CA
Sentenza 28 marzo 2024
Sentenza 28 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/03/2024, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 8.2.24 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 401 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2022, vertente
TRA
, con l'Avv. Salvatore Donato Girimonte Parte_1
appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro
appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Crotone. Ricostruzione della carriera personale amministrativo scolastico.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 6.10.20 l'assistente amministrativa esponeva: Parte_1
a) di essere stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del Controparte_1
con decorrenza dall'1.9.13;
[...]
b) che prima dell'assunzione a tempo indeterminato aveva lavorato alle dipendenze del citato in forza di plurimi contratti a termine dall'anno scolastico 1990/91 all'anno scolastico CP_1
2011/12; c) che a seguito della assunzione a tempo indeterminato, l'amministrazione scolastica aveva adottato il decreto di ricostruzione della carriera del 26.5.16 con cui le era stata riconosciuta un'anzianità di
1 servizio maturata nel pre-ruolo pari ad anni 9, mesi 9, mentre l'effettivo servizio prestato nel corso dei contratti a termine era pari ad anni 12, mesi 3 e giorni 17; d) che, inoltre, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione scolastica aveva omesso di applicare in suo favore la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 2 CCNL 4.8.11 che manteneva la fascia stipendiale da 3 ad 8 anni di servizio per i dipendenti a tempo indeterminato già in servizio all'1.9.10.
2) Denunciava il contrasto con il principio comunitario di non discriminazione sia degli artt. 569 e
570 D. Lgs. n° 297/94, sulla cui base l'amministrazione scolastica aveva proceduto alla ricostruzione della carriera, sia dell'art. 2 CCNL 4.8.11, che aveva garantito il mantenimento della fascia stipendiale da 3 a 8 anni di anzianità per i soli dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data dell'1.9.10.
3) Concludeva chiedendo di accertare il suo diritto a vedersi riconosciuto per intero i periodi di lavoro prestati prima della assunzione a tempo indeterminato con applicazione della clausola di salvaguardia di cui al citato art. 2 del CCNL 4.8.10 e la condanna del convenuto al pagamento della CP_1 somma di euro 11.149,09 a titolo di differenze retributive maturate fino al 30.6.20.
4) Nella resistenza del convenuto, con la sentenza impugnata il tribunale di Crotone ha CP_1 accolto in parte il ricorso. In particolare, in applicazione dei principi contenuti nella pronuncia di legittimità n° 31150/19, ha accertato il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'intero servizio preruolo prestato ai fini giuridici ed economici, con conseguente inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente all'effettiva anzianità di servizio maturata. Ha però dichiarato nulla la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive per assoluta indeterminatezza del petitum e della causa petendi in mancanza della allegazione, nel ricorso introduttivo, del momento in cui sono maturate le posizioni stipendiali, come pure del titolo delle voci retributive, nonché del periodo di tempo per il quale sono rivendicate, soltanto avendo indicato la somma complessiva rivendicata nelle conclusioni del ricorso.
5) Avverso tale sentenza la ha proposto appello denunciando: Parte_1
5.1) l'errore del tribunale per aver dichiarato nulla la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive. Contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, dal ricorso introduttivo emergeva chiaramente che tale domanda si fondava sul diritto a vedersi riconosciuta per intero l'anzianità di servizio, da cui discendeva il diritto al pagamento delle conseguenti differenze retributive analiticamente indicate nel conteggio menzionato ed allegato al ricorso, che teneva conto del trattamento economico spettante alla ricorrente ove l'amministrazione avesse provveduto alla ricostruzione della carriera disapplicando gli artt. 569 e 570 D. Lgs. n° 297/94. In tale conteggio, infatti, erano specificamente indicate le differenze stipendiali dovute alla ricorrente, individuando le tabelle stipendiali allegate ai vigenti nei periodi di svolgimento dei servizi di preruolo e, dal Org_1
01/09/2013, del servizio di ruolo che è ininterrotto fino ad oggi e, quindi, opera la sottrazione tra il livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata con il servizio effettivo e il livello stipendiale applicato alle retribuzioni percepite dalla ricorrente a seguito del Decreto di ricostruzione carriera decretato dal Dirigente Scolastico. Poiché la differenza così ottenuta riguarda la retribuzione annuale, procede a dividere tale importo per i giorni dell'anno (365) e moltiplicarlo per i giorni effettivamente lavorati dalla docente predetta.
