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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 08/07/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. 405/2021 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Seconda Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da Dott. Giuseppe Minutoli Presidente Dott. Antonino Zappalà Consigliere Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 405/2021 R. G., vertente tra
, nato a [...] in data [...] (cod. fisc. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Giovanni Caruso (con pec indicata),
[...] presso il cui studio, in Messina, Via G. La Farina n. 62, è elettivamente domiciliato, Appellante contro nata a [...], il [...] (cod. fisc.: ), CP_1 CodiceFiscale_2 [...]
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), e , Parte_2 CodiceFiscale_3 Parte_3 nata a [...] il [...] (cod. fisc.: ), in proprio e quali eredi di CodiceFiscale_4
, contumaci, Persona_1
Appellate e nei confronti di
, nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato e Controparte_2 CodiceFiscale_5 difeso, per procura in atti, dall'Avv. Sebastiano Maio (con pec indicata), presso il cui studio in Messina, via Cadorna is. 212 - 5 comparto (piazza Santa Barbara), è elettivamente domiciliato,
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), contumace, TR CodiceFiscale_6
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza repertorio n. 1186/2021 emessa, ex art. 703 c.p.c., in data 23 aprile 2021, dal Tribunale di Messina. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 13 gennaio 2014, e CP_1 Parte_2 adivano il Tribunale di Messina, esponendo: che unitamente al defunto Parte_4 CP_1 marito , con atto pubblico del 6 dicembre 1972, aveva acquistato dai costruttori, Persona_1
e ZI Domenico, un appartamento posto al secondo piano dell'edificio sito Controparte_4 in Messina, Vill. , contrada Sperone, via E. Montale n. 20, costituito da tre unità CP_5 abitative, una per ogni piano, oltre ad un magazzino al piano terra;
che i costruttori avevano venduto l'appartamento sito al primo piano a - che in seguito lo aveva donato ai figli, Persona_2 CP_2
e - e avevano ripartito tra loro il piano terra - assegnando a
[...] TR CP_6
l'appartamento, pervenuto mortis causa a , e a il
[...] Parte_1 Controparte_4 magazzino, poi venduto allo stesso (che diveniva proprietario dell'intero piano Parte_1 terra); che i coniugi avevano chiesto, invano, ai costruttori l'assegnazione del posto auto CP_7 di pertinenza del loro appartamento, da individuare nella apposita zona destinata a parcheggio, come previsto dalla licenza edilizia;
che, a tal fine, con atto di citazione del 28 marzo 1990, avevano promosso un giudizio per ottenere il riconoscimento del loro diritto di parcheggio, all'esito del quale, con sentenza n. 1170/2002, emessa in data 25 marzo 2002, il Tribunale di Messina, aveva riconosciuto
“la comproprietà degli attori, pro quota, sulle zone destinate in progetto, e relativa variante, a parcheggio” e aveva condannato i convenuti “ad eseguire le opere necessarie a consentire agli attori di poter esercitare il diritto di parcheggiare nella zona comune sopraindicata”; che detta sentenza, munita di formula esecutiva, era stata inutilmente notificata a , unico soccombente, Parte_1 essendo deceduto senza lasciare eredi;
che, pertanto, era stata iniziata procedura Controparte_4 esecutiva, con ricorso ex art. 612 c.p.c., che, tuttavia, era stato dichiarato improcedibile, a seguito di espletamento di c.t.u., in quanto non proposto anche nei confronti degli altri condomini, CP_3
e .
[...] Controparte_2
Ciò premesso, affermavano l'esistenza del loro diritto reale di uso sull'area condominiale destinata - sia nel progetto originario che nella successiva variante - a parcheggio, ai sensi dell'art. 18 legge 6 agosto 1967 n. 765, lamentando che i costruttori non avevano provveduto a dotare detta area di una adeguata apertura, impedendone l'uso cui era destinata e alterandone la destinazione, ex art. 1102 c.c., a vantaggio di , che aveva continuato a farne uso esclusivo. Parte_1
Chiedevano, pertanto: “Dichiarare e statuire che è tenuto a rendere fruibile come Parte_1 parcheggio l'area dell'edificio sito in Via E. Montale n. 20 di Ctrd. Sperone di Controparte_8
Messina a ciò destinata, mediante l'esecuzione degli interventi nel progetto elaborato dal Geom.
