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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XV, sentenza 20/02/2026, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 394/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 15, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
STEINLEITNER BIANCA, Presidente e Relatore
CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Giudice
DE DOMENICO FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 249/2025 depositato il 26/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Varese - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 265/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VARESE sez. 1
e pubblicata il 31/10/2024
Atti impositivi:
- PIGNORAMENTO n. 11784202300001690 IVA-SCAMBI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI
- PIGNORAMENTO n. 11784202300001691 IVA-SCAMBI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI 2005 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 104/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ha proposto appello avverso la sentenza n. 265/2024, pronunciata in data 18.06.2024, depositata in data 31.10.2024, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Varese ha rigettato il ricorso avverso gli atti di pignoramento n. 11784202300001690 e n. 11784202300001691/001
e la sottostante cartella di pagamento n. 11720100026067452000, condannandolo al pagamento delle spese del giudizio.
Eccepisce l'appellante contribuente che la sentenza appallata sarebbe illegittima e meritevole di censura nella parte in cui 1. ha rigettato la sua eccezione di inesistenza degli atti presupposti per carenza di legittimazione, senza considerare che, in realtà, egli, fatta eccezione per il periodo dal 2007 al 2009, non avrebbe mai avuto la propria residenza in provincia di Varese;
2. ha ritenuto provata da parte di ADER la notifica della cartella azionata con il pignoramento opposto e della successiva intimazione di pagamento, senza considerare che egli risultava essere residente nel Comune di Baveno a far data dal 29.06.2022 e non prima;
3. ha rigettato la sua eccezione di decadenza di ADER dal diritto alla riscossione;
4. ha rigettato la sua eccezione di prescrizione, senza considerare che egli poteva far valere detta eccezione anche se non aveva tempestivamente impugnato la cartella contestata;
5. lo ha condannato al pagamento delle spese senza fornire una adeguata motivazione al riguardo.
Controdeduce puntualmente l'Appellato Ufficio eccependo: in via preliminare – inammissibilità dell'appello per aspecificità dei motivi, nel merito l'infondatezza dei motivi d'appello e precisamente 1 – sulla erroneità della sentenza appellata nella parte in cui la corte di primo grado ha rigettato l'eccezione del ricorrente di inesistenza giuridica degli atti presupposti per carenza di legittimazione, 2 – sulla erroneità della sentenza appellata nella parte in cui la corte di primo grado ha ritenuto provata da parte di ader la notifica degli atti contestati, 3 – sulla nullità della sentenza appellata nella parte in cui la corte ha rigettato le eccezioni di decadenza, 4 – sulla erroneità della sentenza appellata nella parte in cui la corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione fatta valere dal contribuente, 5 - sulla illegittimità della sentenza appellata nella parte relativa alla liquidazione delle spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che tutti gli atti e i fatti portati alla cognizione di questa Corte sono stati attentamente analizzati e che per quanto l'art. 132 c.p.c. -applicabile al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs 546/1992- consenta al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e pertanto, nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni rilevanti concretamente esaminate, si rappresenta che le questioni eventualmente non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Premesso ciò, questa Corte è chiamata a valutare la fondatezza dell'appello della contribuente.
Questa Corte, letti gli atti a propria disposizione, è concorde con quanto disposto nel decisum di prime cure e specificatamente per i motivi che seguono
1.La competenza territoriale per gli accertamenti e i controlli riguardanti le imposte sui redditi spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente nel momento in cui viene compiuto l'accertamento o comunque formato il ruolo. Nel caso di specie, è vero che l'anno di imposta della pretesa risale al 2005, ma il ruolo risale al 2010, anno in cui il contribuente (come lui stesso riferisce) aveva la propria residenza in provincia di Varese, pertanto, il soggetto territorialmente competente a formare il ruolo non poteva che essere l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Varese. E comunque per eccepire detta incompetenza ed invocare l'invalidità della cartella e della successiva intimazione di pagamento, il contribuente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente detti atti, non avendolo fatto, è chiaro che egli risulta decaduto dalla possibilità di far valere qualsiasi contestazione in ordine ad essi, comprese eventuali contestazioni che riguardano la competenza territoriale del soggetto che li ha formati e notificati.