5.2) l'omessa pronuncia in cui il tribunale era incorso quanto alla domanda specifica e autonoma della ricorrente rivolta ad ottenere il riconoscimento del diritto a godere della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 2 del CCNL comparto Scuola del 04/08/2011, così violando l'art.112 c.p.c.;
2 5.3) l'errore del tribunale per aver compensato le spese di lite per i mutamenti giurisprudenziali intervenuti in corso di causa, trattandosi di motivazione solo apparente e comunque errata perché la materia oggetto di causa non era stata interessata da alcun mutamento giurisprudenziale.
6) Il ministero appellato si è costituito concludendo per il rigetto del gravame, reiterando l'eccezione di prescrizione quinquennale già sollevata nel primo grado di giudizio.
7) All'udienza dell'8.2.24 le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
8) L'appello è fondato nei limiti di seguito chiariti.
9) Preliminarmente si osserva che è ormai coperta da giudicato, in assenza di impugnazione da parte dell'amministrazione scolastica, la statuizione con cui il tribunale, previa disapplicazione degli artt.
569 e 570 D. Lgs. 297/94, ha accolto la domanda di accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti per intero i periodi di lavoro svolti in forza dei plurimi contratti a termine stipulati dall'anno scolastico 1990/91 all'anno scolastico 2011/12.
10) E sotto tale profilo il tribunale ha anche espressamente condiviso l'affermazione della ricorrente secondo cui l'anzianità di servizio spettante sulla base di un'esatta ricostruzione della carriera era pari ad anni ad anni 12, mesi 3 e giorni17 (così infatti in sentenza: In particolare, secondo quanto specificatamente dedotto in ricorso e non contestato dal la parte ricorrente ha svolto CP_2 complessivamente 12 anni, 3 mesi e 17 giorni di servizio prima dell'immissione in ruolo con decorrenza dal 1.9.2014 mentre, come risulta dal decreto di ricostruzione di carriera in atti, al momento dell'immissione in ruolo le veniva riconosciuta un'anzianità complessiva ai fini giuridici ed economici di anni 9, mesi 1, con conseguente collocamento nella posizione stipendiale di anni pari a 9 solo a partire dall'immissione in ruolo, anziché alla data precedentemente maturata, come invece sarebbe avvenuto laddove il servizio fosse stato prestato da personale assunto a tempo indeterminato).
11) Ciò detto, ha ragione l'appellante nel denunciare l'errore del tribunale per aver considerato nulla la domanda di condanna alle differenze retributive per mancanza di petitum e causa petendi. In realtà, il ricorso introduttivo risultava chiaramente esaustivo nel senso che, una volta riconosciuto il diritto all'integrale calcolo dell'anzianità di servizio nei termini sopra chiariti, alla ricorrente spettavano le differenze stipendiali come analiticamente indicate nel conteggio allegato al ricorso introduttivo. Conteggio che, oltre a risultare preciso e dettagliato, non è stato per nulla contestato dall'amministrazione scolastica, dovendosi altresì evidenziare che proprio da tale conteggio emergeva la effettiva anzianità di servizio che il tribunale stesso ha riconosciuto come corretta anche in ragione della mancata contestazione ad opera del . CP_1
12) La conseguenza è che la somma di euro 11.149,09 risultante dal conteggio allegato al ricorso sarebbe effettivamente dovuta alla ricorrente.
13) Senonché tale somma sconta l'eccezione di prescrizione quinquennale che l'amministrazione ha sollevato nel costituirsi in giudizio ed ha espressamente riproposto in questa sede.
14) Sotto tale profilo dal fascicolo di parte ricorrente emergono due diffide rivolte all'amministrazione: la prima del 22.1.11, la seconda del 23.10.19.
3 15) Della prima non può tenersi conto perché non vi è alcuna prova che la stessa sia stata notificata all'amministrazione. Non è stato prodotto alcun avviso di ricevimento, mentre sulla prima pagina della diffida risulta solo l'annotazione “317 F/P” chiaramente insufficiente a dimostrare l'avvenuta notifica.
16) Risulta invece notificata la seconda diffida, ciò che è avvenuto in data 23.10.19 a mezzo Pec, con la conseguenza che devono ritenersi estinte per intervenuta prescrizione le differenze stipendiali maturate prima del 23.10.14.
17) Ora, proprio utilizzando l'analitico e dettagliato conteggio prodotto dalla stessa ricorrente emerge che le somme non colpite da prescrizione sono quelle maturate dal 29.5.17 al 30.6.20, che ammontano ad euro 3.359,21.
