Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 23/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
SENT. n.
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 12272/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 13/11/2024 da
Parte 1 on il proc. e dom. avv. BELLAMIO SERENA
E
CP 1 con il proc. e dom. avv. ANTONIAZZI ELENA
avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., Oggetto:
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 11/10/2014 separazione in LIGNANO SABBIADORO (UD), con atto trascritto nel Registro degli consensuale
Atti di Matrimonio del Comune di LIGNANO SABBIADORO (UD), al n.
16, Parte 2, Serie A, anno 2014;
- preso atto che dall'unione è nato il figlio (il 18/12/2019) minorenne;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi del figlio minore;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
Parte 1 eomologa la separazione dei sig.ri CP 1 , il cui matrimonio è stato celebrato in data 11/10/2014 in LIGNANO
SABBIADORO (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di LIGNANO SABBIADORO (UD), al n. 16, Parte
2, Serie A, anno 2014, alle seguenti condizioni:
1. Autorizza i coniugi a vivere separati con la libertà di fissare ciascuno la propria residenza ove meglio riterranno.
2. Dà atto che la casa familiare ubicata in Lignano Sabbiadoro (UD) Viale
Europa 126/A resta al sig. che continuerà ad abitarvi. CP 1
Dà atto che gli arredi ed i corredi ivi contenuti saranno equamente suddivisi tra le parti non appena la sig.ra Pt 1 provvisoriamente domiciliata presso un appartamento di proprietà della di lei madre, individuerà l'abitazione presso la quale si trasferirà definitivamente con i Pers Persona 2 quest'ultimo frutto di una precedente figli ed relazione.
Pers 3. Dispone che il figlio minorenne sia affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre in San
Michele al Tagliamento (VE) Via P. Zorutti 6. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale secondo le previsioni dell'art. 337-ter codice civile, concordando le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute.
4. Salvo diverso accordo dei genitori e nel rispetto degli interessi e degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio minore, in ragione del fatto che la sig.ra Pt 1 è attualmente impegnata lavorativamente per la sola stagione estiva, dispone che il figlio stia con i genitori a weekend alternati
(intendendo per esso il sabato e la domenica) con rientro per cena alla domenica. A ciò si aggiungerà un pomeriggio infrasettimanale (senza pernotto) col Pers papà nelle settimane in cui nel weekend starà con lui, e due pomeriggi infrasettimanali (senza pernotto) col papà nelle settimane in Pers cui trascorrerà il weekend con la mamma, e ciò negli orari e nelle giornate che le parti concorderanno volta per volta.
Per il solo periodo estivo in cui la signora Pt 1 sarà impegnata
Pers lavorativamente tutte le domeniche, dispone che stia col papà anche nella domenica di spettanza della mamma, e ciò sino alle 15:00/15.15, ossia all'ora in cui la sig.ra Pt 1 finisce di lavorare, salvi diversi impegni del sig. CP_1
Prende atto che al genitore che non ha con sé il figlio dovrà essere garantita almeno una video chiamata quotidiana, qualora richiesta. Pers Le parti alterneranno tra loro i viaggi di trasporto di tra le loro rispettive abitazioni.
Salvo diverso accordo tra i genitori e nell'interesse del minore, dispone Pers che le vacanze natalizie e pasquali siano suddivise in modo che possa trascorrere egual tempo con la madre e con il padre, ovvero, in linea di massima, una settimana col padre ed una con la madre durante le festività natalizie e metà delle vacanze pasquali, alternando ogni anno rispettivamente le festività di Natale e Capodanno, e quelle della domenica di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo.
Quanto alle vacanze estive, dispone che il figlio trascorra con il padre almeno tre settimane anche non consecutive, salvi impegni lavorativi dello stesso. Nel caso in cui durante il periodo estivo il padre non riesca a trascorrere tre settimane con il figlio, le settimane non godute verranno recuperate in altri periodi dell'anno.
Dispone che la madre possa a sua volta stare col figlio in via esclusiva per tre settimane, anche non consecutive, nel corso del periodo invernale.
Dà atto che i genitori avranno cura di comunicare anticipatamente il proprio piano di ferie in modo da potersi adeguatamente organizzare.
Prende atto che i sig.ri Pt_1 CP_1 garantiscono sin d'ora la massima reciproca disponibilità a far fronte ad esigenze personali e lavorative che dovessero impedire all'una o all'altro di rispettare il calendario concordato, impegnandosi a comunicare civilmente tra loro e ad anticipare con il possibile anticipo eventuali sopravvenuti impegni, ferma restando la possibilità di recuperare eventuali giornate perse.
5. Attese le rispettive situazioni reddituali ed i reciproci rapporti di debito/credito, ed atteso il fatto che la sig.ra Pt 1 a lasciato l'abitazione coniugale nella disponibilità del sig. CP 1 dispone che quest'ultimo versi un importo mensile di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Detto importo sarà corrisposto alla sig.ra Pt_1 mezzo bonifico bancario alle coordinate già note entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, e sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Pers
6. In merito alle spese straordinarie per il figlio es, dispone che esse saranno disciplinate secondo le modalità e le indicazioni contenute nel
Protocollo di Intesa tra magistrati e avvocati del Tribunale di Udine siglato il 28 maggio 2015 cui le parti si riportano. Dette spese sono poste nella misura del 50% a carico del padre, e 50% a carico della madre. Pers 7. Quanto alle detrazioni fiscali per le spese sostenute in favore di '
ove previste, dà atto che i genitori le detrarranno nella misura dell'50% ciascuno.
8. Dà atto che l'assegno unico universale, se percepito, sarà riscosso in via esclusiva e per intero dalla madre, sig.ra Parte 1
9. Dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla reciprocamente a pretendere a titolo di contributo al mantenimento, nonché di aver già definito ogni pendenza di debito credito tra loro avuta.
10. Dà atto che i coniugi rimarranno intestatari dei conti correnti già in esclusiva proprietà.
11. Nulla per le spese. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LIGNANO
SABBIADORO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.16, Parte 2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno
2014.
Udine, li 21/01/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini