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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/04/2025, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 03/04/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 16308/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1 Pt_1
alle ore 10 sono presenti l'avv. SOLLENA GASPARE per parte ricorrente nonché
l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente
I procuratori concludono chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
L'avv. Sollena chiede la condanna virtuale dell' al pagamento delle spese. L'avv. CP_2
Rizzo insiste nella compensazione.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15.50 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16308 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. SOLLENA Parte_1
GASPARE
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
- resistente - oggetto:
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida CP_2
complessivamente in euro 1.200,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11/11/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI- CP_2
002431816 con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 1.519,05 a titolo di sanzioni per omesso versamento ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2020.
Si costituiva il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso, chiedendo, altresì, un termine con salvezza dei diritti di prima udienza, in quanto in corso il procedimento di annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Nelle more del giudizio l' depositava il provvedimento in autotutela CP_2
dell'ordinanza ingiunzione opposta.
All'udienza odierna le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la parte ricorrente la condanna dell' al pagamento CP_2
delle spese di lite in ragione della necessità del ricorso all'autorità giudiziaria per contestare la sanzione e, viceversa insistendo il resistente sulla compensazione.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione del fatto che il provvedimento in autotutela è intervenuto nelle more del giudizio, l' convenuto va comunque condannato alle spese di lite, che si liquidano CP_1
come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 03/04/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 03/04/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 16308/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1 Pt_1
alle ore 10 sono presenti l'avv. SOLLENA GASPARE per parte ricorrente nonché
l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente
I procuratori concludono chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
L'avv. Sollena chiede la condanna virtuale dell' al pagamento delle spese. L'avv. CP_2
Rizzo insiste nella compensazione.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15.50 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16308 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. SOLLENA Parte_1
GASPARE
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
- resistente - oggetto:
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida CP_2
complessivamente in euro 1.200,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11/11/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI- CP_2
002431816 con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 1.519,05 a titolo di sanzioni per omesso versamento ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2020.
Si costituiva il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso, chiedendo, altresì, un termine con salvezza dei diritti di prima udienza, in quanto in corso il procedimento di annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Nelle more del giudizio l' depositava il provvedimento in autotutela CP_2
dell'ordinanza ingiunzione opposta.
All'udienza odierna le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la parte ricorrente la condanna dell' al pagamento CP_2
delle spese di lite in ragione della necessità del ricorso all'autorità giudiziaria per contestare la sanzione e, viceversa insistendo il resistente sulla compensazione.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione del fatto che il provvedimento in autotutela è intervenuto nelle more del giudizio, l' convenuto va comunque condannato alle spese di lite, che si liquidano CP_1
come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 03/04/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio