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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 3715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3715 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 880 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto "opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso progetto di distribuzione", vertente
TRA
e, per essa, la mandataria Parte_1 Parte_2
con sede in Roma al Corso Vittorio Emanuele II n.154, Codice fiscale e Partita IVA n. , P.IVA_1
in persona del Consigliere Delegato Dott. giusta delibera del Consiglio CP_1
d'Amministrazione del 23/09/2015, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Na-politano (Cod.Fisc.:
- fax 081 19574732) in virtù del mandato in atti C.F._1
-attore opponente-
E
on sede legale in Milano Via Valtellina n. 15/17, codice fiscale e partita Controparte_2
IVA n. , e per essa, nell'esclusiva qualità di procuratrice speciale - in forza di procura P.IVA_2
conferita con atto per Notaio Dott.ssa di Lissone in data 11.12.2020, rep. n. 1267, Persona_1
racc. n. 962 – la con sede sociale in Roma alla Via Ostiense n.131/L, c.f. Controparte_3
n. Partita Iva n. , in persona del Dott. (nato a [...]_3 P.IVA_4 Controparte_4
Catania il 29/04/1975 ), rappresentata e difesa dall' Avv. Marco Torelli, CodiceFiscale_2
in virtù di mandato alle liti in atti
- convenuto opposto-
(p. i.v.a.: ), con sede in Roma alla Via G. Grezar Controparte_5 P.IVA_5
n° 14, in persona del procuratore sig. (munito di idonei poteri con procura speciale Parte_3
del 25/072019 per Notaio rep.44953 n°25857) ed elettivamente domiciliata in Persona_2
1 Avellino al Corso Vittorio Emanuele 108, rappresentata e difesa da avv. Francesco De Luca (C.F.
) che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di C.F._3
costituzione
- convenuto opposto-
residente in [...] int 6 CP_6
residente in [...] int 6 CP_7
residente in [...]216 Ludwig Pfau str n.4 CP_8
residente in [...]216 Ludwig Pfau str n.4 Controparte_9
quale incorporante per fusione Controparte_10 Controparte_11
-convenuti contumaci-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Nell'ambito della procedura esecutiva n. 1814/96 RGE, all'esito delle vendite dei beni pignorati, è stato depositato un primo progetto di distribuzione in data 13.09.2017 dal notaio delegato nonché, all'esito delle osservazioni della un secondo progetto di distribuzione, in data 22.12.2017. Pt_1
La ha presentato osservazioni anche avverso il secondo progetto di distribuzione. Pt_1
All'udienza del 23.05.2018 il GE ha così provveduto: “il giudice preso atto delle contestazioni al progetto di distribuzione delle somme redatto dal professionista delegato, ritenuto di dover condividere le motivazioni addotte a sostegno del medesimo progetto con le note esplicative del
17/05/2018 da parte del professionista delegato, approva il progetto di distribuzione delle somme come articolato nelle medesime note del 17/05/2018 e letto l'art.512 c.p.c. assegna le somme come da progetto. Dichiara estinta la procedura.”
Avverso il suddetto provvedimento la e, per essa, la nuova mandataria Pt_1 Parte_1 [...]
ha ritenuto di proporre opposizione ex artt.512 e 617 c.p.c.; Parte_2
Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 14/10/2019 comunicata il 17/10/2019, ha concesso termine di 90 gg per l'introduzione del giudizio di merito.
La ha introdotto il giudizio di merito entro il termine perentorio fissato dal Giudice Pt_1
dell'esecuzione e rassegnato le conclusioni come in atti.
