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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 28/08/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Fabaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 52/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli Avvocati Parte_1 C.F._1
SALVATORE GRANDELLI e ELISABETTA MARCHISIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Marchisio in Torino, Via Casalis n. 41, come da delega in calce al ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
(P. IVA ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Elena Elisabetta
Grignolio ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in Alessandria,
Via Trotti n. 122, come da delega in calce alla memoria depositata il 24.03.2025;
- PARTE CONVENUTA –
, (CF , Controparte_2 P.IVA_2 in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Atanasio Maurizio
Greco ed elettivamente domiciliato in Torino, Via dell'Arcivescovado n. 9, presso l'Ufficio
Legale della sede provinciale dell'Istituto come da memoria difensiva;
- PARTE CONVENUTA –
– Controparte_3 Controparte_4
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9.01.2024, il sig. ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR n. 602/1973 notificato da a Controparte_5 Controparte_6
quale datore di lavoro del sig. e contenente due cartelle di
[...] Pt_1 pagamento, due avvisi di addebito e un avviso di accertamento per un importo complessivo di euro 22.826,92. In particolare, il ricorrente con riferimento ai crediti previdenziali contenuti nelle cartelle n. 13220110005753669000 presuntivamente notificata in data 13.12.2011 e n. 13220120001650231000 presuntivamente notificata in data 17.04.2012 e negli avvisi di addebito n. 43220120000193657000 presuntivamente notificato in data 17.05.2012, e n. 43220120000711427000 presuntivamente notificato in data 9.01.2013 ha eccepito: a) l'omessa notifica degli atti;
b) l'intervenuta prescrizione dei crediti per il decorso del termine quinquennale;
c) la violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente;
d) il difetto di motivazione dell'atto di pignoramento e la mancata allegazione degli atti richiamati;
d) l'omessa indicazione nell'atto di pignoramento dei crediti per cui si procede;
e) la nullità dell'atto di pignoramento poiché il vincolo di indisponibilità non era stato effettuato da un ufficiale giudiziario ma da delegato di f) la nullità dell'atto di pignoramento in quanto privo CP_7 dell'avviso ex art. 492 c.p.c.
Hanno resistito in giudizio l' e l mediante il deposito di memorie difensive con CP_2 CP_7 cui hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 18.10.2024, il giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato Controparte_6 che è rimasto contumace.
La causa è stata istruita con le sole produzioni documentali delle parti e decisa come da dispositivo in calce.
2. L'eccezione di omessa notifica degli atti impugnati non è fondata, atteso che le parti convenute hanno dimostrato l'avvenuta regolare notifica di tutti gli atti oggetto di causa e precisamente: la cartella n. 13220110005753669000 è stata notificata in data 13.12.2011 con raccomandata ricevuta dal destinatario (cfr. doc. n. 6 ; CP_7 la cartella n. 13220120001650231000 è stata notificata in data 17.04.2012 con raccomandata ricevuta dal destinatario (cfr. doc. n. 6 ; CP_7
l'avviso di addebito n. 43220120000193657000 è stato notificato in data 17.05.2012 con raccomandata ricevuta dal destinatario (cfr. fascicolo ); CP_2
l'avviso di addebito n. 43220120000711427000 è stato notificato in data 9.01.2013 con raccomandata ricevuta dal destinatario (cfr. fascicolo ). CP_2
La documentazione depositata dalle parti convenute è senz'altro idonea a comprovare l'avvenuta regolare notificazione degli atti impugnati atteso che dalla stessa risultano ben individuabili i numeri delle raccomandate spedite per la notifica degli atti e le modalità di perfezionamento del procedimento di notificazione. In particolare, negli avvisi di ricevimento depositati da risultano ben leggibili i numeri identificativi delle CP_2 raccomandate spedite che coincidono con quelli indicati negli avvisi di addebito con le stesse notificati. Quanto poi al disconoscimento della firma è sufficiente rilevare che la parte ricorrente avrebbe dovuto presentare querela di falso, cosa che non ha fatto.
Infondata è anche l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente atteso che l'
[...]
ha compiuto validi atti interruttivi e cioè: l'intimazione di Controparte_8 pagamento n. 13220159003599429000 notificata in data 24.12.2015 (cfr. doc. n. 7.3
e l'intimazione di pagamento n. 13220189001510615000 notificata in data CP_7
31.01.2019 (cfr. doc. n.
7.4 che hanno impedito il decorso del termine di CP_7 prescrizione quinquennale, poi nuovamente interrotto dalla notifica dell'atto di pignoramento oggetto di causa avvenuta in data 10.03.2023.
Le censure sollevate in ordine alle presunte irregolarità formali dell'atto di pignoramento sono parimenti destituite di fondamento per le seguenti ragioni:
- nell'atto di pignoramento notificato da l'agente della riscossione ha CP_7 specificamente indicato tutti gli atti impositivi, contenenti i crediti previdenziali per i quali ha agito in via esecutiva, specificando gli importi dovuti a titolo di capitale, interessi e sanzioni, atti che sono stati tutti regolarmente notificati e ciò è sufficiente per ritenere adeguatamente soddisfatto l'obbligo di motivazione ex art. 7 Statuto del contribuente atteso che secondo quanto affermato in giurisprudenza
(cfr. ord. n. 3417/2017 “Orbene questa Corte (cfr., questa Corte (cfr., tra le altre,
Cass. sez. 5, 14 gennaio 2015, n. 407; Cass. sez. 5, 2 a le altre, Cass. sez. 5, 14 gennaio 2015, n. 407; Cass. sez. 5, 2 luglio 2008, n. 18073), ha avuto modo di precisare che - con riferimento all'onere di allegazione di cui all'art. 7, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 212/2000, se nella motivazione di un atto è fatto riferimento ad altro, quest'ultimo non deve essere allegato a quello che lo richiama - allorché l'atto presupposto sia da ritenere conosciuto dal contribuente nel suo contenuto.”);
- in ogni caso, non tutte le irregolarità formali conducono alla caducazione dell'atto ma solo quelle che risultino lesive del diritto di difesa del contribuente, non configurabili nel caso di specie atteso che l'atto notificato ha senz'altro consentito al sig. di immediatamente comprendere i titoli e le ragioni poste a Pt_1 fondamento della pretesa dell'agente della riscossione e del resto il ricorrente ha potuto azionare le sue difese in questa sede, ancorché infondate.
Dunque, alla luce di tutte le argomentazioni che precedono deve concludersi per l'infondatezza della domanda attorea.
Le spese di lite seguono la soccombenza e debbono pertanto gravare sulla parte ricorrente. Dette spese vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 nella misura indicata in dispositivo applicando lo scaglione previsto per le controversie in materia di previdenza dal valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00 omessa la fase istruttoria poiché non svolta.
p.q.m.
Visto l'art. 429 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- dichiara tenuto e condanna il sig. al pagamento delle spese di lite che Parte_1 liquida in € 3.700,00 a favore di e di € 3.700,00 a Controparte_1 favore di oltre il 15% per spese forfettarie e accessori come per legge;
CP_2
- fissa in giorni 60 il termine di deposito della sentenza.
Ivrea, 17/06/2025
Il giudice
Federica Fabaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Fabaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 52/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli Avvocati Parte_1 C.F._1
SALVATORE GRANDELLI e ELISABETTA MARCHISIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Marchisio in Torino, Via Casalis n. 41, come da delega in calce al ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
(P. IVA ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Elena Elisabetta
Grignolio ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in Alessandria,
Via Trotti n. 122, come da delega in calce alla memoria depositata il 24.03.2025;
- PARTE CONVENUTA –
, (CF , Controparte_2 P.IVA_2 in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Atanasio Maurizio
Greco ed elettivamente domiciliato in Torino, Via dell'Arcivescovado n. 9, presso l'Ufficio
Legale della sede provinciale dell'Istituto come da memoria difensiva;
- PARTE CONVENUTA –
– Controparte_3 Controparte_4
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9.01.2024, il sig. ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR n. 602/1973 notificato da a Controparte_5 Controparte_6
quale datore di lavoro del sig. e contenente due cartelle di
[...] Pt_1 pagamento, due avvisi di addebito e un avviso di accertamento per un importo complessivo di euro 22.826,92. In particolare, il ricorrente con riferimento ai crediti previdenziali contenuti nelle cartelle n. 13220110005753669000 presuntivamente notificata in data 13.12.2011 e n. 13220120001650231000 presuntivamente notificata in data 17.04.2012 e negli avvisi di addebito n. 43220120000193657000 presuntivamente notificato in data 17.05.2012, e n. 43220120000711427000 presuntivamente notificato in data 9.01.2013 ha eccepito: a) l'omessa notifica degli atti;
b) l'intervenuta prescrizione dei crediti per il decorso del termine quinquennale;
c) la violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente;
d) il difetto di motivazione dell'atto di pignoramento e la mancata allegazione degli atti richiamati;
d) l'omessa indicazione nell'atto di pignoramento dei crediti per cui si procede;
e) la nullità dell'atto di pignoramento poiché il vincolo di indisponibilità non era stato effettuato da un ufficiale giudiziario ma da delegato di f) la nullità dell'atto di pignoramento in quanto privo CP_7 dell'avviso ex art. 492 c.p.c.
Hanno resistito in giudizio l' e l mediante il deposito di memorie difensive con CP_2 CP_7 cui hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 18.10.2024, il giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato Controparte_6 che è rimasto contumace.
La causa è stata istruita con le sole produzioni documentali delle parti e decisa come da dispositivo in calce.
