CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 02/02/2026, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 268/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente
ANSALDI PIERO, TO
GHINETTI ANDREA PIO CARLO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1527/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Piazza Stuparich 2 20100 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4643/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 5
e pubblicata il 21/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 6820240051207613000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 85/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da richieste agli atti
Resistente/Appellato: come da richieste agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di appello proposto dall'agenzia delle entrate DP II di Milano avverso la sentenza n. 4643/05/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano che ha accolto il ricorso della società contribuente avverso la cartella di pagamento n. 068 2024 0051207613000, con cui veniva richiesto un minor credito IVA 2020 (dichiarazione anno 2021) per un importo complessivo di €.35.626,36, per imposta
Iva , sanzioni e interessi.
I primi giudici hanno aderito alla tesi della contribuente che aveva contestato la ripresa tributaria, precisando che si trattava di una mera violazione formale, senza alcun danno per l'Erario, in quanto pur riconoscendo di non aver esposto nella dichiarazione originaria il maggior credito IVA avrebbe successivamente rettificato la dichiarazione Iva a favore.
Con l'appello interposto l'ufficio contesta la sentenza con un unico ed articolato motivo eccependo violazione e/o falsa applicazione delle norme di legge.
In particolare l'ufficio rileva che la società Resistente_1 S.r.l. per l'anno di imposta 2020, ha riportato in dichiarazione IVA un credito IVA derivante dall'anno precedente (il 2019) , indicando però un importo
(€ 240.341) diverso da quello effettivamente indicato nella dichiarazione originaria dell'anno precedente – il 2019- ed ammontante ad € 215.155; il credito totale Iva per l'anno 2020 veniva quindi esposto in complessivi
€ 324.328 comprensivo del differenziale di € 25.076 (dato dalla differenza tra € 240.341 ed € 215.155).
Il credito di € 324.328 (comprensivo del predetto maggior importo di € 25.076) veniva poi esposto nella successiva dichiarazione IVA del 2021, che veniva poi compensato nell'esercizio successivo, il 2022, come risultante dalla dichiarazione annuale di tale ultimo anno presentata nel 2023.
Da quanto affermato ed evidenziato sarebbe quindi chiaro che non si sarebbe trattato di un mero errore formale in quanto la Società non si è limitata ad “esporre un maggior credito”, ma ha proceduto anche al suo indebito utilizzo operando delle compensazioni con debiti iva. Ne consegue che quel credito non indicato nel corretto anno di competenza, non poteva essere utilizzato nelle operazioni di compensazione.
L'ufficio ricorda poi che , sulla base della normativa vigente , i soggetti IVA che vogliono utilizzare in compensazione il maggior credito DEVONO presentare una dichiarazione integrativa “a favore”.
Nell'ipotesi in cui l'integrativa viene presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo, come nel caso che ne occupa , il maggior credito risultante dovrà prima essere riportato nel quadro DI della dichiarazione relativa all'anno di imposta in cui è stata presentata l'integrativa e poi utilizzato a far data dal primo gennaio dello stesso anno di presentazione del modello DI – Dichiarazione
Integrativa.
La dichiarazione integrativa per l'anno 2020 è stata infatti presentata in data 1.3.2024 e cioè oltre il termine di presentazione della dichiarazione iva dell'anno successivo, il 2021 e, tra l'altro, il giorno successivo alla notifica della cartella di pagamento di cui è lite .
In pratica è provato documentalmente che la società contribuente ha effettuato compensazioni con un credito iva maggiore di quello effettivamente spettante .
Chiede pertanto l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese.
Si è costituta la società contribuente che con le controdeduzioni contesta la tesi dell'ufficio e popone poi appello incidentale alla sentenza in relazione alle spese che i primi giudici avevano compensato. Ribadisce che l'errore commesso è di natura meramente formale e che non vi sarebbe stato alcun danno erariale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La risoluzione della presente lite si fonda quindi sulla verifica di come e quando può essere utilizzato il maggior credito iva non esposto nella dichiarazione annuale originaria del 2019(dichiarazione presentata nel 2020) .
Si ricorda che a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 193/2016 tra le novità più significative particolare rilievo ha assunto l'introduzione del quadro VN, denominato “dichiarazioni integrative a favore”, riservato ai soggetti che hanno presentato una dichiarazione integrativa “a favore” oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento.
In tal modo ha trovato piena applicazione, anche ai fini Iva, la disciplina dell'articolo 8 del D.P.R. 322/1998
(come appunto modificata dal richiamato D.L. 193/2016) con la quale sono stati “unificati” i termini di presentazione delle integrative, sia a “favore” del contribuente che a “favore” del Fisco.
Sul piano operativo, per effetto della citata unificazione, nel frontespizio del modello Iva è venuta meno la casella relativa all'integrativa “a favore”, mentre negli appositi quadri VN e DI è stato previsto di riportare, tra gli altri, l'anno cui si riferisce la dichiarazione integrativa presentata e l'importo del credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile, per la quota “non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa”.
