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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2580/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. NIDIACI TOMMASO ( ), C.F._1 appellante
e
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. ZANASI LUCA P.IVA_2
( ), C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._3
ZANASI LUCA ( ), C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._4
ZANASI LUCA ( ), C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._5
ZANASI LUCA ( ), C.F._2 appellati Conclusioni per «Piaccia all'Ecc.ma Corte Parte_1
d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in riforma della sentenza n. 733/2023 emessa in data 20.10.2023 dal Tribunale di Prato – Sezione Civile – Dottor Sirgiovanni nell'ambito del procedimento n.
R.g. 1783/2019:
- In via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso ex adverso originariamente proposto;
- In via PRINCIPALE, respingere tutte le domande ex adverso formulate nei confronti della in quanto Parte_1 infondate in fatto e in diritto;
- In via subordinata, rimettere la questione al Tribunale Civile – Sezione
Fallimentare – Giudice Delegato, affinché determini concretamente i criteri e le proporzioni in base ai quali sia determinata la percentuale di soddisfacimento delle spese prededucibili;
- Il tutto con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio»; per il Controparte_1
e «Piaccia alla Ecc.ma CP_2 Controparte_3 Controparte_1
Corte di Appello di Firenze, ogni contraria domanda respinta:
in tesi dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. l'appello principale proposto dalla avverso la sentenza impugnata del Parte_2
Tribunale di Prato n. 733/2023; in ipotesi voglia rigettare l'appello principale proposto dalla Parte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 733/2023 in quanto
[...] infondato in fatto ed in diritto;
in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla Curatela del e soci illimitatamente responsabili: Controparte_1
pag. 2/19 voglia riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Prato n.
[7]33/2023 condannando la al pagamento della maggiore Parte_2 somma di euro 264.987,80, o quella maggiore e/o minore che risulterà di giustizia, con interessi legali dalla messa in mora (20.06.2017) fino all'effettivo soddisfo;
sempre in parziale riforma della sentenza impugnata condannare altresì la al maggior danno ex art. 1224 II co. c.c., dichiarando Parte_2 che la stessa tenuta è a rimborsare alla Curatela del Controparte_1 tutti i maggiori interessi moratori che saranno alla stessa addebitati dall'ente fiscale impositore, oltre alle sanzioni tributarie irrogate, per effetto e causa del ritardato versamento delle imposte - tasse IMU/ICI relative alle annualità
2011/2015 inerenti agli immobili pignorati;
confermare la condanna alle spese processuali disposta per il primo grado del giudizio e condannare la alla integrale rifusione Parte_2 delle spese e delle competenze relative al secondo grado di giudizio, da liquidarsi ex DM 147/2022 oltre 15% per spese generali, IVA e CAP di legge».
Rilevato
Parte_ (in prosieguo ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 733 del 2023 del Tribunale di Prato, che l'ha condannata a versare al Controparte_1
e la somma di euro
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_1
145.911,96, oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora all'effettivo soddisfo e spese processuali.
In particolare, il aveva agito in giudizio per ottenere la CP_1
Parte_ condanna di che aveva proceduto esecutivamente nei confronti della società in bonis in ragione di un credito fondiario garantito da ipoteca, alla restituzione delle spese prededucibili su di essa gravanti pro quota, considerata l'incapienza delle somme altrimenti ricavate dalla liquidazione del residuo attivo fallimentare.
pag. 3/19 Il gravame è affidato ai seguenti motivi, così identificabili e sintetizzabili alla stregua dell'atto d'appello:
1. la mancata contestazione ex art. 512 c.p.c. al progetto di distribuzione Parte_ avrebbe reso l'assegnazione dell'importo riconosciuto a definitivo e intangibile;
2. il Tribunale avrebbe omesso di motivare in merito all'eccepita non prededucibilità delle somme richieste, con conseguente nullità della sentenza;
3. le spese indicate dalla curatela non sarebbero prededucibili, in quanto non assistite da privilegio ex art. 2770 c.c.
4. le spese a titolo di compenso del curatore eccederebbero l'importo liquidato dal g.d.;
5. le spese di i.m.u. non sarebbero state adeguatamente documentate;
Parte_
6. sarebbe apodittica la quantificazione delle spese gravanti su in ragione del 90%, occorrendo rimetterla al g.d., affinché indichi criteri e proporzioni di incidenza.
Si è costituito in giudizio il , protestando l'inammissibilità e, CP_1 comunque, l'infondatezza del gravame e proponendo impugnazione incidentale, affidata ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui alla comparsa di risposta che la contiene):
1. «Impugnazione incidentale sull'erronea liquidazione sulla base del criterio di imputazione delle spese delle somme che sono state oggetto di domanda e di legittimo contraddittorio nel corso del Giudizio di primo grado di giudizio»;
2. «Impugnazione incidentale sull'erronea decurtazione della somma di euro 8.289,28, come disposto in motivazione e nel dispositivo della sentenza di primo grado»;
3. «Impugnazione incidentale della sentenza nella parte in cui non ha accolto la domanda di condanna al maggior danno ex art. 1224 c.c.».
pag. 4/19 Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 15 novembre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del 14 dicembre 2024.
Considerato
1. Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione d'inammissibilità dell'appello principale ex art. 348-bis c.p.c., sollevata dal . CP_1
L'eccezione è assorbita dall'assunzione della causa in decisione, non essendo il gravame manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento.
Parte_
2. Con il primo motivo d'impugnazione sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non essendo stato contestato ex art. 512 c.p.c. il progetto di distribuzione all'esito della procedura esecutiva individuale da essa instaurata prima della dichiarazione di fallimento,
l'assegnazione dell'importo riconosciuto alla banca, avvenuta in attuazione dello stesso, non sarebbe controvertibile.
Parte_ Occorre rammentare che aveva agito in via esecutiva in virtù del mutuo fondiario stipulato con la società in bonis.
Tale procedura era proseguita anche dopo la dichiarazione di fallimento, atteso che, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (t.u.b.),
«[l]'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione. La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento».
Riguardo all'interferenza tra l'esecuzione individuale, volta alla soddisfazione di un credito fondiario, e l'esecuzione concorsuale, derivante dal pag. 5/19 fallimento del debitore, giova rammentare il formato giurisprudenziale di legittimità, secondo cui «[i]l coordinamento tra la disciplina dettata dal testo unico bancario, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, articolo 41, e la legge fallimentare, articolo 52, risponde a principi costantemente ribaditi nella giurisprudenza di questa Corte. In generale, il citato articolo 41 attribuisce al titolare del credito fondiario la facoltà di iniziare e proseguire l'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia del credito medesimo, nei confronti del debitore, nonostante il fallimento di questi, ma tale facoltà non esclude il potere del giudice del fallimento di disporre la liquidazione degli stessi beni in sede fallimentare: le due procedure non sono cioè incompatibili, ma devono coordinarsi tra loro e, per tale aspetto, concernente l'individuazione del giudice cui spetta di vendere, il coordinamento è operante sulla base del criterio temporale, e dunque in considerazione dall'anteriorità del provvedimento che dispone la vendita (Cass. 8 settembre 2011, n. 18436;
Cass. 28 gennaio 1993, n. 1025). D'altro canto, un certo grado di osmosi tra le procedure è dato dalla previsione dell'intervento del curatore nell'esecuzione, come stabilito dall'articolo 41, secondo comma, secondo periodo, del testo unico bancario. Si tratta di un peculiare intervento, con finalità anzitutto informativa, ma altresì diretto a far valere in sede esecutiva tutte le ragioni della procedura concorsuale, ivi compresa quella, contemplata dal terzo periodo della citata norma, volta al recupero di quanto residua dopo la soddisfazione provvisoria del creditore fondiario. Intervento, dunque, ben distinto da quello di cui all'articolo 107, sesto comma, della legge fallimentare, secondo cui: “Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi;
in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile;
altrimenti su istanza del curatore il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all'articolo 51”. […] Quanto alla interferenza tra l'una e l'altra procedura, […] va ancora sottolineato che l'articolo 41 del testo unico bancario assegna al creditore fondiario un pag. 6/19 privilegio di carattere meramente processuale, essenzialmente consistente, per
l'appunto, nella facoltà di avvalersi della esecuzione individuale, privilegio che, però, non incide affatto sulla portata sostanziale del diritto di detto creditore ad essere soddisfatto. Il che val quanto dire, in altri termini, che il creditore fondiario non può ottenere dalla esecuzione individuale nulla più di quanto otterrebbe attraverso il concorso fallimentare. […] La norma non comporta dunque alcuna deroga alla disciplina dettata in tema di accertamento del passivo, ed in particolare al principio di esclusività della verifica fallimentare previsto dall'articolo 52 della legge fallimentare, neppure potendosi ritenere
“che il rispetto di tali regole sia assicurato nell'ambito della procedura individuale dall'intervento del curatore fallimentare” (Cass. 11 ottobre 2012, n.
