Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/05/2025, n. 1941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1941 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
RE PU BBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
R.G. 1921/2024
Verbale di udienza
Oggi 29 maggio 2025, ad ore 12:30 avanti alla Corte d'appello di Venezia, composta dai seguenti Magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere
Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo
Sono comparsi:
- Per l'appellante l'avv. Fabio Bolzonello;
Per l'appellato l'avv. Damiano Zamuner in sost. degli avv.ti Nicola Castelli e
Giulia Bontempi.
La Corte invita le parti a discutere.
Le parti discutono brevemente riportandosi ai rispettivi atti.
L'appellante conclude come in atto di citazione in appello e note depositate.
L'appellato conclude come in comparsa di costituzione e risposta e note depositate.
La Corte si ritira in Camera di Consiglio ad ore 12:45.
PVBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia
Prima Sezione Civile
R.G. 1921/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere
dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1921/24 rg, promossa con atto di citazione da:
Parte 1 (C.F. C.F. 1 (), rappresentata e difesa dall'avv.
Fabio Bolzonello, del foro di Padova, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Padova, via San Crispino n.72, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello
appellante nei confronti di
P.IVA P.IVA 1 ), in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Castelli e Giulia
Bontempini, del foro di Verona, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima,
in Verona, Piazza Renato Simoni n.3, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta appellata
Oggetto: Appalto Appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n.
1440/2024, pubblicata il 16.9.2024
CONCLUSIONI
Per parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia adita, in accoglimento dei motivi d'appello su esposti, rigettata ogni contraria istanza,
domanda ed eccezione, riformare – con riferimento alle parti di provvedimento ed ai capi oggetto di gravame - l'impugnata sentenza n. 1440/2024 del Tribunale di Padova, depositata in data 16.09.2024 all'esito del procedimento civile rubricato al n.
280/2024 R.G., e per l'effetto:
- In Via Principale: Per tutti i motivi di cui in premesse, condannare la società [...]
Controparte_1 (P.IVA: P.IVA 1 ), con sede legale in Bolzano, Via Dodiciville
n. 8, in persona del legale rappresentante pro-tempore, all'integrale ed esatto adempimento del contratto n. 176667 datato 23.09.2021, con termine dei lavori entro e non oltre mesi sei dalla pubblicazione della sentenza, o comunque entro un termine ritenuto congruo dall'Ecc.ma Corte d'Appello adita, con integrale accollo di oneri e
Costi a carico dell'appellata medesima.
In Via ulteriormente Principale: Per tutti i motivi di cui in premesse, condannare la società (P.IVA: P.IVA 1 ), con sede legale in Bolzano,Controparte 1
Via Dodiciville n. 8, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla demolizione del camino esistente sul fabbricato in questione, sito in Limena (PD), Via
Fornace n. 128, sempre con integrale accollo di oneri e costi a carico dell'odierna appellata.
In Via ulteriormente principale: Per tutti i motivi di cui in premesse, condannare la società P.IVA 1 ), con sede legale in Bolzano,Controparte_1 (P.IVA:
Via Dodiciville n. 8, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento,
in favore dell'odierna appellante, della somma pari ad Euro 2.107,60, o quella diversa somma ritenuta congrua e di giustizia, di cui Euro 1.400,00 a titolo di rimborso spese per C.T.U. sostenute da quest'ultima nell'ambito della procedura per A.T.P. (cfr. docc. 15/16 fascicolo primo grado), Euro 507,52 a titolo di rimborso spese per C.T.P. (cfr.
doc. 17 fascicolo primo grado), ed infine Euro 200,08 a titolo di costi per l'utilizzo di una piattaforma autocarrata con relativo operatore, bene questo utilizzato in data
11.07.2023 per lo svolgimento delle operazioni peritali da parte del C.T.U. (cfr. doc.
18).
In Via subordinata: Per tutti i motivi di cui in premesse, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale di condanna dell'appellata all'adempimento del contratto in questione, dichiarare l'intervenuta risoluzione di detto contratto n. 176667 datato 23.09.2021, a causa dell'inadempimento posto in essere dall'appellata medesima, con conseguente condanna, nei confronti di quest'ultima, al risarcimento dei danni patiti e patendi dall'appellante, per la somma complessiva pari ad Euro 58.605,00 o per quella diversa somma ritenuta congrua e di giustizia, a titolo di pagamento delle somme dovute da quest'ultima per l'esecuzione delle medesime opere previste nel contratto d'appalto in questione n. 176667.
