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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 26/02/2026, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 428/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente e Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1956/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 1 - Sede IL
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Citta' Metropolitana Di IL
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Dogane E Monopoli Uadm IL - Sede IL
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 2 - Sede Linate
elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 2 - Sede Linate
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 Spa A Socio Unico - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5144/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 2
e pubblicata il 16/12/2024
Atti impositivi:
- SILENZIO DINIEG n. 146941 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2010
- SILENZIO DINIEG n. 146941 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 453/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nelle more del presente grado di giudizio gli Uffici UA Lombardia 1 e 2 hanno comunicato di aver provveduto nella quasi totalità al rimborso di quanto dovuto;
hanno pertanto chiesto a verbale della udienza pubblica la dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia all'appello a spese compensate.
UA IL non ha rinunciato .
Il difensore della società Resistente_1 spa ha accettato la rinuncia chiedendo la condanna alle spese di lite del presnte grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti e quattro gli Enti (Dogane e Provincia) si costituivano nel giudizio di primo grado, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la Corte di primo grado riteneva legittimata l'Agenzia delle
Dogane, che veniva condannata – in solido per gli Uffici convenuti di IL 1, IL 2 e IL 3 – a disporre il rimborso richiesto, oltre interessi e con condanna alle spese di lite.
Con riguardo al soggetto pubblico tenuto a disporre il rimborso, è noto che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 21883/2024 del 2 agosto 2024, ha finalmente chiarito che il soggetto passivo tenuto al rimborso dell'addizionale provinciale, anche per i consumi delle utenze con potenza disponibile fino a 200
kW, va individuato nella Agenzia delle Dogane, e non nelle Province.
Alla luce del principio espresso , delle rinuncie agli appelli da parte di UA ,la Corte ritiene di dichiarare la estinzione del giudizio nei confronti degli Uffici che hanno rinunciato.
Sulle spese si osserva che il principio espresso dalla Suprema Corte è intervenuta con pronuncia anteriore agli appelli qui decisi;
ne consegue che la liquidazione delle spese di lite del grado segue il criterio della cd. soccombenza virtuale
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello di Agenzia delle Dogane IL;
dichiara estinto il giudizio per rinuncia degli appelli di Agenzia delle Dogane Lombardia 1 e Agenzia delle Dogane Lombardia 2. Condanna gli Uffici al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in favore della appellata società Resistente_1 spa nella misura di euro 3.000 oltre il 15% ed accessori di legge
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente e Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1956/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 1 - Sede IL
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Citta' Metropolitana Di IL
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Dogane E Monopoli Uadm IL - Sede IL
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 2 - Sede Linate
elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 2 - Sede Linate
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 Spa A Socio Unico - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5144/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 2
e pubblicata il 16/12/2024
Atti impositivi:
- SILENZIO DINIEG n. 146941 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2010
- SILENZIO DINIEG n. 146941 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 453/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nelle more del presente grado di giudizio gli Uffici UA Lombardia 1 e 2 hanno comunicato di aver provveduto nella quasi totalità al rimborso di quanto dovuto;
hanno pertanto chiesto a verbale della udienza pubblica la dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia all'appello a spese compensate.
UA IL non ha rinunciato .
Il difensore della società Resistente_1 spa ha accettato la rinuncia chiedendo la condanna alle spese di lite del presnte grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti e quattro gli Enti (Dogane e Provincia) si costituivano nel giudizio di primo grado, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la Corte di primo grado riteneva legittimata l'Agenzia delle
Dogane, che veniva condannata – in solido per gli Uffici convenuti di IL 1, IL 2 e IL 3 – a disporre il rimborso richiesto, oltre interessi e con condanna alle spese di lite.
Con riguardo al soggetto pubblico tenuto a disporre il rimborso, è noto che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 21883/2024 del 2 agosto 2024, ha finalmente chiarito che il soggetto passivo tenuto al rimborso dell'addizionale provinciale, anche per i consumi delle utenze con potenza disponibile fino a 200
kW, va individuato nella Agenzia delle Dogane, e non nelle Province.
Alla luce del principio espresso , delle rinuncie agli appelli da parte di UA ,la Corte ritiene di dichiarare la estinzione del giudizio nei confronti degli Uffici che hanno rinunciato.
Sulle spese si osserva che il principio espresso dalla Suprema Corte è intervenuta con pronuncia anteriore agli appelli qui decisi;
ne consegue che la liquidazione delle spese di lite del grado segue il criterio della cd. soccombenza virtuale
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello di Agenzia delle Dogane IL;
dichiara estinto il giudizio per rinuncia degli appelli di Agenzia delle Dogane Lombardia 1 e Agenzia delle Dogane Lombardia 2. Condanna gli Uffici al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in favore della appellata società Resistente_1 spa nella misura di euro 3.000 oltre il 15% ed accessori di legge