17368, sulla linea di Cass., Sez. Un., 17 dicembre 2004, n. 23572). Ne discende che l'assegnazione della somma disposta nell'ambito della procedura individuale […] ha carattere provvisorio, essendo onere del creditore di insinuarsi comunque al passivo del fallimento, in vista della graduazione dei crediti cui è strumentale la procedura concorsuale (principio, quest'ultimo, occorre precisare, affermato già nella vigenza della legge fallimentare ante- riforma, e con riferimento alla previgente disciplina del credito fondiario, articolo 42 del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646: v. p. es. Cass. 15 gennaio
1998, n. 314; Cass. 17 dicembre 2004, n. 23572; Cass. 5 aprile 2007, n.
8609; n. 11014; Cass. 28 maggio 2008, n. 13996; Cass. 4 settembre 2009, n.
19217; Cass. 10 ottobre 2012, n. 17368). L'esecuzione individuale, perciò, non si sottrae alla disciplina concorsuale in materia di accertamento dei crediti e dei privilegi ed alla ripartizione della somma ricavata (Cass. 21 marzo 2014, n.
6738; Cass. 8 settembre 2011, n. 18436), ed il coordinamento fra esecuzione individuale e concorsuale è, come si diceva, assicurato in ragione dell'attribuzione di provvisorietà all'assegnazione operata in sede di esecuzione forzata individuale, unitamente alla connessa imposizione al creditore dell'onere d'insinuarsi al passivo del fallimento per conseguire il risultato dell'esecuzione. Di guisa che, in definitiva, il creditore fondiario vedrà
pag. 7/19 integralmente soddisfatto il suo credito ove nei suoi riguardi, in sede fallimentare, risulti esservi capienza, mentre vedrà il proprio credito falcidiato in presenza di crediti prededucibili o muniti di cause di prelazione di grado superiore al suo, dovendo in tal caso restituire alla massa le somme eventualmente percepite in eccesso rispetto a quelle riconosciute nel riparto fallimentare. […] Tale ricostruzione, formatasi in sede giurisprudenziale, come si diceva, già prima della riforma della legge fallimentare, ha ricevuto poi espressa sanzione normativa nell'articolo 52 della legge medesima, che, dopo aver stabilito, al secondo comma, che ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile deve essere accertato in sede di concorso, ha all'esito della novella del 2007 precisato, al terzo comma, che: “Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 51”, e cioè esentati dal divieto di azioni esecutive e cautelari individuali, come accade appunto per il credito fondiario. Norma, quella del terzo comma dell'articolo 52, inserita nella legge fallimentare dal “correttivo” ed applicabile, in forza dell'articolo 22, secondo comma, del decreto legislativo
12 settembre 2007, n. 169, “ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore”. […] In tale ottica si è detto, in tempi abbastanza recenti, che “per ottenere l'attribuzione (in via provvisoria, salvi i definitivi accertamenti operati nel prosieguo della procedura fallimentare) delle somme ricavate dalla vendita, il creditore fondiario dovrà documentare al giudice dell'esecuzione di avere sottoposto positivamente il proprio credito alla verifica del passivo in sede fallimentare, cioè di aver proposto l'istanza di ammissione al passivo del fallimento e di avere ottenuto un provvedimento favorevole dagli organi della procedura (anche se non ancora divenuto definitivo). Solo in tal caso il giudice dell'esecuzione potrà attribuire al suddetto creditore il ricavato della vendita e dovrà farlo nei limiti del provvedimento di ammissione, disponendo la restituzione del residuo al fallito (e per esso al curatore del suo fallimento, ma
pag. 8/19 senza alcuna ulteriore decurtazione). In caso contrario (cioè laddove l'istituto non abbia affatto presentato l'istanza di ammissione al passivo, in violazione dell'art. 52 L.F., ovvero il suo credito sia stato escluso dal passivo), l'intero ricavato della vendita non potrà che essere rimesso agli organi della procedura fallimentare, per essere distribuito in tale sede” (Cass. 28 settembre 2018, n.
23482, che è stata pronunciata, è importante dire, in un caso in cui, dichiarato esecutivo il piano di riparto dal giudice dell'esecuzione, il curatore fallimentare aveva spiegato opposizione agli atti, respinta con decisione poi cassata con la richiamata pronuncia)» (Cass. n. 12673 del 2022, in motivazione).
In effetti, la ricostruzione operata risulta in linea con quella già in precedenza seguita dalla Corte regolatrice: «È corretto affermare che
l'attribuzione del ricavato della vendita che si effettua in sede esecutiva, laddove sia in corso la procedura fallimentare, ha carattere meramente provvisorio, in quanto è in tale ultima sede che deve avvenire definitivamente l'accertamento e la graduazione dei crediti nei confronti del fallito. Ciò non significa affatto, però, che il giudice dell'esecuzione debba del tutto prescindere dalle vicende della procedura fallimentare, ma solo che l'attribuzione che si opera in sede esecutiva, riguardando comunque un credito concorsuale ed intervenendo in un momento in cui la procedura fallimentare è ancora in corso, non può essere definitiva, in quanto tale definitività potrà aversi solo al momento della chiusura della procedura concorsuale. Tanto la richiamata sentenza n. 23572 del 2004 di questa Corte
(e le successive conformi), quanto i corrispondenti principi recepiti nell'art. 52
L.F., nel sancire in modo chiarissimo che l'accertamento e la graduazione dei crediti nei confronti del fallito devono essere operati in sede fallimentare, stanno certamente a significare che l'attribuzione al creditore fondiario che va operata in sede esecutiva ha carattere provvisorio, dovendo comunque successivamente tenersi conto di tali ulteriori accertamenti (che ben potrebbero pag. 9/19 essere ancora in corso in sede fallimentare)» (Cass. n. 23482 del 2018, in motivazione).
Tanto premesso circa i rapporti tra esecuzione individuale e concorsuale, Parte_ nella fattispecie – in cui è pacifica sia l'ammissione al passivo di sia l'intervento del nella procedura esecutiva individuale – il giudice CP_1 dell'esecuzione si è strettamente attenuto ai dettami illustrati, procedendo a un'assegnazione meramente provvisoria delle somme distribuite e riservando al giudice fallimentare – salvo che, per quanto già possibile e nei limiti documentati, in merito all'i.m.u. sugli immobili esecutati – la determinazione delle spese prededucibili (doc. 8 fasc. ): CP_1
Si versa dunque al di fuori del caso, evidentemente patologico, in cui il giudice dell'esecuzione non abbia tenuto conto delle ragioni concorsuali nella pag. 10/19 distribuzione delle somme, ciò che avrebbe dovuto indurre il a CP_1 reagire (Cass. n. 12673 del 2022, cit., in motivazione). Tale necessità, viceversa, nella specie non si è posta, proprio perché il provvedimento distributivo, espressamente provvisorio, ne ha salvaguardato le esigenze, così come doveroso al lume degli orientamenti giurisprudenziali passati in rassegna, elidendo ogni interesse del Fallimento alla contestazione.
