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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 31/10/2025, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1433/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa – Sezione Civile – nella persona del Dott. Massimo Pulvirenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1433/2022 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali
PROMOSSA DA
, Cod. Fisc. , nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Marilena
D'Amico, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, Cod. Fisc. , nato a [...] [...], CP_1 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Seminara, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti.
APPELLATO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.6.2025, le parti concludevano come in atti e la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 11.4.2022, proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 357/2021 emessa dal Giudice di Pace di Vittoria il 18.8.2021 e depositata il pagina 1 di 6 24.8.2021, mai notificata, nell'ambito del procedimento n. 646/2020 R.G., a mezzo della quale veniva rigettata l'opposizione dallo stesso promossa avverso il decreto ingiuntivo n. 14/2020, il quale veniva emesso, in favore del dal medesimo G.d.P. di Vittoria (n. 33/2020 R.G.), CP_1
provvisoriamente esecutivo, per un importo di € 747,08 oltre interessi e spese liquidate, per il pagamento di lavori straordinari relativi al Controparte_2
L'appellante eccepiva l'ingiustizia ed erroneità della gravata sentenza per i seguenti motivi:
1. Vizio di regola processuale (art. 132 c.p.c.) e di norma costituzionale (art. 111 Cost.) per vizio di motivazione, per avere il G.d.P. di Vittoria rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in difetto assoluto di motivazione.
2. Violazione di regole processuali e dei principi regolatori della materia in ordine alla ripartizione delle spese condominiali e della legittimazione passiva delle parti ovvero della estraneità del Parte_1
rispetto alla pretesa creditoria azionata dal;
[...] CP_1
3. Violazione dei principi regolatori in materia di acquisto automatico del legato ad efficacia reale e della proprietà del bene immobile, nonché violazione di norma sul procedimento per difetto assoluto di motivazione.
Sulla base dei superiori motivi, chiedeva preliminarmente accogliersi la domanda, implicitamente rigettata in primo grado dal giudice di pace e riproposta in appello, con cui l'opponente chiedeva ordinarsi, ex art. 107 c.p.c., l'intervento in causa di , sorella dell'appellante, quale Persona_1
effettiva proprietaria dell'immobile interessato dai lavori;
nel merito, accogliere l'appello spiegato, con integrale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarando fondata l'opposizione spiegata, per l'inesistenza della pretesa creditoria del e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n. 14/2020. Per CP_1
l'effetto, quindi, condannare il alla restituzione della somma corrisposta dall'appellante a CP_1
mezzo bonifico bancario del 21.6.2021, al solo fine di evitare l'esecuzione forzata. Il tutto con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione del 16.1.2023, si costituiva in giudizio , il quale CP_1
preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del proposto atto di appello per tardività ai sensi dell'art. 327 c.p.c. La sentenza impugnata, infatti, veniva pubblicata in data 24.8.2021 e, tenuto conto della sospensione feriale, il termine ultimo per la proposizione dell'impugnazione era l'1.3.2022, mentre l'impugnazione veniva notificata il dì 11.4.2022.
Senza recesso dalla superiore eccezione di tardività dell'appello, l'appellato rilevava pure pagina 2 di 6 l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 339 c.p.c.
Nondimeno, l'appellato evidenziava altresì l'infondatezza nel merito del proposto appello, ritenendo la correttezza della gravata pronuncia in ordine al rigetto dell'eccezione sul difetto di legittimazione passiva e adducendo che, in ogni caso, rispetto all'appellato, il quale è terzo creditore, le vicende ereditarie dei fratelli risultano irrilevanti e inopponibili. Egli, infatti, si era limitato – com'era Pt_1
suo dovere – a consultare i registri immobiliari al fine di individuare il legittimo proprietario dell'immobile, onde individuare il soggetto creditore per i lavori eseguiti presso l'immobile, confermando peraltro che, dai suddetti registri, i due fratelli risultavano comproprietari e, quindi, condebitori solidali.
Per i superiori motivi, chiedeva, quindi, in via preliminare e in rito, dichiarare CP_1
inammissibile l'appello proposto dall'appellante per violazione del termine previsto dell'art. 327 c.p.c.; sempre in via preliminare, ma subordinata, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 339 c.p.c.; nel merito, in ogni caso, chiedeva la reiezione dell'appello proposto dal Parte_1
perché infondato in fatto e in diritto, confermando conseguentemente per intero la sentenza
[...]
gravata, con condanna dell'appellante alla rifusione di spese e onorari di lite anche del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 18.6.2025, svolta con trattazione scritta, la causa veniva trattenuta per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
Considerato in diritto.
