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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 08/10/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 791/2024 R.G, proposta
DA in persona del legale rappresentante p.t. sig.ra Parte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, Parte_2
dall'avv. Domenico Forlano, presso il cui studio, in Battipaglia, alla via
Mazzini n. 176, elettivamente domicilia
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
in persona del Curatore avv. Controparte_1
CA EL, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Diego Di Somma, presso il cui studio, in Salerno, alla via Velia n.
15, elettivamente domicilia;
APPELLATA
OGGETTO: appello alla sentenza n. 3292/2024 del Tribunale di Salerno. CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il dichiarato Controparte_1
dal Tribunale di Salerno il 20/01/2017, ha proposto nei confronti di Parte_1
azione revocatoria, ex art. 67 L. fall., al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia del pagamento della complessiva somma di €. 84.367,92, versata a titolo di corrispettivo per la fornitura di carburanti per autotrazione dalla fallita in favore della parte convenuta nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento.
A fondamento della domanda la Curatela assumeva che la convenuta fosse ben consapevole dello stato di decozione della debitrice che emergeva dai numerosi protesti e dall'omesso deposito dei bilanci, i quali risultano tutti depositati al Registro Imprese
il 28/12/2016, poco più di venti giorni prima della dichiarazione di fallimento.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto della domanda in quanto Controparte_2
inammissibile oltre che infondata, con vittoria di spese e onorario;
in particolare, la società convenuta deduceva che le parti avevano stabilito, all'inizio della fornitura, che i pagamenti dovessero essere effettuati alla consegna della merce;
di conseguenza, con riferimento alla scienza decoctionis, la società rilevava che, in considerazione della modalità di pagamento concordata, non avrebbe avuto alcuna necessità di accertarsi delle condizioni economiche in cui versava l'acquirente; inoltre, essa riteneva che fosse applicabile l'esenzione di cui al comma 3 dell'art 67 l. fall.. Con sentenza n.3292/2024 emessa e pubblicata in data 20.06.2024, il Tribunale di
Salerno, in accoglimento della domanda attorea, ha revocato, ex art 67 comma 2, i pagamenti effettuati dalla in favore della nel periodo Controparte_1 Parte_1
compreso tra il 29.07.2016 ed il 29.11.2016 e, per l'effetto, ha condannato quest'ultima alla restituzione, in favore del fallimento, della somma complessiva di €.78.850,08 ,
oltre interessi legali e spese di giudizio, liquidate in €.9.142,00 per compenso professionale, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Avverso tale sentenza la ha proposto appello, chiedendone la riforma, Controparte_1
con il favore delle spese, deducendo a motivi:
1) Il difetto di prova della scientia decoctionis, deducendo l'erroneità della valutazione operata dal giudice di prime cure in ordine agli elementi indiziari considerati a fondamento della presunta conoscenza dello stato d'insolvenza da parte della società convenuta.
2) L'omessa disamina, da parte del Tribunale, dei presupposti per l'applicazione dell'invocata causa di esenzione, di cui all'art. 67 l.f., non essendo state adeguatamente considerate le recenti decisioni della Suprema Corte richiamate in atti.
La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto. All'udienza del 26.06.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, depositate telematicamente, e la Corte ha riservato la decisione,
previa assegnazione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Per ragioni di priorità logica e giuridica, occorre preliminarmente esaminare il secondo motivo di gravame, concernente l'operatività dell'esenzione dall'azione revocatoria fallimentare, atteso che esso si pone come logicamente pregiudiziale rispetto alla censura inerente all'elemento soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza.
Con tale motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia erroneamente escluso la ricorrenza della causa di esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. a), l. fall..
Nello specifico, l'appellante ritiene che il primo giudice, nel valutare la sussistenza dei presupposti ai sensi del 3 comma dell'art. 67 l. fall., abbia omesso di considerare l'orientamento, espresso in recenti pronunce della Suprema Corte (Cass. civ., sez. I, sent., 22 giugno 2023, n. 17949), secondo cui il disposto normativo si focalizzerebbe principalmente sul “mezzo” di pagamento, ritenuto elemento sintomatico della conoscenza dello stato di insolvenza, poiché solo l'anomalia del mezzo utilizzato sarebbe idonea a palesare in capo all'accipiens l'insolvenza del solvens.
La censura non è condivisibile.
