Articolo 3 della Legge 24 dicembre 1959, n. 1163
Articolo 2Articolo 4
Versione
29 gennaio 1960
Art. 3.
Le ricompense sono concesse con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere di una Commissione nominata e presieduta dal Ministro stesso e composta:
dai sottosegretari di Stato al Ministero dei lavori pubblici;
dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
da tre presidenti di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici scelti dal Ministro;
dal direttore generale dell'A.N.A.S.;
da tre direttori generali del Ministero dei Lavori pubblici, scelti dal Ministro;
dal presidente del Consiglio superiore di sanita';
dal presidente della 3ª Sezione del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti;
da un rappresentante della Direzione generale delle belle arti del Ministero della pubblica istruzione;
dai due professori universitari titolari di cattedre di architettura o urbanistica, scelti dal Ministro.
I membri della Commissione durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
La consegna delle ricompense e dei relativi diplomi verra' effettuata in occasione di solenni ricorrenze.
Entrata in vigore il 29 gennaio 1960