L'appello proposto – ammissibile ex art. 339, com. 3, c.p.c., nella parte in cui lamenta un presunto vizio di motivazione, così dolendosi della violazione di una norma procedurale – è comunque tardivo e va, pertanto, dichiarato inammissibile, per essere stato lo stesso proposto dopo il decorso del termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall'art. 327 c.p.c.
In merito alla eccezione di tardività dell'appello proposto – la quale è pure rilevabile d'ufficio trattandosi di norma di ordine pubblico processuale, per cui non rileva a tal fine che la parte appellata sia costituita tardivamente – deve rilevarsi che la stessa è fondata e va conseguentemente accolta dal momento che, ai sensi dell'art. 327, comma 1, c.p.c., il termine lungo, perentorio, per la proposizione dell'appello decorre non già dalla data di comunicazione della cancelleria, nel caso in oggetto il 9-
11.10.2021, bensì dalla data di pubblicazione della sentenza, nel caso in oggetto il 24.8.2021: ed infatti pagina 3 di 6 il comma 1 della citata norma recita testualmente: “Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”.
In generale, sul tema dei termini processuali per l'impugnazione Cassazione civile sez. I, 3.2.2022, n.
3372 ha statuito che, in assenza di notifica su istanza di parte dell'atto impugnato – com'è nel caso di specie – l'impugnazione deve essere proposta “nel termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla data di pubblicazione del provvedimento, e cioè dal deposito dello stesso presso la cancelleria del giudice che l'ha pronunciato, e non dalla comunicazione dell'avvenuto deposito, che costituisce un adempimento distinto e ulteriore rispetto alla pubblicazione”.
Nel caso in oggetto, giova altresì richiamare quanto statuito dalle Sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 18569 del 22.9.2016 sul tema controverso della scissione tra il momento del deposito e quello della pubblicazione della sentenza: “Il termine lungo per l'impugnazione di una sentenza inizia a decorrere nel momento in cui questa viene ufficialmente depositata in cancelleria. Deposito e pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico con attribuzione del numero
e possibilità per gli interessati di venirne a conoscenza e chiederne copia”.
Così, trasponendo tali principi nel caso in esame, deve necessariamente osservarsi, stando alla documentazione versata in atti – con ciò facendosi riferimento, in particolare, allo storico dei fascicoli prodotto dallo stesso appellante, a seguito dell'istanza presentata dall'Avv. D'Amico in data 26.1.2023, all'estratto Sigip depositato dall'appellato, nonché, soprattutto, alla certificazione rilasciata il 6.9.2022 dalla Cancelleria del G.d.P. di Vittoria, a mezzo della quale l'operatore giudiziario ha CP_3
espressamente dichiarato che “il deposito e l'inserimento del cronologico della sentenza della sentenza
n. 357/21, con numero di ruolo 646/20, risulta effettuata in data 24.08.2022”, deve perciò ritenersi che l'inserimento del cronologico, con assegnazione del numero identificativo alla sentenza, che rende la stessa conoscibile e, pertanto, a far tempo dallo stesso inserimento inizia a decorrere il termine semestrale per l'impugnazione, è avvenuto il 24 agosto – sicché la sentenza gravata è stata depositata e resa pubblica proprio in data 24.8.2021.
E del resto è a questo momento dell'inserimento nel cronologico che si riferisce anche Cass. n.
10810/2025 la quale, in motivazione ha cura di precisare di volere dare “continuità al principio espresso dalla menzionata sentenza delle Sezioni Unite (e conformemente al precedente di Cass., Sez. pagina 4 di 6 6-3, Ordinanza n. 3536 del 13/2/2020, riguardante una fattispecie quasi identica), occorre qui precisare che una sentenza può dirsi depositata soltanto a seguito del suo inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze, esistente presso la Cancelleria di ogni Ufficio giudiziario, con conseguente assegnazione del relativo numero identificativo: invero, una sentenza non identificabile non può affatto essere considerata come ufficialmente depositata”, evento questo dell'inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze, per come detto avvenuto in data 24.08.2021.