In Via subordinata - alternativa: Per tutti i motivi di cui in premesse, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale di condanna dell'appellata all'adempimento del contratto in questione, condannare la società CP 1
[...] (P.IVA: P.IVA 1 ), con sede legale in Bolzano, Via Dodiciville n. 8,
in persona del legale rappresentante pro-tempore, a tenere in ogni caso indenne e manlevata l'odierna appellante, da ogni onere e costo che la medesima dovrà
sostenere per la realizzazione delle medesime opere previste nel suddetto contratto in questione n. 176667 del 23.09.2021. -In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali relative al doppio grado di giudizio, comprese quelle relative alla precedente procedura di accertamento tecnico preventivo n. 698/2023 R.G.
Per parte appellata: In via preliminare
Accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità del presente appello, per le causali di cui in narrativa.
Nel merito
Respingersi le domande dell'appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le causali di cui in narrativa, e conseguentemente rigettarsi l'appello, confermando integralmente l'impugnata sentenza.
Vittoria di spese competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge.
In via subordinata istruttoria
Ammettersi C.t.u. volta ad accertare che l'impianto oggetto del preventivo di cui al documento avversario n. 14) presenta un sistema ibrido ed un accumulatore fotovoltaico di potenza maggiore rispetto alle medesime componenti di cui al contratto 23.9.2021.
Svolgimento processo
Parte 1 nell'interesse della comunione ereditaria di Persona 1 (deceduto il 15.05.2022), premesso di aver espletato il procedimento per accertamento tecnico. preventivo n. 698/2023 RG, deduce che con il contratto n. 176667 del 23.09.2021 il de cuius aveva commissionato alla convenuta Controparte_1 (all'epoca
Gruppo Green Power s.r.l.) non solo la fornitura, ma anche l'installazione completa di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 6 Kwp nella propria abitazione sita in
Limena (PD), via Fornace 128/C, per il prezzo complessivo di euro 50.792,50.
Considerando che detta installazione non è mai avvenuta, l'attrice chiede la condanna della società convenuta all'adempimento del contratto con relativa installazione dell'impianto oggetto di causa, oppure, in subordine, che detto contratto venga dichiarato risolto per inadempimento di CP_1 , con condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni pari ad euro 58.605,00. In via ulteriormente subordinata chiede che la società venga condannata a tenerla indenne dai costi che ella dovrà sostenere per installare un impianto fotovoltaico uguale a quello descritto nel contratto per cui è
causa.
Si costituiva in giudizio Controparte 1 rappresentando come il già
menzionato contratto n. 176667 del 23.09.2021 avesse ad oggetto la sola vendita dei materiali, ma non la loro installazione, per la quale avrebbe dovuto essere concluso un successivo e distinto contratto di appalto, mai stipulato a causa del sopravvenuto decesso di di cui la società veniva notiziata solo in data 26.9.2022, Persona 1
appena quattro giorni prima della scadenza del termine per la realizzazione di almeno il 30% delle opere in regime di superbonus 110%.
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Padova, con sentenza n.1440/2024,
pubblicata il 16.9.2024, respingeva le domande attoree ritenendo che l'interpretazione del contratto oggetto di causa fornita dall'attrice non potesse essere condivisa.
Osservava, invero, il Tribunale come plurimi ed univoci elementi testuali inducessero a ritenere che l'installazione dell'impianto fotovoltaico non fosse inclusa nel contratto n. 176667 del 23.09.2021, avendo esso invece ad oggetto solo la sua fornitura. Al punto n. 1 del contratto (v. doc. 1 fascicolo di parte convenuta), era infatti espressamente menzionata la "DESCRIZIONE DELLA FORNITURA". Al punto n. 1 delle condizioni generali, intitolato “ALLEGATI e DEFINIZIONI", alla voce "Contratto" veniva espressamente stabilito che esso “indica il presente accordo tra il Cliente e GGP,
avente ad oggetto lo svolgimento della fornitura da parte di GGP in favore del
Cliente"; la successiva voce "Fornitura: indicava lo svolgimento dei servizi di consulenza e progettazione, nonché la fornitura degli impianti e delle strumentazioni...". Anche il prezzo veniva espressamente riferito alla sola fornitura.
Del pari l'art. 2, nel definire l'oggetto del contratto, menzionava solo la fornitura,
“nonché ogni ulteriore attività espressamente prevista", tra le quali non era menzionata l'installazione. Inoltre, proprio in merito all'installazione, lo stesso art. 2 precisava che
"In particolare, le autonome operazioni per l'installazione dell'impianto oggetto della
Fornitura, le correlate certificazioni ed il collaudo competeranno a diverso ed idoneo soggetto all'uopo liberamente individuato da GGP. Tutte le attività non specificate dal
Contratto non ricomprese nella Fornitura sono ad onere e responsabilità del Cliente.
