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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/04/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 12 marzo 2025, ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3540/2022 R.G.L.
T R A
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Velardi opponente
e
e , rappresentate e difese dall'avv. Arcangelo Controparte_1 CP_2
Sannicandro opposte oggetto: opposizione all'esecuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/05/2022, l' ha esposto che , dante causa delle Pt_1 Persona_1
odierne opposte, aveva dato corso ad esecuzione forzata presso terzi sulla base della sentenza n.
4387/2011 del Tribunale di Foggia, ottenendo ordinanza di assegnazione in data 07/06/2013.
La terza pignorata, BNL, emetteva un assegno intestato al creditore che, tuttavia, decedeva nell'agosto
2013 senza riscuotere il titolo.
Le odierne opposte, nella loro qualità di eredi, restituivano il titolo e chiedevano alla banca di emetterne altri due, a loro intestati, ripartendo la somma in base alle rispettive quote ereditarie. A fronte dell'inerzia dell'istituto di credito, davano corso a nuova procedura di espropriazione forzata sulla base del medesimo titolo esecutivo.
La nuova procedura, iscritta al n. 2683/2018 R.G. Es. Tribunale di Foggia, nonostante l'opposizione dell' , portava ad un'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate con rigetto Controparte_3 dell'istanza di sospensione e concessione di un termine all'opponente per l'introduzione del giudizio di merito che ci occupa.
pagina 1 di 3 Come nella fase sommaria, l' ha eccepito la violazione del principio del ne bis in idem per aver le Pt_1
eredi attivato una nuova procedura esecutiva sulla base del medesimo titolo, peraltro, in CP_2
assenza di riaccredito delle somme portate nel titolo intestato al de cuius . Ha altresì Persona_1 lamentato che le istanze delle creditrici andassero rivolte al terzo pignorato in ragione dell'esistenza di una precedente ordinanza di assegnazione delle somme pignorate nonché il mancato esperimento della domanda di rate maturate e non riscosse in luogo dell'azione giudiziaria di esecuzione forzata.
Costituitesi in giudizio, le opposte hanno contestato la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, sostenendo la legittimità della procedura esecutiva, alla luce dell'intervenuta perdita di efficacia dell'ordinanza di assegnazione del 2013 in virtù di quanto disposto dall'art. 14, co. 1 bis, D.L.
669/1996, come modificato dall'art. 44, co. 3, lett. a) del D.L. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003.
Acquisite note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
L'opposizione deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Deve escludersi che le opposte abbiano agito in violazione del principio del ne bis in idem, dal momento che, per pacifico insegnamento della Suprema Corte, solo la concreta attuazione del diritto di credito può dar luogo a bis in idem, in ambito di processo esecutivo (v. Cass. n. 29347/2019).
Nel caso di specie non è contestato – oltre che documentato – che l'originario titolo emesso in favore di non sia mai stato incassato e sia stato restituito. Persona_1
Alla luce di tanto, appare evidente che ogni questione attinente al mancato riaccredito delle somme portate dall'assegno intestato al defunto sia da ricondursi al rapporto tra e BNL, quale CP_2 Pt_1
terza pignorata, senza riflessi sul diritto vantato dalle eredi . CP_2
L' lamenta poi il mancato ricorso alla domanda amministrativa per i ratei maturati e non riscossi. Pt_1
Tuttavia, il ricorso a tale preventivo iter amministrativo non è esigibile dalle odierne opposte poiché la domanda in questione, semmai, precede la formazione del titolo.
Inoltre, l'esecuzione di una sentenza di condanna non necessita della presentazione da parte degli aventi diritto di alcuna domanda amministrativa, fondandosi il precetto sull'efficacia esecutiva del titolo giudiziale.
Deve essere disatteso, infine, anche il motivo di doglianza relativo al fatto che le opposte avrebbero dovuto rivolgere le proprie istanze alla banca terza pignorata sulla base del principio generale che vuole che l'ordinanza di assegnazione delle somme costituisca titolo spendibile direttamente nei confronti del terzo pignorato inadempiente rispetto alla medesima ordinanza.
In generale, è indubbio che il creditore possa e debba eseguire l'ordinanza di assegnazione conseguita, ma con riferimento allo specifico caso di ordinanze di assegnazione emesse in danno di pubbliche pagina 2 di 3 amministrazioni, enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, deve evidenziarsi quanto disposto con l'introduzione dell'art. 14, co. 1 bis, D.L. 669/1996, come modificato dall'art. 44, co. 3, lett. a) del D.L. n. 269/2003, conv. con L. n. 326/2003 che prevede il venir meno dell'efficacia dell'ordinanza ove non si sia provveduto all'esazione entro un anno dalla sua emissione.
Il tempo trascorso tra l'adozione dell'ordinanza di assegnazione (giugno 2013) e la notifica del precetto (luglio 2018) evidenzia che il termine annuale di cui alla norma citata era senz'altro decorso con conseguente necessità per le opposte di attivare una nuova procedura esecutiva onde realizzare il proprio diritto di credito.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali liquidate in €.1.312,00, oltre I.V.A., C.P.A. e Pt_1
rimborso forfettario per spese generali, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del 12.03.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 12 marzo 2025, ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3540/2022 R.G.L.