, anche contro i condomini e . Consentendo in tal CP_9 Controparte_2 TR modo agli attori, quali condomini dell'edificio, l'esercizio del diritto d'uso al parcheggio ad essi riconosciuto dalla legge. Con vittoria di spese”. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio , evidenziando di avere avuto Controparte_2 conoscenza della sentenza n. 1170/2002 e del procedimento di esecuzione solo in data 7 maggio 2009, allorquando gli erano stati notificati gli atti ai fini di una eventuale opposizione, e di non avere manifestato alcuna volontà di opporsi all'esecuzione della citata sentenza. Pertanto, dichiarava di non avere alcuna riserva in merito alla demolizione del cancello esistente e della rete metallica, al fine di rendere fruibile a tutti i condomini l'area destinata a parcheggio. Chiedeva che le spese per le opere fossero poste a carico di , con compensazione delle spese del presente giudizio. Parte_1
Si costituiva, altresì, in giudizio , eccependo la prescrizione del diritto dei ricorrenti TR nei propri confronti;
in subordine, chiedeva, in via riconvenzionale, l'accertamento del proprio diritto all'uso dell'area di parcheggio e, in caso di indisponibilità del pari diritto per tutti i condomini, l'attribuzione turnaria dello stesso. Si costituiva in giudizio , dichiarando la propria disponibilità al Parte_1 riconoscimento del posto auto ai ricorrenti, purché analogo diritto fosse riconosciuto agli altri condomini. Esprimeva perplessità in merito alla CTU indicata dai ricorrenti in quanto, a suo dire, la soluzione ivi prospettata non era idonea ad assicurare pari diritti a tutti i condomini. Chiedeva, pertanto: “a) dare atto della disponibilità del convenuto a riconoscere agli attori un posto auto nella zona condominiale posta al piano terra del fabbricato sito in Messina, via E. Montale n. 20 Contrada Sperone, del , nonché ad effettuare tutti quegli interventi che si Parte_5 rendessero necessari a tale scopo, giusta premessa;
b) accertare, dichiarare e riconoscere anche in via riconvenzionale che analogo diritto ad un posto auto nell'area come sopra ubicata compete anche ad esso convenuto Ing. , giusta premessa;
c) dare atto della disponibilità Parte_1 del convenuto a che analogo diritto al posto auto nell'area come sopra ubicata venga riconosciuto anche agli altri convenuti e , sussistendo i medesimi presupposti;
Persona_2 TR
4) disporre, senza inversione alcuna dell'onere della prova gravante esclusivamente sugli attori, c.t.u. perché verifichi la possibilità materiale di realizzare quattro posti auto nella zona condominiale in questione, ed in mancanza di tale possibilità di stabilire un sistema di turnazione che consenta a tutti i condomini di usufruire della possibilità di parcheggiare nella zona predetta, giusta premessa”. Con vittoria di spese e compensi del giudizio. Disposta l'acquisizione della c.t.u. espletata nel procedimento r.g. n. 1674/1990 e disposta consulenza tecnica d'ufficio, con ordinanza del 3 settembre 2020, così provvedeva: “
1. Accoglie la domanda proposta dalle ricorrenti, nonché le domande riconvenzionali proposte da e TR
, per l'effetto, dichiara il diritto delle ricorrenti e dei resistenti all'uso del Parte_1 posto auto da realizzarsi nell'apposita area di parcheggio secondo le prescrizioni indicate in motivazione e sviluppate dalla CTU nella sua relazione (pagg. 31-35, schemi nn. 25 e 26);
2. Dispone che le opere di cui al capo 1 siano eseguite a cura e spese del resistente;
3. Rimette Parte_1 la causa sul ruolo;
4. Spese alla pronuncia definitiva”. La causa veniva rimessa sul ruolo occorrendo, alla luce delle contestazioni mosse dal resistente
, verificare il criterio da seguire nell'uso turnario del posto auto e veniva Parte_1 sottoposta alle parti una proposta conciliativa, tenendo conto delle porzioni di proprietà di ciascun comproprietario, accettata solo da . TR
Con ordinanza, repertorio n. 1186/2021, emessa in data 27 aprile 2021, il Tribunale di Messina così provvedeva: “
1. Dispone che la fruizione del posto auto previsto dall'ordinanza n. 1947/20 avvenga sulla base dei seguenti turni: turno A) dal 1/1 al 15/6, CP_3 Parte_1 TR dal 16/6 al 23/8, dal 24/8 al 27/10, dal 28/10 al 31/12; turno B) Controparte_2 CP_7
dal 1/1 al 10/3, dal 11/3 al 15/5, dal 16/5 al 19/7, TR Controparte_2 CP_7
dal 20/7 al 31/12; 2. Compensa le spese di lite tra i ricorrenti e i resistenti Parte_1
e;
3. Compensa per un terzo le spese di lite tra le ricorrenti e TR Controparte_2
e condanna quest'ultimo al pagamento in favore delle ricorrenti in solido Parte_1 dei residui due terzi, che liquida in € 2.992,00 per onorari e € 30,34 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e iva come per legge;
4. Pone le spese di CTU per metà a carico del resistente e per metà a carico di tutte le altre parti in solido”. Parte_1