Ed invero, dall'esame della richiamata pronuncia di legittimità, si evince che essa ha avuto ad oggetto l'interpretazione dell'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall., con riferimento alla nozione di pagamento anomalo, affermando che la relativa anomalia va desunta dalle caratteristiche oggettive del mezzo utilizzato e non dalle modifiche delle modalità di pagamento originariamente pattuite. Diversa è invece la questione controversa nel presente giudizio, che riguarda l'applicabilità della causa di esenzione dall'azione revocatoria prevista dall'art. 67, comma 3, lett. a), l. fall..
Sul punto, infatti, è costantemente affermato in giurisprudenza il principio secondo cui,
“ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa, il rinvio dell'art. 67, comma 3, lett. a),
l. fall. ai “termini d'uso” attiene alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti e non già alla prassi del settore economico di riferimento” (Cass. 25162/2016).
È parimenti consolidato che i termini d'uso attengono sia alle modalità di pagamento, sia ai termini di pagamento che in concreto e ordinariamente le parti hanno previsto e attuato durante lo svolgimento del rapporto.
La prova di tali elementi va ricavata, in primo luogo, dalle modalità contrattuali con cui sono stati regolati i pagamenti in precedenti rapporti negoziali, ovvero, in mancanza, dalle modalità con cui sono stati regolati ed eseguiti per prassi commerciale i pagamenti nel contratto in oggetto.
In aggiunta, la Suprema Corte, nella stessa decisione richiamata dall'appellante, ha affermato che un mutamento delle condizioni in origine pattuite assume, piuttosto, rilievo nell'ambito della disciplina fallimentare riformata in termini di esenzione dall'azione revocatoria, ex art. 67, comma 3, lett. a), l. fall., tutte le volte in cui fra le parti si sia instaurata una prassi, adeguatamente consolidata e stabile, volta a derogare alle precedenti clausole contrattuali e a introdurre, come nuova regola inter partes, un diverso modo di adempimento (cfr. Cass. 27939/2020).
Orbene, nella fattispecie in esame, come già rilevato dal Tribunale, non ricorre la causa di esenzione dei pagamenti nei termini d'uso, affermando, in primo luogo, che dalla documentazione di parte convenuta, su cui incombe l'onere della prova, non è emersa alcuna prova atta a dimostrare che le modalità di pagamento effettivamente utilizzate dalla fossero idonee ad integrare la causa di esenzione prevista dall'art. Controparte_1
67 comma 3 lett. a) l. fall.. Inoltre, nel merito, il primo giudice ha rilevato che, dall'estratto conto depositato dalla
Curatela, si evince che l'ultimo pagamento è stato effettuato in data 29.11.2016 e, dunque, circa due mesi dopo l'emissione dell'ultima fattura datata 24.09.2016 (cfr. estratto conto e fatture allegate alla produzione di parte ricorrente); che, dall'analisi della documentazione contabile allegata alla produzione di parte attrice, emerge una disconnessione cronologica dei pagamenti rispetto alle fatture, atteso che risultano numerosi acconti corrisposti a distanza di tempo dall'emissione delle relative fatture, e ciò si pone in evidente contrasto con quanto asserito dalla convenuta in Parte_1
merito alla tipologia di accordo pattuito con la secondo cui le Controparte_1
forniture dovevano essere pagate mediante rimessa diretta e, dunque, alla consegna.
A giudizio della Corte la suddetta conclusione è condivisibile e non merita censura.
A ciò questa Corte aggiunge che alcuni pagamenti sono stati eseguiti in epoca successiva alla cessazione dei rapporti commerciali, con finalità meramente solutoria di debiti pregressi, il che esclude che possa parlarsi di atti compiuti “nei termini d'uso” dell'attività d'impresa.
Il motivo non può, dunque, essere accolto.
Con l'altro motivo di gravame, l'appellante deduce l'assenza di prova riguardo all'esistenza dell'elemento soggettivo.
In via preliminare, giova rammentare che il requisito soggettivo dell'azione revocatoria fallimentare, c.d. “scientia decoctionis”, deve ritenersi sussistente anche in presenza della semplice conoscibilità da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore, purché la stessa sia basata su elementi gravi, precisi e concordanti attraverso il riferimento a criteri di comune capacità di comprensione ed indagine, nonché diligenza nell'esperire le attività suddette.
Ciò posto, occorre rilevare che, di contro a quanto sostenuto dall'appellante, gli indizi su cui il giudice di primo grado ha fondato il proprio convincimento sono sufficienti a fondare la prova della conoscenza dello stato di insolvenza della società.