Secondo la citata novella normativa , salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando la possibilità di ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso ex articolo 13, D.Lgs. 472/1997, le dichiarazioni Iva possono essere “integrate” per correggere errori / omissioni, sia “a favore” del contribuente che “a favore” del Fisco, entro il termine previsto per l'accertamento fiscale (articolo 57, D.P.R. 633/1972); si tratta, in particolare, di errori/omissioni che hanno determinato l'indicazione di un maggiore/minore imponibile o, comunque, di un maggiore/minore debito d'imposta o di una maggiore/minore eccedenza detraibile.
La norma ha quindi previsto che il (maggior)credito risultante dalla integrativa “a favore” presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale oppure utilizzato in compensazione ovvero chiesto a rimborso (sempreché ricorrano i presupposti per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa).
Nel caso in cui invece la dichiarazione “integrativa” sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, l'eventuale maggior credito detraibile può essere utilizzato in compensazione, per eseguire il versamento di debiti maturati “a partire” dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa;
ovvero, chiesto a rimborso ove ricorrano, per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa, i requisiti di cui ai citati articoli 30 e 34, comma 9 del D.P.R. 633/1972.
Delineato il quadro normativo, si rappresenta che la società contribuente ha presentato la dichiarazione integrativa IVA 2020 soltanto in data 1.3.2024 e quindi oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (c.d.integrativa ultrannuale) .
La conseguenza è che il maggior credito IVA da integrativa – da esporre nel quadro DI- poteva essere utilizzato in compensazione (mediante F24), per eseguire il versamento di debiti maturati, “a partire” dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa e cioè dal
2025, rigenerando quindi il (maggior) credito non esposto nella dichiarazione originaria .
Pertanto la diversa procedura utilizzata dal contribuente non è stata corretta in quanto ha utilizzato un credito integrativo non ancora esistente o meglio non ancora rigenerato.
Di conseguenza l'appello è fondato e la sentenza appellata deve essere riformata nel capo in cui riconosce che si sia trattato di un mero errore formale senza alcun danno per l'erario.
Le spese seguono la soccombenza come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia , sez. XVI , in riforma della sentenza appellata accoglie l'appello e condanna parte soccombente alle spese di lite quantificate in €1.200 per il primo grado ed € 1.500 per il presente grado di appello.
Cosi deciso in Milano, li 15 gennaio 2026
Il Giudice Estensore – Piero Ansaldi
Il Presidente – Giuseppe Locatelli
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente
ANSALDI PIERO, TO
GHINETTI ANDREA PIO CARLO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1527/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Piazza Stuparich 2 20100 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4643/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 5
e pubblicata il 21/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 6820240051207613000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 85/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da richieste agli atti
Resistente/Appellato: come da richieste agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di appello proposto dall'agenzia delle entrate DP II di Milano avverso la sentenza n. 4643/05/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano che ha accolto il ricorso della società contribuente avverso la cartella di pagamento n. 068 2024 0051207613000, con cui veniva richiesto un minor credito IVA 2020 (dichiarazione anno 2021) per un importo complessivo di €.35.626,36, per imposta
Iva , sanzioni e interessi.
I primi giudici hanno aderito alla tesi della contribuente che aveva contestato la ripresa tributaria, precisando che si trattava di una mera violazione formale, senza alcun danno per l'Erario, in quanto pur riconoscendo di non aver esposto nella dichiarazione originaria il maggior credito IVA avrebbe successivamente rettificato la dichiarazione Iva a favore.
Con l'appello interposto l'ufficio contesta la sentenza con un unico ed articolato motivo eccependo violazione e/o falsa applicazione delle norme di legge.
In particolare l'ufficio rileva che la società Resistente_1 S.r.l. per l'anno di imposta 2020, ha riportato in dichiarazione IVA un credito IVA derivante dall'anno precedente (il 2019) , indicando però un importo
(€ 240.341) diverso da quello effettivamente indicato nella dichiarazione originaria dell'anno precedente – il 2019- ed ammontante ad € 215.155; il credito totale Iva per l'anno 2020 veniva quindi esposto in complessivi
€ 324.328 comprensivo del differenziale di € 25.076 (dato dalla differenza tra € 240.341 ed € 215.155).
Il credito di € 324.328 (comprensivo del predetto maggior importo di € 25.076) veniva poi esposto nella successiva dichiarazione IVA del 2021, che veniva poi compensato nell'esercizio successivo, il 2022, come risultante dalla dichiarazione annuale di tale ultimo anno presentata nel 2023.
Da quanto affermato ed evidenziato sarebbe quindi chiaro che non si sarebbe trattato di un mero errore formale in quanto la Società non si è limitata ad “esporre un maggior credito”, ma ha proceduto anche al suo indebito utilizzo operando delle compensazioni con debiti iva. Ne consegue che quel credito non indicato nel corretto anno di competenza, non poteva essere utilizzato nelle operazioni di compensazione.