Avverso la sentenza, ha proposto appello , chiedendo: “a) compensare Parte_1 integralmente le spese ed i compensi del giudizio iscritto al n. 130/2014 RGAC del Tribunale Civile di Messina, anche per quel che riguarda l'appellante e le Sigg.re , e CP_1 Parte_2
, in proprio e quali eredi del sig. , giusta premessa;
b) ammettere i Parte_3 Persona_1 mezzi di prova che si rendessero opportuni e/o necessari ai fini dell'accoglimento del proposto appello;
c) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, in caso di opposizione, giusta premessa”. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio. Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio contestando le Controparte_2 argomentazioni ex adverso spiegate con l'atto di appello, limitatamente alla questione afferente la chiesta compensazione delle spese di CTU formulata dall'appellante . Parte_1 Malgrado la regolare notificazione dell'appello, non si sono costituiti in giudizio gli altri appellati, per cui va dichiarata la loro contumacia. A seguito della trattazione, con ordinanza, ex art. 127 ter c.p.c., comunicata il 23 luglio 2024, la causa è stata assegnata in decisione, con la concessione dei termini, ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di gravame, il difensore ha dedotto “Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 del c.p.c. Omessa motivazione del rigetto, solo implicito, delle argomentazioni che evidenziavano l'assoluta mancanza di soccombenza dell'appellante nella dedotta vicenda”. Ha evidenziato che non si era mai opposto a che le ricorrenti usufruissero Parte_1 di un posto auto all'interno del cortile condominiale e, pur di definire l'annosa questione, frutto della mancata integrazione da parte delle ricorrenti del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini comproprietari del cortile, aveva fornito i suggerimenti tecnici possibili per addivenire alla soluzione medesima, provvedendo anche a convocare, in più occasioni, a tale scopo, assemblee condominiali e dicendosi disponibile ad eseguire, a propria cura e spese, i lavori necessari alla realizzazione del posto auto in questione. Di contro, le ricorrenti, che avevano cercato di conseguire un posto auto all'interno del detto cortile escludendo tutti gli altri condomini, la cui presenza in giudizio era da CP_10 ascrivere all'opposizione dell'appellante, che aveva invocato la condominialità dell'area, avevano conseguito appena un sesto della fruizione dell'unico posto auto realizzabile. Il motivo è infondato. Occorre premettere, in diritto, che l'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), legge 28 dicembre 2005, n. 263, con entrata in vigore dal 1° marzo 2006, applicabile nel caso in esame) “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”. La nozione di “soccombenza reciproca”, che consente la compensazione, parziale o totale, tra le parti delle spese processuali, ex art. 92, comma 2, c.p.c., sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, a svantaggio delle controparti. Come costantemente ribadito dalla Corte Suprema di Cassazione, “L'accoglimento parziale di una singola domanda non genera reciproca soccombenza, che si verifica solo con pluralità di domande contrapposte, o accoglimento parziale di una domanda con più capi. Ciò non comporta condanna alle spese per la parte vittoriosa, ma può giustificare una compensazione delle spese, se presenti i presupposti dell'art. 92, comma 2, c.p.c.” (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 03/09/2024, n. 23641; cfr. Cass. Civ., sez. un., 31 ottobre 2022, n. 32061). E tale principio vale anche allorché la domanda, articolata in un unico capo, sia accolta in misura ridotta, anche sensibile (cfr. Cass. Civ., sez. II, 11/03/2025, n. 6486). E' stato, inoltre, precisato che “Il concetto di soccombenza reciproca, che consente la compensazione tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), sottende una pluralità di pretese contrapposte, rigettate dal giudice a svantaggio di entrambi gli istanti, mentre la resistenza del convenuto alla pretesa attorea, perché eccessiva o comunque solo in parte fondata, anche quando trova successo nella statuizione del giudice che accolga solo in parte la domanda, non per questo si trasforma in pretesa (riconvenzionale) rispetto alla quale sia ravvisabile nell'attore una posizione di reciproca soccombenza” (Cass. Civ., sez. I, 26 maggio 2006, n. 12629). E ancora che “In tema di spese giudiziali nessuna norma prevede, per il caso di soccombenza reciproca delle parti, un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell'una o dell'altra basata sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di esse, essendo - in realtà - onere del giudice valutare nel suo complesso l'oggetto della lite” (Cass. Civ., sez. I, 24/01/2013, n. 1703). Nel caso in esame, il Tribunale ha accolto, ancorché in misura ridotta, la domanda proposta dalle ricorrenti, intesa a dichiarare che fosse tenuto a rendere fruibile, come parcheggio, Parte_1