E, peraltro, dall'estratto del fascicolo telematico in oggetto prodotto dall'appellato, risulta nella cronologia degli eventi processuali: “24/08/2021 DEPOSITATA (PUBBLICATA) SENTENZA N.
357/2021 (ESITO sentenza di merito: rigetto) SENTENZA DEFINITIVA”.
Non può perciò assumersi a dies a quo del decorso del termine semestrale la data del 9.10.2021, di cui viene dato riscontro nella nota della Responsabile della Cancelleria, e che giustifica l'apposizione della seconda data che si rinviene nella copia della sentenza gravata, ma che, per quanto detto, alla luce dell'istruttoria svolta, è nella specie irrilevante ai fini della individuazione della decorrenza del termine lungo semestrale per la proposizione dell'appello.
Conseguentemente, considerato che la data di pubblicazione della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Vittoria è il 24.8.2021 (coincidente con quella di deposito), il termine lungo di sei mesi, perentorio, per la proposizione dell'appello, tenuto conto della sospensione feriale, scadeva, ai sensi del citato art. 327, comma 1, c.p.c., in data 28.2.2022 (con decorrenza, cioè, posticipata al dì 1.9.2021).
Pertanto, essendo stato notificato in data 11.4.2022, l'appello è tardivo e va, dunque, dichiarato inammissibile, con conseguente conferma delle statuizioni di primo grado.
Non può, invece, trovare accoglimento la richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., la quale presuppone non solo il requisito oggettivo della totale soccombenza di controparte, ma anche quello soggettivo dell'elemento psicologico di avere agito o resistito in mala fede o colpa grave, nonché la prova, quantomeno nelle sue linee essenziali relativamente ad an e quantum, del danno subito, nel caso di specie del tutto assenti.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della limitata attività svolta, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte appellata che ne ha fatto richiesta.
Inoltre, essendo stato l'appello dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di pagina 5 di 6 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
P.Q.M.
Il Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1433/2022 R.G., così statuisce: dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Parte_1
condanna l'appellante, , a rifondere all'appellato, , le spese anche del Parte_1 CP_1
presente grado di giudizio, che liquida in € 462,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte appellata che ne ha fatto richiesta;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Ragusa in data 28.10.2025
Il Giudice
Dott. Massimo Pulvirenti
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa – Sezione Civile – nella persona del Dott. Massimo Pulvirenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1433/2022 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali
PROMOSSA DA
, Cod. Fisc. , nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Marilena
D'Amico, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, Cod. Fisc. , nato a [...] [...], CP_1 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Seminara, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti.
APPELLATO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.6.2025, le parti concludevano come in atti e la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 11.4.2022, proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 357/2021 emessa dal Giudice di Pace di Vittoria il 18.8.2021 e depositata il pagina 1 di 6 24.8.2021, mai notificata, nell'ambito del procedimento n. 646/2020 R.G., a mezzo della quale veniva rigettata l'opposizione dallo stesso promossa avverso il decreto ingiuntivo n. 14/2020, il quale veniva emesso, in favore del dal medesimo G.d.P. di Vittoria (n. 33/2020 R.G.), CP_1
provvisoriamente esecutivo, per un importo di € 747,08 oltre interessi e spese liquidate, per il pagamento di lavori straordinari relativi al Controparte_2
L'appellante eccepiva l'ingiustizia ed erroneità della gravata sentenza per i seguenti motivi:
1. Vizio di regola processuale (art. 132 c.p.c.) e di norma costituzionale (art. 111 Cost.) per vizio di motivazione, per avere il G.d.P. di Vittoria rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in difetto assoluto di motivazione.
2. Violazione di regole processuali e dei principi regolatori della materia in ordine alla ripartizione delle spese condominiali e della legittimazione passiva delle parti ovvero della estraneità del Parte_1
rispetto alla pretesa creditoria azionata dal;
[...] CP_1
3. Violazione dei principi regolatori in materia di acquisto automatico del legato ad efficacia reale e della proprietà del bene immobile, nonché violazione di norma sul procedimento per difetto assoluto di motivazione.