Il primo motivo d'appello è dunque privo di pregio.
3. Con il secondo e con il terzo mezzo di gravame – suscettibili di Parte_ trattazione congiunta, in quanto strettamente connessi – sostanzialmente contesta la prededucibilità delle spese riconosciute dal
Tribunale, che non avrebbe motivato in ordine all'eccezione d'insussistenza della stessa.
In particolare, dette spese non sarebbero riconducibili al privilegio immobiliare di cui all'art. 2770 c.c., in quanto non costituirebbero «spese di giustizia» «le spese degli altri creditori ammessi al passivo fallimentare e lì considerate prededucibili», «le spese del Curatore, del difensore della Curatela intervenuto nel procedimento esecutivo o in altri procedimenti, così come la quota parte delle spese generali della procedura fallimentare», «i compensi di cui il Curatore chiede il pagamento», «le spese legali sostenute dalla procedura per i procedimenti sorti nel corso della stessa», la «somma richiesta per il pagamento dell'IMU», priva di privilegio sugli immobili a seguito dell'abrogazione dell'art. 2771 c.c.
I motivi sono destituiti di fondamento.
Anzitutto, non può ravvisarsi alcun difetto di motivazione nella pronuncia gravata, atteso che il Tribunale ha espressamente considerato precluse davanti a lui le questioni attinenti alla natura privilegiata e alla prededucibilità delle spese, ritenendo di doversi rimettere alle valutazioni operate in seno alla procedura concorsuale.
pag. 11/19 Tale motivazione – che evidentemente confuta la ritenuta rilevanza, ribadita in appello, della natura privilegiata o meno, ai sensi dell'art. 2770
c.c., delle somme pretese dal e quindi la loro anteposizione, in CP_1
Parte_ ragione di ciò, al credito vantato da la quale, peraltro, non ha allegato, prima di dimostrarlo, di aver mai contestato in sede concorsuale i provvedimenti che hanno statuito sulle spese in prededuzione – deve ritenersi corretta, la natura prededucibile della spesa dovendo riconoscersi alla stregua della graduazione effettuata nell'ambito della procedura concorsuale, «in quanto è in tale ultima sede che deve avvenire definitivamente l'accertamento e la graduazione dei crediti nei confronti del fallito», così come chiariscono
«[t]anto la richiamata sentenza n. 23572 del 2004 di questa Corte [di cassazione] (e le successive conformi), quanto i corrispondenti principi recepiti nell'art. 52 L.F.», dovendo altresì tenersi conto dei successivi
«accertamenti (che ben potrebbero essere ancora in corso in sede fallimentare)» (Cass. n. 23482 del 2018, cit., in motivazione;
analogamente,
Cass. n. 20953 del 2019, in motivazione), per cui il creditore fondiario, a seguito dell'assegnazione provvisoria operata dal giudice dell'esecuzione,
«vedrà il proprio credito falcidiato in presenza di crediti prededucibili o muniti di cause di prelazione di grado superiore al suo, dovendo in tal caso restituire alla massa le somme eventualmente percepite in eccesso rispetto a quelle riconosciute nel riparto fallimentare» (Cass. n. 12673 del 2022, cit., in motivazione).
Tali conclusioni – coerenti con una ricostruzione dei rapporti, tra l'esecuzione individuale per la soddisfazione di un credito fondiario e l'esecuzione concorsuale, che non vede affatto la prevalenza dell'una sull'altra, ma un coordinamento realizzato attraverso la provvisorietà degli esiti della prima a fronte della definitività di quelli della seconda – scontano altresì la necessità di coordinare il regime dei privilegi con quello della prededuzione di cui, segnatamente, agli artt. 111 e seguenti l.f., con la conseguenza che, a fronte dell'orientamento giurisprudenziale passato in pag. 12/19 rassegna, ben lungi da essere limitato a un solo ed estemporaneo arresto, non possono che essere condivise dal Collegio.
Parte_
4. Con il quarto motivo di gravame ha contestato la pretesa afferente alle spese a titolo di compenso del curatore, richiesto in eccedenza rispetto all'importo liquidato dal g.d. in acconto con decreto del 24 novembre
2014, in quanto indebitamente maggiorato di i.v.a. e trattamento previdenziale (non lo stesso può dirsi quanto al rimborso forfettario).
Il motivo è infondato.
Il decreto di liquidazione in questione (doc. 17 fasc. ) CP_1 effettivamente non fa menzione dei citati accessori.
Tuttavia, esso, nella sua parte motivazionale, fa riferimento al
«compenso» di euro 33.174,00 a titolo di acconto, con ciò dimostrando che la liquidazione non è stata affatto onnicomprensiva, non avendo riguardato anche trattamento tributario e previdenziale di spettanza, i quali, a loro volta, sono oneri accessori imposti per legge, che quindi debbono intendersi dovuti anche se non menzionati nel decreto di liquidazione (analogamente a quanto affermato dalla Corte regolatrice a proposito delle spese processuali: Cass. n.
1672 del 2003, in motivazione).
Parte_
5. Con il quinto motivo d'impugnazione contesta la quantificazione dell'i.m.u. sul cespite fondiario, ritenendo che essa non possa essere idoneamente ricondotta a una comunicazione di dubbia autenticità, provenienza e data.
Il motivo è infondato.
La quantificazione del debito i.m.u. (anni d'imposta 2011-2015) operata nella comunicazione elettronica prodotta dal (doc. 10 fasc. CP_1
), allegata alla richiesta di determinazione delle spese in CP_1 prededuzione rivolta dal curatore il 21 dicembre 2016 e il cui contenuto è ivi rifluito, è stata validata dal decreto in calce alla stessa emesso il successivo pag. 13/19 23 dicembre dal g.d., che l'ha evidentemente condivisa, disponendo altresì che «gravano sul creditore fondiario le spese direttamente riferibili all'immobile (imposte e spese di conservazione)», in coerenza, peraltro, con quanto indicato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 18882 del 2022, in massima: «Il credito erariale per l'IMU maturata dopo la dichiarazione di fallimento rientra tra le spese sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazione dell'immobile ed integra una “uscita di carattere specifico”, a norma dell'art. 111 ter l.fall., che grava in prededuzione su quanto ricavato dalla liquidazione del bene, anche se oggetto di ipoteca, trovando tale soluzione conferma, altresì, nella formulazione contenuta nell'art. 222, comma secondo, del Codice della crisi di impresa approvato con d.lgs. n. 14 del 2019»).
Ne consegue che, alla luce di quanto illustrato al precedente punto 3, in mancanza di tempestiva reazione in sede fallimentare (a fronte dell'intervenuta notifica del provvedimento), la quantificazione così come la prededuzione non sono altrimenti censurabili.
Parte_
6. Con il sesto motivo d'impugnazione contesta la percentuale, individuata nel 90%, di spese prededucibili di cui è stata gravata, ritenendola arbitraria.
Il motivo è infondato.
