CA
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1858/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione III civile, composta dai magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott.ssa Maria Casaregola Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere istr. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1858/2024 R.G.
TRA
, c.f. e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f. , rappresentati e difesi dall'avv. Simona Pelliccia, c.f. C.F._2
, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Caserta, alla C.F._3
via Graefer n. 2, in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTI
E
, c.f. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._4 dall'avv.to Michele Marra, c.f. presso il cui studio C.F._5
elettivamente domicilia in Casagiove, alla via Lazio n. 17, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V. n. 3782/2023, pubblicata l'11/10/2023.
Conclusioni per gli appellanti: in riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda di . Controparte_1
Conclusioni per l'appellata: confermare la sentenza di primo grado.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§1. e proposero opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_2
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, n. 520/2012, che aveva ingiunto loro il pagamento della somma di euro 17.560,00, oltre interessi legali, a favore di CP
1 , in virtù di scrittura privata datata 5.10.2002, nella quale gli opponenti CP
dichiaravano di aver ricevuto in prestito dai coniugi e Controparte_1 P_
, la somma di lire 34.000.000 e ne promettevano la sollecita restituzione.
[...]
Gli opponenti eccepirono la prescrizione decennale del diritto di credito azionato dalla controparte, sul rilievo che la scrittura privata allegata al ricorso monitorio risaliva al
5.10.2002 mentre la notifica del decreto ingiuntivo era stata effettuata in data 7.12.2012; che non poteva ritenersi atto interruttivo della prescrizione la raccomandata a/r inviata loro il 22.07.2008 - il cui avviso di ricevimento recava la dicitura, apposta il 28.08.2008, di “compiuta giacenza” - atteso che la raccomandata era stata inoltrata presso un indirizzo errato, e precisamente in Maddaloni, alla via Aldo Moro, e non alla via
Starzalunga, dove essi opponenti risiedevano;
che, pertanto, la raccomandata a/r inoltrata il 22.07.2008 - con la quale l'avv.to Gaetano Di Nuzzo, per conto degli eredi di (e, quindi, anche di , vedova di Controparte_2 Controparte_1 P_
) chiedeva agli opponenti la restituzione della somma di cui alla citata scrittura
[...]
privata - non era entrata nella loro sfera di conoscibilità. La difesa degli opponenti concluse chiedendo la declaratoria di estinzione del diritto posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo.
Si costituì e contestò l'eccezione di prescrizione, evidenziando che Controparte_1
la raccomandata a/r, mai ritirata da e da Parte_1 Parte_2
“compiva giacenza in data 22.08.2008” ed era idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione. La difesa di rappresentò al riguardo che, Controparte_1
sebbene la raccomandata indicasse la via Aldo Moro e non la via Starzalunga, sulla stessa era indicato anche , dove abitavano gli opponenti, “per cui il Persona_1 postino aveva elementi sufficienti per poter individuare l'indirizzo esatto e difatti così è avvenuto. Infatti il postino recatosi presso la residenza dei sig. Parte_1
e , in data 24.07.2008 riscontrava l'assenza dei destinatari ed in data Parte_2
28.08.08 la raccomandata veniva restituita al mittente per compiuta giacenza”.
Il giudice di primo grado rigettò l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto.
La decisione del primo giudice - per quel che ancora rileva nella presente fase di gravame - si fonda sul presupposto che il termine di prescrizione del diritto di credito fatto valere da è stato efficacemente interrotto dalla raccomandata a/r Parte_3
di messa in mora, inoltrata agli opponenti il 22.07.2008 e restituita al mittente, per compiuta giacenza, il 28.08.2008.
