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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/06/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.2410 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023,
promosso da:
, nato a [...], il [...], CF: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avv. LAI GIULIA che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
contro
, nata a [...], il [...] CF: ed ivi Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'Avv. STERI ROBERTA che la rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del
Pagina 1 PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito:
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il sig. e Parte_1
la sig.ra in data 26/5/1990 in Cagliari, atto n. 278, parte II, serie A;
Controparte_1
considerato che i figli delle parti (13.05.1993) e (30.04.1995) hanno Per_1 Persona_2
conseguito un dottorato di ricerca che assicura a ciascuno di loro la somma mensile di circa 1.500,00 euro;
che, dunque, tenuto conto dell'età, dell'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica e del compenso percepito deve ritenersi raggiunta l'indipendenza economica, disporre la revoca l'obbligo del di corrispondere un contributo per il mantenimento CP_2
dei figli;
disporre la revoca, dell'assegnazione della casa coniugale sita in Uta nel Vico II Stazione, n. 15, alla
”. Parte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e , con ricorso Parte_1 Controparte_1
depositato da in data 21/03/2023 e regolare costituzione della convenuta in data Pt_1
31.07.2023, assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti, all'udienza del 17.01.2025, svolta con le modalità della trattazione scritta, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura (il 01.12.2016) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 21.03.2023), erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Pagina 2 Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Pt_1
e .
[...] Controparte_1
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto non contrarie a norme imperative.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Cagliari il 26/05/1990
tra , nato a [...], il [...] e , nata a Parte_1 Controparte_1
CAGLIARI (CA), il 04/11/1963, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n.278, parte II, serie A, anno 1990 - Comune di
Cagliari).
Sull'accordo delle parti:
2. revoca l'obbligo posto in capo a di contribuire al mantenimento dei figli, Parte_1
(13.05.1993) e (30.04.1995) avendo quest'ultimi raggiunto l'indipendenza Per_1 Persona_2
economica;
3. revoca l'assegnazione della casa coniugale, sita in Uta nel Vico II Stazione, n. 15, disposta in favore di;
Parte_2
4. compensa, tra le parti, le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 27.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Dott. Giorgio Latti
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