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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/03/2025, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6446/2021 R.G., promossa da:
partita iva , con sede a Belpasso (CT), Strada Parte_1 P.IVA_1
Provinciale 14, contrada Rubino, in persona del commissario straordinario, prof. dott.
[...]
rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Melara ed Alberto Giaconia, giusta Pt_2
procura in atti
attore contro
, codice fiscale , Controparte_1 P.IVA_2
partita iva in persona del vice presidente del c.d.a. e legale rappresentante pro P.IVA_3
tempore, dott. , con sede legale a Pachino (SR), via Unità 57, rappresentata e CP_2 difesa dall'avvocato Ettore Rizza, giusta procura in atti convenuta
********
All'udienza del 9.9.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 11.5.2021,
[...]
ha citato in giudizio la Parte_3 Controparte_1
, esponendo: che, con sentenza n. 1/2020, il Tribunale di Catania aveva dichiarato lo
[...]
1 stato di insolvenza di che, con decreto del 22.5.2020, era stata dichiarata Parte_1
l'apertura dell'amministrazione straordinaria;
che la banca era perfettamente a conoscenza della condizione di vulnerabilità patrimoniale, economica e finanziaria della società, siccome risultante dai bilanci di esercizio relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; che, nel suindicato contesto, con atto del 17.5.2018, stipulato ai rogiti del notaio , la Per_1 [...]
aveva concesso un mutuo fondiario dell'importo di euro Controparte_1 CP_1
500.000 “ad estinzione passività e fabbisogno finanziario per la gestione ordinaria dell'attività imprenditoriale”; che nell'ambito del contratto di mutuo le parti avevano convenuto in favore della una cessione pro solvendo dell'intero credito CP_3 futuro vantato da per canoni di locazione nei confronti della “ Pt_1 [...]
, relativamente all'immobile commerciale sito a Belpasso, via Controparte_4
Roma n. 268, e della “Aeroviaggi s.p.a.” in forza del contratto di affitto di azienda alberghiera del 11.2.2013 avente ad oggetto l'Hotel La Fenice di Belpasso, di proprietà di che la cessione dei crediti era da considerarsi “gratuita” ed “anomala”, sicché i Parte_1
relativi pagamenti sarebbero da considerarsi inefficaci.
L'attrice ha chiesto, pertanto, che venisse dichiarata l'inefficacia, ex art. 64 legge fallimentare, dell'atto di cessione dei crediti contenuto nel contratto di mutuo fondiario del
17.5.2018 concluso con la banca convenuta, con conseguente condanna alla restituzione della somma complessiva di euro 294.476,22 oltre interessi;
in subordine, ha chiesto la declaratoria di inefficacia ai sensi degli artt. 66 legge fallimentare e 2901 c.c. con conseguente condanna alla restituzione dell'importo suindicato;
in via ulteriormente gradata, ha dedotto l'inefficacia ex art. 44 legge fallimentare dei pagamenti ricevuti dalla banca dalla dichiarazione di insolvenza della intervenuta il 9.1.2020 fino alla proposizione della domanda, pari ad Pt_1
euro 131.000.
Con comparsa di risposta depositata il 10.9.2021 si è costituita in giudizio la
[...]
, contestando la fondatezza delle domande attoree, di cui ne ha chiesto Controparte_1
il rigetto con il favore delle spese di lite;
con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. la convenuta ha eccepito l'inammissibilità delle domande attoree per effetto dell'emissione del decreto di esecutività dello stato passivo da parte del giudice delegato.
All'udienza del 9.9.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e, nei termini di cui all'art. 190 c.p.c., sono state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2 2. Esposti i fatti, preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità delle domande attoree, quale conseguenza della definitiva ammissione al passivo del credito vantato dalla in forza del contratto di mutuo fondiario con Controparte_1
cessione del credito (doc. 5, 6 e 7 allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
Ed invero, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “nel procedimento fallimentare l'ammissione di un credito, sancita dalla definitività dello stato passivo, una volta che questo sia stato reso esecutivo con il decreto emesso dal
giudice delegato ai sensi dell'art. 97 L. Fall., acquisisce all'interno della procedura concorsuale un grado di stabilità assimilabile al giudicato, cd. "giudicato endofallimentare",
con efficacia preclusiva di ogni questione che riguardi il credito, comprese le eventuali cause
di prelazione che lo assistono (Cass. n. 25640/2017; Cass. n. 27709/2020) e ciò vale anche per le risultanze dello stato passivo formato nell'ambito dell'amministrazione straordinaria
(Cass. n. 22611/2020)” (Cass. 18591/2023).
