame di tale disposizione non può certo desumersi che l'adozione dell'atto di certificazione precluda alla pubblica amministrazione di dedurre successivamente cause di estinzione o invalidità del titolo.
Ragionare diversamente, del resto, condurrebbe all'assunto secondo cui l'adozione di tale atto determini una sorta di sanatoria di un rapporto sostanziale invalido o radicalmente nullo.
L'effetto derivante dalla certificazione, piuttosto, attiene al piano processuale e, precisamente, a quello del riparto dell'onere della prova: l'esistenza e la validità del titolo saranno presunti, con la conseguenza che sarà il debitore a dover provare l'invalidità del titolo.
4 Si può, pertanto, sostenere - come confermato anche dalla limitata giurisprudenza di merito in materia - che l'atto di certificazione adottato dalla pubblica amministrazione possa qualificarsi come un atto unilaterale ricognitivo del debito, dispensando così il creditore (e i suoi successori) dal provare la sussistenza e la validità del rapporto sostanziale ma non precludendo al debitore la possibilità di superare tale presunzione.
A fronte di deduzioni di nullità o, comunque, invalidità del titolo sostanziale da parte dell' , dunque, non può sostenersi che il giudice di prime cure non abbia Pt_2 dato la corretta rilevanza all'atto di certificazione del credito.
Con il secondo motivo, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale non abbia ritenuto illegittima la revoca in autotutela dell'atto di certificazione.
Il motivo è da ritenersi assorbito.
Avendo, infatti, osservato come l'atto di certificazione ex L. n. 2/2009 abbia tra debitore e creditore un effetto sul piano meramente processuale, non assume alcuna rilevanza l'eventuale illegittimità della revoca ovvero dell'annullamento di tale atto, ancorché giudizialmente accertata.
Invero, anche se questa Corte potesse sindacare la legittimità dell'atto in autotutela adottato dall' ai sensi dell'art. 21 nonies della L. 241/1990, Pt_2
l'eventuale pronuncia di illegittimità non produrrebbe alcun effetto utile per il creditore.
Del resto, come sopra esposto, a fronte di un esistente e valido atto di certificazione, il creditore sarebbe comunque esposto alle opposizioni relative al rapporto sostanziale deducibili dal debitore.
Con il terzo motivo di appello, la lamenta che il giudice di Parte_1 primo grado abbia dichiarato nulli i contratti stipulati tra l' e la società cedente Pt_2
in difetto di giurisdizione.
Anche questo motivo è infondato.
Come da giurisprudenza consolidata, appartengono alla giurisdizione ordinaria le domande volte a ottenere la dichiarazione di nullità o di inefficacia ovvero
5 l'annullamento del contratto per le irregolarità-illegittimità della procedura amministrativa a monte.
Affermano al riguardo le SS.UU. della Suprema Corte, che “rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva alla stipulazione del contratto, cioè non solo quelle che attengono al suo adempimento e quindi concernenti l'interpretazione dei diritti e degli obblighi delle parti, ma anche quelle volte ad accertare le condizioni di validità, efficacia, nullità o annullabilità del contratto, siano esse inerenti o estranee
o sopravvenute alla struttura del contratto, comprese quelle derivanti da irregolarità
o illegittimità della procedura amministrativa a monte e le fattispecie di radicale mancanza del procedimento di evidenza pubblica o sussistenza di vizi che ne affliggono singoli atti, accertabili incidentalmente da detto giudice, al quale le parti possono rivolgersi senza necessità del previo annullamento da parte del giudice amministrativo” (cfr. ex plurimis Cass. SU, ord. n. 32976/2019).
Con i restanti motivi, l'odierna appellante si duole del fatto che il primo giudice abbia errato nel ritenere illegittimi i contratti per violazione delle norme imperative di cui agli articoli 38 e 125 comma 12 del d.lgs. 163/2006 (stipulazione in carenza delle dichiarazioni dell'affidatario relative al possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti dal Codice degli appalti), per mancanza di preesistente delibera a contrarre imposta dall'art. 11 comma
2 del d.lgs. 163/2006 e, infine, per mancanza di precedente assunzione del relativo impegno di spesa.
Anche questi motivi sono infondati. L'esame degli stessi può essere effettuato congiuntamente.
In disparte la mancanza di forma ad substantiam richiesta dalla legge per il contratto concluso tra la Pubblica Amministrazione e l'affidatario che, agli atti di causa, risulta carente, va condivisa la valutazione del Tribunale, che ha ritenuto invalidi i contratti.
6 Invero, la conclusione dei contratti tra l' e la società cedente non appare Pt_2
essere stata preceduta da alcuna gara pubblica ovvero, quantomeno, da una procedura comparativa di scelta del contraente in violazione dell'art. 125 del d.lgs. 163/2006.
La norma menzionata, infatti, è espressione delle generali regole di trasparenza e pubblicità della funzione amministrativa che richiedono una procedimentalizzazione costituita da più fasi: preventiva indagine esplorativa del mercato;
selezione dell'operatore; definizione dei requisiti che questi deve avere;
adeguata motivazione
(quest'ultima, ancora più rigorosa nel caso in cui si deroghi al principio di rotazione degli affidamenti).
Nel caso in esame, l'affidamento da parte dell' risulta essere stato Pt_2
effettuato in totale violazione di tale norma e, pertanto, correttamente il giudice di prime cure ne ha dichiarato l'invalidità.
Ad abundantiam può, altresì, sottolinearsi come i contratti stipulati risultino invalidi anche sotto il profilo della mancanza di preesistente delibera a contrarre imposta dall'art. 11 comma 2 del d.lgs. 163/2006, nonché con riguardo alla insussistenza di una precedente assunzione del relativo impegno di spesa.
Si tratta di aspetti correttamente esaminati dal Tribunale che hanno inciso sulla validità dei contratti sotto il profilo della volontà amministrativa.
Invero, la mancanza tanto di una precedente delibera a contrarre, quanto di una determina relativa alla copertura finanziaria, comportano la non riferibilità alla
Pubblica Amministrazione dell'attività posta in essere e, dunque, la inesistenza di una valida volontà della stessa idonea a vincolarla contrattualmente.
Preme, infine, sottolineare come non risulti rilevante, con riguardo all'omessa copertura finanziaria, l'adozione ex post di una determina in merito, inidonea a sanare la nullità del contratto concluso in violazione delle norme sulla contabilità pubblica.
Ne consegue che l'appello va rigettato.
7 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 7.160,00 per compensi, oltre oneri forfettari, CPA e IVA;
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunziando, sentiti i Procuratori delle parti:
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 3017/2020 pronunziata dal Controparte_1
Tribunale di Palermo in data 07.10.2020;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 7.160,00, oltre accessori;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile il giorno 23.10.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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