Anzitutto, come già correttamente rilevato dal giudice di prime cure, un significativo indice del dissesto della è costituito dall'esistenza di tredici protesti Controparte_1 cambiari elevati nei suoi confronti, per l'importo complessivo di €. 117.934,96, risultanti dal Registro delle Imprese in data 5 maggio 2016, ossia in epoca anteriore di quasi tre mesi rispetto al primo dei pagamenti oggetto di revocatoria, avvenuto il 29 luglio 2016 (cfr. visura protesti prodotta in primo grado).
Tali protesti attestano che la società versava, già anteriormente ai pagamenti oggetto di revocatoria, in una situazione di grave esposizione debitoria, tale da non poter essere ignorata dall'appellante, qualora avesse utilizzato l'ordinaria diligenza.
A tal proposito, è consolidato il principio giuridico secondo cui i protesti cambiari costituiscono un chiaro indice di insolvenza, idoneo a fondare la presunzione di conoscenza dello stato di dissesto (cfr. Cass. civ. n. 526/16).
Altro elemento indiziario che rafforza la prova della scientia decoctionis è ravvisabile nel mutamento delle modalità di pagamento da parte di Parte_1
In particolare, il passaggio da un primo pagamento tramite assegno ai bonifici bancari, modalità più sicura e tracciabile, è idoneo a dimostrare che l'appellante fosse a conoscenza delle difficoltà finanziarie della propria controparte.
L'adozione di modalità di pagamento più sicure, infatti, denota un intento di ridurre i rischi connessi alla ricezione di pagamenti da una parte già protestata per l'emissione di assegni privi di copertura, e costituisce un chiaro indice della consapevolezza del dissesto.
In tal senso, si richiama il principio giurisprudenziale, riportato negli atti, secondo cui il mutamento in senso maggiormente restrittivo delle condizioni di pagamento costituisce elemento indiziario della conoscenza dello stato di dissesto in capo al creditore.
Un ulteriore indice, particolarmente significativo della conoscenza dello stato di insolvenza, è costituito dal mancato regolare deposito dei bilanci.
Come già sottolineato da questa Corte, i bilanci delle imprese possono essere utilizzati al fine di dimostrare la scientia decoctionis (cfr. Cass. civ. n. 15796/18), considerata la loro pubblicazione nel registro delle imprese e, dunque, l'ampia e diffusa conoscibilità da parte degli operatori economici (Corte d'Appello di Salerno, n. 1016/2019) Nel caso di specie, dalla visura camerale prodotta dalla Curatela emerge che i bilanci relativi agli esercizi dal 2012 (anno di costituzione della al 2015 sono Controparte_1
stati depositati presso il Registro delle Imprese soltanto in data 28 dicembre 2016 e, dunque, pochi giorni prima della dichiarazione di fallimento.
Tale circostanza costituisce un elemento indiziario significativo, che, unitamente alla pluralità dei protesti cambiari e agli altri indici di dissesto, contribuisce a delineare un quadro presuntivo di gravità, precisione e concordanza circa la conoscenza, da parte della fornitrice, dello stato di insolvenza della società.
La mancata tempestiva pubblicazione dei bilanci ha, infatti, da un lato precluso la possibilità per l'operatore economico qualificato di verificare preventivamente la situazione patrimoniale e finanziaria della controparte, circostanza che, in base a un'ordinaria prudenza e diligenza, avrebbe consentito una valutazione adeguata della solidità dell'impresa; dall'altro lato, l'assenza dei bilanci costituisce un evidente indice di irregolarità e di instabilità finanziaria, che avrebbe dovuto indurre il fornitore a prendere piena consapevolezza della situazione di crisi.
In definitiva, la pluralità di indizi costituita dai protesti cambiari, dal mancato regolare deposito dei bilanci, dal mutamento delle modalità di pagamento nonché dal fatto che le forniture riguardassero un settore specifico del mercato dei carburanti, nel quale le competenze professionali del fornitore inducono a ritenere che quest'ultimo fosse adeguatamente informato circa i committenti, e dal fatto che le due società operassero nello stesso ambito territoriale, costituisce un quadro sintomatico coerente e concordante del prescritto requisito della scientia decoctionis.
Per quanto suesposto, dunque, l'appello non può essere accolto.
La condanna dell'appellante alle spese del presente grado e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti del Parte_1 Controparte_1 , avverso la sentenza n. 3292/2024 del Tribunale di
[...]
Salerno, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado, che liquida in €. 7.160,00 per compensi professionali, oltre rimborso del 15%, spese generali, IVA e CAP, come per legge.