l'area condominiale dell'edificio a ciò destinata, mediante l'esecuzione, a sue spese, degli interventi necessari a rendere accessibile detta area a tutti gli altri condomini. Inoltre, ha accolto la pretesa del convenuto - tendente, in sostanza, ad un mero ridimensionamento della pretesa attorea, nel rispetto del pari diritto degli altri condomini - che non può essere considerata una domanda riconvenzionale in senso tecnico, rispetto alla quale sia ravvisabile una posizione di reciproca soccombenza. In esito alla lite, dunque, , che precedentemente (e per lungo tempo) aveva Parte_1 fruito in modo esclusivo dell'area progettualmente destinata a parcheggio (peraltro, nella piena consapevolezza dell'altrui diritto), è risultato certamente soccombente, essendo stato costretto ad eseguire, a proprie spese, le opere necessarie al fine di restituire all'area condominiale la sua destinazione d'uso, rendendo possibile l'accesso e l'esercizio del diritto di parcheggio agli altri condomini. Correttamente, dunque, il primo giudice ha condannato il resistente al Parte_1 pagamento delle spese processuali in favore delle ricorrenti, parzialmente vittoriose. Né la reciproca soccombenza può essere individuata nel rigetto di mere eccezioni proposte dalle stesse ricorrenti nel corso del giudizio (cfr. sul punto Cass. Civ., sez. II, 28/07/2023, n. 23035). D'altra parte, il primo giudice ha tenuto anche conto dell'accoglimento della domanda delle attrici in misura ridotta, valutando positivamente l'opportunità di compensare per un terzo le spese processuali tra le parti. Sul punto, può essere richiamato il costante orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale il potere di compensazione da parte del giudice di merito incontra soltanto il limite della soccombenza della parte interamente vincitrice, rientrando nel potere discrezionale del giudice la valutazione dell'opportunità di compensarle, in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, che in quella di concorso di altri giusti motivi (cfr., Cass. Civ., sez. I, 08/07/2024, n. 18497). Non si ravvisano, infine, motivi - peraltro neanche bene esplicitati dall'appellante, che non ha contestato la correttezza dei parametri posti dal primo giudice alla base della liquidazione - per modificare, nel quantum, la condanna alla rifusione delle spese processuali. Ne segue il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza appellata.
***** Le spese del presente grado del giudizio devono essere compensate tra le parti costituite, atteso che l'appellante si è limitato a chiedere, anche nel rapporto processuale con le ricorrenti, CP_1
e la compensazione delle spese processuali, già disposta dal Parte_2 Parte_3
Tribunale nei confronti degli altri resistenti, e . Ha, inoltre, Controparte_2 TR espressamente dichiarato di avere notificato l'appello nei confronti di questi ultimi solo ai fini dell'integrità del contraddittorio processuale. Dunque, nessun motivo aveva di costituirsi in giudizio, per contestare, a suo dire Controparte_2
“le argomentazioni ex adverso spiegate con l'atto di appello, limitatamente alla questione afferente la chiesta compensazione delle spese di CTU formulata dall'appellante ”. Parte_1
In proposito, si osserva che nessuna argomentazione, o domanda, contenuta nell'atto di appello ha riguardato la statuizione concernente le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio. Nulla occorre disporre quanto alle spese processuali nei rapporti con gli appellati rimasti contumaci. Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte degli appellanti di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”, con la precisazione che “l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito” della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da
, avverso l'ordinanza n. 1186/2021 emessa, ex art. 703 c.p.c., in data 23 Parte_1 aprile 2021, dal Tribunale di Messina, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto, confermando la sentenza impugnata;
- Dichiara compensate le spese processuali del presente grado del giudizio tra le parti costituite. Nulla sulle spese nei rapporti con le parti non costituite.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 8 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Seconda Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da Dott. Giuseppe Minutoli Presidente Dott. Antonino Zappalà Consigliere Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 405/2021 R. G., vertente tra
, nato a [...] in data [...] (cod. fisc. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Giovanni Caruso (con pec indicata),
[...] presso il cui studio, in Messina, Via G. La Farina n. 62, è elettivamente domiciliato, Appellante contro nata a [...], il [...] (cod. fisc.: ), CP_1 CodiceFiscale_2 [...]