L'opponente ha formulato i seguenti motivi di opposizione:
1) nullità dell'ordinanza del 23.05.2018 per aver il GE richiamato una bozza del progetto di distribuzione del 17.05.2018 che è inesistente, per aver fatto proprie le non meglio identificate osservazione del professionista delegato nonché per non aver disposto la restituzione delle somme ricevute in eccedenza dal creditore fondiario come indicato nei progetti Controparte_2 precedenti (quantificata in € 47.636,16 nel riparto del 13/09/2017 e in € 32.456,31 nel riparto del
22/12/2017);
2 2) violazione dell'art.512 c.p.c. per non aver il GE condotto un'adeguata istruttoria sulla contestazione della distribuzione delle somme tra i creditori;
3) applicazione di interessi usurari in violazione della Legge 108/96 (Usura) e quindi nullità degli stessi ex art. 1815 c.c. (Il GE avrebbe ricalcolato arbitrariamente una media dei tassi applicati negli ultimi tre anni);
4) violazione dell'art. 2855 c.c. per aver riconosciuto il grado ipotecario agli interessi in relazione ai progetti del 13.09.2017 e del 22.12.2018 nonostante nessun tasso sia stato indicato nella nota di iscrizione ipotecaria;
5) errata valutazione della garanzia ipotecaria sui Lotti 2 (foglio 44 p.lla 1071 sub 23) e lotto 4 (foglio
44 p.lla 1071 sub 23) per aver il delegato considerato valida la garanzia ipotecaria del creditore fondiario su detti lotti di immobili nonostante fossero stati esclusi dalla garanzia ipotecaria originaria del 10.06.1992 con annotazione pubblicata il 2.02.1995;
6) illegittima quantificazione del credito del creditore fondiario sotto diversi profili,
a) per la mancanza di documentazione probatoria a supporto della precisazione del credito
( non ha depositato conteggi analitici, né il piano di ammortamento e/o Controparte_2
documentazione sufficiente a provare il capitale residuo e gli interessi richiesti, non ha indicato il tasso di interesse applicato);
b) per violazione del divieto di anatocismo (gli interessi moratori sono stati calcolati “su rate scadute triennio” che già contenevano una quota di interessi);
c) per la richiesta di generici interessi per un periodo anteriore al 20.06.2001;
d) per la richiesta di interessi moratori non dovuti in violazione dell'art. 2855 c.c..
Costituitasi in giudizio ha contestato le avverse pretese affermando che: 1) il Controparte_2 mutuo è stato stipulato prima dell'entrata in vigore della Legge 108/96 sull'usura, quindi la normativa non è applicabile al caso di specie;
2) gli interessi sono stati correttamente indicati nella nota di iscrizione ipotecaria, giustificando il loro riconoscimento nel riparto;
3) il calcolo degli interessi è conforme alla normativa e il credito è stato quantificato correttamente;
4) le norme sul divieto di anatocismo non si applicano ai finanziamenti fondiari concessi prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Ha concluso, pertanto, per il rigetto dell'opposizione in quanto inammissibile ed infondata, con vittoria di spese e condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria con attribuzione.
Si è costituita in giudizio anche l' che ha dichiarato di riportarsi e di fare propri Controparte_5
l'atto di intervento e la precisazione del credito effettuati dai suoi predetti predecessori nella procedura esecutiva n.1814/1996 R.G.E. Trib. Napoli nonché le ulteriori richieste e deduzioni
3 formulate nel corso della predetta procedura da o da o da chi per altri Controparte_12 CP_13
per esse. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa è stata riservata in decisione con ordinanza del 2.01.2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20).
MOTVI DELLA DECISIONE
2)Sulla Violazione dell'art.512 c.p.c.
Il motivo è infondato.
Non vi è stata alcuna violazione dell'art. 512 c.p.c. e del diritto di difesa, in quanto il GE non solo non era obbligato ad effettuare alcuna istruttoria particolare, ma ha chiesto in ogni caso, all'udienza del 13.12.2017, al professionista delegato di rivedere l'iniziale progetto di distribuzione (che è poi è stato modificato) alla luce delle osservazioni svolte dai creditori, fissando una nuova udienza per la data del 27.12.2017 (udienza poi rinviata più volte fino al 23.05.2018) per l'approvazione del progetto di distribuzione. Ha, poi, fissato apposita udienza per instaurare il contraddittorio sulla opposizione avverso l'ordinanza di approvazione del progetto di distribuzione, oggetto del presente fascicolo.
3)Sui tassi usurari
E' infondata l'eccezione dell'usurarietà dei tassi applicati per violazione della L n.108 del 1996.