18) Il appellato è dunque tenuto a corrispondere tale somma oltre interessi legali dal dovuto CP_1 all'effettivo soddisfo.
19) E' invece infondato il secondo motivo di appello con cui si denuncia omessa pronuncia sulla domanda di condanna dell'amministrazione ad applicare alla ricorrente la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 CCNL 4.8.11.
20) La domanda è astrattamente fondata dal momento che la Corte di Cassazione, con pronuncia n°
2924/20, ha affermato che anche tale clausola contrattuale, nel rivolgersi al solo personale scolastico assunto a tempo indeterminato alla data dell'1.9.10, si pone in contrasto con il principio di non discriminazione clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva
1999/70/CE.
21) In concreto, però, il conteggio allegato al ricorso introduttivo, nel calcolare le differenze retributive in euro 11.149,09, è stato formulato disapplicando comunque la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 CCNL 4.8.11, così come voluto dalla Corte di Cassazione con pronuncia n° 2924/20.
22) In altre parole, dalla lettura del conteggio emerge chiaramente che il calcolo delle differenze stipendiali della ricorrente è stato svolto collocando la ricorrente, oltre che nella fascia stipendiale da 0 a 2 anni, anche in quella da 3 a 8 anni e, di seguito, in quella da 9 a 14 anni. In tal modo, pertanto, la ricorrente ha comunque beneficiato della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, per cui nessun altro beneficio può esserle riconosciuto.
23) Quanto al terzo motivo di appello riferito alla compensazione delle spese di giudizio, deve tenersi conto che la regolazione delle stesse deve tener conto del complessivo esito della controversia risultante dalla odierna pronuncia.
24) Ciò detto, le spese di entrambi i gradi di lite devono essere integralmente compensate per reciproca soccombenza, tenuto conto che la domanda di differenze retributive può essere accolta, in ragione della maturata prescrizione, per una somma addirittura inferiore alla metà rispetto a quella richiesta, nonché del fatto che la domanda riferita alla clausola di salvaguardia è risultata comunque infondata nei termini sopra chiariti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Crotone n° 928/21, così provvede:
4 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il appellato al pagamento della somma di euro 3.359,21, oltre interessi legali dal dovuto al CP_1 soddisfo;
2) rigetta nel resto l'appello;
3) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 8.2.24.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale
5
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 8.2.24 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 401 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2022, vertente
TRA
, con l'Avv. Salvatore Donato Girimonte Parte_1
appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro
appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Crotone. Ricostruzione della carriera personale amministrativo scolastico.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 6.10.20 l'assistente amministrativa esponeva: Parte_1
a) di essere stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del Controparte_1
con decorrenza dall'1.9.13;
[...]
b) che prima dell'assunzione a tempo indeterminato aveva lavorato alle dipendenze del citato in forza di plurimi contratti a termine dall'anno scolastico 1990/91 all'anno scolastico CP_1
2011/12; c) che a seguito della assunzione a tempo indeterminato, l'amministrazione scolastica aveva adottato il decreto di ricostruzione della carriera del 26.5.16 con cui le era stata riconosciuta un'anzianità di
1 servizio maturata nel pre-ruolo pari ad anni 9, mesi 9, mentre l'effettivo servizio prestato nel corso dei contratti a termine era pari ad anni 12, mesi 3 e giorni 17; d) che, inoltre, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione scolastica aveva omesso di applicare in suo favore la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 2 CCNL 4.8.11 che manteneva la fascia stipendiale da 3 ad 8 anni di servizio per i dipendenti a tempo indeterminato già in servizio all'1.9.10.
2) Denunciava il contrasto con il principio comunitario di non discriminazione sia degli artt. 569 e
570 D. Lgs. n° 297/94, sulla cui base l'amministrazione scolastica aveva proceduto alla ricostruzione della carriera, sia dell'art. 2 CCNL 4.8.11, che aveva garantito il mantenimento della fascia stipendiale da 3 a 8 anni di anzianità per i soli dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data dell'1.9.10.
3) Concludeva chiedendo di accertare il suo diritto a vedersi riconosciuto per intero i periodi di lavoro prestati prima della assunzione a tempo indeterminato con applicazione della clausola di salvaguardia di cui al citato art. 2 del CCNL 4.8.10 e la condanna del convenuto al pagamento della CP_1 somma di euro 11.149,09 a titolo di differenze retributive maturate fino al 30.6.20.