L'efficacia preclusiva dell'accertamento del credito, pertanto, opera soltanto in sede fallimentare (c.d. giudicato endofallimentare), come previsto dall'art. 96, ultimo comma legge fallimentare, a mente del quale “il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'art. 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso”. Ne consegue che l'ammissione al passivo, al rango ipotecario, del credito vantato dalla derivante dal mutuo fondiario e della cessione del CP_3 CP_1
credito pro solvendo che ha consentito l'incasso dei canoni locativi da “
[...]
non produce effetti al di fuori della procedura concorsuale. Controparte_4
3. Venendo al merito, le domande attoree hanno ad oggetto la cessione pro solvendo del credito contenuta all'interno del contratto di mutuo fondiario del 17.5.2018, con cui la banca ha erogato un finanziamento di euro 500.000 in favore di Parte_1
Occorre premettere che il mutuo fondiario, stipulato “ad estinzione passività e fabbisogno finanziario per la gestione ordinaria dell'attività imprenditoriale” (art. 4), prevedeva il rilascio della garanzia ipotecaria di primo grado sull'immobile sito a Belpasso, via Roma n. 268, per la complessiva somma di euro 1.000.000 (art. 7).
Ad ulteriore garanzia del credito derivante dal mutuo, all'art. 7 bis del contratto, le parti
Contr hanno pattuito una cessione pro solvendo in favore della dei seguenti crediti:
3 - credito derivante dal contratto di locazione con “ Controparte_4
derivante dal contratto del 11.5.2015, registrato al n. 38753T, avente ad oggetto
[...]
l'immobile ipotecato, per il canone di euro 81.780 euro annuo;
- credito derivante dal contratto di locazione con “Aeroviaggi s.r.l.”, derivante dal contratto di affitto di azienda alberghiera avente ad oggetto l'Hotel La Fenice sito a Belpasso, XVIII
Traversa n. 72 stipulato il 19.2.2013, pari ad euro 100.000 annui.
Le parti hanno espressamente stabilito che:
a) “la cessione del credito ha come termine finale la scadenza del contratto di mutuo o il pagamento anticipato, in quanto la stessa è stata prestata come garanzia accessoria al presente mutuo”;
b) i crediti sono ceduti pro solvendo a favore della Controparte_1
a garanzia dei crediti concessi dalla stessa e di quanto ad essa dovuto per capitale, interessi,
tasse, imposte, spese, ed ogni atto accessorio, anche in dipendenza di rinnovi o proroghe, aumenti o diminuzioni dei crediti concessi;
c) qualora il valore dei crediti ceduti in garanzia abbia, per qualunque causa, subito una diminuzione rispetto a quello stabilito inizialmente e la garanzia non sia stata integrata con
la cessione pro solvendo di altri crediti di gradimento della che, a giudizio di questa, CP_1
siano tali da consentire il permanere del credito concesso la fermi restando i diritti CP_1
derivanti dal rapporto garantito può ridurre proporzionalmente con effetto immediato il
credito concesso dandone comunicazione anche verbale alla cedente. In tal caso la cedente è tenuta, entro il termine di un giorno dalla richiesta[..] a versare le somme dovute in
conseguenza della riduzione predetta;
d) Le somme incassate dalla in virtù della cessione sono portate ad estinzione o CP_1 decurtazione a giudizio della stessa di una o più delle obbligazioni garantite[..]”; CP_1
e) la cedente si impegna irrevocabilmente sin d'ora a cedere pro solvendo alla i CP_1
crediti derivanti dal rinnovo contrattuale o da eventuali proroghe delle locazioni, oggetto del
presente contratto, nonché quelli derivanti da nuovi contratti locativi concernenti gli stessi immobili. A tal riguardo la cedente fin d'ora si impegna ad informare preventivamente la di ogni rinnovo e/o sostituzione nell'ambito dei rapporti locativi”; CP_1
f) La cedente si impegna a riconoscere alla Banca i canoni di locazione sopradescritti
tramite bonifici e/o rimesse dirette da accreditare sul c/c 01/88886 alle seguenti coordinate iban IT42 X087 1384 7500 0000 0888 886 acceso presso la Dipendenza Pachino. Tali somme
4 – assolutamente indisponibili per la Parte cedente – serviranno a pagare in acconto o totalmente le rate del presente mutuo[..]”.
4. Operate le superiori premesse, la domanda di inefficacia dell'atto di cessione del credito in esame, ai sensi dell'art. 64 legge fallimentare, non è fondata.
L'art. 64 legge fallimentare prevede che “sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante”.