Sul punto va rilevato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 29/2002, ha stabilito che le disposizioni della legge n. 108/1996 non trovano applicazione in relazione a rapporti giuridici sorti anteriormente all'entrata in vigore dei decreti ministeriali di attuazione della stessa, a ciò ostando il generale principio di irretroattività delle previsioni legislative.
Anche la Corte di Cassazione ha affermato lo stesso principio statuendo che “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l.
n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cass. Ordinanza n. 24743 del 17/08/2023; Cass. Sezioni Unite n.
24675/ 2017)
Ciò premesso, rileva nella fattispecie in esame che il contratto di mutuo rep.94917 è stato stipulato il
9 giugno 1992 e, dunque, anteriormente al 2 aprile 1997, data della pubblicazione sulla Gazzetta
4 Ufficiale e di entrata in vigore del primo decreto ministeriale attuativo dell'art. 2 legge n. 108/1996.
Pertanto non si può ritenere usurario il tasso degli interessi ivi convenuto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 644, comma 3, cod. pen. e 1815, comma 2, cod. civ. in base alle disposizioni della L
108/1996.
4)Sulla violazione dell'art. 2855 c.c.
L'opponente ha dedotto la violazione dell'art. 2855 c.c. per aver riconosciuto il grado ipotecario agli interessi in relazione ai progetti di distribuzione del 13.09.2017 e del 22.12.2018 nonostante nessun tasso sia stato indicato nella nota di iscrizione ipotecaria.
Anche tale motivo è infondato.
Nella nota di iscrizione ipotecaria reg gen 22720/ reg part. 2634 del 10.06.1992 (cfr doc 11 dep
17.03.2021- produzione opponente) viene precisato che l'iscrizione è “a garanzia del mutuo e di tutte le obbligazioni, pattuizioni, condizioni connesse al predetto contratto e conseguente atto di erogazione e quietanza e, in specie, a cautela del capitale di mutuo;
degli interessi per tutte le semestralità scadute, sia del capitale mutuato che delle eventuali erogazioni rateali del mutuo, al saggio ai soli fini dell'iscrizione ipotecaria del 25% annuo”.
Non trova, dunque, riscontro la circostanza dedotta dall'opponente circa la mancata indicazione del tasso di interesse nella nota di iscrizione ipotecaria.
5)Sulla inesistenza della garanzia ipotecaria
- L'opponente sostiene che il credito del creditore procedente non è assistito da garanzia ipotecaria sui Lotti 2 (foglio 44 p.lla 1071 sub 23) e lotto 4 (foglio 44 p.lla 1071 sub 23) in quanto i predetti lotti sono stati esclusi dalla ipoteca originaria del 10.06.1992 con annotazione pubblicata il 2.02.1995 (cfr note depositate in data 19.10.2017 dalla nella procedura esecutiva). Pt_1
Il professionista delegato ha argomentato in proposito che il “riscontro delle formalità ipotecarie effettuato dal delegato ha mostrato, invece, che l'originaria ipoteca nn.2634 del 1992 iscritta contro la società “Melan S.r.l.” (dante causa degli odierni debitori) è stata rinnovata, come detto, in data 6 giugno 2012 ai nn.23554/2316, oltre che sugli appartamenti, anche su entrambi i locali garages
(subalterni 23 e 24) …, facendo così salvo, anche per questi immobili, il grado ipotecario”.
Secondo l'opponente, essendoci stata la cancellazione dell'iscrizione su detti beni nel 1995, non è possibile con la rinnovazione “una reviviscenza della garanzia ipotecaria su immobili poi esclusi”
Sulla base di tale presupposto l'opponente, quale creditore ipotecario di primo grado, ha chiesto l'assegnazione del ricavato della vendita dei lotti 2 e 4.
Il motivo in esame è fondato.