Qualsiasi opera e/o servizio non incluso nella Fornitura verranno quantificate separatamente". A parere del giudice, quindi, tali plurimi ed univoci dati letterali conducevano ad escludere che oggetto del contratto fosse anche l'installazione dell'impianto fotovoltaico che avrebbe dovuto invece essere oggetto di un successivo e separato contratto, mai concluso a causa della sopravvenuta scomparsa di Persona 1 E
tali conclusioni non erano contraddette né dal fatto che nell'Allegato C del contratto
(Delega per la cessione del credito), alla lettera A fosse riportato che "si è
perfezionato... il Contratto tra il Cliente e Gruppo Green Power s.r.l. per la fornitura di opere e la prestazione di servizi di efficientamento energetico del Sito"; né dalla mail del 25.05.2022 con cui la convenuta Controparte_1 comunicava che entro il 30.09.2022 sarebbero iniziati i lavori (di installazione).
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello Parte 1 lamentando un'erronea interpretazione e qualificazione del contratto oggetto di causa da parte del primo giudice. Rilevando in particolare come da numerosi dati letterali si sarebbe dovuto ritenere che quello concluso fra le parti fosse un contratto di appalto per la fornitura e l'installazione di un impianto fotovoltaico e non un contratto di sola vendita;
inoltre,
avendo il tribunale ritenuto che comunque tra le parti fosse stato concluso un contratto di mera fornitura, esso avrebbe dovuto condannare la convenuta all'adempimento di tale contratto, intimando alla stessa quanto meno la fornitura dell'impianto, secondo quanto richiesto dall'attrice.
Resisteva al gravame Controparte 1 invocando il rigetto del gravame promosso, con integrale conferma della sentenza impugnata. Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 29 maggio 2025 fissata ex art. 281
sexies c.p.c. e la Corte, all'esito della discussione, definiva l'appello pronunciando la seguente sentenza.
Motivi della decisone
Primo motivo
Con il primo motivo di gravame parte appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui, pur avendo ritenuto che tra le parti fosse stato validamente concluso un contratto di fornitura, ha omesso di pronunciare, come richiesto da parte attrice, la condanna di
CP_1 all'adempimento di detto contratto mediante la consegna dell'impianto, o, in alternativa, la declaratoria d'intervenuta risoluzione del medesimo rapporto contrattuale per inadempimento dell'appellata.
Il motivo merita rigetto. Invero, la domanda giudiziale deve essere interpretata con riferimento alla reale volontà della parte avuto riguardo alla finalità perseguita, quale emergente non solo in modo formale dalla formulazione letterale delle conclusioni assunte nell'atto introduttivo, ma anche implicitamente ed indirettamente dall'intero contenuto dell'atto che la contiene e dallo scopo pratico perseguito dall'istante nel ricorrere all'autorità giudiziaria. Nel caso di specie, la domanda di adempimento promossa dall'attrice ha sempre avuto ad oggetto i lavori di installazione di un impianto fotovoltaico, secondo l'interpretazione dalla stessa offerta del contratto n. 176667 del
23.09.2021 come contratto di appalto. Deve, pertanto, escludersi che nella presente sede la domanda possa essere modificata richiedendo la condanna della convenuta alla sola fornitura dell'impianto medesimo, senza peraltro che parte attrice abbia adempiuto (né abbia offerto di adempiere) alla propria controprestazione di pagamento del prezzo ed essendo comunque mutate le condizioni per l'accesso alle detrazioni fiscali, come previste al momento della stipula del contratto con il de cuius. Il Tribunale, in aderenza alla domanda attorea che richiedeva l'esecuzione dei lavori di installazione di un impianto fotovoltaico, con termine dell'opera entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza o nel diverso termine ritenuto congruo stabilito dal Giudice, ha respinto la pretesa per non essere detta prestazione prevista dal contratto invocato.
Del resto neppure una risoluzione del rapporto per inadempimento della convenuta risulta ravvisabile atteso che, da una parte nemmeno parte attrice ha adempiuto alla propria prestazione di pagamento del prezzo, dall'altro CP_1 aveva diligentemente ignorandone l'intervenuto decesso, per la prosecuzionecontattato Persona 1
degli accordi e dei lavori (v.doc.11 di parte convenuta del 26.5.2022), senza tuttavia ricevere riscontro alcuno e venendo notiziata verbalmente della morte del contraente -
e della volontà degli eredi di subentrare nel rapporto contrattuale solo in data
26.9.2022, a quattro giorni dalla scadenza del termine per l'esecuzione del 30% delle opere in regime di superbonus al 110% (circostanze queste ultime pacifiche in quanto incontestate), allorquando i benefici fiscali e le condizioni originariamente pattuite con il de cuius non potevano più trovare applicazione. E la conferma del contegno non.
inadempiente della società convenuta è data dal fatto che la figlia del de cuius, Per 2
[...] , la quale ha completato l'iter previsto da CP_1 con la sottoscrizione anche del successivo contratto di appalto (doc.7 di parte convenuta: nel quale peraltro si noti
è riportato un prezzo diverso rispetto a quello pattuito nell'accordo sottoscritto il 21.9.2021, identico a quello concluso con il de cuius, essendo in quest'ultimo compresi anche i costi di installazione, oltre che di fornitura, dell'impianto), ha ottenuto l'installazione dell'impianto fotovoltaico e il godimento delle detrazioni pattuite.