Il g.d., provvedendo sulla richiesta di determinazione delle spese in prededuzione avanzata dal curatore, oltre a stabilire, come accennato, che
«gravano sul creditore fondiario le spese direttamente riferibili all'immobile
(imposte e spese di conservazione)», ha altresì posto a suo carico «una quota parte di quelle generali (curatore e altri prededucibili) quota da determinarsi in proporzione tenuto conto del ricavato delle vendite rispetto all'attivo complessivo» (doc. 18 fasc. Fallimento).
Dunque, il criterio di distribuzione delle spese prededucibili, lungi dal rimanere inespresso, è stato indicato nella proporzionalità.
pag. 14/19 Circa l'esatta percentuale in concreto, poi, essa è il frutto dello sviluppo del citato criterio nella successiva istanza avanzata dal curatore in data 28 Parte_ dicembre 2016 di essere autorizzato a richiedere a il 90% delle spese prededucibili, ciò che il g.d. ha assentito – senza che al riguardo risultino Parte_ allegate e dimostrate contestazioni o reclami da parte di pur ritualmente edotta a mezzo di notifica – con il decreto del 4 gennaio 2017, rilasciando in calce l'autorizzazione domandata (doc. 19 fasc. Fallimento).
7. Con il primo motivo d'appello incidentale il contesta la CP_1 quantificazione delle somme in prededuzione alla cui restituzione è stata Parte_ condannata sostenendo in sostanza – e se ben s'intende – che l'applicazione della percentuale del 90% condurrebbe a un diverso e maggiore ammontare, tenendosi conto dell'aumento delle spese in prededuzione rispetto a quelle considerate nei citati decreti del g.d.
Il motivo non può essere accolto.
Come s'è detto a proposito dell'appello principale, per l'identificazione e Parte_ la quantificazione delle spese in prededuzione e per la loro incidenza su occorre far riferimento alle determinazioni assunte al riguardo nell'ambito della procedura concorsuale.
Al riguardo vengono in rilievo, in particolare, le indicazioni contenute nel Parte_ decreto di autorizzazione alla richiesta da rivolgere a peraltro predisposte proprio dal curatore, il quale ha indicato l'importo a titolo di i.m.u. e spese conservative integralmente a carico del creditore fondiario e quelle ulteriori, quantificate in applicazione dello sviluppo del criterio proporzionale.
A tali importi va aggiunta la successiva liquidazione del compenso finale del curatore (doc. 21 fasc. ), pure dedotta nel ricorso introduttivo. CP_1
Di tali elementi – gli unici tempestivamente allegati nel rispetto dei termini preclusivi assertivi di cui all'art. 183 c.p.c., non potendo venire in rilievo deduzioni fattuali successive – il Tribunale ha tenuto conto nella pag. 15/19 determinazione dell'importo oggetto di condanna, con la conseguenza che, sul punto, il gravame incidentale non può trovare accoglimento.
8. Con il secondo motivo d'appello incidentale il lamenta CP_1
l'erronea decurtazione della somma di euro 8.289,28.
Il motivo è fondato.
L'importo in considerazione è costituito dalle somme in prededuzione Parte_ riconosciute a l'11 marzo 2011 con il decreto di esecutività dello stato passivo (doc. 12 fasc. Fallimento).
Parte_ Risulta documentato che successivamente, nell'ambito della procedura esecutiva individuale ha indicato (doc. 23 fasc. ) e CP_1 ricevuto, rilasciandone quietanza (doc. 24 fasc. ), l'ammontare in CP_1 prededuzione di sua spettanza (euro 38.290,67, oltre interessi e accessori), con la conseguenza che la decurtazione operata dal Tribunale non ha ragion Parte_ d'essere, di fatto mantenendo in capo a una somma della quale ha già ottenuto il pagamento.
Ne discende che l'importo di euro 145.911,96 riconosciuto dalla sentenza gravata va incrementato di euro 8.289,28, oltre interessi come disposto dal
Tribunale.
9. Con il terzo motivo d'impugnazione il lamenta che il giudice CP_1 di prime cure non abbia motivato in merito alla richiesta di maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c. quanto a interessi e sanzioni correlate all'importo restitutorio dovuto a titolo di i.m.u., atteso che l'indisponibilità della liquidità necessaria a fronteggiare il relativo debito Parte_ andrebbe ascritto alla condotta di
Il motivo è fondato.
Il Tribunale non ha offerto alcuna motivazione in merito al mancato riconoscimento dello specifico maggior danno lamentato dal (pag. CP_1
15 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado), argomentando pag. 16/19 esclusivamente in ordine all'impossibilità di accordare quello da svalutazione monetaria.
Non appare, tuttavia, revocabile in dubbio che il mancato pagamento del debito d'imposta maturato, dipendente dall'indisponibilità della liquidità necessaria a fronteggiarlo, riconducibile alla mancata tempestiva restituzione Parte_ da parte di dell'importo a tale titolo dovuto, genererà verosimilmente ulteriore debito per interessi e sanzioni, il cui pagamento assume rilievo ai fini della sussistenza del maggior danno (Cass. n. 18205 del 2011, in massima, sia pur con riferimento a un'omissione contributiva), legittimando una condanna in tal senso, sia pur generica (come sostanzialmente richiesto), nei confronti della debitrice inadempiente, rammentandosi che, «[a]i fini della pronunzia di una condanna generica, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non occorre la prova certa di un danno, essendo sufficiente, invece, il mero accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli» (Cass. n. 8729 del 2023, in massima).
10. In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello incidentale e in Parte_ parziale riforma della sentenza gravata, va condannata a pagare al la somma di euro 154.201,24 (euro 145.911,96 + euro 8.289,28) CP_1 anziché quella di euro 145.911,96, oltre interessi come già riconosciuti dal
Tribunale, nonché al risarcimento del maggior danno pari a interessi e sanzioni applicati in relazione al debito i.m.u. per il periodo 2011 – 2015 in ordine agli immobili oggetto dell'esecuzione iscritta al n. 165 del 2010 del r.g.e. del Tribunale di Prato.
11. Quanto alle spese di lite, giova rammentare che «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza pag. 17/19 impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione» (ex aliis, Cass. n. 5890 del 2022, in massima).
All'esito complessivo del giudizio, la soccombenza va senz'altro ravvisata Parte_ in capo a con la conseguenza che essa va onerata delle spese di lite, che, per il giudizio di primo grado, possono liquidarsi secondo quanto statuito dal Tribunale, anche quanto alla c.t.u., e, per il grado d'appello, si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (euro 52.001,00 – euro 260.000,00), liquidazione ridotta nei limiti di cui alla nota spese depositata, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi in appello (pertanto, euro 6.980,00).
12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Parte_ versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 733 del 2023 del Tribunale di
[...]
Prato;
2. in parziale riforma della stessa, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna a Parte_1 pagare al Controparte_1
e la somma di euro CP_2 Controparte_3 Controparte_1
154.201,24 (anziché quella di euro 145.911,96), oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora all'effettivo soddisfo;
pag. 18/19 3. condanna a risarcire al Parte_1
Controparte_1 CP_2
e il maggior danno
[...] Controparte_3 Controparte_1 rappresentato da interessi e sanzioni applicati in relazione al debito i.m.u. per il periodo 2011 – 2015 in ordine agli immobili oggetto dell'esecuzione iscritta al n. 165 del 2010 del r.g.e. del Tribunale di
Prato;
4. condanna a rifondere al Parte_1
Controparte_1 CP_2
e le spese di lite, secondo la
[...] Controparte_3 Controparte_1 statuizione della sentenza gravata, anche relativamente alla c.t.u., quanto al giudizio di primo grado, mentre, quanto a quello d'appello, liquidate in euro 6.980,00, oltre euro 777,00 per esborsi, rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
5. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di dell'ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 7 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
pag. 19/19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. NIDIACI TOMMASO ( ), C.F._1 appellante
e
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. ZANASI LUCA P.IVA_2
( ), C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._3
ZANASI LUCA ( ), C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._4
ZANASI LUCA ( ), C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._5
ZANASI LUCA ( ), C.F._2 appellati Conclusioni per «Piaccia all'Ecc.ma Corte Parte_1
d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in riforma della sentenza n. 733/2023 emessa in data 20.10.2023 dal Tribunale di Prato – Sezione Civile – Dottor Sirgiovanni nell'ambito del procedimento n.