Sulla base dei superiori motivi, chiedeva preliminarmente accogliersi la domanda, implicitamente rigettata in primo grado dal giudice di pace e riproposta in appello, con cui l'opponente chiedeva ordinarsi, ex art. 107 c.p.c., l'intervento in causa di , sorella dell'appellante, quale Persona_1
effettiva proprietaria dell'immobile interessato dai lavori;
nel merito, accogliere l'appello spiegato, con integrale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarando fondata l'opposizione spiegata, per l'inesistenza della pretesa creditoria del e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n. 14/2020. Per CP_1
l'effetto, quindi, condannare il alla restituzione della somma corrisposta dall'appellante a CP_1
mezzo bonifico bancario del 21.6.2021, al solo fine di evitare l'esecuzione forzata. Il tutto con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione del 16.1.2023, si costituiva in giudizio , il quale CP_1
preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del proposto atto di appello per tardività ai sensi dell'art. 327 c.p.c. La sentenza impugnata, infatti, veniva pubblicata in data 24.8.2021 e, tenuto conto della sospensione feriale, il termine ultimo per la proposizione dell'impugnazione era l'1.3.2022, mentre l'impugnazione veniva notificata il dì 11.4.2022.
Senza recesso dalla superiore eccezione di tardività dell'appello, l'appellato rilevava pure pagina 2 di 6 l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 339 c.p.c.
Nondimeno, l'appellato evidenziava altresì l'infondatezza nel merito del proposto appello, ritenendo la correttezza della gravata pronuncia in ordine al rigetto dell'eccezione sul difetto di legittimazione passiva e adducendo che, in ogni caso, rispetto all'appellato, il quale è terzo creditore, le vicende ereditarie dei fratelli risultano irrilevanti e inopponibili. Egli, infatti, si era limitato – com'era Pt_1
suo dovere – a consultare i registri immobiliari al fine di individuare il legittimo proprietario dell'immobile, onde individuare il soggetto creditore per i lavori eseguiti presso l'immobile, confermando peraltro che, dai suddetti registri, i due fratelli risultavano comproprietari e, quindi, condebitori solidali.
Per i superiori motivi, chiedeva, quindi, in via preliminare e in rito, dichiarare CP_1
inammissibile l'appello proposto dall'appellante per violazione del termine previsto dell'art. 327 c.p.c.; sempre in via preliminare, ma subordinata, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 339 c.p.c.; nel merito, in ogni caso, chiedeva la reiezione dell'appello proposto dal Parte_1
perché infondato in fatto e in diritto, confermando conseguentemente per intero la sentenza
[...]
gravata, con condanna dell'appellante alla rifusione di spese e onorari di lite anche del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 18.6.2025, svolta con trattazione scritta, la causa veniva trattenuta per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
Considerato in diritto.
L'appello proposto – ammissibile ex art. 339, com. 3, c.p.c., nella parte in cui lamenta un presunto vizio di motivazione, così dolendosi della violazione di una norma procedurale – è comunque tardivo e va, pertanto, dichiarato inammissibile, per essere stato lo stesso proposto dopo il decorso del termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall'art. 327 c.p.c.
In merito alla eccezione di tardività dell'appello proposto – la quale è pure rilevabile d'ufficio trattandosi di norma di ordine pubblico processuale, per cui non rileva a tal fine che la parte appellata sia costituita tardivamente – deve rilevarsi che la stessa è fondata e va conseguentemente accolta dal momento che, ai sensi dell'art. 327, comma 1, c.p.c., il termine lungo, perentorio, per la proposizione dell'appello decorre non già dalla data di comunicazione della cancelleria, nel caso in oggetto il 9-
11.10.2021, bensì dalla data di pubblicazione della sentenza, nel caso in oggetto il 24.8.2021: ed infatti pagina 3 di 6 il comma 1 della citata norma recita testualmente: “Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”.
In generale, sul tema dei termini processuali per l'impugnazione Cassazione civile sez. I, 3.2.2022, n.
3372 ha statuito che, in assenza di notifica su istanza di parte dell'atto impugnato – com'è nel caso di specie – l'impugnazione deve essere proposta “nel termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla data di pubblicazione del provvedimento, e cioè dal deposito dello stesso presso la cancelleria del giudice che l'ha pronunciato, e non dalla comunicazione dell'avvenuto deposito, che costituisce un adempimento distinto e ulteriore rispetto alla pubblicazione”.
Nel caso in oggetto, giova altresì richiamare quanto statuito dalle Sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 18569 del 22.9.2016 sul tema controverso della scissione tra il momento del deposito e quello della pubblicazione della sentenza: “Il termine lungo per l'impugnazione di una sentenza inizia a decorrere nel momento in cui questa viene ufficialmente depositata in cancelleria. Deposito e pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico con attribuzione del numero
e possibilità per gli interessati di venirne a conoscenza e chiederne copia”.