4) Nella resistenza del convenuto, con la sentenza impugnata il tribunale di Crotone ha CP_1 accolto in parte il ricorso. In particolare, in applicazione dei principi contenuti nella pronuncia di legittimità n° 31150/19, ha accertato il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'intero servizio preruolo prestato ai fini giuridici ed economici, con conseguente inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente all'effettiva anzianità di servizio maturata. Ha però dichiarato nulla la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive per assoluta indeterminatezza del petitum e della causa petendi in mancanza della allegazione, nel ricorso introduttivo, del momento in cui sono maturate le posizioni stipendiali, come pure del titolo delle voci retributive, nonché del periodo di tempo per il quale sono rivendicate, soltanto avendo indicato la somma complessiva rivendicata nelle conclusioni del ricorso.
5) Avverso tale sentenza la ha proposto appello denunciando: Parte_1
5.1) l'errore del tribunale per aver dichiarato nulla la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive. Contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, dal ricorso introduttivo emergeva chiaramente che tale domanda si fondava sul diritto a vedersi riconosciuta per intero l'anzianità di servizio, da cui discendeva il diritto al pagamento delle conseguenti differenze retributive analiticamente indicate nel conteggio menzionato ed allegato al ricorso, che teneva conto del trattamento economico spettante alla ricorrente ove l'amministrazione avesse provveduto alla ricostruzione della carriera disapplicando gli artt. 569 e 570 D. Lgs. n° 297/94. In tale conteggio, infatti, erano specificamente indicate le differenze stipendiali dovute alla ricorrente, individuando le tabelle stipendiali allegate ai vigenti nei periodi di svolgimento dei servizi di preruolo e, dal Org_1
01/09/2013, del servizio di ruolo che è ininterrotto fino ad oggi e, quindi, opera la sottrazione tra il livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata con il servizio effettivo e il livello stipendiale applicato alle retribuzioni percepite dalla ricorrente a seguito del Decreto di ricostruzione carriera decretato dal Dirigente Scolastico. Poiché la differenza così ottenuta riguarda la retribuzione annuale, procede a dividere tale importo per i giorni dell'anno (365) e moltiplicarlo per i giorni effettivamente lavorati dalla docente predetta.
5.2) l'omessa pronuncia in cui il tribunale era incorso quanto alla domanda specifica e autonoma della ricorrente rivolta ad ottenere il riconoscimento del diritto a godere della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 2 del CCNL comparto Scuola del 04/08/2011, così violando l'art.112 c.p.c.;
2 5.3) l'errore del tribunale per aver compensato le spese di lite per i mutamenti giurisprudenziali intervenuti in corso di causa, trattandosi di motivazione solo apparente e comunque errata perché la materia oggetto di causa non era stata interessata da alcun mutamento giurisprudenziale.
6) Il ministero appellato si è costituito concludendo per il rigetto del gravame, reiterando l'eccezione di prescrizione quinquennale già sollevata nel primo grado di giudizio.
7) All'udienza dell'8.2.24 le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
8) L'appello è fondato nei limiti di seguito chiariti.
9) Preliminarmente si osserva che è ormai coperta da giudicato, in assenza di impugnazione da parte dell'amministrazione scolastica, la statuizione con cui il tribunale, previa disapplicazione degli artt.
569 e 570 D. Lgs. 297/94, ha accolto la domanda di accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti per intero i periodi di lavoro svolti in forza dei plurimi contratti a termine stipulati dall'anno scolastico 1990/91 all'anno scolastico 2011/12.
10) E sotto tale profilo il tribunale ha anche espressamente condiviso l'affermazione della ricorrente secondo cui l'anzianità di servizio spettante sulla base di un'esatta ricostruzione della carriera era pari ad anni ad anni 12, mesi 3 e giorni17 (così infatti in sentenza: In particolare, secondo quanto specificatamente dedotto in ricorso e non contestato dal la parte ricorrente ha svolto CP_2 complessivamente 12 anni, 3 mesi e 17 giorni di servizio prima dell'immissione in ruolo con decorrenza dal 1.9.2014 mentre, come risulta dal decreto di ricostruzione di carriera in atti, al momento dell'immissione in ruolo le veniva riconosciuta un'anzianità complessiva ai fini giuridici ed economici di anni 9, mesi 1, con conseguente collocamento nella posizione stipendiale di anni pari a 9 solo a partire dall'immissione in ruolo, anziché alla data precedentemente maturata, come invece sarebbe avvenuto laddove il servizio fosse stato prestato da personale assunto a tempo indeterminato).