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), e , Parte_2 CodiceFiscale_3 Parte_3 nata a [...] il [...] (cod. fisc.: ), in proprio e quali eredi di CodiceFiscale_4
, contumaci, Persona_1
Appellate e nei confronti di
, nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato e Controparte_2 CodiceFiscale_5 difeso, per procura in atti, dall'Avv. Sebastiano Maio (con pec indicata), presso il cui studio in Messina, via Cadorna is. 212 - 5 comparto (piazza Santa Barbara), è elettivamente domiciliato,
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), contumace, TR CodiceFiscale_6
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza repertorio n. 1186/2021 emessa, ex art. 703 c.p.c., in data 23 aprile 2021, dal Tribunale di Messina. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 13 gennaio 2014, e CP_1 Parte_2 adivano il Tribunale di Messina, esponendo: che unitamente al defunto Parte_4 CP_1 marito , con atto pubblico del 6 dicembre 1972, aveva acquistato dai costruttori, Persona_1
e ZI Domenico, un appartamento posto al secondo piano dell'edificio sito Controparte_4 in Messina, Vill. , contrada Sperone, via E. Montale n. 20, costituito da tre unità CP_5 abitative, una per ogni piano, oltre ad un magazzino al piano terra;
che i costruttori avevano venduto l'appartamento sito al primo piano a - che in seguito lo aveva donato ai figli, Persona_2 CP_2
e - e avevano ripartito tra loro il piano terra - assegnando a
[...] TR CP_6
l'appartamento, pervenuto mortis causa a , e a il
[...] Parte_1 Controparte_4 magazzino, poi venduto allo stesso (che diveniva proprietario dell'intero piano Parte_1 terra); che i coniugi avevano chiesto, invano, ai costruttori l'assegnazione del posto auto CP_7 di pertinenza del loro appartamento, da individuare nella apposita zona destinata a parcheggio, come previsto dalla licenza edilizia;
che, a tal fine, con atto di citazione del 28 marzo 1990, avevano promosso un giudizio per ottenere il riconoscimento del loro diritto di parcheggio, all'esito del quale, con sentenza n. 1170/2002, emessa in data 25 marzo 2002, il Tribunale di Messina, aveva riconosciuto
“la comproprietà degli attori, pro quota, sulle zone destinate in progetto, e relativa variante, a parcheggio” e aveva condannato i convenuti “ad eseguire le opere necessarie a consentire agli attori di poter esercitare il diritto di parcheggiare nella zona comune sopraindicata”; che detta sentenza, munita di formula esecutiva, era stata inutilmente notificata a , unico soccombente, Parte_1 essendo deceduto senza lasciare eredi;
che, pertanto, era stata iniziata procedura Controparte_4 esecutiva, con ricorso ex art. 612 c.p.c., che, tuttavia, era stato dichiarato improcedibile, a seguito di espletamento di c.t.u., in quanto non proposto anche nei confronti degli altri condomini, CP_3
e .
[...] Controparte_2
Ciò premesso, affermavano l'esistenza del loro diritto reale di uso sull'area condominiale destinata - sia nel progetto originario che nella successiva variante - a parcheggio, ai sensi dell'art. 18 legge 6 agosto 1967 n. 765, lamentando che i costruttori non avevano provveduto a dotare detta area di una adeguata apertura, impedendone l'uso cui era destinata e alterandone la destinazione, ex art. 1102 c.c., a vantaggio di , che aveva continuato a farne uso esclusivo. Parte_1
Chiedevano, pertanto: “Dichiarare e statuire che è tenuto a rendere fruibile come Parte_1 parcheggio l'area dell'edificio sito in Via E. Montale n. 20 di Ctrd. Sperone di Controparte_8
Messina a ciò destinata, mediante l'esecuzione degli interventi nel progetto elaborato dal Geom.