In ordine al requisito della gratuità dell'atto, va richiamato l'orientamento consolidato della
Suprema Corte, secondo cui “In tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 64 legge fall., la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli
interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello astratto utilizzato, e non può quindi fondarsi sull'esistenza, o meno, di un rapporto sinallagmatico e
corrispettivo tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, ma dipende necessariamente dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del "solvens", quale
emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e
soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa. Pertanto, nell'ipotesi di estinzione da
parte del terzo, poi fallito, di un'obbligazione preesistente cui egli sia estraneo, l'atto solutorio può dirsi gratuito, ai predetti effetti solo quando dall'operazione - sia essa a
struttura semplice perché esaurita in un unico atto, sia a struttura complessa, in quanto si componga di un collegamento di atti e di negozi - il terzo non tragga nessun concreto
vantaggio patrimoniale, avendo egli inteso così recare un vantaggio al debitore;
mentre la
causa concreta deve considerarsi onerosa tutte le volte che il terzo riceva un vantaggio per questa sua prestazione dal debitore, dal creditore o anche da altri, così da recuperare anche
indirettamente la prestazione adempiuta ed elidere quel pregiudizio, cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia "ex lege"” (Cass. sez. un. 6538/2010).
In applicazione di tale principio di diritto, presupposto necessario affinché un atto solutorio possa essere qualificato a titolo gratuito è l'assenza di un concreto vantaggio patrimoniale in capo al soggetto (poi fallito), dovendosi ritenere a contrario a titolo oneroso l'atto laddove la
5 parte che effettui l'adempimento riceva un vantaggio per la prestazione così da “recuperare anche indirettamente la prestazione adempiuta ed elidere il pregiudizio”.
Nel caso di specie, non può dirsi che la cessione del credito contenuta all'interno del contratto di mutuo fondiario sia un atto a titolo gratuito. Ed invero, avuto riguardo alla causa concreta del negozio, non va trascurato che la cessione del credito sia stata conclusa contestualmente all'erogazione del mutuo fondiario, in un contesto nel quale l'atto solutorio è stato inserito con una specifica ed ulteriore finalità di garanzia dell'adempimento delle obbligazioni restitutorie previste in contratto.
Pertanto, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, non può affermarsi che non Pt_1
abbia tratto alcun vantaggio concreto dalla cessione del credito in esame, giacché nella logica pattizia la cessione in esame è legata all'adempimento dell'obbligazione restitutoria derivante dal mutuo e, pertanto, è connessa all'erogazione del finanziamento di euro 500.000 concesso Contr dalla per consentire alla società in bonis di estinguere pregresse passività e fronteggiare nuovi investimenti. Peraltro, per effetto della cessione le parti hanno previsto la progressiva riduzione del credito restitutorio, avendo espressamente stabilito un meccanismo di progressiva estinzione delle obbligazioni garantite per effetto dell'incasso delle somme oggetto della cessione dei crediti. Da ciò consegue il vantaggio indiretto per la società
mutuataria derivante dalla prestazione della cessione, vantaggio che è destinato “ad elidere quel pregiudizio cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia ex lege” (cfr. Cass.
6538/2010 cit).
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di inefficacia ex art. 64 legge fallimentare non è fondata.
5. La domanda subordinata di revoca dell'atto, ai sensi degli artt. 49 d. lgs. 270/01999, 66 legge fallimentare e 2901 c.c. è parzialmente fondata.
Secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza, la cessione del credito compiuta con funzione solutoria costituisce una modalità “anomala” di estinzione dell'obbligazione, come tale assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria. In questi termini, si veda Cass. 4244/2020 secondo cui: “La cessione di crediti costituisce una modalità anomala di estinzione dell'obbligazione, come tale assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promossa dalla curatela fallimentare, ai sensi dell'art. 66 l.fall., anche quando rappresenti l'unico mezzo per
adempiere all'obbligazione scaduta, poiché si tratta di atto discrezionale, quindi non dovuto,
6 e non operando, in questo caso, per il principio della tutela della "par condicio creditorum",
l'irrevocabilità dell'adempimento del debito scaduto prevista dall'art. 2901, comma 3, c.c.”.
In applicazione di tale principio di diritto, deve escludersi l'operatività dell'esenzione di cui all'art. 2901, comma 3, c.c. (che esclude l'assoggettabilità a revoca dell'adempimento del debito scaduto), trovando applicazione la norma soltanto nell'ipotesi di adempimento in senso tecnico e non anche laddove l'adempimento sia avvenuto con modalità “anomale”, come la cessione del credito ovvero la datio in solutum.