Da atto che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Giuliana Giuliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 791/2024 R.G, proposta
DA in persona del legale rappresentante p.t. sig.ra Parte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, Parte_2
dall'avv. Domenico Forlano, presso il cui studio, in Battipaglia, alla via
Mazzini n. 176, elettivamente domicilia
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
in persona del Curatore avv. Controparte_1
CA EL, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Diego Di Somma, presso il cui studio, in Salerno, alla via Velia n.
15, elettivamente domicilia;
APPELLATA
OGGETTO: appello alla sentenza n. 3292/2024 del Tribunale di Salerno. CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il dichiarato Controparte_1
dal Tribunale di Salerno il 20/01/2017, ha proposto nei confronti di Parte_1
azione revocatoria, ex art. 67 L. fall., al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia del pagamento della complessiva somma di €. 84.367,92, versata a titolo di corrispettivo per la fornitura di carburanti per autotrazione dalla fallita in favore della parte convenuta nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento.
A fondamento della domanda la Curatela assumeva che la convenuta fosse ben consapevole dello stato di decozione della debitrice che emergeva dai numerosi protesti e dall'omesso deposito dei bilanci, i quali risultano tutti depositati al Registro Imprese
il 28/12/2016, poco più di venti giorni prima della dichiarazione di fallimento.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto della domanda in quanto Controparte_2
inammissibile oltre che infondata, con vittoria di spese e onorario;
in particolare, la società convenuta deduceva che le parti avevano stabilito, all'inizio della fornitura, che i pagamenti dovessero essere effettuati alla consegna della merce;
di conseguenza, con riferimento alla scienza decoctionis, la società rilevava che, in considerazione della modalità di pagamento concordata, non avrebbe avuto alcuna necessità di accertarsi delle condizioni economiche in cui versava l'acquirente; inoltre, essa riteneva che fosse applicabile l'esenzione di cui al comma 3 dell'art 67 l. fall.. Con sentenza n.3292/2024 emessa e pubblicata in data 20.06.2024, il Tribunale di
Salerno, in accoglimento della domanda attorea, ha revocato, ex art 67 comma 2, i pagamenti effettuati dalla in favore della nel periodo Controparte_1 Parte_1
compreso tra il 29.07.2016 ed il 29.11.2016 e, per l'effetto, ha condannato quest'ultima alla restituzione, in favore del fallimento, della somma complessiva di €.78.850,08 ,
oltre interessi legali e spese di giudizio, liquidate in €.9.142,00 per compenso professionale, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Avverso tale sentenza la ha proposto appello, chiedendone la riforma, Controparte_1
con il favore delle spese, deducendo a motivi:
1) Il difetto di prova della scientia decoctionis, deducendo l'erroneità della valutazione operata dal giudice di prime cure in ordine agli elementi indiziari considerati a fondamento della presunta conoscenza dello stato d'insolvenza da parte della società convenuta.
2) L'omessa disamina, da parte del Tribunale, dei presupposti per l'applicazione dell'invocata causa di esenzione, di cui all'art. 67 l.f., non essendo state adeguatamente considerate le recenti decisioni della Suprema Corte richiamate in atti.
La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto. All'udienza del 26.06.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, depositate telematicamente, e la Corte ha riservato la decisione,
previa assegnazione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Per ragioni di priorità logica e giuridica, occorre preliminarmente esaminare il secondo motivo di gravame, concernente l'operatività dell'esenzione dall'azione revocatoria fallimentare, atteso che esso si pone come logicamente pregiudiziale rispetto alla censura inerente all'elemento soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza.
Con tale motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia erroneamente escluso la ricorrenza della causa di esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. a), l. fall..
Nello specifico, l'appellante ritiene che il primo giudice, nel valutare la sussistenza dei presupposti ai sensi del 3 comma dell'art. 67 l. fall., abbia omesso di considerare l'orientamento, espresso in recenti pronunce della Suprema Corte (Cass. civ., sez. I, sent., 22 giugno 2023, n. 17949), secondo cui il disposto normativo si focalizzerebbe principalmente sul “mezzo” di pagamento, ritenuto elemento sintomatico della conoscenza dello stato di insolvenza, poiché solo l'anomalia del mezzo utilizzato sarebbe idonea a palesare in capo all'accipiens l'insolvenza del solvens.
La censura non è condivisibile.
