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Sentenza 18 gennaio 2024
Sentenza 18 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 18/01/2024, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2024 |
Testo completo
N. 2101/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 31 luglio 2023 da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Tempio Pausania, Via Marsala 19, presso e nello C.F._2 studio dell'Avv. Fausto Depperu (C.F. ), che li rappresenta e difende in virtù di C.F._3
delega in calce al ricorso introduttivo, nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
FATTO
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 31 luglio
2023, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Assegnare alla ricorrente, quale genitore collocataria dei figli, la casa coniugale sita in Porto Torres, Vico Mossa n° 14, con quanto in essa contenuto;
3) Disporre l'affidamento del minore ad entrambi i genitori, Per_1
prevedendo che lo stesso dimori abitualmente con le sorelle, maggiorenni e autosufficienti, presso
l'abitazione della madre, con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé liberamente in ogni momento della giornata compatibilmente alle esigenze lavorative di entrambi e con le esigenze di
pagina 1 di 3 crescita ed istruzione del minore. Il minore trascorrerà un fine settimana alternato con il padre dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, nonché cinque giorni consecutivi nel periodo Natalizio e nel periodo Pasquale la giornata di Pasqua e Natale ad anni alterni, e per quindici giorni consecutivi nel periodo estivo da concordarsi ogni anno con la madre. In ogni caso, i genitori si impegnano a rispettare le richieste del minore;
4) Disporre a carico del sig. un assegno mensile, a Parte_1 titolo di contribuzione per il mantenimento del figlio di €. 250,00 mensili, rivalutabile annualmente Org_ secondo gli indici da corrispondere entro il 5 di ogni mese. Le spese straordinarie, nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal
SSN saranno suddivise al 50% tra i genitori. 5) Disporre che il pagamento delle restanti rate di mutuo, acceso per l'acquisto della casa familiare, venga corrisposto unicamente dalla ricorrente a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, con impegno del sig. a trasferire la Parte_1
propria quota parte indivisa del 50% della casa familiare sita in Porto Torres, Vico Mossa n° 14 in favore della moglie , presso Notaio indicato dalla stessa, che si rende immediatamente Parte_2 disponibile ad accettarne l'intestazione. 6) Spese legali compensate. 7) I sig.ri e Parte_1 Pt_2
prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per
[...]
l'espatrio per il figlio minore”.
All'udienza del 9 gennaio 2024 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione stabilendo, a parziale modifica delle condizioni sopra riportate, che l'assegno per il mantenimento del figlio minore venga fissato in € 300,00 mensili e che l'Assegno Org_ Unico erogato dall' per i figli sia percepito al 100 % dalla signora . Parte_2
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Porto Torres in Parte_1 Parte_2
data 19.10.2022, Atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 63 - parte
II serie A anno 2002.
Dall'unione coniugale sono nati i figli: , a Sassari il 07.05.2001, a Persona_2 Persona_3
Sassari il 21.01.2003, (entrambe economicamente indipendenti) e a Sassari il Persona_4
27.12.2013.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta alle condizioni sopra descritte in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
pagina 2 di 3 Il tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
04.12.1969, (C.F. ), residente in [...], Vico Mossa n° 14, e C.F._1
, nata a [...] il [...], (C.F. ), residente in Parte_2 C.F._2
Porto Torres, Vico Mossa n° 14, che hanno contratto matrimonio concordatario in Porto Torres in data 19.10.2002, atto regolarmente trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune
Porto Torres al n. 63 - parte II _ serie A_ anno 2002, alle condizioni congiunte sopra riportate, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto
Torres per l'annotazione della presente sentenza.
2. Compensa integralmente le spese.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2024.
Il Presidente
Dott.ssa M.G. Sanna
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 31 luglio 2023 da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Tempio Pausania, Via Marsala 19, presso e nello C.F._2 studio dell'Avv. Fausto Depperu (C.F. ), che li rappresenta e difende in virtù di C.F._3
delega in calce al ricorso introduttivo, nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
FATTO
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 31 luglio
2023, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Assegnare alla ricorrente, quale genitore collocataria dei figli, la casa coniugale sita in Porto Torres, Vico Mossa n° 14, con quanto in essa contenuto;
3) Disporre l'affidamento del minore ad entrambi i genitori, Per_1
prevedendo che lo stesso dimori abitualmente con le sorelle, maggiorenni e autosufficienti, presso
l'abitazione della madre, con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé liberamente in ogni momento della giornata compatibilmente alle esigenze lavorative di entrambi e con le esigenze di
pagina 1 di 3 crescita ed istruzione del minore. Il minore trascorrerà un fine settimana alternato con il padre dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, nonché cinque giorni consecutivi nel periodo Natalizio e nel periodo Pasquale la giornata di Pasqua e Natale ad anni alterni, e per quindici giorni consecutivi nel periodo estivo da concordarsi ogni anno con la madre. In ogni caso, i genitori si impegnano a rispettare le richieste del minore;
4) Disporre a carico del sig. un assegno mensile, a Parte_1 titolo di contribuzione per il mantenimento del figlio di €. 250,00 mensili, rivalutabile annualmente Org_ secondo gli indici da corrispondere entro il 5 di ogni mese. Le spese straordinarie, nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal
SSN saranno suddivise al 50% tra i genitori. 5) Disporre che il pagamento delle restanti rate di mutuo, acceso per l'acquisto della casa familiare, venga corrisposto unicamente dalla ricorrente a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, con impegno del sig. a trasferire la Parte_1
propria quota parte indivisa del 50% della casa familiare sita in Porto Torres, Vico Mossa n° 14 in favore della moglie , presso Notaio indicato dalla stessa, che si rende immediatamente Parte_2 disponibile ad accettarne l'intestazione. 6) Spese legali compensate. 7) I sig.ri e Parte_1 Pt_2
prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per
[...]
l'espatrio per il figlio minore”.
All'udienza del 9 gennaio 2024 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione stabilendo, a parziale modifica delle condizioni sopra riportate, che l'assegno per il mantenimento del figlio minore venga fissato in € 300,00 mensili e che l'Assegno Org_ Unico erogato dall' per i figli sia percepito al 100 % dalla signora . Parte_2
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Porto Torres in Parte_1 Parte_2
data 19.10.2022, Atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 63 - parte
II serie A anno 2002.
Dall'unione coniugale sono nati i figli: , a Sassari il 07.05.2001, a Persona_2 Persona_3
Sassari il 21.01.2003, (entrambe economicamente indipendenti) e a Sassari il Persona_4
27.12.2013.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta alle condizioni sopra descritte in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
pagina 2 di 3 Il tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
04.12.1969, (C.F. ), residente in [...], Vico Mossa n° 14, e C.F._1
, nata a [...] il [...], (C.F. ), residente in Parte_2 C.F._2
Porto Torres, Vico Mossa n° 14, che hanno contratto matrimonio concordatario in Porto Torres in data 19.10.2002, atto regolarmente trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune
Porto Torres al n. 63 - parte II _ serie A_ anno 2002, alle condizioni congiunte sopra riportate, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto
Torres per l'annotazione della presente sentenza.
2. Compensa integralmente le spese.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2024.
Il Presidente
Dott.ssa M.G. Sanna
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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