5 In realtà dalla documentazione depositata nella procedura esecutiva in data 10.03.2017 da
TE DI ER (oggi ), in particolare dall'atto di erogazione e Controparte_2
quietanza del mutuo n. 33534124 (parte mutuante Istituto San Paolo di Torino spa- parte mutuataria
Melan srl)- rep 114015/ racc n. 12144 del 13.10.93 si evince che il mutuo originario è stato ridotto ad euro 430.000,00 e frazionato in quote corrispondenti a n. 6 lotti (All C- D del 5.08.93 - pagg 14-
16 dell'atto di erogazione e quietanza), tra cui non sono ricompresi i sub 23 e 24 del foglio 44 p.lla
1071, che, invece, sono ricompresi nell' “elenco delle unità immobiliari oggetto di cancellazione” dell'iscrizione ipotecaria (All E pag 18 dell'atto di erogazione e quietanza). Al paragrafo 6 dell'atto di erogazione e quietanza viene, infatti, precisato che le l'Istituto bancario acconsente alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria sugli immobili risultanti dalla descrizione particolareggiata di cui all'All. E.
In conclusione, sulla base dell'atto di erogazione e quietanza di cui sopra è stata operata una restrizione dell'ipoteca con cancellazione della stessa sui subalterni 23 e sub 24, che sono appunto i beni pignorati nella procedura esecutiva n. 1814/ 1996 RGE e venduti come lotti 2 e 4.
Di tale restrizione dei beni vi è un'annotazione del Conservatore in data 2.2.95 in calce alla nota di iscrizione ipotecaria- (cfr doc 11 dep 17.03.2021- produzione opponente).
Ciò chiarito, è evidente che, con la rinnovazione dell'ipoteca del 2012, anche se ricomprendente i sub
23 e 24, non è possibile che l'ipoteca mantenga il grado originario anche sui subalterni 23 e 24, essendo stata precedentemente autorizzata la cancellazione della stessa sui predetti subalterni.
Da ciò consegue che l'ipoteca di primo grado sui subalterni 23 e 24 è quella vantata oggi dalla in qualità di cessionario del credito. Pt_1
6)Sull'anatocismo
E' ormai principio consolidato quello per cui la capitalizzazione trimestrale degli interessi, a seguito della nota sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 21095/2004, deve ritenersi illegittima perché contrastante con il divieto di anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c.
In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera
CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso
6 normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico ("opinio juris ac necessitatis"). Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenerne
l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione 'medio tempore' di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata.
La Suprema Corte, con la decisione di cui sopra, ha statuito l'illegittimità del fenomeno della capitalizzazione trimestrale degli interessi in materia bancaria, in quanto prassi contraria alla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. e non trasfusa in un uso normativo, con conseguente nullità ex tunc
(giusto il disposto degli artt. 1283, 1284, 1419 c.c.) delle clausole negoziali che dispongono la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, anche in relazione ai periodi anteriori al noto mutamento giurisprudenziale avutosi già nel 1999 (in senso conforme, precedentemente all'intervento delle Sezioni Unite, si vedano Cass. Civ. 2593/2003, Cass. Civ. n. 17813/2002; Cass.
Civ. n. 8442/2002; Cass. Civ. n. 4490/2002, Corte Cost. n. 425/2000; per la giurisprudenza di merito si vedano, fra le tante, Tribunale di Torino 7.1.2003; Tribunale di Napoli 27.11.2002, Tribunale di
Roma 8.11.2002; Corte d'Appello di L'Aquila 11.6.2002).
La Suprema Corte ha subito chiarito che fosse necessaria una nuova sottoscrizione, essendo anche del tutto irrilevante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Ne consegue che, dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., (il quale osterebbe anche ad un eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna (cfr. Cass S.U. n.
24418/2010 – Cass Sez. 1 - , Ordinanza n. 24156 del 13/10/2017 ).
Ciò detto, pur dovendo ritenersi l'eventuale nullità di pattuizioni sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi, va evidenziato che né dall'atto di mutuo né dall'atto di erogazione agli atti della procedura esecutiva risulta pattuita la capitalizzazione trimestrale (risulta che il tasso è dovuto per ciascun semestre e le rate sono semestrali). In ogni caso l'opponente avrebbe dovuto provare
7 l'effettiva applicazione di interessi anatocistici e documentarne l'incidenza mediante il ricalcolo degli interessi. Al contrario, invece, si è limitato ad affermazioni generiche.