11) Ciò detto, ha ragione l'appellante nel denunciare l'errore del tribunale per aver considerato nulla la domanda di condanna alle differenze retributive per mancanza di petitum e causa petendi. In realtà, il ricorso introduttivo risultava chiaramente esaustivo nel senso che, una volta riconosciuto il diritto all'integrale calcolo dell'anzianità di servizio nei termini sopra chiariti, alla ricorrente spettavano le differenze stipendiali come analiticamente indicate nel conteggio allegato al ricorso introduttivo. Conteggio che, oltre a risultare preciso e dettagliato, non è stato per nulla contestato dall'amministrazione scolastica, dovendosi altresì evidenziare che proprio da tale conteggio emergeva la effettiva anzianità di servizio che il tribunale stesso ha riconosciuto come corretta anche in ragione della mancata contestazione ad opera del . CP_1
12) La conseguenza è che la somma di euro 11.149,09 risultante dal conteggio allegato al ricorso sarebbe effettivamente dovuta alla ricorrente.
13) Senonché tale somma sconta l'eccezione di prescrizione quinquennale che l'amministrazione ha sollevato nel costituirsi in giudizio ed ha espressamente riproposto in questa sede.
14) Sotto tale profilo dal fascicolo di parte ricorrente emergono due diffide rivolte all'amministrazione: la prima del 22.1.11, la seconda del 23.10.19.
3 15) Della prima non può tenersi conto perché non vi è alcuna prova che la stessa sia stata notificata all'amministrazione. Non è stato prodotto alcun avviso di ricevimento, mentre sulla prima pagina della diffida risulta solo l'annotazione “317 F/P” chiaramente insufficiente a dimostrare l'avvenuta notifica.
16) Risulta invece notificata la seconda diffida, ciò che è avvenuto in data 23.10.19 a mezzo Pec, con la conseguenza che devono ritenersi estinte per intervenuta prescrizione le differenze stipendiali maturate prima del 23.10.14.
17) Ora, proprio utilizzando l'analitico e dettagliato conteggio prodotto dalla stessa ricorrente emerge che le somme non colpite da prescrizione sono quelle maturate dal 29.5.17 al 30.6.20, che ammontano ad euro 3.359,21.
18) Il appellato è dunque tenuto a corrispondere tale somma oltre interessi legali dal dovuto CP_1 all'effettivo soddisfo.
19) E' invece infondato il secondo motivo di appello con cui si denuncia omessa pronuncia sulla domanda di condanna dell'amministrazione ad applicare alla ricorrente la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 CCNL 4.8.11.
20) La domanda è astrattamente fondata dal momento che la Corte di Cassazione, con pronuncia n°
2924/20, ha affermato che anche tale clausola contrattuale, nel rivolgersi al solo personale scolastico assunto a tempo indeterminato alla data dell'1.9.10, si pone in contrasto con il principio di non discriminazione clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva
1999/70/CE.
21) In concreto, però, il conteggio allegato al ricorso introduttivo, nel calcolare le differenze retributive in euro 11.149,09, è stato formulato disapplicando comunque la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 CCNL 4.8.11, così come voluto dalla Corte di Cassazione con pronuncia n° 2924/20.
22) In altre parole, dalla lettura del conteggio emerge chiaramente che il calcolo delle differenze stipendiali della ricorrente è stato svolto collocando la ricorrente, oltre che nella fascia stipendiale da 0 a 2 anni, anche in quella da 3 a 8 anni e, di seguito, in quella da 9 a 14 anni. In tal modo, pertanto, la ricorrente ha comunque beneficiato della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, per cui nessun altro beneficio può esserle riconosciuto.
23) Quanto al terzo motivo di appello riferito alla compensazione delle spese di giudizio, deve tenersi conto che la regolazione delle stesse deve tener conto del complessivo esito della controversia risultante dalla odierna pronuncia.
24) Ciò detto, le spese di entrambi i gradi di lite devono essere integralmente compensate per reciproca soccombenza, tenuto conto che la domanda di differenze retributive può essere accolta, in ragione della maturata prescrizione, per una somma addirittura inferiore alla metà rispetto a quella richiesta, nonché del fatto che la domanda riferita alla clausola di salvaguardia è risultata comunque infondata nei termini sopra chiariti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Crotone n° 928/21, così provvede:
4 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il appellato al pagamento della somma di euro 3.359,21, oltre interessi legali dal dovuto al CP_1 soddisfo;
2) rigetta nel resto l'appello;
3) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 8.2.24.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale
5