Ulteriori e diverse domande di risoluzione non sono state formulate dalle parti e non potrebbero pertanto essere pronunciate da questa Corte senza incorrere nel vizio di ultra-petizione.
In definitiva le domande attoree, per come formulate, devono essere tutte rigettate perché infondate.
Secondo motivo
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante deduce come la fattispecie oggetto di causa sia regolata, oltre che dalla normativa codicistica in materia d'appalto (artt.
1655 e segg. cod. civ.), anche dal D. Lgs. 206/2005, il quale “disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonchè quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre” (cfr. art. 128). Rappresenta
parte appellante come il Codice del Consumo non si limiti ad indicare la vendita, ma equipari ad essa anche i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre, quale sarebbe anche l'accordo per cui è causa. Risulterebbe,
invero, dallo stesso contenuto del contratto intercorso tra le parti e dalle comunicazioni inviate dall'appellata, come Persona 1 non si fosse limitato all'acquisto di un certo numero di pannelli fotovoltaici, ma avesse invece affidato alla Green Power s.r.l.
(ora Controparte_1 tutta una serie di attività, riepilogate dalle riportate clausole del contratto in questione, aventi ad oggetto l'installazione di un impianto fotovoltaico, secondo le specifiche necessità della committente.
Il motivo per come formulato è inammissibile. Lo stesso difatti non si confronta con la sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le medesime questioni di fatto e di diritto già proposte nel corso del primo grado di giudizio senza muovere alcuna censura al contenuto e/o all'iter logico-giuridico delle argomentazioni svolte dal Tribunale. Non.
sono difatti esposte censure alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado né le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, con la conseguenza che le deduzioni svolte risultano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non meritevoli di esame in questa sede.
Terzo motivo
Con l'ultimo motivo di impugnazione parte appellante si duole del fatto che il
Tribunale pur avendo affermato che il contratto oggetto di causa doveva considerarsi contratto del consumatore, con conseguente applicazione dell'art. 35 del D. Lgs.
06.09.2005 n. 206 (Codice del Consumo), in base al quale nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile e in caso di dubbio sul senso di una clausola deve prevalere l'interpretazione più favorevole al consumatore e pur avendo riconosciuto l'incertezza della lite, abbia poi omesso di interpretare le clausole ritenute dubbie secondo quanto disposto dal suddetto articolo,
ossia in senso più favorevole al consumatore.
Il motivo merita rigetto. L'incertezza cui fa riferimento il Tribunale nella statuizione relativa alle spese di lite non si riferisce certo al dubbio tenore letterale del contratto,
quanto piuttosto alla circostanza che entrambe le parti in causa hanno dovuto sopportare il rischio e l'incertezza circa l'esito della lite, trattandosi di controversia vertente unicamente sull'interpretazione testuale di un accordo.
E che l'incertezza non afferisse all'interpretazione delle clausole contrattuali trova avallo nella circostanza che il Tribunale, al contrario di quanto vorrebbe far intendere parte appellante, ha giudicato estremamente chiaro il testo contrattuale, tanto da ritenere che da plurimi e univoci dati letterali si dovesse escludere che oggetto del contratto fosse anche l'installazione dell'impianto fotovoltaico.
Ne deriva che nessuna omessa applicazione dell'art.35 del D. Lgs. 06.09.2005 n. 206
risulta invocabile nel caso in esame.
***** Parte 1 саIn considerazione di quanto sopra esposto, l'appello proposto da rigettato, con conseguente condanna della stessa, in ragione del principio di soccombenza, alla rifusione delle spese di lite del presente grado in favore della parte appellata, secondo i parametri medi delle cause di valore compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (tranne che per la fase decisionale per la quale, esaurendosi nella sola discussione orale, si ritiene di applicare i minimi) e tenuto conto delle fasi effettivamente svolte. Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115,
con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M
La Corte di Appello di Venezia, Prima Sezione, definitivamente decidendo l'appello iscritto al n.1921/2024 R.G. promosso con atto di citazione da Parte 1
(appellata), ogni contraria domanda ed (appellante)
contro
Controparte_1
eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza del Tribunale di
Padova n. 1440/2024, pubblicata il 16.9.24;
2) condanna Parte 1 a rifondere ad Controparte 1 le spese di lite del presente grado che liquida in euro 5.211,00, per compensi, oltre spese generali, CPA
ed IV A.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di parte appellante.
Venezia, 29 maggio 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon