Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 18/02/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4379/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 4379/2024, promossa con ricorso depositato il 21/10/2024 da:
1) Parte_1 nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Simona Ronchi
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Simona Ronchi
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in BR (VA), in data 22 giugno 1991
(anno 1991 atto n. 5 parte II serie A)
con i seguenti figli maggiorenni:
nata a [...] il [...] Persona_1
nata a [...] il [...]. Persona_2
pagina1 di 3
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 21 ottobre 2024, richiedevano pronuncia di separazione personale e contestuale domanda di cessazione effetti civili del matrimonio.
Con riferimento alla domanda di separazione, chiedevano la pronuncia della stessa alle seguenti condizioni:
-autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
-stabilire che i coniugi dovranno versare la somma mensile di € 300,00 (trecento), in ragione del 50% ciascuno, a , maggiorenne ma non economicamente Persona_2 autosufficiente, entro e non oltre il giorno 15 (quindici) di ogni mese a titolo di contributo per il mantenimento della stessa e a provvedere al pagamento di tutte le spese straordinarie in ragione del 50% ciascuno così come indicate nelle linee guida del
Tribunale di Varese;
- dare atto che i coniugi si impegnano sin d'ora a dividere in ragione del 50% ciascuno, la somma che verrà liquidata alla scadenza del buono postale cointestato;
-spese di Giudizio compensate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473-bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle attuali circostanze, come concordemente valutate dalle stesse. In particolare il Tribunale da atto dell'impegno delle parti di provvedere al mantenimento diretto e alla suddivisione delle spese straordinarie relative alla figlia
, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, ciò che le Persona_2 garantisce il supporto economico dei genitori sino all'indipendenza economica.
La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 22 giugno 1991, in BR (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BR (anno 1991, atto n. 5, parte II, Serie A)
pagina2 di 3 alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle ulteriori domande.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 13/2/2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03
s.m.i.
pagina3 di 3