R.g. 1783/2019:
- In via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso ex adverso originariamente proposto;
- In via PRINCIPALE, respingere tutte le domande ex adverso formulate nei confronti della in quanto Parte_1 infondate in fatto e in diritto;
- In via subordinata, rimettere la questione al Tribunale Civile – Sezione
Fallimentare – Giudice Delegato, affinché determini concretamente i criteri e le proporzioni in base ai quali sia determinata la percentuale di soddisfacimento delle spese prededucibili;
- Il tutto con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio»; per il Controparte_1
e «Piaccia alla Ecc.ma CP_2 Controparte_3 Controparte_1
Corte di Appello di Firenze, ogni contraria domanda respinta:
in tesi dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. l'appello principale proposto dalla avverso la sentenza impugnata del Parte_2
Tribunale di Prato n. 733/2023; in ipotesi voglia rigettare l'appello principale proposto dalla Parte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 733/2023 in quanto
[...] infondato in fatto ed in diritto;
in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla Curatela del e soci illimitatamente responsabili: Controparte_1
pag. 2/19 voglia riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Prato n.
[7]33/2023 condannando la al pagamento della maggiore Parte_2 somma di euro 264.987,80, o quella maggiore e/o minore che risulterà di giustizia, con interessi legali dalla messa in mora (20.06.2017) fino all'effettivo soddisfo;
sempre in parziale riforma della sentenza impugnata condannare altresì la al maggior danno ex art. 1224 II co. c.c., dichiarando Parte_2 che la stessa tenuta è a rimborsare alla Curatela del Controparte_1 tutti i maggiori interessi moratori che saranno alla stessa addebitati dall'ente fiscale impositore, oltre alle sanzioni tributarie irrogate, per effetto e causa del ritardato versamento delle imposte - tasse IMU/ICI relative alle annualità
2011/2015 inerenti agli immobili pignorati;
confermare la condanna alle spese processuali disposta per il primo grado del giudizio e condannare la alla integrale rifusione Parte_2 delle spese e delle competenze relative al secondo grado di giudizio, da liquidarsi ex DM 147/2022 oltre 15% per spese generali, IVA e CAP di legge».
Rilevato
Parte_ (in prosieguo ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 733 del 2023 del Tribunale di Prato, che l'ha condannata a versare al Controparte_1
e la somma di euro
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_1
145.911,96, oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora all'effettivo soddisfo e spese processuali.
In particolare, il aveva agito in giudizio per ottenere la CP_1
Parte_ condanna di che aveva proceduto esecutivamente nei confronti della società in bonis in ragione di un credito fondiario garantito da ipoteca, alla restituzione delle spese prededucibili su di essa gravanti pro quota, considerata l'incapienza delle somme altrimenti ricavate dalla liquidazione del residuo attivo fallimentare.
pag. 3/19 Il gravame è affidato ai seguenti motivi, così identificabili e sintetizzabili alla stregua dell'atto d'appello:
1. la mancata contestazione ex art. 512 c.p.c. al progetto di distribuzione Parte_ avrebbe reso l'assegnazione dell'importo riconosciuto a definitivo e intangibile;
2. il Tribunale avrebbe omesso di motivare in merito all'eccepita non prededucibilità delle somme richieste, con conseguente nullità della sentenza;
3. le spese indicate dalla curatela non sarebbero prededucibili, in quanto non assistite da privilegio ex art. 2770 c.c.
4. le spese a titolo di compenso del curatore eccederebbero l'importo liquidato dal g.d.;
5. le spese di i.m.u. non sarebbero state adeguatamente documentate;
Parte_
6. sarebbe apodittica la quantificazione delle spese gravanti su in ragione del 90%, occorrendo rimetterla al g.d., affinché indichi criteri e proporzioni di incidenza.
Si è costituito in giudizio il , protestando l'inammissibilità e, CP_1 comunque, l'infondatezza del gravame e proponendo impugnazione incidentale, affidata ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui alla comparsa di risposta che la contiene):
1. «Impugnazione incidentale sull'erronea liquidazione sulla base del criterio di imputazione delle spese delle somme che sono state oggetto di domanda e di legittimo contraddittorio nel corso del Giudizio di primo grado di giudizio»;
2. «Impugnazione incidentale sull'erronea decurtazione della somma di euro 8.289,28, come disposto in motivazione e nel dispositivo della sentenza di primo grado»;
3. «Impugnazione incidentale della sentenza nella parte in cui non ha accolto la domanda di condanna al maggior danno ex art. 1224 c.c.».
pag. 4/19 Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 15 novembre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del 14 dicembre 2024.
Considerato
1. Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione d'inammissibilità dell'appello principale ex art. 348-bis c.p.c., sollevata dal . CP_1
L'eccezione è assorbita dall'assunzione della causa in decisione, non essendo il gravame manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento.
Parte_
2. Con il primo motivo d'impugnazione sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non essendo stato contestato ex art. 512 c.p.c. il progetto di distribuzione all'esito della procedura esecutiva individuale da essa instaurata prima della dichiarazione di fallimento,
l'assegnazione dell'importo riconosciuto alla banca, avvenuta in attuazione dello stesso, non sarebbe controvertibile.
Parte_ Occorre rammentare che aveva agito in via esecutiva in virtù del mutuo fondiario stipulato con la società in bonis.
Tale procedura era proseguita anche dopo la dichiarazione di fallimento, atteso che, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (t.u.b.),
«[l]'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione. La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento».
Riguardo all'interferenza tra l'esecuzione individuale, volta alla soddisfazione di un credito fondiario, e l'esecuzione concorsuale, derivante dal pag. 5/19 fallimento del debitore, giova rammentare il formato giurisprudenziale di legittimità, secondo cui «[i]l coordinamento tra la disciplina dettata dal testo unico bancario, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, articolo 41, e la legge fallimentare, articolo 52, risponde a principi costantemente ribaditi nella giurisprudenza di questa Corte. In generale, il citato articolo 41 attribuisce al titolare del credito fondiario la facoltà di iniziare e proseguire l'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia del credito medesimo, nei confronti del debitore, nonostante il fallimento di questi, ma tale facoltà non esclude il potere del giudice del fallimento di disporre la liquidazione degli stessi beni in sede fallimentare: le due procedure non sono cioè incompatibili, ma devono coordinarsi tra loro e, per tale aspetto, concernente l'individuazione del giudice cui spetta di vendere, il coordinamento è operante sulla base del criterio temporale, e dunque in considerazione dall'anteriorità del provvedimento che dispone la vendita (Cass. 8 settembre 2011, n. 18436;
Cass. 28 gennaio 1993, n. 1025). D'altro canto, un certo grado di osmosi tra le procedure è dato dalla previsione dell'intervento del curatore nell'esecuzione, come stabilito dall'articolo 41, secondo comma, secondo periodo, del testo unico bancario. Si tratta di un peculiare intervento, con finalità anzitutto informativa, ma altresì diretto a far valere in sede esecutiva tutte le ragioni della procedura concorsuale, ivi compresa quella, contemplata dal terzo periodo della citata norma, volta al recupero di quanto residua dopo la soddisfazione provvisoria del creditore fondiario. Intervento, dunque, ben distinto da quello di cui all'articolo 107, sesto comma, della legge fallimentare, secondo cui: “Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi;
in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile;
altrimenti su istanza del curatore il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all'articolo 51”. […] Quanto alla interferenza tra l'una e l'altra procedura, […] va ancora sottolineato che l'articolo 41 del testo unico bancario assegna al creditore fondiario un pag. 6/19 privilegio di carattere meramente processuale, essenzialmente consistente, per
l'appunto, nella facoltà di avvalersi della esecuzione individuale, privilegio che, però, non incide affatto sulla portata sostanziale del diritto di detto creditore ad essere soddisfatto. Il che val quanto dire, in altri termini, che il creditore fondiario non può ottenere dalla esecuzione individuale nulla più di quanto otterrebbe attraverso il concorso fallimentare. […] La norma non comporta dunque alcuna deroga alla disciplina dettata in tema di accertamento del passivo, ed in particolare al principio di esclusività della verifica fallimentare previsto dall'articolo 52 della legge fallimentare, neppure potendosi ritenere
“che il rispetto di tali regole sia assicurato nell'ambito della procedura individuale dall'intervento del curatore fallimentare” (Cass. 11 ottobre 2012, n.