Va ancora evidenziato che nel progetto di distribuzione del 21.12.2017 il professionista delegato ha relazionato di aver applicato un tasso inferiore a quello annuale pari al 12,50% in quanto di gran lunga superiore al tasso soglia. “Di qui la decisione di prendere in esame una media dei tassi applicati nei tre anni anteriori (sul periodo preso in considerazione per tale operazione, peraltro il creditore procedente è stato concorde) al pignoramento e riconteggiare la sorta capitale in base agli stessi)”.
Il professionista delegato ha poi precisato “l'unica variazione che può essere apportata al piano di riparto già depositato può essere quella di riconoscere gli interessi convenzionali di mora sulle rate scadute nel triennio, non già nella misura indicata nella precisazione del credito, che è pari ad euro
15.179,82 per ciascuna posizione, ma nella esatta metà della stessa per ciascuna delle posizioni, dal momento che non è stato specificato il tasso convenzionale di mora adottato, né il numero di rate scadute ed impagate”.
A fronte di tali precisazioni del professionista delegato relativamente alla quantificazione del credito,
l'opponente non ha formulato specifiche contestazioni e non ha chiarito quale dovrebbe essere l'esatta quantificazione del credito sulla base del contratto in mutuo azionato.
Va pertanto rigettato anche il motivo in esame per la sua genericità.
In conclusione alla luce di quanto sopra il progetto di distribuzione del 13.09.2017, parzialmente modificato in data 21.12.2017, dovrà essere riformulato tenendo conto del fatto che la garanzia ipotecaria di primo grado sui sui Lotti 2 (foglio 44 p.lla 1071 sub 23) e lotto 4 (foglio 44 p.lla 1071 sub 23) è della e non del creditore procedente. Va, dunque, annullata l'ordinanza di Pt_1
approvazione del progetto di distribuzione (in cui era stata indicata erroneamente anche la data del
17.05.2018 anziché quella di deposito dei progetti distribuzione del 13.09.2017 e 21.12.2017) e rimessi gli atti al GE per quanto di competenza.
Va precisato, infine, che nulla può essere disposto in ordine alla eventuale restituzione delle somme già incassate ai sensi dell'art 41 TUB da parte della essendo ciò rimesso Controparte_2 al GE all'esito della riformulazione del progetto di distribuzione.
Per il resto va rigettata l'opposizione.
7) Sulle spese di lite
Ciò premesso, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, esse vengono poste a carico di per la metà in considerazione della sua parziale soccombenza e sono Controparte_2
liquidate in euro 7052,00 (di cui euro 1276,00 fase studio, euro 814,00 fase introduttiva, euro
2835,00 fase istruttoria, euro 2127,00 fase decisionale), già compensate per la metà, in favore di
8 tenuto conto dell'attività processuale svolta. In proposito va osservato che, in Parte_1
applicazione del D.M. 147/2022, il compenso professionale va liquidato in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00 (dovendosi tener conto dell'importo del ricavato da ripartire).
Va precisato in proposito che, poiché l'attività professionale difensiva si è esaurita successivamente all'entrata in vigore del DM 147 del 13.08.2022 (cioè posteriormente al 23.10.22), sono state applicate le nuove tabelle.
Vanno compensate le spese di lite nei confronti delle altre parti, in quanto le questioni sollevate riguardano solo i rapporti tra la e la Controparte_2 Parte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del G.U. dott.ssa Maria Luisa Buono, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria eccezione e conclusione, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'ordinanza di approvazione del progetto di distribuzione, dovendo essere riformulato il progetto di distribuzione del 13.09.2017, parzialmente modificato in data 21.12.2017, tenendo conto del fatto che la garanzia
2 (foglio 44 p.lla 1071 sub 23) e lotto 4 (foglio 44 p.lla 1071 sub Parte_4
23) è della Pt_1
b) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_2 Parte_1
, liquidate in complessi euro 545,00 per esborsi, euro 7052,00 per compensi, oltre rimborso
[...]
forfettario (15%), IVA e CAP come per legge;
c) manda al GE per le determinazioni conseguenti.
Così deciso in Napoli il 14.04.2025
Il Giudice
Maria Luisa Buono
Firma digitale
9