Peraltro, come osservato dalla Suprema Corte, “neanche può applicarsi il principio per cui va escluso in concreto il pregiudizio per i creditori qualora il pagamento effettuato con mezzo anomalo sia l'unico possibile per adempiere l'obbligazione scaduta. In tal modo sarebbe
infatti lesa la par condicio creditorum, che costituisce finalità dell'azione revocatoria (anche) ordinaria promossa dal curatore fallimentare (il quale rappresenta l'intera massa dei
creditori, non uno o più singoli creditori), e deve quindi essere in ogni caso tutelata, a differenza di quanto avviene in ipotesi di azione revocatoria”.
Non colgono nel segno le eccezioni sollevate dalla banca convenuta.
Incontroverso tra le parti che la cessione del credito costituisca un mezzo anomalo di estinzione dell'obbligazione, va rilevato come siffatta modalità di adempimento, ancorché astrattamente concorrente con il pagamento mediante addebito delle rate sul conto ordinario
(art. 3 del contratto), sia stata pattuita con lo scopo di assicurare all'istituto di credito la restituzione della somma mutuata, costituendo in definitiva la principale modalità di adempimento.
Nessuna rilevanza, inoltre, assume la circostanza che detta cessione sia stata inserita all'interno del mutuo fondiario, dal momento che, la diversione rispetto allo schema tipico del mutuo ex art. 38 e ss. TUB è stata volutamente realizzata per assicurare l'erogazione del finanziamento, in un contesto nel quale la era perfettamente a conoscenza CP_3
della grave condizione di crisi finanziaria in cui versava la società Pt_1
A tal riguardo, assume rilevanza la natura di operatore qualificato della , CP_3
certamente consapevole della condizione di difficoltà finanziaria desumibile dai bilanci societari e dell'esposizione desumibile dalla Centrale Rischi della Banca di Italia (cfr. allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.). La era stata segnalata dal Parte_1
2017 con l'esposizione a sofferenza sia nei confronti della BCC Etneo che della Banca MPS
e, nei confronti della stessa emergeva un debito di euro 500.000 privi di CP_3
7 alcuna garanzia reale, ad estinzione del quale è stato stipulato il mutuo (cfr. pag. 105,
Centrale Rischi Banca di Italia).
Ciò detto, la convenuta non ha contestato l'esistenza dei presupposti per l'azione revocatoria e, del resto, pur qualificando come oneroso l'atto di cessione del credito, è pacifico che sussista sia l'eventus damni, quale pregiudizio alla massa dei creditori, sia la consapevolezza in capo alla società mutuataria ed alla di arrecare un pregiudizio alle ragioni CP_3
creditorie mediante il meccanismo anomalo di pagamento previsto in contratto.
Venendo ai pagamenti revocabili, l'attrice ha chiesto che venissero dichiarati inefficaci i pagamenti eseguiti a titolo di canoni di locazione oggetto di cessione, per un importo complessivo pari ad euro 294.647,22, di cui euro 233.476,22 quali canoni di locazione derivanti dal contratto di , ed euro 61.000 quali Controparte_4 canoni di locazione derivanti dal contratto con “Aeroviaggi s.p.a.”.
Ora, nulla quaestio in ordine all'importo di euro 233.476,22, avendo l'attrice documentati i relativi pagamenti (doc. 15).
Non risulta, invece, che sia stata fornita la prova del pagamento di canoni locativi percepiti da
Aeroviaggi s.p.a., sicché la domanda di inefficacia dei suindicati pagamenti, pari ad euro
61.000, va rigettata.
In conclusione, parzialmente accogliendo le domande attoree, va dichiarata l'inefficacia relativa, ai sensi degli artt. 49 d. lgs. 270/199, 66 legge fallimentare e 2901 c.c., dell'atto di cessione dei crediti contenuto nell'art. 7 bis del mutuo fondiario del 17.5.2018 e dei relativi incassi e, per l'effetto, la va condannata alla Controparte_1 restituzione della somma di euro 233.476,22 in favore dell'attrice, oltre interessi legali dalla domanda.
Rimangono assorbite le ulteriori domande.
6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m.
147/2022, in euro 14.103, oltre spese generali, iva e c.p.a.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 6446/2021
R.G., disattesa ogni contraria istanza: accoglie parzialmente le domande attoree e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia relativa, ai sensi degli artt. 49 d. lgs. 270/199, 66 legge fallimentare e 2901 c.c., dell'atto di cessione dei
8 crediti contenuto nell'art. 7 bis del mutuo fondiario del 17.5.2018 concluso tra e Parte_1
la ; Controparte_1
condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, al pagamento della somma di euro 233.476,22, oltre interessi Parte_3
legali dalla domanda;
condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro Parte_3
14.103,oltre spese generali, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, il 26 marzo 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6446/2021 R.G., promossa da:
partita iva , con sede a Belpasso (CT), Strada Parte_1 P.IVA_1
Provinciale 14, contrada Rubino, in persona del commissario straordinario, prof. dott.