17368, sulla linea di Cass., Sez. Un., 17 dicembre 2004, n. 23572). Ne discende che l'assegnazione della somma disposta nell'ambito della procedura individuale […] ha carattere provvisorio, essendo onere del creditore di insinuarsi comunque al passivo del fallimento, in vista della graduazione dei crediti cui è strumentale la procedura concorsuale (principio, quest'ultimo, occorre precisare, affermato già nella vigenza della legge fallimentare ante- riforma, e con riferimento alla previgente disciplina del credito fondiario, articolo 42 del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646: v. p. es. Cass. 15 gennaio
1998, n. 314; Cass. 17 dicembre 2004, n. 23572; Cass. 5 aprile 2007, n.
8609; n. 11014; Cass. 28 maggio 2008, n. 13996; Cass. 4 settembre 2009, n.
19217; Cass. 10 ottobre 2012, n. 17368). L'esecuzione individuale, perciò, non si sottrae alla disciplina concorsuale in materia di accertamento dei crediti e dei privilegi ed alla ripartizione della somma ricavata (Cass. 21 marzo 2014, n.
6738; Cass. 8 settembre 2011, n. 18436), ed il coordinamento fra esecuzione individuale e concorsuale è, come si diceva, assicurato in ragione dell'attribuzione di provvisorietà all'assegnazione operata in sede di esecuzione forzata individuale, unitamente alla connessa imposizione al creditore dell'onere d'insinuarsi al passivo del fallimento per conseguire il risultato dell'esecuzione. Di guisa che, in definitiva, il creditore fondiario vedrà
pag. 7/19 integralmente soddisfatto il suo credito ove nei suoi riguardi, in sede fallimentare, risulti esservi capienza, mentre vedrà il proprio credito falcidiato in presenza di crediti prededucibili o muniti di cause di prelazione di grado superiore al suo, dovendo in tal caso restituire alla massa le somme eventualmente percepite in eccesso rispetto a quelle riconosciute nel riparto fallimentare. […] Tale ricostruzione, formatasi in sede giurisprudenziale, come si diceva, già prima della riforma della legge fallimentare, ha ricevuto poi espressa sanzione normativa nell'articolo 52 della legge medesima, che, dopo aver stabilito, al secondo comma, che ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile deve essere accertato in sede di concorso, ha all'esito della novella del 2007 precisato, al terzo comma, che: “Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 51”, e cioè esentati dal divieto di azioni esecutive e cautelari individuali, come accade appunto per il credito fondiario. Norma, quella del terzo comma dell'articolo 52, inserita nella legge fallimentare dal “correttivo” ed applicabile, in forza dell'articolo 22, secondo comma, del decreto legislativo
12 settembre 2007, n. 169, “ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore”. […] In tale ottica si è detto, in tempi abbastanza recenti, che “per ottenere l'attribuzione (in via provvisoria, salvi i definitivi accertamenti operati nel prosieguo della procedura fallimentare) delle somme ricavate dalla vendita, il creditore fondiario dovrà documentare al giudice dell'esecuzione di avere sottoposto positivamente il proprio credito alla verifica del passivo in sede fallimentare, cioè di aver proposto l'istanza di ammissione al passivo del fallimento e di avere ottenuto un provvedimento favorevole dagli organi della procedura (anche se non ancora divenuto definitivo). Solo in tal caso il giudice dell'esecuzione potrà attribuire al suddetto creditore il ricavato della vendita e dovrà farlo nei limiti del provvedimento di ammissione, disponendo la restituzione del residuo al fallito (e per esso al curatore del suo fallimento, ma
pag. 8/19 senza alcuna ulteriore decurtazione). In caso contrario (cioè laddove l'istituto non abbia affatto presentato l'istanza di ammissione al passivo, in violazione dell'art. 52 L.F., ovvero il suo credito sia stato escluso dal passivo), l'intero ricavato della vendita non potrà che essere rimesso agli organi della procedura fallimentare, per essere distribuito in tale sede” (Cass. 28 settembre 2018, n.
23482, che è stata pronunciata, è importante dire, in un caso in cui, dichiarato esecutivo il piano di riparto dal giudice dell'esecuzione, il curatore fallimentare aveva spiegato opposizione agli atti, respinta con decisione poi cassata con la richiamata pronuncia)» (Cass. n. 12673 del 2022, in motivazione).
In effetti, la ricostruzione operata risulta in linea con quella già in precedenza seguita dalla Corte regolatrice: «È corretto affermare che
l'attribuzione del ricavato della vendita che si effettua in sede esecutiva, laddove sia in corso la procedura fallimentare, ha carattere meramente provvisorio, in quanto è in tale ultima sede che deve avvenire definitivamente l'accertamento e la graduazione dei crediti nei confronti del fallito. Ciò non significa affatto, però, che il giudice dell'esecuzione debba del tutto prescindere dalle vicende della procedura fallimentare, ma solo che l'attribuzione che si opera in sede esecutiva, riguardando comunque un credito concorsuale ed intervenendo in un momento in cui la procedura fallimentare è ancora in corso, non può essere definitiva, in quanto tale definitività potrà aversi solo al momento della chiusura della procedura concorsuale. Tanto la richiamata sentenza n. 23572 del 2004 di questa Corte
(e le successive conformi), quanto i corrispondenti principi recepiti nell'art. 52
L.F., nel sancire in modo chiarissimo che l'accertamento e la graduazione dei crediti nei confronti del fallito devono essere operati in sede fallimentare, stanno certamente a significare che l'attribuzione al creditore fondiario che va operata in sede esecutiva ha carattere provvisorio, dovendo comunque successivamente tenersi conto di tali ulteriori accertamenti (che ben potrebbero pag. 9/19 essere ancora in corso in sede fallimentare)» (Cass. n. 23482 del 2018, in motivazione).