Ed invero, dall'esame della richiamata pronuncia di legittimità, si evince che essa ha avuto ad oggetto l'interpretazione dell'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall., con riferimento alla nozione di pagamento anomalo, affermando che la relativa anomalia va desunta dalle caratteristiche oggettive del mezzo utilizzato e non dalle modifiche delle modalità di pagamento originariamente pattuite. Diversa è invece la questione controversa nel presente giudizio, che riguarda l'applicabilità della causa di esenzione dall'azione revocatoria prevista dall'art. 67, comma 3, lett. a), l. fall..
Sul punto, infatti, è costantemente affermato in giurisprudenza il principio secondo cui,
“ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa, il rinvio dell'art. 67, comma 3, lett. a),
l. fall. ai “termini d'uso” attiene alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti e non già alla prassi del settore economico di riferimento” (Cass. 25162/2016).
È parimenti consolidato che i termini d'uso attengono sia alle modalità di pagamento, sia ai termini di pagamento che in concreto e ordinariamente le parti hanno previsto e attuato durante lo svolgimento del rapporto.
La prova di tali elementi va ricavata, in primo luogo, dalle modalità contrattuali con cui sono stati regolati i pagamenti in precedenti rapporti negoziali, ovvero, in mancanza, dalle modalità con cui sono stati regolati ed eseguiti per prassi commerciale i pagamenti nel contratto in oggetto.
In aggiunta, la Suprema Corte, nella stessa decisione richiamata dall'appellante, ha affermato che un mutamento delle condizioni in origine pattuite assume, piuttosto, rilievo nell'ambito della disciplina fallimentare riformata in termini di esenzione dall'azione revocatoria, ex art. 67, comma 3, lett. a), l. fall., tutte le volte in cui fra le parti si sia instaurata una prassi, adeguatamente consolidata e stabile, volta a derogare alle precedenti clausole contrattuali e a introdurre, come nuova regola inter partes, un diverso modo di adempimento (cfr. Cass. 27939/2020).
Orbene, nella fattispecie in esame, come già rilevato dal Tribunale, non ricorre la causa di esenzione dei pagamenti nei termini d'uso, affermando, in primo luogo, che dalla documentazione di parte convenuta, su cui incombe l'onere della prova, non è emersa alcuna prova atta a dimostrare che le modalità di pagamento effettivamente utilizzate dalla fossero idonee ad integrare la causa di esenzione prevista dall'art. Controparte_1
67 comma 3 lett. a) l. fall.. Inoltre, nel merito, il primo giudice ha rilevato che, dall'estratto conto depositato dalla
Curatela, si evince che l'ultimo pagamento è stato effettuato in data 29.11.2016 e, dunque, circa due mesi dopo l'emissione dell'ultima fattura datata 24.09.2016 (cfr. estratto conto e fatture allegate alla produzione di parte ricorrente); che, dall'analisi della documentazione contabile allegata alla produzione di parte attrice, emerge una disconnessione cronologica dei pagamenti rispetto alle fatture, atteso che risultano numerosi acconti corrisposti a distanza di tempo dall'emissione delle relative fatture, e ciò si pone in evidente contrasto con quanto asserito dalla convenuta in Parte_1
merito alla tipologia di accordo pattuito con la secondo cui le Controparte_1
forniture dovevano essere pagate mediante rimessa diretta e, dunque, alla consegna.
A giudizio della Corte la suddetta conclusione è condivisibile e non merita censura.
A ciò questa Corte aggiunge che alcuni pagamenti sono stati eseguiti in epoca successiva alla cessazione dei rapporti commerciali, con finalità meramente solutoria di debiti pregressi, il che esclude che possa parlarsi di atti compiuti “nei termini d'uso” dell'attività d'impresa.
Il motivo non può, dunque, essere accolto.
Con l'altro motivo di gravame, l'appellante deduce l'assenza di prova riguardo all'esistenza dell'elemento soggettivo.
In via preliminare, giova rammentare che il requisito soggettivo dell'azione revocatoria fallimentare, c.d. “scientia decoctionis”, deve ritenersi sussistente anche in presenza della semplice conoscibilità da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore, purché la stessa sia basata su elementi gravi, precisi e concordanti attraverso il riferimento a criteri di comune capacità di comprensione ed indagine, nonché diligenza nell'esperire le attività suddette.
Ciò posto, occorre rilevare che, di contro a quanto sostenuto dall'appellante, gli indizi su cui il giudice di primo grado ha fondato il proprio convincimento sono sufficienti a fondare la prova della conoscenza dello stato di insolvenza della società.