[...]
rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Melara ed Alberto Giaconia, giusta Pt_2
procura in atti
attore contro
, codice fiscale , Controparte_1 P.IVA_2
partita iva in persona del vice presidente del c.d.a. e legale rappresentante pro P.IVA_3
tempore, dott. , con sede legale a Pachino (SR), via Unità 57, rappresentata e CP_2 difesa dall'avvocato Ettore Rizza, giusta procura in atti convenuta
********
All'udienza del 9.9.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 11.5.2021,
[...]
ha citato in giudizio la Parte_3 Controparte_1
, esponendo: che, con sentenza n. 1/2020, il Tribunale di Catania aveva dichiarato lo
[...]
1 stato di insolvenza di che, con decreto del 22.5.2020, era stata dichiarata Parte_1
l'apertura dell'amministrazione straordinaria;
che la banca era perfettamente a conoscenza della condizione di vulnerabilità patrimoniale, economica e finanziaria della società, siccome risultante dai bilanci di esercizio relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; che, nel suindicato contesto, con atto del 17.5.2018, stipulato ai rogiti del notaio , la Per_1 [...]
aveva concesso un mutuo fondiario dell'importo di euro Controparte_1 CP_1
500.000 “ad estinzione passività e fabbisogno finanziario per la gestione ordinaria dell'attività imprenditoriale”; che nell'ambito del contratto di mutuo le parti avevano convenuto in favore della una cessione pro solvendo dell'intero credito CP_3 futuro vantato da per canoni di locazione nei confronti della “ Pt_1 [...]
, relativamente all'immobile commerciale sito a Belpasso, via Controparte_4
Roma n. 268, e della “Aeroviaggi s.p.a.” in forza del contratto di affitto di azienda alberghiera del 11.2.2013 avente ad oggetto l'Hotel La Fenice di Belpasso, di proprietà di che la cessione dei crediti era da considerarsi “gratuita” ed “anomala”, sicché i Parte_1
relativi pagamenti sarebbero da considerarsi inefficaci.
L'attrice ha chiesto, pertanto, che venisse dichiarata l'inefficacia, ex art. 64 legge fallimentare, dell'atto di cessione dei crediti contenuto nel contratto di mutuo fondiario del
17.5.2018 concluso con la banca convenuta, con conseguente condanna alla restituzione della somma complessiva di euro 294.476,22 oltre interessi;
in subordine, ha chiesto la declaratoria di inefficacia ai sensi degli artt. 66 legge fallimentare e 2901 c.c. con conseguente condanna alla restituzione dell'importo suindicato;
in via ulteriormente gradata, ha dedotto l'inefficacia ex art. 44 legge fallimentare dei pagamenti ricevuti dalla banca dalla dichiarazione di insolvenza della intervenuta il 9.1.2020 fino alla proposizione della domanda, pari ad Pt_1
euro 131.000.
Con comparsa di risposta depositata il 10.9.2021 si è costituita in giudizio la
[...]
, contestando la fondatezza delle domande attoree, di cui ne ha chiesto Controparte_1
il rigetto con il favore delle spese di lite;
con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. la convenuta ha eccepito l'inammissibilità delle domande attoree per effetto dell'emissione del decreto di esecutività dello stato passivo da parte del giudice delegato.
All'udienza del 9.9.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e, nei termini di cui all'art. 190 c.p.c., sono state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2 2. Esposti i fatti, preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità delle domande attoree, quale conseguenza della definitiva ammissione al passivo del credito vantato dalla in forza del contratto di mutuo fondiario con Controparte_1
cessione del credito (doc. 5, 6 e 7 allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
Ed invero, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “nel procedimento fallimentare l'ammissione di un credito, sancita dalla definitività dello stato passivo, una volta che questo sia stato reso esecutivo con il decreto emesso dal
giudice delegato ai sensi dell'art. 97 L. Fall., acquisisce all'interno della procedura concorsuale un grado di stabilità assimilabile al giudicato, cd. "giudicato endofallimentare",
con efficacia preclusiva di ogni questione che riguardi il credito, comprese le eventuali cause
di prelazione che lo assistono (Cass. n. 25640/2017; Cass. n. 27709/2020) e ciò vale anche per le risultanze dello stato passivo formato nell'ambito dell'amministrazione straordinaria
(Cass. n. 22611/2020)” (Cass. 18591/2023).