Tanto premesso circa i rapporti tra esecuzione individuale e concorsuale, Parte_ nella fattispecie – in cui è pacifica sia l'ammissione al passivo di sia l'intervento del nella procedura esecutiva individuale – il giudice CP_1 dell'esecuzione si è strettamente attenuto ai dettami illustrati, procedendo a un'assegnazione meramente provvisoria delle somme distribuite e riservando al giudice fallimentare – salvo che, per quanto già possibile e nei limiti documentati, in merito all'i.m.u. sugli immobili esecutati – la determinazione delle spese prededucibili (doc. 8 fasc. ): CP_1
Si versa dunque al di fuori del caso, evidentemente patologico, in cui il giudice dell'esecuzione non abbia tenuto conto delle ragioni concorsuali nella pag. 10/19 distribuzione delle somme, ciò che avrebbe dovuto indurre il a CP_1 reagire (Cass. n. 12673 del 2022, cit., in motivazione). Tale necessità, viceversa, nella specie non si è posta, proprio perché il provvedimento distributivo, espressamente provvisorio, ne ha salvaguardato le esigenze, così come doveroso al lume degli orientamenti giurisprudenziali passati in rassegna, elidendo ogni interesse del Fallimento alla contestazione.
Il primo motivo d'appello è dunque privo di pregio.
3. Con il secondo e con il terzo mezzo di gravame – suscettibili di Parte_ trattazione congiunta, in quanto strettamente connessi – sostanzialmente contesta la prededucibilità delle spese riconosciute dal
Tribunale, che non avrebbe motivato in ordine all'eccezione d'insussistenza della stessa.
In particolare, dette spese non sarebbero riconducibili al privilegio immobiliare di cui all'art. 2770 c.c., in quanto non costituirebbero «spese di giustizia» «le spese degli altri creditori ammessi al passivo fallimentare e lì considerate prededucibili», «le spese del Curatore, del difensore della Curatela intervenuto nel procedimento esecutivo o in altri procedimenti, così come la quota parte delle spese generali della procedura fallimentare», «i compensi di cui il Curatore chiede il pagamento», «le spese legali sostenute dalla procedura per i procedimenti sorti nel corso della stessa», la «somma richiesta per il pagamento dell'IMU», priva di privilegio sugli immobili a seguito dell'abrogazione dell'art. 2771 c.c.
I motivi sono destituiti di fondamento.
Anzitutto, non può ravvisarsi alcun difetto di motivazione nella pronuncia gravata, atteso che il Tribunale ha espressamente considerato precluse davanti a lui le questioni attinenti alla natura privilegiata e alla prededucibilità delle spese, ritenendo di doversi rimettere alle valutazioni operate in seno alla procedura concorsuale.
pag. 11/19 Tale motivazione – che evidentemente confuta la ritenuta rilevanza, ribadita in appello, della natura privilegiata o meno, ai sensi dell'art. 2770
c.c., delle somme pretese dal e quindi la loro anteposizione, in CP_1
Parte_ ragione di ciò, al credito vantato da la quale, peraltro, non ha allegato, prima di dimostrarlo, di aver mai contestato in sede concorsuale i provvedimenti che hanno statuito sulle spese in prededuzione – deve ritenersi corretta, la natura prededucibile della spesa dovendo riconoscersi alla stregua della graduazione effettuata nell'ambito della procedura concorsuale, «in quanto è in tale ultima sede che deve avvenire definitivamente l'accertamento e la graduazione dei crediti nei confronti del fallito», così come chiariscono
«[t]anto la richiamata sentenza n. 23572 del 2004 di questa Corte [di cassazione] (e le successive conformi), quanto i corrispondenti principi recepiti nell'art. 52 L.F.», dovendo altresì tenersi conto dei successivi
«accertamenti (che ben potrebbero essere ancora in corso in sede fallimentare)» (Cass. n. 23482 del 2018, cit., in motivazione;
analogamente,
Cass. n. 20953 del 2019, in motivazione), per cui il creditore fondiario, a seguito dell'assegnazione provvisoria operata dal giudice dell'esecuzione,
«vedrà il proprio credito falcidiato in presenza di crediti prededucibili o muniti di cause di prelazione di grado superiore al suo, dovendo in tal caso restituire alla massa le somme eventualmente percepite in eccesso rispetto a quelle riconosciute nel riparto fallimentare» (Cass. n. 12673 del 2022, cit., in motivazione).
Tali conclusioni – coerenti con una ricostruzione dei rapporti, tra l'esecuzione individuale per la soddisfazione di un credito fondiario e l'esecuzione concorsuale, che non vede affatto la prevalenza dell'una sull'altra, ma un coordinamento realizzato attraverso la provvisorietà degli esiti della prima a fronte della definitività di quelli della seconda – scontano altresì la necessità di coordinare il regime dei privilegi con quello della prededuzione di cui, segnatamente, agli artt. 111 e seguenti l.f., con la conseguenza che, a fronte dell'orientamento giurisprudenziale passato in pag. 12/19 rassegna, ben lungi da essere limitato a un solo ed estemporaneo arresto, non possono che essere condivise dal Collegio.
Parte_
4. Con il quarto motivo di gravame ha contestato la pretesa afferente alle spese a titolo di compenso del curatore, richiesto in eccedenza rispetto all'importo liquidato dal g.d. in acconto con decreto del 24 novembre
2014, in quanto indebitamente maggiorato di i.v.a. e trattamento previdenziale (non lo stesso può dirsi quanto al rimborso forfettario).
Il motivo è infondato.
Il decreto di liquidazione in questione (doc. 17 fasc. ) CP_1 effettivamente non fa menzione dei citati accessori.
Tuttavia, esso, nella sua parte motivazionale, fa riferimento al
«compenso» di euro 33.174,00 a titolo di acconto, con ciò dimostrando che la liquidazione non è stata affatto onnicomprensiva, non avendo riguardato anche trattamento tributario e previdenziale di spettanza, i quali, a loro volta, sono oneri accessori imposti per legge, che quindi debbono intendersi dovuti anche se non menzionati nel decreto di liquidazione (analogamente a quanto affermato dalla Corte regolatrice a proposito delle spese processuali: Cass. n.
1672 del 2003, in motivazione).
Parte_
5. Con il quinto motivo d'impugnazione contesta la quantificazione dell'i.m.u. sul cespite fondiario, ritenendo che essa non possa essere idoneamente ricondotta a una comunicazione di dubbia autenticità, provenienza e data.
Il motivo è infondato.
La quantificazione del debito i.m.u. (anni d'imposta 2011-2015) operata nella comunicazione elettronica prodotta dal (doc. 10 fasc. CP_1
), allegata alla richiesta di determinazione delle spese in CP_1 prededuzione rivolta dal curatore il 21 dicembre 2016 e il cui contenuto è ivi rifluito, è stata validata dal decreto in calce alla stessa emesso il successivo pag. 13/19 23 dicembre dal g.d., che l'ha evidentemente condivisa, disponendo altresì che «gravano sul creditore fondiario le spese direttamente riferibili all'immobile (imposte e spese di conservazione)», in coerenza, peraltro, con quanto indicato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 18882 del 2022, in massima: «Il credito erariale per l'IMU maturata dopo la dichiarazione di fallimento rientra tra le spese sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazione dell'immobile ed integra una “uscita di carattere specifico”, a norma dell'art. 111 ter l.fall., che grava in prededuzione su quanto ricavato dalla liquidazione del bene, anche se oggetto di ipoteca, trovando tale soluzione conferma, altresì, nella formulazione contenuta nell'art. 222, comma secondo, del Codice della crisi di impresa approvato con d.lgs. n. 14 del 2019»).
Ne consegue che, alla luce di quanto illustrato al precedente punto 3, in mancanza di tempestiva reazione in sede fallimentare (a fronte dell'intervenuta notifica del provvedimento), la quantificazione così come la prededuzione non sono altrimenti censurabili.
Parte_
6. Con il sesto motivo d'impugnazione contesta la percentuale, individuata nel 90%, di spese prededucibili di cui è stata gravata, ritenendola arbitraria.
Il motivo è infondato.