Così, trasponendo tali principi nel caso in esame, deve necessariamente osservarsi, stando alla documentazione versata in atti – con ciò facendosi riferimento, in particolare, allo storico dei fascicoli prodotto dallo stesso appellante, a seguito dell'istanza presentata dall'Avv. D'Amico in data 26.1.2023, all'estratto Sigip depositato dall'appellato, nonché, soprattutto, alla certificazione rilasciata il 6.9.2022 dalla Cancelleria del G.d.P. di Vittoria, a mezzo della quale l'operatore giudiziario ha CP_3
espressamente dichiarato che “il deposito e l'inserimento del cronologico della sentenza della sentenza
n. 357/21, con numero di ruolo 646/20, risulta effettuata in data 24.08.2022”, deve perciò ritenersi che l'inserimento del cronologico, con assegnazione del numero identificativo alla sentenza, che rende la stessa conoscibile e, pertanto, a far tempo dallo stesso inserimento inizia a decorrere il termine semestrale per l'impugnazione, è avvenuto il 24 agosto – sicché la sentenza gravata è stata depositata e resa pubblica proprio in data 24.8.2021.
E del resto è a questo momento dell'inserimento nel cronologico che si riferisce anche Cass. n.
10810/2025 la quale, in motivazione ha cura di precisare di volere dare “continuità al principio espresso dalla menzionata sentenza delle Sezioni Unite (e conformemente al precedente di Cass., Sez. pagina 4 di 6 6-3, Ordinanza n. 3536 del 13/2/2020, riguardante una fattispecie quasi identica), occorre qui precisare che una sentenza può dirsi depositata soltanto a seguito del suo inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze, esistente presso la Cancelleria di ogni Ufficio giudiziario, con conseguente assegnazione del relativo numero identificativo: invero, una sentenza non identificabile non può affatto essere considerata come ufficialmente depositata”, evento questo dell'inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze, per come detto avvenuto in data 24.08.2021.
E, peraltro, dall'estratto del fascicolo telematico in oggetto prodotto dall'appellato, risulta nella cronologia degli eventi processuali: “24/08/2021 DEPOSITATA (PUBBLICATA) SENTENZA N.
357/2021 (ESITO sentenza di merito: rigetto) SENTENZA DEFINITIVA”.
Non può perciò assumersi a dies a quo del decorso del termine semestrale la data del 9.10.2021, di cui viene dato riscontro nella nota della Responsabile della Cancelleria, e che giustifica l'apposizione della seconda data che si rinviene nella copia della sentenza gravata, ma che, per quanto detto, alla luce dell'istruttoria svolta, è nella specie irrilevante ai fini della individuazione della decorrenza del termine lungo semestrale per la proposizione dell'appello.
Conseguentemente, considerato che la data di pubblicazione della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Vittoria è il 24.8.2021 (coincidente con quella di deposito), il termine lungo di sei mesi, perentorio, per la proposizione dell'appello, tenuto conto della sospensione feriale, scadeva, ai sensi del citato art. 327, comma 1, c.p.c., in data 28.2.2022 (con decorrenza, cioè, posticipata al dì 1.9.2021).
Pertanto, essendo stato notificato in data 11.4.2022, l'appello è tardivo e va, dunque, dichiarato inammissibile, con conseguente conferma delle statuizioni di primo grado.
Non può, invece, trovare accoglimento la richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., la quale presuppone non solo il requisito oggettivo della totale soccombenza di controparte, ma anche quello soggettivo dell'elemento psicologico di avere agito o resistito in mala fede o colpa grave, nonché la prova, quantomeno nelle sue linee essenziali relativamente ad an e quantum, del danno subito, nel caso di specie del tutto assenti.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della limitata attività svolta, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte appellata che ne ha fatto richiesta.
Inoltre, essendo stato l'appello dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di pagina 5 di 6 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
P.Q.M.
Il Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1433/2022 R.G., così statuisce: dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Parte_1
condanna l'appellante, , a rifondere all'appellato, , le spese anche del Parte_1 CP_1
presente grado di giudizio, che liquida in € 462,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte appellata che ne ha fatto richiesta;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Ragusa in data 28.10.2025
Il Giudice
Dott. Massimo Pulvirenti
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