L'efficacia preclusiva dell'accertamento del credito, pertanto, opera soltanto in sede fallimentare (c.d. giudicato endofallimentare), come previsto dall'art. 96, ultimo comma legge fallimentare, a mente del quale “il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'art. 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso”. Ne consegue che l'ammissione al passivo, al rango ipotecario, del credito vantato dalla derivante dal mutuo fondiario e della cessione del CP_3 CP_1
credito pro solvendo che ha consentito l'incasso dei canoni locativi da “
[...]
non produce effetti al di fuori della procedura concorsuale. Controparte_4
3. Venendo al merito, le domande attoree hanno ad oggetto la cessione pro solvendo del credito contenuta all'interno del contratto di mutuo fondiario del 17.5.2018, con cui la banca ha erogato un finanziamento di euro 500.000 in favore di Parte_1
Occorre premettere che il mutuo fondiario, stipulato “ad estinzione passività e fabbisogno finanziario per la gestione ordinaria dell'attività imprenditoriale” (art. 4), prevedeva il rilascio della garanzia ipotecaria di primo grado sull'immobile sito a Belpasso, via Roma n. 268, per la complessiva somma di euro 1.000.000 (art. 7).
Ad ulteriore garanzia del credito derivante dal mutuo, all'art. 7 bis del contratto, le parti
Contr hanno pattuito una cessione pro solvendo in favore della dei seguenti crediti:
3 - credito derivante dal contratto di locazione con “ Controparte_4
derivante dal contratto del 11.5.2015, registrato al n. 38753T, avente ad oggetto
[...]
l'immobile ipotecato, per il canone di euro 81.780 euro annuo;
- credito derivante dal contratto di locazione con “Aeroviaggi s.r.l.”, derivante dal contratto di affitto di azienda alberghiera avente ad oggetto l'Hotel La Fenice sito a Belpasso, XVIII
Traversa n. 72 stipulato il 19.2.2013, pari ad euro 100.000 annui.
Le parti hanno espressamente stabilito che:
a) “la cessione del credito ha come termine finale la scadenza del contratto di mutuo o il pagamento anticipato, in quanto la stessa è stata prestata come garanzia accessoria al presente mutuo”;
b) i crediti sono ceduti pro solvendo a favore della Controparte_1
a garanzia dei crediti concessi dalla stessa e di quanto ad essa dovuto per capitale, interessi,
tasse, imposte, spese, ed ogni atto accessorio, anche in dipendenza di rinnovi o proroghe, aumenti o diminuzioni dei crediti concessi;
c) qualora il valore dei crediti ceduti in garanzia abbia, per qualunque causa, subito una diminuzione rispetto a quello stabilito inizialmente e la garanzia non sia stata integrata con
la cessione pro solvendo di altri crediti di gradimento della che, a giudizio di questa, CP_1
siano tali da consentire il permanere del credito concesso la fermi restando i diritti CP_1
derivanti dal rapporto garantito può ridurre proporzionalmente con effetto immediato il
credito concesso dandone comunicazione anche verbale alla cedente. In tal caso la cedente è tenuta, entro il termine di un giorno dalla richiesta[..] a versare le somme dovute in
conseguenza della riduzione predetta;
d) Le somme incassate dalla in virtù della cessione sono portate ad estinzione o CP_1 decurtazione a giudizio della stessa di una o più delle obbligazioni garantite[..]”; CP_1
e) la cedente si impegna irrevocabilmente sin d'ora a cedere pro solvendo alla i CP_1
crediti derivanti dal rinnovo contrattuale o da eventuali proroghe delle locazioni, oggetto del
presente contratto, nonché quelli derivanti da nuovi contratti locativi concernenti gli stessi immobili. A tal riguardo la cedente fin d'ora si impegna ad informare preventivamente la di ogni rinnovo e/o sostituzione nell'ambito dei rapporti locativi”; CP_1
f) La cedente si impegna a riconoscere alla Banca i canoni di locazione sopradescritti
tramite bonifici e/o rimesse dirette da accreditare sul c/c 01/88886 alle seguenti coordinate iban IT42 X087 1384 7500 0000 0888 886 acceso presso la Dipendenza Pachino. Tali somme
4 – assolutamente indisponibili per la Parte cedente – serviranno a pagare in acconto o totalmente le rate del presente mutuo[..]”.
4. Operate le superiori premesse, la domanda di inefficacia dell'atto di cessione del credito in esame, ai sensi dell'art. 64 legge fallimentare, non è fondata.
L'art. 64 legge fallimentare prevede che “sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante”.