2. L'eccezione di omessa notifica degli atti impugnati non è fondata, atteso che le parti convenute hanno dimostrato l'avvenuta regolare notifica di tutti gli atti oggetto di causa e precisamente: la cartella n. 13220110005753669000 è stata notificata in data 13.12.2011 con raccomandata ricevuta dal destinatario (cfr. doc. n. 6 ; CP_7 la cartella n. 13220120001650231000 è stata notificata in data 17.04.2012 con raccomandata ricevuta dal destinatario (cfr. doc. n. 6 ; CP_7
l'avviso di addebito n. 43220120000193657000 è stato notificato in data 17.05.2012 con raccomandata ricevuta dal destinatario (cfr. fascicolo ); CP_2
l'avviso di addebito n. 43220120000711427000 è stato notificato in data 9.01.2013 con raccomandata ricevuta dal destinatario (cfr. fascicolo ). CP_2
La documentazione depositata dalle parti convenute è senz'altro idonea a comprovare l'avvenuta regolare notificazione degli atti impugnati atteso che dalla stessa risultano ben individuabili i numeri delle raccomandate spedite per la notifica degli atti e le modalità di perfezionamento del procedimento di notificazione. In particolare, negli avvisi di ricevimento depositati da risultano ben leggibili i numeri identificativi delle CP_2 raccomandate spedite che coincidono con quelli indicati negli avvisi di addebito con le stesse notificati. Quanto poi al disconoscimento della firma è sufficiente rilevare che la parte ricorrente avrebbe dovuto presentare querela di falso, cosa che non ha fatto.
Infondata è anche l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente atteso che l'
[...]
ha compiuto validi atti interruttivi e cioè: l'intimazione di Controparte_8 pagamento n. 13220159003599429000 notificata in data 24.12.2015 (cfr. doc. n. 7.3
e l'intimazione di pagamento n. 13220189001510615000 notificata in data CP_7
31.01.2019 (cfr. doc. n.
7.4 che hanno impedito il decorso del termine di CP_7 prescrizione quinquennale, poi nuovamente interrotto dalla notifica dell'atto di pignoramento oggetto di causa avvenuta in data 10.03.2023.
Le censure sollevate in ordine alle presunte irregolarità formali dell'atto di pignoramento sono parimenti destituite di fondamento per le seguenti ragioni:
- nell'atto di pignoramento notificato da l'agente della riscossione ha CP_7 specificamente indicato tutti gli atti impositivi, contenenti i crediti previdenziali per i quali ha agito in via esecutiva, specificando gli importi dovuti a titolo di capitale, interessi e sanzioni, atti che sono stati tutti regolarmente notificati e ciò è sufficiente per ritenere adeguatamente soddisfatto l'obbligo di motivazione ex art. 7 Statuto del contribuente atteso che secondo quanto affermato in giurisprudenza
(cfr. ord. n. 3417/2017 “Orbene questa Corte (cfr., questa Corte (cfr., tra le altre,
Cass. sez. 5, 14 gennaio 2015, n. 407; Cass. sez. 5, 2 a le altre, Cass. sez. 5, 14 gennaio 2015, n. 407; Cass. sez. 5, 2 luglio 2008, n. 18073), ha avuto modo di precisare che - con riferimento all'onere di allegazione di cui all'art. 7, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 212/2000, se nella motivazione di un atto è fatto riferimento ad altro, quest'ultimo non deve essere allegato a quello che lo richiama - allorché l'atto presupposto sia da ritenere conosciuto dal contribuente nel suo contenuto.”);
- in ogni caso, non tutte le irregolarità formali conducono alla caducazione dell'atto ma solo quelle che risultino lesive del diritto di difesa del contribuente, non configurabili nel caso di specie atteso che l'atto notificato ha senz'altro consentito al sig. di immediatamente comprendere i titoli e le ragioni poste a Pt_1 fondamento della pretesa dell'agente della riscossione e del resto il ricorrente ha potuto azionare le sue difese in questa sede, ancorché infondate.
Dunque, alla luce di tutte le argomentazioni che precedono deve concludersi per l'infondatezza della domanda attorea.
Le spese di lite seguono la soccombenza e debbono pertanto gravare sulla parte ricorrente. Dette spese vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 nella misura indicata in dispositivo applicando lo scaglione previsto per le controversie in materia di previdenza dal valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00 omessa la fase istruttoria poiché non svolta.
p.q.m.
Visto l'art. 429 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- dichiara tenuto e condanna il sig. al pagamento delle spese di lite che Parte_1 liquida in € 3.700,00 a favore di e di € 3.700,00 a Controparte_1 favore di oltre il 15% per spese forfettarie e accessori come per legge;
CP_2
- fissa in giorni 60 il termine di deposito della sentenza.
Ivrea, 17/06/2025
Il giudice
Federica Fabaro