T R A
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Velardi opponente
e
e , rappresentate e difese dall'avv. Arcangelo Controparte_1 CP_2
Sannicandro opposte oggetto: opposizione all'esecuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/05/2022, l' ha esposto che , dante causa delle Pt_1 Persona_1
odierne opposte, aveva dato corso ad esecuzione forzata presso terzi sulla base della sentenza n.
4387/2011 del Tribunale di Foggia, ottenendo ordinanza di assegnazione in data 07/06/2013.
La terza pignorata, BNL, emetteva un assegno intestato al creditore che, tuttavia, decedeva nell'agosto
2013 senza riscuotere il titolo.
Le odierne opposte, nella loro qualità di eredi, restituivano il titolo e chiedevano alla banca di emetterne altri due, a loro intestati, ripartendo la somma in base alle rispettive quote ereditarie. A fronte dell'inerzia dell'istituto di credito, davano corso a nuova procedura di espropriazione forzata sulla base del medesimo titolo esecutivo.
La nuova procedura, iscritta al n. 2683/2018 R.G. Es. Tribunale di Foggia, nonostante l'opposizione dell' , portava ad un'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate con rigetto Controparte_3 dell'istanza di sospensione e concessione di un termine all'opponente per l'introduzione del giudizio di merito che ci occupa.
pagina 1 di 3 Come nella fase sommaria, l' ha eccepito la violazione del principio del ne bis in idem per aver le Pt_1
eredi attivato una nuova procedura esecutiva sulla base del medesimo titolo, peraltro, in CP_2
assenza di riaccredito delle somme portate nel titolo intestato al de cuius . Ha altresì Persona_1 lamentato che le istanze delle creditrici andassero rivolte al terzo pignorato in ragione dell'esistenza di una precedente ordinanza di assegnazione delle somme pignorate nonché il mancato esperimento della domanda di rate maturate e non riscosse in luogo dell'azione giudiziaria di esecuzione forzata.
Costituitesi in giudizio, le opposte hanno contestato la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, sostenendo la legittimità della procedura esecutiva, alla luce dell'intervenuta perdita di efficacia dell'ordinanza di assegnazione del 2013 in virtù di quanto disposto dall'art. 14, co. 1 bis, D.L.
669/1996, come modificato dall'art. 44, co. 3, lett. a) del D.L. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003.
Acquisite note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
L'opposizione deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Deve escludersi che le opposte abbiano agito in violazione del principio del ne bis in idem, dal momento che, per pacifico insegnamento della Suprema Corte, solo la concreta attuazione del diritto di credito può dar luogo a bis in idem, in ambito di processo esecutivo (v. Cass. n. 29347/2019).
Nel caso di specie non è contestato – oltre che documentato – che l'originario titolo emesso in favore di non sia mai stato incassato e sia stato restituito. Persona_1
Alla luce di tanto, appare evidente che ogni questione attinente al mancato riaccredito delle somme portate dall'assegno intestato al defunto sia da ricondursi al rapporto tra e BNL, quale CP_2 Pt_1
terza pignorata, senza riflessi sul diritto vantato dalle eredi . CP_2
L' lamenta poi il mancato ricorso alla domanda amministrativa per i ratei maturati e non riscossi. Pt_1
Tuttavia, il ricorso a tale preventivo iter amministrativo non è esigibile dalle odierne opposte poiché la domanda in questione, semmai, precede la formazione del titolo.
Inoltre, l'esecuzione di una sentenza di condanna non necessita della presentazione da parte degli aventi diritto di alcuna domanda amministrativa, fondandosi il precetto sull'efficacia esecutiva del titolo giudiziale.
Deve essere disatteso, infine, anche il motivo di doglianza relativo al fatto che le opposte avrebbero dovuto rivolgere le proprie istanze alla banca terza pignorata sulla base del principio generale che vuole che l'ordinanza di assegnazione delle somme costituisca titolo spendibile direttamente nei confronti del terzo pignorato inadempiente rispetto alla medesima ordinanza.
In generale, è indubbio che il creditore possa e debba eseguire l'ordinanza di assegnazione conseguita, ma con riferimento allo specifico caso di ordinanze di assegnazione emesse in danno di pubbliche pagina 2 di 3 amministrazioni, enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, deve evidenziarsi quanto disposto con l'introduzione dell'art. 14, co. 1 bis, D.L. 669/1996, come modificato dall'art. 44, co. 3, lett. a) del D.L. n. 269/2003, conv. con L. n. 326/2003 che prevede il venir meno dell'efficacia dell'ordinanza ove non si sia provveduto all'esazione entro un anno dalla sua emissione.
Il tempo trascorso tra l'adozione dell'ordinanza di assegnazione (giugno 2013) e la notifica del precetto (luglio 2018) evidenzia che il termine annuale di cui alla norma citata era senz'altro decorso con conseguente necessità per le opposte di attivare una nuova procedura esecutiva onde realizzare il proprio diritto di credito.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali liquidate in €.1.312,00, oltre I.V.A., C.P.A. e Pt_1
rimborso forfettario per spese generali, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del 12.03.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
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