In ordine al requisito della gratuità dell'atto, va richiamato l'orientamento consolidato della
Suprema Corte, secondo cui “In tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 64 legge fall., la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli
interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello astratto utilizzato, e non può quindi fondarsi sull'esistenza, o meno, di un rapporto sinallagmatico e
corrispettivo tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, ma dipende necessariamente dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del "solvens", quale
emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e
soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa. Pertanto, nell'ipotesi di estinzione da
parte del terzo, poi fallito, di un'obbligazione preesistente cui egli sia estraneo, l'atto solutorio può dirsi gratuito, ai predetti effetti solo quando dall'operazione - sia essa a
struttura semplice perché esaurita in un unico atto, sia a struttura complessa, in quanto si componga di un collegamento di atti e di negozi - il terzo non tragga nessun concreto
vantaggio patrimoniale, avendo egli inteso così recare un vantaggio al debitore;
mentre la
causa concreta deve considerarsi onerosa tutte le volte che il terzo riceva un vantaggio per questa sua prestazione dal debitore, dal creditore o anche da altri, così da recuperare anche
indirettamente la prestazione adempiuta ed elidere quel pregiudizio, cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia "ex lege"” (Cass. sez. un. 6538/2010).
In applicazione di tale principio di diritto, presupposto necessario affinché un atto solutorio possa essere qualificato a titolo gratuito è l'assenza di un concreto vantaggio patrimoniale in capo al soggetto (poi fallito), dovendosi ritenere a contrario a titolo oneroso l'atto laddove la
5 parte che effettui l'adempimento riceva un vantaggio per la prestazione così da “recuperare anche indirettamente la prestazione adempiuta ed elidere il pregiudizio”.
Nel caso di specie, non può dirsi che la cessione del credito contenuta all'interno del contratto di mutuo fondiario sia un atto a titolo gratuito. Ed invero, avuto riguardo alla causa concreta del negozio, non va trascurato che la cessione del credito sia stata conclusa contestualmente all'erogazione del mutuo fondiario, in un contesto nel quale l'atto solutorio è stato inserito con una specifica ed ulteriore finalità di garanzia dell'adempimento delle obbligazioni restitutorie previste in contratto.
Pertanto, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, non può affermarsi che non Pt_1
abbia tratto alcun vantaggio concreto dalla cessione del credito in esame, giacché nella logica pattizia la cessione in esame è legata all'adempimento dell'obbligazione restitutoria derivante dal mutuo e, pertanto, è connessa all'erogazione del finanziamento di euro 500.000 concesso Contr dalla per consentire alla società in bonis di estinguere pregresse passività e fronteggiare nuovi investimenti. Peraltro, per effetto della cessione le parti hanno previsto la progressiva riduzione del credito restitutorio, avendo espressamente stabilito un meccanismo di progressiva estinzione delle obbligazioni garantite per effetto dell'incasso delle somme oggetto della cessione dei crediti. Da ciò consegue il vantaggio indiretto per la società
mutuataria derivante dalla prestazione della cessione, vantaggio che è destinato “ad elidere quel pregiudizio cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia ex lege” (cfr. Cass.
6538/2010 cit).
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di inefficacia ex art. 64 legge fallimentare non è fondata.
5. La domanda subordinata di revoca dell'atto, ai sensi degli artt. 49 d. lgs. 270/01999, 66 legge fallimentare e 2901 c.c. è parzialmente fondata.
Secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza, la cessione del credito compiuta con funzione solutoria costituisce una modalità “anomala” di estinzione dell'obbligazione, come tale assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria. In questi termini, si veda Cass. 4244/2020 secondo cui: “La cessione di crediti costituisce una modalità anomala di estinzione dell'obbligazione, come tale assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promossa dalla curatela fallimentare, ai sensi dell'art. 66 l.fall., anche quando rappresenti l'unico mezzo per
adempiere all'obbligazione scaduta, poiché si tratta di atto discrezionale, quindi non dovuto,
6 e non operando, in questo caso, per il principio della tutela della "par condicio creditorum",
l'irrevocabilità dell'adempimento del debito scaduto prevista dall'art. 2901, comma 3, c.c.”.
In applicazione di tale principio di diritto, deve escludersi l'operatività dell'esenzione di cui all'art. 2901, comma 3, c.c. (che esclude l'assoggettabilità a revoca dell'adempimento del debito scaduto), trovando applicazione la norma soltanto nell'ipotesi di adempimento in senso tecnico e non anche laddove l'adempimento sia avvenuto con modalità “anomale”, come la cessione del credito ovvero la datio in solutum.