Il g.d., provvedendo sulla richiesta di determinazione delle spese in prededuzione avanzata dal curatore, oltre a stabilire, come accennato, che
«gravano sul creditore fondiario le spese direttamente riferibili all'immobile
(imposte e spese di conservazione)», ha altresì posto a suo carico «una quota parte di quelle generali (curatore e altri prededucibili) quota da determinarsi in proporzione tenuto conto del ricavato delle vendite rispetto all'attivo complessivo» (doc. 18 fasc. Fallimento).
Dunque, il criterio di distribuzione delle spese prededucibili, lungi dal rimanere inespresso, è stato indicato nella proporzionalità.
pag. 14/19 Circa l'esatta percentuale in concreto, poi, essa è il frutto dello sviluppo del citato criterio nella successiva istanza avanzata dal curatore in data 28 Parte_ dicembre 2016 di essere autorizzato a richiedere a il 90% delle spese prededucibili, ciò che il g.d. ha assentito – senza che al riguardo risultino Parte_ allegate e dimostrate contestazioni o reclami da parte di pur ritualmente edotta a mezzo di notifica – con il decreto del 4 gennaio 2017, rilasciando in calce l'autorizzazione domandata (doc. 19 fasc. Fallimento).
7. Con il primo motivo d'appello incidentale il contesta la CP_1 quantificazione delle somme in prededuzione alla cui restituzione è stata Parte_ condannata sostenendo in sostanza – e se ben s'intende – che l'applicazione della percentuale del 90% condurrebbe a un diverso e maggiore ammontare, tenendosi conto dell'aumento delle spese in prededuzione rispetto a quelle considerate nei citati decreti del g.d.
Il motivo non può essere accolto.
Come s'è detto a proposito dell'appello principale, per l'identificazione e Parte_ la quantificazione delle spese in prededuzione e per la loro incidenza su occorre far riferimento alle determinazioni assunte al riguardo nell'ambito della procedura concorsuale.
Al riguardo vengono in rilievo, in particolare, le indicazioni contenute nel Parte_ decreto di autorizzazione alla richiesta da rivolgere a peraltro predisposte proprio dal curatore, il quale ha indicato l'importo a titolo di i.m.u. e spese conservative integralmente a carico del creditore fondiario e quelle ulteriori, quantificate in applicazione dello sviluppo del criterio proporzionale.
A tali importi va aggiunta la successiva liquidazione del compenso finale del curatore (doc. 21 fasc. ), pure dedotta nel ricorso introduttivo. CP_1
Di tali elementi – gli unici tempestivamente allegati nel rispetto dei termini preclusivi assertivi di cui all'art. 183 c.p.c., non potendo venire in rilievo deduzioni fattuali successive – il Tribunale ha tenuto conto nella pag. 15/19 determinazione dell'importo oggetto di condanna, con la conseguenza che, sul punto, il gravame incidentale non può trovare accoglimento.
8. Con il secondo motivo d'appello incidentale il lamenta CP_1
l'erronea decurtazione della somma di euro 8.289,28.
Il motivo è fondato.
L'importo in considerazione è costituito dalle somme in prededuzione Parte_ riconosciute a l'11 marzo 2011 con il decreto di esecutività dello stato passivo (doc. 12 fasc. Fallimento).
Parte_ Risulta documentato che successivamente, nell'ambito della procedura esecutiva individuale ha indicato (doc. 23 fasc. ) e CP_1 ricevuto, rilasciandone quietanza (doc. 24 fasc. ), l'ammontare in CP_1 prededuzione di sua spettanza (euro 38.290,67, oltre interessi e accessori), con la conseguenza che la decurtazione operata dal Tribunale non ha ragion Parte_ d'essere, di fatto mantenendo in capo a una somma della quale ha già ottenuto il pagamento.
Ne discende che l'importo di euro 145.911,96 riconosciuto dalla sentenza gravata va incrementato di euro 8.289,28, oltre interessi come disposto dal
Tribunale.
9. Con il terzo motivo d'impugnazione il lamenta che il giudice CP_1 di prime cure non abbia motivato in merito alla richiesta di maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c. quanto a interessi e sanzioni correlate all'importo restitutorio dovuto a titolo di i.m.u., atteso che l'indisponibilità della liquidità necessaria a fronteggiare il relativo debito Parte_ andrebbe ascritto alla condotta di
Il motivo è fondato.
Il Tribunale non ha offerto alcuna motivazione in merito al mancato riconoscimento dello specifico maggior danno lamentato dal (pag. CP_1
15 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado), argomentando pag. 16/19 esclusivamente in ordine all'impossibilità di accordare quello da svalutazione monetaria.
Non appare, tuttavia, revocabile in dubbio che il mancato pagamento del debito d'imposta maturato, dipendente dall'indisponibilità della liquidità necessaria a fronteggiarlo, riconducibile alla mancata tempestiva restituzione Parte_ da parte di dell'importo a tale titolo dovuto, genererà verosimilmente ulteriore debito per interessi e sanzioni, il cui pagamento assume rilievo ai fini della sussistenza del maggior danno (Cass. n. 18205 del 2011, in massima, sia pur con riferimento a un'omissione contributiva), legittimando una condanna in tal senso, sia pur generica (come sostanzialmente richiesto), nei confronti della debitrice inadempiente, rammentandosi che, «[a]i fini della pronunzia di una condanna generica, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non occorre la prova certa di un danno, essendo sufficiente, invece, il mero accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli» (Cass. n. 8729 del 2023, in massima).
10. In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello incidentale e in Parte_ parziale riforma della sentenza gravata, va condannata a pagare al la somma di euro 154.201,24 (euro 145.911,96 + euro 8.289,28) CP_1 anziché quella di euro 145.911,96, oltre interessi come già riconosciuti dal
Tribunale, nonché al risarcimento del maggior danno pari a interessi e sanzioni applicati in relazione al debito i.m.u. per il periodo 2011 – 2015 in ordine agli immobili oggetto dell'esecuzione iscritta al n. 165 del 2010 del r.g.e. del Tribunale di Prato.
11. Quanto alle spese di lite, giova rammentare che «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza pag. 17/19 impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione» (ex aliis, Cass. n. 5890 del 2022, in massima).
All'esito complessivo del giudizio, la soccombenza va senz'altro ravvisata Parte_ in capo a con la conseguenza che essa va onerata delle spese di lite, che, per il giudizio di primo grado, possono liquidarsi secondo quanto statuito dal Tribunale, anche quanto alla c.t.u., e, per il grado d'appello, si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (euro 52.001,00 – euro 260.000,00), liquidazione ridotta nei limiti di cui alla nota spese depositata, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi in appello (pertanto, euro 6.980,00).
12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Parte_ versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 733 del 2023 del Tribunale di
[...]
Prato;
2. in parziale riforma della stessa, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna a Parte_1 pagare al Controparte_1
e la somma di euro CP_2 Controparte_3 Controparte_1
154.201,24 (anziché quella di euro 145.911,96), oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora all'effettivo soddisfo;
pag. 18/19 3. condanna a risarcire al Parte_1
Controparte_1 CP_2
e il maggior danno
[...] Controparte_3 Controparte_1 rappresentato da interessi e sanzioni applicati in relazione al debito i.m.u. per il periodo 2011 – 2015 in ordine agli immobili oggetto dell'esecuzione iscritta al n. 165 del 2010 del r.g.e. del Tribunale di
Prato;
4. condanna a rifondere al Parte_1
Controparte_1 CP_2
e le spese di lite, secondo la
[...] Controparte_3 Controparte_1 statuizione della sentenza gravata, anche relativamente alla c.t.u., quanto al giudizio di primo grado, mentre, quanto a quello d'appello, liquidate in euro 6.980,00, oltre euro 777,00 per esborsi, rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
5. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di dell'ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 7 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
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