2. La ADER ha documentalmente provato l'intervenuta regolare notifica della cartella azionata con il pignoramento opposto che risulta regolare ove dall'avviso di ricevimento risulta addirittura che la cartella
è stata consegnata al contribuente personalmente, quindi la notifica è avvenuta in mani proprie ex art. 138 c.p.c. Stesso discorso vale per la notifica dell'intimazione di pagamento n. 11720219000682182000.
3. Per eccepire la decadenza del diritto di ADER alla riscossione, il contribuente avrebbe dovuto impugnare la cartella nel termine di 60 giorni dalla sua notifica (avvenuta in data 31.07.2010), non avendolo fatto è quindi pacifico che la cartella ed il credito in essa portato sono divenuti definitivi, senza che possa più essere consentito al contribuente sollevare alcuna contestazione in merito.
4. Per eccepire la prescrizione il ricorrente avrebbe dovuto impugnare la cartella azionata con il pignoramento opposto nel termine di 60 giorni dalla sua notifica, non avendolo fatto, il credito in essa portato è quindi divenuto definitivo ed incontestabile da parte del contribuente. Nel caso di specie alcuna prescrizione può ritenersi maturata perché, come già precisato da ADER nel precedente grado di giudizio, dopo la notifica della cartella, al contribuente in data 6/06/2012 è stato notificato il preavviso di fermo amministrativo n. 11781201200105627000 in cui risulta contemplata anche la cartella oggetto di contestazione e, successivamente, prima che da tale ulteriore data trascorressero 10 anni, l'avviso di intimazione n. 11720219000682182000.
5. La Corte di primo grado non ha fatto altro che applicare l'art. 15 del Dlgs 546/1992 che prevede che la parte soccombente, in questo caso il ricorrente , deve essere condannato a rimborsare le spese del giudizio alla controparte vittoriosa, così come vengono liquidate in sentenza.
Le spese del giudizio liquidate ex art. 15 del Dlgs 546/1992 seguono la soccombenza pertanto vengono liquidate, a carico dell'appellante e a favore dell'appellato, comprensivo della fase cautelare, in € 7.500,00 oltre oneri e accessori di legge con distrazione al legale antistatario.
P.Q.M.
Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese del giudizio liquidate come da motivazione.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 15, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
STEINLEITNER BIANCA, Presidente e Relatore
CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Giudice
DE DOMENICO FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 249/2025 depositato il 26/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Varese - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 265/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VARESE sez. 1
e pubblicata il 31/10/2024
Atti impositivi:
- PIGNORAMENTO n. 11784202300001690 IVA-SCAMBI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI
- PIGNORAMENTO n. 11784202300001691 IVA-SCAMBI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI 2005 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 104/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ha proposto appello avverso la sentenza n. 265/2024, pronunciata in data 18.06.2024, depositata in data 31.10.2024, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Varese ha rigettato il ricorso avverso gli atti di pignoramento n. 11784202300001690 e n. 11784202300001691/001
e la sottostante cartella di pagamento n. 11720100026067452000, condannandolo al pagamento delle spese del giudizio.
Eccepisce l'appellante contribuente che la sentenza appallata sarebbe illegittima e meritevole di censura nella parte in cui 1. ha rigettato la sua eccezione di inesistenza degli atti presupposti per carenza di legittimazione, senza considerare che, in realtà, egli, fatta eccezione per il periodo dal 2007 al 2009, non avrebbe mai avuto la propria residenza in provincia di Varese;
2. ha ritenuto provata da parte di ADER la notifica della cartella azionata con il pignoramento opposto e della successiva intimazione di pagamento, senza considerare che egli risultava essere residente nel Comune di Baveno a far data dal 29.06.2022 e non prima;
3. ha rigettato la sua eccezione di decadenza di ADER dal diritto alla riscossione;
4. ha rigettato la sua eccezione di prescrizione, senza considerare che egli poteva far valere detta eccezione anche se non aveva tempestivamente impugnato la cartella contestata;
5. lo ha condannato al pagamento delle spese senza fornire una adeguata motivazione al riguardo.