2 A sostegno della ritenuta efficace interruzione del termine di prescrizione, il primo giudice argomenta: a) dall'esame della copia dell'avviso di ricevimento della lettera raccomandata di messa in mora, finalizzata alla restituzione della somma di cui alla scrittura privata del 5.10.2002, si evince che la raccomandata è stata indirizzata a e in Maddaloni (CE), alla via Aldo Moro, Parte_1 CP_3
presso il ovvero presso il complesso residenziale dove gli stessi Persona_1
opponenti, sia nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, 1° termine, c.p.c., sia nel verbale di udienza dell'11.03.2014 sia nelle memorie di replica, hanno dichiarato di risiedere, quand'anche precisando che il complesso residenziale “ era Persona_1
ubicato alla via Starzalunga e non alla via Aldo Moro;
b) “Laddove come sostengono gli opponenti, la raccomandata de qua fosse stata inoltrata ad un indirizzo errato,
l'ufficiale postale non avrebbe di certo provveduto alla notifica per compiuta giacenza bensì restituito il plico per irreperibilità del destinatario”; c) il sito in Persona_1
Maddaloni, era certamente noto all'ufficiale postale, che ha individuato l'abitazione degli opponenti;
d) la notificazione dell'atto interruttivo della prescrizione, avvenuta per compiuta giacenza, realizza una “presunzione di conoscenza”, superabile solo a mezzo di prova contraria;
e) nel caso di specie è stata allegata dall'opposta “la comunicazione di compiuta giacenza apposta sul plico raccomandato della messa in mora interruttiva della prescrizione, atta a dimostrare il perfezionamento della notifica”.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado e hanno Parte_1 Parte_2
proposto appello, cui ha resistito, costituendosi, . Controparte_1
Il giudice istruttore, all'udienza di trattazione del 2.10.2024, ritenuta la causa di ridotta complessità, ai sensi dell'art. 350, 3° comma, c.p.c. - dopo la precisazione delle conclusioni delle parti - ha disposto la discussione della causa ai sensi dell'art 350 bis c.p.c., fissando l'udienza dinanzi al Collegio del 18.12.2024 e assegnando il termine fino a 15 giorni prima della suddetta udienza per il deposito di note conclusionali.
All'esito della discussione orale, all'udienza del 18.12.2024 la causa è stata riservata in decisione.
§ 2.1 Con il primo motivo di gravame gli appellanti lamentano che il termine di prescrizione del diritto di credito azionato da in virtù della scrittura Controparte_1
privata del 5.10.2002 non è stato efficacemente interrotto mediante la raccomandata a/r di messa in mora inoltrata il 22.07.2008.
Va premesso che la difesa degli appellanti non censura la statuizione del primo giudice nella parte in cui afferma che la notificazione dell'atto interruttivo della prescrizione,
3 avvenuta per compiuta giacenza, realizza una “presunzione di conoscenza” dell'atto da parte del destinatario;
tuttavia lamenta che, nel caso di specie, non possa operare la presunzione di conoscenza perché la raccomandata a/r di messa in mora è stata inoltrata ad un indirizzo erroneo, non corrispondente a quello di residenza di essi opponenti, come evincibile dal certificato storico di residenza dal quale risulta che essi opponenti/appellanti, all'epoca dell'inoltro della raccomandata, risiedevano non già alla via Aldo Moro, dove era stata inviata la raccomandata a/r, ma alla via Starzalunga, e che, pertanto, occorreva tener conto della possibilità che l'ufficiale postale avesse lasciato l'avviso di giacenza in una cassetta postale diversa da quella degli opponenti, ubicata presso il loro effettivo indirizzo di residenza, con la conseguenza che veniva meno il presupposto di conoscibilità della raccomandata, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, in quanto non si era ritualmente perfezionata la compiuta giacenza del plico.
La Corte osserva che non risulta scalfita la statuizione del primo giudice che ritiene efficacemente interrotto il termine di prescrizione. E invero, come evidenziato dal primo giudice, sull'avviso di ricevimento della raccomandata inoltrata a Parte_1
e viene indicato, come indirizzo, via Aldo Moro,
[...] Parte_2 [...]