L'ufficio ricorda poi che , sulla base della normativa vigente , i soggetti IVA che vogliono utilizzare in compensazione il maggior credito DEVONO presentare una dichiarazione integrativa “a favore”.
Nell'ipotesi in cui l'integrativa viene presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo, come nel caso che ne occupa , il maggior credito risultante dovrà prima essere riportato nel quadro DI della dichiarazione relativa all'anno di imposta in cui è stata presentata l'integrativa e poi utilizzato a far data dal primo gennaio dello stesso anno di presentazione del modello DI – Dichiarazione
Integrativa.
La dichiarazione integrativa per l'anno 2020 è stata infatti presentata in data 1.3.2024 e cioè oltre il termine di presentazione della dichiarazione iva dell'anno successivo, il 2021 e, tra l'altro, il giorno successivo alla notifica della cartella di pagamento di cui è lite .
In pratica è provato documentalmente che la società contribuente ha effettuato compensazioni con un credito iva maggiore di quello effettivamente spettante .
Chiede pertanto l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese.
Si è costituta la società contribuente che con le controdeduzioni contesta la tesi dell'ufficio e popone poi appello incidentale alla sentenza in relazione alle spese che i primi giudici avevano compensato. Ribadisce che l'errore commesso è di natura meramente formale e che non vi sarebbe stato alcun danno erariale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La risoluzione della presente lite si fonda quindi sulla verifica di come e quando può essere utilizzato il maggior credito iva non esposto nella dichiarazione annuale originaria del 2019(dichiarazione presentata nel 2020) .
Si ricorda che a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 193/2016 tra le novità più significative particolare rilievo ha assunto l'introduzione del quadro VN, denominato “dichiarazioni integrative a favore”, riservato ai soggetti che hanno presentato una dichiarazione integrativa “a favore” oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento.
In tal modo ha trovato piena applicazione, anche ai fini Iva, la disciplina dell'articolo 8 del D.P.R. 322/1998
(come appunto modificata dal richiamato D.L. 193/2016) con la quale sono stati “unificati” i termini di presentazione delle integrative, sia a “favore” del contribuente che a “favore” del Fisco.
Sul piano operativo, per effetto della citata unificazione, nel frontespizio del modello Iva è venuta meno la casella relativa all'integrativa “a favore”, mentre negli appositi quadri VN e DI è stato previsto di riportare, tra gli altri, l'anno cui si riferisce la dichiarazione integrativa presentata e l'importo del credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile, per la quota “non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa”.
Secondo la citata novella normativa , salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando la possibilità di ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso ex articolo 13, D.Lgs. 472/1997, le dichiarazioni Iva possono essere “integrate” per correggere errori / omissioni, sia “a favore” del contribuente che “a favore” del Fisco, entro il termine previsto per l'accertamento fiscale (articolo 57, D.P.R. 633/1972); si tratta, in particolare, di errori/omissioni che hanno determinato l'indicazione di un maggiore/minore imponibile o, comunque, di un maggiore/minore debito d'imposta o di una maggiore/minore eccedenza detraibile.
La norma ha quindi previsto che il (maggior)credito risultante dalla integrativa “a favore” presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale oppure utilizzato in compensazione ovvero chiesto a rimborso (sempreché ricorrano i presupposti per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa).
Nel caso in cui invece la dichiarazione “integrativa” sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, l'eventuale maggior credito detraibile può essere utilizzato in compensazione, per eseguire il versamento di debiti maturati “a partire” dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa;
ovvero, chiesto a rimborso ove ricorrano, per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa, i requisiti di cui ai citati articoli 30 e 34, comma 9 del D.P.R. 633/1972.
Delineato il quadro normativo, si rappresenta che la società contribuente ha presentato la dichiarazione integrativa IVA 2020 soltanto in data 1.3.2024 e quindi oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (c.d.integrativa ultrannuale) .
La conseguenza è che il maggior credito IVA da integrativa – da esporre nel quadro DI- poteva essere utilizzato in compensazione (mediante F24), per eseguire il versamento di debiti maturati, “a partire” dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa e cioè dal
2025, rigenerando quindi il (maggior) credito non esposto nella dichiarazione originaria .
Pertanto la diversa procedura utilizzata dal contribuente non è stata corretta in quanto ha utilizzato un credito integrativo non ancora esistente o meglio non ancora rigenerato.
Di conseguenza l'appello è fondato e la sentenza appellata deve essere riformata nel capo in cui riconosce che si sia trattato di un mero errore formale senza alcun danno per l'erario.
Le spese seguono la soccombenza come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia , sez. XVI , in riforma della sentenza appellata accoglie l'appello e condanna parte soccombente alle spese di lite quantificate in €1.200 per il primo grado ed € 1.500 per il presente grado di appello.
Cosi deciso in Milano, li 15 gennaio 2026
Il Giudice Estensore – Piero Ansaldi
Il Presidente – Giuseppe Locatelli