, anche contro i condomini e . Consentendo in tal CP_9 Controparte_2 TR modo agli attori, quali condomini dell'edificio, l'esercizio del diritto d'uso al parcheggio ad essi riconosciuto dalla legge. Con vittoria di spese”. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio , evidenziando di avere avuto Controparte_2 conoscenza della sentenza n. 1170/2002 e del procedimento di esecuzione solo in data 7 maggio 2009, allorquando gli erano stati notificati gli atti ai fini di una eventuale opposizione, e di non avere manifestato alcuna volontà di opporsi all'esecuzione della citata sentenza. Pertanto, dichiarava di non avere alcuna riserva in merito alla demolizione del cancello esistente e della rete metallica, al fine di rendere fruibile a tutti i condomini l'area destinata a parcheggio. Chiedeva che le spese per le opere fossero poste a carico di , con compensazione delle spese del presente giudizio. Parte_1
Si costituiva, altresì, in giudizio , eccependo la prescrizione del diritto dei ricorrenti TR nei propri confronti;
in subordine, chiedeva, in via riconvenzionale, l'accertamento del proprio diritto all'uso dell'area di parcheggio e, in caso di indisponibilità del pari diritto per tutti i condomini, l'attribuzione turnaria dello stesso. Si costituiva in giudizio , dichiarando la propria disponibilità al Parte_1 riconoscimento del posto auto ai ricorrenti, purché analogo diritto fosse riconosciuto agli altri condomini. Esprimeva perplessità in merito alla CTU indicata dai ricorrenti in quanto, a suo dire, la soluzione ivi prospettata non era idonea ad assicurare pari diritti a tutti i condomini. Chiedeva, pertanto: “a) dare atto della disponibilità del convenuto a riconoscere agli attori un posto auto nella zona condominiale posta al piano terra del fabbricato sito in Messina, via E. Montale n. 20 Contrada Sperone, del , nonché ad effettuare tutti quegli interventi che si Parte_5 rendessero necessari a tale scopo, giusta premessa;
b) accertare, dichiarare e riconoscere anche in via riconvenzionale che analogo diritto ad un posto auto nell'area come sopra ubicata compete anche ad esso convenuto Ing. , giusta premessa;
c) dare atto della disponibilità Parte_1 del convenuto a che analogo diritto al posto auto nell'area come sopra ubicata venga riconosciuto anche agli altri convenuti e , sussistendo i medesimi presupposti;
Persona_2 TR
4) disporre, senza inversione alcuna dell'onere della prova gravante esclusivamente sugli attori, c.t.u. perché verifichi la possibilità materiale di realizzare quattro posti auto nella zona condominiale in questione, ed in mancanza di tale possibilità di stabilire un sistema di turnazione che consenta a tutti i condomini di usufruire della possibilità di parcheggiare nella zona predetta, giusta premessa”. Con vittoria di spese e compensi del giudizio. Disposta l'acquisizione della c.t.u. espletata nel procedimento r.g. n. 1674/1990 e disposta consulenza tecnica d'ufficio, con ordinanza del 3 settembre 2020, così provvedeva: “
1. Accoglie la domanda proposta dalle ricorrenti, nonché le domande riconvenzionali proposte da e TR
, per l'effetto, dichiara il diritto delle ricorrenti e dei resistenti all'uso del Parte_1 posto auto da realizzarsi nell'apposita area di parcheggio secondo le prescrizioni indicate in motivazione e sviluppate dalla CTU nella sua relazione (pagg. 31-35, schemi nn. 25 e 26);
2. Dispone che le opere di cui al capo 1 siano eseguite a cura e spese del resistente;
3. Rimette Parte_1 la causa sul ruolo;
4. Spese alla pronuncia definitiva”. La causa veniva rimessa sul ruolo occorrendo, alla luce delle contestazioni mosse dal resistente
, verificare il criterio da seguire nell'uso turnario del posto auto e veniva Parte_1 sottoposta alle parti una proposta conciliativa, tenendo conto delle porzioni di proprietà di ciascun comproprietario, accettata solo da . TR
Con ordinanza, repertorio n. 1186/2021, emessa in data 27 aprile 2021, il Tribunale di Messina così provvedeva: “
1. Dispone che la fruizione del posto auto previsto dall'ordinanza n. 1947/20 avvenga sulla base dei seguenti turni: turno A) dal 1/1 al 15/6, CP_3 Parte_1 TR dal 16/6 al 23/8, dal 24/8 al 27/10, dal 28/10 al 31/12; turno B) Controparte_2 CP_7
dal 1/1 al 10/3, dal 11/3 al 15/5, dal 16/5 al 19/7, TR Controparte_2 CP_7
dal 20/7 al 31/12; 2. Compensa le spese di lite tra i ricorrenti e i resistenti Parte_1
e;
3. Compensa per un terzo le spese di lite tra le ricorrenti e TR Controparte_2
e condanna quest'ultimo al pagamento in favore delle ricorrenti in solido Parte_1 dei residui due terzi, che liquida in € 2.992,00 per onorari e € 30,34 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e iva come per legge;