Controdeduce puntualmente l'Appellato Ufficio eccependo: in via preliminare – inammissibilità dell'appello per aspecificità dei motivi, nel merito l'infondatezza dei motivi d'appello e precisamente 1 – sulla erroneità della sentenza appellata nella parte in cui la corte di primo grado ha rigettato l'eccezione del ricorrente di inesistenza giuridica degli atti presupposti per carenza di legittimazione, 2 – sulla erroneità della sentenza appellata nella parte in cui la corte di primo grado ha ritenuto provata da parte di ader la notifica degli atti contestati, 3 – sulla nullità della sentenza appellata nella parte in cui la corte ha rigettato le eccezioni di decadenza, 4 – sulla erroneità della sentenza appellata nella parte in cui la corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione fatta valere dal contribuente, 5 - sulla illegittimità della sentenza appellata nella parte relativa alla liquidazione delle spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che tutti gli atti e i fatti portati alla cognizione di questa Corte sono stati attentamente analizzati e che per quanto l'art. 132 c.p.c. -applicabile al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs 546/1992- consenta al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e pertanto, nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni rilevanti concretamente esaminate, si rappresenta che le questioni eventualmente non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Premesso ciò, questa Corte è chiamata a valutare la fondatezza dell'appello della contribuente.
Questa Corte, letti gli atti a propria disposizione, è concorde con quanto disposto nel decisum di prime cure e specificatamente per i motivi che seguono
1.La competenza territoriale per gli accertamenti e i controlli riguardanti le imposte sui redditi spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente nel momento in cui viene compiuto l'accertamento o comunque formato il ruolo. Nel caso di specie, è vero che l'anno di imposta della pretesa risale al 2005, ma il ruolo risale al 2010, anno in cui il contribuente (come lui stesso riferisce) aveva la propria residenza in provincia di Varese, pertanto, il soggetto territorialmente competente a formare il ruolo non poteva che essere l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Varese. E comunque per eccepire detta incompetenza ed invocare l'invalidità della cartella e della successiva intimazione di pagamento, il contribuente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente detti atti, non avendolo fatto, è chiaro che egli risulta decaduto dalla possibilità di far valere qualsiasi contestazione in ordine ad essi, comprese eventuali contestazioni che riguardano la competenza territoriale del soggetto che li ha formati e notificati.
2. La ADER ha documentalmente provato l'intervenuta regolare notifica della cartella azionata con il pignoramento opposto che risulta regolare ove dall'avviso di ricevimento risulta addirittura che la cartella
è stata consegnata al contribuente personalmente, quindi la notifica è avvenuta in mani proprie ex art. 138 c.p.c. Stesso discorso vale per la notifica dell'intimazione di pagamento n. 11720219000682182000.
3. Per eccepire la decadenza del diritto di ADER alla riscossione, il contribuente avrebbe dovuto impugnare la cartella nel termine di 60 giorni dalla sua notifica (avvenuta in data 31.07.2010), non avendolo fatto è quindi pacifico che la cartella ed il credito in essa portato sono divenuti definitivi, senza che possa più essere consentito al contribuente sollevare alcuna contestazione in merito.
4. Per eccepire la prescrizione il ricorrente avrebbe dovuto impugnare la cartella azionata con il pignoramento opposto nel termine di 60 giorni dalla sua notifica, non avendolo fatto, il credito in essa portato è quindi divenuto definitivo ed incontestabile da parte del contribuente. Nel caso di specie alcuna prescrizione può ritenersi maturata perché, come già precisato da ADER nel precedente grado di giudizio, dopo la notifica della cartella, al contribuente in data 6/06/2012 è stato notificato il preavviso di fermo amministrativo n. 11781201200105627000 in cui risulta contemplata anche la cartella oggetto di contestazione e, successivamente, prima che da tale ulteriore data trascorressero 10 anni, l'avviso di intimazione n. 11720219000682182000.
5. La Corte di primo grado non ha fatto altro che applicare l'art. 15 del Dlgs 546/1992 che prevede che la parte soccombente, in questo caso il ricorrente , deve essere condannato a rimborsare le spese del giudizio alla controparte vittoriosa, così come vengono liquidate in sentenza.
Le spese del giudizio liquidate ex art. 15 del Dlgs 546/1992 seguono la soccombenza pertanto vengono liquidate, a carico dell'appellante e a favore dell'appellato, comprensivo della fase cautelare, in € 7.500,00 oltre oneri e accessori di legge con distrazione al legale antistatario.
P.Q.M.
Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese del giudizio liquidate come da motivazione.