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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 07/01/2026, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 146/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'EMMANUELE NO, Presidente
TETI GIUSEPPE, Relatore
PERONE ERNESTO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9569/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250031828226000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19768/2025 depositato il 15/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1) La società Ricorrente_1 srl (in prosieguo anche solo “Associazione_1”), con sede legale in Indirizzo_1
alla Indirizzo_1, C.F. P.IVA_1, in persona del legale rappresentante dott. Rappresentante_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Difensore_1, C.F.: CF_Difensore_1, e Difensore_2 Difensore_2, C.F.: CF_Difensore_2, in forza di procura rilasciata con atto separato al ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli e tempestivamente depositato, ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250031828226/000 e al sottostante ruolo 2025/550018 notificati l'11.03.2025, del valore di €.57.155,47, oltre interessi e sanzioni, affermando che la pretesa costituisce una duplicazione di imposizione perché la somma è stata già pagata, per la gran parte, in sede di concordato, mentre la residua parte, molto modesta, deve essere pagata secondo la percentuale concordataria nel rispetto del principio del par condicio creditorum ed in attuazione dell'art. 184 L.F. Ha quindi chiesto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'atto impugnato e la rideterminazione del dovuto nei termini dalla stessa ricorrente indicati, con condanna di controparte alle spese di lite, comprensive di onorari, rimborso spese generali 15% e rimborso del contributo unificato.
1.2) Si è costituita l'Agenzia delle Entrate la quale:
considerato che
la ricorrente è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo in continuità su domanda omologata dal Tribunale Ordinario di
Napoli, Settima Sezione Civile/Fallimentare, con decreto emesso nel Procedimento n. 17/2021 in data
11.05.2022, che include la transazione fiscale con previsione di un pagamento dei creditori nella percentuale del 6,76%, tra cui i debiti relativi alla dichiarazione del modello 770/2022 presentata per il periodo d'imposta 2021 richiesti in pagamento con la cartella impugnata e che è stata data attuazione al concordato mediante il versamento, entro il termine di 60 giorni previsto dall'omologa del Tribunale di
Napoli, in data 18.07.2022, della complessiva somma di €.1.942.101 – pari al 6,76% del debito complessivo;
atteso che con provvedimento n. 2025P0006499 del 01/07/2025 ha provveduto a sospendere parzialmente l'iscrizione a ruolo delle somme di cui alla cartella di pagamento impugnata, limitatamente agli importi autocertificati e inseriti nella certificazione del debito tributario emessa dall'ufficio con prot. 338407 del 03.12.2001, residuando a ruolo la minor somma ancora dovuta di
€ 834,04, per imposta - € 130,15 per interessi ed € 250,21 per sanzioni, non inseriti a suo tempo per colpa della parte che ha errato ad autocertificare, importi che andranno sospesi soltanto dopo il pagamento della percentuale prevista dal concordato del 6,76% (concordato prevedeva pagamento immediato dopo l'omologa). Tanto premesso, l'Agenzia ha chiesto dichiarsi la parziale estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, limitatamente agli importi sospesi importi autocertificati e inseriti nella certificazione del debito richiamata.
1.3) Con accordo conciliativo fuori udienza, ex at. 48 d.lgs. n. 546/1992, prot. n. 00189067 del 14.7.2025, le parti si sono determinate a conciliare la controversia mediante l'applicazione al residuo credito di euro
834,04 per imposta, euro 130,15 per interessi e euro 250,21 per sanzioni, della percentuale del 6,76% prevista dal concordato, e così per euro 82,10, annullando l'iscrizione a ruolo e sospendendo in attesa della definizione della procedura concordataria.
1.4) In pari data l'Agenzia ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata la materia del contendere, con spese compensate.
1.5) Alla odierna udienza, nessuno presente, il ricorso è stato discusso passando in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.) Con l'accordo conciliativo può dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Le spese restano interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'EMMANUELE NO, Presidente
TETI GIUSEPPE, Relatore
PERONE ERNESTO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9569/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250031828226000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19768/2025 depositato il 15/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1) La società Ricorrente_1 srl (in prosieguo anche solo “Associazione_1”), con sede legale in Indirizzo_1
alla Indirizzo_1, C.F. P.IVA_1, in persona del legale rappresentante dott. Rappresentante_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Difensore_1, C.F.: CF_Difensore_1, e Difensore_2 Difensore_2, C.F.: CF_Difensore_2, in forza di procura rilasciata con atto separato al ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli e tempestivamente depositato, ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250031828226/000 e al sottostante ruolo 2025/550018 notificati l'11.03.2025, del valore di €.57.155,47, oltre interessi e sanzioni, affermando che la pretesa costituisce una duplicazione di imposizione perché la somma è stata già pagata, per la gran parte, in sede di concordato, mentre la residua parte, molto modesta, deve essere pagata secondo la percentuale concordataria nel rispetto del principio del par condicio creditorum ed in attuazione dell'art. 184 L.F. Ha quindi chiesto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'atto impugnato e la rideterminazione del dovuto nei termini dalla stessa ricorrente indicati, con condanna di controparte alle spese di lite, comprensive di onorari, rimborso spese generali 15% e rimborso del contributo unificato.
1.2) Si è costituita l'Agenzia delle Entrate la quale:
considerato che
la ricorrente è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo in continuità su domanda omologata dal Tribunale Ordinario di
Napoli, Settima Sezione Civile/Fallimentare, con decreto emesso nel Procedimento n. 17/2021 in data
11.05.2022, che include la transazione fiscale con previsione di un pagamento dei creditori nella percentuale del 6,76%, tra cui i debiti relativi alla dichiarazione del modello 770/2022 presentata per il periodo d'imposta 2021 richiesti in pagamento con la cartella impugnata e che è stata data attuazione al concordato mediante il versamento, entro il termine di 60 giorni previsto dall'omologa del Tribunale di
Napoli, in data 18.07.2022, della complessiva somma di €.1.942.101 – pari al 6,76% del debito complessivo;
atteso che con provvedimento n. 2025P0006499 del 01/07/2025 ha provveduto a sospendere parzialmente l'iscrizione a ruolo delle somme di cui alla cartella di pagamento impugnata, limitatamente agli importi autocertificati e inseriti nella certificazione del debito tributario emessa dall'ufficio con prot. 338407 del 03.12.2001, residuando a ruolo la minor somma ancora dovuta di
€ 834,04, per imposta - € 130,15 per interessi ed € 250,21 per sanzioni, non inseriti a suo tempo per colpa della parte che ha errato ad autocertificare, importi che andranno sospesi soltanto dopo il pagamento della percentuale prevista dal concordato del 6,76% (concordato prevedeva pagamento immediato dopo l'omologa). Tanto premesso, l'Agenzia ha chiesto dichiarsi la parziale estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, limitatamente agli importi sospesi importi autocertificati e inseriti nella certificazione del debito richiamata.
1.3) Con accordo conciliativo fuori udienza, ex at. 48 d.lgs. n. 546/1992, prot. n. 00189067 del 14.7.2025, le parti si sono determinate a conciliare la controversia mediante l'applicazione al residuo credito di euro
834,04 per imposta, euro 130,15 per interessi e euro 250,21 per sanzioni, della percentuale del 6,76% prevista dal concordato, e così per euro 82,10, annullando l'iscrizione a ruolo e sospendendo in attesa della definizione della procedura concordataria.
1.4) In pari data l'Agenzia ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata la materia del contendere, con spese compensate.
1.5) Alla odierna udienza, nessuno presente, il ricorso è stato discusso passando in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.) Con l'accordo conciliativo può dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Le spese restano interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.