4. Pone le spese di CTU per metà a carico del resistente e per metà a carico di tutte le altre parti in solido”. Parte_1
Avverso la sentenza, ha proposto appello , chiedendo: “a) compensare Parte_1 integralmente le spese ed i compensi del giudizio iscritto al n. 130/2014 RGAC del Tribunale Civile di Messina, anche per quel che riguarda l'appellante e le Sigg.re , e CP_1 Parte_2
, in proprio e quali eredi del sig. , giusta premessa;
b) ammettere i Parte_3 Persona_1 mezzi di prova che si rendessero opportuni e/o necessari ai fini dell'accoglimento del proposto appello;
c) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, in caso di opposizione, giusta premessa”. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio. Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio contestando le Controparte_2 argomentazioni ex adverso spiegate con l'atto di appello, limitatamente alla questione afferente la chiesta compensazione delle spese di CTU formulata dall'appellante . Parte_1 Malgrado la regolare notificazione dell'appello, non si sono costituiti in giudizio gli altri appellati, per cui va dichiarata la loro contumacia. A seguito della trattazione, con ordinanza, ex art. 127 ter c.p.c., comunicata il 23 luglio 2024, la causa è stata assegnata in decisione, con la concessione dei termini, ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di gravame, il difensore ha dedotto “Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 del c.p.c. Omessa motivazione del rigetto, solo implicito, delle argomentazioni che evidenziavano l'assoluta mancanza di soccombenza dell'appellante nella dedotta vicenda”. Ha evidenziato che non si era mai opposto a che le ricorrenti usufruissero Parte_1 di un posto auto all'interno del cortile condominiale e, pur di definire l'annosa questione, frutto della mancata integrazione da parte delle ricorrenti del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini comproprietari del cortile, aveva fornito i suggerimenti tecnici possibili per addivenire alla soluzione medesima, provvedendo anche a convocare, in più occasioni, a tale scopo, assemblee condominiali e dicendosi disponibile ad eseguire, a propria cura e spese, i lavori necessari alla realizzazione del posto auto in questione. Di contro, le ricorrenti, che avevano cercato di conseguire un posto auto all'interno del detto cortile escludendo tutti gli altri condomini, la cui presenza in giudizio era da CP_10 ascrivere all'opposizione dell'appellante, che aveva invocato la condominialità dell'area, avevano conseguito appena un sesto della fruizione dell'unico posto auto realizzabile. Il motivo è infondato. Occorre premettere, in diritto, che l'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), legge 28 dicembre 2005, n. 263, con entrata in vigore dal 1° marzo 2006, applicabile nel caso in esame) “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”. La nozione di “soccombenza reciproca”, che consente la compensazione, parziale o totale, tra le parti delle spese processuali, ex art. 92, comma 2, c.p.c., sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, a svantaggio delle controparti. Come costantemente ribadito dalla Corte Suprema di Cassazione, “L'accoglimento parziale di una singola domanda non genera reciproca soccombenza, che si verifica solo con pluralità di domande contrapposte, o accoglimento parziale di una domanda con più capi. Ciò non comporta condanna alle spese per la parte vittoriosa, ma può giustificare una compensazione delle spese, se presenti i presupposti dell'art. 92, comma 2, c.p.c.” (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 03/09/2024, n. 23641; cfr. Cass. Civ., sez. un., 31 ottobre 2022, n. 32061). E tale principio vale anche allorché la domanda, articolata in un unico capo, sia accolta in misura ridotta, anche sensibile (cfr. Cass. Civ., sez. II, 11/03/2025, n. 6486). E' stato, inoltre, precisato che “Il concetto di soccombenza reciproca, che consente la compensazione tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), sottende una pluralità di pretese contrapposte, rigettate dal giudice a svantaggio di entrambi gli istanti, mentre la resistenza del convenuto alla pretesa attorea, perché eccessiva o comunque solo in parte fondata, anche quando trova successo nella statuizione del giudice che accolga solo in parte la domanda, non per questo si trasforma in pretesa (riconvenzionale) rispetto alla quale sia ravvisabile nell'attore una posizione di reciproca soccombenza” (Cass. Civ., sez. I, 26 maggio 2006, n. 12629). E ancora che “In tema di spese giudiziali nessuna norma prevede, per il caso di soccombenza reciproca delle parti, un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell'una o dell'altra basata sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di esse, essendo - in realtà - onere del giudice valutare nel suo complesso l'oggetto della lite” (Cass. Civ., sez. I, 24/01/2013, n. 1703). Nel caso in esame, il Tribunale ha accolto, ancorché in misura ridotta, la domanda proposta dalle ricorrenti, intesa a dichiarare che fosse tenuto a rendere fruibile, come parcheggio, Parte_1
l'area condominiale dell'edificio a ciò destinata, mediante l'esecuzione, a sue spese, degli interventi necessari a rendere accessibile detta area a tutti gli altri condomini. Inoltre, ha accolto la pretesa del convenuto - tendente, in sostanza, ad un mero ridimensionamento della pretesa attorea, nel rispetto del pari diritto degli altri condomini - che non può essere considerata una domanda riconvenzionale in senso tecnico, rispetto alla quale sia ravvisabile una posizione di reciproca soccombenza. In esito alla lite, dunque, , che precedentemente (e per lungo tempo) aveva Parte_1 fruito in modo esclusivo dell'area progettualmente destinata a parcheggio (peraltro, nella piena consapevolezza dell'altrui diritto), è risultato certamente soccombente, essendo stato costretto ad eseguire, a proprie spese, le opere necessarie al fine di restituire all'area condominiale la sua destinazione d'uso, rendendo possibile l'accesso e l'esercizio del diritto di parcheggio agli altri condomini. Correttamente, dunque, il primo giudice ha condannato il resistente al Parte_1 pagamento delle spese processuali in favore delle ricorrenti, parzialmente vittoriose. Né la reciproca soccombenza può essere individuata nel rigetto di mere eccezioni proposte dalle stesse ricorrenti nel corso del giudizio (cfr. sul punto Cass. Civ., sez. II, 28/07/2023, n. 23035). D'altra parte, il primo giudice ha tenuto anche conto dell'accoglimento della domanda delle attrici in misura ridotta, valutando positivamente l'opportunità di compensare per un terzo le spese processuali tra le parti. Sul punto, può essere richiamato il costante orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale il potere di compensazione da parte del giudice di merito incontra soltanto il limite della soccombenza della parte interamente vincitrice, rientrando nel potere discrezionale del giudice la valutazione dell'opportunità di compensarle, in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, che in quella di concorso di altri giusti motivi (cfr., Cass. Civ., sez. I, 08/07/2024, n. 18497). Non si ravvisano, infine, motivi - peraltro neanche bene esplicitati dall'appellante, che non ha contestato la correttezza dei parametri posti dal primo giudice alla base della liquidazione - per modificare, nel quantum, la condanna alla rifusione delle spese processuali. Ne segue il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza appellata.
***** Le spese del presente grado del giudizio devono essere compensate tra le parti costituite, atteso che l'appellante si è limitato a chiedere, anche nel rapporto processuale con le ricorrenti, CP_1
e la compensazione delle spese processuali, già disposta dal Parte_2 Parte_3
Tribunale nei confronti degli altri resistenti, e . Ha, inoltre, Controparte_2 TR espressamente dichiarato di avere notificato l'appello nei confronti di questi ultimi solo ai fini dell'integrità del contraddittorio processuale. Dunque, nessun motivo aveva di costituirsi in giudizio, per contestare, a suo dire Controparte_2
“le argomentazioni ex adverso spiegate con l'atto di appello, limitatamente alla questione afferente la chiesta compensazione delle spese di CTU formulata dall'appellante ”. Parte_1
In proposito, si osserva che nessuna argomentazione, o domanda, contenuta nell'atto di appello ha riguardato la statuizione concernente le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio. Nulla occorre disporre quanto alle spese processuali nei rapporti con gli appellati rimasti contumaci. Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte degli appellanti di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”, con la precisazione che “l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito” della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da
, avverso l'ordinanza n. 1186/2021 emessa, ex art. 703 c.p.c., in data 23 Parte_1 aprile 2021, dal Tribunale di Messina, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto, confermando la sentenza impugnata;
- Dichiara compensate le spese processuali del presente grado del giudizio tra le parti costituite. Nulla sulle spese nei rapporti con le parti non costituite.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 8 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)