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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CIPOLLA FEDERICO, Presidente
PIERRO MARIA, Relatore
ROSSOTTO VITTORIA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 190/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11076202400009920000 TASSE AUTOMOBIL 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11076202400009920000 TASSE AUTOMOBIL 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11076202400009920000 TASSE AUTOMOBIL 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11076202400009920000 TASSE AUTOMOBIL 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1321/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: chiede, previa sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, di annullare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11076202400009920000 notificata in data 07.11.2024. Con condanna di parte resistente alla refusione delle spese di lite oltre accessori di legge con distrazione in favore del difensore sottoscritto ai sensi dell'art. 93 cpc
Resistente chiede di respingere l'istanza di sospensione e di rigettare il ricorso e condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di ipoteca n. 11076202400009920000, relativamente alle cartelle nn. 11020160048304321000, 11020170005587881000, 11020190026057147000
e 11020190044442540000 deducendone l'illegittimità per intervenuta prescrizione del crediti in esso indicati.
DE si è costituita in giudizio e ha dedotto che il termine di prescrizione del credito indicato nelle cartelle notificate, come pacificamente ammesso da controparte, tra il 28/02/2017 e il 22/10/2019, è stato interrotto con la notifica di:
- Pignoramento presso terzi n. 11084201900007245001, notificato il 12/12/2019 ex art. 149 CPC;
la raccomandata è stata ritirata da persona qualificatasi “familiare convivente”
- Cartelle di pagamento nn. 11020160048304321000, 11020170005587881000, 11020190026057147000
- Intimazione di pagamento n. 11020229013080552000, notificata il 26/09/2022 ex art. 149 CPC;
la raccomandata è stata ritirata da persona qualificatasi “persona di famiglia” Per le cartelle sottese alla comunicazione impugnata, è stato evidenziato che la prescrizione è stata interrotta da parte dell'Ente della riscossione con la notifica dei seguenti atti
Il ricorrente il 9.12.2025 ha depositato la rinuncia agli atti per venire meno dell'interesse ad agire in giudizio chiedendo l'estinzione del giudizio.
All'udienza del 19 dicembre 2025 nessuno è comparso.
La Corte prende a decisione la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha depositato la rinuncia agli atti con richiesta di estinzione del giudizio. DE non è comparsa e questo manifesta l'assenza di effettivo interesse alla prosecuzione del processo.
La Corte prende atto e dichiara l'estinzione del giudizio. Le spese sono compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CIPOLLA FEDERICO, Presidente
PIERRO MARIA, Relatore
ROSSOTTO VITTORIA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 190/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11076202400009920000 TASSE AUTOMOBIL 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11076202400009920000 TASSE AUTOMOBIL 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11076202400009920000 TASSE AUTOMOBIL 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11076202400009920000 TASSE AUTOMOBIL 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1321/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: chiede, previa sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, di annullare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11076202400009920000 notificata in data 07.11.2024. Con condanna di parte resistente alla refusione delle spese di lite oltre accessori di legge con distrazione in favore del difensore sottoscritto ai sensi dell'art. 93 cpc
Resistente chiede di respingere l'istanza di sospensione e di rigettare il ricorso e condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di ipoteca n. 11076202400009920000, relativamente alle cartelle nn. 11020160048304321000, 11020170005587881000, 11020190026057147000
e 11020190044442540000 deducendone l'illegittimità per intervenuta prescrizione del crediti in esso indicati.
DE si è costituita in giudizio e ha dedotto che il termine di prescrizione del credito indicato nelle cartelle notificate, come pacificamente ammesso da controparte, tra il 28/02/2017 e il 22/10/2019, è stato interrotto con la notifica di:
- Pignoramento presso terzi n. 11084201900007245001, notificato il 12/12/2019 ex art. 149 CPC;
la raccomandata è stata ritirata da persona qualificatasi “familiare convivente”
- Cartelle di pagamento nn. 11020160048304321000, 11020170005587881000, 11020190026057147000
- Intimazione di pagamento n. 11020229013080552000, notificata il 26/09/2022 ex art. 149 CPC;
la raccomandata è stata ritirata da persona qualificatasi “persona di famiglia” Per le cartelle sottese alla comunicazione impugnata, è stato evidenziato che la prescrizione è stata interrotta da parte dell'Ente della riscossione con la notifica dei seguenti atti
Il ricorrente il 9.12.2025 ha depositato la rinuncia agli atti per venire meno dell'interesse ad agire in giudizio chiedendo l'estinzione del giudizio.
All'udienza del 19 dicembre 2025 nessuno è comparso.
La Corte prende a decisione la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha depositato la rinuncia agli atti con richiesta di estinzione del giudizio. DE non è comparsa e questo manifesta l'assenza di effettivo interesse alla prosecuzione del processo.
La Corte prende atto e dichiara l'estinzione del giudizio. Le spese sono compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.