Anzitutto, come già correttamente rilevato dal giudice di prime cure, un significativo indice del dissesto della è costituito dall'esistenza di tredici protesti Controparte_1 cambiari elevati nei suoi confronti, per l'importo complessivo di €. 117.934,96, risultanti dal Registro delle Imprese in data 5 maggio 2016, ossia in epoca anteriore di quasi tre mesi rispetto al primo dei pagamenti oggetto di revocatoria, avvenuto il 29 luglio 2016 (cfr. visura protesti prodotta in primo grado).
Tali protesti attestano che la società versava, già anteriormente ai pagamenti oggetto di revocatoria, in una situazione di grave esposizione debitoria, tale da non poter essere ignorata dall'appellante, qualora avesse utilizzato l'ordinaria diligenza.
A tal proposito, è consolidato il principio giuridico secondo cui i protesti cambiari costituiscono un chiaro indice di insolvenza, idoneo a fondare la presunzione di conoscenza dello stato di dissesto (cfr. Cass. civ. n. 526/16).
Altro elemento indiziario che rafforza la prova della scientia decoctionis è ravvisabile nel mutamento delle modalità di pagamento da parte di Parte_1
In particolare, il passaggio da un primo pagamento tramite assegno ai bonifici bancari, modalità più sicura e tracciabile, è idoneo a dimostrare che l'appellante fosse a conoscenza delle difficoltà finanziarie della propria controparte.
L'adozione di modalità di pagamento più sicure, infatti, denota un intento di ridurre i rischi connessi alla ricezione di pagamenti da una parte già protestata per l'emissione di assegni privi di copertura, e costituisce un chiaro indice della consapevolezza del dissesto.
In tal senso, si richiama il principio giurisprudenziale, riportato negli atti, secondo cui il mutamento in senso maggiormente restrittivo delle condizioni di pagamento costituisce elemento indiziario della conoscenza dello stato di dissesto in capo al creditore.
Un ulteriore indice, particolarmente significativo della conoscenza dello stato di insolvenza, è costituito dal mancato regolare deposito dei bilanci.
Come già sottolineato da questa Corte, i bilanci delle imprese possono essere utilizzati al fine di dimostrare la scientia decoctionis (cfr. Cass. civ. n. 15796/18), considerata la loro pubblicazione nel registro delle imprese e, dunque, l'ampia e diffusa conoscibilità da parte degli operatori economici (Corte d'Appello di Salerno, n. 1016/2019) Nel caso di specie, dalla visura camerale prodotta dalla Curatela emerge che i bilanci relativi agli esercizi dal 2012 (anno di costituzione della al 2015 sono Controparte_1
stati depositati presso il Registro delle Imprese soltanto in data 28 dicembre 2016 e, dunque, pochi giorni prima della dichiarazione di fallimento.
Tale circostanza costituisce un elemento indiziario significativo, che, unitamente alla pluralità dei protesti cambiari e agli altri indici di dissesto, contribuisce a delineare un quadro presuntivo di gravità, precisione e concordanza circa la conoscenza, da parte della fornitrice, dello stato di insolvenza della società.
La mancata tempestiva pubblicazione dei bilanci ha, infatti, da un lato precluso la possibilità per l'operatore economico qualificato di verificare preventivamente la situazione patrimoniale e finanziaria della controparte, circostanza che, in base a un'ordinaria prudenza e diligenza, avrebbe consentito una valutazione adeguata della solidità dell'impresa; dall'altro lato, l'assenza dei bilanci costituisce un evidente indice di irregolarità e di instabilità finanziaria, che avrebbe dovuto indurre il fornitore a prendere piena consapevolezza della situazione di crisi.
In definitiva, la pluralità di indizi costituita dai protesti cambiari, dal mancato regolare deposito dei bilanci, dal mutamento delle modalità di pagamento nonché dal fatto che le forniture riguardassero un settore specifico del mercato dei carburanti, nel quale le competenze professionali del fornitore inducono a ritenere che quest'ultimo fosse adeguatamente informato circa i committenti, e dal fatto che le due società operassero nello stesso ambito territoriale, costituisce un quadro sintomatico coerente e concordante del prescritto requisito della scientia decoctionis.
Per quanto suesposto, dunque, l'appello non può essere accolto.
La condanna dell'appellante alle spese del presente grado e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti del Parte_1 Controparte_1 , avverso la sentenza n. 3292/2024 del Tribunale di
[...]
Salerno, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado, che liquida in €. 7.160,00 per compensi professionali, oltre rimborso del 15%, spese generali, IVA e CAP, come per legge.
Da atto che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Giuliana Giuliano