Maddaloni (CE), e il rappresenta il complesso residenziale Per_1 Persona_1 dove gli stessi opponenti in primo grado, nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183,
1° termine c.p.c., e nel verbale di udienza dell'11.03.2014, dichiarano che abitavano all'epoca della spedizione della raccomandata in questione, precisando che il complesso residenziale “ era ubicato alla via Starzalunga e non alla via Aldo Moro. Persona_1
Ciò posto non vi è dubbio che l'indicazione, sulla raccomandata in questione, del nome del comune di residenza degli opponenti e della denominazione del complesso residenziale nel quale era ubicata la loro abitazione, nella specie , ha Persona_1 consentito all'agente postale - come condivisibilmente ritenuto dal primo giudice - di individuare l'abitazione degli opponenti, non essendo rilevante l'errore nell'indicazione della strada dove si trovava il complesso residenziale , a fronte Persona_1 dell'elemento sufficientemente identificativo del complesso residenziale, rappresentato dalla denominazione dello stesso. Peraltro gli opponenti/odierni appellanti non allegano che potesse esservi incertezza nell'individuazione della loro abitazione in quanto nel comune di residenza di Maddaloni, vi era più di un complesso residenziale denominato
. Inoltre nell'atto di appello si legge: “Anche un semplicissimo esercizio Persona_1
di carattere empirico dirime la questione. Basta infatti accedere a servizi quale Google
4 Maps, Via Michelin, per rendersi conto che è di pronta soluzione che via Starzalunga e via Aldo Moro di Maddaloni distano in un percorso pedonale almeno 500 metri”. La vicinanza delle due strade, via Aldo Moro e via Starzalunga - che, per come evidenziato dagli appellanti, potrebbe essere di circa 500 metri - avvalora l'indubbia agevole univoca individuazione del sia che esso fosse accessibile dalla via Aldo Persona_1
Moro sia che fosse accessibile dalla via Starzalunga.
§ 2.2. Con il secondo motivo di gravame gli appellanti lamentano che il primo giudice non ha tenuto conto della circostanza - rappresentata nelle memorie depositate nel secondo termine di cui all'art. 183,6° comma c.p.c. - che aveva Parte_1 svolto sino alla fine degli anni '90, prestazioni lavorative a favore di P_
, coniuge di , e che la scrittura recante la data del 5.10.2002,
[...] Controparte_1 era stata redatta da essi appellanti “per somma ingenuità”. Gli appellanti reiterano la richiesta di prova testimoniale articolata nelle memorie depositate in primo grado, nei termini di cui all'art. 183,6° comma c.p.c..
Il motivo di gravame è inammissibile ai sensi dell'art. 342, n. 2) c.p.c., in quanto gli appellanti non allegano a quale diversa decisione, ad essi più favorevole, sarebbe pervenuto il primo giudice qualora avesse tenuto conto della circostanza che la scrittura del 5.10.200 era stata da loro sottoscritta per ingenuità, nonché della circostanza che aveva svolto prestazioni lavorative per conto di Parte_1 P_
, marito dell'opposta/appellata .
[...] Controparte_1
In ogni caso la richiesta di prova testimoniale, a sostegno del proposto motivo di gravame, è inammissibile, atteso che la difesa degli appellanti non ha reiterato la richiesta istruttoria in sede di udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado.
E invero nel verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 17 maggio 2023 si legge: “E' presente l'avv. Pelliccia per parte opponente la quale si riporta nuovamente all'eccezione preliminare di prescrizione e a tutti gli atti di causa. Chiede che la causa sia introitata a sentenza con i termini”. E' evidente che non solo il difensore degli opponenti non ha reiterato alcuna richiesta istruttoria, ma ha anche avuto una condotta processuale incompatibile con la richiesta di ammissione della prova testimoniale, avendo chiesto che la causa fosse riservata in decisione (cfr. Cass. ordinanza n. 10767 del 04/04/2022).
Per quanto esposto l'appello va rigettato.
§ 3. Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico della parte appellante ed a favore di . Esse si liquidano come da dispositivo, in base al DM Controparte_1
5 147/2022 - scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 - quantificando i compensi in misura compresa tra i medi e i minimi di tariffa, con riguardo alla fase di studio, introduttiva e decisionale, in considerazione della contenuta complessità delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione, nonché del modello decisorio semplificato adottato per la definizione del gravame, e nella misura pari ai minimi di tariffa con riguardo alla fase istruttoria/trattazione, atteso che in sede di gravame non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
Sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR 30-5-2012, n. 115, per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, sezione III civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio a favore di , spese che si liquidano in euro 3.400,00 per Controparte_1
compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione al difensore anticipatario;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR 30-5-
2012, n. 115, per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, 8 gennaio 2025.
Il consigliere istr. est. dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Giulio Cataldi
6