Peraltro, come osservato dalla Suprema Corte, “neanche può applicarsi il principio per cui va escluso in concreto il pregiudizio per i creditori qualora il pagamento effettuato con mezzo anomalo sia l'unico possibile per adempiere l'obbligazione scaduta. In tal modo sarebbe
infatti lesa la par condicio creditorum, che costituisce finalità dell'azione revocatoria (anche) ordinaria promossa dal curatore fallimentare (il quale rappresenta l'intera massa dei
creditori, non uno o più singoli creditori), e deve quindi essere in ogni caso tutelata, a differenza di quanto avviene in ipotesi di azione revocatoria”.
Non colgono nel segno le eccezioni sollevate dalla banca convenuta.
Incontroverso tra le parti che la cessione del credito costituisca un mezzo anomalo di estinzione dell'obbligazione, va rilevato come siffatta modalità di adempimento, ancorché astrattamente concorrente con il pagamento mediante addebito delle rate sul conto ordinario
(art. 3 del contratto), sia stata pattuita con lo scopo di assicurare all'istituto di credito la restituzione della somma mutuata, costituendo in definitiva la principale modalità di adempimento.
Nessuna rilevanza, inoltre, assume la circostanza che detta cessione sia stata inserita all'interno del mutuo fondiario, dal momento che, la diversione rispetto allo schema tipico del mutuo ex art. 38 e ss. TUB è stata volutamente realizzata per assicurare l'erogazione del finanziamento, in un contesto nel quale la era perfettamente a conoscenza CP_3
della grave condizione di crisi finanziaria in cui versava la società Pt_1
A tal riguardo, assume rilevanza la natura di operatore qualificato della , CP_3
certamente consapevole della condizione di difficoltà finanziaria desumibile dai bilanci societari e dell'esposizione desumibile dalla Centrale Rischi della Banca di Italia (cfr. allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.). La era stata segnalata dal Parte_1
2017 con l'esposizione a sofferenza sia nei confronti della BCC Etneo che della Banca MPS
e, nei confronti della stessa emergeva un debito di euro 500.000 privi di CP_3
7 alcuna garanzia reale, ad estinzione del quale è stato stipulato il mutuo (cfr. pag. 105,
Centrale Rischi Banca di Italia).
Ciò detto, la convenuta non ha contestato l'esistenza dei presupposti per l'azione revocatoria e, del resto, pur qualificando come oneroso l'atto di cessione del credito, è pacifico che sussista sia l'eventus damni, quale pregiudizio alla massa dei creditori, sia la consapevolezza in capo alla società mutuataria ed alla di arrecare un pregiudizio alle ragioni CP_3
creditorie mediante il meccanismo anomalo di pagamento previsto in contratto.
Venendo ai pagamenti revocabili, l'attrice ha chiesto che venissero dichiarati inefficaci i pagamenti eseguiti a titolo di canoni di locazione oggetto di cessione, per un importo complessivo pari ad euro 294.647,22, di cui euro 233.476,22 quali canoni di locazione derivanti dal contratto di , ed euro 61.000 quali Controparte_4 canoni di locazione derivanti dal contratto con “Aeroviaggi s.p.a.”.
Ora, nulla quaestio in ordine all'importo di euro 233.476,22, avendo l'attrice documentati i relativi pagamenti (doc. 15).
Non risulta, invece, che sia stata fornita la prova del pagamento di canoni locativi percepiti da
Aeroviaggi s.p.a., sicché la domanda di inefficacia dei suindicati pagamenti, pari ad euro
61.000, va rigettata.
In conclusione, parzialmente accogliendo le domande attoree, va dichiarata l'inefficacia relativa, ai sensi degli artt. 49 d. lgs. 270/199, 66 legge fallimentare e 2901 c.c., dell'atto di cessione dei crediti contenuto nell'art. 7 bis del mutuo fondiario del 17.5.2018 e dei relativi incassi e, per l'effetto, la va condannata alla Controparte_1 restituzione della somma di euro 233.476,22 in favore dell'attrice, oltre interessi legali dalla domanda.
Rimangono assorbite le ulteriori domande.
6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m.
147/2022, in euro 14.103, oltre spese generali, iva e c.p.a.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 6446/2021
R.G., disattesa ogni contraria istanza: accoglie parzialmente le domande attoree e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia relativa, ai sensi degli artt. 49 d. lgs. 270/199, 66 legge fallimentare e 2901 c.c., dell'atto di cessione dei
8 crediti contenuto nell'art. 7 bis del mutuo fondiario del 17.5.2018 concluso tra e Parte_1
la ; Controparte_1
condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, al pagamento della somma di euro 233.476,22, oltre interessi Parte_3
legali dalla domanda;
condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro Parte_3
14.103,oltre spese generali, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, il 26 marzo 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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